Contract
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 C. 15 DEL D. LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOLINELLA
PATTO DI INTEGRITÀ
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato unitamente all’offerta da ciascun partecipante alla gara.
Il sottoscritto
nato a il
in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE
Codice Fiscale
con sede in:
Il sottoscritto
nato a il
in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE
Codice Fiscale
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Il sottoscritto
nato a il
in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE
Codice Fiscale
con sede in:
DICHIARA
di accettare il seguente Patto di integrità, approvato con Delibera di giunta n. 48 del 8/10/2020 dall’Unione dei Comuni Terre di Pianura, la quale esercita le funzioni di Centrale di Committenza in favore dei Comuni aderenti e convenzionati, ai sensi delle convenzioni Rep. n. 62/2018 e Rep. n. 69/2021.
Art. 1. Obblighi dell’Operatore economico.
Con il presente Patto d’integrità l’Operatore economico si impegna:
• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
• ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante/ente committente, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzarne le decisioni;
• a segnalare qualunque situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) rispetto ad altri concorrenti;
• a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
• a segnalare in sede di gara, all’interno della documentazione amministrativa presentata ai fini dell’ammissione, qualunque situazione possa rilevare ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare:
◦ condanne penali (salvo reati depenalizzati o estinti, riabilitazione con estinzione della pena accessoria perpetua, revoca della condanna),
◦ procedimenti penali in corso,
◦ sanzioni amministrative relative alla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale,
◦ annotazioni Anac,
◦ risoluzioni per inadempimento di precedenti contratti,
◦ inadempimenti nei confronti di un subappaltatore,
◦ illeciti professionali di qualunque natura,
che rientrino nell’arco temporale definito dai commi 10 e 10-bis del suddetto art. 80, a prescindere da qualunque valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza o meno ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara, specificando altresì circostanze e misure di autodisciplina adottate;
• a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura, per quanto applicabile;
• a segnalare qualunque situazione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva, come definite al successivo articolo 3, e a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante/ente committente l’eventuale insorgenza delle stesse;
• a segnalare la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo o l’attribuzione di incarichi, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, a ex dipendenti della Stazione appaltante, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del sottoscritto operatore economico o che – pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri – abbiano tuttavia elaborato atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente, a meno che non siano decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. divieto di pantouflage);
• a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
• a vigilare affinché gli impegni contenuti nel presente Patto siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara.
Art. 2. Indicazioni per Raggruppamenti temporanei di impresa e Consorzi ordinari. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei di impresa, gli obblighi di cui all’articolo 1 si intendono riferiti a tutti i consorziati e a tutti i partecipanti al raggruppamento.
Art. 3. Nozione di conflitto di interessi.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una Stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità.
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore economico interessato.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l’Ente committente vengano a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della garanzia provvisoria;
• se la verifica viene fatta dopo l’aggiudicazione, revoca dell’aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
• se la verifica viene fatta dopo la stipula, risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Sono fatte salve, altresì, le specifiche sanzioni previste per l’ipotesi di violazione del c.d. divieto di pantouflage dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 5. Obblighi a carico degli Enti.
La Stazione Appaltante e l’Ente Committente si impegnano a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rispettivamente nell'ambito delle procedure di gara espletate e nella fase di esecuzione contrattuale. Entrambi si impegnano a vigilare sul rispetto, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure, del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente.
Art. 6. Efficacia del Patto di integrità.
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili vincoleranno l'Operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante e dell’Ente Committente, e resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
(firmato digitalmente)