ATTI DEL DIRETTORE GENERALE
ATTI DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 625 del 21/07/2021
OGGETTO:
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA. DURATA QUATTRO ANNI.
PROPONENTE: FORMAZIONE
Il Dirigente Responsabile: XXXXXXXXXX XXXXXXXX Il Funzionario istruttore: XXXXX XXXXX
Fascicolo n. 2 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03
Immediatamente esecutiva: S Soggetta a privacy: N Pubblicazione differita: N
Con introiti: N Con Oneri: N
PREMESSO che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Milano, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con nota prot. n. 974 del 14 gennaio 2021, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione, in scadenza il 14 febbraio 2021 ed approvata con deliberazione 18 luglio 2016, n. 358, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione diretta dallo stesso;
PRESO ATTO della lettera d’intenti predisposta da questa Azienda, nelle more del perfezionamento di speci- fico atto convenzionale, ed inviata all’Università degli Studi di Milano con nota prot. n. 3830 del 3 febbraio 2021, conservata agli atti, con la quale si manifestava la volontà di mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, le attrezzature, il personale e le strutture facenti parte dell’U.O.C. Farmacia situate presso il P.O. “X. Xxxxxxx” di Cinisello Balsamo;
RICORDATO che la materia è disciplinata :
- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm. e ii. che, all’art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici protocolli d’intesa tra le Università e le Regioni al fine di soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi;
- dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”;
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità” e ss. mm. e ii.;
- dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino delle Scuole di Specializzazione”;
PRESO ATTO del parere favorevole, conservato agli atti, espresso, con nota prot. n. 1053 del 14 luglio 2021, dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia, nonché Responsabile del procedimento, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, fina- lizzato alla messa a disposizione di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative degli spe- cializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Milano;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, con - servato agli atti;
DATO ATTO che la frequenza degli specializzandi di cui alla presente convenzione non soggiace, dal punto di vista numerico, a quelle limitazioni previste da altre normative disciplinanti, ad esempio, i tirocini formativi;
VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l’Università degli Studi di Milano, con nota prot. n. 17501 del 9 giugno 2021, conservato agli atti, con validità per quattro anni, a decorrere dalla data di sotto- scrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei camici, alla copertura assicurativa (INAIL, RCT), all’accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente secondo quanto previsto dall’art. 5 della DGR 010806 del 16 dicembre 2009, nonché l’applicazione della visita medica per l’idoneità alla mansione (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);
VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilan- cio aziendale;
RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre necessario incaricare il Direttore dell’U.O.C. Farmacia, nonché Responsabile del procedi- mento, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell’avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;
SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;
ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Xxxxxxxx e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conser - vato agli atti;
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Xxxxxx- xxxxxxxx, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;
- d e l i b e r a -
per le motivazioni esposte in premessa:
- di approvare il testo della convenzione con l’Università degli Studi di Milano, allegato alla presente delibera - zione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universi - tarie a favore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso le strutture facenti parte del- l’U.O.C. Farmacia collocate nel P.O. “X. Xxxxxxx” di Cinisello Balsamo;
- di autorizzare la stipula della convenzione con validità per quattro anni a decorrere dalla data di sottoscri- zione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
- di dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Farmacia, quale Responsabile del Procedimento, dott. Xxxxxx Xx- xxxx, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di ac- certarsi dell’avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Università degli Studi di Milano, al Responsabile del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere con- xxxxxx, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all’ese - cuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge re- gionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale. IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA.
Tra
- l’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)
e
- l’ASST Nord Milano con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 x Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – CAP 20099, Codice Fiscale e P. IVA 09320420962, qui rappresentata/o dal Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Firenze (FI) il 12.02.1963, domiciliata per la carica presso la sede di Sesto San Xxxxxxxx (MI); (di seguito indicato Ente convenzionato)
- congiuntamente “Parti” -
Visti
o il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e xx.xx. e ii., che, all’art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici protocolli d’intesa tra le Università e le Regioni al fine di soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi;
o il D.M. del 29.03.2006 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
o la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 – “T.U. delle leggi regionali in materia di sanità”, e xx.xx. e ii.;
o il D.I. n. 68 del 4.2.2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
Premesso che
o l’art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali
adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del D.lgs. 368/99;
o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l’espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;
o l’Ente Convenzionato con nota pervenuta il 5.2.2021 ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.
Viste le deliberazioni adottate dal:
- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 11.2.2021;
- Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 15.2.2021;
- Senato Accademico in data 16.3.2021;
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Finalità
L’Ente Convenzionato consente all’Università degli Studi di Milano l’utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.
Art. 3
Impegni assunti dalla struttura convenzionata
L’Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla U.O.C. Farmacia dell’Ospedale “E Bassini” di Cinisello Balsamo specificata nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.
L’Ente assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire lo svolgimento delle prestazioni indicate all’allegato “A”; inoltre assume l’obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione dello stesso, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 13 comma 2°.
L’Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.
Art. 4
Impegni assunti dall’Università
L’Università si impegna ad utilizzare le strutture nelle quali avviene lo svolgimento delle prestazioni di cui all’allegato “A”, unicamente per l’espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.
Art. 5 Attività formativa
Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell’ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata e assistita a tutte le attività in essa espletate.
Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.
Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è portato a conoscenza dello specializzando all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.
Nell’ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.
Art. 6
Modalità e termini dell’attività formativa
Gli specializzandi tenuti a frequentare la U.O.C. Farmacia dell’Ospedale “E Bassini” di Cinisello Balsamo, posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell’Ente, nonché con il responsabile della U.O.C. Farmacia dell’Ospedale “E Bassini” di Cinisello Balsamo convenzionata.
Il dirigente responsabile della U.O.C. convenzionata, presso la quale lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso, nell’apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.
L’Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.
Ogni anno la Direzione dell’Ente Convenzionato concorderà con l’Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare la U.O.C. Farmacia dell’Ospedale “E Bassini” di Cinisello Balsamo convenzionata.
Gli specializzandi sono tenuti, inoltre, all’osservanza delle disposizioni regolamentari eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Art. 7
Nomina dei professori a contratto e dei tutori
Le Parti convengono che all’inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l’Università su proposta del Consiglio di Scuola, d’intesa con la Direzione Sanitaria, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell’ambito dell’Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l’Università potrà
attribuire le funzioni di tutore.
A tale riguardo l’Ente Convenzionato autorizza sin d’ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all’attività didattica della Scuola.
L’attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell’eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato dl tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio.
L’attività didattica – sia quella svolta contestualmente all’attività assistenziale sia quella frontale presso la sede della Scuola - prestata dai Dirigenti Medici avverrà sotto la supervisione del Responsabile dell’U.O.C. interessata e senza che dalla stessa possa derivare una compromissione
dell’attività istituzionale.
La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l’Università.
Art. 8
Oneri delle parti contraenti
La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente Convenzionato e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.
Art. 9 Copertura assicurativa
È a carico dell’Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all’attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto dall’art. 3 comma quarto del D. Interministeriale n° 68/2015.
L’Università per il tramite del Referente della Scuola – preventivamente all’inizio del tirocinio in oggetto – si fa carico di inviare i nominativi dei tirocinanti all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione dell’Ente Convenzionato e di informare gli specializzandi che, prima di iniziare il tirocinio devono prendere contatti con la medesima U.O.C. per il disbrigo delle formalità connesse al tirocinio.
Art. 10 Prevenzione e Sicurezza
Gli specializzandi, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente Convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo.
Gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.
I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell’ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.
Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
In particolare, l’Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell’art. 10 della presente convenzione.
L’Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L’Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/00000.xxx - “Informative sulla privacy e gestione dei dati” – “Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio” per l’Ente Convenzionato e “Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti” (quest’ultima per gli specializzandi).
L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo xx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx ai sensi degli artt. 13
e xx. xxx Xxxxxxxxxxx X.X. x. 000/0000 (xx seguito, quando richiamate congiuntamente alla informative rese dall’Università, “Informative”).
Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.
Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.
Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.
Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.
Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.
Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo/convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
Art. 12 Anticorruzione
Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codice Etico o di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 13 Durata
La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del xxxxx xx xxxxxx xx 0 (xxxxxxx) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell’anno accademico in corso.
La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.
Art. 14 Recesso
Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.
Art. 15 Modifiche
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.16 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Monza.
Art. 17 Imposte
Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente.
Milano, lì ...................……
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI PER L’ASST NORD MILANO STUDI DI MILANO IL DIRETTORE GENERALE
IL RETTORE (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxx
Allegati: Allegato “A” (Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata)
ALLEGATO “A”
REQUISITI ASSISTENZIALI DELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL’U.O./S.C. POSTA A
U.O.C. FARMACIA
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA
CODICE AGENAS U.O.
(se disponibile) XXXX. XXXXXX XXXXXX
DIRETTORE
ASST NORD MILANO – OSPEDALE “X. XXXXXXX” DI CINISELLO BALSAMO STRUTTURA SANITARIA (ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi specificare il Presidio)
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL’ATENEO | SI | NO X | ||
SE SÌ INDICARE QUALI: | - SCUOLA - SCUOLA | DI DI | SPECIALIZZAZIONE IN …………………. SPEC. IN …………………………….. | |
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO | SI ATENEO………….. | NO X | ||
SE SÌ INDICARE QUALI: | - SCUOLA - SCUOLA | DI DI | SPECIALIZZAZIONE IN …………………. SPEC. IN …………………………….. |
Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata
AREA TEMATICA | REQUISITI ASSISTENZIALI | INDICARE VOLUME ANNUO DELLA STRUTTURA Tra parentesi è riportato il volume annuo minimo * | INFORMAZIONI RICHIESTE |
INFORMAZIONE | Interrogazione di fonti informative, banche dati e metanalisi | n. 350. ore (n 350 ore) | Elenco delle banche dati disponibili |
Attività di informazione passiva (aggiornamento) | n. 350. ore (n 350 ore) | Valore complessivo delle ore dedicate alla informazione passiva (compresa ECM) dai farmacisti della struttura | |
Partecipazione a progetti con la produzione di testi rivolti a sanitari o pazienti * | n. 10 (n 6 pubblicazioni) | Specificare pubblicazioni. Fare riferimento anche a pubblicazioni interne quali ad esempio: PTO alle dimissioni, Linee Guida, Procedure/ Istruzioni Operative, PDTA | |
FARMACO E DISPOSITIVO VIGILANZA | Monitoraggio di reazioni avverse da farmaci e da utilizzo di dispositivi medici | n. 600 ore (n 600 ore) | Ore dedicate alla sensibilizzazione degli operatori sanitari in merito alla problematica delle ADR |
Gestione dei flussi informativi di farmacovigilanza | n. 350 ore (n 350 ore) | Specificare se la responsabilità locale della F.V. è della farmacia e se nei flussi indicati sono ricompresi quelli riferiti alla vigilanza sui dispositivi medici | |
Produzione di reports informativi di feed-back destinati ai medici | n. 2 (n 12 report) | Esempio di report informativo inviato ai medici (sono da considerarsi anche le comunicazioni a medici e sanitari relative a feed back di segnalazioni di farmacovigilanza e vigilanza su dispositivi, anche riferite a comunicazioni AIFA) | |
Partecipazione allo sviluppo di progetti di farmacovigilanza attiva | n. 1 (n 3 progetti) | Titolo dei progetti (si devono considerare anche progetti locali, tesi o borse di studio attinenti o registri osservazionali) | |
Partecipazione ad interventi di vigilanza ispettiva nell'armadio farmaceutico di reparto | n. 20 (n 33 ispezioni) | Numero di ispezioni effettuate nell’anno precedente o altre forme di verifica tramite auto ispezione | |
AREA GESTIONALE E GOVERNO CLINICO | Partecipazione alla predisposizione di capitolati tecnici per l'acquisizione dei materiali sanitari | n. 10 (n 13 capitolati) | Capitolati tecnici predisposti mediamente all’anno negli ultimi anni |
Partecipazione alla gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei dispositivi medici | n. 1000 ore (n 1200 ore) | Ore dedicate nella struttura per la gestione del PT (aggiornamento, revisione, informazione ai sanitari sui farmaci in uso in ospedale) | |
Partecipazione a riunioni della commissione terapeutica locale | n. 15 (n 9 riunioni) | Riunioni effettuate nell'anno per la gestione del PT, |
considerando anche quelle dei | |||
Gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi | n. 500 ore (n 700 ore ) | gruppi di lavoro specialistici Ore dedicate nella struttura per tutto quanto riguarda l’approvvigionamento, la gestione ed erogazione di farmaci stupefacenti e psicotropi | |
Analisi delle prescrizioni farmaceutiche ed elaborazione di report | n. 50 (n 10 elaborazioni/ report) | Elencare le tipologie di report ed analisi effettuate descrivendone il contenuto | |
MANAGEMENT | Attività di contabilità direzionale per centri di costo | n. 200.ore (n 300 ore) | Ore dedicate nella struttura per attività di contabilità direzionale (x.xx. valutazione consumi ospedalieri/dipartimentali/di reparto o file F) |
Attività di programmazione e pianificazione del budget aziendale | n. 300.ore (n 300 ore) | Allegare esempio di scheda budget o prospetto consumi per Conto economico o Centri di costo | |
SPERIMENTAZIONE CLINICA | Valutazione di protocolli di sperimentazione | N 100 (n 166 protocolli) | N° di protocolli presentati presso la struttura facendo riferimento anche ai relativi emendamenti |
Partecipazione a riunioni di un comitato etico locale | n. 10 (n 15 riunioni) | In considerazione della recente normativa e del nuovo assetto dei Comitati Etici, si devono intendere anche le riunioni di pre-istruttoria che si svolgono presso le segreterie/strutture afferenti. | |
Gestione di campioni sperimentali | n. 16 (n 16) | N° sperimentazioni per le quali nell'ultimo anno sono stati gestiti campioni sperimentali (specificare se gestione in transito o per paziente) | |
Verifica di Good Clinical Practices | n. 0 (n 3 verifiche) | Verifiche di GCP effettuate nell'anno considerando anche le verifiche fatte in collaborazione con monitor o auditor | |
Produzione di report di attività di un comitato etico | N 5 (n 3 report) | Specificare se la Farmacia ha la responsabilità della segreteria del CE. Si intendono i verbali del CE, di altre riunioni svolte presso le segreterie/strutture afferenti o report di attività relative al CE | |
Partecipazione a studi multicentrici | N 1 (n 3 studi) | Partecipazione attiva o gestione del farmaco per studi |
multicentrici (indicare un | |||
PRODUZIONE MEDICINALI E TERAPIE PERSONALIZZATE | Produzione di preparati magistrali e officinali non sterili | n. 800 (n 700 preparazioni) | Nes°emepdioio) di lotti di preparazioni (anche ripartizioni) per anno considerando anche la produzione d’aria |
Produzione di preparati magistrali sterili | n. 800 (n 700 preparazioni) | N° medio di preparazioni per anno | |
Documentazione processi di produzione dei medicinali | n. 800 (n 300 fogli di lavorazione ogni preparazione diversa vale per 1) | Esempio di foglio di lavorazione e di procedura operativa | |
Controlli su ambienti, attrezzature e operazioni di preparazione | n. 60 (n 60 controlli) | Tipologia dei controlli effettuati sia su preparati sterili che non sterili (x.xx. taratura strumenti, controllo aria, controlli microbiologici, controlli visivi sacche, controllo foglio lavorazione e controllo etichette) | |
Attività di monitoraggio dei pazienti trattati con terapie personalizzate | n. 250 (n 160 terapie personalizzate) | Elencare le tipologie di terapie personalizzate (anche quelle con richiesta motivata interna) normalmente sottoposte a monitoraggio e i controlli effettuati sulle terapie | |
Elaborazione di reports di analisi di pazienti trattati con terapie personalizzate | n. 5 (n 10 report) | Esempio di report delle attività di monitoraggio effettuata (x.xx. schede di monitoraggio AIFA o altre elaborazioni locali di terapie personalizzate con richiesta motivata) | |
Attività di erogazione agli utenti del SSN di medicinali e altro materiale sanitario | n. 600 ore (n 900 ore) | Ore dedicate nella struttura alla dispensazione dei farmaci e altro materiale sanitario (vale sia per ATS che per ASST) | |
Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva della spesa farmaceutica | n. 1000 ore (n 900 ore) | Ore dedicata al monitoraggio delle prescrizioni (vale sia per ATS che per ASST | |
Controlli sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte a pubblico, in regime convenzionale SSN | n. 0 ore (n 300 ore) | Controlli effettuati nell'anno | |
Partecipazione a riunioni di commissioni e/o gruppi di lavoro | n. 10 (n 10 riunioni) | Riunioni interdisciplinari effettuate nell'anno |
FARMACEUTICA TERRITORIALE (da compilare esclusivamente a cura delle A.T.S.) | interdisciplinari | ||
Analisi di atti amministrativi per farmacie e distribuzione all'ingrosso di medicinali | n….. ore (n 150 ore) | Ore dedicate a questa attività | |
Monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l'interrogazione di banche dati | n….. ore (n 900 ore) | Ore dedicata all'analisi dei dati amministrativi di prescrizione | |
Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle farmacie aperte al pubblico e da grossisti e depositari | n…… (n 30) | Ispezioni effettuate nell'anno |
(*) Il volume annuo indicato nella presente tabella è da considerarsi il volume minimo necessario per poter garantire tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire negli anni in funzione del piano formativo stabilito dal DM del 29 marzo 2006. L’indicazione di volumi inferiori non consente di garantire, per quella specifica area tematica, un tirocinio annuo completo e pertanto necessita l’assegnazione del tirocinio anche presso un’altra struttura.
Numero farmacisti strutturati operanti nella struttura: 6
FIRMA E TIMBRO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE