Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60097)
Credemvita Life Plan
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60097)
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Allegato 1 Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
• Allegato 2 Soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
• Regolamento della gestione separata “Credemvita II”
• Glossario
• Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)
da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta Edizione Marzo 2022
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
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INDICE | ||
INTRODUZIONE | 1 | |
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO | 1 | |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 1 | |
1 | CHE COSA È ASSICURATO | 1 |
1.1 PRESTAZIONE ASSICURATIVA | ||
2 | CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI | 1 |
3 | QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE | 1 |
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO | ||
3.2 DURATA | ||
4 | INFORMAZIONI SUL PREMIO | 2 |
4.1 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO 4.2 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO 4.3 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO 4.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO | ||
5 | COSTI | 4 |
5.1 COSTI SUI PREMI 5.2 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA APPLICATA MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA 5.3 COSTI PER L’OPERAZIONE DI RISCATTO | ||
5.4 TASSE E IMPOSTE | ||
6 | COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA | 4 |
6.1 REVOCA | ||
6.2 RECESSO | ||
6.3 RISCATTO 6.3.1 Riscatto nelle ‘’Finestre di riscatto garantito’’ 6.3.2 Riscatto FUORI dalle ‘’Finestre di riscatto garantito’’ 6.3.3 Come richiedere il riscatto | ||
7 | BENEFICIARI | 6 |
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI | ||
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI | ||
8 | OBBLIGHI DELLE PARTI | 8 |
9 | CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 8 |
9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA | ||
10 | COMUNICAZIONI | 11 |
10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE | ||
10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE | ||
11 | NORME FINALI | 11 |
11.1 CESSIONE 11.2 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 11.3 LEGGE APPLICABILE 11.4 VALIDITA’ E RINUNCE 11.5 RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 11.6 FORO COMPETENTE |
Introduzione
Il prodotto Credemvita Life Plan è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile. Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Gli articoli del presente documento hanno lo scopo di dettagliare le norme che regolano l’assicurazione in generale, le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di sinistro.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
- cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
- beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della liquidazione della prestazione assicurativa),
- eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o Informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli assicurati.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il contraente.
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale in vigore rivalutato come indicato nelle condizioni di assicurazione.
CAPITALE INVESTITO
Pari al/ai premio/i pagato/i al netto dei costi.
CAPITALE IN CASO DI DECESSO
Capitale assicurato che viene pagato al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.
CARICAMENTI
Parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
COMMISSIONE DI GESTIONE
E’ il costo che Xxxxxxxxxx trattiene per la gestione finanziaria ed è trattenuto annualmente dal rendimento finanziario della Gestione Separata Credemvita II.
COMPAGNIA
Credemvita S.p.A.
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata CredemvitaII.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della proposta sottoscritta da parte dell’Intermediario che agisce in nome e per conto della Compagnia anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo.
CONDIZIONI CONTRATTUALI (O DI POLIZZA O DI ASSICURAZIONE)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
CONSOLIDAMENTO
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Il presente contratto non prevede il consolidamento delle prestazioni.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
COSTI (O SPESE)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
COSTI FISSI
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto, e altresì applicati in caso di versamenti aggiuntivi e di liquidazione parziale o totale.
DATA DI ATTIVAZIONE/ DATA DI DECORRENZA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni di assunzione dei rischi medesimi. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, il cumulo dei premi versati, quelli versati nell’anno di riferimento e quelli in arretrato, il valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento e il valore della prestazione maturata ed il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Il documento comprende inoltre i costi e gli oneri complessivi applicati al Contratto con separata indicazione del costo della distribuzione.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO
Riscatto totale e parziale richiesto dal Contraente nei primi 6 mesi successivi alla 4° ricorrenza annuale, nei primi 6 mesi successivi alla 10° ricorrenza annuale e per medesimo periodo di 6 mesi ogni 5 annualità successive.
GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)
Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al restante complesso degli attivi patrimoniali, in cui confluiscono i premi, al netto dei costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. L’Intermediario agisce anche in nome e per conto di Xxxxxxxxxx ai fini della Conclusione del Contratto.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LIQUIDAZIONE
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero della Compagnia, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria della Compagnia. Nelle assicurazioni sulla vita il margine di solvibilità deve essere proporzionale agli impegni assunti.
PEGNO
Vedi “cessione”
PEP
Per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulle base di criteri di cui all’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 e s.m.i.
PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE ANNUA
È pari al rendimento della gestione separata Xxxxxxxxxx XX al netto della commissione di gestione trattenuta da Credemvita. La percentuale della rivalutazione annua può essere sia positiva che negativa
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
PRIMO PREMIO
Importo che il Contraente paga in un’unica soluzione a Credemvita al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
POLIZZA RIVALUTABILE
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REFERENTE TERZO
Soggetto diverso dal beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall’ Aderente/Assicurato nel modulo di adesione, a cui Xxxxxxxxxx potrà fare riferimento in caso di decesso dell'assicurato quale supporto nell'identificazione dei beneficiari
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
RENDIMENTO FINANZIARIO
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
REVOCA
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
RISCATTO TOTALE
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
RISCATTO PARZIALE
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
RIVALUTAZIONE
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Il presente contratto non prevede il riconoscimento di una rivalutazione minima garantita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”
Servizio attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il Contraente di ricevere la citata documentazione in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell’Intermediario scelti dal Contraente, ad esempio e-mail o internet banking (in quest’ultimo caso nella sezione “MyBox” personale del Contraente).
SET INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, composto da:
- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori - KID
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione comprensive di allegati 1 e 2, regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta (fac simile).
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
TASSO MINIMO GARANTITO
Indica la misura minima della Rivalutazione annua che Credemvita garantisce. Per questo contratto Credemvita garantisce il Tasso minimo dello 0% solo nel caso di decesso dell’Assicurato oppure in caso di riscatto totale o parziale al 4°,10°, 15° anno e successivamente ogni 5 annualità.
VINCOLO
Vedi “cessione”.
GLOSSARIO GIURIDICO
Nel presente documento, il Contraente può reperire facilmente le previsioni del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) rilevanti per comprendere il contratto di assicurazione sulla vita CREDEMVITA LIFE PLAN.
In particolare, le disposizioni raccolte nel GLOSSARIO GIURIDICO riguardano, con riferimento al:
- Codice Civile
• gli obblighi di dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato verso la Compagnia;
• le previsioni relative alla designazione dei Beneficiari;
• la prescrizione;
- Codice delle Assicurazioni Private
• la facoltà del Contraente di revocare la proposta di assicurazione;
• la facoltà del Contraente di recedere dal contratto di assicurazione sottoscritto.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
CODICE CIVILE
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Cosa vuol dire: per il prodotto “Credemvita Life Plan” i beneficiari possono essere designati in sede di sottoscrizione del contratto ed eventualmente modificati anche successivamente mediante comunicazione scritta a Credemvita o mediante testamento (in quest’ultimo caso la designazione deve prevedere l’attribuzione delle somme assicurate o il chiaro riferimento al contratto di assicurazione).
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ART. 176 – REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
ART. 177 – DIRITTO DI RECESSO
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CHE COSA E’ ASSICURATO
Credemvita Life Plan (tariffa 60097) è un Contratto di Assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile a vita intera e a premio unico con possibilità di versamento di premi aggiuntivi.
Il Contratto prevede una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
La prestazione è direttamente collegata al rendimento della Gestione Separata denominata Credemvita II e detenuta dalla Compagnia.
Il Contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale riconosciuta solo:
- in caso di decesso dell’Assicurato, oppure
- in caso di riscatto parziale o totale in una delle Finestre di riscatto garantito;
Le caratteristiche della Gestione Separata CREDEMVITA II sono descritte nel Regolamento della Gestione Separata, pubblicato sul sito internet della Compagnia e allegato alle presenti condizioni di assicurazione.
1.1 PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Il Contratto prevede una prestazione assicurativa (in forma di capitale) in caso di decesso dell’Assicurato.
In particolare, in caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia eroga ai Beneficiari il Capitale Assicurato, rivalutato fino alla data in cui la Compagnia ha avuto notizia del decesso dell’Assicurato (ricezione del certificato di morte o notizia di un’Autorità competente).
2. CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI
Non è assicurabile la persona fisica che non sia fiscalmente residente in Italia.
3. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO
Per attivare il Contratto, il Contraente deve:
- sottoscrivere il:
• modulo di proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;
• modulo di adeguata verifica antiriciclaggio in ogni usa parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;
- versare il Premio unico.
Il Contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve l’accettazione della Proposta di assicurazione
sottoscritta da parte dell’Intermediario.
Ai fini della Conclusione del Contratto, potrà essere utilizzato il Servizio di “Firma Elettronica” attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario.
In tal caso, per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma
Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.
Il Contratto si intende concluso quando il Contraente ha sottoscritto la:
- Proposta di assicurazione su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nella Proposta di assicurazione controfirmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita;
- Proposta di assicurazione tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del Contraente, della copia della Proposta di assicurazione firmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita.
Il Contratto e le coperture assicurative decorrono dal Giorno di Determinazione relativo alla data di ricezione da parte della Compagnia (valuta riconosciuta alla Compagnia) del pagamento del Premio unico.
La Data di decorrenza è indicata nella lettera di conferma investimento dei premi.
La Compagnia non può procedere con l’attivazione del Contratto in caso di:
• non conformità e/o violazioni del quadro legislativo in vigore, in particolare della normativa antiriciclaggio. In tal caso, il Contratto non ha effetto sin dal momento della sua conclusione e i premi eventualmente pagati sono restituiti agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’Autorità competente).
In caso decesso dell’Assicurato in tale periodo, la prestazione assicurativa non è dovuta e le somme eventualmente versate sono restituite agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell’Autorità competente).
3.2 DURATA
La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
Il Contratto ha effetto dalla Data di decorrenza e cessa dalle ore 24 del giorno in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi:
- Esercizio del diritto di recesso; |
- Decesso dell’Assicurato; |
- Esercizio del Riscatto totale. |
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
Il Contratto prevede il versamento di un primo premio di importo minimo pari a 5.000,00 Euro fino ad un limite massimo di 299.999,99 Euro.
Il Contraente può versare Premi Aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000 Euro.
La Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi.
4.1 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO
I Premi Investiti nella Gestione Separata costituiscono il Capitale Assicurato.
La percentuale di Rivalutazione della gestione Separata è pari al rendimento della gestione finanziaria
diminuito della Commissione di gestione.
La Commissione di Gestione varia in funzione del rendimento della Gestione Separata nella misura prevista dalla seguente tabella:
Rendimento finanziario della Gestione Separata CREDEMVITA II | Misura della Commissione di gestione applicabile |
Uguale o superiore a 1,30% | 1,30% |
Maggiore dell’1% e inferiore a 1,30% | Pari al rendimento finanziario |
Uguale o inferiore a 1% | 1% |
La percentuale di Rivalutazione del Capitale assicurato può essere positiva, negativa o nulla.
La percentuale di Rivalutazione può essere negativa anche in presenza di rendimento finanziario della Gestione Separata positivo ma inferiore alla Commissione di gestione.
Pertanto, il Capitale Assicurato può aumentare o diminuire in funzione della percentuale di Rivalutazione
applicata.
La percentuale di rivalutazione applicata non si consolida sul Capitale. Pertanto, l’ammontare del Capitale Assicurato dipende dall’andamento finanziario della Gestione Separata.
Il Capitale Assicurato potrebbe risultare inferiore ai Premi Investiti.
La Compagnia non garantisce alcuna garanzia di conservazione dei Premi investiti, salvo in caso di:
1. Decesso dell’Assicurato;
2. Riscatto totale o parziale del Contratto effettuato nelle Finestre di riscatto garantito.
In tali casi, la Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato, applicando una percentuale di
Rivalutazione minima garantita pari allo 0%.
4.2 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Indipendentemente dalla Data di decorrenza del Contratto, la percentuale di Rivalutazione (determinata come illustrato nell’articolo 4.1) viene applicata al Capitale Assicurato il 31 dicembre di ogni anno.
Rivalutazione del Capitale assicurato nell’esercizio di decorrenza del Contratto
Nell’esercizio in cui il Contratto ha avuto decorrenza, la misura della Rivalutazione è applicata a:
- il primo premio in proporzione al periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) dalla data di decorrenza
fino al 31 dicembre dell’esercizio stesso.
- ciascun premio investito in corso d’anno in proporzione al periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) dalla data di valuta fino al 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Rivalutazione del Capitale assicurato negli anni di decorrenza successivi al primo
Al 31 dicembre di ogni anno, il Capitale assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente è rivalutato applicando la misura di rivalutazione a:
- il Capitale assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente;
- ciascun premio investito in corso d’anno in proporzione al periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) dalla data di valuta fino il 31 dicembre dell’esercizio stesso;
- diminuiti di eventuali riscatti parziali rivalutati in proporzione al tempo trascorso tra la data dell’operazione e il 31 dicembre.
4.3 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato, il Capitale assicurato viene rivalutato fino alla data in cui la Compagnia ha ricevuto notizia del decesso dell’Assicurato (ricezione della documentazione necessaria o notizia di un’Autorità competente) in base alla Misura di Rivalutazione riconosciuta l’anno precedente.
In particolare, se il decesso dell’Assicurato avviene nel corso:
- dell’esercizio in cui il contratto ha avuto decorrenza, il Capitale assicurato è ottenuto rivalutando ciascun premio investito in proporzione al periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) tra la data valuta di ciascun premio e la data di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell’assicurato (certificato di morte);
- degli esercizi successivi al primo, il Capitale assicurato è ottenuto rivalutando in proporzione al periodo di tempo trascorso (pro rata temporis) tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato e la data di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell’assicurato (certificato di morte), il Capitale assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente, maggiorato degli eventuali premi aggiuntivi, anch’essi rivalutati pro rata per il tempo trascorso tra la data in cui è stata effettuata l’operazione di investimento e la data di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell’assicurato (certificato di morte), e diminuito di eventuali riscatti parziali rivalutati pro rata per il tempo trascorso fra l’operazione di disinvestimento e la data di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell’assicurato (certificato di morte).
4.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti intestati a Credemvita S.p.a.:
(i) presso Credito Xxxxxxxx XxX - Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (termine di valuta riconosciuto: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante);
(ii) presso Banca Euromobiliare SpA - Codice IBAN:XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (termine di valuta riconosciuto: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante).
Nel caso di mancato pagamento del premio, se il Contraente non provvede entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il Premio unico mediante bonifico bancario, il Contratto è privo di effetti sin dal momento della sua conclusione.
In tal caso, nulla è dovuto al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
Nel caso il mancato pagamento del premio riguardi i premi aggiuntivi, all’operazione del Contraente non viene dato seguito e il Contratto rimane in essere.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia riconosce ai Beneficiari la prestazione assicurativa parametrata all’andamento dei premi versati e investiti prima della richiesta di pagamento di premio aggiuntivo, a cui non è stato dato seguito.
Nel caso di insoluti, resta salvo il diritto di Compagnia di agire per ottenere il rimborso delle spese sostenute
per l’emissione del Contratto.
5. COSTI
5.1 COSTI SUI PREMI
Il Contratto prevede l’applicazione di:
- un costo fisso pari a 35 Euro da applicare ai premi versati (unico e aggiuntivo);
- un caricamento pari allo 0,20% da applicare ai premi versati (unico e aggiuntivo), al netto dei costi fissi.
5.2 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA APPLICATA MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
La gestione separata “CREDEMVITA II” prevede una Commissione di gestione su base annua applicata sul rendimento della gestione separata.
L’ammontare della commissione di gestione della Gestione separata varia in base al rendimento finanziario
della Gestione Separata stessa come indicato nella seguente tabella:
Rendimento finanziario della Gestione Separata CREDEMVITA II | Misura della Commissione di gestione applicabile |
Uguale o superiore a 1,30% | 1,30% |
Maggiore dell’1% e inferiore a 1,30% | Pari al rendimento finanziario |
Uguale o inferiore a 1% | 1% |
5.3 COSTI PER L’OPERAZIONE DI RISCATTO
Il Riscatto totale e parziale prevede dei costi.
In particolare, il Riscatto (totale e parziale) prevede l’applicazione di:
- costo fisso pari a 35,00 Euro. Il costo fisso viene sempre applicato successivamente all’applicazione dell’eventuale Penale di riscatto;
- Penale di riscatto pari ad una percentuale dell’ammontare riscattato determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante all’importo riscattato in funzione degli anni di decorrenza del Contratto:
Anni trascorsi dalla data decorrenza del Contratto | Aliquota per penale di riscatto |
Decorso 1 anno e fino a 2 anni | 1,50% |
oltre 2 anni e fino a 3 anni | 1,00% |
Oltre 3 anni | 0,00% |
5.4 TASSE E IMPOSTE
Xxxxx ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
6. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA
6.1 REVOCA
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione finché il Contratto non è concluso.
In quanto il Contratto si conclude con la sottoscrizione della Proposta di assicurazione da parte dell’Intermediario, la revoca può essere eventualmente esercitata prima di questo momento.
In caso di richiesta di revoca, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio eventualmente versato entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta dalla Compagnia la richiesta di revoca.
6.2 RECESSO
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il Contratto è concluso.
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente, entro 30 giorni, deve alternativamente:
- recarsi presso la filiale del distributore ove il Contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia). In questo caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il Contraente preferisca l’utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell’indirizzo e mail PEC.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta di recesso.
A seconda dei casi, la data di richiesta di recesso è quella in cui:
- il Contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale dell’Intermediario; oppure
- la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di recesso, rimborsa il Contraente un importo pari ai Premi versati.
6.3 RISCATTO
Il Contratto prevede la possibilità per il Contraente di richiedere il riscatto totale o parziale. Il Riscatto può essere esercitato se:
- è decorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto;
- non risultino superati i limiti di cui all’allegato 1, accettato dal Contraente con la sottoscrizione della Proposta;
- nel caso di riscatto parziale, oltre ai presupposti precedenti, a seguito del riscatto il Capitale Assicurato
è pari ad almeno 5.000,00 Euro.
Il Valore di riscatto è pari al Capitale assicurato rivalutato fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto.
In particolare, tale Capitale assicurato è dato dalla somma di:
- Capitale assicurato al 31 dicembre dell’anno precedente rivalutato in proporzione al tempo trascorso (pro rata temporis) tra la data dell'ultima rivalutazione fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto;
- eventuali premi aggiuntivi investiti dopo il 31 dicembre e rivalutati in proporzione al tempo trascorso (pro rata temporis) tra la data valuta del versamento aggiuntivo e la data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto;
- DIMINUITA di eventuali operazioni di riscatto parziale effettuate dopo il 31 dicembre e rivalutate pro rata per il tempo trascorso fra l’operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto.
La misura percentuale di rivalutazione, da riconoscere al capitale assicurato al 31 dicembre precedente e agli eventuali premi versati di cui sopra:
- è pari all’ 80% della misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto il 31 dicembre precedente la data di riscatto, se è maggiore o uguale a “zero”,
oppure
- nel caso in cui la misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto il 31 dicembre precedente la data di riscatto fosse negativa, è ulteriormente ridotta del 20%.
6.3.1 Riscatto nelle ‘’Finestre di riscatto garantito’’
Se la richiesta di riscatto totale o parziale viene ricevuta nelle Finestre di riscatto garantito, riportate nella seguente tabella, la Compagnia riconosce una garanzia di conservazione dei Premi Investiti (premio iniziale e premi aggiuntivi), al netto di eventuali riscatti parziali.
Finestre di riscatto garantito |
Entro 6 mesi dall’inizio della 4° ricorrenza annua |
Entro 6 mesi dall’inizio della 10° ricorrenza annua |
Entro 6 mesi dall’inizio della 15° ricorrenza annua |
Entro 6 mesi dall’inizio di ogni successiva quinta ricorrenza annua (20°; 25°; ecc…) |
In ogni caso, il valore di riscatto può risultare inferiore all’ammontare dei Premi versati.
Il Valore di riscatto viene corrisposto al netto dei costi applicabili riportati nell’apposita sezione.
6.3.2 Riscatto FUORI dalle ‘’Finestre di riscatto garantito’’
Se la richiesta di riscatto totale o parziale viene ricevuta fuori dalle Finestre di riscatto garantito, la Compagnia NON riconosce alcuna garanzia di conservazione del capitale.
Il valore di riscatto, determinato come illustrato nell’articolo 6.3, viene corrisposto al netto dei costi applicabili riportati nell’apposita sezione.
Il Contratto non prevede riduzioni.
6.3.3 Come richiedere il riscatto
Il Contraente può richiedere il riscatto:
• presso l’intermediario assicurativo, dove il Contraente deve compilare l’apposito modulo di richiesta liquidazione, indicando in particolare le coordinate per il pagamento, ovvero il c/c intestato al Contraente e sottoscrivendo il modulo stesso. Le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dall’intermediario assicurativo;
• con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia) oppure, nel caso in cui il Contraente preferisca l’utilizzo della comunicazione in formato elettronico, con PEC nel rispettato dei requisiti di firma digitale, a cui allegare:
x. Xxxxx di un valido documento di identità del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
b. Copia del codice fiscale del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
c. Richiesta di liquidazione sottoscritta da Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante con indicazione del c/c bancario e relativo codice IBAN intestato al contraente ed importo da liquidare in caso di riscatto parziale, nonché recapiti telefonici e/o mail, e dichiarazione dell’esistenza in vita dell’assicurato;
d. Indicazione della professione/attività prevalente del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
e. Indicazione dell’eventuale presenza di un titolare effettivo ed in caso affermativo i suoi dati identificativi;
f. Indicare se il Contraente persona fisica, Esecutore o Legale Rappresentante, rivestano la qualifica di Persona Esposta Politicamente (PEP);
g. Indicare se il contraente è “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana e se risiede
fuori dall’Italia;
h. In caso di Esecutore/Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa copia della procura/delibera, attestante i poteri conferiti per agire in nome e per conto del contraente;
i. Per il Contraente persona giuridica dovrà inoltre essere prodotta: visura camerale, dati anagrafici dei titolari effettivi del contraente (persona o persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un’entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la % corrisponda al 25%+1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell’entità giuridica), indicazione se il contraente o i titolari effettivi rivestano la qualifica di PEP.
Limitatamente alle eventuali richieste di riscatto parziale o totale con riferimento al mese di gennaio, tali operazioni potrebbero essere eseguite non prima della quarta settimana del mese di riferimento.
7. BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione.
I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato.
La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica).
In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari.
A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari.
Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari.
In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato.
Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari.
La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari.
In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida.
In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge.
Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente.
I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa.
Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI
Le contestazioni di terzi riguardanti:
• la legittimazione del beneficiario di ottenere la liquidazione;
• il testamento olografo
che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili alla Compagnia.
Eventuali pretese di terzi nei confronti di coloro che risultano Beneficiari della prestazione potranno pertanto essere fatte valere solo nei confronti di questi ultimi.
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI
Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
- dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato;
- per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.
In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento.
Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario.
La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi.
Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di
adeguata verifica in materia antiriciclaggio.
La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
8. OBBLIGHI DELLE PARTI
Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture assicurative previste dal Contratto, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia lo spostamento di residenza in altro Stato, ferma la responsabilità del Contraente verso la Compagnia per eventuali conseguenze dannose patite dalla Compagnia in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di nuova residenza).
9. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono consegnare alla Compagnia documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto alla prestazione assicurativa;
• adempiere gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio.
I Beneficiari devono consegnare alla Compagnia:
- richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN | Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Copia documento di identità in corso di validità | Per ciascun beneficiario |
Copia del codice fiscale | Per ciascun beneficiario |
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato | Per ciascun beneficiario |
Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i e di consentire alla Compagnia le opportune verifiche, l’avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare alla Compagnia:
(a) in caso di designazione quali Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi”:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
o se l’Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o in mancanza di testamento l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci |
(b) in caso di designazione dei Beneficiari con modalità diverse dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario): |
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
o se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari;
o se non c’è testamento dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci |
La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del Contratto solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Compagnia che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
La Compagnia e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa al decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo.
La Compagnia, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.
Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.
L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA
Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza.
La Compagnia esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà al Contraente o ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell’1%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.).
Esempio di applicazione degli interessi legali per il pagamento della prestazione assicurativa:
Importo della prestazione | Data di ricezione della documentazione completa | Data del pagamento | Interessi legali applicati | Importo effettivamente pagato al contraente o al beneficiario |
€ 10.000,00 | 04.01.2022 | 14.01.2022 | 0,0% | € 10.000,00 |
€ 10.000,00 | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.02.2022 | € 10.006,78 |
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto).
Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
10. COMUNICAZIONI
10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
Credemvita S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (X.X.) - XXXXXX.
Fax: 0522/452704
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La Compagnia trasmette al Contraente:
- la documentazione precontrattuale;
- le informazioni da rendere in corso di contratto, in particolare il Documento Unico di Rendicontazione relativo alla della posizione assicurativa del Contraente;
La Compagnia può adempiere agli obblighi di informativa verso il Contraente mediante pubblicazione nell’Area Riservata, qualora il Contraente abbia espresso apposito consenso, o mediante supporto durevole.
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e:
- consultare i dati principali dei Contratti sottoscritti quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni di assicurazione sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi;
- inviare delle richieste per operazioni dispositive (pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, ecc.).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
Diversamente qualora non siano soddisfatte le condizioni per fornire le predette informative mediante sito internet o supporto durevole, oppure l’Area Riservata non sia disponibile, le informazioni saranno fornite su supporto cartaceo, e se trasmesse in corso di contratto, all’indirizzo di residenza del Contraente.
11. NORME FINALI
11.1 CESSIONE
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita ne faccia annotazione sull’originale del Contratto di Assicurazione o su appendice, previa notifica della documentazione attestante la cessione, la costituzione del
pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso e riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o Vincolatario.
11.2 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita al Contraente mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.
Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta al Contraente il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al riscatto senza applicazione di costi.
11.3 LEGGE APPLICABILE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni si applica la legge italiana.
11.4 VALIDITA’ E RINUNCE
La eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non si estenderà al Contratto medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal Contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
11.5 RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a:
• Credemvita S.p.A. – Funzioni Reclami – Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx
oppure tramite:
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure utilizzando l’apposito modulo presente al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx
La Compagnia provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancato riscontro della Compagnia nel termine di 45 giorni o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, il Contraente può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ai seguenti recapiti: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax: 0000000000; p.e.c.: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; posta ordinaria all’indirizzo indicato; utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Istituto al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS devono specificare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
• copia del reclamo eventualmente presentato all’Impresa e del suo eventuale riscontro;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Prima di ricorrere presso l’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione.
L’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio. Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell’Impresa, dovrai rivolgerti, con l’assistenza di un avvocato, a un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio.
Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.
11.6 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l’azione.
APPENDICE 1
Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di Credemvita Life Plan (tariffa 60097) ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell’ambito dell’estratto conto annuale. Limiti in entrata
- di Euro 40.000.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II;
- di Euro 198.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II.
Limiti in uscita
Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.
In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
ALLEGATO 2: Contraenti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano:
Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti |
Cointestazione a cointestatario |
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. |
Società controllante a controllata |
CREDEM a società controllata |
CREDEM a società partecipata |
Società di capitali a consigliere |
Società di capitali a sindaco |
Gruppo familiare a singolo familiare |
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria |
Condizionante a condizionato |
Garante totale a garantito |
Banca casa madre a filiale estera |
Referente a riferito |
Nominativo univoco a nominativo secondario |
Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore |
Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne) |
Società di capitali a legale rappresentante |
Società di persone a socio non legale rappresentante |
Società di persone a legale non socio |
Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati |
Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati |
inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante |
Genitore a figlio |
Coniuge A a coniuge B |
Fratello A a fratello B |
Nipote a nonno |
Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione |
Intestatario rapporto a Titolare effettivo |
Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
APPENDICE 3
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA II”
Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA II”
Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA II”.
La valuta di denominazione è l’Euro.
La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.
La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.
Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento
L’obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.
La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.
La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario del segmento High Yield non possono rappresentare più del 15% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 25% della gestione.
Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La gestione separata può inoltre investire:
- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 5% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf (Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 40% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (OICR non armonizzati aperti o chiusi, FIA italiani o UE, ecc…) fino a un massimo del 20% del portafoglio.
La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.
Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio posso rappresentare fino al 10% del portafoglio.
Le operazioni con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26/10/2016, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l’utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Art.3 – Tasso medio di rendimento
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l’anno solare (dall’01/01 al 31/12 di ogni anno).
Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:
• le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
• le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
Art.4 – Certificazione
La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.5 – Norme finali
Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
CREDEMVITA LIFE PLAN PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60097)
Si attesta che il modulo di proposta eventualmente trasmesso per via telematica contiene le stesse informazioni del modulo cartaceo
Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Xxxxxxxxxx S.p.A. la presente assicurazione sulla vita alle condizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione.
Intermediario:
L’operazione si è perfezionata presso la sede dell’Intermediario; fuori sede; a distanza
Contraente (se società/ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo, partita IVA)
Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale |
Assicurato (da compilare solo se diverso da Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale |
indirizzo per invio corrispondenza (se diverso da quello del Contraente) |
indirizzo e-mail |
Fac - Simile
Estremi della proposta e dati relativi al premio
proposta n. | data di decorrenza | durata VITA INTERA | importo premio unico iniziale euro |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato
Beneficiario designato in forma nominativa(1)
(1) cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/X.XXX, indirizzo di residenza, indi- xxxxx di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato
Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
Il Contraente ESCLUDE l’ invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento
SI [ ]
NO [ ]
AVVERTENZA: Il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa: in caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso
dell' assicurato, maggiori difficoltà nell' identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.
Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest' ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell' assicurato)
cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / X.XXX, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
✓
Ufficio delle Entrate
Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita S.p.A.
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
1 - per il Cliente (pag. 1/3 - Edizione aggiornata a Marzo 2021)
CRVMO05580XDE03210103
Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art 120 quater DLgs 209/2005
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dei prodotti d’investimento assicurativo e, in particolare, del Contratto “CREDEMVITA LIFE PLAN (Tariffa 60097)'', di cui, prima della sottoscrizione, ha visionato e letto il relativo set informativo, reso disponibile dall'Intermediario di riferimento e contenente KID, DIP aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, glossario e relativo fac - simile di proposta, nonchè il Regolamento della Gestione Separata Credemvita II del quale ha compreso i contenuti, che ritiene sufficienti ed adeguati per assumere consapevolmente la decisione di sottoscrivere la presente Proposta.
Il Contraente dichiara di essere stato ampiamente informato della possibilità di dare il proprio consenso alla ricezione, in alternativa al formato cartaceo, del KID, del DIP aggiuntivo IBIP, delle condizioni di assicurazione, del glossario e del relativo fac - simile di proposta nonchè del Regolamento della Gestione Separata II su supporto durevole, tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell’Intermediario scelti dal Contraente (ad esempio email o internet banking) e comunque messami a disposizione sul sito internet dell’Intermediario o di Credemvita.
Il Contraente:
dà il proprio consenso a ricevere il KID, il DIP aggiuntivo IBIP, le condizioni di assicurazione, il glossario ed il relativo fac - simile di proposta nonchè il Regolamento della Gestione Separata Credemvita II tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell’Intermediario scelti dal Contraente (ad esempio email o internet banking) e
comunque messami a disposizione sul sito internet dell’Intermediario o di Credemvita, dichiarando di aver ricevuto gratuitamente la suddetta documentazione prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l’indicazione del proprio indirizzo mail già fornito all’intermediario ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Il sottoscritto prende atto che riceverà un esemplare del Contratto, con particolare riguardo all’accettazione della presente Proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza di Credemvita dall’Intermediario, espressamente autorizzato a rappresentare Credemvita per la conclusione del Contratto, nelle modalità di seguito indicate. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo.
non presta il consenso a ricevere il KID, il DIP aggiuntivo IBIP, le condizioni di assicurazione, il glossario ed il relativo fac - simile di proposta nonchè il Regolamento della Gestione Separata Credemvita II tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell’Intermediario scelti dal Contraente (ad esempio email o internet banking) e
comunque messami a disposizione sul sito internet dell’Intermediario o di Credemvita. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea del KID, del DIP aggiuntivo IBIP, delle condizioni di assicurazione, del glossario e del relativo relativo fac - simile di proposta, nonchè del Regolamento della Gestione Separata Credemvita II di averli letti e di averne compreso i contenuti. Il sottoscritto prende atto che riceverà un esemplare del Contratto, con particolare riguardo all’accettazione della presente Proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza di Credemvita dall’Intermediario, espressamente autorizzato a rappresentare Credemvita per la conclusione del Contratto, nelle modalità di seguito indicate. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto durevole non cartaceo.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente ✓ |
Fac - Simile
Dichiarazioni del Contraente
Il sottoscritto Contraente si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l’annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave (art. 1892 Cod. Civ.). Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente Proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto, ivi comprese quelle concernenti spe- cificamente i costi dell’esecuzione del Contratto. Il sottoscritto Contraente dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie richieste ed esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del Contratto e l'Adeguatezza del Contratto offerto sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.
Il sottoscritto Contraente dichiara di essere a conoscenza che il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione della presente Proposta da parte dell’Intermediario che, al fine della conclusione del Contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza e in nome e per conto di Credemvita, come espressamente indicato anche dalle Condizioni di Assicu- razione di “CREDEMVITA LIFE PLAN” (Xxxxxxx 60097).
Conseguentemente, il Contratto si intende concluso:
- nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la presente Proposta su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di Proposta controfirmato per
accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita;
- nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la presente Proposta tramite il Servizio di “Firma Elettronica”, al momento della ricezione, nella sezione “MyBox” personale del
Contraente, della copia della Proposta firmata per accettazione dall’Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita.
ll sottoscritto Contraente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza:
• che la presente proposta è revocabile, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 209/2005 (art. 176) e dalle Condizioni di Assicurazione, finché il Contratto non sia concluso, ossia fino
al momento della sottoscrizione per accettazione della Proposta come indicato in precedenza. Successivamente alla conclusione del Contratto la proposta non è più revocabile;
• della facoltà a lui spettante di esercitare il diritto di recesso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 (art. 177) e dalle Condizioni di Assicurazione, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il Contratto è concluso. Il Contraente potrà esercitare tale diritto:
- recandosi presso la filiale dell’Intermediario per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite l’Inter- mediario medesimo;
- o, alternativamente, inoltrando, sempre entro il predetto termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita, o mediante comunicazione PEC, come
precisato nelle Condizioni di Assicurazione di “CREDEMVITA LIFE PLAN” (Tariffa 60097).
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il Contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale dell’Intermediario o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso). Credemvita, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, rimborsa al Contraente un importo uguale al cumulo dei premi versati.
Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari e al Referente Terzo copia dell’Informativa di Credemvita sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, consegnata dall’Intermediario, sollevando Credemvita da qualsiasi responsabilità in merito.
Il sottoscritto Contraente dichiara, inoltre, di aver ricevuto di aver ricevuto e di aver compreso:
- le informazioni relative al distributore, al prodotto di investimento assicurativo (anche mediante consegna di KID e DIP aggiuntivo IBIP della Compagnia) e all’attività di distri- buzione assicurativa (informazioni ai sensi dell’art. 133, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 – Regolamento Intermediari);
- il set informativo comprensivo di KID, DIP Aggiuntivo IBIP e condizioni contrattuali comprensive di glossario e modulo di proposta nonché il Regolamento della Gestione
Separata Credemvita II.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
✓
ll sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 “ Cosa non è as- sicurato e limiti”, art. 3 “Quando comincia la copertura e quando finisce”, art. 5 “Costi”, art. 6.3 “Riscatto”, art.7 “Beneficiari”, art 8. “Obblighi delle parti”, art. 9 “Cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle prestazioni”, art 11.2 “Modificazione delle condizioni di assicurazione”- oltre che gli Allegati: 1 “Limiti Reg. Isvap n.38/2011”e 2 “Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011” alle Condizioni di Assicurazione stesse”.
firma Contraente (o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente) ✓ | L’Assicurato, se diverso dal Contraente, presta il proprio consenso a che l’assi- curazione sia stipulata sulla propria vita ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firme e poteri | data e luogo |
Credemvita S.p.A.
Ufficio delle Entrate
Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
1 - per il Cliente (pag. 2/3 - Edizione aggiornata a Marzo 2021)
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In caso di modalità di pagamento a valere sul conto corrente attivo presso l'intermediario, la presente costituisce autorizzazione all'addebito.
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Il Contraente prende atto che l'unico mezzo di pagamento ammesso è il seguente:
- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Xxxxxxxxxx S.p.A. dalla banca ordinante;
Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
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Reggio Xxxxxx
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