PREMESSA:
Disciplinare tecnico
OGGETTO: Accordo transattivo per comporre i contenziosi giurisdizionali in essere tra la Regione Autonoma della Sardegna ed Enel S.p.a. in ordine alla proprietà e alla gestione delle centrali idroelettriche dell’Enel in Sardegna. Procedura di individuazione dell’Advisor per la determinazione del valore economico delle dighe, delle centrali e della produzione idroelettrica.
PREMESSA:
Tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Enel Produzione S.p.a. sono pendenti i seguenti contenziosi: uno dinanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche (R.G. n. 546/2011) e tre dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche (R.G. nn. 172/2014, 173/2014 e 174/2014), nei quali le parti rivendicano reciprocamente il possesso e il diritto allo sfruttamento per uso idroelettrico delle centrali idroelettriche attualmente gestite dall’Enel in Sardegna.
Nel contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche la Regione rivendica la proprietà delle centrali idroelettriche denominate “Tirso primo Salto” e “Tirso secondo Salto” realizzate in comune di Busachi (OR). Si tratta di centrali che l’Enel aveva realizzato, e tuttora esercisce, sulla base della sottoscrizione di un accordo con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, che all’epoca era il titolare dell’apposita concessione di derivazione ad uso idroelettrico, concessione in cui è poi subentrata la Regione in forza della l.r. 19/2006.
Nei contenziosi dinanzi Tribunale Superiore delle acque pubbliche l’Enel ha censurato la legittimità costituzionale della l.r.19/2006, artt. 11 e 30, che ha consentito alla RAS di inserire le dighe nel sistema idrico multisettoriale, determinando la decadenza delle concessioni idroelettriche in capo ad Enel. Quest’ultima ha sostenuto inoltre che la naturale scadenza dei titoli concessori in proprio possesso deve intendersi prorogata al 2029 ai sensi dell’art. 12, comma, 6 del D.Lgs 79/1999 (c.d. Decreto Bersani).
In conseguenza dell’instaurazione dei contenziosi citati, l’Enel ha proposto un accordo transattivo che prevede la composizione di tutte le controversie con la costituzione di una società mista RAS/Enel con durata fino al 2029.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 17/03/2015 le Direzioni Generali dei lavori pubblici e dell’Area Legale e, per la causa pendente dinanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche relativa alle centrali idroelettriche denominate “Tirso primo Salto” e “Tirso secondo Salto”, l’Avvocatura dello Stato, sono state autorizzate ad esaminare la proposta transattiva dell’Enel, previa acquisizione delle informazioni necessarie da parte di un operatore specializzato. Con la stessa delibera è stato, quindi, dato mandato alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici per curare tutti gli adempimenti volti alla individuazione dell’operatore
specializzato in materia con provata esperienza che dovrà procedere alla determinazione del valore economico delle dighe, delle centrali e della produzione idroelettrica, i cui oneri graveranno nello stanziamento disponibile nell’UPB S01.04.001, capitolo SC 01.0708 (C.d.R. 00.08.01.03).
Art. 1 Oggetto della prestazione.
Oggetto del servizio è lo svolgimento con riferimento ai seguenti impianti:
A) Dighe Casteldoria e Muzzone sul rio Coghinas e relative centrali idroelettriche “Casteldoria” (5 MW) e “Coghinas”(22,7 MW);
B) Dighe di Bau Mela, Bau Mandara e Bau Muggeris sul Flumendosa e relative centrali idroelettriche “Flumendosa I salto ” (7,8 MW) e “Flumendosa II salto ” (28,2 MW);
C) Diga di Sa Teula sul Rio Sa Teula (alimentato dal Flumendosa) e relativa centrale “Flumendosa III Salto” (9,6 MW);
D) Diga di Gusana sul Taloro e relative centrali idroelettriche “Taloro” (240 MW) e “Cucchinadorza” (41,6 MW);
E) Diga di Cucchinadorza sul Taloro e relativa centrale idroelettrica di Badu Ozzana (27,2 MW);
F) Diga di Benzone sul Taloro e relative centrale idroelettrica (6,4 MW) e stazione di sollevamento;
G) centrale idroelettrica “Tirso I Salto” (20 MW);
H) centrale idroelettrica “Tirso II Salto” (4 MW);
I) centrale idroelettrica di “Posada” (0,8MW);
J) centrale idroelettrica di “Ozieri” (9,9 MW);
K) centrale idroelettrica di “Pedra Othoni” (3,8MW) delle seguenti prestazioni:
1.1 quantificare il valore economico al 30/04/2015 dei beni compresi nel ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione indicati all’art. 25, comma 2 del R.D. 1775/1933, sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell’ordinario degrado ai sensi dell’art. 37, comma 6, del D.L. 83/2012, convertito con l. 134/2012;
1.2 quantificare il valore economico al 30/04/2015 dei beni indicati all’art. 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 (“Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento"), sulla base del metodo del
costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch’essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del D.L. 83/2012, convertito con l. 134/2012;
2.1 quantificare al 30/04/2015, per ciascuna delle centrali indicate dalla lett. A alla lett. F e dalla lett. I alla lett. K, separatamente per ciascun anno, il valore economico rivalutato della produzione idroelettrica a partire dal 2001, compresi i certificati verdi al netto dei costi di gestione;
2.2 quantificare al 30/04/2015, per ciascuna delle centrali indicate alle lettere G e H separatamente per ciascun anno, il valore economico rivalutato della produzione idroelettrica a partire dal 2008, compresi i certificati verdi al netto dei costi di gestione;
2.3 quantificare la residua capacità produttiva e il relativo valore economico di ciascun impianto a partire dal 01/05/2015 fino al 31/12/2029.
Art. 2 Requisiti soggettivi e oggettivi dell’affidatario
Gli affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo dalle disposizioni normative in materia di appalti pubblici.
L’affidatario, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi per un corrispettivo pari ad almeno due volte l'importo a base d'asta. Per servizi analoghi si intende:
a. aver eseguito nell’ultimo triennio la valutazione economica sia di infrastrutture idriche sia di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte idraulica, per un valore complessivo di almeno 150 milioni di euro;
b. aver eseguito nell’ultimo triennio la valutazione economica - finanziaria relativa all'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale di almeno 12 Mw (Megawatt);
Art. 3 Procedura di scelta dell’operatore e criterio di selezione delle offerte
Il servizio verrà affidato mediante procedura in economia tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’artt. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e 334 del D.P.R. n. 207/2010 - con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006.
La procedura di cottimo fiduciario sarà espletata con l’ausilio del sistema di e-procurement Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi degli artt. 85 e del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010, mediante richiesta di offerta (r.d.o.) agli operatori iscritti nel CAT Sardegna nella categoria merceologica “Analisi economiche AL 32 AR”.
Art. 4 Condizioni di esecuzione del servizio.
L’affidatario acquisirà autonomamente le informazioni, i dati e i valori necessari all’adempimento della prestazione.
Art. 5 Importo complessivo a base di gara.
Importo complessivo a base di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto ammonta ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila./OO), incluso di rimborsi spese ed esclusi gli eventuali oneri contributivi e/o previdenziali (4% pari a euro 3.000,00) e IVA di legge (22% pari a euro 17.160.000, 00) ,l,.se dovuta cui verrà detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.
Art. 6 Contratto d’appalto e Modalità di pagamento.
Il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo e mediante scrittura privata nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 166/2006.
Il pagamento sarà disposto previa verifica della regolare e corretta esecuzione della prestazione da parte del Servizio tecnico competente.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione da parte dell’Amministrazione.
La fattura, trasmessa in formato elettronico, dovrà riportare l'indicazione del numero di repertorio e la data del contratto, l'imponibile, eventuali ulteriori oneri ed IVA di legge, se dovuta, oltre al CIG e codice univoco IPA.
Art. 7 Garanzie.
Data l’importanza del servizio si richiede, da parte dell’affidatario, la prestazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 (Cauzione definitiva).
Art. 8 Decorrenza e durata dell'incarico - penali.
IIservizio deve essere svolto in un termine massimo di complessivi 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla stipula di apposita convenzione.
II ritardo nell’adempimento della prestazione comporta una penale pari all'un per mille dell'importo del compenso indicato nell'offerta economica per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto. Superato tale importo, il committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno. La penale non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti da committente.
Art. 9 Sostituzione del legale rappresentante.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto.
Art. 10 Subappalto e cessione del contratto.
E' fatto divieto assoluto di subappalto e/o cessione del contratto a soggetti terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006, salvo i casi previsti dalla normativa di settore.
Art. 11 Risoluzione del contratto.
La Regione avrà facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'aggiudicatario sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa.
Qualora l'aggiudicatario si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni del presente contratto, la Regione procederà alla sua risoluzione. Il medesimo dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto.
Non è comunque ammesso il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario. L'eventuale recesso verrà considerato come volontario abbandono e darà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni. Si applica l'art. 1671 del codice civile.
Art. 12 Spese contrattuali.
Sono a carico dell'aggiudicatario, le spese di gara, le spese di copia, le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.
Art. 13 Osservanza di leggi e regolamenti.
L'aggiudicatario si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità nazionali e locali.
A tal proposito si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, nel suo regolamento di attuazione - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, e nel Codice Civile.
Art. 14 Risoluzione di controversie
Tutte le controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza del Foro di Cagliari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicatario, alla sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n° 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato.
Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 il medesimo aggiudicatario dovrà comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Potrà essere utilizzato, quale conto corrente dedicato, anche un conto corrente già esistente, dandone preventiva comunicazione alla stazione appaltante, come previsto da! richiamato comma 7 dell'articolo 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Si rinvia all'articolo 6 della stessa Legge n° 136/2010 e successive modifiche per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.
Art. 16 Trattamento dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2013, n° 196 (ed Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore del Servizio che ha aggiudicato l’appalto.
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto dei segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/2003;
h) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo.
Il Direttore del Servizio affari generali, personale, bilancio Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Direttore del Servizio Infrastrutture Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx