CITTA’ DI VERBANIA
CITTA’ DI XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX
Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – Tel 0000 0000
Codice Fiscale 00182910034
Settore CEM
Capitolato speciale d’appalto
Centro Eventi
“IL MAGGIORE”
SERVIZI AUSILIARI CENTRO EVENTI “IL MAGGIORE”
INDICE
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO ART. 2 – SERVIZI RICHIESTI
ART. 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 4 – QUANTIFICAZIONE STIMATA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D’ASTA ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 6 – PERSONALE
ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO ART. 8 – SICUREZZA
ART. 9 – GARANZIE CONTRATTUALI E POLIZZA ASSICURATIVA ART. 10 – SUBAPPALTO
ART. 11 – VERIFICHE E PENALI
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO ART. 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
ART. 17 – REVISIONE PREZZI ART. 18 – FORO COMPETENTE
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 20 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i servizi ausiliari per il funzionamento del Centro Eventi “Il Maggiore” e degli eventi in esso programmati nel periodo 1 agosto 2016 – 31 dicembre 2017. In caso di necessità o di urgenza, su disposizione del Dirigente del servizio competente, si può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione.
ART. 2 – SERVIZI RICHIESTI
I servizi da svolgere sono i seguenti:
a) custodia e sorveglianza
b) pulizie ordinarie giornaliere
c) servizio di maschera d’ingresso e di sala
d) coordinamento dei servizi di sala
e) servizio di biglietteria
f) servizio di guardaroba
g) servizio di facchinaggio
a) Custodia e sorveglianza
Il servizio ha per oggetto la custodia presso il Centro Eventi “Il Maggiore” ed aree esterne.
La persona addetta al servizio di custodia dovrà svolgere le proprie funzioni in modo autonomo, garantendo l’effettuazione degli spettacoli e di quant’altro programmato nella struttura, secondo le direttive di massima impartite dal Committente. In particolare le prestazioni relative al servizio di custodia sono di seguito indicate:
• apertura e chiusura della struttura negli orari e modi stabiliti dal Comune di Verbania in base a quan- to indicato nel programma di cui all'art. 5 o quanto disposto dal Committente;
• inserimento e disattivazione dei sistemi di allarme;
• attivazione degli impianti di illuminazione e loro disattivazione alla chiusura dei locali;
• accensione e spegnimento di tutta l’impiantistica audio, video ed elettrica con indicazione alle Com- pagnie delle prese di corrente, luci e microfoni.
• accensione e spegnimento dell’impianto termico;
• collaborazione con le ditte affidatarie dei servizi di manutenzione;
• sistemazione dei locali e arredi per lo svolgimento delle manifestazioni programmate ivi compresa la movimentazione delle tribune e pedane mobili;
• vigilanza per assicurare che i locali siano in ordine in condizione da escludere eventuali eventi dan- nosi, quali ad esempio incendi, furti, danneggiamenti, ecc…. Qualora si verificassero eventi dannosi darne immediata comunicazione all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc…) e all’Amministrazione Comunale;
• xxxxxxxxx affinché sia rispettato il divieto di fumo;
• custodia delle chiavi;
• ritiro posta e pacchi presso il Centro Eventi;
• ricezione telefonate in relazione all’attività prestata e rilascio informazioni all’utenza sulle manife- stazioni in programma;
• controllo dell’accesso nei locali durante manifestazioni o apertura al pubblico;
• controllo accesso al palcoscenico degli artisti e del personale tecnico;
• provvedere alle piccole manutenzioni dell’immobile che non richiedano interventi di personale spe- cializzato e a segnalare al competente ufficio del Comune eventuali necessità di manutenzione dell’immobile che non possono essere eseguite direttamente dal personale impiegato nella custodia.
• garantire i servizi di sicurezza e di vigilanza antincendio;
• garantire la gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione ed altre eventualità impreviste e pericolose che dovessero verificarsi), con proprio personale, appositamente formato, come da D. X.xx n. 81/2008 e D.M. 10/03/1998;
b) Pulizie ordinarie giornaliere
Scopatura e lavaggio pavimenti con attrezzature idonee di tutti i locali che ne hanno necessità, vuotatura cestini gettacarte e posacenere in aree esterne; pulizia bagni; scopatura aree esterne; spolvero arredi; conferimento rifiuti negli appositi cassoni.
L’aggiudicatario, a proprie spese, dovrà fornire idonei macchinari e attrezzature nonché fornitura di carta igienica e asciugamani. I materiali di consumo per la pulizia sono a carico dell’appaltatore.
c) servizio di maschera d’ingresso e di sala
Il servizio prevede le seguenti prestazioni:
• presenza con targhetta d’identificazione e idoneo abbigliamento durante le varie manifestazioni;
• controllo degli accessi;
• accoglienza al pubblico e controllo e validazione dei titoli di accesso all’ingresso;
• accoglienza e sistemazione del pubblico;
• presenza costante nel luogo assegnato per l’assistenza al pubblico e sorveglianza delle uscite di sicu- rezza della sala anche durante lo spettacolo;
• xxxxxxxxx affinché sia rispettato il divieto di fumo;
• xxxxxxxxx affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie ed eseguire registrazioni audio e vi- deo se non nei casi espressamente autorizzati;
• vigilanza affinché il pubblico tenga un comportamento consono;
• controllo del pubblico affinché lo stesso non porti in sala bottiglie, lattine o quant’altro possa provo- care danni a persone o a cose;
• idonea conoscenza delle norme di evacuazione;
• assistenza al pubblico in caso di incendio o altro pericolo;
• servizio di distribuzione materiale promozionale degli spettacoli e/o di altro materiale fornito dagli uffici del Comune di Verbania;
• informazione al pubblico di quanto in programmazione.
Il personale si troverà nel luogo dello spettacolo almeno 60 minuti prima dell’orario fissato, salvo diversa indicazione del committente, per l’apertura al pubblico e vi rimarrà fino al completamento del deflusso del pubblico.
d) coordinamento dei servizi di sala
La ditta aggiudicataria dovrà indicare per ogni manifestazione la persona, tra quelle impiegate per i servizi di cui alla lettera c), che assumerà il ruolo di coordinatore. Tale ruolo potrà essere affidato di volta in volta an- che a persone diverse. Il coordinatore dovrà:
• essere referente per il personale comunale
• distribuire i compiti tra gli operatori designati
• sorvegliare il corretto espletamento dei servizi di cui alle lettere c) e) f)
• svolgere funzioni di collegamento organizzativo tra Committente e Appaltatore
• collaborare col personale comunale per eventuali necessità impreviste
• svolgere compiti di attuazione del Piano di Emergenza del Teatro
e) servizio di biglietteria
Il servizio sarà espletato nel seguente modo:
• vendita biglietti;
• gestione del servizio di cassa;
• informazione al pubblico su spettacoli e manifestazioni in programmazione;
• vendita delle pubblicazioni inerenti le iniziative realizzate in teatro
• svolgere compiti di attuazione del Piano di Emergenza del Centro Eventi
Gli incassi dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale entro 24 ore dal termine della manifestazione.
f) servizio di guardaroba
Il servizio sarà espletato mediante il ritiro e la custodia di cappotti o simili, borse e ombrelli durante la varie manifestazioni. L’appaltatore dovrà garantire la presenza costante nel locale guardaroba di personale con tar- ghetta di identificazione per vigilare sui capi depositati. Salvo diversa indicazione del committente, per ogni spettacolo devono essere di norma presenti all’interno del locale adibito a guardaroba due addetti.
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nella piena e puntuale osservanza della vigente normativa fi- scale.
I proventi derivanti dall’incasso, stabilito in €. 1,00 per ogni capo di abbigliamento depositato in guardaroba sono di pertinenza della ditta appaltatrice. Pertanto, la stessa non potrà pretendere alcun compenso dal Comune di Verbania per il personale impiegato.
g) servizio di facchinaggio
Il servizio consiste, indicativamente, nel carico e nello scarico dei materiali delle compagnie, nello spostamento e sistemazione degli arredi o materiali, sia sul palcoscenico del teatro, che in altri luoghi, nella rimozione e ricollocazione degli allestimenti e nel montaggio e smontaggio della fossa orchestra
ART. 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
All’appaltatore potrà essere richiesto da parte dell’Amministrazione Comunale di prestare il servizio anche a favore di Organizzazioni private che utilizzino il Centro Eventi. In questo caso l’appaltatore si impegna a fornire i servizi richiesti e a praticare gli stessi costi e condizioni applicati al Comune.
ART. 4 – QUANTIFICAZIONE STIMATA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Trattandosi di una nuova struttura non sono disponibili dati pregressi per cui la stima della quantità del servizio e del relativo importo è puramente indicativa e non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale. Qualora l’importo stimato non fosse stato impiegato alla data prevista di scadenza del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proseguire il contratto fino a capienza dell’importo messo in gara. Il contratto cesserà automaticamente al raggiungimento dell’importo a base di gara salva la facoltà del Committente di ricorrere alla previsione di cui all’art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
I compensi effettivamente dovuti, e liquidati alla ditta appaltatrice da parte del Comune, saranno definiti sulla base delle effettive prestazioni del personale addetto al servizio.
Detto importo è quindi stimato in complessivi € 139.428,39 oltre IVA e oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, pari a € 5.100,00. Si precisa che il ribasso a base d’asta sarà applicato sul costo orario stimato mentre l’importo contrattuale resterà fissato in complessivi € 144.528,39.
L’importo a base d’asta è stato stimato prevedendo le seguenti prestazioni:
Servizio | Costo orario (base d’asta) | Costo orario al net- to del ribasso offer- to | |
Custodia, sorveglianza e pulizie ordinarie giornaliere (stimate 3500 ore/anno) | € 17,03 | ||
Servizio di maschera d’ingresso e di sala (stimate 400 ore/anno) | € 18,14 | ||
Coordinamento dei servizi di sala (stimate 200 ore/anno) | € 22,62 | ||
Servizio di biglietteria (stimate 550 ore/anno) | € 18,14 | ||
Servizio di facchinaggio (stimate 1000 ore/anno) | € 17,03 |
I costi orari indicati sono comprensivi dell’incidenza delle attrezzature e dei materiali di consumo.
Le ore indicate sono stimate pertanto, fermo restando l’importo complessivo, il Committente si riserva la facoltà di modificare la ripartizione delle ore in corso di esecuzione senza che l’Appaltatore nulla possa opporre.
ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
• alla consegna del servizio l'appaltatore si impegna a fornire il nominativo e il recapito di un Referente che sarà responsabile dei rapporti con il Committente.
• entro il 20 di ogni mese il Comune predisporrà e comunicherà per iscritto all’appaltatore il programma del Centro Eventi per mese successivo indicando, a fianco di ciascuna manifestazione, gli orari previsti e i servizi da prestare. In caso di modifiche del programma dopo tale data, il Comune le comunicherà per iscritto almeno 48 ore prima, mediante Posta Elettronica Certificata, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere di conseguenza. In caso di variazioni urgenti il Comune le comunicherà telefonicamente al Referente indicato dall’Appaltatore.
• entro il 25 di ogni mese la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare al Comune il piano di impiego del personale per il mese successivo. Dovranno essere espressamente indicati i nominativi e i numeri telefonici di recapito degli incaricati e del Coordinatore di cui all'art. 2 lettera d) del presente Capitolato;
• Il personale della ditta aggiudicataria si dovrà presentare presso il Centro Eventi, o nei luoghi indicati dal Committente, nei giorni ed orari previsti nel prospetto redatto dal Comune.
• La ditta aggiudicataria provvederà, entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dei servizi, a consegnare al Committente report circa l’effettivo impiego degli operatori assegnati al servizio accompagnato dal foglio presenze indicante giorno e orario espletato con firma originale del personale impiegato. Ogni altra spesa (trasporti, vestiario, vitto se dovuto, indennità se dovute, ecc.) sarà a carico della ditta. Resta inteso che il Comune valuterà l’esecuzione del servizio anche mediante verifiche durante lo svolgimento dello stesso ma il personale impiegato risponderà unicamente all’Appaltatore.
ART. 6 – PERSONALE
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per i servizi così come definiti dall’Amministrazione Comunale.
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente valido e capace, di sicura moralità, di buona educazione, e predisposto al contatto con il pubblico.
Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile e dovrà essere ordinato nella cura della persona ed indossare sempre l’apposito cartellino di riconoscimento; il comportamento di ogni operatore dovrà essere improntato ai principi di diligenza, prudenza e perizia richiesti dal servizio.
Gli operatori dovranno indossare una divisa, fornita dalla ditta, sempre in ordine e pulita, consistente in camicia bianca, vestito con cravatta per gli uomini, tailleur per le donne, salvo diversi accordi dovuti al cambio di stagione; i capi per il personale maschile e per quello femminile dovranno essere confezionati con stoffa dello stesso colore. Il Comune si riserva la facoltà di accettare, a suo insindacabile giudizio, eventuali proposte di variazione allo standard di abbigliamento fin qui definito che la ditta aggiudicataria ritenesse di inoltrare per iscritto.
Il personale è tenuto alla riservatezza su persone, fatti o circostanze delle quali siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Competono comunque alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le responsabilità inerenti la buona gestione del servizio anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.
Il personale impiegato nel servizio è sotto l’esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria e rimane escluso qualsiasi rapporto diretto con l’Amministrazione Comunale.
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti dell’impresa che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Comune entro tre giorni.
L’appaltatore dovrà esibire, ad ogni richiesta del Comune, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia dei servizi oggetto del presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria, se Cooperativa, si obbliga ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla legge 3 aprile 2001, n. 142.
L’appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza sul lavoro dettate dal D. X.xx. 81/2008 e s.m.i., nonché le norme in materia di igiene del lavoro.
La ditta aggiudicataria è altresì responsabile dell’osservanza delle norme vigenti in materia di diritto al lavoro dei disabili e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario si impegna a fornire al Committente la seguente documentazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
• organigramma per la gestione della sicurezza: nominativi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente Aziendale;
• elenco lavoratori impiegati nell’appalto;
• elenco Dispositivi di Protezione Individuale consegnati o a disposizione degli addetti;
• nominativi degli addetti alle misure di prevenzione incendi e pronto soccorso presenti all’interno dei servizi oggetto dell’appalto;
• valutazione dei rischi inerente alle mansioni specifiche svolte nel contesto oggetto dell’appalto, indicando quali sono i potenziali rischi e le relative misure di prevenzione adottate e le misure che l’Amministrazione deve adottare di conseguenza.
ART. 8 – SICUREZZA
In riferimento al disposto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 si rileva che i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo svolgimento del presente appalto risultano indicati e quantificati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) relativo allo stabile in argomento.
Preliminarmente all’inizio del rapporto contrattuale, la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire un approfondito ed attento sopralluogo della struttura al fine di verificare gli eventuali fattori di rischio per la sicurezza e l’incolumità dei propri lavoratori e di prendere conoscenza dei dispositivi di protezione antincendio esistenti, nonché delle misure di prevenzione per le emergenze in genere in dotazione alla struttura. In tal senso si precisa che il Centro Eventi dispone di un Piano di
Emergenza e di Evacuazione (così come previsto dalla normativa in vigore), a cui devono attenersi tutti gli operatori presenti in struttura, ivi compresi i lavoratori della ditta aggiudicataria.
In occasione del suddetto sopralluogo verrà altresì espletata l’attività di Cooperazione e Coordinamento ai sensi dei comma 1 lett. b), comma 2 lett. a) e comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs 09/04/2008 n. 81.
Il relativo verbale dovrà essere redatto e sottoscritto congiuntamente dalle parti interessate, prima dell’inizio del servizio.
Il personale della ditta aggiudicataria dovrà partecipare attivamente alle esercitazioni di emergenza e alle riunioni di coordinamento e incontri di formazione in materia di sicurezza che l’Amministrazione Comunale organizzerà allo scopo di fornire e/o aggiornare le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti ove si svolge il servizio in argomento e sulle misure di prevenzione adottate, di cui al su richiamato DUVRI. La ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell’incolumità del proprio personale operante nella struttura, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio restato, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente.
La Ditta appaltatrice dovrà impiegare durante le manifestazioni pubbliche almeno un lavoratore con attestazione di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco – o azienda avente titolo - di cui all’art. 3 della Legge 28/11/1996 n. 609 con partecipazione a corso di formazione per addetti alla prevenzione (rischio medio), lotta agli incendi e gestione dell’emergenza, previsto all’allegato IX del D.M. 10.3.1998.
Detto personale è obbligato a:
• conoscere i piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia del pubblico garantendo le relative prestazioni di primo intervento allorché si verifichino situazioni di emergenza;
• intervenire sui principi di incendio attuando gli accorgimenti per la limitazione della propagazione degli stessi;
• segnalare ai Vigili del Fuoco eventuali incendi collaborando con gli stessi, secondo le indicazioni contenute nelle procedure di emergenza;
• svolgere compiti indicati nelle procedure di evacuazione aiutando le persone in difficoltà e assicurandosi che tutti raggiungano il punto di raccolta;
La partecipazione ai corsi dovrà essere documentata da specifica certificazione da consegnare al direttore dell’esecuzione entro e non oltre tre mesi dall’inizio del servizio.
ART. 9 – GARANZIE CONTRATTUALI E POLIZZA ASSICURATIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia potrà essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.
L’appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose verso l’Amministrazione comunale, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune.
A garanzia degli obblighi di responsabilità e di risarcimento di eventuali danni a beni e persone nell’esecuzione del contratto di appalto, la ditta affidataria è pertanto tenuta a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, un’apposita assicurazione R.C.T/O con estensioni d’uso:
a) la copertura deve comprendere anche i seguenti danni:
• danni che i lavoratori/attività arrechino a cose o persone fino a 6 mesi dopo la cessazione dell’appalto;
• danni ai locali nei quali si eseguono i lavori;
• danni e perdita di cose in consegna/custodia;
• danni da interruzioni o sospensioni di attività/servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;
• danni a cose di terzi da incendio dei beni dell’aggiudicatario;
b) massimali di copertura assicurativa: € 3.000.000,00 “unico”;
c) deve comprendere garanzia di RCO (a tutela anche di eventuali rivalse INAIL/INPS o di azioni da parte di lavoratori infortunati per servizio), con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e con sotto – limite di € 1.500.000 per persona.
Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi, l’idoneità della polizza e degli eventuali atti aggiuntivi e di ottenere integrazioni o specificazioni.
Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze assicurative.
L’appaltatore si impegna pertanto a presentare copia della predetta polizza all’Ufficio CEM del Comune di Verbania all’atto della sottoscrizione del contratto o anteriormente al momento dell’affidamento dei servizi in caso di consegna anticipata.
L’appaltatore si impegna inoltre a inviare ad ogni singola scadenza copia della regolare quietanza di avvenuto pagamento del premio.
ART. 10 – SUBAPPALTO
L’impresa aggiudicataria esegue in proprio i servizi compresi nel contratto d’appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione scritta del Comune.
ART. 11 – VERIFICHE E PENALI
La regolarità e l’efficienza del servizio saranno costantemente verificate ed accertate dall’Amministrazione Comunale tramite gli uffici preposti.
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’impresa appaltatrice,
oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell’importo massimo di € 1.000,00 a seconda dell’inadempimento.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo pec, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l’applicazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune. L’applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
1. al verificarsi delle situazioni previste all'articolo 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.;
2. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
3. abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
4. penalità superiori complessivamente al 10% dell'importo del contratto;
5. la violazione delle prescrizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
6. Quando i comportamenti dell’appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita del servizio
Ogni contestazione, in merito alla legittimità della risoluzione del contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'appaltante.
Contestualmente alla rescissione e fino alla sua definizione, la Stazione appaltante, anche in deroga espressa a Leggi e Norme, avrà la facoltà di sospendere i pagamenti anche se fossero stati redatti stati di avanzamento e questi fossero stati approvati dall'Organo deliberante.
Richiamando le pattuizioni di cui sopra, nessun interesse spetterà all'Appaltatore su detti importi.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L'affidamento del servizio potrà inoltre essere revocato per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza alcun diritto della ditta aggiudicataria di avanzare richieste di danno/indennizzo per mancato guadagno o per qualsiasi altro titolo.
In ogni caso di risoluzione del contratto il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale da parte dell’Amministrazione Comunale a mezzo di semplice atto amministrativo e fino alla concorrenza del danno subito, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione avverrà a cadenza mensile.
Il corrispettivo mensile sarà determinato moltiplicando le ore effettivamente prestate per ciascuna tipologia di servizio per gli importi orari indicati all’art. 3 al netto del ribasso proposto in sede di gara. Gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza pari ad euro 5.100,00 saranno liquidati proporzionalmente al corrispettivo fatturato.
In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal precedente art. 11 del presente capitolato.
Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, previa verifica del Responsabile del Procedimento e fatta salva la regolarità contributiva.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’appaltatore né alla richiesta di scioglimento del contratto.
ART. 14 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
Ogni pagamento effettuato, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al servizio in oggetto.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010 e s.m.i., la violazione delle prescrizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010 e s.m.i..
ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo legale rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali.
L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
La Ditta aggiudicataria prende atto che nel caso in cui non versi le spese contrattuali inerenti il contratto nel termine fissato decade automaticamente dall’aggiudicazione.
ART. 17 - REVISIONE PREZZI
I costi orari del servizio offerti in sede di gara sono fissi e invariabili e non saranno soggetti a revisione.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Verbania.
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno:
• utilizzati esclusivamente in funzione e per fini della gara;
• conservati presso l’ufficio Appalti.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei,incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 20 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio fiscale nel Comune di Verbania.
IL DIRIGENTE
Settore CEM Ing. Xxxxx Comola