ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del “Progetto SENTIERI: implementazione del
sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei siti contaminati di interesse per le bonifiche”
Fasc. N. 4S22
tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
L’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale – Regione Puglia, di seguito denominato “AReSS-PUGLIA” - codice fiscale 93496810727 con sede in Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, x.00, xxx. 00000 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE:
• La Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute svolge attività, previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, quali la sorveglianza epidemiologica, la promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili, la prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro, la profilassi internazionale e la prevenzione nella popolazione a rischio;
• il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, nel Macro Obiettivo 2.8 (Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute) sottolinea la necessità di: i) potenziare le attività di sorveglianza epidemiologica e ii) ridurre attraverso interventi di prevenzione
collettiva le esposizioni ai principali inquinanti con particolare attenzione ai bambini e ai soggetti con malattie croniche;
• che l’Istituto superiore di Sanità ha già coordinato ed attuato il programma SENTIERI e ulteriori progetti concernenti l’oggetto del presente accordo e che dunque sulla base del ruolo svolto a livello nazionale ed internazionale, e sulla base dell’esperienza maturata, rappresenta il soggetto istituzionale maggiormente qualificato alla realizzazione del progetto in oggetto;
• l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 17.12.2018, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 17.01.2019 al decreto n. 16380 per la realizzazione del “Progetto SENTIERI: implementazione del sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei siti contaminati di interesse per le bonifiche” che fissa come data di inizio attività il 09.02.2019 e la scadenza in data 08.02.2021;
• nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all’Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni con n. 6 Unità Operative, tra queste la n. 10 è la AReSS-PUGLIA;
• in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e la AReSS-PUGLIA, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del “Progetto SENTIERI: implementazione del sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti
nei siti contaminati di interesse per le bonifiche”, xxxx come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 09/02/2019 e avranno scadenza il 08/02/2021.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 33/2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero alla AReSS- PUGLIA, che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
- 30%, pari ad Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40% pari ad Euro 5.200,00 (cinquemiladucento/00) dopo dodici mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte della AReSS-PUGLIA della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti semestrali di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 30%, pari ad Euro 3.900,00 (tremilanovecento//00) come saldo del contributo alla scadenza del presente accordo.
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la AReSS-PUGLIA dovrà all’ISS la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una
dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
La AReSS-PUGLIA dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la AReSS-PUGLIA la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx e per l’ISS la Dott. Amerigo Zona.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, la AReSS-PUGLIA trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata
dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dalla AReSS-PUGLIA utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla AReSS-PUGLIA che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.
Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione al Ministero della Salute.
La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l’intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.).
Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla AReSS-PUGLIA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la AReSS-PUGLIA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero.
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria”
Articolo 8
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla AReSS-PUGLIA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto alla AReSS-PUGLIA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la AReSS-PUGLIA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la AReSS-PUGLIA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 9
(Tutela dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal Regolamento UE 679/201 6 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Articolo 10
(Responsabilità e Foro)
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)
La AReSS-PUGLIA si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato dalla AReSS-PUGLIA sul conto corrente dell’ISS – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS: Per la AReSS-PUGLIA:
Il Direttore delle Risorse Il Direttore Generale Umane ed Economiche
(Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)