IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
PATTO DI INTEGRITA’
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità dei contratti pubblici regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del Comune di Pregnana Milanese e dei soggetti della CUC di cui Pregnana Milanese è Comune Capofila, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e di ogni altro contratto di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di cui è comunque parte il Comune di Pregnana Milanese
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune di Pregnana Milanese e dai soggetti della CUC di cui Pregnana Milanese è Comune Capofila. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore economico:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
1.4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiale a discarica;
B. fornitura e/o trasporto terra;
C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
D. fornitura e/o trasporto di bitume;
E. smaltimento rifiuti;
F. noli a caldo e a freddo di macchinari;
G. forniture di ferro lavorato;
H. servizi di guardiania dei cantieri.
Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Articolo 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso.
2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario relative a tutti sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, e specificamente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 2 comporta:
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
C. l’Amministrazione aggiudicatrice, valuterà le eventuali violazioni del presente patto ai fini di una possibile esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal d.lgs. 50/2016.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti della CUC di cui Pregnana Milanese è Comune Capofila.