CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI APPARTAMENTO DI NATURA TRANSITORIA (stipulato ai sensi dell'art. 5, L. 9 dicembre 1998, n. 431)
CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI APPARTAMENTO DI NATURA TRANSITORIA
(stipulato ai sensi dell'art. 5, L. 9 dicembre 1998, n. 431)
La Signora:
---------------, nata a ------------- il --.--.---- e residente in --------- in Via -----------, identificata con passaporto n° ------------- rilasciato ---------------------- in data--.--.----, C.F. -----------------
di seguito denominato locatore,
CONCEDE IN LOCAZIONE
Ai Sig.ri:
<Contraente> nato a <luogo di nascita> il _______________e residente a ____________________________________ in___________________________, identificato con __________________________ rilasciata _____________________ il ________________, C.F______________________________________,
<Contraente> nato a <luogo di nascita> il _______________e residente a ____________________________________ in___________________________, identificato con __________________________ rilasciata _____________________ il ________________, C.F______________________________________,
<Contraente> nato a <luogo di nascita> il _______________e residente a ____________________________________ in___________________________, identificato con __________________________ rilasciata _____________________ il ________________, C.F______________________________________,
<Contraente> nato a <luogo di nascita> il _______________e residente a ____________________________________ in___________________________, identificato con __________________________ rilasciata _____________________ il ________________, C.F______________________________________,
di seguito denominato conduttore, che si obbligano in modo solidale fra di loro ed accettano , l'unità immobiliare sita in Roma, via ---------------, scala -----, piano -----, int. -, composta da -- camere, cucina, ripostiglio, -- bagni, ammobiliata.
TABELLE MILLESIMALI
Tabella B Proprietà: millesimi 42,000 su millesimi 1024,000
Tabella C Ascensore: millesimi 3,000 su millesimi 100,000
Tabella D Luce Ascensore: millesimi 0,000 su millesimi 92,000
Tabella E Riscaldamento: millesimi 9,600 su millesimi 273,100
Tabella F Acqua: millesimi 34,169 su millesimi 1000,000
Tabella 12 Terrazzini: millesimi 290,55 su millesimi 8240,19
Estremi catastali identificativi dell'unità immobile: foglio ----, particella --, sub -, cat. catastale ---- rendita catastale € --------
La locazione parziale è regolata dalle seguenti pattuizioni
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi 12 dal --/--/2015 al --/--/2016.
Articolo 2
(Rinnovo automatico)
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 3
(Natura transitoria)
Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i 12 mesi frequentando un corso di studi presso l’Università degli Studi di Roma.
Articolo 4
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri che si impegnano a versare per intero il canone di affitto e gli oneri accessori dovuti anche se chi recede non viene sostituito, essendosi impegnati solidalmente.
Articolo 5
(Uso)
L’unità immobiliare oggetto del presente contratto deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con assoluto divieto di ogni altro diverso utilizzo.
Articolo 6
(Divieto di sublocazione e comodato)
E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri, in tutto o in parte, l’unità immobiliare locata pena la risoluzione del contratto.
Articolo 7
(Canone)
Il canone di locazione è convenuto nella misura di Euro ---------,00 (-------------------,00), che il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore in 12 rate mensili eguali di -------,00 (------------,00) mediante bonifico bancario entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese. Il locatore rilascerà idonea ricevuta.
Articolo 8
(Pagamento, risoluzione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, legge 27 luglio 1978, n. 392.
Articolo 9
(Accessi)
Il conduttore dovrà consentire l'accesso alla porzione dell'unità immobiliare da lui occupata al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione.
Articolo 10
(Consegna, regolamento condominiale, attestato prestazione energetica)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, e di averla trovata idonea all’uso convenuto e con questo di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locatagli nello stato in cui nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì il conduttore a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, documento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore, accusando ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto. Il conduttore si impegna ad osservare le eventuali e future delibere dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri occupanti dello stabile. Il conduttore ha preso visione dell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’unità immobiliare locatagli, che gli viene consegnato dal locatore, accusando ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto.
Articolo 11
(Modifiche)
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Articolo 12
(Custodia dell’unità immobiliare)
Il conduttore è costituito custode dell’unità immobiliare locata. Il conduttore esonera espressamente il locatore da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Resta ferma la responsabilità del locatore per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il conduttore si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevato ed indenne il locatore da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 13
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro -------,00 (-------------,00), non imputabile in conto pigioni e non produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all’osservanza di ogni obbligazione assunta da quest’ultimo con la firma del presente contratto.
Articolo 14
(Quote di ripartizione delle spese)
Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
Proprietà: millesimi 42,000 su millesimi 1024,000 |
in carico al conduttore per il 100% del totale |
Ascensore: millesimi 3,000 su millesimi 100,000 |
in carico al conduttore per il 100% del totale |
Riscaldamento: millesimi 9,600 su millesimi 273,100 |
in carico al conduttore per il 100% del totale |
Acqua: millesimi 34,169 su millesimi 1000,000 |
in carico al conduttore per il 100% del totale |
Terrazzini: 290,55 su millesimi 8240,19 |
in carico al conduttore per il 100% del totale |
Il locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dal locatore, il conduttore può adire la Commissione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 25 del presente contratto.
Articolo 15
(Forniture)
Le spese relative a consumi non ricompresi tra gli oneri accessori e derivanti dai contratti in essere per la fornitura di:
energia elettrica
gas
servizi di telecomunicazione
all’unità immobiliare oggetto della locazione di cui al presente contratto, sono interamente a carico del conduttore.
Articolo 16
(Pagamento di spese forniture)
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto per le spese di cui all’articolo 14, al locatore una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.392. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Tale somma da versare è di Euro -------,00 (------------,00), da corrispondere in 12 rate mensili eguali di Euro -----,00 (----------------,00) mediante bonifico bancario entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, salvo conguaglio. Il locatore rilascerà idonea ricevuta.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del conduttore, le spese sostenute da quest’ultimo in esecuzione dei contratti in essere per la fornitura di:
energia elettrica
gas
servizi di telecomunicazione
di cui all’articolo 15. Il locatore si impegna a comunicare senza indugio al conduttore l’ammontare di tali spese ed a trasmettere i relativi documenti giustificativi.
Articolo 17
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori”, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Le spese straordinarie di condominio rimangono a carico del locatore.
Articolo 18
(Assemblee)
Il conduttore avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento. Avrà inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Articolo 19
(Impianti)
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge.
Articolo 20
(Visite all’unità immobiliare)
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi. Nel caso in cui il conduttore non intenda procedere al rinnovo automatico del contratto secondo quanto stabilita all’articolo 2, dovrà inoltre consentire la visita all'unità immobiliare una volta al giorno per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi nel periodo di 30 giorni che precede la scadenza del presente contratto.
Articolo 21
(Regime impositivo)
Il locatore intende avvalersi della tassazione sostitutiva sul canone di locazione, ai sensi delle disposizioni di cui al DGLS n° 23 del 14.03.2011 cosiddetta “CEDOLARE SECCA”. Pertanto a norma di tale disposizione il locatore dichiara di rinunciare all’applicazione degli adeguamenti Istat. Il presente contratto, quindi, è esente da imposta di bollo e tassa di registro. E’ facoltà del locatore recedere dalla tassazione della cedolare secca. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
Articolo 22
(Elezione di domicilio del conduttore)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Articolo 23
(Modifiche al presente contratto)
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Articolo 24
(Recesso del locatore)
Il locatore, per gravi motivi, avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mano, non inferiore a giorni 60 rispetto alla prospettata data di rilascio dei locali da parte del conduttore. In tal caso il locatore sarà tenuto a restituire la cauzione. Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell’altra parte o in caso di scadenza della locazione, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni ed arredi di proprietà del locatore, restituendola nello stato in cui gli è stata consegnata dal locatore, in buono stato manutentivo.
Articolo 25
(Comunicazione dei dati personali)
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 196/2003).
Articolo 26
(Varie)
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex art. 4, comma 1, legge n. 431/1998 del 9 dicembre, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 431/1998 del 30/12/2002, all'Accordo tra l’associazione degli inquilini e l’associazione della proprietà di cui all'art. 5, comma 3, legge n. 431/1998 depositato il 5 febbraio 2004 presso il Comune di Roma (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998) alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Articolo 27
(Commissione di conciliazione)
Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita nell'ambito dell'Accordo di cui al punto 3) (eventualmente al decreto de Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998 ) alle disposizioni del Codice Civile, della L. 27 luglio 1978, n. 392, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto
Il locatore Il conduttore
A mente dell'art. 1342, secondo comma, c.c., le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 .
Il locatore Il conduttore
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