DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 2222
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell’interno (LAMORGESE)
con il Ministro della giustizia (XXXXXXXX)
con il Ministro della difesa (XXXXXXX)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE XXXXXXX) (V. Stampato Camera n. 2416)
approvato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2021
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 2021
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo sui servizi ae- rei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni del- l’Accordo di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adem- pimenti previsti con le risorse umane, stru- mentali e finanziarie disponibili a legisla- zione vigente.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES
INDICE
Art. 1 | Definizioni |
Art. 2 | Disciplina della concorrenza |
Art. 3 | Applicabilità della Convenzione di Chicago |
Art. 4 | Concessione di diritti |
Art. 5 | Principi che regolano la capacità e l’esercizio dei diritti |
Art. 6 | Applicabilità delle leggi e dei regolamenti |
Art. 7 | Designazione e autorizzazioni di esercizio |
Art. 8 | Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio |
Art. 9 | Protezione dell’aviazione |
Art. 10 | Riconoscimento dei certificati e delle licenze |
Art. 11 | Sicurezza aerea |
Art. 12 | Esenzione da dazi doganali ed altre imposte |
Art. 13 | Oneri d’uso |
Art. 14 | Opportunità commerciali |
Art. 15 | Accordi di cooperazione |
Art. 16 | Assistenza a terra |
Art. 17 | Conversione e trasferimento delle entrate |
Art. 18 | Tariffe |
Art.19 | Statistiche |
Art. 20 | Consultazioni ed emendamenti |
Art. 21 | Conformità a convenzioni multilaterali |
Art. 22 | Composizione delle controversie |
Art. 23 | Recesso |
Art. 24 | Registrazione |
Art. 25 | Entrata in vigore |
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Il Governo della Repubblica delle Seychelles e il Governo della Repubblica Italiana di seguito indicati come le “Parti Contraenti”,
In quanto firmatari della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
Desiderando facilitare, promuovere e contribuire alla espansione dell’offerta servizi aerei internazionali;
Riconoscendo ad un servizio aereo internazionale efficiente e competitivo la capacità di incrementare il commercio, il benessere e la crescita economica;
Desiderando porre i vettori aerei nella condizione di offrire una gamma di opzioni di servizi di trasporto e di spedizione con l’auspicio di incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed applicare prezzi innovativi e competitivi;
Essendo entrambi intenzionati a concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i propri rispettivi territori ed oltre;
Xxxxx concordato quanto segue:
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) "la Convenzione di Chicago" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include: (i) ogni emendamento ad essa apportato entrato in vigore ai sensi dell’Articolo 94(a) della stessa e ratificato da entrambe le Parti Contraenti; e (ii) ogni Annesso o emendamento apportato alla stessa ai sensi dell’ Articolo 90 di detta Convenzione, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti;
(b) “Autorità Aeronautiche” indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e/o l’Autorità Italiana per l’Aviazione Civile (ENAC) e, nel caso del Governo della Repubblica delle Seychelles, il Ministero responsabile del Trasporto e/o l’Autorità per l’Aviazione Civile delle Seychelles (SCAA), o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorità o funzioni simili;
(c) con “servizi concordati” si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell’Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione
(d) "vettore aereo designato" indica un vettore aereo designato ed autorizzato ai sensi dell’Articolo 7 del presente Accordo;
(e) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito dall’Articolo 2 della Convenzione di Chicago;
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(f) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall’Articolo 96 della Convenzione di Chicago;
(g) "il presente Accordo" include gli Annessi del presente documento e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo;
(h) con "oneri d’uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorità competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali
o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli ), o i servizi e le strutture correlati per l’aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci;
(i) “Certificato di Operatore Aereo” indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacità ed organizzazione professionale è idoneo a garantire il corretto funzionamento dell’aeromobile per le attività di aviazione specificate nel certificato.
(j) con “dotazioni dell’aeromobile” si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio, di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell’aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.;
(k) con “provviste di bordo” si indicano i beni di consumo pronti all’uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino;
(l) con “ricambi” si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
(m) “rotte specificate” sono le rotte specificate all’Annesso 1 del presente Accordo
(n) il termine “code sharing” indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanumerico e numero di volo.
o) il termine “Stato Membro UE” indica gli Stati Membri dell’Unione Europea e il termine “Trattati UE” indica il “Trattato sull’Unione Europea” e il “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”;
p) con “Paesi EFTA” si indicano i Paesi Membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association) e comprendono la Repubblica di Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia (in quanto firmatari dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (in quanto firmataria dell’Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Economica e la Confederazione Elvetica);
q) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori designati dalla Repubblica Italiana;
r) nel presente Accordo ogni riferimento a cittadini della Repubblica italiana deve essere inteso come relativo a cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea.
s) nel presente Accordo ogni riferimento a stati membri della Commissione dell’Oceano Indiano deve essere inteso come relativo agli stati membri della regione occidentale dell’Oceano Indiano che comprende Comoros, Madagascar, Mauritius, Isola di Reunion.
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ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
1. In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo è inteso:
(i) richiedere o favorire l’adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o
(ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o
(iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilità di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.
ARTICOLO 3 – APPLICABILITA’ DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO
1. Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.
ARTICOLO 4 – CONCESSIONE DI DIRITTI
1. Ciascuna Parte Contraente concede all’altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa:
(a) il diritto di sorvolare il territorio dell’altra Parte Contraente senza atterrarvi;
(b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell’altra Parte Contraente
2. Ciascuna Parte Contraente concede all’altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono di seguito indicati rispettivamente come “i servizi concordati” e “le rotte specificate”.
3. Nell’operare un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, il diritto di effettuare scali nel territorio dell’altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri e merce, ivi inclusa la posta.
4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell’altra Parte Contraente, passeggeri o merce, ivi inclusa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all’interno del territorio dell’altra Parte Contraente.
5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l’altra Parte Contraente si adopererà al meglio per rendere possibile la continuità del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.
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6. I vettori aerei designati hanno il diritto di utilizzare tutte le aerovie e aeroporti specificati nella Tabella delle Rotte e le altre strutture messe a disposizione dalle Parti Contraenti su base non discriminatoria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi territori delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 5 – PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA’ E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
1. Al vettore designato (vettori designati) delle Parti Contraenti viene garantito un trattamento pari ed equo tale da porli in condizione di godere di pari opportunità nell’esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e scaricati nei punti sulle rotte da specificare nei territori di stati diversi da quelli che hanno designato il vettore (i vettori) sono oggetto di accordo tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacità, ivi compresa la frequenza dei servizi, offerta dal vettore designato (dai vettori designati) delle Parti Contraenti sui servizi concordati è oggetto di accordo tra le Autorità Aeronautiche.
3. Il vettore designato (i vettori designati) di ciascuna Parte Contraente sottopone all’approvazione delle Autorità Aeronautiche dell’altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno trenta (30) giorni prima della introduzione dei servizi sulle rotte specificate. Ciò vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale può essere ridotto previa approvazione delle dette Autorità.
ARTICOLO 6 – APPLICABILITA’ DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
1. Le leggi, i regolamenti e le procedure di una Parte Contraente relative all’ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all’esercizio e alla navigazione di tali aeromobili devono essere rispettate dai vettori aerei designati dell’altra Parte Contraente all’entrata, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente disciplinanti l’ingresso, lo sdoganamento, la permanenza o il transito, l’emigrazione, l’immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena debbono essere rispettati dal vettore aereo designato o dai vettori aerei designati dell’altra Parte Contraente nonché dall’equipaggio, dai passeggeri, merci e posta o per conto dei medesimi, che siano in transito, in ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente.
3. Nel rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, i passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l’area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti dal pagamento di dazi doganali ed altre imposte simili.
ARTICOLO 7 – DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
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1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare uno o più vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all’Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta.
2. Una volta ricevuta tale designazione l’altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell’Unione Europea; e
(ii) l’effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell’Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e
(iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell’Unione Europea o degli Stati Membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati.
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Seychelles:
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Seychelles e sia autorizzato ai sensi della legge applicabile della Repubblica delle Seychelles; e
(ii) l’effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Seychelles; e
iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Seychelles e/o di suoi cittadini.
c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione – conformi alle diposizioni della Convenzione – all’esercizio di servizi aerei Internazionali.
3. Una volta ricevuta l’autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo designato può in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali è stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.
ARTICOLO 8 – RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
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1. Ciascuna Parte Contraente può revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall’altra Parte laddove:
a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana
(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea; o
(ii) l’effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell’Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
(iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell’Unione Europea o a Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo.
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Seychelles:
(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Seychelles, o non sia autorizzato ai sensi della normativa applicabile della Repubblica delle Seychelles; o
(ii) la Repubblica delle Seychelles non mantenga l’effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo; o
(iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica delle Seychelles e/o da suoi cittadini.
c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneità a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformità alla Convenzione di Chicago all’esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o
d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o
e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto può essere esercitato solo a seguito di consultazione con l’altra Parte Contraente, in conformità a quanto disposto dall’Articolo 20 del presente Accordo.
ARTICOLO 9 – PROTEZIONE DELL’AVIAZIONE
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1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della sicurezza dell’aviazione civile formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fermata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili fermata all’Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo Integrativo di Montreal per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell’aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti.
2. A richiesta le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l’assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell’aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di protezione dell’aviazione civile sancite dalla Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili alle Parti Contraenti; esse richiedono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attività principale o la residenza permanente o, nel caso dell’Italia, gli operatori di aeromobili stabiliti nel territorio italiano ai sensi del Trattato istitutivo dell’Unione Europea ed in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell’Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano in conformità a tali disposizioni in materia di protezione dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano soggetti all’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dell’aviazione applicate dall’altra Parte Contraente relativamente all’ingresso, alla permanenza e alla partenza dal suo territorio, che siano conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi compresa, nel caso dell’Italia, la normativa dell’Unione Europea.
Ciascuna Parte Contraente garantisce l’effettiva applicazione nel proprio territorio di misure idonee a proteggere l’aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagagli, merci e provviste dell’aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrerà disponibile a considerare ogni richiesta dell’altra Parte Contraente relativa a misure di sicurezza eccezionali per far fronte ad una particolare minaccia.
5. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile, o si verifichino altri atti illegittimi contro la sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri e dell’equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, o si verifichino minacce in tal senso nel territorio di una Parte Contraente, le Parti Contraenti si prestano reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura.
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6. Qualora una Parte Contraente riscontri problemi occasionali relativamente al presente Articolo in materia di protezione dell’aviazione civile, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti possono richiedere immediate consultazioni con le autorità aeronautiche dell’altra Parte Contraente.
ARTICOLO 10 – RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE
1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese, per quanto concerne la Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell’Unione Europea, ed in corso di validità, devono essere ritenuti validi dall’altra Parte Contraente per la finalità di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il riconoscimento di tali certificati e brevetti soddisfino almeno gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneità e licenze rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall’altra Parte Contraente.
ARTICOLO 11 – SICUREZZA AEREA
1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte Contraente relativamente all’equipaggio di bordo, all’aeromobile e al funzionamento dell’aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l’altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente i pertinenti standard di sicurezza, che siano come minimo pari agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale (Doc 7300), l’altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi ICAO. L’altra Parte Contraente adotterà allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.
3. Conformemente a quanto disposto dall’Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo di una Parte Contraente che operi servizi con destinazione o origine nel territorio di un’altra Parte Contraente possa, mentre si trova nel territorio dell’altra Parte Contraente, essere soggetto ad un controllo a bordo dell’aeromobile ed esternamente ad esso da parte dei rappresentanti autorizzati dell’altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nelle operazioni dell’aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all’Articolo 33 della Convenzione di Chicago, scopo di tale ispezione è la verifica della validità della pertinente documentazione dell’aeromobile, dei brevetti dell’equipaggio e della conformità delle attrezzature e dello stato dell’aeromobile agli Standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione.
4. Ove si renda necessaria una azione urgente per garantire la sicurezza delle operazioni di un aeromobile, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente.
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5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l’adozione cessano di esistere.
6. Con riferimento al precedente paragrafo 2, ove si stabilisca che, una volta trascorso il periodo di tempo concordato, una Parte Contraente continui ad essere inadempiente rispetto agli Standard ICAO, la questione dovrebbe essere riferita al Segretario Generale dell’ICAO. Quest’ultimo dovrebbe inoltre essere informato della successiva soddisfacente risoluzione della situazione.
7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell’Unione Europea, i diritti dell’altra Parte Contraente ai sensi del presente Articolo sono ugualmente applicati in relazione all’adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell’Unione Europea ed in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.
ARTICOLO 12 – ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRE IMPOSTE
1. Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonché le dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) e il materiale stampato, le lettere di trasporto aereo, i computer e biglietti stampati utilizzati dal vettore aereo designato per le attività di prenotazione e ed emissione di biglietti, tutto il materiale recante le insegne del vettore aereo designato e i materiali ordinari finalizzati alla pubblicità e promozione destinati alla distribuzione gratuita presenti a bordo di tale aeromobile sono esentati dall’altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritti di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell’ingresso nel territorio dell’altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell’aeromobile.
2. Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:
a) Il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell’altra Parte Contraente e finalizzate esclusivamente ad essere utilizzate dagli aeromobili di detto vettore aereo.
b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell’ esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorità di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.
3. I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o non ne venga consentita l’importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
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4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocità e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
5. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce:
• alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica delle Seychelles che operi tra un punto del territorio italiano e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di un altro Stato Membro dell’Unione Europea.
• alla Repubblica delle Seychelles di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio delle Seychelles e un altro punto nel territorio delle Seychelles o nel territorio di un altro Stato Membro della Commissione dell’Oceano Indiano.
6. Le esenzioni disposte nel presente Articolo valgono anche nelle situazioni in cui i Vettori Aerei Designati delle Parti Contraenti abbiano sottoscritto accordi con un altro vettore aereo che, similmente, goda di tali esenzioni concesse dall’altra Parte Contraente, per il prestito o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte Contraente degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.
ARTICOLO 13 – ONERI D’USO
1. Nessuna Parte Contraente impone o consente che siano imposti al vettore aereo designato dell’altra Parte Contraente oneri d’uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili.
2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra i propri enti competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali autorità, ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d’uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie autorità competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d’uso.
ARTICOLO 14 – OPPORTUNITA’ COMMERCIALI
1. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente ha il diritto di mantenere una propria rappresentanza nel territorio dell’altra Parte Contraente.
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2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente può, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, portare e mantenere nel territorio dell’altra Parte Contraente personale specializzato di profilo dirigenziale, commerciale, tecnico, operativo ed altro richiesto per l’esercizio dei servizi aerei.
3. Nel caso di designazione di un agente generale o di un agente generale di vendita, tale agente viene nominato in conformità alle pertinenti leggi e regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente.
4. Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere alla vendita di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque è libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti applicabili.
ARTICOLO 15 – ACCORDI DI COOPERAZIONE
1. Le specifiche condizioni operative degli accordi di cooperazione quali il block space e/o gli accordi di code sharing, sono stabilite nell’Annesso II al presente Accordo. Eventuali modifiche possono essere concordate per iscritto tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 16 – ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING)
1. Fatte salve le direttive, leggi e e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell’Italia, la normativa dell’Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o “self handling”) o, a sua scelta, la possibilità di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il “self-handling” e laddove non vi sia un’effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all’accesso a servizi di self-handling e ground-handling offerti da uno o più fornitori.
ARTICOLO 17 – CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE
1. Ciascuna Parte consente al vettore aereo (vettori aerei) dell’altra Parte di convertire e trasferire all’estero tutte le entrate ottenute in loco dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate direttamente collegate al trasporto aereo, al netto degli esborsi sostenuti localmente, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa.
2. La conversione e rimessa di tali entrate sono consentite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e non sono soggette ad alcun onere amministrativo o di cambio, ad eccezione degli oneri normalmente applicati dalle banche per l’espletamento di tali operazioni di conversione o rimessa.
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3. Le disposizioni del presente Articolo non esentano i vettori aerei di entrambe le Parti dal pagamento dei dazi, tasse e contributi cui sono soggetti.
4. Nella misura in cui i servizi di pagamento tra le Parti sono disciplinati da un accordo speciale, detto accordo prevale.
ARTICOLO 18 – TARIFFE
1. Per le finalità del presente Accordo il termine “tariffa” indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si applica, ivi compresi i costi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, escludendo la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta.
2. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascuna compagnia aerea designata sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Nessuna delle Parti Contraenti richiede alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo.
3. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dalla propria compagnia aerea o compagnie aeree. Nessuna delle Parti Contraenti richiede la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dalla compagnia aerea o dalle compagnie aeree dell’altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 5 o 6.
4. L’intervento delle Parti Contraenti è limitato alla:
(a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante;
(b) prevenzione di tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta.
5. Ciascuna Parte Contraente può unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da una delle proprie compagnie aeree designate. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 4.
6. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l’entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da una compagnia aerea dell’altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3, essa può richiedere una consultazione e notificare all’altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.
ARTICOLO 19 – STATISTICHE
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1. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche dell’altra Parte Contraente, su richiesta di quest’ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate e presentate dai vettori aerei designati alle proprie autorità aeronautiche -relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell’altra Parte Contraente. L’eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità Aeronautiche dell’altra Parte Contraente sarà oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.
ARTICOLO 20 – CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI
1. Ciascuna Parte Contraente o le Autorità Aeronautiche di questa possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l’altra Parte Contraente o con le Autorità Aeronautiche di questa.
2. La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorità Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Il presente Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore alla data dell’ultima delle notifiche scritte intercorse tra le Parti Contraenti a mezzo canali diplomatici, attestante l’avvenuto espletamento delle procedure legali finalizzate all’entrata in vigore delle stesse.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Xxxxxxx XX) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 21 – CONFORMITA’ A CONVENZIONI MULTILATERALI
1. Qualora una convenzione o un accordo multilaterale in materia di trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e gli Annessi sono ritenuti conformemente emendati.
ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all’interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato.
2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.
ARTICOLO 23 - RECESSO
1. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all’altra Parte la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovrà essere inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
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(XXXX). In tal caso, il presente accordo cesserà di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall’altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Se l’altra Parte Contraente non attesta di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici
(14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale ne ha ricevuto comunicazione.
ARTICOLO 24 - REGISTRAZIONE
1. Il presente Accordo, comprensivo degli Annessi, ed ogni successivo emendamento dello stesso sono registrati presso l’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale.
ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore.
2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica Italiana
Per il Governo
della Repubblica delle Seychelles
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ANNESSO I
TABELLA DELLE ROTTE
Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana:
Punti di partenza | Punti intermedi | Punti nelle Seychelles | Punti oltre |
Punti in Italia | Tutti i punti | Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente | Tutti i punti |
Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles:
Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Italia | Punti oltre |
Punti nelle Seychelles | Tutti i punti | Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente | Tutti i punti |
Note:
Esercizio dei Servizi Concordati:
1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici.
2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore.
3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio.
4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità.
5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere.
6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile.
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XXXXXXX XX
ACCORDI DI COOPERAZIONE
1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con:
a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o
b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o
c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare.
2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing.
3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta.
4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale.
5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre
(3) punti domestici aggiuntivi da selezionare liberamente, a condizione che tali servizi formino parte di un viaggio internazionale.
6. Ove un vettore designato operi i servizi concordati ai sensi di accordi di code-sharing in qualità di vettore che opera i servizi (operating airline), la capacità operata verrà calcolata sui titoli di capacità accordati alla Parte Contraente che ha designato tale vettore aereo. La capacità offerta da un vettore designato in qualità di vettore che vende il servizio (marketing airiline) sui servizi in code-sharing operati da altri vettori aerei non viene calcolata sui titoli di capacità accordati alla Parte Contraente che designa detto vettore aereo che opera il servizio (marketing airline).
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XXXXXXX XXX
TRASPORTO INTERMODALE
1. Ai Vettori Aerei Designati delle Parti Contraenti è consentito, impiegare, in coincidenza al trasporto aereo di passeggeri e merci, qualsiasi trasporto intermodale avente destinazione o origine in tutti i punti del territorio dell’altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
2. I vettori aerei possono scegliere di effettuare il trasporto intermodale in proprio o di ricorrere ad accordi, ivi compresi accordi di code-sharing, con altri vettori e/o gestori di assistenza a terra. Tali servizi intermodali possono essere offerti come servizio diretto ad un prezzo unico, comprendente il trasporto aereo e il trasporto intermodale in combinazione, a condizione che i passeggeri e gli spedizionieri siano informati rispetto ai fornitori di tale trasporto.
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€ 4,00