DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 23.2.2007
COM(2007) 68 definitivo 2007/0031 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli
(presentata dalla Commissione)
IT IT
RELAZIONE
1. In considerazione dell'unione doganale con la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein ha chiesto che venga applicato ad esso l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
2. A seguito della posizione favorevole adottata dal comitato misto per l'agricoltura e dal comitato misto veterinario, si sono avviate consultazioni fra la Commissione, il governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero.
3. L'accordo semplificherà la relazione triangolare nel commercio di prodotti agricoli fra il Liechtenstein, la Confederazione svizzera e la Comunità, sulle questioni tanto tariffarie quanto non tariffarie. Parallelamente è opportuno chiarire, mediante una decisione del comitato misto SEE da adottare in conformità delle specifiche procedure previste, la situazione per quanto riguarda gli aspetti coperti dall'accordo sullo Spazio economico europeo che si applicano al Liechtenstein ma non alla Confederazione svizzera.
4. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la decisione sulla conclusione del presente accordo e la corrispondente decisione del comitato misto SEE, che entrano in vigore lo stesso giorno.
5. Incidenza finanziaria: non è prevista alcuna incidenza di rilievo.
2007/0031 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:
(1) La Comunità, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno negoziato e siglato un accordo aggiuntivo per estendere al Principato del Liechtenstein l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
(2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo aggiuntivo, DECIDE:
Articolo 1
L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a
Per il Consiglio Il Presidente
Proposta di
ACCORDO AGGIUNTIVO
fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
la Comunità europea ("la Comunità"), la Confederazione svizzera ("Svizzera") e il Principato del Liechtenstein ("Liechtenstein"),
considerando quanto segue:
(1) Il Liechtenstein costituisce un'unione doganale con la Svizzera in conformità del trattato del 29 marzo 1923 fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'inclusione del Principato del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero ("trattato doganale")1.
(2) In forza del trattato doganale, si applicano al Liechtenstein le disposizioni relative a un migliore accesso al mercato concesso dalla Svizzera ai prodotti agricoli originari della Comunità che sono oggetto dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 19992 ("accordo agricolo").
(3) Per la gestione dell'accordo agricolo e per garantire il suo corretto funzionamento, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un comitato misto per l'agricoltura e l'articolo 19 dell'allegato 11 di un comitato misto veterinario, che possono modificare entrambi parti specifiche dell'accordo.
(4) In conformità dell'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 19723, l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 19724 si applica al Liechtenstein: il protocollo n. 3 stabilisce che i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti di origine svizzera. L'articolo 4 dell'accordo agricolo prevede che le norme di origine applicabili ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle indicate nel protocollo n. 3 succitato.
(5) Tutte le disposizioni dell'accordo agricolo, comprese eventuali modifiche apportate dai comitati misti, si applicano al Liechtenstein. Parallelamente è opportuno sospendere, per quanto riguarda il Liechtenstein e per tutto il tempo in cui si applica ad esso l'accordo agricolo, le parti corrispondenti dell'accordo SEE, in particolare l'allegato I, l'allegato II, capitoli XII e XXVII, e il protocollo 47,
1 LGBl. 1923 Nr. 24; SR 0.631.112.514.
2 GU CE L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
3 GU CE L 300 del 31.12.1972, pag. 281.
4 GU CE L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. L'accordo agricolo, comprese eventuali modifiche decise dal comitato misto per l'agricoltura e dal comitato misto veterinario, si applica al Liechtenstein.
2. Gli adeguamenti degli allegati 4-11 dell'accordo agricolo relativi al Liechtenstein figurano nell'allegato al presente accordo ("accordo aggiuntivo") e ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
1. Per l'applicazione e lo sviluppo dell'accordo agricolo e senza alterarne la natura bilaterale, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell'ambito della delegazione svizzera presso il comitato misto per l'agricoltura e il comitato misto veterinario e i rispettivi gruppi di lavoro.
2. Il comitato misto per l'agricoltura può modificare l'allegato al presente accordo, in conformità delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell'accordo agricolo. Il comitato misto veterinario può modificare l'allegato al presente accordo per quanto concerne l'allegato 11 dell'accordo agricolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 di detto allegato. Tali modifiche sono soggette all'approvazione del delegato del Liechtenstein.
Articolo 3
Il presente accordo:
– entra in vigore il giorno della firma;
– può essere rescisso mediante comunicazione scritta alle altre parti. Decade dopo un anno dalla data della comunicazione;
– cessa di essere applicabile qualora non sia più in vigore l'accordo agricolo o il trattato doganale.
Articolo 4
Il presente accordo aggiuntivo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
Fatto a
per la Comunità europea
per la Confederazione svizzera per il Principato del Liechtenstein
ALLEGATO all'accordo aggiuntivo
Principio
Le leggi e obblighi, disposizioni giuridiche, elenchi, nomi e termini previsti per la Svizzera nell'accordo agricolo si applicano al Liechtenstein, fatti salvi i seguenti adeguamenti e aggiunte.
Se alle autorità cantonali svizzere vengono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti enti governativi del Liechtenstein: per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l'Ufficio agricolo ("Landwirtschaftsamt"), Dr. Xxxxx-Xxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxx, e, per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, l'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV) ("Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), Xxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx.
Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (es. organismi di ispezione e certificazione), se non diversamente stabilito qui di seguito.
Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati 4-11 dell'accordo agricolo
Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali Allegato 6 relativo al settore delle sementi
Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Denominazioni protette per prodotti vinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell'articolo 6 dell'allegato 7)
Indicazioni geografiche
Vini di qualità
– Balzers
– Bendern
– Eschen
– Eschnerberg
– Gamprin
– Mauren
– Ruggell
– Schaan
– Schellenberg
– Triesen
– Vaduz
Vini da tavola con indicazione geografica
– Liechtensteiner Xxxxxxxxxx Landwein
– Liechtensteiner Unterländer Landwein
Menzioni tradizionali
– Ablass
– Appellation d'origine contrôlée
– Auslese Liechtenstein
– Beerenauslese
– Beerle
– Beerli
– Beerliwein
– Eiswein
– Federweiss5
– Grand Cru Liechtenstein
– Xxxxxxx
– Landwein
– Sélection Liechtenstein
– Strohwein
– Süssdruck
– Trockenbeerenauslese
– Weissherbst
Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell'articolo 4 dell'allegato 8)
Acquavite di vinaccia
– Xxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxxxxxxxx Xxxx
– Gampriner Marc
5 Fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca “Federweißer” per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, in conformità del paragrafo 34c del regolamento tedesco sui vini e degli articoli 12, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.
– Xxxxxx Xxxx
– Xxxxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxxx Xxxx
– Xxxxxxx Xxxx.
Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Sistema TRACES
La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV, "Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), integrerà il Liechtenstein nel sistema TRACES, in conformità della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 20046.
Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero
Le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero, definite all'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, capitolo 1, punto III, si applicheranno, per quanto pertinenti, al Liechtenstein.
Per il Liechtenstein le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001,7 che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, a cui si fa riferimento nell'allegato corrispondente sono: il Liechtenstein.
Legislazione
Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBl. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l'ordinanza del Liechtenstein sulla
protezione degli animali (TschV) del 12 giugno 1990, LGBl. 1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l'ordinanza sulla protezione degli animali (SR 455.1) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all'appendice 5, capitolo 3, titolo III Protezione degli animali, punto 1.
6 GU UE L 94 del 31.3.2004, pag. 63.
7 GU CE L 235 del 4.9.2001, pag. 23.