COMUNE DI AMENO
COMUNE DI AMENO
Provincia di Novara
DELIBERAZIONE n° 22
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Contratto locazione commerciale immobile “Circolo delle Alpi” – Atto di indirizzo per la stipulazione ed approvazione schema di contratto.
Oggetto:
L’anno duemiladodici, addì 11 del mese di aprile alle ore 17,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei sigg.ri:
Presenti | Assenti |
x | |
x | |
x | |
x | |
x |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Assessore
Falla-Isef Serena Assessore
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Assiste il Segretario Comunale Dott. Regis Milano Xxxxxxx.
La Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale
Premesso:
- che il Comune di Ameno risulta proprietario esclusivo dell’immobile sito in Comune di Ameno Vicolo Filiberti n.8, catastalmente identificato al foglio 5, part. 854, sub. 1;
- che in detto compendio immobiliare, destinato ad ospitare iniziative di carattere pubblico, culturale e sociale del paese, sono stati ricavati dei locali per l’esercizio di attività di bar e ristorante;
- che il Comune di Ameno intende concedere in locazione gi spazi e le aree identificate dalla planimetria allegata alla presente, costituente parte integrante dell’allegato atto;
- che i locali dovranno essere destinati esclusivamente all’attività di bar e ristorante (circolo privato) con possibilità di adibire parte dei locali per intrattenimento culturale, musicale ed artistico, con preclusione di ogni altra attività non autorizzata;
- che con il presente atto si intende impartire atto di indirizzo per confermare il Circolo ENDAS “delle Alpi” nella locazione dell’immobile suddetto, quale precedente locatario, che quindi gestirà l’attività di bar e ristorazione, tenuto conto di quanto dispone l’art.34 della L. 392/78 e s.m.i.;
Vista la bozza di contratto di locazione; Con voti unanimi
D E L I B E R A
1. di esprimere atto di indirizzo, secondo quanto indicato in premessa, per la stipulazione di un nuovo contratto di locazione presso l’immobile denominato “Circolo delle Alpi”, approvando l’allegato schema di contratto.
.
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di legge.
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE E/O CIRCOLO PRIVATO RELATIVO ALL’ IMMOBILE “CIRCOLO ALPI”
L’anno 2012 addì venti del mese di aprile tra:
- Il Comune di Ameno, avente sede legale in Ameno piazza Marconi n.1, qui rappresentato dal Responsabile del servizio geom. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusto decreto del Sindaco di Ameno in data 12/04/2010 n. 13, C.F. 00452150030, d’ora innanzi per brevità denominata anche “parte locatrice”;
- Il Circolo ENDAS “delle Alpi”, avente sede legale in Ameno, cod. fisc. n. 84006180032, qui rappresentato dal sig. XXXXXXXX Xxxxxxxxx, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, in qualità di Presidente autorizzato alla stipula del presente atto, d’ora innanzi per brevità denominata anche “parte conduttrice”;
Premesso
- che il Comune di Ameno risulta proprietario esclusivo dell’immobile sito in Comune di Ameno vicolo Filiberti n. 8, catastalmente identificato al fg. 5, part. 854, sub. 1;
- che in detto compendio immobiliare, destinato ad ospitare le iniziative di carattere pubblico, culturale e sociale del paese, sono stati ricavati dei locali per l’esercizio di attività di bar e ristorante;-----------------
- che il Comune di Ameno intende concedere in locazione gli spazi e le aree identificate dalla planimetria allegata al presente contratto, costituente parte integrante di esso; ----------------------------------------------
- che i locali dovranno essere destinati esclusivamente all’attività di bar e Ristorante (Circolo privato) con possibilità di adibire parte dei locali per l’intrattenimento culturale, musicale e artistico, con preclusione di ogni altra attività non autorizzata;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 dell’11/04/2012 il Circolo ENDAS “delle Alpi” è stato confermato nella locazione dell’immobile suddetto, quale precedente locatario e che quindi gestirà l’attività di bar e ristorazione;
tutto ciò premesso
Si conviene e stipula quanto segue
1. OGGETTO E DURATA DELLA LOCAZIONE---------------------------------------------
Il Comune di Ameno concede in locazione al Circolo ENDAS “ delle Alpi”, che accetta per sé, i locali compresi all’interno dell’immobile catastalmente contraddistinto al fg. 5 part. 854 sito in Vicolo Filiberti ad Ameno segnatamente i locali di piano terra, il tutto come identificato con tratteggio colore rosa dalla planimetria allegata al presente contratto, per la durata di anni 6 (sei) e quindi dal 20/04/2012 al 19/04/2018. In mancanza di comunicazione di disdetta, da inoltrare almeno 12 mesi prima del termine di scadenza del contratto a mezzo lettera Racc. A.R., ai sensi dell’art.28 della L. 392/78, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente per un eguale periodo di tempo alle medesime condizioni. Parte conduttrice dà atto di aver ricevuto la consegna dell’immobile in buono stato, nella consistenza e livello di finitura stabiliti, e di averlo trovato adatto ed idoneo al proprio uso, impegnandosi ad eseguire a propria cura e spese le opere di finitura ed adattamento che riterrà utili e necessarie per attrezzare ed arredare l’immobile ed assicurare così lo svolgimento dell’attività di ristorante e bar, senza diritto al termine della locazione a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nei confronti della parte locatrice per le opere realizzate. Parte locatrice si obbliga a garantire alla conduttrice il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione. La società conduttrice per parte sua si obbliga a mantenere il bene locato in buono stato e come tale a riconsegnarlo al termine della locazione. -------------
2. PAGAMENTO DEL CANONE E DEGLI ONERI ACCESSORI – REVISIONE DEL CANONE
Il canone di locazione annuo viene fissato e stabilito in complessivi € 5.400,00# (euro cinquemilaquattrocento/00), maggiorato dell’i.v.a. di legge se dovuta, e quant’altro a carico della conduttrice in base alla legge o alle consuetudini e dovrà essere corrisposto in n° 12 rate mensili anticipate, ciascuna dell’importo di €. 450,00.# (euro quattocentocinquanta/00), entro il giorno 20 di ogni mese, presso il domicilio della locatrice ovvero su di un conto corrente le cui coordinate verranno rese note con separata comunicazione. Le quote per oneri accessori dovranno essere corrisposte dalla conduttrice nei termini di legge, comprese quelle a titolo di acconto. Detto canone sarà aggiornato in ragione del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT nell’anno immediatamente precedente. Tale aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e sarà calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari. Avrà effetto retroattivo dall’inizio del secondo anno di concessione e di ogni anno successivo. Il canone di locazione non comprende i costi relativi alle utenze, ai servizi quali energie elettrica, fonia e dati, gas metano, conferimento rifiuti, tasse e imposte relative alla gestione, che il conduttore dovrà corrispondere direttamente agli enti preposti ovvero ai soggetti erogatori dei servizi. Il ritardato pagamento del canone comporterà la facoltà della parte locatrice di escutere la cauzione di cui al successivo art. 8, fatta salva in ogni caso la facoltà di
richiedere un provvedimento di condanna al pagamento ovvero di agire per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell’immobile. Le parti danno atto che il presente contratto verrà modificato ai sensi dell’art. 1230 c.c., in considerazione dei valori delle opere di manutenzione straordinaria e miglioria eseguite a cura e spese di entrambe le parti, con canone determinato in base a stima riferita a valori commerciali di mercato.--------
3. PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI -----------------------------------------------------------
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata di quanto dovuto alla locatrice, costituisce automaticamente in mora la conduttrice.
4. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE --------------------------------------------------------
I locali sono concessi in locazione per essere destinati al solo uso commerciale di ristorante e bar e/o circolo privato. Il conduttore potrà prevedere altresì, all’interno dei locali, che taluni spazi siano destinati all’intrattenimento musicale ovvero all’organizzazione di eventi di carattere culturale, sociale, o artistico, purché ciò avvenga nel rispetto di tutte le norme atte a salvaguardare l’ordine pubblico e nel rispetto degli orari autorizzati. Anche in considerazione dell’interesse della locatrice ad attivare un esercizio pubblico che costituisca un punto di riferimento per il paese tanto per la ristorazione quanto per l’intrattenimento, è fatto assoluto divieto al locatario di adibire l’immobile ad uso diverso da quello pattuito, anche solo in parte, o di mutare anche solo temporaneamente le distribuzioni planimetriche concordate con la locatrice ovvero le modalità di svolgimento dell’attività, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il locatario sarà tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza e le norme di igiene. In particolare il locatario non potrà svolgere attività che siano in contrasto con le disposizioni d’ordine pubblico o con il buon costume, in particolare attività che possano arrecare pregiudizio al decoro del locale e della città, e ciò a pena di risoluzione del presente contratto di locazione. La locazione è pertanto subordinata ad un utilizzo che non arrechi danno all’immobile, che non sia di disturbo e che non contrasti con le vigenti norme in materia di sicurezza e di ordine pubblico sopra richiamate, pena la risoluzione del contratto. L’uso ed il godimento della parte conduttrice resta limitato esclusivamente agli spazi, anche esterni e pertinenziali, espressamente individuati dalla planimetria allegata al presente contratto. E’ vietata la sublocazione, sia totale che parziale, anche gratuita dell’immobile locato, così come la cessione, anche parziale, del contratto nei termini di legge. Le concessioni, i nulla osta, le licenze e le autorizzazioni amministrative o di pubblica sicurezza necessarie per l’esercizio dell’attività di
ristorante e bar, in particolare le autorizzazioni sanitarie nonché quelle eventualmente necessarie per gli eventi musicali e di intrattenimento, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese della parte conduttrice. A tal fine la conduttrice non potrà avanzare pretese nei confronti del Comune di Ameno a qualsiasi titolo per eventuali interventi di sostituzione, manutenzione, adeguamento tecnico, igienico e sanitario che si rendessero necessari ai fini predetti e nei limiti dell’utilizzo convenuto in contratto. In relazione a ciò la parte conduttrice manleva in d’ora la locatrice da ogni responsabilità per il mancato rilascio di licenze e/o autorizzazioni di qualunque genere. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione di lavori interni, allestimenti dell’azienda, eventuali interventi o lavori di adeguamento da eseguirsi sull’immobile per l’ottenimento delle autorizzazioni saranno a totale carico della parte conduttrice. La parte conduttrice si impegna a rispettare la destinazione urbanistica dell’immobile locato, obbligandosi a non mutarla nemmeno in parte o temporaneamente. E’ fatto assoluto divieto alla parte conduttrice di eseguire lavori o opere di qualunque natura sull’immobile locato, senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. A tal riguardo la parte conduttrice prende altresì atto che l’immobile locato è assoggettato al vincolo storico ed artistico e che pertanto è fatto divieto assoluto di procedere a qualunque tipo di intervento edilizio, anche di ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione della competente Soprintendenza oltre che dell’Amministrazione comunale. --------------------------
5. USO DELL’IMMOBILE -------------------------------------------------------------------------
La parte conduttrice non potrà eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi dell’immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice, ad eccezione delle opere necessarie e propedeutiche alla costituzione dell’azienda, dei suoi elementi di arredo e delle attrezzature la cui esecuzione, peraltro, dovrà essere concordata con la parte locatrice, fatto salvo in ogni caso il preventivo nulla osta della Soprintendenza preposta alla tutela dei beni storici e dell’Amministrazione comunale per quanto di competenza. Resta inteso tra le parti che alla scadenza del contratto parte locatrice potrà, a propria discrezione, esigere il ripristino dei locali nello stato di fatto nel quale sono stati consegnati alla conduttrice ovvero ritenere le innovazioni, le addizioni e le migliorie autorizzate senza riconoscimento di alcuna indennità di sorta a parte conduttrice. La conduttrice, con la consegna delle chiavi, si costituisce custode dell’immobile locato e come tale responsabile, sia verso la locatrice che verso i terzi, di ogni abuso o danno cagionato a causa della trascuratezza nell’uso dell’immobile locato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, gas, etc. La locatrice non si assume alcun obbligo di custodia nei
riguardi di ciò che il conduttrice riterrà di esporre, conservare o comunque detenere nei locali oggetto del contratto. A tal fine la conduttrice esonera espressamente la locatrice da responsabilità per danni subiti da terzi o che possano derivare da furti ovvero da atti o fatti posti in essere da terzi, o che comunque possano determinare il danneggiamento della cosa locata. La parte conduttrice resta autorizzata ad apporre scritte e/o insegne reclamistiche sulla facciata esterna dell’edificio, fatta salva l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente, con oneri anche fiscali a suo esclusivo carico.
6. PATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO BAR E RISTORANTE
La conduttrice resta obbligata ad assumere soltanto personale provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL, in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Analogamente il conduttore dovrà adempiere correttamente a quanto disposto dal D.Lgs. 155/97 attraverso il sistema HACCP. La conduttrice dovrà assicurare che la gestione dell’azienda di ristorante e bar sia rispettosa delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi, inquinamento acustico. Per la somministrazione di alimenti e bevande nello svolgimento del pubblico esercizio si farà riferimento alle tabelle merceologiche ed alle loro categorie di prodotti esplicitamente identificate nelle autorizzazioni amministrative e nelle licenze ivi intestate al gestore.
7. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ---------------------------------------------------------
Ai sensi degli artt. 1576 e 1609 codice civile, sono a carico della conduttrice tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura, come quelle da eseguirsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, serrature, chiavi, cardini degli infissi, superfici dei muri, dei soffitti e degli infissi ed alla pavimentazione, che dovrà provvedervi con tempestività, salvo il diritto di parte locatrice di sostituirsi alla conduttrice in caso di inadempienza di quest’ultima, con diritto di parte locatrice all’integrale rimborso delle spese sostenute entro gg. 15 dalla richiesta, a mezzo raccomandata A.R. Riparazioni e manutenzioni di carattere straordinario restano a carico della Locatrice, fatti salvi diversi accordi fra le parti. Qualora nel corso del rapporto di locazione fosse necessario procedere a riparazioni urgenti, non differibili al termine della locazione, le stesse dovranno essere eseguite dal locatore in modo ed in tempi tali da cagionare il minor incomodo al conduttore, escluso sin d’ora in ogni caso il diritto di quest’ ultimo a pretendere risarcimenti, indennizzi o riduzioni del canone per il mancato godimento dell’immobile. Il conduttore dovrà provvedere comunque alla manutenzione ordinaria degli impianti, per tutta la vigenza del contratto e di ogni ulteriore intervento di adeguamento
funzionale all’attività da svolgersi, anche in relazione ad obblighi di legge imposti da disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. Il conduttore dovrà altresì assicurare l’apertura e la chiusura del parco giochi comunale annesso al circolo, tranne i giorni di chiusura dell’esercizio, negli orari concordati con il Comune, nonché tenere in adeguato decoro l’androne prospiciente l’ingresso dell’esercizio medesimo. --------
8. GARANZIE -----------------------------------------------------------------------------------------
A tutela della locatrice contro eventuali danni arrecati dalla conduttrice alla cosa locata o per mancato pagamento del canone, viene consegnato alla locatrice un deposito cauzionale pari a tre mensilità e cioè di € 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta/00), la quale ne dà ampia e liberatoria quietanza. ------------------------
9. COPERTURA ASSICURATIVA ---------------------------------------------------------------
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la parte conduttrice dichiara di aver stipulato a proprie spese adeguata polizza assicurativa sull’immobile locato, per un massimale non inferiore ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per la responsabilità civile per i danni che potrebbero essere arrecati alla struttura, da mantenere valida per tutto il periodo di vigenza della locazione. Copia di detta polizza viene allegata alla presente.--------
10. RECESSO DI PARTE CONDUTTRICE ----------------------------------------------------
La conduttrice potrà recedere dal contratto di locazione soltanto per gravi e giustificati motivi e comunque con un preavviso di almeno un anno, tramite lettera raccomandata A/R. In mancanza la conduttrice sarà tenuta al risarcimento dei danni nella misura minima quantificata in n. 12 mensilità del canone stabilito, salvo l’accertamento del maggior danno per la parte locatrice. In tal caso la locatrice si riserva di procedere all’acquisto diretto dei beni materiali facenti parte dell’azienda, e quindi delle attrezzature e degli arredi della conduttrice, se la conduttrice lo acconsente.
11. DIRITTO DI VISITA E VERIFICHE SULLA GESTIONE -----------------------------
La parte locatrice potrà in ogni momento, salvo preavviso da comunicare almeno 10 giorni prima, ispezionare o far ispezionare da terzi i locali concessi in locazione, per ogni verifica in merito al rispetto degli impegni assunti dalla parte conduttrice. Il Comune potrà effettuare, in qualunque momento, verifiche sul rispetto degli impegni assunti, richiedendo ogni documentazione utile a tal fine.
12. SPESE -----------------------------------------------------------------------------------------------
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della parte conduttrice, fatta salva l’imposta di registro che è a carico di entrambe le parti, in misura eguale, come per legge.---
13. MODIFICHE E RINVIO -----------------------------------------------------------------------
Qualunque modifica al presente contratto ed agli allegati non può avere luogo se non per atto espresso, approvato e sottoscritto da entrambe le parti. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni di legge.
14. ALLEGATI-----------------------------------------------------------------------------------------
Costituiscono allegati al presente contratto:
- Planimetria per l’individuazione dei locali oggetto di locazione;---------------------------------
- Polizza di assicurazione;
- Certificazione energetica.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Ameno, li 2012
PARTE LOCATRICE
PARTE CONDUTTRICE
Approvazione specifica – A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei patti n.1 (Oggetto e durata della locazione), n. 2 (pagamento del canone e degli oneri accessori – revisione del canone), n.3 (proponibilità di eccezioni), n.4 (destinazione dell’immobile), n.5 (uso dell’immobile), n.6 (Patti relativi alla gestione alla gestione dell’esercizio di bar e ristorante), n.7 (manutenzioni e riparazioni), n.8 (garanzie), n.9 (Copertura assicurativa), n. 10 (Recesso di parte conduttrice).
Ameno lì 2012
PARTE LOCATRICE
PARTE CONDUTTRICE
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx XXXXXXX Xxxxxxx X.xx dott. REGIS MILANO Xxxxxxx
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì …18.06.2012……………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx dott. REGIS MILANO Xxxxxxx
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ………………………………… al ed è divenuta esecutiva oggi
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì ………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. REGIS MILANO Xxxxxxx
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. Dalla Sede Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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