ASSICURAZIONE VITA
ASSICURAZIONE VITA
(con garanzia opzionale invalidità totale permanente da infortunio)
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo “ASSICURAZIONE VITA” composto da:
• DIP DANNI
• DIP VITA
• DIP MULTIRISCHI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
• MODULO DI POLIZZA (facsimile)
Ed inoltre,
• Nota Informativa Privacy
• Informativa Precontrattuale in caso di vendita a distanza
Il presente documento contiene altresì la seguente documentazione relativa alla copertura “LIETO EVENTO” (offerta gratuitamente ai clienti ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx che attivano il prodotto “ASSICURAZIONE VITA”:
a) Scheda prodotto;
b) Condizioni di Assicurazione.
DIP DANNI
Assicurazione Invalidità Totale Permanente da InGortunio
Documento inGormativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) Compagnia: AXA fRANCE VIE (Raggresentanza Generale ger l'ltal¡a)
Autorizzata in francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in italia in regime di libertà di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
Prodotto: ASSICURAZIONE VITA (con garanzia opzionale invalidità da inGortunio)
Le inGormazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono Gornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? ASSICURAZIONE VITA è una polizza temporanea caso morte, che prevede il pagamento di un capitale ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'assicurato (garanzia di ramo vita − si rimanda al relativo DIP VITA) nel corso della durata contrattuale, con possibilità anche di attivare la garanzia opzionale Invalidità Totale Permanente da Infortunio (di ramo danni − cui il presente DIP Danni si riferisce).
Che cosa è assicurato? Che cosa NON è assicurato?
R¡sch¡ cogert¡
✓ Invalidità Totale Permanente da InGortunio del Contraente/Assicurato (superiore al 50% secondo secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del
D.P.R. 30.6.f965 n˚ ff24) (G ARANZIA OPZIONALE A TTIVA SOLO SE INDICATA NEL MODULO DI P OLIZZA)
Prestaz¡on¡
✓ In caso di Sinistro, l'Impresa liquida:
− una Prestazione Base, consistente nel Capitale Assicurato indicato nel Modulo di Polizza, ed inoltre
− una Prestazione Extra, consiste in una ulteriore somma calcolata in funzione dei mesi di titolarità del Contraente di Xxxxx Xxxxxxx, come segue: a) da 24 mesi o più: saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro; b) da meno di 24 mesi e più di 6 mesi: saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraente dalla sua data di apertura alla data di accadimento del Sinistro; c) da meno di 6 mesi: saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro; d) Zero (non titolari di Xxxxx Xxxxxxx: saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro o nel minor periodo di titolarità del Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx
³ Non sono assicurabili i soggetti di età inferiore ai f8 anni e superiori ai 65 anni alla data di stipula del
contratto
³ Non sono assicurabili i soggetti che non sono in grado di rendere la dichiarazione di buono stato di salute
Ci sono limiti di copertura?
Pr¡nc¡gal¡ esclus¡on¡ :
! attività dolosa dell'Assicurato o del Beneficiario
! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi
! Infortuni verificatisi prima della data di perfezionamento del Contratto
! etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte dell'Assicurato;
! pratica da parte dell'Assicurato di attività sportive professionistiche
! pratica da parte dell'Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale in tutto il mondo
Che obblighi ho?
• All'¡n¡z¡o del contratto: in sede di stipula del contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul tuo stato di salute, sottoscrivendo una dichiarazione di buono stato di salute
• Nel corso della durata del contratto: sei tenuto a comunicare alla Compagnia l'eventuale variazione del tuo stato tabagico
• In caso d¡ r¡ch¡esta d¡ l¡qu¡daz¡one della grestaz¡one: sei tenuto ad informare dell'evento la Compagnia nel più breve tempo possibile, allegando alla denuncia la documentazione richiesta dalla Compagnia
Quando e come devo pagare?
• Per¡od¡c¡tà e durata d¡ gagamento de¡ grem¡: premi mensili ricorrenti di importo costante per tutta la durata contrattuale
• Modal¡tà d¡ gagamento de¡ grem¡: premi addebitati da ING BANK N.V. sul tuo Conto Corrente Arancio oppure sul tuo Xxxxx Xxxxxxx
Quando comincia la copertura e quando Ginisce?
• La copertura comincia dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto, con contestuale addebito del primo importo di premio mensile, ed ha durata fissa pari a f0 anni
Come posso disdire la polizza?
• Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della stipula, nonché in ogni momento nel corso della sua durata
• Puoi recedere dal contratto collegandoti on−line sul sito web di ING BANK N.V. (xxx.xxx.xx) nell'apposita area dedicata o, in alternativa, inviando alla all'Impresa apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. al seguente indirizzo: XXX Xxxxxx XXX x/x Xxxxxx Xxxx¡x¡ Xxx¡xxxxx¡x¡ x.x.x.x X¡x xxxxx x¡xxxxx¡xxx n. f − 20094 Cors¡co (MI)
DIP VITA
Assicurazione Temporanea Caso Morte
Documento inGormativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Impresa: AXA france VIE (Rappresentanza generale per l’Italia)
Prodotto: ASSICURAZIONE VITA (con garanzia opzionale invalidità da inGortunio)
Versione 01/01/£019
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? ASSICURAZIONE VITA è una polizza temporanea caso morte, che prevede il pagamento di un capitale ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'assicurato (garanzia di ramo vita − cui il presente DIP Vita si riferisce) nel corso della durata contrattuale, con possibilità anche di attivare la garanzia opzionale Invalidità Totale Permanente da Infortunio (di ramo danni − si rimanda al relativo DIP Danni).
Le inGormazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono Xxxxxxx in altri documenti
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxxx assicurato ✓ Decesso del Contraente/Assicurato: la garanzia prevede il pagamento del Capitale Assicurato in caso di premorienza dell'Assicurato qualora quest'ultimo deceda prima della scadenza contrattuale Prestazioni ✓ In caso di evento, l'Impresa liquida: − una Prestazione Base, cosistente nel Capitale Assicurato indicato nel Modulo di Polizza, scelto dal ContraenteƒAssicurato in sede di stipula del contratto ed inoltre − una Prestazione Extra, calcolata in funzione dei mesi di titolarità del Contraente di Xxxxx Xxxxxxx, come segue: a) da 24 mesi o più: saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro; b) da meno di 24 mesi e più di 6 mesi: saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraente dalla sua data di apertura alla data di accadimento del Sinistro; c) da meno di 6 mesi: saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro; Zero (non titolari di Xxxxx Xxxxxxx): saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro o nel minor periodo di titolarità del Conto Corrente Arancio. | ³ Non sono assicurabili i soggetti di età inferiore ai f8 anni e superiori ai 65 anni alla data di stipula del contratto ³ Non sono assicurabili i soggetti che non sono in grado di rendere la dichiarazione di buono stato di salute | ||
Ci sono limiti di copertura? | |||
Pr¡nc¡gal¡ esclus¡on¡ : ! attività dolosa dell'Assicurato o del Beneficiario ! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi ! suicidio dell'Assicurato, se avvenuto prima che sia decorso f anno dalla data di conclusione del Contratto ! etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte dell'Assicurato; ! pratica da parte dell'Assicurato di attività sportive professionistiche ! pratica da parte dell'Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia |
Dove vale la copertura? | |
✓ La copertura vale in tutto il mondo. |
Che obblighi ho? | |
• All'¡n¡z¡o del contratto: in sede di stipula del contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul tuo stato di salute, sottoscrivendo una dichiarazione di buono stato di salute e comunicando all'lmpresa il tuo stato tabagico (fumatore o non fumatore) • Nel corso della durata del contratto: sei tenuto a comunicare all'lmpresa l'eventuale variazione del tuo stato tabagico • In caso d¡ r¡ch¡esta d¡ l¡qu¡daz¡one della grestaz¡one: sei tenuto ad informare dell'evento l'lmpresa nel più breve tempo possibile, allegando alla denuncia la documentazione richiesta dall'lmpresa. |
Quando e come devo pagare? | |
• Per¡od¡c¡tà e durata d¡ gagamento de¡ grem¡: premi mensili ricorrenti di importo costante per tutta la durata contrattuale • Modal¡tà d¡ gagamento de¡ grem¡: premi addebitati da lNG BANK N.V. sul tuo Conto Corrente Arancio oppure sul tuo Xxxxx Xxxxxxx • Gli importi di Premio mensile sono determinati in funzione: a) dell'importo del Capitale Assicurato; b) dell'età del ContraenteƒAssicurato; c) dello stato di fumatore ƒ non fumatore |
Quando comincia la copertura e quando Ginisce? | |
• La copertura comincia dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto, con contestuale addebito del primo importo di premio mensile, ed ha durata fissa pari a f0 anni • ll contratto si intende perfezionato con l'espresso consenso alla stipula manifestato dal Contraente mediante sottoscrizione del Modulo di Polizza oppure (per i canali a distanza) mediante consenso prestato via WEB o via TELEFONO, e contestuale addebito del primo importo di Premio mensile. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
• ll contratto non prevede la sottoscrizione di una proposta • Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della stipula, nonché in ogni momento nel corso della sua durata • Puoi recedere dal contratto collegandoti on−line sul sito web di lNG BANK N.V. (xxx.xxx.xx) nell'apposita area dedicata o, in alternativa, inviando all'lmpresa apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. al seguente indirizzo: XXX Xxxxxx XXX x/x Xxxxxx Xxxx¡x¡ Xxx¡xxxxx¡x¡ x.x.x.x X¡x xxxxx x¡xxxxx¡xxx n. f − 20094 Cors¡co (MI) |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ◻ SI | X | NO | |
• ll contratto NON prevede il diritto di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi • ll contratto NON prevede il diritto di riscatto o di riduzione delle prestazioni |
DIP MULTIRISCHI
Assicurazione Temporanea Caso Morte, con garanzia opzionale invalidità da infortunio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Impresa: AXA France VIE (Rappresentanza generale per l'ltalia)
Prodotto: ASSICURAZIONE VITA (con garanzia opzionale invalidità da infortunio)
Versione 01/01/2019
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
II presente documento contiene inGormazioni aggiuntive e compIementari rispetto a queIIe contenute neI Documento inGormativo precontrattuaIe per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare iI potenziaIe contraente a capire più neI dettagIio Ie caratteristiche deI prodotto, gIi obbIighi contrattuaIi e Ia situazione patrimoniaIe deII’impresa.
II Contraente deve prendere visione deIIe condizioni di assicurazione prima deIIa sottoscrizione deI contratto.
RAMO VITA (Decesso) – RAMO DANNI (InvaIidità TotaIe Permanente da InGortunio) |
AXA fRANCE VIE, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 3f3 Terrasses de l'arche, 99272 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 3f0499959, e con Rappresentanza Generale per l'Italia sita in Corso Como, f7 − 20f54 Milano, telefono: 02ƒ6737f5f − fax: 02−2333f247 − e−mail: xxx.xx.xxxx@xxxxxxxx.xxx − PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx − sito internet: www.clp.partners.axaƒit − P. IVA e X. Xxxx. Reg. Imprese Milano 04539300964. AXA FRANCE VIE è autorizzata in Francia (Stato di origine) all'esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d'assurance: 3f0499959), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00f49. |
Patrimonio netto di AXA France Vie: 8.f48 milioni di euro di cui 487,7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7.660,3 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 3fƒf2ƒ20f7). |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Xxxx v¡ta | |
• Decesso deI Contraente/Assicurato: a) in riferimento alla Prestazione Base, i capitali assicurabili sono: €50.000,00 ƒ €f00.000,00 ƒ €f50.000,00 ƒ €200.000,00, b) la Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di €50.000,00 Ramo dann¡ | |
• InvaIidità TotaIe Permanente da InGortunio deI Contraente/Assicurato (GARANZIA OPZIONALE ATTIVA SOLO SE INDICATA NEL MODULO DI POLIZZA): a) in riferimento alla Prestazione Base, i capitali assicurabili sono: €50.000,00 ƒ €f00.000,00 ƒ €f50.000,00 ƒ €200.000,00, b) la Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di €50.000,00 |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx escIusi | Non v¡ sono ¡nJormaz¡on¡ ulter¡or¡ r¡spetto a quelle Jorn¡te nel DIP Dann¡ e/o nel DIP Y¡ta |
Ci sono limiti di copertura? |
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita): - partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l'assicurazione si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo f4 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - atti di autolesionismo dell'Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio; - incidente di volo, se l'assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell'equipaggio; Xxxx Xxxxx a) Esclusioni garanzia Invalidità Totale Permanente da InGortunio (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni) - partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l'assicurazione si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo f4 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - atti di autolesionismo dell'Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio; - incidente di volo, se l'assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell'equipaggio; b) Altre limitazioni di copertura: - ai fini del diritto all'Indennizzo, la domanda per il riconoscimento dell'Invalidità Totale Permanente da Infortunio deve essere presentata entro f2 mesi data del verificarsi dell'Infortunio che l'ha provocata. In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l'Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). In caso di liquidazione delle Prestazioni per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, l'assicurazione cessa e nulla quindi sarà dovuto per il caso di Decesso dell'Assicurato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa Gare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell'Impresa) nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità: - xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx): AXA PARTNERS − Corso Como n. f7 − 20f54 MILANO - via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - via Gax: 02−2333f247 anche utilizzando l'apposito modulo di denuncia sinistro (richiedibile ai contatti sopra indicati), allegando alla denuncia la seguente documentazione (in copia): - DECESSO: documento di identità delƒi Beneficiarioƒi; certificato di morte rilasciato dal Comune ƒ certificato necroscopico rilasciato dall'ASL; dichiarazione sostitutiva di atto notorio (se non sono stati indicati nominativamente i beneficiari); autorizzazione del giudice tutelare (solo in caso di beneficiari minorenni); copia autentica del Testamento (solo se esistente); referto medico attestante le cause patologiche del Decesso; referto autoptico (se è stata eseguita autopsia); cartella clinica con evidenza della diagnosi INIZIALE della malattia che ha condotto al Decesso; in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, o altro), copia del verbale delle Forze dell'Ordine o di altro documento rilasciato dalle autorità competenti; copia del rapporto del ff8 o del pronto soccorso se intervenuti; estratti conto del Conto Arancio o del Conto Corrente Arancio necessari al calcolo della Prestazione Extra. - INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INfORTUNIO: documento di identità del ContraenteƒAssicurato; notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) e relativo verbale della commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente; o, in difetto, di relazione del medico legale attestante l'Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli dell'evento che l'ha generata. Estratti conto del Conto Xxxxxxx o del Conto Corrente Arancio |
necessari al calcolo della Prestazione Extra. | |
Prescrizione garanzia DECESSO: fO anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2OO5 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Prescrizione garanzia INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INfORTUNIO: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda | |
Liquidazione delle prestazioni: L'Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 3O giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti del ContraenteƒAssicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Impresa, tali per cui la Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere la prestazione in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. f892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e f893 (dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave) del codice civile. In particolare: - dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo stato di salute, rese mediante sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in sede di stipula del contratto, comportano sempre la perdita del diritto a ricevere la prestazione, in quanto l'Impresa assicura solo soggetti che siano in buono stato di salute secondo quando previsto dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute: - dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo status tabagico, rese in sede di stipula del contratto, legittimano l'Impresa, in caso di Sinistro per Decesso, a ridurre proporzionalmente la prestazione in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'Impresa avesse conosciuto il vero stato delle cose |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Gli importi di premio mensili sono comprensivi di imposte, qualora xxxxxxxxxxx. Xx caso di mancato pagamento di un Premio mensile per insufficienza di fondi sul Conto Arancio o sul Conto Corrente Arancio, l'assicurazione resta in vigore sino alla successiva scadenza mensile, alla quale sarà addebitato al Contraente anche l'importo di Premio mensile precedentemente insoluto. Se il mancato pagamento persiste, l'assicurazione cessa automaticamente ed i Premi pagati restano acquisiti dall'Impresa. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del primo premio mensile versato (al netto delle imposte applicabili) se recedi dal contratto entro i primi 3O giorni dalla stipula. |
Sconti | Né l'Impresa né l'intermediario possono applicare sconto di premio |
Quando comincia la copertura e quando Ginisce? | |
Durata | La copertura cessa anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale, nei seguenti casi: • in caso di omesso pagamento, per due mesi consecutivi, dell'importo di Premio mensile; • in caso di Decesso dell'Assicurato; • in caso di chiusura (su iniziativa del Contraente o di ING Bank N. V.) del Xxxxx Xxxxxxx e del Conto Corrente Arancio. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie in corso di contratto |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non v¡ sono ¡nJormaz¡on¡ ulter¡or¡ r¡spetto a quelle Jorn¡te nel DIP Dann¡ e/o nel DIP Y¡ta |
Recesso | Non v¡ sono ¡nJormaz¡on¡ ulter¡or¡ r¡spetto a quelle Jorn¡te nel DIP Dann¡ e/o nel DIP Y¡ta |
Risoluzione | Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei Premi |
Questo prodotto assicurativo è dedicato ai clienti di ING BANK N.V. (Xxxxx Xxxxxx), residenti in Italia, titolari di un conto corrente (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx) o di un conto deposito (Xxxxx Xxxxxxx) con la banca, che abbiano una età compresa tra i f8 ed i 65 anni compiuti alla data di perfezionamento del contratto e che siano altresì in possesso di tutti i requisiti di salute contenuti nella dichiarazione di buono stato di salute.
A chi è rivolto questo prodotto?
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico:
• costi di intermediazione (provvigioni riconosciute all'intermediario): 20% del Premio imponibile
• costi amministrativi dell'Impresa: f5% del Premio imponibile
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? ◻ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non v¡ sono ¡nJormaz¡on¡ ulter¡or¡ r¡spetto a quelle Jorn¡te nel DIP Dann¡ e/o nel DIP Y¡ta |
Richiesta di InGormazioni | Non v¡ sono ¡nJormaz¡on¡ ulter¡or¡ r¡spetto a quelle Jorn¡te nel DIP Dann¡ e/o nel DIP Y¡ta |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E' possibile presentare i reclami all'Impresa scrivendo ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) − Xxxxx Xxxx x. x0 x 00x00 Xxxxxx • Posta elettronica (e−mail): xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx • Fax: 02.2333f247 AXA PARTNERS è la società del gruppo AXA incaricata di gestire i reclami in nome e per conto dell'Xxxxxxx. Xx reclamo deve essere riscontrato entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento. |
All’IVASS | • In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva dell'Impresa, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0x x 00x00 Xxxx, fax 06.42f33206, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: www.¡vass.¡t • Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami. • È altresì possibile presentare reclamo alla autorità di vigilanza del paese di origine dell'Impresa (ACPR) seguendo le indicazioni del sito: xxxx://xxxx.xxxxxxxXxxxxx.Xx/xx/xxxxxxx¡on−de−lacl¡entele/comment− contacter−lacp.html |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.g¡ust¡z¡a.¡t. (Legge 9ƒ8ƒ20f3, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN−NET o dalla normativa applicabile |
REGIME fISCALE | |
Trattamento Giscale applicabile al contratto | • Detraz¡one f¡scale de¡ grem¡: i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% per qualsiasi causa derivante, danno diritto alla detrazione dell'imposta dovuta al Contraente ai fini IRPEF, nei limiti della normativa vigente • Tassaz¡one delle grestaz¡on¡ ass¡curate: Le somme corrisposte in caso di decesso o invalidità permanente dell'Assicurato sono esenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“ASSICURAZIONE VITA”
ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE E PREMI XXXXXXX XXXXXXXX (CON GARANZIA AGGIUNTIVA OPZIONALE DI RAMO DANNI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO)
Prodotto Assicurativo riservato ai clienti ING BANK N.V. Xxxxx Xxxxxx (di seguito ING) titolari di Xxxxx Xxxxxxx / Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Impresa di Assicurazione:
AXA FRANCE VIE – Rappresentanza Generale per l’Italia (Gruppo AXA)
AXA FRANCE VIE, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l’arche, 99272 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 310499959, e con Rappresentanza Generale per l’Italia sita in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (telefono: 02/0000000 – fax: 00-00000000 – e-mail: xxx.xx.xxxx@xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it - P. IVA e X. Xxxx. Reg. Imprese Milano 04539300964.
AXA FRANCE VIE è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
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Assicurato: la persona isica, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, per la quale è prestata l’assicurazione e in riferimento alla quale rileva il veriicarsi degli eventi oggetto dell’assicurazione. Nel presente Contratto coincide con il Contraente.
Beneiciario: la persona isica o giuridica che ha diritto alle Prestazioni previste dal Contratto.
Capitale Assicurato: la somma che l’Impresa si impegna a pagare al veriicarsi degli eventi oggetto di assicurazione, scelta dal Contraente ed indicata nel Modulo di Polizza.
Contraente: la persona isica con la quale è stipulato il Contratto, e che è obbligata al pagamento del Premio. Nel presente Contratto coincide sempre con l’Assicurato.
Contratto: il presente contratto di assicurazione.
Xxxxx Xxxxxxx: il conto di deposito aperto dal Contraente con ING e ad esso intestato.
Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx: il conto corrente bancario aperto dal Contraente con ING e ad esso intestato.
Decesso: la premorienza dell’Assicurato avvenuta prima della scadenza contrattuale.
Garanzia Aggiuntiva Opzionale: è una garanzia abbinata facoltativamente alla Garanzia Principale. In questo Contratto è la garanzia di Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Garanzia Principale: è la garanzia temporanea caso morte prevista nel Contratto.
Impresa: la Rappresentanza Generale per l’Italia della compagnia AXA FRANCE VIE, sita in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni isiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre pariicati agli Infortuni: 1. l’asissia di origine non morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; 3. l’annegamento; 4. l’assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la perdita totale, deinitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proicuo, indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio, purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà riconosciuta ai ini del Contratto quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 50%, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 - denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” (di cui all’Allegato 2) – e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Modulo di Polizza: il documento emesso dalla Impresa che prova l’assicurazione.
Premio: la somma di denaro comprensiva di eventuali imposte dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo per le garanzie assicurative prestate. Nel presente Contratto il Premio è mensile ricorrente. I relativi ammontari sono previsti nell’Allegato 1.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione/i: la somma dovuta dall’Impresa ai Beneiciari al veriicarsi degli eventi oggetto di assicurazione. Nel presente Contratto, è prevista una Prestazione Base sotto forma di capitale (pari al Capitale Assicurato), ed una ulteriore Prestazione Extra.
Sinistro: veriicarsi dell’evento di rischio oggetto dell’assicurazione, per il quale viene prestata l’assicurazione ed erogate le Prestazioni assicurate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Rischi assicurati
1. Con il presente Contratto di assicurazione l’Impresa si obbliga, a fronte del buon ine dei pagamenti di Premi mensili ricorrenti, a pagare ai Beneiciari, in caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale (Garanzia Principale):
a) il Capitale Assicurato per tale garanzia (Prestazione Base), ed inoltre
b) la Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 2.5.
2. In sede di stipula del Contratto, il Contraente può decidere di integrare la Garanzia Principale con la Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, pagando un Premio mensile ricorrente aggiuntivo. Tale garanzia è attiva solo se indicata nel Modulo di Polizza. In caso di Xxxxxxxx, l’Impresa sarà pertanto altresì obbligata a pagare al Contraente/Assicurato:
a) il Capitale Assicurato per tale garanzia (Prestazione Base), ed inoltre
b) la Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 2.4.
3. Ai ini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Totale Permanente da Infortunio si intende la perdita totale, deinitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proicuo, indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio, purché indipendente dalla propria volontà ed oggettivamente accertabile. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà indennizzata quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 50% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” (di cui all’Allegato 2), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente. L’invalidità è indennizzabile qualora la domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Totale Permanente sia stata presentata entro 12 mesi data del veriicarsi dell’Infortunio che l’ha provocata.
4. In caso di liquidazione delle Prestazioni per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, l’assicurazione cessa e nulla quindi sarà dovuto per il caso di Decesso dell’Assicurato (le Prestazioni delle due garanzie non sono pertanto cumulabili), fermo quanto previsto al successivo Art. 10.3.
Art. 2 – Prestazioni e massimali
Prestazione Base
1. In riferimento alla Garanzia Principale, l’ammontare della Prestazione Base, e cioè del Capitale Assicurato che l’Impresa si impegna a liquidare, è scelto dal Contraente in sede di stipula del Contratto tra i seguenti importi:
a) Euro 50.000,00;
b) Euro 100.000,00;
c) Euro 150.000,00;
d) Euro 200.000,00.
2. Qualora il Contraente decida di attivare anche la Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio) può scegliere di assicurare, in riferimento a tale garanzia, un capitale diverso (maggiore, minore od uguale) da quello della Garanzia Principale (Decesso), scegliendo tra gli importi di cui al precedente Art. 2.1.
3. Il Capitale Assicurato, sia in riferimento alla Garanzia Principale che in riferimento alla Garanzia Aggiuntiva Opzionale, è indicata nel Modulo di Polizza.
Prestazione Extra
4. L’ammontare della Prestazione Extra che l’Impresa si impegna a liquidare – sia in caso di sola attivazione della Garanzia Principale (Decesso) sia in caso di attivazione anche della Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio) - viene calcolata in base a quanto previsto nella seguente tabella:
Mesi di titolarità del Xxxxx Xxxxxxx del Contraente | Ammontare Prestazione Extra |
da 24 mesi o più | saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contra- ente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro |
da meno di 24 mesi e più di 6 mesi | saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraen- te dalla sua data di apertura alla data di accadimento del Sinistro |
da meno di 6 mesi | saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro |
Zero (Contraenti non titolari di Xxxxx Xxxxxxx) | saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Si- nistro o nel minor periodo di titolarità del Conto Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Si precisa che, nella presente tabella, per “data di accadimento del Sinistro” si intende la data di Decesso dell’Assicurato o la data di accadimento dell’Infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente. |
5. La Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di Euro 50.000,00.
6. Qualora un Contraente/Assicurato sia titolare di più di un Conto Arancio e/o più di un Conto Corrente Arancio, per il calcolo dell’ammontare della Prestazione Extra verrà preso in considerazione il saldo contabile medio del conto aperto da più tempo o, a parità di tempo, il saldo contabile medio di importo maggiore.
Art. 3 – Esclusioni
ESCLUSIONI GARANZIA DECESSO
1. E’ escluso dall’assicurazione il Decesso dell’Assicurato causato da:
a) attività dolosa dell’Assicurato o del Beneiciario;
b) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) suicidio dell’Assicurato, se avvenuto prima che sia decorso 1 anno dalla data di conclusione del Contratto;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l’assicurazione si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
e) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (issione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
f) etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte dell’Assicurato; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
g) atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio;
h) incidente di volo, se l’assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell’equipaggio;
i) pratica da parte dell’Assicurato di attività sportive professionistiche (per “attività sportive professionistiche” si intendono quelle attività svolte titolo oneroso con carattere di continuità, da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualiicazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica);
j) pratica da parte dell’Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia.
ESCLUSIONI GARANZIA INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
2. È esclusa dall’assicurazione l’Invalidità Totale Permanente causata da Infortuni veriicatisi prima della data di perfezionamento del Contratto. È altresì esclusa dall’assicurazione l’invalidità Totale Permanente da Infortunio causata da:
a) attività dolosa dell’Assicurato o del Beneiciario;
b) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l’assicurazione si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (issione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e) etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte dell’Assicurato; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
f) atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio;
g) incidente di volo, se l’assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell’equipaggio;
h) pratica da parte dell’Assicurato di attività sportive professionistiche (per “attività sportive professionistiche” si intendono quelle attività svolte titolo oneroso con carattere di continuità, da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualiicazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica);
i) pratica da parte dell’Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni
subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 4 – Requisiti di assicurabilità
1. Sono assicurabili i soggetti persone isiche, residenti in Italia, che:
a) siano clienti di ING ed abbiano attivi con quest’ultima, alla data di perfezionamento del Contratto, il Xxxxx Xxxxxxx e/o il Conto Corrente Arancio;
b) abbiano una età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti alla data di perfezionamento del Contratto;
c) siano in possesso di tutti i requisiti di salute contenuti nella dichiarazione di buono stato di salute di cui al successivo Art. 5.1.
Art. 5 – Assunzione del rischio: status di fumatore / non fumatore e dichiarazione di buono stato di salute
1. Ai ini dell’assunzione del rischio relativo alla Garanzia Principale (caso Decesso), l’Impresa richiede al Contraente, che è anche Assicurato, di dichiarare ai sensi e per gli efetti di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile:
a) il proprio status di fumatore o non fumatore alla data di perfezionamento del Contratto;
b) di essere in buono stato di salute alla data di perfezionamento del Contratto, dando atto e confermando:
a) di non avere mai, negli ultimi 5 anni, ricevuto una diagnosi o prescrizione di xxxxx, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici o assunto farmaci in merito alle seguenti malattie:
i. malattie cardio-vascolari, incluso l’infarto, le patologie delle valvole cardiache, ed inclusa l’ipertensione arteriosa grave che abbia causato danni di organi e/o apparati
ii. malattie cerebrovascolari, inclusi ictus e attacco ischemico transitorio
iii. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson e altre patologie neurodegenerative
iv. gravi malattie respiratorie da enisema, bronchite cronica, broncopneumopatia ed asma (escluso l’asma lieve secondo le Linee Guida internazionali XXXX)
v. malattie HIV correlate
vi. tumori classiicabili come neoplasie maligne, incluso tumore alla pelle, leucemie e linfomi
vii. malattie croniche del fegato quali cirrosi epatiche, cancrocirrosi, epatiti ed epatomegalia
viii. insuicienze renali croniche che comportino trattamento di dialisi
ix. diabete che comporti trattamento farmacologico o con insulina
x. malattie correlate all’uso di stupefacenti e all’assunzione di alcool
b) di non essere a conoscenza di essere afetto da una delle predette malattie o di una loro possibile insorgenza, nè di essere in attesa di risultati di consulti medici, esami medici o ricoveri ospedalieri (o in istituti di cura) in riferimento alle predette patologie;
c) di non essere titolare di una pensione di invalidità o inabilità (legate alle patologie sopra elencate) né abbia fatto domanda per ottenerla.
2. Il soggetto che non è in grado di rendere la dichiarazione di buono stato di salute non è assicurabile. Il soggetto che invece rende la dichiarazione di buono stato di salute è automaticamente assicurabile, fermo quanto previsto al successivo Art. 7.
3. In sostituzione della dichiarazione di buono stato di salute, l’assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certiicare il proprio stato di salute. Il costo di tale visita medica sarà a carico dell’assicurando. L’Impresa si riserva il diritto di prestare o meno l’assicurazione previo esame della documentazione sanitaria prodotta. Per informazioni, l’assicurando è tenuto a contattare la Impresa scrivendo a xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. In tal caso la polizza non potrà essere sottoscritta tramite canale WEB.
Art. 6 – Variazione dello stato di fumatore e non fumatore in corso di Contratto
1. In riferimento alla Garanzia Principale, il Contratto prevede importi di Premio diverso per soggetti fumatori e non-fumatori. Nel caso di modiica di tale status, intervenuta nel corso della durata del Contratto, il Contraente/ Assicurato è tenuto a cancellare la propria polizza dal sito web di ING e ad attivarne una nuova, dichiarando il nuovo status, ed ottenendo così l’applicazione del nuovo importo di Premio mensile.
2. In caso di aggravamento del rischio (passaggio da non-fumatore a fumatore), l’Impresa – qualora il Contraente ometta di adempiere a quanto previsto dal precedente Art. 6.1 – pagherà le Prestazioni per il caso di Decesso in misura ridotta, in funzione del rapporto tra il Premio versato e il Premio dovuto per i soggetti fumatori (in applicazione di quanto previsto all’Art. 1898 c.c.).
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che inluiscono sulla valutazione del rischio da parte della Impresa, tali per cui la Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere la prestazione in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave) del codice civile. In particolare:
a) dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo stato di salute, rese mediante sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in sede di stipula del contratto, comportano sempre la perdita del diritto a ricevere
la prestazione, in quanto l’Impresa assicura solo soggetti che siano in buono stato di salute secondo quando previsto dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
b) dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo status tabagico, rese in sede di stipula del contratto, legittimano l’Impresa, in caso di Sinistro, a ridurre proporzionalmente la prestazione in proporzione della diferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l’Impresa avesse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 8 – Modalità di perfezionamento del Contratto - Decorrenza dell’assicurazione
1. Il Contratto si intende perfezionato con l’espresso consenso alla stipula del Contratto manifestato dal Contraente/ Assicurato mediante sottoscrizione del Modulo di Polizza oppure (per i canali a distanza) mediante consenso prestato via WEB o via TELEFONO, e contestuale addebito del primo importo di Premio mensile.
2. In caso di intermediazione a distanza (via WEB o via TELEFONO), l’Impresa emetterà e trasmetterà al Contraente il Modulo di Polizza, una cui copia il Contraente/Assicurato è tenuto a irmare e restituire alla Impresa (a sua scelta su supporto cartaceo o altro supporto durevole). Tale onere è ai soli ini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora il Contraente/Assicurato omettesse di eseguire tale adempimento.
3. L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di addebito del primo importo di Premio mensile.
4. L’Impresa, mediante apposita comunicazione scritta inviata al Contraente/Assicurato, potrà in ogni momento sospendere l’entrata in vigore dell’assicurazione, qualora necessario per adempiere agli obblighi di adeguata veriica della clientela in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e della relativa normativa secondaria emanata da IVASS), riservandosi il diritto di non eseguire il rapporto assicurativo. Resta inteso che, qualora a stipulare il contratto sia una PEP (Persona Politicamente Esposta), la copertura assicurativa si intenderà sempre automaticamente sospesa ed inizierà a decorrere solo a seguito di conferma scritta da parte dell’Impresa, salvo che l’Impresa decida di astenersi dalla instaurazione del rapporto.
Art. 9 – Durata del Contratto e clausola di ripensamento
1. Il presente Contratto ha una durata decennale. Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza dell’assicurazione e quella di scadenza.
2. Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso (clausola di ripensamento), inviando all’Impresa apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. In tal caso, l’assicurazione cessa alle ore 24:00 della ricezione della comunicazione da parte della Impresa (farà fede il timbro postale), e al Contraente/Assicurato verrà restituito – per il tramite di ING ed entro i successivi 30 giorni – l’ importo del Premio mensile addebitato (al netto delle imposte).
3. La comunicazione di recesso va inviata al seguente indirizzo: AXA France VIE c/o Bamado Servizi Assicurativi s.r.l.– Via della Liberazione n. 1 – 00000 Xxxxxxx (XX).
Art. 10 – Recesso dal Contratto - Altri casi di cessazione anticipata dell’assicurazione
1. Il Contraente/Assicurato può comunque recedere in ogni momento dal Contratto collegandosi on-line al sito web di ING nell’apposita area dedicata o, in alternativa, inviando all’Impresa apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. all’indirizzo di cui al precedente Art. 9.3. In tal caso, l’Assicurato rimane in copertura per tutta la mensilità, e l’assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno corrispondente alla successiva scadenza mensile. Non è prevista la possibilità di richiedere la riattivazione del Contratto cessato (tuttavia, il Contraente può attivare un nuovo Contratto).
2. L’assicurazione cessa altresì:
a) alle ore 24:00 del giorno di compimento del 10° anno di durata del Contratto;
b) in caso di omesso pagamento, per due mesi consecutivi, dell’importo di Premio mensile;
c) in caso di Decesso del Contraente/Assicurato;
d) in caso di chiusura (su iniziativa del Contraente o di ING) del Xxxxx Xxxxxxx e del Conto Corrente Xxxxxxx.
3. Inine, in caso di attivazione della Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio), l’assicurazione cessa in caso di liquidazione delle Prestazioni per tale garanzia, e nulla sarà dovuto dalla Impresa qualora in seguito sopravvenga il Decesso dell’Assicurato. Tuttavia, qualora sia stata riconosciuta all’Assicurato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, se sopravviene il Decesso dell’Assicurato prima che l’Impresa abbia liquidato le Prestazioni dovute per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, l’Impresa liquiderà le eventuali maggiori Prestazioni dovute per il caso di Decesso qualora il Contraente non abbia nel frattempo interrotto il pagamento dei Premi e sia quindi in regola con il versamento degli stessi.
Art. 11 – Beneiciari
1. In riferimento alla Garanzia Principale (Decesso), il Contraente/Assicurato, nel Modulo di Polizza, designa nominativamente i Beneiciari, oppure genericamente designando come Beneiciari i propri eredi legittimi e/ testamentari. In ogni caso, le prestazioni saranno liquidate ai Beneiciari in parti uguali.
2. Il Contraente/Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modiicare la designazione comunicandola per iscritto all’Impresa (al recapito di cui al successivo art. 13) o per testamento.
3. La designazione del Beneiciario non può essere modiicata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed i Beneiciari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneicio;
b) dopo che si sia veriicato l’evento che fa sorgere l’obbligo in capo all’Impresa di eseguire le Prestazioni assicurate;
c) dopo che i Beneiciari abbiano comunicato per iscritto alla Impresa di volersi avvalere del beneicio.
4. I Beneiciari acquistano, per efetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (Art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del Decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
5. In riferimento alla Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio) eventualmente attivata, Beneiciario delle Prestazioni è il Contraente/Assicurato.
Art. 12 – Premi
1. L’assicurazione viene prestata dall’Impresa dietro versamento, da parte del Contraente/Assicurato, di Premi mensili ricorrenti di pari importo per tutta la durata contrattuale. Gli importi di Premio sono elencati nell’Allegato 1.
2. I Premi mensili vengono versati dal Contraente mediante addebito diretto sul Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx oppure sul Xxxxx Xxxxxxx accesi presso ING. Il Contraente/Assicurato autorizza pertanto ING ad efettuare i relativi addebiti di Premi mensili. Il primo importo di Premio mensile viene versato contestualmente al perfezionamento del Contratto, ed i successivi a ciascuna successiva corrispondente scadenza mensile. Se la corrispondente scadenza mensile successiva si veriica in un giorno festivo o non esistente a calendario (es.: 30 o 31 Febbraio), l’addebito verrà efettuato al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo (senza pregiudizio sull’operatività dell’assicurazione).
3. Salvo il caso di cancellazione volontaria della polizza ai sensi del precedente Art. 10.1, in caso di mancato pagamento di un Premio mensile per insuicienza di fondi sul Conto Arancio o sul Conto Corrente Arancio, l’assicurazione resta in vigore sino alla successiva scadenza mensile, alla quale sarà addebitato al Contraente anche l’importo di Premio mensile precedentemente insoluto. Se il mancato pagamento persiste, l’assicurazione cessa automaticamente ed i Premi pagati restano acquisiti dalla Impresa.
Art. 13 – Denuncia di Sinistri e pagamento delle Prestazioni
1. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla Impresa nel più breve tempo possibile. Le denunce di Sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | AXA PARTNERS Xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail |
utilizzando l’apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti dell’Impresa al numero telefonico 02-23331244 (operativo dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi). AXA PARTNERS è la società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa.
2. In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai ini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata all’Impresa tutta la seguente documentazione IN COPIA:
GARANZIA DECESSO
a) documento di identità dell’Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
b) documento di identità di tutti i Beneiciari designati in vita dall’Assicurato o degli Eredi legittimi e/o testamentari (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
c) certiicato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certiicato necroscopico rilasciato dall’ASL attestante causa iniziale, intermedia e inale del decesso;
d) in casi di mancata indicazione nominativa di Beneiciari, al ine di permettere alla Impresa l’esatta identiicazione dell’avente o degli aventi diritto all’Indennizzo: (i) Dichiarazione Sostituiva dell’Atto di Notorietà, rilasciata di fronte ad un Uiciale di Stato Civile con xxxx xxxxxxxxxxx, in cui risulti se l’Assicurato deceduto abbia lasciato testamento o meno, e nel quale sia indicato l’elenco dei suoi eredi, la loro data di nascita e capacità di agire, nonché il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la speciica indicazione che tali eredi sono gli unici, e non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati); (ii) inoltre, solo se l’Assicurato deceduto ha lasciato testamento: copia autentica del testamento pubblicato.
e) in caso di decesso da malattia: (i) cartella clinica, completa di raccordo anamnestico, ove si evidenzi la data di insorgenza della malattia che ha causato il Decesso; e/o cartella clinica relativa all’ultimo ricovero, completa di raccordo anamnestico; (ii) questionario medico, compilato, xxxxxx e timbrato dal medico di base
dell’Assicurato, al ine di confermare la storia medica della persona deceduta, incluse le date di diagnosi, trattamenti medici ricevuti, etc.
f) solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio: Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.) e/o dal Pronto Soccorso (118), attestante le dinamiche dell’incidente (speciicare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell’evento occorso, al ine di chiarire le circostanze di accadimento del Sinistro;
GARANZIA INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
a) copia fronte/retro di un documento di identità e del codice iscale dell’Assicurato;
b) notiica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) e relativo verbale della commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente; o, in difetto, di relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli dell’evento che l’ha generata.
3. Ai ini di permettere all’Impresa la determinazione della Prestazione Extra, dovranno altresì essere allegati al modulo di denuncia sinistro gli estratti conto del Conto Arancio o del Conto Corrente Arancio necessari al calcolo della stessa.
4. L’Impresa potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere di fornire ulteriori prove documentali, diverse da quelle elencate, in ordine all’efettiva esistenza del diritto alle Prestazioni, nonché accertare l’invalidità con medici di propria iducia in caso di particolari esigenze istruttorie sorte in sede di Sinistro.
5. Nel caso di premorienza del Contraente/Assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o all’accertamento medico-legale dell’Impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi del Contraente/Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto alla Prestazione mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
6. In caso di Xxxxxxxx occorso fuori dai conini dell’Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx deve comunque essere redatto da un medico italiano, che certiicherà la documentazione sanitaria allegata allo stesso. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell’istituto di cura presso cui l’Assicurato ha ricevuto le cure all’estero.
7. Il momento di insorgenza del Sinistro è identiicato con la data di decesso del Contraente/Assicurato (garanzia Decesso) e con la data dell’accadimento dell’Infortunio che ha generato l’invalidità (garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio).
8. L’Impresa si impegna ad esaminare con tempestività tutti i documenti ricevuti necessari per la liquidazione del Sinistro e in ogni caso procederà alla liquidazione delle Prestazioni, attraverso boniico bancario sulle coordinate che verranno comunicate, non oltre decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari per la liquidazione.
Art. 14 – Riscatto e riduzione
1. La presente assicurazione non prevede un valore di riduzione o di riscatto.
Art. 15 – Oneri iscali
1. Le imposte e le tasse relative ai Premi del presente Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneiciari ed eventi diritto.
Art. 16 – Validità territoriale
1. L’assicurazione vale per i Sinistri avvenuti in ogni Paese del mondo, con l’intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia.
Art. 17 – Attività professionali, altre assicurazioni
1. Ai ini dell’assunzione dei rischi assicurati, l’Impresa non dà rilevanza all’attività professionale svolta dall’Assicurato.
2. Resta convenuto che le garanzie assicurative prestate in base al presente Contratto possono cumularsi con altre prestate da altri assicuratori sui medesimi rischi senza che il Contraente sia tenuto a dare avviso all’Impresa dell’esistenza di queste ultime.
Art. 18 – Comunicazioni e richiesta di informazioni – Modalità di comunicazione
1. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto devono essere inoltrate all’impresa al seguente recapito, salvo ove diversamente indicato nelle presenti Condizioni di Assicurazione:
AXA PARTNERS
Xxxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx
2. L’Impresa fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta.
3. Ogni comunicazione dall’Impresa al Contraente sarà inviata utilizzando la modalità scelta dal Contraente/ Assicurato in sede di conclusione del contratto (e-mail o posta cartacea). E’ in ogni caso diritto del Contraente modiicare in ogni momento la tecnica di comunicazione a distanza contattando l’Impresa.
Art. 19 – Cessione, pegno e vincolo
1. Il Contraente/Assicurato può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano eicaci soltanto quando l’Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, abbia emesso apposita appendice.
Art. 20 – Prescrizione
1. Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono: (i) in riferimento alla garanzia Decesso (ramo vita): in dieci anni dal giorno in cui si è veriicato il fatto su cui il diritto si fonda; (ii) in riferimento alla garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio (ramo danni): in due anni dal giorno in cui si è veriicato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 21 – Legge e giurisdizione
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto ha giurisdizione esclusivamente l’autorità giudiziaria italiana.
Art. 22 – Foro competente
Per le controversie relative al presente Contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Contraente/Assicurato o del Beneiciario parte in causa.
Art. 23 – Arbitrato irrituale per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano in d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si riiuti di irmare il relativo verbale; tale riiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale deinitivo.
Allegato 1
Importi di premio
IMPORTI PREMI MENSILI (espressi in Euro) - COPERTURA CASO MORTE | ||||||||||
non | CAPITALI ASSICURATI | CAPITALI ASSICURATI | ||||||||
fumatori | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | fumatori | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | |
Età | Età | |||||||||
18 | 2,00 | 4,10 | 6,10 | 7,90 | 18 | 3,80 | 7,80 | 11,00 | 14,20 | |
19 | 2,10 | 4,20 | 6,30 | 8,20 | 19 | 4,00 | 8,00 | 11,30 | 14,80 | |
20 | 2,30 | 4,30 | 6,40 | 8,40 | 20 | 4,30 | 8,10 | 11,50 | 15,10 | |
21 | 2,40 | 4,40 | 6,50 | 8,50 | 21 | 4,50 | 8,30 | 11,70 | 15,30 | |
22 | 2,50 | 4,50 | 6,60 | 8,60 | 22 | 4,70 | 8,50 | 11,90 | 15,50 | |
23 | 2,60 | 4,60 | 6,70 | 8,70 | 23 | 4,90 | 8,70 | 12,10 | 15,70 | |
24 | 2,70 | 4,70 | 6,80 | 8,80 | 24 | 5,10 | 8,90 | 12,20 | 15,80 | |
25 | 2,80 | 4,80 | 6,90 | 9,00 | 25 | 5,20 | 9,00 | 12,40 | 16,20 | |
26 | 2,90 | 4,90 | 7,10 | 9,20 | 26 | 5,50 | 9,20 | 12,80 | 16,60 | |
27 | 3,00 | 5,10 | 7,30 | 9,50 | 27 | 5,70 | 9,70 | 13,10 | 17,10 | |
28 | 3,10 | 5,30 | 7,60 | 9,80 | 28 | 5,90 | 10,00 | 13,70 | 17,60 | |
29 | 3,20 | 5,50 | 7,90 | 10,30 | 29 | 6,10 | 10,40 | 14,20 | 18,50 | |
30 | 3,30 | 5,80 | 8,30 | 10,80 | 30 | 6,20 | 10,90 | 14,90 | 19,40 | |
31 | 3,40 | 6,10 | 8,80 | 11,40 | 31 | 6,40 | 11,60 | 15,80 | 20,50 | |
32 | 3,70 | 6,50 | 9,30 | 12,10 | 32 | 7,00 | 12,30 | 16,70 | 21,80 | |
33 | 3,90 | 6,90 | 9,90 | 12,90 | 33 | 7,40 | 13,00 | 17,80 | 23,20 | |
34 | 4,20 | 7,40 | 10,60 | 13,80 | 34 | 8,00 | 14,00 | 19,10 | 24,80 | |
35 | 4,50 | 7,90 | 11,30 | 14,80 | 35 | 8,20 | 14,90 | 20,30 | 26,60 | |
36 | 4,80 | 8,50 | 12,20 | 15,80 | 36 | 8,50 | 16,10 | 22,00 | 28,40 | |
37 | 5,20 | 9,10 | 13,10 | 17,10 | 37 | 8,90 | 17,20 | 23,60 | 30,80 | |
38 | 5,60 | 9,90 | 14,20 | 18,50 | 38 | 9,50 | 18,70 | 25,60 | 33,30 | |
39 | 6,10 | 10,70 | 15,40 | 20,10 | 39 | 10,00 | 20,30 | 27,70 | 36,20 | |
40 | 6,60 | 11,70 | 16,70 | 21,80 | 40 | 10,50 | 21,00 | 30,10 | 39,20 | |
41 | 7,20 | 12,70 | 18,20 | 23,70 | 41 | 11,50 | 22,80 | 32,80 | 42,70 | |
42 | 7,80 | 13,80 | 19,80 | 25,90 | 42 | 12,50 | 24,70 | 35,60 | 46,60 | |
43 | 8,60 | 15,10 | 21,70 | 28,30 | 43 | 13,70 | 27,20 | 39,10 | 50,90 | |
44 | 9,40 | 16,60 | 23,90 | 31,10 | 44 | 14,50 | 29,80 | 43,00 | 56,00 | |
45 | 10,30 | 18,30 | 26,20 | 34,10 | 45 | 15,70 | 30,40 | 44,80 | 58,30 | |
46 | 11,30 | 20,00 | 28,70 | 37,40 | 46 | 16,70 | 30,70 | 49,10 | 63,90 | |
47 | 12,40 | 22,00 | 31,50 | 41,10 | 47 | 17,10 | 34,00 | 53,90 | 70,30 | |
48 | 13,70 | 24,20 | 34,70 | 45,20 | 48 | 18,60 | 37,20 | 59,40 | 77,30 | |
49 | 15,00 | 26,60 | 38,20 | 49,80 | 49 | 20,70 | 41,00 | 65,40 | 85,10 | |
50 | 15,50 | 27,00 | 40,00 | 52,20 | 50 | 23,90 | 47,60 | 72,00 | 93,90 | |
51 | 16,00 | 29,20 | 44,20 | 57,60 | 51 | 26,30 | 52,50 | 79,50 | 103,60 | |
52 | 17,00 | 32,10 | 48,60 | 63,40 | 52 | 29,10 | 57,90 | 87,60 | 114,10 | |
53 | 19,00 | 35,30 | 53,40 | 69,50 | 53 | 31,80 | 63,50 | 96,10 | 125,20 |
IMPORTI PREMI MENSILI (espressi in Euro) - COPERTURA CASO MORTE | ||||||||||
non | CAPITALI ASSICURATI | CAPITALI ASSICURATI | ||||||||
fumatori | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | fumatori | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | |
Età | Età | |||||||||
54 | 21,00 | 38,60 | 58,40 | 76,20 | 54 | 34,90 | 69,50 | 105,20 | 137,20 | |
55 | 23,00 | 42,40 | 64,20 | 83,60 | 55 | 38,30 | 76,30 | 115,60 | 150,50 | |
56 | 25,00 | 46,60 | 70,70 | 92,10 | 56 | 42,20 | 83,90 | 127,20 | 165,70 | |
57 | 27,00 | 51,40 | 77,80 | 101,40 | 57 | 46,50 | 92,50 | 140,00 | 182,50 | |
58 | 30,00 | 56,40 | 85,50 | 111,40 | 58 | 51,10 | 101,60 | 153,90 | 200,50 | |
59 | 33,00 | 62,10 | 94,00 | 122,50 | 59 | 56,20 | 111,80 | 169,10 | 220,40 | |
60 | 36,00 | 68,10 | 103,20 | 134,40 | 60 | 61,60 | 122,70 | 185,70 | 242,00 | |
61 | 40,00 | 74,90 | 113,40 | 147,80 | 61 | 67,70 | 134,80 | 204,20 | 266,10 | |
62 | 44,00 | 82,50 | 124,90 | 162,80 | 62 | 74,60 | 148,60 | 224,90 | 293,10 | |
63 | 49,00 | 91,00 | 137,70 | 179,50 | 63 | 82,20 | 163,80 | 248,00 | 323,20 | |
64 | 54,00 | 100,40 | 152,10 | 198,20 | 64 | 90,90 | 180,80 | 273,80 | 356,70 | |
65 | 59,00 | 110,70 | 167,70 | 218,50 | 65 | 100,10 | 199,30 | 301,80 | 393,30 |
IMPORTI PREMI MENSILI (espressi in Euro) - COPERTURA CASO INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO | |
CAPITALI ASSICURATI | IMPORTI DI PREMIO |
50.000 | 2,50 |
100.000 | 4,00 |
150.000 | 5,50 |
200.000 | 6,50 |
Allegato 2
Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 n° 1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
D. | - | S. | |
• Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
• Sordità completa bilaterale | 60% | ||
• Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
• Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | ||
• Perdita anatomica o atroia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
• Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
• Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
• Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi eicace b) senza possibilità di applicazione di protesi eicace | 11% 30% | ||
• Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
• Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
• Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | ||
• Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
• Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
• Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% | |
• Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
• Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
• Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
• Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
• Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
• Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
• Perdita totale del medio | 12% | ||
• Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
• Perdita totale del mignolo | 12% | ||
• Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
• Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
• Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
• Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
• Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
• Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
• Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
• Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
• Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
• Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% | |
• Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in lessione massima o quasi | 55% | 50% |
• Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 40% 45% 55% 35% | 35% 40% 50% 30% | |
• Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: | 18% | 15% | |
• Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22% 25% 35% | 18% 22% 30% | |
• Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
• Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 80% | ||
• Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
• Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
• Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | ||
• Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
• Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
• Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% | ||
• Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
• Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
• Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
• Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
• Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di mi- norazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione ino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale issata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non speciicati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proicuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Xxxxxxxxxx.Xx caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
MODULO DI POLIZZA
MODULO DI POLIZZA
(con garanzia opzionale invalidità da infortunio)
COPERTURE ASSICURATIVE E CAPITALI ASSICURATI
Garanzia
Decesso (ramo vita)
Capitale Assicurato
Prestazione Extra
SI
Invalidità Totale Permanente
da Infortunio (ramo danni)
Codice Fiscale
Data di nascita
Cognome
Nome
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRAENTE
NUMERO POLIZZA
DECORRENZA E DURATA | |
Decorrenza * | Ore 24:00 del |
Durata | 10 anni |
* Ai sensi dell’art. 8.4 delle Condizioni di Assicurazione, l’impresa, mediante apposita comunicazione scritta inviata al Contraente/Assicurato, potrà in ogni momento sospendere l’entrata in vigore dell’assicu- razione, qualora necessario per adempiere agli obblighi di adeguata veriica della clientela in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e della relativa normativa secondaria emanata da IVASS), riservandosi il diritto di non eseguire il rapporto assicurativo. Resta inteso che, qualora a stipulare il contratto sia una PEP (Persona Politicamente Esposta), la copertura assicurativa si intenderà sempre automaticamente sospesa ed inizierà a decorrere solo a seguito di conferma scritta da parte della Società, salvo che la Società decida di astenersi dalla instaurazione del rapporto. |
PREMIO ASSICURATIVO MENSILE A CARICO DEL CONTRAENTE IMPORTO, PERIODICITA’, MODALITA’ DI PAGAMENTO ED AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO | |
Importo Garanzia Decesso | € (esente da imposte) |
Importo Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio | € (imposte pari al 2,5%) |
TOTALE importo di premio mensile dovuto dal Contraente | € |
Modalità di pagamento | Xxxxxxxx sul seguente conto intestato al Contraente: |
Data di addebito primo importo di premio mensile | (salvo iniziative promozionali in corso al momento della sottoscrizione) |
Autorizzazione all’addebito dei premi mensili ricorrenti Io sottoscritto Contraente/Assicurato, con la sottoscrizione del presente Modulo di Polizza, autorizzo ING BANK N.V. ad addebitarmi con periodicità mensile l’importo di premio ricorrente di ASSICURAZIONE VITA sul conto sopra indicato. |
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, senza oneri e senza dover indicare motivazione alcuna:
• entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, inviando all’impresa apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. al seguente indirizzo: AXA FRANCE VIE c/o Bamado Servizi Assicurativi
s.r.l. – Via della Liberazione n. 1 – 00000 Xxxxxxx (XX).
• In ogni momento nel corso della durata del contratto: collegandosi al sito di ING, all’interno dell’area riservata, sezione “Assicurazioni” oppure contattando il numero riservato ai clienti.
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
NOMINA DEI BENEFICIARI PER IL CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO |
AVVERTENZE • Puoi scegliere se designare nominativamente i beneiciari o se designare genericamente come beneiciari i tuoi eredi legittimi e/o testamentari. In caso di mancata designazione nominativa, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori diicoltà nell’identiicazione e nella ricerca dei beneiciari; • la modiica o revoca del/i beneiciario/i deve essere comunicata all’impresa in forma scritta. |
Io sottoscritto Contraente, con la sottoscrizione del presente Modulo di Polizza, in riferimento alla garanzia Decesso, (barrare una casella alternativamente e, nel caso di indicazione nominativa dei beneficiari, compilare i relativi campi) DESIGNO NOMINATIVAMENTE IL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I QUALE BENEFICIARIO/I DELLA PRESTAZIONE BENEFICIARIO NOMINATO N. 1 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E-mail Relazione con il cliente Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) Altro BENEFICIARIO NOMINATO N. 2 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E-mail Relazione con il cliente Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) Altro DESIGNO GENERICAMENTE QUALI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE I MIEI EREDI (LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI) INDICAZIONE REFERENTE TERZO (opzionale) In caso di speciiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneiciario) a cui l’Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al ine di contattare il Beneiciario designato. Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E-mail AVVERTENZA: il Contraente/Assicurato assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali pre- vista dalla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati all’Impresa. |
DICHIARAZIONI AI FINI DELL’ASSUNZIONE DEL RISCHIO | |
STATUS TABAGICO DICHIARATO | |
Io sottoscritto Contraente/Assicurato dichiaro di essere: | |
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE | |
Avvertenza preliminare sulla dichiarazione di buono stato di salute | |
Prima di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute che segue, si avverte l’Assicurato che: a) una dichiarazione non veritiera, inesatta o reticente può compromettere il diritto alla prestazione; b) è necessario veriicare l’esattezza e la rispondenza a verità della dichiarazione di buono stato di salute prima della sua sottoscrizione; c) in sostituzione della dichiarazione di buono stato di salute, l’assicurando può chiedere – anche nei casi non previsti dalla Società - di essere sottoposto a visita medica per certiicare il proprio stato di salute. Il costo di tale visita medica sarà a suo carico. La Società si riserva il diritto di prestare o meno l’assicurazione previo esame della documentazione sanitaria prodotta. Per informazioni contattare la Società scrivendo a xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. In tal caso la polizza non potrà essere sottoscritta tramite canale WEB. | |
Dichiarazione | |
Io sottoscritto Contraente/Assicurato dichiaro: a) di non avere mai, negli ultimi 5 anni, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici o assunto farmaci in merito alle seguenti malattie: i. malattie cardio-vascolari, incluso l’infarto, le patologie delle valvole cardiache, ed inclusa l’ipertensione arteriosa grave che abbia causato danni di organi e/o apparati ii. malattie cerebrovascolari, inclusi ictus e attacco ischemico transitorio iii. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson e altre patologie neurodegenerative iv. gravi malattie respiratorie da enisema, bronchite cronica, broncopneumopatia ed asma (escluso l’asma lieve secondo le Linee Guida internazionali GINA) v. malattie HIV correlate vi. tumori classiicabili come neoplasie maligne, incluso tumore alla pelle, leucemie e linfomi vii. malattie croniche del fegato quali cirrosi epatiche, cancrocirrosi, epatiti ed epatomegalia viii. insuicienze renali croniche che comportino trattamento di dialisi ix. diabete che comporti trattamento farmacologico o con insulina x. malattie correlate all’uso di stupefacenti e all’assunzione di alcool b) di non essere a conoscenza di essere afetto da una delle predette malattie o di una loro possibile insorgenza, nè di essere in attesa di risultati di consulti medici, esami medici o ricoveri ospedalieri (o in istituti di cura) in riferimento alle predette patologie; c) di non essere titolare di una pensione di invalidità o inabilità (legate alle patologie sopra elencate) né abbia fatto do- manda per ottenerla. Data Firma del Contraente/Assicurato |
Io sottoscritto Contraente/Assicurato dichiaro di aver ricevuto
• in formato cartaceo o,
• in caso di promozione e collocamento a distanza via internet (sito web xxx.xxx.xx): su supporto durevole mediante download dei relativi ile in .pdf sul mio apparecchio elettronico, che dichiaro di aver efettuato
• in caso di promozione e collocamento a distanza via telefono inbound o outbound: su supporto durevole via e-mail all’indirizzo indicato nel presente Modulo di Polizza
prima della conclusione del contratto (o, solo in caso di promozione e collocamente a distanza via telefono inbound: entro 5 giorni dalla stipula telefonica del contratto), il seguente set informativo precontrattuale del prodotto assicurativo “ASSICURAZIONE VITA”:
a) “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” (ALLEGATO 3) e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto” (ALLEGATO 4), di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018;
b) Dcumento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi), di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018;
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
c) Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario);
d) Modulo di Polizza (facsimile);
e) Ed inoltre: Informativa precontrattuale in caso di vendita a distanza (valida per i canali a distanza).
Dichiaro altresì di aver ricevuto, nello stesso formato cartaceo o supporto durevole, le Condizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva “LIETO EVENTO”.
Data Firma del Contraente/Assicurato
La compagnia di assicurazione
AXA FRANCE VIE
(Rappresentanza Generale per l’Italia)
FIRMA DELLA POLIZZA
MOPO_190103_V.08
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI
Io sottoscritto Contraente/Assicurato, dopo aver letto l’Informativa Privacy della compagnia titolare del trattamento AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia) redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali), e riportata in calce alle Condizioni di Assicurazione, della quale confermo ricevuta
PRESTO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai ini dell’esecuzione del contratto di assicurazione. Resta inteso che in caso di negazione del consenso non sarà possibile inalizzare il rapporto contrattuale.
Data Firma del Contraente/Assicurato
Il Contraente / Assicurato
Firma della polizza e accettazione delle Condizioni di Assicurazione
Data Firma
Documento emesso in duplice copia (una per l’intermediario/compagnia ed una per il Contraente)
AXA FRANCE VIE, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l’arche, 99272 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 310499959, e con Rappresentanza Generale per l’Italia sita in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (telefono: 02/0000000 – fax: 00- 00000000 – e-mail: xxx.xx.xxxx@xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it - P. IVA e X. Xxxx. Reg. Imprese Milano 04539300964.
AXA FRANCE VIE è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
NOTA INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva / assicurato / beneiciario / loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE
La presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AXA FRANCE VIE, Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono: 02/0000000 – fax: 00-00000000 – sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx – P.E.C.: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Oicer) della compagnia titolare del Trattamento scrivendo ai seguenti contatti:
• per posta: AXA FRANCE VIE - Xxx.xx del Data Protection Oicer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le inalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a. inalità strettamente connesse e strumentali all’oferta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri;
b. inalità di ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individua- zione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
c. inalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento è da considersi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione di cui l’in- teressato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adem- pimenti precontrattuali relativi a tale contratto di assicurazione. Il trattamento è altresì da cosiderarsi lecito in quanto l’interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le inalità sopra indicate, mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le inalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati perso- nali dell’interessato:
a. Dati identiicativi dell’interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagraica e il domicilio, estremi del documento di identiicazione, il codice iscale (come riportati all’interno del modulo di proposta / modulo di adesione);
b. Dati sensibili dell’interessato – quali i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute – strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione.
In caso di polizze connesse a inanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al inanziamento/ mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del inanziamento, decorrenza e durata del inanziamento, società inanziaria erogante, capitale erogato, rata mensile).
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del trattamento facenti parte della loro organizzazione interna, che tratta i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: xxxxx xxxxxxxx, uicio reclami, uicio back-oice, uicio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la loro autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazio- ne della compagnia Titolare del trattamento, alla quale i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agisco- no in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di iducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti iscali, consulenti/ società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’oferta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di oferta e collo- camento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back oice di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o inanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e. società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena as- sicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all’interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA;
f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esempliicativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione inanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
I dati personali dell’interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole di legge e regolamenti ad esso applicabili.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:
a. l’accesso ai dati personali che lo riguardano
b. la rettiica dei dati personali che lo riguardano
c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano L’interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare:
e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti qualora
g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consen- so prima della revoca
L’interessato ha, inine, il seguente diritto:
h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disci- plina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro di:
i. raccomandata A/R indirizzata a: ezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx;
ii. e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
iii. fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’interessato presso l’intermediario assicurativo ING BANK N.V., Xxxxx Xxxxxx (di seguito “ING”), con sede in Viale Xxxxxx Xxxxx n.250, 20126 Milano, tel. 00-000000, fax 00-00000000, casella e-mail: xxxxxxx.xx@xxx.xxx (che agisce come autonomo Titolare del Trattamento).
ING ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’interessato ovvero per mezzo dei propri addetti (inter- ni ed esterni) all’oferta di prodotti assicurativi che entrano in contatto con l’interessato medesimo (i quali agiscono in qualità di responsabili esterno del trattamento nominati da ING). I dati così raccolti vengono comunicati alla com- pagnia di assicurazione per le inalità di cui al precedente punto 3) della presente Informativa. In sede di sinistro, la compagnia Titolare del Trattamento raccoglie eventuali ulteriori dati personali (anche sensibili) dell’interessato, stret- tamente necessari ai ini dell’accertamento del diritto alla prestazione assicurativa, direttamente presso l’interessato stesso o presso i beneiciari.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di proilazione, salvo la proilazione obbligatoria per legge ai ini antiriciclaggio.
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto è stipulato tra l’Impresa di assicurazione e il Contraente con l’intermediazione del distributore ING BANK N.V. (Xxxxx Xxxxxx), il quale promuove e colloca il contratto di assicurazione anche avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza ino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza isica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi.
In particolare, il presente contratto di assicurazione viene oferto e collocato dal distributore ING BANK N.V. anche tramite i seguenti canali a distanza:
• WEB (sito internet xxx.xxx.xx)
• TELEFONO (call center b e b )
Si informa il Contraente di quanto segue.
• Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP - Codice delle Assicura- zioni Private (D.Lgs. 209/2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo
(artt. 185 – 185-bis – 185-ter CAP). In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il con- traente lo richieste espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi.
• Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale
secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per “sup-
porto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. In particolare, in riferimento al pre- sente contratto di assicurazione:
• canale WEB (sito internet www g ): prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare,
scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione pre-contrattuale prevista dalla normativa in vigore;
tutta la documentazione verrà poi comunque trasmessa al Contraente, entro 5 giorni dalla conclusione del Con- tratto, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (x-xxxx) x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx prioritaria) sulla base della scelta dallo stesso efettuata, unitamente al Modulo di Xxxxxxx;
• canale TELEFONO outbound: prima della conclusione del Contratto, il Contraente potrà scegliere la modalità -
via posta elettronica (e-mail) o via posta cartacea (posta prioritaria) – di ricezione di tutta la documentazione
pre-contrattuale e del Modulo di Polizza;
• canale TELEFONO inbound: subito dopo la conclusione del Contratto via telefono al Contraente sarà trasmessa, entro e non oltre 5 giorni, tutta la documentazione pre-contrattuale prevista dalla normativa in vigore, uni- tamente al Modulo di Polizza. Il Contraente potrà scegliere la modalità di ricezione della documentazione, via
posta elettronica (e-mail) o xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx prioritaria).
• La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comuni- cazioni in corso di contratto dall’Impresa al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modiicare la modalità contattando l’Impresa.
• Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattan-
do l’Impresa.
• L’Impresa richiederà al Contraente, a meri ini probatori, la ritrasmissione del Modulo di Polizza da questo sotto- scritto, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, fermo restando la validità della stipula del contratto a distanza anche in caso di mancata ritrasmissione del Modulo di Polizza.
• In caso di promozione e collocamento via TELEFONO ( b e b ) il Contraente può, a richiesta, essere
messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center.
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA Pagina 1 di 1
SCHEDA PRODOTTO
“LIETO EVENTO”
SCHEDA PRODOTTO - “LIETO EVENTO”
Che cos’è | E’ una copertura assicurativa aggiuntiva oferta gratuitamente da AXA che Ti permette di ottenere il rimborso delle spese da Te sostenute in occasione di un “Lieto Evento”, quali la nascita di un iglio/a o l’adozione di un/a minore (di massimo 14 anni compiuti). |
A chi è rivolta | A tutti coloro che hanno sottoscritto “Assicurazione Vita” tramite il canale ING e sono in regola con il pagamento dei premi ai sensi della polizza. |
Chi presta la copertura | La compagnia di assicurazione AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) (gruppo AXA). |
Quali spese sono rimborsate | Vengono rimborsate le spese appartanenti alle seguenti categorie: a) spese per abbigliamento (ad esempio: vestiti e calzature); b) spese per accessori (ad esempio: carrozzina, fasciatoio, seggiolino, culla, biberon, ciuccio); c) spese per prodotti sanitari (ad esempio: pannolini, bagnetti, creme); d) spese per alimentazione (ad esempio: latte, biscotti). |
Massimale di rimborso | Fino ad un massimo di € 500,00. |
Limitazioni di copertura | Vengono rimborsate le spese sostenute entro e non oltre 12 mesi dalla data del Lieto Evento. È coperto UN Lieto Evento per assicurato, veriicatosi almeno 12 mesi dopo la data di decorrenza della copertura. È possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute una sola volta per Lieto Evento e ino al raggiungimento del massimale di rimborso. |
Decorrenza e durata | Coincidono con quelle di “Assicurazione Vita”. |
Cosa fare in caso di “lieto evento” | Contatta AXA al numero telefonico 02-23331244 per chiedere l’apposito Modulo di Denuncia del Lieto Evento. Una volta ricevuto, devi semplicemente compilarlo ed inviarlo alla compagnia, allegando un documento comprovante il Lieto Evento, unitamente ai documenti giustiicativi della spesa (scontrini, fatture, etc.). Entro 30 giorni ti verranno rimborsate le spese sostenute, sino a concorrenza del massimale di rimborso. |
SCHEDA PRODOTTO “LIETO EVENTO” Pagina 1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “LIETO EVENTO”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA “LIETO EVENTO”
GLOSSARIO
Assicurato: la persona isica, per conto della quale viene stipulata la Polizza Collettiva dal Contraente, che ha sottoscritto la polizza “Assicurazione Vita” di AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia) (Gruppo AXA) tramite ING BANK N.V. ed è in regola con il pagamento dei premi;
Contraente: AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia), che stipula la Polizza Collettiva con l’Impresa per conto ed in favore degli Assicurati;
Figlio/a: il iglio o la iglia dell’Assicurato;
Impresa: l’impresa di assicurazione AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia) (Gruppo AXA).
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo; Minore: il/la minore (di età ino a 14 anni compiuti) adottato dall’Assicurato;
Polizza “Assicurazione Vita”: il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dall’Assicurato con AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia) tramite ING BANK N.V.;
Polizza Collettiva: la Polizza Collettiva “Lieto Evento” sottoscritta da AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia) (in qualità di Contraente) con l’Impresa AXA FRANCE IARD (Rappresentanza Generale per l’Italia);
Premio: in riferimento a ciascun Assicurato, la somma di denaro comprensiva di eventuali imposte dovuta dal Contraente alle Società quale corrispettivo per l’assicurazione prestata;
Sinistro: il veriicarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
1.1 Il Contraente stipula la Polizza Collettiva con l’Impresa, ai sensi dell’art. 1891 c.c., per conto dei propri clienti sottoscrittori della Polizza “Assicurazione Vita”.
1.2 Con la sottoscrizione della Polizza Collettiva, la Società si obbliga a rimborsare a ciascun Assicurato le spese documentate ed efettivamente sostenute in connessione con un “Lieto Evento”, quali la nascita di un/a Figlio/a o l’adozione di un/a Minore, entro i limiti ed i massimali di cui alle presenti condizioni di assicurazione.
1.3 Le spese rimborsabili sono elencate al successivo Art. 2.
Art. 2 – Spese rimborsabili
Sono indennizzabili le seguenti spese documentate ed efettivamente sostenute dall’Assicurato in connessione alla nascita di un/a Figlio/a oppure all’adozione di un/a Minore:
a) spese per abbigliamento (vestiti e calzature);
b) spese per accessori (ad esempio: carrozzina, fasciatoio, seggiolino, culla, biberon, ciuccio);
c) spese per prodotti sanitari (ad esempio: pannolini, bagnetti, creme);
d) spese per alimentazione (ad esempio: latte, biscotti).
Art. 3 – Limitazioni ed esclusioni di copertura
3.1 Sono indennizzabili le spese sostenute entro e non oltre 12 mesi dalla data della nascita di un/a Figlio/a o dalla data di adozione di un/a Minore.
3.2 Sono escluse dall’assicurazione:
a) le spese relative a Figli/e nati/e entro 12 mesi la data di stipula della Polizza “Assicurazione Vita”;
b) le spese relative a Xxxxxx adottati entro 12 mesi la data di stipula della Polizza “Assicurazione Vita” (farà fede la data del decreto di adozione emesso dal competente Tribunale);
c) le spese relativi a minori adottati a distanza.
3.3 È possibile richiedere rimborso delle spese sostenute una sola volta per “Lieto Evento”, e ino al raggiungimento del massimale di rimborso.
Art. 4 – Massimali di indennizzo
L’Impresa rimborsa le spese indennizzabili di cui al precedente art. 2 sino a concorrenza del massimale di € 500,00 (cinquecento) per Assicurato.
Art. 5 – Decorrenza e durata della Polizza Collettiva “Lieto Evento”
5.1 La Polizza Collettiva ha eicacia dalla data di sottoscrizione delle Parti (Contraente e Impresa), ed ha durata indeterminata sino alla data di risoluzione consensuale delle Parti stesse.
5.2 Dalla data di risoluzione o cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Collettiva, nessun Assicurato potrà più entrare in copertura. Resta tuttavia inteso che la risoluzione, o cessazione per qualsiasi causa, della Polizza Collettiva non pregiudica l’eicacia della garanzia nei confronti degli Assicurati già esistenti, salvo diverso accordo tra Contraente e Impresa.
Art. 6 – Decorrenza, durata e cessazione dell’assicurazione per ciascun Assicurato
6.1 Per ogni Assicurato la data di decorrenza della presente assicurazione (e quindi di entrata in copertura nella Polizza Collettiva) coincide con la data di decorrenza della Polizza “Assicurazione Vita”.
6.2 Ciascun Assicurato resta in copertura per tutta la durata della Polizza “Assicurazione Vita” e, pertanto, la data di cessazione della presente assicurazione (e quindi di uscita dalla copertura della Polizza Collettiva) coincide con la data di cessazione della Polizza “Assicurazione Vita”.
Art. 7 – Obblighi del Contraente: pagamento del Premio e comunicazione all’impresa degli Assicurati
7.1 Il Premio in favore dell’Impresa per l’assicurazione prestata in favore di ciascun Assicurato è corrisposto dal Contraente. Nessun onere è posto a carico dell’Assicurato in relazione al Premio.
7.2 Il Contraente è tenuto a comunicare all’Impresa i nominativi degli Assicurati in copertura, con le tempistiche e modalità operative concordate.
Art. 8 – Richiesta di rimborso (liquidazione Sinistri)
8.1 L’Assicurato è tenuto ad inoltrare la richiesta di rimborso all’Impresa ad uno dei seguenti recapiti::
AXA PARTNERS (Uicio Sinistri)
Xxxxx Xxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
fax 00-00000000 // e-mail .xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
utilizzando l’apposito modulo reperibile contattando il Servizio Clienti della Società al numero 02-23331244 (operativo dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi). AXA PARTNERS è la società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa
8.2 Alla richiesta di rimborso l’Assicurato è tenuto ad allegare i documenti giustiicativi delle spese rimborsabili (es.: scontrini, fatture, ricevute, etc.).
8.3 L’Impresa si riserva di richiedere altresì un documento comprovante l’efettivo accadimento del Lieto Evento (quali l’atto di nascita, lo stato di famiglia, il decreto di adozione del Tribunale, etc.).
Art. 9 – Oneri iscali
Le imposte e le tasse relative ai Premi della presente Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Rinvio delle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
Art. 11 – Reclami
Reclami all’Impresa
Per qualsiasi reclamo inerente il presente contratto di assicurazione e la gestione di un Sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente all’Impresa per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) scrivendo ai seguenti recapiti:
AXA PARTNERS
(Uicio Reclami)
Xxxxx Xxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
fax 00-00000000 // e-mail xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
speciicando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. AXA PARTNERS è la società del gruppo AXA incaricata di gestire i reclami in nome e per conto dell’Impresa.
Sarà data risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami all’IVASS
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al numero di fax 00-000000000, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è
opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome,cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro fornito dallo stesso;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’impresa ed all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per i Consumatori - Reclami”, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l’invio dei reclami all’IVASS.
È altresì possibile presentare reclamo alla autorità di vigilanza del paese di origine dell’Impresa (ACPR) seguendo le indicazioni del sito: xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modiiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo
di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di iducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di iducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
Art 12 – Prescrizione
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
FIMO_190103_V.10
AXA FRANCE IARD, compagnia assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l’arche, 99272 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, e con Rappresentanza Generale per l’Italia sita in Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (telefono: 02/0000000
– fax: 00-00000000 – e-mail: xxx.xx.xxxx@xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it - P. IVA e X. Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961.
AXA FRANCE IARD è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.