Contract
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 1
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire: UN TITOLO DI STUDIO ( apprendistato per la qualifica e il diploma professionale) | LE COMPETENZE PROFESSIONALI necessarie per lo svolgimento di una determinata mansione (apprendistato professionalizzante) | LE ESPERIENZE FUNZIONALI al conseguimento di titoli di studio universitario o di alta formazione | |
D. Lgs. 81/2015 Capo V | Art. 43 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | Art. 44 Apprendistato professionalizzante | Art.45 Apprendistato di alta formazione e ricerca |
Finalità | E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. | E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. | E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. |
Modalità formative | Il percorso è costruito con l’integrazione tra istruzione, formazione professionale ed attività di lavoro, quest’ultima riconosciuta in termini formativi. | Il percorso è costruito integrando la Formazione di base e trasversale erogata dalla Regione con la Formazione professionalizzante (tecnico-specialistica) a carico del datore di lavoro | Il percorso prevede la stipula di un Protocollo tra datore di lavoro e l’ istituzione formativa presso cui lo studente è iscritto. La formazione aziendale produce crediti formativi. |
Età apprendisti | Xxx 15 ai 25 anni | Dai 18 ai 29 anni Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età | Dai 18 ai 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale o diploma di maturità professionale |
DURATA | Il contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a : - 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; - 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale o diploma di istruzione secondaria superiore - 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore; - 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato. | Il contratto di apprendistato non può essere Inferiore a 6 mesi e superiore a 36 mesi. Estensione: 48 mesi per le lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano. CCNL Edilizia artigianato – La durata è determinata in funzione della qualifica e dei gruppi di lavorazioni (cfr: VERBALE ACCORDO 6/05/2013 ARTIGIANATO) gruppi: 1-2-3-4 rispettivamente 60 mesi-51-48 e 36 mesi | Durata minima di 6 mesi La durata massima varia in funzione di: - Apprendistato per attività di ricerca: 3 ANNI - Apprendistato di alta formazione: durata ordinamentale dei percorsi - Apprendistato, praticantato e l’accesso alle professioni ordinistiche: fino al conseguimento dell’attestato di avvenuta pratica, compiuta per l’ammissione all’esame di Stato. |
Percorso formativo | Il percorso prevede la stipula di un Protocollo tra datore di lavoro e l’ istituzione formativa presso cui lo studente è iscritto. In base alla qualifica o al diploma professionale di riferimento variano le ore di istruzione, formazione e lavoro (comunque definite nel Protocollo) | Il percorso formativo è strutturato come segue: FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE di competenza della Regione (c.d. offerta formativa pubblica) Erogate solitamente nella fase iniziale del contratto (in un unico percorso) 120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o di licenza di scuola secondaria di primo grado; 80 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE 80 ore annue (formazione interna ON THE JOB o esterna all’azienda) annotata nel REGISTRO FORMATIVO INDIVIDUALE Accordo CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO del 06/05/2013 la formazione è ridotta del 50 % se l’apprendista all’atto dell’assunzione ha compiuto 26 anni | Il percorso prevede la stipula di un Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa o Ente di ricerca presso cui lo studente è iscritto. In base al titolo di studio universitario, di alta formazione, diploma ITS o praticantato per le professioni ordinistiche da conseguire variano le ore di formazione aziendale |
Adempimenti obbligatori | In linea con quanto indicato dal D.M 12/10/2015 sono necessari: - Sottoscrizione Protocollo tra Datore di Lavoro e Istituzione Formativa - Redazione del PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - Presenza del TUTOR: aziendale e formativo - Formazione interna ed esterna all’azienda - Rispetto degli Standard formativi - Certificazione competenze - Dossier individuale dell’apprendista Frequenza c/o Scuola Edile/Ente Unificato di un corso di formazione primo ingresso di “16 ore” + 8 ore formazione specifica art.37 D.Lgs n.81/08 | •Redazione del PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) allegato al contratto di lavoro •Presenza del REGISTRO FORMATIVO INDIVIDUALE (che attesta la formazione tecnico- specialistica) •Presenza del TUTOR aziendale (i cui requisiti sono stabiliti dal CCNL) Funzione che può essere ricoperta dal: datore di lavoro, socio, coadiuvante familiare o da un lavoratore. Requisiti del tutor (se lavoratore): 1) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell’apprendista 2) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista, 3) possedere tre anni di esperienza lavorativa o in alternativa aver effettuato un corso di formazione specifico. Accordo CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO del 06/05/2013 il punto 3) riporta soltanto: possedere tre anni di esperienza lavorativa Frequenza c/o Scuola Edile/Ente Unificato di un corso di formazione primo ingresso di “16 ore” + 8 ore formazione specifica art.37 D.Lgs n.81/08 | In linea con quanto indicato dal D.M 12/10/2015 sono necessari: - Sottoscrizione Protocollo tra Datore di Lavoro, Istituzione Formativa o Ente di ricerca - Redazione del PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - Presenza del TUTOR: aziendale e formativo - Formazione interna ed esterna all’azienda - Rispetto degli Standard formativi - Certificazione competenze - Dossier individuale dell’apprendista Frequenza c/o Scuola Edile/Ente Unificato di un corso di formazione primo ingresso di “16 ore” + 8 ore formazione specifica art.37 D.Lgs n.81/08 |
Normativa di riferimento | D.lgs n 81/2015, Capo V art. 43 D.M. 12 ottobre 2015 (standard formativi) Accordo interconfederale del 01/02/2018 (artigianato) | D.lgs n 81/2015, Capo V art. 44 Accordo Conferenza Stato Regioni repertorio atti 32/CSR del 20/02/2014 Accordo CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO del 06/05/2013 DGR 1000 del 08/09/2014 | D.lgs n 81/2015, Capo V art. 45 D.M. 12 ottobre 2015 (standard formativi) Accordo interconfederale del 01/02/2018 (artigianato) DGR 1044 del 12/09/2016 |
Normativa unica di riferimento | CCNL EDILIZIA INDUSTRIA art 92 CCNL COOPERATIVE art 31 D.lgs n 81 del 15/06/2015, Capo V artt. 00- 00-00-00 | CCNL ARTIGIANATO |