REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio professionale di assistenza e consulenza fiscale e contabile
Capitolato Speciale d’appalto CIG 7826749598
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Indice
1. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
3. IMPORTO CONTRATTUALE E ONERI 5
7. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 9
9. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE ANTICIPATA 9
10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 10
11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 11
12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 11
13. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 12
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO - SUBAPPALTO 13
15. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 14
16. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
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PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (nel seguito per brevità ARPAS) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto il servizio di assistenza e consulenza fiscale e contabile per l’ARPAS.
1. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’incarico si esplica nello svolgimento delle seguenti attività:
1. Servizio di assistenza e consulenza fiscale e contabile:
Per servizio di assistenza fiscale e contabile, si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutta l’attività di supporto rivolta al personale di ARPAS del servizio finanziario, ovvero:
- Supporto/pareri nell’ esame e soluzione di questioni di natura fiscale e tributaria, con particolare riferimento al trattamento fiscale di beni, atti, compensi da erogare e operazioni posti in essere dall’Agenzia;
- Supporto nella corretta tenuta della contabilità con particolare riguardo all’attività commerciale di ARPAS in applicazione della vigente normativa, in particolare del D. Lgs. 118/2011 smi e del D. Lgs. 126/2014 smi;
- Supporto/consulenza in materia contabile e fiscale al fine della predisposizione del bilancio economico-patrimoniale e degli adempimenti fiscali ad esso connessi, con integrazione dei dati e delle evidenze contabili e fiscali, rilevanti agli effetti dei citati documenti;
- Controllo dell’esatta registrazione delle fatture passive in contabilità e sui libri contabili obbligatori;
- Controllo dell’esatta emissione delle fatture attive e dell’esatta registrazione in contabilità e sui libri contabili obbligatori;
- Esame di problematiche particolarmente complesse in relazione a contratti stipulati dall’ARPAS con riguardo alla loro riconducibilità entro l’attività commerciale o istituzionale della stessa e conseguente inquadramento tributario;
- Supporto tecnico nei rapporti tra l’ARPAS e l’Agenzia delle Entrate;
- Supporto operativo contabile e fiscale per l’evoluzione e l’implementazione del sistema contabile integrato SIBEAR, già in uso presso l’Agenzia;
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- Presenza dell’appaltatore on site presso gli uffici amministrativi dell’Agenzia, per un totale di sei ore al mese per una supervisione sulle registrazioni contabili e fiscali e per un confronto in relazione all’impatto degli aggiornamenti normativi sulle attività amministrative agenziali;
2. Servizi fiscali e di compilazione delle dichiarazioni fiscali:
Per servizi fiscali e di compilazione delle dichiarazioni fiscali si intendono tutte le attività che dovranno essere effettuate direttamente dall’appaltatore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Redazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate, dei modelli di dichiarazione obbligatori per legge (Modello UNICO, IRES, IRAP, IVA, INTRASTAT, ecc) e predisposizione modelli di versamento imposte, da comunicare ad ARPAS con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alle scadenze, al fine di consentirne il pagamento in tempo utile;
- Comunicazione ad ARPAS degli importi da versare e della documentazione a supporto della determinazione dell’imponibile e dell’imposta, relativa alle liquidazioni periodiche IVA, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alle scadenze, al fine di consentirne il pagamento in tempo utile e predisposizione e invio telematico della Comunicazione dati IVA;
- Predisposizione dei modelli dei tributi locali, variazione e calcolo imposte. Determinazione dei redditi da fabbricati e terreni e delle imposte ad essi connesse (ad esempio IMU, TASI, e tutte quelle eventualmente subentranti nel corso dell’esecuzione del contratto), sulla base dei dati (riguardanti la consistenza, le caratteristiche, la situazione giuridica, la situazione catastale, la destinazione d’uso, le forme di utilizzo) relativi agli immobili di ARPAS, e conseguente comunicazione ad ARPAS dei valori imponibili, degli importi da versare e delle scadenze da rispettare, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alle scadenze ;
- Esame dei provvedimenti e atti eventualmente notificati all’ARPAS aventi ad oggetto maggiori imposte o sanzioni a carico della stessa ovvero altri atti di varia natura (contestazioni, rilievi, avvisi, richieste di documentazione, questionari, e quant’altro derivante dall’attività di controllo da parte degli uffici finanziari). Predisposizione di pratiche connesse allo sgravio di cartelle concernenti i versamenti delle imposte.
L’Appaltatore potrà essere chiamato a predisporre o collaborare per la stesura di richieste di parere a terzi in materia fiscale, istanze di interpello, di sgravio, di riesame, di rimborso, nonché per la ricerca di soluzioni contabili nell’ambito dei vincoli e condizionamenti di legge.
3. Servizio di informazione e formazione
- Attività di aggiornamento e formazione al personale di ARPAS, anche in occasione dell’ introduzione di nuove normative civilistiche e fiscali, e/o in relazione a modifica delle procedure agenziali,
- periodico invio di circolari con approfondimenti su temi rilevanti in materia fiscale e contabile.
4. Modalità di esecuzione del servizio:
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I servizi di assistenza, verifica o esecuzione degli adempimenti fiscali, di esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria (punto 1 e 2) dovranno essere svolti:
- Mediante interventi presso gli uffici di ARPAS di Cagliari, via Contivecchi n. 7 (on-site), consistenti in almeno 6 ore di presenza per ciascun mese realizzabili anche in più giornate;
- Mediante contatti telefonici o e mail;
- A mezzo posta certificata, per la redazione di pareri in risposta a quesiti di ARPAS. Le risposte dovranno essere rese disponibili almeno entro 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione del quesito. Eventuali tempi aggiuntivi per il rilascio del parere saranno concordati in relazione alla complessità del quesito e all’urgenza di ARPAS di acquisire la risposta.
Le attività formative di cui al punto 3 dovranno essere effettuate, attraverso interventi on site di almeno 6 ore all’anno.
Le attività informative dovranno sostanziarsi nell’invio di report periodici informativi specifici per l’ARPA Sardegna, con l’identificazione puntuale dell’argomento di cui trattano, ad uno o più indirizzi e-mail che saranno indicati dall’ARPAS.
Le prestazioni saranno espletate in stretta collaborazione con il Servizio Ragioneria e finanze dell’Agenzia.
2. DURATA DEL CONTRATTO
La durata delle attività relative all’appalto è di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Nel periodo di validità del contratto sono compresi tutti gli adempimenti e gli obblighi contabili e fiscali riferiti agli esercizi (anno di imposta) 2019, 2020 e 2021.
La durata potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Amministrazione per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
3. IMPORTO CONTRATTUALE E ONERI
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 50.000,00+IVA, oneri inclusi + cassa di previdenza.
Sono a carico del’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, vacanza studio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
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Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.
In ogni caso, l’appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni fiscali in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ARPAS, assumendosene ogni relativo rischio.
L’appaltatore dovrà tenere indenne l’ARPAS da ogni danno patrimoniale conseguente ad errori determinati dalla propria attività.
L’appaltatore dovrà sostenere i costi delle eventuali sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni che devono essere inviate ai competenti uffici dallo stesso, oppure da errori nella determinazione e comunicazione degli importi delle imposte.
L’appaltatore, a seguito di stipula di contratto, dovrà fornire all’ente copia di polizza assicurativa per l’attività professionale.
4. PAGAMENTI
Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione di regolare fattura elettronica, con le modalità di seguito indicate:
Per il primo anno:
- il 40% del corrispettivo dell’esercizio 2019 verrà liquidato alla presentazione della documentazione comprovante l’esecuzione degli adempimenti relativi al terzo trimestre 2019;
- il 60% a saldo delle prestazioni riferite all’esercizio 2019, previa presentazione di idonea relazione che illustri il lavoro svolto ed i principali problemi, affrontati e risolti, in materia contabile e fiscale.
Per gli anni successivi al primo:
- il 30% del corrispettivo annuo verrà liquidato entro il 30 aprile di ogni anno;
- un ulteriore 30% entro il 30/11;
- il 40% a saldo delle prestazioni riferite a ciascun esercizio (2020 e 2021), previa presentazione di idonea relazione che illustri il lavoro svolto ed i principali problemi, affrontati e risolti, in materia contabile e fiscale.
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Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920 – P.I. 03125760920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx, dovranno riportare l’oggetto del contratto, il relativo CIG, nonché gli estremi dell’impegno di spesa. L’ufficio unico di fatturazione è il seguente: JAY36G corrispondente all’ufficio di fatturazione elettronica della Direzione Amministrativa.
In fase di stipula del contratto, sulla base dei risultati del bilancio al 31/12/2018, si attribuirà una percentuale del corrispettivo annuo per le prestazioni rientranti nell’attività commerciale e una quota per le prestazioni relative alle attività istituzionali, oltre gli oneri di legge.
I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Responsabile del procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. I termini di pagamento sono convenuti in 30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
L’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare dovrà essere determinato al netto delle ritenute dello 0,50% e queste ultime saranno fatturate e assoggettate ad iva esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi, necessari a renderlo esecutivo.
Nel caso di partecipazione in RTI le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa associata per rispettive attività svolte/quote di partecipazione e i mandati di pagamento verranno emessi con beneficiario l’impresa emittente di ciascuna fattura, ma con pagamento e quietanza della capogruppo – beneficiario alternativo.
5. PENALI
Il contratto di appalto prevederà la penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, per sua colpa o negligenza, commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, configurate come segue:
Prestazioni | Misura di calcolo | Penali |
Comunicazione dei dati necessari ai pagamenti dovuti per legge (IVA, IRES ecc) | Ogni giorno inferiore ai 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del pagamento. | 1 ‰ del valore del contratto |
Mancata prestazione on-site | Ogni episodio nel quale l’aggiudicatario non abbia effettuato la prestazione on site (6 ore mensili) | 5 ‰ del valore del contratto |
Xxxxxxx nella predisposizione dei modelli di pagamento e nella redazione di pareri | Ogni giorno di ritardo rispetto a 5 giorni lavorativi o diverso accordo scritto | 1 ‰ del valore del contratto |
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scritti | ||
Mancata redazione di pareri scritti senza motivazione | Ogni episodio nel quale non viene reso il parere richiesto | 5 ‰ del valore del contratto |
Si considera ritardo nell’esecuzione di una determinata prestazione anche il caso in cui l’appaltatore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’ARPAS a titolo di corrispettivo.
In ogni caso, l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all’appaltatore il quale deve poi comunicare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla stessa contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’ ARPAS, oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate le penali come nel presente articolo indicato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. RAPPORTI CONTRATTUALI
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Responsabile del Procedimento, come disciplinato all’art. 7 del presente Capitolato.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento il quale dovrà controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna:
- a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del Procedimento per conto dell'ARPAS;
- si impegna a coordinare la propria attività dell’esercizio 2019 con i risultati contabili e fiscali detenuti dal professionista affidatario degli adempimenti relativi al 2018 e del primo semestre 2019;
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- a comunicare tempestivamente all’ARPAS, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
7. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Responsabile del Procedimento, che riveste il ruolo anche di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Al Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto competono le funzioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC:
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e dei suoi allegati;
c) svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione.
8. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. Fermo quanto disposto, l’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
9. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
– ESECUZIONE ANTICIPATA
Il Responsabile del procedimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, può autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace. L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà comunicato formalmente dal Responsabile del Procedimento.
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10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari, iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della garanzia della prestazione oggetto del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione della cauzione o di una garanzia fideiussoria, come prevista dal comma 6 Art. 103 D.Lgs. 50/2016.
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11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Nell’ipotesi in cui l’Agenzia acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
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L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni dell’ARPAS cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi dalla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ARPAS.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.
13. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
Trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 108 Risoluzione e 109 Recesso del D.Lgs 50/2016.
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec o raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia, eseguiti presso la competente Prefettura, risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
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e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive, su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;
g. Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o pec. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento:
▪ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari, al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS;
▪ delle spese sostenute dall’Appaltatore.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO - SUBAPPALTO
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.106 comma 13.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Agenzia. L’Appaltatore nel caso di cessione di crediti si impegna a comunicare il CIG del contratto al cessionario il quale dovrà riportarlo negli strumenti di pagamento.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
E’ ammesso il Subappalto nei limiti stabiliti dalla norma di legge.
15. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. SPESE CONTRATTUALI
L’appaltatore è tenuto al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di xxxxx e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
18. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.