A cura di
Accordo applicabile nel Comune di Bologna per i contratti d’affitto a canone concordato
sottoscritto il 7 febbraio 2008
ai sensi dell’art. 2, comma 3
della legge 431/98
Accordo applicabile nel Comune di Bologna per i contratti d’affitto a canone concordato
sottoscritto il 7 febbraio 2008
ai sensi dell’art. 2, comma 3
della legge 431/98
Comune di Bologna – Settore Politiche Abitative
Coordinamento generale
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Direttore Settore Politiche abitative
Xxxxxxx Xx Xxxxxx Responsabile del Servizio casa Settore Territorio e Urbanistica
Redazione finale
Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile U.I. Comunicazione e sviluppo Settore Politiche abitative
Progetto grafico
Xxxx X. Balletti U. O. Servizi Logistici e Utenze - Servizio Centro Stampa Settore Acquisti di Beni e Servizi
Si ringraziano
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxx per la preziosa collaborazione
Negli ultimi cinque anni nel territorio del Comune di Bologna i contratti stipulati sono passati dagli 867 dell’anno 2000, agli 8.650 dell’anno 2007, con un aumento progressivo di utilizzo di circa 1.000 contratti all’anno.
E’ evidente, quindi, l’interesse crescente dei proprietari di immobili verso que- sta speciƒca tipologia contrattuale, dovuto anche ai rilevanti sgravi ƒscali pre- visti dalla legge e dal bilancio comunale: diminuzione complessiva del 40,5% per l’imponibile IRPEF o IRPEG e azzeramento del costo dell’ICI. Costituisce, invece, una interessante novità il crescente interesse delle organizzazioni di categoria che aderiscono all’accordo, che quest’anno sono arrivate a 16, tra le quali per la prima volta le associazioni delle agenzie immobiliari.
Il Comune di Bologna ha aderito all’Accordo con delibera della Giunta Comunale
P.G.N. 32185 del 12 febbraio 2008.
E’ opportuno ricordare che uno dei risultati attesi dall’introduzione di questa ti- pologia contrattuale, che giustiƒca l'investimento economico di Stato e Comune, è il progressivo calmieramento dei prezzi dei canoni di locazione, sia a livello locale che nazionale. Per questo nel nuovo accordo è stato applicato un aumento del 8% rispetto i parametri dell'accordo precedente, pari al solo recupero inflattivo.
Per diffondere l'uso del contratto a canone concordato, nel 2007 si è costituita l'Agenzia Metropolitana per l'Afƒtto A.M.A., composta da soggetti pubblici (Co- muni e Provincia di Bologna) e privati (sindacati degli inquilini, associazioni dei
proprietari, CNA ecc.), per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi e offrire ai proprietari la possibilità di un afƒtto comodo e sicuro. La selezione degli inquilini è infatti a carico dei comuni che si servono di una graduatoria apposita che permette di veriƒcare la situazione economica, e quindi la reale possibilità di solvenza del canone di afƒtto, dei richiedenti. In pir, se l'inquilino non paga,
A.M.A. garantisce la copertura della morosità per 6 mesi e il rimborso delle spese legali in caso di contenzioso.
L’Accordo suddivide in tre fasce di oscillazione i valori minimi e massimi al mq/anno del canone, da applicare in relazione all’ubicazione dell’immobile, al numero dei vani, e a speciƒci parametri qualiƒcativi quali: autorimessa singola, ascensore, con- dizionamento ecc… In più, il nuovo accordo, il terzo per la città di Bologna, presenta alcuni afƒnamenti rispetto le due versioni precedenti, che di seguito riassumiamo rimandando alla lettura del testo completo nel caso di un interesse speciƒco:
All'art.13 si introduce il principio di equità ƒscale per tutti i proprietari che, pur intendendo usufruire delle consistenti agevolazioni ƒscali, sono impossibilitati a farlo a causa di impegni contrattuali già in essere. A questo proposito le organiz- zazioni ƒrmatarie si sono rese disponibili a riconvertire come canoni concordati, anche con rinnovi anticipati, i contratti registrati come contratti liberi, che hanno importi di afƒtto comparabili a quelli deƒniti dai parametri dell'accordo.
All’art. 12 l’Accordo prende in esame le grandi proprietà immobiliari, preveden- do la stipula di accordi integrativi che possono prevedere condizioni speciali per affrontare le esigenze di particolari categorie di conduttori, come ad esempio i lavoratori temporanei, e possono contemplare la possibilità di deroghe dalla tabel-
la degli oneri accessori, portando quindi ad una valutazione del canone di afƒtto
differente da quella prevista dall’Accordo.
All'art. 4 è stato introdotto il parametro del risparmio energetico tra gli elementi che concorrono a determinare il canone, sia in caso di migliorie dei appartamenti vecchi, sia nel rispetto di parametri speciƒci negli immobili di nuova realizzazione.
Al ƒne di favorire il riconoscimento dei beneƒci ƒscali a chi utilizza in modo corretto l'Accordo, le associazioni ƒrmatarie si sono dichiarate disponibili ad una attività di veriƒca dei contratti per i quali viene richiesta l'agevolazione e hanno deƒnito modalità omogenee di controllo.
Progetto Casa
Indice
Accordo
• Testo accordo pag. 3
Allegati
• A Tipo di contratto per locazione abitativa agevolata | pag. | 23 |
• B Tipo di contratto per locazione abitativa transitoria | pag. | 31 |
• C Tipo di contratto per locazione abitativa per studenti universitari | pag. | 39 |
• D/1 Capitolato relativo alle attività complementari alla locazione svolte da cooperative ed enti non lucrativi | pag. | 51 |
• D/2 Tipo di contratto per locazione abitativa per studenti universitari con cooperative ed enti non lucrativi | pag. | 55 |
• E/1 Protocollo di intesa | pag. | 61 |
• E/2 Modulo per la verifica e il calcolo del contratto | pag. | 65 |
Aree omogenee
• Elenco vie zona di pregio | pag. | 69 |
• Elenco vie zona A | pag. | 74 |
• Elenco vie zona B | pag. | 79 |
• Mappa | pag. | 90 |
Tutti gli indirizzi e i numeri utili
• Organizzazioni dove trovare assistenza per la stipula
del contratto a canone concordato pag. 95
Progetto Casa
Accordo applicabile nel Comune di Bologna per i contratti d’affitto a canone concordato
sottoscritto il 7 febbraio 2008
ai sensi dell’art. 2, comma 3
della legge 431/98
Progetto Casa
Accordo applicabile nel Comune di Bologna
In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30.12.2002
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 30.12.2002,
le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini
SUNIA, in persona del segretario territoriale p.t. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXX, in persona del segretario territoriale p.t. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx UNIAT, in persona del segretario territoriale p.t. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari
XXX, in persona del presidente provinciale p.t. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ASPPI, in persona del presidente provinciale p.t. Avv. Xxxxx Xxxxxxx UPPI, in persona del presidente provinciale p.t. Sig. Xxxxxxx Xxxxx APPC, in persona del presidente provinciale p.t. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
UNIONCASA, in persona del presidente provinciale p.t. Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx
con la partecipazione
COOP NUOVO MONDO, in persona del presidente p.t. Avv. Xxxxx Xxxx FONDAZIONE XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, in persona dell’Amministratore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
premesso
1) che in data 29.07.1999 è stato stipulato il primo accordo territoriale relativo al Comune di Bologna in attuazione alle previsioni della L. 431/1998;
2) che in data 7.01.2002 le tabelle dei valori al metro quadrato sono state conver- tite in Euro;
3) che in data 7.10.2003 è stato stipulato il secondo accordo territoriale relativo al Comune di Bologna in attuazione alle previsioni della L. 431/1998;
Progetto Casa
4) che durante il periodo di validità delle predette convenzioni il comune di Bologna ha determinato un’aliquota ICI in misura pari a zero;
5) che le parti convenute riconoscono l’importanza delle decisioni dell’Amministra- zione Comunale, ed intendono assicurare a loro volta il massimo impegno, per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo;
6) che i firmatari del presente accordo convengono
a) sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, e sulla parallela necessità che vi sia una piena effettività nel riconoscimento dei benefici fiscali ai soli utiliz- zatori in modo corretto del presente accordo,
b) sull’importanza della continuità della operatività dello strumento del fondo sociale,
c) sulla indispensabilità di un incremento dell’ERP,
e si impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi curando la
promozione dello strumento contrattuale e la verifica della sua corretta applicazione;
7) che tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso della vigenza dei precedenti accordi è possibile cercare di fornire alle parti contrattuali uno strumento maggior- mente chiaro ed efficiente ed il più possibile in linea con le aspettative della legge;
convengono e stipulano quanto segue
1. METODO DI CALCOLO
CAPO I NORME GENERALI
Il canone viene determinato sulla base della moltiplicazione dei valori espressi in €/mq/anno, ricavati tra fasce di oscillazione predeterminate, per la superficie dell’unità immobiliare stessa.
Progetto Casa
I valori sono determinati in funzione dell’ubicazione, della composizione in nu- mero di vani dell’appartamento e dei parametri dedotti dalle caratteristiche del- l’unità immobiliare.
2. AREE OMOGENEE
Il presente accordo ha il valore per tutto il territorio del Comune di Bologna come suddiviso in aree omogenee di cui all’allegato A all’accordo territoriale 7.10.2003 citato in premessa. I confini si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade, salvo diversa indicazione.
Il territorio comunale è suddiviso in tre distinte aree così delimitate:
• prima zona, definita anche ZONA DI PREGIO, compresa tra il confine meridio- nale del territorio comunale e le seguenti vie:
Xxx Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx (xxxx all’incrocio con Xxx Xxxx Xxxx), Xxx Xxxx Xxxx, Xxx Xx’ Xxxxxxxxx, Via Righi, Via delle Moline, Via De’ Castagnoli, Largo Respighi, Via Petroni, Piaz- za Aldrovandi, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Via Murri, Via Wartema, Via Xxxxxxxxx, Via Siepelunga.
• seconda zona, definita anche ZONA A, compresa tra il confine della zona di pregio, il confine del territorio comunale ed i seguenti riferimenti:
Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx, Via Tolmino, Viale Xxxxxx, Asse Sud Ovest, Via Xxxxxx Ponente, Via Saffi, Viale Silvani, Via Xxxxx, Vin Ca- sarini, Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Viale Masini, Viale Xxxxx Pichat, Via Ranzani, Ferrovia FER (ex Veneta, per Budrio, Massalombarda, etc.), Fer- rovia FS (per Firenze, Roma).
• terza zona, definita anche ZONA B, compresa tra la zona A ed il confine del
territorio comunale.
Progetto Casa
All’interno di ogni singola zona sono individuate sottozone di maggiore o minore pregio rispetto a quella all’interno della quale sono ricomprese.
Si precisa che alle sottozone, indicate all’allegato B, allegato all’accordo territo- riale 7.10.2003 citato in premessa, quando definite zone degradate, si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente inferiore, quando definite zone di pregio, si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente superiore.
3. COMPOSIZIONE DELL’ALLOGGIO
Una volta individuata l’area omogenea di appartenenza dell’unità immobiliare, occorre valutare la composizione che si esprime in termine di vani utili.
La composizione da considerare è data dal numero dei vani abitabili (camere, soggiorno, studi, sala da pranzo, cucina abitabile), con esclusione, quindi, di ba- gno ed altri accessori.
4. PARAMETRI
La combinazione tra la localizzazione e la composizione in numero di vani del- l’unità immobiliare consente di individuare tre distinte fasce di oscillazione.
L’individuazione della specifica fascia di oscillazione dei valori cui avere riguardo per la determinazione del canone di locazione è effettuata in relazione alla pre- senza dei parametri di seguito indicati (precisandosi che gli elementi si conside- rano solo se installati a spese del proprietario):
1. tipologia A/1-A/2-A/3-A/7-A/8-A/9
(desunta dalla certificazione catastale)
2. autorimessa singola
(intendendosi un ricovero per autovetture, accessibile e fruibile, dotato di allacciamento alla rete elettrica e locato unitamente all’abitazione)
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3. posto auto esclusivo
(locato unicamente all’abitazione, accessibile e fruibile)
4. 1° e 2° piano o superiori con ascensore
(il parametro non viene riconosciuto al piano seminterrato)
5. riscaldamento autonomo
(il parametro può essere riconosciuto soltanto qualora il riscaldamento sia sull’intera porzione abitativa, ed a norma, con indicazione della certificazio- ne in contratto e con consegna del libretto di manutenzione contestuale alla stipula)
6. porta blindata o cancello di sicurezza o allarme e doppi vetri
(per il riconoscimento del parametro devono coesistere sistemi di sicurezza alla porta (blindatura o cancello o allarme) e i doppi vetri su almeno l’80% degli infissi dell’alloggio)
7. condizionamento
(il parametro viene riconosciuto in presenza di un impianto, del quale frui- scono almeno il 50% dei vani utili, e non può essere riconosciuto in presenza unicamente di elettrodomestici portatili)
8. area verde condominiale o esclusiva
(ed accessibile da parte del conduttore)
9. doppio servizio
(con la previsione che il primo bagno deve essere completo ed il secondo bagno deve essere dotato almeno di WC e lavabo)
10.interventi per il risparmio energetico
(interventi volti alla riduzione del fabbisogno energetico ed al miglioramento termico dell’edificio - L. 296/2006 - da documentare all’atto della stipula del contratto consegnando un documento di Qualificazione energetica attesti un consumo specifico non superiore a 90 kWh/mq.)
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11.cantina o soffitta
(si intende l’uso della cantina o della soffitta pertinenziale all’unità immo- biliare locata)
12.cortile con possibilità di parcheggio
(il cortile deve essere quello pertinenziale allo stabile nel quale v’è l’appar- tamento locato, deve essere accessibile dalla pubblica via ed il parcheggio cui si fa riferimento si intende per autoveicoli)
13.balcone o terrazza o lastrico solare di pertinenza esclusiva
(si intendono come superfici utilizzabili)
14.costruzione post 1985
(l’epoca di costruzione è desunta da idonea documentazione) Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della: FASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a tre parametri; FASCIA MEDIA: quando sono presenti da quattro a sei parametri; FASCIA MASSIMA: quando sono presenti oltre sei parametri.
5. SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO
La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella interna del- l’unità immobiliare (con esclusione di balconi, terrazze ed altri accessori), deter- minata in espresso accordo tra le parti, ovvero, in caso di mancata determinazio- ne congiunta, misurata sulla pianta catastale, o su altra eventualmente prodotta all’autorità amministrativa per pratiche edilizie, in ogni caso da muro a muro esclusi i muri esterni e compresi i tramezzi interni e con esclusione delle porzioni di altezza inferiore a cm. 160.
A tale fine i metri quadrati utili sono calcolati con una tolleranza, in più o in
meno, del 5% esclusivamente come segue:
a) unità uso abitazione (escluso balconi, terrazze ed altri accessori) nella misura del 100%;
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b) autorimessa singola (se non locata con separato contratto, sia pure al mede- simo conduttore) nella misura del 50%;
c) posto auto esclusivo (se non locato con separato contratto, sia pure al mede- simo conduttore) nella misura del 20%.
6. DETERMINAZIONE DEL CANONE
Il canone applicabile in sede di contratto andrà determinato utilizzando i valori della sub-fascia corrispondente alla zona, al numero di vani ed al numero di parametri rilevati nell’unità immobiliare, espressamente indicati nella seguente tabella.
> 6 elementi valori al mq/anno | 4/6 elementi valori al mq/anno | < 4 elementi valori al mq/anno | |||||
Zona | Numero vani | massimo | minimo | massimo | minimo | massimo | minimo |
pregio | mono | 171 | 111 | 159 | 103 | 143 | 93 |
pregio | 2 | 149 | 97 | 137 | 90 | 124 | 81 |
pregio | 3 | 130 | 84 | 119 | 78 | 108 | 70 |
pregio | 4 | 118 | 80 | 108 | 73 | 98 | 67 |
pregio | 5 | 106 | 72 | 97 | 67 | 89 | 60 |
pregio | oltre 5 | 95 | 65 | 87 | 59 | 79 | 54 |
A | mono | 143 | 93 | 127 | 83 | 117 | 77 |
A | 2 | 123 | 81 | 110 | 72 | 102 | 66 |
A | 3 | 108 | 70 | 96 | 63 | 89 | 57 |
A | 4 | 98 | 67 | 87 | 59 | 80 | 55 |
A | 5 | 89 | 60 | 79 | 54 | 72 | 50 |
A | oltre 5 | 79 | 54 | 71 | 49 | 65 | 44 |
B | mono | 122 | 80 | 112 | 73 | 102 | 66 |
B | 2 | 106 | 69 | 97 | 64 | 89 | 57 |
B | 3 | 93 | 60 | 84 | 55 | 77 | 50 |
B | 4 | 84 | 57 | 77 | 53 | 70 | 48 |
B | 5 | 76 | 52 | 69 | 48 | 63 | 43 |
B | oltre 5 | 68 | 46 | 63 | 42 | 56 | 39 |
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All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del caso con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, ove una parte lo richieda, a definire in concreto il canone effettivo, prendendo in considerazione con equilibrio lo stato di ma- nutenzione dell’unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri pre- senti, la tipologia dell’alloggio nonché ogni altro elemento di carattere anche più soggettivo (veduta, comodità ai mezzi di trasporto, etc.) che possa incidere sul valore dell’immobile. Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della fascia massima soltanto quando l’appartamento presenta almeno 8 parametri e lo stato di manutenzione è ottimo.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT. L’adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
7. FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE DEL CANONE
Sono individuate le seguenti ipotesi nelle quali il canone determinato come ai punti che precedono potrà essere oggetto di ulteriore variazione in virtù di ele- menti da specificare espressamente in contratto.
Le percentuali sottoindicate dovranno essere sommate e poi applicate ma volta soltanto sui valori della fascia di riferimento.
7.a IMMOBILE DI PREGIO
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A) L. 431/98, nonché per quelli compresi nella cat. A/7, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un au- mento dell’otto per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
7.b IMMOBILE ARREDATO
Xxx sia locato un appartamento ammobiliato a cura e spese della parte loca-
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trice e contestualmente alla sottoscrizione del contratto le parti individuino anche un elenco degli arredi e di ciò sia fatta menzione in contratto, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento fino al quindici per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Il coefficiente massimo può essere considerato unicamente ove l’immobile sia completamente arredato in ogni stanza e non necessiti per una normale utilizzazione di arredi ulteriori.
Non può essere applicata alcuna maggiorazione qualora non sia arredata
almeno la cucina.
7.c MAGGIORE DURATA
Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente una durata contrattuale maggiore di quella ordinaria triennale le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento:
del tre per cento se la durata contrattuale sarà di quattro anni; del sei per cento se la durata contrattuale sarà di cinque anni; del dieci per cento, se la durata contrattuale sarà di sei anni.
Gli aumenti dovranno essere corrisposti per tutto il periodo contrattuale.
7.d DEPOSITO CAUZIONALE
Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di determinare l’importo del deposito cauzionale in misura pari ad una mensilità, le fasce di oscilla- zione dei canoni di cui alle are dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del cinque per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Progetto Casa
Il parametro di maggiorazione può essere riconosciuto esclusivamente qualo- ra non vengano richieste ulteriori e diverse forme onerose di garanzia extra- contrattuali quali fidejussioni bancarie o assicurative.
7.e PERIODO DI RECESSO
Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al condutto- re la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di non superiore a tre mesi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle are dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del cinque per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
7.f IMMOBILI DI NUOVA REALIZZAZIONE
Qualora l’immobile sia stato realizzato, con criteri costruttivi ed impiantistici tali da garantire un fabbisogno di energia primaria per riscaldamento inferio- re a 50kWh/m2 annui, le fasce d’oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 5 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Il parametro di maggio- razione può essere riconosciuto esclusivamente se attestato con certificato energetico da consegnare all’atto della stipula del contratto di locazione.
In attesa della definizione delle procedure di certificazione energetica, della Regione Xxxxxx-Romagna o Nazionali, tali procedure corrispondono a quelle definite per la “Qualificazione energetica” dal decreto di attuazione della finanziaria 2007 (ministero dell’economia e delle finanze decreto 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, coma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
8. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI
In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore le parti sti-
Progetto Casa
pulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002.
Eventuali clausole di determinazione forfettaria dell’ammontare degli oneri ac- cessori che prescindano dall’effettiva rendicontazione annuale delle spese, con specifica previsione del conguaglio annuale, si intendono espressamente come non ammesse e non compatibili con il rispetto del presente accordo.
Convengono, infatti, le parti stipulanti quale pattuizione essenziale, nel rispetto del disposto dell’art. 13, L. 431/1998, che vi debba essere sostanziale coinciden- za tra l’ammontare degli oneri accessori rimborsati dal conduttore, e l’ammonta- re delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi al conduttore.
Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Bologna, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.
CAPO II NORME SPECIALI
9. CONTRATTI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamen- te il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo ed allegato sub A, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e del- l’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 2, 3,4,5 e 7 del capo I del presente accordo.
I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell’art. 2, legge n. 431 /98.
10.CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
In conformità con le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Progetto Casa
La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separata- mente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individualmente all’atto della stipula del contratto come segue:
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL LOCATORE
Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:
• destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economi- ca, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine;
• destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, xxxxxxx rilasciare l’alloggio di servizio;
• destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei pa- renti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
• destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immo- bili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
• eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupa- zione dell’appartamento;
• qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL CONDUTTORE
Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
Progetto Casa
• contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
• previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
• trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
• necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso dalla propria residenza;
• acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
• esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
• qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente do- cumentate. Si precisa che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per esigenze di transitorietà del locatore, può essere prevista nel contratto l’introduzione di una clausola penale non superiore al 50% della mensilità del canone, con decorrenza dal trentesimo giorno di scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera racco- mandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamen- te il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente
Progetto Casa
accordo ed allegato sub B, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione sia i motivi di transitorietà, che tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 2,3,4,5, e 7 (con esclusione dei punti 7.c, 7.d e 7.e) del - capo I del presente accordo.
11.CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamen- te il contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo ed allegato sub C, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e del- l’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 2, 3,4,5, e 7 (con esclu- sione del punto 7.c e con la riduzione del preavviso di cui al punto 7.e in misura non superiore ad un mese in luogo di tre) del capo I del presente accordo.
Le Cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel set- tore ovvero società da esse controllate che offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione in linea con il capi- tolato prestazionale e gli schemi contrattuali di cui all’allegato D, potranno sti- pulare con i proprietari contratti per sublocare posti letto a studenti universitari applicando un canone incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione, frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.
12.GRANDI PROPRIETA’
Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati,
i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono
Progetto Casa
da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appo- siti Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.
Si conviene che, in caso di sottoscrizione di accordi integrativi, le parti potranno essere assistite dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che ab- biano sottoscritto l’accordo integrativo stesso.
Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.
CAPO III NORME FINALI
13.EQUITÀ FISCALE
Le parti si sono date atto, in premessa, dell’importanza delle agevolazioni fiscali
conseguenti all’utilizzo del presente accordo.
Esse ritengono inoltre doveroso e necessario operare in modo che tutti i rapporti contrattuali, anche in essere, che prevedano pattuizioni conformi ovvero compa- tibili col presente accordo, possano essere ricondotte all’applicabilità dello stes- so, anche anticipatamente alla scadenza del contratto, per consentire alle parti la possibilità di fruire delle condizioni di miglior favore previste dalla Xxxxx.
Di converso le parti ritengono necessario evitare che le agevolazioni fiscali pos- sano essere ottenute in presenza di patti solo nominalmente ed apparentemente
Progetto Casa
conformi al presente accordo, ma sostanzialmente difformi.
Per questa ragione le parti stipulanti tutte convengono l’opportunità di invitare le parti all’utilizzazione di un’apposita modulistica, al fine di formalizzare la con- clusione del contratto, atta a documentare all’Amministrazione Comunale la sus- sistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale del presente accordo, rendendosi disponibili ad assistere le parti in tale attività in conformità alte previsioni del protocollo di intesa allegato sub E.
L’Amministrazione Comunale, in presenza di una documentazione contrattuale verificata e controfirmata da almeno due associazioni stipulanti il presente ac- cordo, delle quali una dell’inquilinato, e una della proprietà, considererà au- tomaticamente in senso favorevole la richiesta applicazione delle agevolazioni previste, salva la necessità di verifiche a campione; per le dichiarazioni x xxxxxx- ste di esenzione ovvero di applicazione di aliquote agevolate non corredate dalla dichiarazione o dal contratto, validati dalle associazioni, invece, si procederà ad un’attività adeguata di verifica e controllo.
14.ADESIONI
Le parti stipulanti auspicano e si impegnano a favorire l’adesione al presente accordo del più ampio possibile novero di altre realtà associative, istituzionali, professionali, imprenditoriali, che, operando nel settore, condividano l’impegno alla diffusione delle tipologie di contratti qui disciplinati.
Si conviene che delle adesioni potrà essere data notizia e che verranno menzio- nate in calce alle copie del presente accordo.
15.DURATA ED EFFICACIA
Il presente accordo territoriale ha durate di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune.
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua na- turale scadenza qualora
Progetto Casa
• il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto contrattato di cui al presen- te accordo;
• siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10, legge 431/98
e delle altre normative attualmente vigenti;
• siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
• il ClPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;
• le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune, unitamente ai seguenti allegati:
A. Tipo contrattuale ordinario
B. Tipo contrattuale transitorio
C. Tipo contrattuale per studenti
D. Capitolato prestazionale e schemi contrattuali;
E. Protocollo di intesa con allegato modulo di verifica e calcolo.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, in data 7 febbraio 2008
Le parti stipulanti
Il Comune di Bologna ha aderito all’Accordo locale con delibera P.G. n. 32185 del 12/02/2008.
Aderiscono al presente accordo
Confabitare ha aderito all’Accordo il 27/01/2010.
Allegati
Allegato A
Locazione abitativa agevolata Tipo di contratto
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./soc. (1) ..........................................................................................................................................................................................................
di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ......................................................................................................................
in persona di .....................................................................................................................................................................................................................
concede in locazione al/alla sig. (1) .............................................................................................................................................................
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ......................................................................................
(assistito/a da (2) .........................................................................................................................................................................................................
in persona di ),
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ..............................................................................
via ....................................................................................... n. ..................... piano ......................... scala ..................... int. ............................
composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
(indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprietà ............................................................. riscaldamento ..........................................................................................................................
acqua ............................................................................................. altre ..........................................................................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359:
estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: .................................................................................................................
codice fiscale del locatore .....................................................................................................................................................................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Allegato A
Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ....................................... anni (5), dal ........................................ al ........................................
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale definito tra ...................................
....................................................................................................... e depositato il presso il Comune di ..................................................
...................................... è convenuto in euro che il conduttore si obbliga a corrispondere nel
domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ................................................................................
.............................................................., in n. ............................ rate eguali anticipate di euro ..............................................................
ciascuna,alleseguentidate (4)
Nel caso in cui l’Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato
ogni anno nella misura contrattata del variazione Istat.
0,00%
.....................................
, che comunque non può superare il 75% della
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro .................................... importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ...................
...................................................................................., in n. .................................................. rate eguali anticipate di euro
...................................... ciascuna, alle seguenti date (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura
contrattata del (6)
0,00%
....................................
, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
Allegato A
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ............................
pari a mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la
durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... (4)
Articolo 4
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia
prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Allegato A
Articolo 6
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
La vendita dell’unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 7
(Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 8
(Recesso del conduttore)
E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Articolo 9
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Allegato A
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 10
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed
alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12
(Impianti)
Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.
Allegato A
Articolo 13
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: .......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... (4)
Articolo 14
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 15
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con
atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.
Allegato A
Altre clausole: .................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto
............................................................................... , li, ........................................................................................
Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d’iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L’assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.
Allegato A
Allegato B
Locazione abitativa di natura transitoria Tipo di contratto
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/La sig./soc. (1) ..........................................................................................................................................................................................................
di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ......................................................................................................................
in persona di )
concede in locazione al/ alla sig. (1) ............................................................................................................................................................
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ......................................................................................
(assistito/a da (2) .........................................................................................................................................................................................................
in persona di ),
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ..............................................................................
via ....................................................................................... n. ..................... piano ......................... scala ..................... int. ............................
composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprietà ............................................................. riscaldamento ..........................................................................................................................
acqua ............................................................................................. altre ..........................................................................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: .........................................................................................................
b) codice fiscale del locatore .............................................................................................................................................................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Allegato B
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ....................................... mesi (5), dal .................................al ,
allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore) (4)
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C- e dall’Accordo tra
.................................................................................................................... depositato il ............................................. presso il Comune di
..........................................................................................., dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del
contratto:
Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente
contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ..........................
giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore) (4)
Ai sensi di quanto previsto dall’Accordo tra ...........................................................................................................................................
depositato il ........................................ presso il Comune di ,
le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i .............................................................
mesi per il seguente motivo: ............................................................................, che documenta allegando al presente contratto ..............................................................................................................................................................................................................................
Allegato B
Articolo 4
(Canone)
A. Il canone di locazione è convenuto in euro ......................................................................
, importo che conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo
di bonifico bancario, ovvero .................................................................................................................................................................., in
n. ................................. rate eguali anticipate di euro .................................................. ciascuna, alle seguenti date:
................................................................................................................................................................................................................................... (4)
B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere
nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ..........................................................
........................................, in n. ............................ rate eguali anticipate di euro .................................... ciascuna, alle seguenti date: (4)
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio
del locatore ovvero , in
n. ................................ rate eguali anticipate di euro .............................. ciascuna, alle seguenti date: ............................
........................................................................................................................................................................................................................................ (4)
(6)
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro .........................
pari a n. mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di
interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ (4)
Allegato B
Articolo 6
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia
prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78.
La vendita dell’unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Allegato B
Articolo 9
(Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
Articolo 11
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: ............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. (4)
Allegato B
Articolo 12
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed
alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14
(Impianti)
Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso.
Allegato B
Articolo 15
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... (4)
Articolo 16
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 17
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con
atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.
Allegato B
Altre clausole: .................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto
............................................................................... , li, ........................................................................................
Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i
patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2)L’assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non interessano.
(7) massimo tre mensilità.
Allegato C
Locazione abitativa per studenti universitari Tipo di contratto
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./soc. (1) ..........................................................................................................................................................................................................
di seguito denominato/a LOCATRICE, (assistita da (2) ...................................................................................................................
in persona di )
concede in locazione al/alla sig. (1) .............................................................................................................................................................
di seguito denominato/a/i CONDUTTORE/I identificato/a/i mediante (3) ...................................................................
(assistito/a/i da (2) .....................................................................................................................................................................................................
in persona di ),
che accetta/no, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ....................................................................
via ....................................................................................... n. ..................... piano ......................... scala ..................... int. ,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
non ammobiliata /ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprietà ............................................................. riscaldamento ..........................................................................................................................
acqua ............................................................................................. altre ..........................................................................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: .........................................................................................................
b) codice fiscale del locatore .............................................................................................................................................................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Allegato C
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ............................................................................... mesi (5), dal .......................................
al Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo
se il CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra .................................................................................................................... depositato il ..............................................
presso il Comune di , le parti concordano che la presente locazione
ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per
un periodo non eccedente i ................................................. frequentando il corso di studi di ...............................................
............................................................................................ presso l’Università di ................................................................................................. .
Articolo 3
(Canone)
Il canone di locazione, è convenuto in euro che il conduttore si obbliga a corrispondere
nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ,
in n. ......................... rate eguali anticipate di euro ................................. ciascuna, alle seguenti date:.............................
............................................................................................................................................................................................................................................... (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato tra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ........................................................., depositato presso detto Comune il ........................................................., prot. ..........................................., ed inoltre che detto canone è conforme
a quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in .......................................... il ............................................ tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori ..................................................
del Comune di .................................... .................................... ......... ovvero ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 431/1998 (4).
Allegato C
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa
(4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ................................................. pari a ....................................... mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... (4)
Articolo 5
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell’unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali ..................................................................................................................................................................................................
b) spese ascensore ..............................................................................................................................................................................................
c) spese riscaldamento ...................................................................................................................................................................................
d) spese condizionamento ............................................................................................................................................................................
e) .....................................................................................................................................................................................................................................
f) .....................................................................................................................................................................................................................................
g) .....................................................................................................................................................................................................................................
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall’esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la Commissione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 22 del presente contratto.
Allegato C
Articolo 6
(Spese ed oneri a carico del conduttore)
Sono a carico del CONDUTTORE per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che - in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo, comma 2, della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso. Di tale Xxxxxxx la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 7
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamente)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l’immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al punto precedente. Il CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui al punto 5.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra che quest’ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E’ in facoltà della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.392. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ,
da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al .................................................. euro ....................................................................
al .................................................. euro ....................................................................
al .................................................. euro ....................................................................
al .................................................. euro ,
salvo conguaglio. (7)
Allegato C
Articolo 8
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti di banca, sono a
carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia
prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 9
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 10
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all’uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare
mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell’unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la
prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Allegato C
Articolo 11
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E’ fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l’utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non sia il CONDUTTORE. L’inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 12
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei CONDUTTORI firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del CONDUTTORE recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 13
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell’edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gl’interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest’ultimo è tenuto a
dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell’uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall’inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel “Regolamento dello stabile” o nel “Regolamento di condominio” ove esistente, ovvero, in mancanza, nel “Regolamento generale per gli inquilini” registrato per la
Allegato C
provincia in cui si trova l’immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza di
quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all’interno sia all’esterno dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto tutti gl’interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 14
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d’uso, adatti all’uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gl’impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE s’impegna peraltro ad eseguire entro il i seguenti interventi
.......................................................................................................................................................................................................................................................
senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ................................................................. i seguenti interventi: ...................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
e l’ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro
................................................. ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso
dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal ..................................
in virtù di contratto stipulato in data .................................................. e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE ...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... .(8)
Articolo 15
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d’uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall’uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all’atto della riconsegna dell’alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Allegato C
Articolo 16
(Modifiche e migliorie)
E’ vietato al CONDUTTORE fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d’uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 17
(Divieti)
E’ fatto divieto al CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all’esterno dell’unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell’esterno dell’immobile. E’ altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 18
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell’esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall’uso del gas o dell’acqua o dell’elettricità.
Articolo 19
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi
di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore
Allegato C
dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l’effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l’erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall’obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 20
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE s’impegna altresì a consentire la visita dell’unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l’orario di visita sarà concordato e compreso nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 21
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli ....................................................................................................................
hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile.
Allegato C
Articolo 22
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 23
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non
con atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto si intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole: .................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto
............................................................................... , li, ........................................................................................
Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
Allegato C
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i
patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d’iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L’assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi sei e quella massima di mesi trentasei.
(6) Xxxxxxx tre mensilità.
(7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione
- una clausola del seguente tenore:
“Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello specificato DPR”.
(8) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.
Allegato C
Progetto Casa
Allegato D1
Capitolato relativo alle attivita’ complemen- tari alla locazione svolte da cooperative ed enti non lucrativi
REPERIMENTO ALLOGGIO
• sopralluogo presso l’immobile offerto in gestione
• valutazione dell’immobile (ubicazione, stato generale dell’immobile e degli impianti, eventuale arredo, richiesta economica)
• trattativa per l’acquisizione
• eventuale mediazione pagata ad agenzie e/o intermediari
• stipula contratto con il proprietario
• sopralluoghi con gli studenti ai vari alloggi proposti
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE
• verifica e redazione scheda tecnica e/o inventariazione
• comunicazioni alla questura
• pratica di registrazione contratti proprietari
• pratica di registrazione contratti studenti
• avvio procedure incassi/pagamenti
• copertura assicurativa dell’alloggio
GESTIONE PROBLEMATICHE DI CONVIVENZA
• predisposizione e sottoscrizione del regolamento servizio alloggi
• verifica, analisi e proposte, attraverso incontri ad hoc, per la gestione delle
problematiche di convivenza, ad iniziare dalla composizione del gruppo
GESTIONE DEGLI AVVICENDAMENTI NELL’ALLOGGIO IN FUNZIONE DELLE SCADENZE CONTRATTUALI
• verifica della disponibilità alla riconferma del contratto
• ricerca e selezione di un nuovo inquilino interessato allo specifico posto
alloggio liberatosi
51
Progetto Casa
• inserimento e verifica sulla buona convivenza col gruppo
• avvio procedure amministrative
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL CONDOMINIO
• presa visione e sottoscrizione del regolamento condominiale da parte degli inquilini
• parte diligente nei confronti dell’amministratore per una corretta e piena fruibilità dei servizi comuni da parte degli studenti (riscaldamento, posti auto, ascensore, lastrici solari, ecc.)
• mediazione nelle problematiche relazionali con gli altri condomini (rumorosi-
tà, infiltrazioni, ecc.)
CONTROLLO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELL’ALLOGGIO ED IN PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI
• verifica e supervisione materiale inerente la messa a norma degli impianti
dell’alloggio
• verifica e sopralluoghi periodici nell’alloggio
• controllo inventario
• verifica degli arredi
• verifica dello stato di manutenzione dell’alloggio durante l’anno e al cambio
degli inquilini
• verifica pulizia e manutenzione caldaia/boiler a gas
SERVIZIO MANUTENTIVO SVOLTO DALLA COOPERATIVA DIRETTAMENTE O IN CONVENZIONE CON ARTIGIANI
• possibilità di rivolgersi alla cooperativa per un servizio di manutenzione svolto direttamente a prezzi agevolati o in convenzione con artigiani
• ripristino manutentivo a carico della cooperativa all’inizio di ogni periodo lo- cativo per ciò che non attiene alla responsabilità degli studenti
52
Allegato D1
Progetto Casa
GESTIONE DELLE UTENZE DELL’APPARTAMENTO
• intestazione delle utenze (luce, acqua, gas) degli appartamenti alla cooperativa
• controllo e conteggio periodico dei consumi
• riparto dei consumi e delle spese tra gli inquilini in ragione della permanenza nell’alloggio
53
Progetto Casa
54
AllegatoD2
Locazione abitativa per studenti universitari Tipo di contratto
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
La Coop/Fondazione ...................................................................................................................................................................................................
sita in via ................................................................... n. ................. Bologna, C.F. /P.I. ,
in persona del suo delegato ,
d’ora in avanti semplicemente “locatore” (assistita da ................................................................................................................
in persona di ),
premesso che
• Coop/Fondazione ,
è ente che statutariamente e senza fini di lucro opera nel settore della locazione a favore di
studenti universitari fuori sede;
• a tal fine conduce in locazione immobili di proprietà di terzi e fra questi anche quello oggetto della presente locazione, al fine di ulteriormente locarli a studenti universitari;
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al/alla/ai
Sig. .............................................................................................................................................................................................................................................
Cod. Fisc. .................................................. Nato/a ................................................................... il e residente
a ................................................................... (........) C.A.P. ............................. in Via ...................................................................................................
n. ...........................; d’ora in avanti semplicemente Conduttore/i (assistito/a/i da ..............................................................
............................................................. in persona di che accetta/no
l’unità immobiliare (ovvero il posto alloggio sito nell’unità immobiliare condotta ad uso non esclusivo) posta in via ................................................................................................................ n. ....................... piano ....................... scala .....................
int. .................... con superficie di mq ...................., tipologia catastale ..................... composto di x. xxxx,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori ...................................................................................
....................................................................................., ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. Dati catastali
Tabelle millesimali condominiali Documentazione impianti allegata
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
AllegatoD2
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ............................................................. mesi (5), dal .......................................................
al ........................................................ Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto, a meno che il locatore non sia più, per il periodo successivo, nella disponibilità dell’alloggio di cui è conduttore principale. In tal caso dovrà comunicare al conduttore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto e proporgli un’altra soluzione abitativa, avente analoghe caratteristiche alla precedente. Al termine del secondo periodo il contratto cesserà di diritto senza bisogno di disdetta alcuna.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ................................................................................................................. depositato il .....................................................
presso il Comune di .............................................................................................., e quanto previsto dall’Accordo Integrativo stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale del 30/12/2002, tra la Coop/ Fondazione e le seguenti Associazioni depositato
il .............................................. presso il Comune di .............................................................................................., le parti concordano
che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile un periodo non eccedente i frequentando il corso di studi
di ............................................................................ presso l’Università di .......................................................................................................... .
Articolo 2bis
(Attività complementari alla locazione)
Le parti dichiarano che il presente contratto disciplina altresì l’effettuazione da parte del locatore a favore del conduttore di attività complementari alla locazione costituenti peraltro prestazioni accessorie alla stessa ed individuate dal protocollo di intesa sottoscritto dalle organizzazioni sindacali degli inquilini in data ...................................................
Articolo 3
(Canone)
Secondo quanto stabilito dagli Accordi di cui al punte 2) ed in relazione alle attività di cui al precedente punto 2 bis il canone di locazione è convenuto in euro ......................., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ............................................
..............................................................................................................................................., in n. rate eguali anticipate di
AllegatoD2
euro ............................. ciascuna, alle seguenti date: (4) Nel
corso del rapporto contrattuale il canone varierà unicamente in funzione dell’aggiornamento annuale nella misura del 75% della variazione Istat.
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa
(4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ............................................... pari a ............................................... mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali , riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Articolo 5
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E.
Le parti decidono che in base alla quota di partecipazione dell’unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni le relative spese verranno rimborsate dal conduttore al locatore assieme al canone di locazione con n. ............................................. rate di pari importo
€ ........................................................
Pertanto, la cifra complessiva da versare ad ogni rata sarà di EURO ........................................
Articolo 6
(Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia
prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
AllegatoD2
Articolo 7
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
La vendita dell’unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (5) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8
(Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 10
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. (4)
AllegatoD2
Articolo 11
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed
alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 13
(Impianti)
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
Articolo 14
(Accessi)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità: ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... (4)
AllegatoD2
Articolo 15
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 16
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con
atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole: .................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto
............................................................................... , li, ........................................................................................
Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore ............................................................................................................................................................................................................................
Il conduttore .....................................................................................................................................................................................................................
Progetto Casa
Allegato E1
Protocollo di Intesa
Tra le organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT e le associazioni della proprietà immobiliare APE, ASPPI, UPPI, APPC e UNIONCASA per l’applicazione dell’art. 13 dell’Accordo 2008
stipulato in attuazione della L. 431198 e del D.M. 30 dicembre 2002 per il Comune di Bologna
Le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini
SUNIA, in persona del segretario territoriale p.t. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXX, in persona del segretario territoriale p.t. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx UNIAT, in persona del segretario territoriale p.t. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari
XXX, in persona del presidente provinciale p.t. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ASPPI, in persona del presidente provinciale p.t. Avv. Xxxxx Xxxxxxx UPPI, in persona del presidente provinciale p.t. Sig. Xxxxxxx Xxxxx APPC, in persona del presidente provinciale p.t. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
UNIONCASA, in persona del presidente provinciale p.t. Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx
premesso
a) che il Comune di Bologna in applicazione dell’art. 2, comma 4, L. 431/98 ha de- liberato una aliquota ICI agevolata per i proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni previste dal medesimo art. 2, comma 3;
b) che l’art. 13 del testo dell’accordo preliminare volto alla successiva formale stipulazione dell’accordo territoriale per il Comune di Bologna per la definizio- ne delle condizioni dei contratti di locazione a canone concordato o agevolato definito tra le parti qui intervenute prevede tra l’altro che “l’Amministrazione Comunale, in presenza di una documentazione contrattuale verificata e contro- firmata da almeno due associazioni stipulanti il presente accordo, delle quali una dell’inquilino e una delle proprietà, considerati automaticamente in senso favorevole la richiesta applicazione delle agevolazioni previste, salvo la necessi- tà di verifiche a campione”;
61
Progetto Casa
c) che le associazioni firmatarie il presente protocollo, nel dirsi tutte disponibili a svolgere la predetta attività di verifica, al fine di favorire il riconoscimento dei benefici fiscali a chi utilizzi in modo corretto il citato accordo, ritengono utile e necessario definire modalità omogenee per l’attività di verifica dei contratti per i quali viene richiesta l’agevolazione ICI al fine del rispetto degli elementi sostan- ziali dell’accordo;
d) che le associazioni si impegnano a svolgere l’attività di verifica nel pieno rispet- to della normativa di cui alla Legge 196/2003, ove applicabile;
convengono quanto segue
1. ogni associazione si impegna a comunicare per iscritto a tutte le altre ed al- l’Amministrazione Comunale i nominativi ed i dati delle persone che verranno delegate all’attività di verifica oggetto del presente protocollo; nelle medesime forme verranno comunicate anche le eventuali cessazioni delle deleghe di cui sopra.
2. la verifica del contratto da parte delle associazioni avverrà sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dalle parti contraenti la locazione, ed avrà ad oggetto
a) l’utilizzo del modello contrattuale;
b) la previsione della durata;
c) la correttezza del calcolo del canone;
d) la menzione specifica ovvero l’allegazione della documentazione indicata in contratto e rilevante ai fini del calcolo del canone (es. quelle previste ai punti 4.5, 4.10, 4.14, 7.a, 7.b, 7.f, 10 e 11 dell’accordo);
e) la presenza delle fattispecie particolari di variazione del canone;
62
Progetto Casa
Allegato E1
f) il criterio di aggiornamento del canone;
g) la suddivisione degli oneri accessori;
h) la previsione del deposito cauzionale;
i) la ripartizione delle spese di registrazione
3. le associazioni attesteranno il rispetto degli elementi sostanziali dell’accordo sulla base dello schema allegato al presente protocollo;
4. il modello di verifica sottoscritto dall’associazione verrà consegnato in copia alle parti e conservato agli atti dell’associazione medesima per ogni eventuale succes- siva occorrenza;
5. la controfirma del contratto verrà posta dalle associazioni dopo avere compiuto
l’accertamento di cui al precedente punto 2;
6. in caso di eventuale difformità di valutazione le associazioni direttamente coin- volte si impegnano ad incontrarsi al fine di comporre bonariamente la contro- versia.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, in data 7 febbraio 2008
Le parti stipulanti
63
Progetto Casa
64
AllegatoE1
VERIFICA CONTRATTO
L. 431/98 - art. 2, comma 3 - Comune di Bologna
SUNIA SICET UNIAT APE ASPPI UPPI APPC UNIONCASA
Via - P.zza / n. Locatore Conduttore
> 6 elementi 4/6 elementi < 4 elementi valori al mq/anno valori al mq/anno valori al mq/anno | |||||||
Zona pregio pregio | Numero vani | massimo | minimo | massimo | minimo | massimo | minimo |
mono 2 | 171 149 | 111 97 | 159 137 | 103 90 | 143 124 | 93 81 | |
pregio pregio pregio | 3 4 5 | 130 118 106 | 84 80 72 | 119 108 97 | 78 73 67 | 108 98 89 | 70 67 60 |
pregio A A A | oltre 5 mono 2 3 | 95 143 123 108 | 65 93 81 70 | 87 127 110 96 | 59 83 72 63 | 79 117 102 89 | 54 77 66 57 |
A A A | 4 5 oltre 5 | 98 89 79 | 67 60 54 | 87 79 71 | 59 54 49 | 80 72 65 | 55 50 44 |
B | mono | 122 | 80 | 112 | 73 | 102 | 66 |
B | 2 | 106 | 69 | 97 | 64 | 89 | 57 |
B | 3 | 93 | 60 | 84 | 55 | 77 | 50 |
B | 4 | 84 | 57 | 77 | 53 | 70 | 48 |
B | 5 | 76 | 52 | 69 | 48 | 63 | 43 |
B | oltre 5 | 68 | 46 | 63 | 42 | 56 | 39 |
Parametri | |
tipologia A/1-A/2-A/3-A/7-A/8-A/9 autorimessa singola posto auto esclusivo 1° e 2° o superiori con ascensore riscaldamento autonomo certificato porta blindata o allarme o cancello e doppi vetri (80%) condizionamento 50% area verde condominiale o esclusiva doppio servizio interventi per il risparmio energetico | |
cantina o soffitta | |
cortile con possibilità di parcheggio auto | |
balcone o terrazza rientrante o lastrico solare di pertinenza | |
costruito post 85 |
SÌ | NO |
SÌ | NO |
SÌ | NO |
SÌ | NO |
SÌ | NO |
SÌ | NO |
SÌ | NO |
modello contrattuale durata
documentazione rilevante oneri accessori aggiornamento ISTAT spese di registrazione
deposito cauzionale
zona vani n. elementi di qualità tariffa massima tariffa minima maggiorazione pregio maggiorazione arredo maggiorazione durata maggiorazione recesso maggiorazione deposito maggiorazione qualità energetica | |
superficie alloggio superficie autorimessa superficie box/posto auto | |
superficie totale conv. durata concordata | |
CANONE MENSILE MINIMO CANONE MENSILE MASSIMO | |
CANONE MENSILE CONCORDATO |
Verificato in data Associazione Firma Verificato in data Associazione Firma
65
AllegatoE1
Aree omogenee
Progetto Casa
Zona di pregio
Elenco vie
Corte de’ Xxxxxxxx Corte Isolani Galleria Cavour Galleria dei Notai Galleria del Leone Galleria del Toro Galleria Due Torri
Galleria Falcone e Borsellino Galleria Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Galleria Xxxxxxxxx Xxxxxxx Galleria Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Largo Respighi
Località Castell’Arienti Mura di Porta Castiglione Mura di Porta D’Azeglio P.zza S. Xxxxxxxx in Monte Piazza Aldrovandi
Piazza Xxxxxxxxxx Xxxxx Piazza Calderini
Piazza Cavour Piazza de’ Celestini Piazza dei Tribunali Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx
Piazza della Mercanzia Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx Piazza di Porta X. Xxxxxx
Piazza di Porta S. Stefano Piazza di Porta Saragozza Piazza F. D. Xxxxxxxxx Piazza Galileo
Piazza Galvani
Piazza Giosue’ Carducci Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Piazza Malpighi Piazza Minghetti
Piazza Porta Ravegnana Piazza Re Xxxx
Piazza Rossini Piazza X. Xxxxxxxx Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxx S. Xxxxxxx
Piazzale Xxxxxxxx Xxxxx- sta Xxxxxxx Xxxxx
Piazzale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Piazzale Xxxxx Xxxxxxx Piazzale X. Xxxxxxx in Bosco Piazzetta Xxxxxxx Xxxxxxx Piazzetta Xxxxx Xxxxx Salita di San Benedetto Strada Maggiore
Via Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx
Via Xxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx
Via Altabella Via Altaseta
Via Xxxxxx Xxxxx Via Xxxx Xxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Arienti
Via Xxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxx Via Bagni di Xxxxx
Via Xxxxxxxxxxx Carrati Via Barberia
Via Xxxxxxxxxx Xxxx Via Battibecco
Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Via Bellombra Via Belvedere
Via Xxxxxxxxx XXX Via Bertiera
Via Bocca di Lupo Via Borgolocchi
Progetto Casa
Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx
Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx Via Calzolerie Via Canonica Via Capramozza Via Caprarie Via Carbonara
Via Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxxx Via Castelfidardo Via Castellata Via Castiglione Via Cavaioni
Via Cavallina
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxx Xx Xxxxxxx Via Clavature
Via Collegio di Spagna Via Corsica
Via D’azeglio Via Dal Luzzo Via Dante
Via de’ Buttieri Via de’ Carbonesi
Xxx xx’ Xxxxxxxxxx Xxx xx’ Xxxxxx
Via de’ Coltelli Via de’ Corighi Via de’ Falegnami Via de’ Foscherari Via de’ Fusari
Via de’ Gessi Via de’ Giudei
Via de’ Gombruti Via de’ Griffoni Via de’ Leprosetti Via de’ Mattuiani Via de’ Monari Xxx xx’ Xxxxx
Xxx xx’ Xxxxxx Via de’ Piatesi Via de’ Pignattari Via de’ Poeti
Via de’ Preti Via de’ Ruini Via de’ Toschi Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxx Via degli Orefici Xxx xxxxx Xxxxxxx
Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxxx Via dei Borgognoni
Xxx xxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx
Xxx xxx Xxxxxxxxx Via dei Pozzetti Xxx xxx Xxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxx Via del Baraccano Via del Cane
Via del Carro Via del Cestello Via del Fico
Via del Forte Via del Genio
Xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxx
Xxx xxx Xxxxxxx Via del Paleotto Via del Piombo Via del Poggio
Via dell’archiginnasio Via dell’indipendenza Via dell’inferno
Via dell’oro Via dell’orso
Via dell’osservanza Via della Cavriola Via della Fratta
Via della Libertà Via della Torre
Progetto Casa
Via della Trappola Via della Zecca Via delle Belle Arti Via delle Casse
Via delle Donzelle Via delle Lastre Via delle Moline Via delle Oche Via delle Rose
Via dello Sterlino Via di Barbiano Via di Casaglia Via di Frino
Via di Gaibola Via di Jano Xxx xx Xxxx
Xxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxx xx Xxxxx Xxxxxx Via di Paderno
Via di Ravone Xxx xx Xxxxxxx Xxx xx X. Xxxx Via di Sabbiuno Via di Sesto
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Via Xxx Xxxxx Xxxxxx
Via Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Via Drapperie
Via Xxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxx Via Farini
Via Xxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Via Fossalta
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Gaibara
Via Galliera Via Garibaldi Via Xxxxxxxx
Via Gerusalemme
Via Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxx Xxxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Goito
Via Golfreda
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Via Guerrazzi
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxx Xxxx
Via Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx
Via Loderingo degli Andalo’ Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxx Xxxxx
Via Xxxxx Xxxxxxx Via Maggia
Via Malcontenti Via Malpertuso
Progetto Casa
Via Malta Via Manzoni
Via Marchesana Via Marescalchi Via Xxxxx Xxxxx Via Marsala
Via Marsili
Via Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx
Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx Xxxxxx Via Morandi
Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Via Oleari
Via Orfeo Via Paglia Via Palestro
Via Xxxxx Xxxx Via Parigi
Via Pastrengo
Via Pescherie Vecchie Via Piella
Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Quattro Novembre Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxx
Xxx Xxxx xx Xxxx Via Rivabella Via Rizzoli
Via Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Via S. Barbara
Via S. Liberata
Via S. Margherita Al Colle Via S. Alo’
Via S. Xxxxxx Xxx X. Xxxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxx Xxx S. Xxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxx Via X. Xxxxxx
Via X. Xxxxxxxxxx Xxx S. Margherita
Via S. Xxxxx Xxxxxxxx Via X. Xxxxxx’
Via X. Xxxxxxxx Vecchio Via X. Xxxxxxx
Via X. Xxxxxx
Via X. Xxxxxxx Via X. Xxxxxx Via X. Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Xxx Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Via Santa
Via Saragozza Via Savenella Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx
Via Ss.annunziata Via Xxxxxxxxx Xxxxxx Via Tagliapietre
Via Torriane
Via Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Via Xxx Xxxxx
Via Urbana
Via Val D’aposa Xxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxx xx Xxxxx Via Vallescura Via Xxxxxxxx
Via Vascelli
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxx Via Volto Santo
Progetto Casa
Via Volturno Via Zamboni
Viale Xxxxxxx Xxxxxx Viale Xxxxx Xxxxxx Viale Xxxxx Xxxxxxxx Viale del Risorgimento Viale Dodici Giugno Viale Xxxxxx Xxxxxxxxx Viale Giosue’ Carducci
Viale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Viale Xxxxxxx Xxxxxxxx Viale Xxxx Xxxxxxxxx
Viale Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Vicolo Colombina Vicolo de’ Facchini Vicolo degli Ariosti Vicolo dell’orto Vicolo delle Dame Vicolo Fantuzzi Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Vicolo Mariscotti
Vicolo Monticelli Vicolo Olanda Vicolo Posterla Vicolo Quartirolo Vicolo Ranocchi Vicolo S. Arcangelo Vicolo X. Xxxxxxx Vicolo X. Xxxxxx Xxxxxx X. Xxxxx Vicolo Spirito Santo Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Vicolo Viazzolo Voltone del Podestà
Progetto Casa
Zona A
Elenco vie
Galleria 2 Agosto 1980 Galleria del Pincio Galleria del Reno Galleria Vialarga
La Bastia La Xxxxxxxxx
Largo Xxxxxxx Xxxxxxxxx Largo Caduti del Lavoro Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Largo Xxxxxxx Xxxxxx Largo Respighi
Mura Xxxxx Xxxxxxx Mura di Porta Galliera Mura di Porta X. Xxxxxx Xxxx di Porta X. Xxxxxx Mura di Porta Saragozza Piazza Aldrovandi
Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Piazza Caduti di X. Xxxxxxxx Piazza dei Martiri 1943-1945 Piazza della Pace
Piazza della Resistenza Piazza dell’Otto Agosto Piazza di Porta Maggiore Piazza di Porta Mascarella Piazza di Porta X. Xxxxxx Piazza di Porta X. Xxxxxx Piazza di Porta X. Xxxxx
Piazza di Porta S. Stefano Xxxxxx xx Xxxxx X. Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx Piazza Xxxxxxxx Xxxxx Piazza Malpighi
Piazza Xxxxxxxx Azzarita Piazza S. Xxxxxxxxx Piazza Trento e Trieste Piazza VII Novembre 1944 Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx XX Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Via A. Xxxxxx della Lega Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Achillini
Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxx Xxxxxxxx
Via Alessandrini
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxx X. Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxx Via Asiago
Via Xxxxxxx Xxxxxxxx
Progetto Casa
Via Xxxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxx
Via Xxxx Xxxxxxx Via Azzurra
Via Bainsizza
Via Xxxxxxxxxxx Azzoguidi Via Barberia
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Belmeloro
Via Xxxxxxxxx Xxxxx Via Xxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Via Brigate Partigiane Via Xxxxx Xxxxxxxxxxx Via Xxxxx Xxxxxxxxx
Via Buon Pastore Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx Via Xxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Via Castellaccio
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Merli Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Via Cimabue
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxx Xxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx’ Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxx xx Xxxx
Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Via Crociali
Via Dal Lino Via Dante
Via de’Castagnoli Via de’Falegnami Xxx xxxxx Xxxxxx Xxx xxxxx Xxxx
Xxx xxx Xxxxxxx Via dei Carrettieri Via dei Lamponi Via dei Mille
Via dei Mirtilli
Via dei Sette Leoncini Via del Xxxxxxxxx
Xxx xxx Xxxxx xx X. Xxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxxx
Xxx xxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxx Via del Paleotto
Via del Partigiano Via del Picchio Via del Pozzo
Xxx xxx Xxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxx Xxx xxx Xxxxxxx Via del Timavo Via della Cava Via della Cesoia
Via della Crocetta Via della Direttissima Via della Foscherara Via della Frasca
Via della Grada Via della Palma Via della Rampa Via della Rondine Via dell’abbadia
Via dell’xxxxxx Xxxxxxx Via dell’arcobaleno
Via dell’arcoveggio Via dell’argine
Via delle Armi
Via delle Belle Arti Via delle Fragole
Progetto Casa
Via delle Lame Via delle Moline Via delle More Via delle Tofane Via delle Tovaglie
Via dell’indipendenza Via dell’Industria
Via dell’Isonzo Via dello Sport Via dell’Uccellino Xxx xx Xxxxxxxxxx Xxx xx Xxxx
Xxx xx Xxxxx Xxxxxx Via di ‘Villa Pardo’ Via Xxxxxxxx Xxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Via Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Via Xxx Xxxxx Xxxxxx
Via Xxx Xxxxx Xxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx
Via Xxxx Xxxx Via Xxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxx Xxxx
Via Estro Menabue Via Xxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Re
Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx Xxxx
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Via Fratelli Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxx
Via X.xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Galliera
Via Xxxxxxx Xxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxx
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxx Xxxxxx
Xxx Xxxx Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx X. Xxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Giov. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx XxxxxxxxxxXxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx
Progetto Casa
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Gorizia
Via Xxxxxxxx
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxx xxxxx Xxxx Via Larga
Via Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxx Via Lelio Dalla Volpe Via Xxxxxxxx Xxxxxx Via Libero Xxxxxxxxxxx Via Libero Bergonzoni Via Xxxxx
Via Xxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Via Xxxxx Xxxxxxxxxx
Via Xxxxx Xxxx Via Xxxxx Xxxxxx Via Xxxxx Xxxxxxx Via Xxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxx Xxxxxxxxx Via M. e X. Xxxxxxxxxx Via Malvolta
Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxx Xxxxxx
Via Marzabotto Via Marziale Via Mascarella
Via Xxxxxxxx Xxxxx Via Xxxxx Xxxxx Via Mazzini
Via Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxx Via Mondino de Liuzzi Xxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx Via Montenero
Via Niccolo’ Paganini Via Xxxx Xxxxx Scota Via Xxxx Xxxxxxxx Via Nosadella
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx Via Orfeo
Via Oslavia
Via Padre Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Via Paglietta
Via Xxxxx Xxxxxx Via Xxxxx Xxxxx Via Xxxxx Xxxxxx
Via Xxxxx X. Xxxxxxx
Progetto Casa
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Parisio
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Pellizza Da Volpedo Via Pianoro
Via Piave
Via Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Via Pier de’Xxxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxx Xx Xxxxxx
Via Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx Via Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Via Podgora
Via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxx Via Porrettana
Via Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxx ‘00
Via Rambertino Buvalelli Via Xxxx Xxxxxxxx
Via Rino Ruscello Via Riva di Reno Via Xxxxxxx Xxxxxx’ Via Roncaglio
Via X. Xxxxxx Via X. Xxxxxx Via S. Xxxxxxx Xxx S. Giuseppe Via X. Xxxxx
Via X. Xxxxxxx Via X. Xxxxxxxxxx Via X. Xxxxxx
Via Sabotino
Via Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxx Xxxxx
Xxx Xxxxxxxxx Via Scandellara
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Siepelunga
Via Smeraldo
Via Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Via Turchese
Via Xxx Xxxxxxx Via Xxx Xxxxx
Via Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxx Via Valdossola
Via Verde Via Vermiglia
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxxx Xxxx Via Xxxxxxxx Veneto
Via Volontari della Libertà Xxx XXX Xxxxxx 0000
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx
Viale Xxxxxxx Xxxxxx Viale Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Viale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Viale Xxxxx Xxxxxx
Viale Gian Battista Ercolani Viale Giosue’ Carducci Viale Giovanni Vicini Viale Pietro Pietramellara Viale Quirico Filopanti Vicolo Case
Vicolo del Bosco Vicolo del Falcone Vicolo Malgrado Vicolo Otto Colonne
Progetto Casa
Zona B
Elenco vie
La Bastia
Largo Bartolo Nigrisoli Largo Brescia
Largo Vittime Lager Nazisti P.le Atleti Azzurri D’Italia P.zza G.da Verazzano P.zza Giovanni Xxiii Passaggio A. Marescalchi Passaggio Giovanni Palatucci Piazza Adam Mickiewicz Piazza Aldo Capitini Piazza Belluno
Piazza Clodoveo Bonazzi Piazza della Costituzione Piazza delle Medaglie d’Oro Piazza dell’Unità
Piazza di Porta S. Felice Piazza Giovanni Bernardi Piazza Grigoris Lambrakis Piazza XX Settembre Piazzetta Carlo Musi Rotonda Armando Ghedini Rotonda Augusto Baroni Rotonda Italia
Rotonda Verenin Grazia Via A. e P. Lorenzetti Via Abruzzo
Via Achille Grandi Via Ada Negri
Via Adelaide Ristori
Via Adige
Via Adolfo de Carolis Via Adriano Banchieri Via Agostino Barelli Via Agostino Bignardi Via Agucchi
Via Alba
Via Alberelli
Via Alberto Bergamini Via Alberto Dallolio Via Alberto Einstein Via Alberto Mario
Via Alberto Trauzzi Via Alceste de Ambris Via Alceste Giovannini Via Aldo Pio Manuzio Via Alessandro Algardi
Via Alessandro Corticelli Via Alessandro Guardassoni Via Alessandro Menganti Via Alessandro Scorzoni Via Alessandro Stoppato Via Alessandro Tassoni Via Alessandro Tiarini
Via Alfieri Maserati
Via Alfonsine
Via Alfonso Lombardi Via Alfonso Samoggia Via Alfonso Torreggiani Via Alfredo Barbacci
Via Alfredo Calzolari Via Alfredo Calzoni Via Alfredo Panzini Via Altura
Via Amalia Bettini Via Amatore Sciesa
Via Ambrogio Magenta Via Amedeo Lipparini Via Amedeo Modigliani Via Amedeo Parmeggiani Via Amerigo Vespucci Via Amico Aspertini
Via Amilcare Bortolotti Via Amilcare Ponchielli Via Amleto Zecchi
Via Andrea Costa
Via Andrea Da Faenza Via Andrea Da Formigine
Via Andrea del Verrocchio Via Andrea Mantegna
Via Andrea Palladio Via Angelo Beolco Via Angelo Gatti
Via Angelo Michele Colonna Via Angelo Musco
Via Angelo Pio’
Via Angelo Ruffini Via Angiolo Poliziano Via Annibale Ranuzzi
Via Anton Pavlovic Cechov
Progetto Casa
Via Antonello Da Messina Via Antonio Canaletto Via Antonio Canova
Via Antonio Cavalieri Ducati Via Antonio Cicu
Via Antonio di Vincenzo Via Antonio Fiacchi
Via Antonio Fogazzaro Via Antonio Fontanesi Via Antonio Gandusio Via Antonio Giuriolo Via Antonio Levanti Via Antonio Mancini Via Antonio Zanolini
Via Antoniotto Usodimare Via Aposazza
Via Arcangelo Corelli Via Aretusi
Via Argentina Altobelli Via Argia Magazzari Via Argonne
Via Ariosto
Via Aristide Zucconi
Via Aristotile Fioravanti Via Armando Quadri Via Armando Spadini Via Arnaldo Da Brescia Via Arno
Via Arturo Colombi Via Arturo Solari
Via Athos Bellettini Via Augusto Galli Via Augusto Pollastri Via Augusto Pulega Via Aurelio Saffi
Via Avesella Via Balda
Via Bartolomeo Da Varignana ViaBartolomeoMariaDalMonte Via Bartolomeo Passarotti Via Bartolomeo Provaglia Via Bartolomeo Ramenghi Via Bassa dei Sassi
Via Bassano del Grappa Via Battindarno
Via Begatto Via Bellaria Via Benazza
Via Benedetto Marcello Via Benozzo Gozzoli Via Benvenuto Cellini Via Benvenuto Tisi
Via Bernardino Ramazzini Via Berretta Rossa
Via Bezzecca Via Boves Via Brenta
Via Brigata Bolero Via Broccaindosso Via Bruno Arnaud
Via Bruno Bencivenni Via Bruno Buozzi
Via Bruno Lanzarini Via Bruno Tosarelli Via Bruschetti
Via Byron Via Ca’ Rosa
Via Ca’ Selvatica Via Cadriano
Via Caduti della Via Fani Via Caduti di Amola
Via Caduti di Casteldebole Via Caduti e Disp. in Guerra Via Cagliari
Via Calabria Via Calamosco Via Calanco Via Calatafimi
Via Camillo Casarini Via Camillo Oblach Via Camillo Procaccini Via Camillo Ranzani Via Camonia
Via Capo di Lucca Via Caraton
Via Cardinale G. de Albornoz Via Carlo Carli
Via Carlo Cattaneo Via Carlo Cignani Via Carlo Collodi
Progetto Casa
Via Carlo Darwin Via Carlo Dickens Via Carlo Goldoni Via Carlo Jussi Via Carlo Marx
Via Carlo Pisacane Via Carlo Rusconi
Via Carlotta Marchionni Via Cassino
Via Castel Bolognese Via Casteldebole
Via Castelmerlo Via Cavedone
Via Centotrecento Via Cerodolo
Via Cesare Correnti Via Cesare Gnudi
Via Cesare Ottaviano Via Cesena
Via Chiesa Calamosco Via Chiusa
Via Ciceruacchio Via Clelia Barbieri Via Cleto Tomba Via Colombarola Via Commenda
Via Coriolano Vighi Via Corrado Masetti Via Corrado Mazzoni Via Corrado Ricci
Via Costanzo Varolio Via Cracovia
Via Cristoforo Colombo Via Cristoforo Da Bologna Via Croara
Via Crocione Via Cuneo
Via Dalla Volta Via Daniele Manin
Via Dante Benazzi Via de’ Carracci Via de’ Coltellini Via de’ Gandolfi Via de La Birra Via de Marchi
Via Decumana Via degli Aceri Via degli Orti
Via degli Ortolani
Via degli Stradelli Guelfi
Via dei Caligari Via dei Fornaciai Via dei Gelsi
Via dei Giardini Via dei Gracchi Via dei Lapidari Via dei Maceri Via dei Rosaspina Via dei Terraioli Via dei Vestiari
Via del Bargellino Via del Barroccio Via del Battiferro Via del Battirame Via del Beccaccino Via del Bordone
Via del Borgo di S. Pietro Via del Campeggio
Via del Cardo
Via del Carpentiere Via del Carroccio Via del Carrozzaio Via del Ceramista Via del Cerchio
Via del Chiu’
Via del Commercio Associato Via del Conciatore
Via del Decoratore Via del Faggiolo Via del Fonditore Via del Fossato Via del Fresatore Via del Giacinto Via del Giglio
Via del Gomito Via del Greto Via del Lavoro
Via del Lazzaretto Via del Legatore Via del Litografo
Progetto Casa
Via del Mastelletta Via del Milliario Via del Mobiliere Via del Muratore Via del Navile
Via del Pallone Via del Pane Via del Parco Via del Pelago
Via del Perugino Via del Pilastro Via del Pontelungo Via del Porto
Via del Pozzo
Via del Selciatore Via del Sole
Via del Sostegnazzo Via del Sostegno Via del Tappezziere Via del Terrapieno Via del Tipografo Via del Tornitore Via del Traghetto Via del Trebbo
Via del Triumvirato Via del Tuscolano Via del Vetraio
Via del Vivaio Via della Barca
Via della Battaglia
Via della Berleta Via della Beverara Via della Ca’ Bianca Via della Campagna Via della Canapa Via della Casa Buia
Via della Centralinista Via della Certosa
Via della Concordia Via della Cooperazione
Via della Croce Coperta Via della Dozza
Via della Ferriera Via della Filanda Via della Fornace Via della Foscherara Via della Gabella Via della Ghisiliera Via della Grazia
Via della Guardia
Via della Libera Professione Via della Liberazione
Via della Luna
Via della Manifattura Via della Pietra
Via della Salita Via della Salute Via della Secchia
Via della Selva Pescarola Via della Torretta
Via della Villa Via della Viola
Via dell’Aeroporto Via dell’Arcoveggio Via dell’Artigiano Via dell’Aurora
Via delle Armi Via delle Biscie Via delle Borre Via delle Fonti
Via delle Fosse Ardeatine Via delle Ruote
Via delle Scuole Via delle Serre Via delle Tofane Via delle Viti
Via dell’Elettricista Via dell’Idraulico Via dell’Incisore Via dell’Industria Via dell’Intagliatore Via dello Scalo
Via dello Smistamento Via dello Spalto
Via dello Spiraglio Via dello Stallo Via dell’Ospedale
Via dell’Ospedaletto Via dell’unione
Via Demetrio Martinelli
Progetto Casa
Via di Bertalia Via di Corticella Via di Mezzo
Via di Roveretolo Via di Saliceto
Via Dino Campana Via Dionisio Calvart
Via Domenico Biancolelli Via Domenico Majocchi Via Domenico Maria Canuti Via Domenico Zampieri Via Domodossola
Via Domokos
Via Don Carlo Gnocchi
Via Don Giovanni Fiammelli Via Don Giovanni Fornasini Via Don Giovanni Verita’ Via Donatello
Via Donato Bramante Via Donato Creti
Via Dosso Dossi
Via Duccio di Boninsegna Via Due Madonne
Via Due Portoni
Via Edgard Allan Poe Via Edmondo de Amicis Via Edoardo Collamarini Via Edoardo Ferravilla Via Egnazia
Via Eleonora Duse
Via Elio Bernardi Via Elisabetta Sirani Via Emilia Levante Via Emilia Ponente Via Emilio Salgari Via Emilio Zago
Via Enea Stefani Via Enio Gnudi Via Enrico Capelli
Via Enrico de Nicola Via Enrico Fermi Via Enrico Ferri
Via Enrico Golinelli Via Enrico Mattei Via Erbosa
Via Ercole de’ Roberti Via Ercole Giacomini Via Ercole Graziani Via Ercole Nani
Via Ermanno Galeotti Via Ermete Novelli Via Ermete Zacconi Via Errico Malatesta Via Etruria
Via Ettore Ascoli Via Ettore Nadalini Via Ettore Petrolini Via Ettore Zaniboni
Via Evangelista Torricelli Via Ezio Cesarini
Via Faenza
Via Fausto Coppi Via Federico Chopin
Via Federigo Enriques Via Federigo Guarducci Via Felicina
Via Feltre
Via Ferdinando Magellano Via Fernando Fortuzzi Via Ferrara
Via Ferrarese
Via Ferruccio Benini
Via Ferruccio Garavaglia Via Ferruccio Magnani Via Ferruccio Parri
Via Filippo Terzi Via Filippo Antolini Via Filippo Benizzi Via Filippo Beroaldo Via Filippo de Pisis
Via Filippo e Angelo Cuccoli Via Fiorita
Via Firenze
Via Floriano Ambrosini Via Fontanina
Via Forli’
Via Fossa Cava Via Fossolo Via Frabazza
Via Francesca X.xx Giovanni
Progetto Casa
Via Francesco Albani Via Francesco Arcangeli Via Francesco Barbieri Via Francesco Bartoli Via Francesco Brizzi
Via Francesco Cavazzoni Via Francesco de Sanctis Via Francesco del Cossa Via Francesco Fantoni Via Francesco Flora
Via Francesco Guardi Via Francesco Magni Via Francesco Nullo
Via Francesco Paolo Michetti Via Francesco Primaticcio Via Francesco Sabatucci Via Francesco Serato
Via Francesco Zanardi Via Franco Bolognese Via Francoforte
Via Fratelli Carpigiani Via Fratelli Cervi
Via Fratelli Dandolo Via Fratelli Gruppi Via Fratelli Musi Via Fratelli Pinardi
Via Friuli-venezia Giulia Via Gabriele D’annunzio Via Gaetano Pilati
Via Gaetano Tacconi
Via Galeazza
Via Galeazzo Marescotti Via Garzia Fioresi
Via Gaspare Ungarelli Via Gastone Rossi
Via Gastone Sozzi Via Genova
Via Genuzio Bentini Via Gerolamo Rainaldi
Via Gerolamo Savonarola Via Gherardo Gherardi Via Ghiare
Via Giacinta Pezzana Via Giacomo Brodolini Via Giacomo Ciamician Via Giacomo Matteotti Via Giacomo Pallotti Via Giambattista Vico Via Giambologna
Via Gian Giacomo Carissimi Via Gianbattista Tiepolo Via Gianguido Borghese Via Gianni Palmieri
Via Gilda Chiari Allegretti Via Giorgio La Pira
Via Giorgio Vasari Via Giorgione
Via Giotto
Via Giovan Battista Martinetti Via Giovanni Antonio Magini
Via Giovanni Antonio Sacco Via Giovanni Bertini
Via Giovanni Bottonelli Via Giovanni Casoni Via Giovanni Chiarini Via Giovanni Crocioni
Via Giovanni Domenico Cassini Via Giovanni Dupre’
Via Giovanni Emanuel Via Giovanni Fattori
Via Giovanni Gioseffo Dal Sole Via Giovanni Natali
Via Giovanni Segantini Via Girolamo Cardano Via Girolamo Frescobaldi Via Girolamo Mercuriale Via Giulio II
Via Giulio Marcovigi Via Giulio Verne Via Giunio Bruto
Via Giuseppe Antonio Landi Via Giuseppe Bandi
Via Giuseppe Bentivogli Via Giuseppe Borgatti Via Giuseppe Brini
Via Giuseppe Ceneri Via Giuseppe Ceri
Via Giuseppe Cesare Abba Via Giuseppe Crespi
Via Giuseppe di Vagno
Progetto Casa
Via Giuseppe di Vittorio Via Giuseppe Dossetti Via Giuseppe Dozza
Via Giuseppe Gabussi Via Giuseppe Giacosa Via Giuseppe Gioannetti Via Giuseppe Malagoli
Via Giuseppe Maria Mitelli Via Giuseppe Massarenti Via Giuseppe Mazza
Via Giuseppe Mengoni Via Giuseppe Minganti Via Giuseppe Parini Via Giuseppe Rivani Via Giuseppe Saragat Via Giuseppe Tartini Via Giuseppe Tellera Via Giuseppe Vaccaro Via Goffredo Mameli Via Grazia deledda Via Gregorio XIII
Via Guazzaloca Via Guelfa
Via Guglielmo Pepe
Via Guglielmo Pizzirani Via Guido Gozzano
Via Gustavo Modena Via Honore’ de Balzac Via Iacopo Barozzi Via Ignazio Silone
Via Ilio Barontini Via Imola
Via Innocenzo Da Imola Via Innocenzo Malvasia Via Ippolito Nievo
Via Isabella Andreini Via Isacco Newton Via Istria
Via Italo Svevo Via Jack London
Via Jacopo della Quercia Via Jacopo di Paolo
Via Jodiche Naldi Via Kharkov
Via Lanciano Via Larga Via Lazio Via Legnano Via Lemonia
Via Leonardo Da Vinci Via Leone Pesci
Via Leone Tolstoi
Via Leonetto Cipriani Via Leonida Bertolazzi Via Leopoldo Fregoli Via Libia
Via Licinia Via Lidice Via Liguria
Via Lino Gucci
Via Lionello Spada Via Lodovico Berti Via Lodovico Frati Via Lombardia
Via Longarone
Via Lorenzo Bartolini Via Lorenzo Costa
Via Lorenzo Da Bagnomarino Via Lorenzo Ghiberti
Via Lorenzo Pasinelli Via Lorenzo Sabatini Via Luca A. Tosi Bellucci Via Luca della Robbia Via Luca Signorelli
Via Lucania
Via Luciano Manara Via Luciano Proni Via Lugo
Via Luigi Balugani Via Luigi Bertelli Via Luigi Bombicci Via Luigi Capuana Via Luigi Cherubini Via Luigi Einaudi Via Luigi Longo
Via Luigi Negrelli Via Luigi Pasteur Via Luigi Pirandello Via Luigi Rasi
Via Luigi Riccoboni
Progetto Casa
Via Luigi Serra
Via Luigi Settembrini Via Luigi Tanari
Via Luigi Tukory Via Luigi Vestri Via Lyda Borelli Via Maccaferro
Via Maestri del Lavoro Via Malvezza
Via Marcantonio Franceschini Via Marc’antonio Raimondi Via Marcello Oretti
Via Marche
Via Marco Antonio Via Marco Celio
Via Marco Emilio Lepido Via Marco Polo
Via Maria Melato Via Mario de Maria Via Mario Fantin Via Mario Longhena Via Mario Musolesi
Via Martin Luther King Via Martiri Croce del Biacco
Via Martiri di Monte Sole Via Masaccio
Via Massa Carrara Via Massenzio Masia Via Massimo Gorki
Via Matteo Maria Boiardo Via Maurizio Bufalini
Via Melozzo Da Forlì
Via Michelangiolo Buonarroti Via Michele Cervantes
Via Michele Gortani Via Michele Medici Via Michelino
Via Milano Via Mincio Via Misa Via Modena Via Moliere
Via Molino di Pescarola Via Molise
Via Mondo
Via Montefiorino Via Montelungo Via Morazzo
Via Napoli
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