Contract
Schema contratto “tipo” per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
L’anno , addì del mese di in tra il sottoscritto
nato a residente a in via
cod. fisc. P.IVA in qualità di , di seguito denominato “Committente”
e il
, di seguito indicato come “Professionista”/RTP/STP con studio in via
cod. fisc.
P.IVA
iscritto/i all’Albo professionale
della Provincia di al n. e iscritto con il n. all’Elenco di cui all’articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato “Professionista”, che agisce nel presente contratto in qualità di capogruppo dell’RTP composto dai seguenti professionisti:
– …………………………………….
– …………………………………….
– …………………………………….
– …………………………………….
anch’essi iscritti all’Elenco di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016
Premesso che:
a) il Committente è proprietario /avente titolo di sito nel Comune di ( ), xxxxxxxx , xxx , xxxxxxxxx xx (xxxxxxx, fabbricato,
) identificat catastalmente al fg. con i mappali , d’ora in avanti “immobile”;
b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità , con ordinanza sindacale n del
……………….. ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e professionali necessari per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016
n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
e) che con l’ ordinanza n. ….. del il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il nuovo Protocollo d’intesa, tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi;
f) che il/i professionista/i risulta/no iscritto/i nell’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
g) (ove ricorra) che con verbale dell’assemblea del condominio/consorzio del è stato approvato il conferimento dell’incarico e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016;
h) (in alternativa) che con delega/he del i comproprietari dell’immobili hanno conferito mandato al committente di conferire l’incarico professionale secondo lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post- sisma 2016.
Tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse
§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
Art. 2 Natura dell’incarico
§1. Il Committente affida al/i Professionista/i, che accetta/no l’incarico, l’esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull’immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà(1) ubicato nel Comune di Via
frazione
distinto al NCT al foglio
particella
per un importo presunto delle opere di € (diconsi Euro
) oltre I.V.A.
Art. 3 Oggetto dell’incarico
§1. L’incarico professionale è conferito:
• All’Ing./ Arch./ Geom…….. in qualità di professionista incaricato della progettazione e dell’asseverazione, e coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR e i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio (di seguito indicato come coordinatore dell’intervento), nonché, in veste di incaricato di pubblico servizio, della certificazione ai sensi dell’Ordinanza 100;
• All’Ing./ Arch./ Geom. …….in qualità di professionista incaricato della direzione dei lavori;
• All’Ing./ Arch./ Geom in qualità di coordinatore della sicurezza;
• Al Geol. …….. in qualità di professionista incaricato della relazione geologica/della relazione di indagine sismica / della relazione di indagine geotecnica / dell’analisi di Risposta Sismica Locale;
• All’Ing./ Arch./ Geom in qualità di professionista incaricato del collaudo dell'intervento;
(NOTA: è ammesso l’affidamento di ulteriori incarichi a non oltre due professionisti che svolgono le prestazioni specialistiche)
• All’Ing./ Arch./ Geom. /Geol. …… in qualità di professionista che svolge (indicare la prestazione
specialistica);
• All’Ing./ Arch./ Geom. /Geol. …… in qualità di professionista che svolge (indicare la prestazione
specialistica);
ha ad oggetto l’esecuzione delle prestazioni, di cui all’ Allegato A dell’Ordinanza… “Protocollo d’intesa,
tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi”, di seguito indicato come “Allegato A”, dettagliatamente descritte per singole prestazioni nel/i preventivo/i di parcella/e allegato/e, quale/i parte/i integrante/i e sostanziale/i, al presente Contratto di affidamento di incarico/chi professionale/i .
§2. L’incarico conferito riguarda solo le prestazioni per le quali risulta indicato il relativo/i professionista/i.
§3. Il Committente delega il professionista individuato responsabile dell’intervento a compilare e seguire la pratica con l’applicazione della procedura MUDE.
§4. Nel caso in cui il committente, in presenza di una scheda FAST, affida la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata ad un professionista incaricato di prestazioni principali o parziali ne deve dare espressamente conto nello schema di contratto. Il compenso dovuto per la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata è ricompreso all’interno delle spese tecniche.
§5. Ai fini della determinazione e della corresponsione degli onorari e delle spese ai professionisti incaricati si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n /2020.
§6 Alla presentazione della pratica, gli onorari verranno calcolati sugli importi del progetto ammissibile a contributo, tenuto conto del preventivo allegato al presente contratto.
§7 E’ fatta salva la facoltà degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di verificare e di contestare l’effettività della prestazione e la regolarità del contributo riconosciuto al professionista e si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del Protocollo d’intesa allegato all'ordinanza n…./2020, in merito al visto di congruità degli onorari.
Art. 4 Obblighi del committente
§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l’esecuzione dell’opera sull’immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell’incarico.
§2. Il Committente fornisce al Professionista tutta la documentazione in proprio possesso occorrente per l’esecuzione della prestazione professionale ovvero delega il medesimo ad accedere presso le amministrazioni pubbliche al fine di provvedere alla relativa acquisizione.
Art. 5 Obblighi del professionista
§1. Il/i professionista/i incaricato si obbliga al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 nonché dalle ordinanze commissariali ed in particolare dall'ordinanza n.100 / 2020, n.103 /2020 e n…../2020.
Il/i Professionista/i dichiara/no, per quanto attiene l’attività di miglioramento sismico o di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.i. nonché quelle che disciplineranno gli interventi nei centri storici e al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 del Protocollo d’intesa recante “Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189” di cui agli Allegati A e B all’ordinanza n.12/2017 come modificata dall’ordinanza n. 29/2017, che il presente contratto è il n. , avendo già assunto in precedenza n. incarichi per prestazioni principali ed il il n. , avendo già assunto in precedenza n. incarichi per prestazioni parziali o specialistiche. Si specifica, inoltre, che il professionista ha già svolto e concluso n. incarichi per prestazioni principali e n. incarichi per prestazioni parziali o specialistiche.
(NOTA: dichiarazione resa da tutti i professionisti che sottoscrivono il contratto; ciascuno dovrà specificare il numero d’incarico del presente contratto nonché il numero complessivo di quelli precedentemente acquisiti).
NOTA: per ogni professionista appartenente al gruppo incaricato dovrà essere specificato il numero d’incarico del presente contratto nonché il numero complessivo di quelli precedentemente acquisiti.
§2. Il/i Professionista/i si obbliga/no ad effettuare la/e prestazione/i affidata/e con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§3. Il/i Professionista/i, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara/no di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di rispettare le previsioni dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. con riguardo al numero massimo di incarichi e relativi importi massimi conferibili ad un singolo professionista, per la redazione delle schede AeDES.
§4. Le Parti danno atto che l’incarico è svolto dal/i Professionista/i in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.
§5. Il/i Professionista/i dichiara/no di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l’incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto.
§6. Non è riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti altre ed eventuali prestazioni specialistiche, comprese nel presente contratto.
§7. Nello svolgimento dell’incarico conferito, il/i Professionista/i: a) cura/no tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni principali, parziali o specialistiche indicate nella parcella, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed
organismi pubblici competenti; b) assicura/no che tutti gli elaborati contengano l’indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi; c) redige/ono gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall’incarico; d) consegna/no al Committente tutti gli elaborati redatti in n° copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.).
§8. Il coordinatore dell’intervento è espressamente delegato dal committente per lo svolgimento della procedura informatica ed a presentare la domanda di contributo e la documentazione allegata. Il coordinatore dell’intervento rappresenta altresì il Committente presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo ed al titolo abilitativo.
§9. Il coordinatore dell’intervento provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§10. Il/i Professionista/i si obbliga/no a depositare il presente contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata comunicazione in via preventiva del presente contratto, determina la revoca dell’incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l’attività eventualmente effettuata, il suo omesso o ritardato deposito secondo le modalità ed i termini previsti dalle ordinanze commissariali , è motivo di improcedibilità dell'esame della domanda e di obbligatoria segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del professionista ed al Commissario straordinario, per gli eventuali provvedimenti di competenza
§11. Il Professionista garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all’attività effettuata in esecuzione del presente contratto, mediante l’impiego di un conto corrente dedicato esclusivamente alle attività tecniche per la ricostruzione sisma 2016 e la specifica indicazione, per ogni pagamento, del CUP e del CIG assegnato ai lavori.
§12. Il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici danneggiati deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016.
Art. 6 Termini e compensi per l’espletamento dell’incarico
§1. Per l’espletamento dell’incarico di progettazione il/i Professionista/i è/sono tenuto/i all’osservanza della disciplina e dei termini previsti nelle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, in materia di: danni lievi, delocalizzazione attività economiche, comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.
§2 Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, fermi restando i termini massimi stabiliti per legge per la presentazione delle domande nonché gli effetti dalla scadenza del termine, il professionista ha l'obbligo di presentare la domanda di concessione del contributo con i relativi allegati documentali e progettuali entro e non oltre il termine massimo di 180 giorni naturali dal conferimento dell'incarico, o entro e non oltre 150 giorni dalla definizione del livello operativo da parte dell’USR. Nei casi di particolari complessità il termine può essere aumentato mediante clausola sottoposta a doppia sottoscrizione tra le parti.
Il superamento di detti termini comporta, a titolo di sanzione, la decurtazione del compenso spettante al professionista nella misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
§3. I termini previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 si riferiscono alla consegna del progetto agli Uffici Speciali per la Ricostruzione e non sono comprensivi del tempo occorrente per l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.
§4. L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti dalla Legge e dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al/i Professionista/i, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l’attività svolta.
§5. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al/i Professionista/i è coerente con le previsioni contenute nell’art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come sostituito dall’art. 57, comma 4 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, ed è stabilito ai sensi del Protocollo di intesa allegato all’Ordinanza n…/2020. Il compenso riconosciuto per le prestazioni principali e parziali devono essere contenuti nelle misure indicate nel Protocollo d’intesa - Allegato A
§6. Qualora due o più Professionisti siano stati incaricati dello svolgimento di una o più delle prestazioni previste dal presente contratto e suscettibili di contributo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le Parti prendono atto del fatto che i compensi complessivamente dovuti ai Professionisti incaricati, suscettibili di contribuzione, non possono essere superiori agli importi stabiliti nell’ordinanza n. ……. del del Commissario Straordinario
per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§7. Per i lavori di miglioria i cui costi non risultano ammissibili a contributo, e dunque a carico del Committente, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista .
NOTA: specificare a cura delle parti le prestazioni ulteriormente necessarie/richieste e la relativa modalità di determinazione del compenso.
§8. Per le ulteriori prestazioni specialistiche di cui si vuol avvalere il committente e che non risultano compensate dal Commissario Straordinario, che sono a carico del Committente, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista .
NOTA: specificare a cura delle parti le prestazioni ulteriormente necessarie/richieste e la relativa modalità di determinazione del compenso.
§9. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e
§8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese inerenti l’attività professionale necessarie per l’esecuzione dell’incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell’emissione della fattura.
Art. 7 Liquidazione delle competenze
§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al/i Professionista/i, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, paragrafi §6 §7 e §8, del presente contratto ed ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito indicata:
– dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell’80% del compenso relativo alle attività di progettazione, fatta salva l’eventuale anticipazione di cui all’ordinanza n. 94/2020, a seguito di specifica richiesta e della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista. In tale percentuale rientra anche la liquidazione del compenso per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata;
– contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all’impresa affidataria, per l’importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;
§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l’attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
§3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, il corrispettivo di cui all’articolo 6, paragrafo
§9 o prestazioni specialistiche aggiuntive di cui all’articolo 6 paragrafo §10 le Parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura di seguito indicata, previa presentazione di apposita nota pro forma da parte del Professionista:
a) eventuale acconto pari al % alla firma del presente contratto;
b) acconto pari al % alla presentazione del progetto;
c) acconto pari al % per ogni Stato Avanzamento dei lavori;
d) saldo entro giorni dalla presentazione dello stato finale dei lavori.
§4. Nelle ipotesi disciplinate dal precedente paragrafo §3, il compenso, relativo alle prestazioni effettivamente effettuate, verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l’emissione da parte Professionista della fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Qualora il committente non osservi il termine previsto nel precedente periodo per il pagamento del compenso e sempreché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 1 punto percentuale.
Art. 8 Professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori
§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché dalle ordinanze del Commissario: a) il progettista, ivi compreso il geologo, o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse; b) il professionista è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall’articolo 3 del sopra menzionato decreto legge; c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.
§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga: a) produrre l’autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1; b) ove incaricato della direzione dei lavori, a predisporre ed a consegnare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l’impresa ha maturato l’importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; c) ove incaricato della direzione dei lavori. a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 30 giorni dall’effettiva conclusione degli stessi lavori.
§3. Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini per la predisposizione dei SAL o dello stato finale di cui al §2 determina l’applicazione di una riduzione nell’importo del compenso dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del compenso previsto.
Art. 9 Varianti e revisione dell’accordo
§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.
§2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse nei limiti indicati dalle ordinanze commissariali.
Art. 10 Proroghe contrattuali, risoluzione e recesso
§1. In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al/i Professionista/i, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per la presentazione dei progetti.
§2. L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l’attività svolta.
§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell’incarico e/o per l’assunzione dell’incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§4. Il Committente e il professionista possono recedere dal presente contratto , rispettivamente ai sensi degli articoli 2227 e 2237 del codice civile, dandone immediata comunicazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione.
§5. Ogni deroga o modifica al presente contratto è valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le Parti.
Art. 11 Copertura assicurativa
§1. Il/i Professionista/i dichiara/no, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° _
, stipulata con (Compagnia) , Agenzia di a copertura dei danni provocati dall’esercizio della professione, per un massimale di €.
Art. 12 Proprietà degli elaborati
§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all’incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al/i Professionista/i, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal/i Professionista/i possa/no essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il/i Professionista/i si riserva/no di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.
§2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il/i Professionista/i in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.
§3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Xxxxx ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.
Art. 13 Definizione delle controversie
§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.
Art. 14 Disposizioni finali
§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell’Ordine di appartenenza del/i Professionista/i, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.
§2. Per quanto concerne l’incarico affidato, il/i Professionista/i elegge/ono il proprio domicilio in
.
§3. Il presente Contratto è depositato con le modalità indicate all’articolo 5 presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione e ciò costituisce registrazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, secondo quanto disposto dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito
dalla legge 7 aprile 2017 n. 45.
§4. Con la sottoscrizione del presente atto il/i Professionista/i ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico- amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all’art. 12 circa la proprietà intellettuale.
§5. II presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.
§6. Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso, secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 con ordinanza n…/2020 .
Il Committente dichiara che le prestazioni di cui al precedente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del/i Professionista/i che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 27/2012, ha/nno fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara di accettarne il contenuto.
Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composta di n.
….. facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il/i Professionista/i ogni clausola e condizione.
Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina. IL COMMITTENTE IL/I PROFESSIONISTA/I
Il/i professionista/i, accettando l’incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati e di approvare espressamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (obblighi del Committente); art. 5 (obblighi del/i Professionista/i); art. 6 (termini e compensi per l’espletamento dell’incarico); art. 7 (liquidazione delle competenze); art. 8 (direzione dei lavori); art. 10 (proroghe, risoluzioni recesso); art. 13 (definizione delle controversie).
IL COMMITTENTE IL/I PROFESSIONISTA/I