LOTTO 4 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA
LOTTO 4 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
E VERSO DIPENDENTI (RCO)
Sommario
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 5
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 5
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 5
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 5
7. Recesso in caso di sinistro 6
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 6
11. Rinvio alle norme di legge 6
13. Efficacia temporale delle garanzie 6
14. Elementi per il calcolo del premio 7
15. Coassicurazione e delega 7
17. Produzione di informazioni sui sinistri 8
18. Assicurazione presso diversi assicuratori 8
19. Tracciabilità dei flussi finanziari 8
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 9
22. Assicurazione per conto di chi spetta 9
23. Obblighi di riservatezza e segretezza 9
24. Modifiche dell’assicurazione 9
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCT/RCO 10
26. Descrizione del rischio 10
27. Oggetto dell’assicurazione 10
28. Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 11
29. Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e di “Terzo” 11
x. Xxxxxxxx e macchine operatrici 12
c. Cessione lavori in subappalto 12
e. Committenza auto ed altri veicoli 12
f. Cose in consegna e custodia 12
g. Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi 12
h. Danni alle cose di terzi 12
i. Danni a mezzi sotto carico e scarico 12
j. Danni a opere o installazioni 12
l. Danni da partecipazione occasionale 13
n. Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti 13
o. Installazione e/o manutenzione 13
q. Proprietà e conduzione dei fabbricati 14
r. Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 14
t. Inquinamento accidentale 14
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri 15
31. Obblighi del Contraente in caso di sinistro 15
32. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 15
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 18
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità dall’Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La G.B.S. General Broker Service S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker). |
CONTRAENTE | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – ConSer V.C.O. S.p.A.. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
PERIODO ASSICURATIVO | Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
XXXXXXX’ | L'impresa assicuratrice. |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata |
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
È prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 31/12/2017.
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
• il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
• se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzate alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
⮚ Per la Società:
4. Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A).
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
10. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
11. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
12. Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di anni 3, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.
Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo pari a 180 giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
14. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
15. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (delegataria e coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
16. Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “pagamento del premio”;
• che l’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker che intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.
Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
17. Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società;
▪ Numero di polizza;
▪ Data di accadimento dell’evento:
▪ Data della denuncia;
▪ Periodo di riferimento;
▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistro liquidato, in data con liquidazione pari ad €. ;
c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. .
In caso di mancato rispetto di quinto previsto al comma 1 del presente articolo o ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni solari, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.
La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
18. Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
19. Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola - la notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
20. Regolazione del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, l’importo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa
comunicazione.
Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
22. Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
23. Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
24. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
25. Gestione delle vertenze
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCT/RCO
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
26. Descrizione del rischio
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato, in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale e comunque di fatto svolta.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
27. Oggetto dell’assicurazione
A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, verificatisi in relazione all’attività svolta, a seguito di fatto accidentale.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere
B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, e dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti a. e b. sono inoltre operanti:
1) per la RC derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delegato dall’assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’assicurato stesso;
2) per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222; L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 e s.m.i., nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.
La garanzia di cui all’art. 27, comma B, lett. b) è prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di 2.500,00 Euro.
28. Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione R.C.T., le persone in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, i parasubordinati così come definiti all’art. 5 del D.lgs 38/2000, e i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, salvo quanto disposto dall’art. 27, comma B.
L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ovvero di tutti i mezzi assoggettati all’obbligo di assicurazione obbligatoria ex L.990/69;
c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
d) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
e) derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna, ad eccezione se conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
b) da detenzione o impiego di esplosivi;
c) derivanti da campi elettromagnetici indotti;
d) dovuti ad atti di guerra, terrorismo e sabotaggio;
e) conseguenti o correlati all’impiego, la detenzione, la trattazione, l’uso e/o lo smaltimento di amianto e derivati.
29. Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e di “Terzo”
Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.
Sono considerati Terzi anche:
a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali;
d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati da ConSer
V.C.O. S.p.A.
Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT:
a) il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
b) limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
30. Garanzie Aggiuntive
Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.
a. Attività varie
La garanzia comprende i danni derivanti:
• da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
• da proprietà di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, compreso il rischio dell’installazione e della manutenzione, esclusi i danni alle opere su cui sono installate;
• dall’organizzazione e/o partecipazione di fiere e mostre, ivi compreso l’allestimento e lo smontaggio degli stand e delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività. I visitatori sono considerati terzi rispetto all’ente assicurato.
• dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
• dalla proprietà di cani da guardia.
x. Xxxxxxxx e macchine operatrici
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche.
c. Cessione lavori in subappalto
La garanzia comprende la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
d. Committenza
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
e. Committenza auto ed altri veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
• per i danni cagionati con l'uso di mezzi o veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione ex L. 990/69.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
f. Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.
Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
g. Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi
La garanzia comprende, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, i danni:
• alle condutture e agli impianti sotterranei;
• a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
• derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
h. Danni alle cose di terzi
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimossi.
Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
i. Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
j. Danni a opere o installazioni
La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a
terzi dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni:
• agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
• da mancato o ritardato intervento manutentivo.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.
Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
k. Danni da incendio
L’assicurazione è operante, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dal Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio”.
l. Danni da partecipazione occasionale
La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.
m. Franchigia RCT
L’assicurazione, è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza, salvo quando indicati importi o scoperti diversi.
La società non opporrà ai terzi la franchigia, liquidando e gestendo i sinistri come se la stessa non esistesse. Annualmente, renderà conto al Contraente degli importi eventualmente liquidati, emettendo apposita contabile indicando l’importo complessivo di Sua spettanza.
Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.
n. Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti
Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall'Art. 583 dei Codice Penale.
o. Installazione e/o manutenzione
La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
p. Malattie professionali
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia inoltre non vale:
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato
degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
q. Proprietà e conduzione dei fabbricati
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e alla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti, delle aree tutte di pertinenza.
r. Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati, così come definiti all’art.5 del D.lgs.38/2000 e successive modificazioni, e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n. 276 del 10/09/2003 e successive modificazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art.583 del Codice Penale, i lavoratori parasubordinati, i dipendenti dell’assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003.
s. Veicoli dei dipendenti
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
t. Inquinamento accidentale
L’assicurazione, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 28 punto d), si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, causati da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall’attività descritta in polizza.
Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
Sezione 3 – Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
00. Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro:
a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;
b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società o al Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
32. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite nell’ambito del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.
Disposizioni finali Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 10 Foro competente
Art. 12 Durata del Contratto Art. 16 Clausola Broker
Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 31 Obblighi in caso di sinistro
Data __/__/ | |
La Società | Il Contraente |
ALLEGATO A – Massimali assicurati e calcolo del premio
Partita | Somme Assicurate | |
1 | Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale per sinistro pari a | € 6.000.000,00 |
con il limite per danni a persone di | € 6.000.000,00 | |
ed il limite per danni a cose/animali di terzi | € 6.000.000,00 | |
2 | Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) con il massimale per sinistro pari a | € 6.000.000,00 |
con il limite per persona infortunata/deceduta di | € 3.000.000,00 |
Preventivo annuo retribuzioni (quale base per il calcolo del premio annuo anticipato) | € 6.500,000,00 |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.
Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo | Scoperti o franchigie |
30.f – Cose in consegna e custodia | € 1.000,00 per sinistro | |
€ 50.000,00 per anno | ||
30.g – Condutture ed impianti sotterranei – cedimento o franamento – interruzione di attività | € 250.000,00 per sinistro e per anno | |
30.h – Danni a cose di terzi | € 150.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con franchigia minima € 500,00 |
30.i – Danni a mezzi sotto carico e scarico | € 150.000,00 per sinistro e per anno | |
30.j – Danni a opere o installazioni | € 250.000,00 per sinistro e per anno | |
30.k – Danni da incendio | € 250.000,00 per sinistro e per anno | |
30.m – Franchigia RCT | € 2.500,00 | |
30.t – Inquinamento accidentale | € 250.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con franchigia minima € 2.500,00 |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |