CIG: 9120952FAF
CIG: 9120952FAF
CONTRATTO PUBBLICO DI LAVORI
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Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili (triennio 2022-2024 oltre eventuali opzioni)
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l’eventuale progettazione definitiva ed esecutiva degli stessi sugli immobili dell’intera rete di competenza
Con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 x.x.,
XXX
Xx Xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
E
(d’ora in poi per brevità denominato “RTI” ovvero “impresa” ovvero “aggiudicatario” ovvero “appaltatore”), di cui l’atto costitutivo siglato innanzi al Notaio
, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
(con Rep. – Racc. poi
registrato all’Agenzia delle Entrate di il
/ /19 con n. ) tra:
- Mandataria: con sede in ( ),
Via , n. - P.IVA e C.F. - ;
- Mandante: con sede in ( ), Via , n. - P.IVA e C.F. - ;
rappresentato nel presente atto dal Sig. nato
a ( ), il / / , C.F.
, in qualità di Legale Rappresentante e Vice Presidente del C.d.A., come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
- FER ha necessità di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, comprensive tutte le forniture per dare i lavori e le opere finite e compiute secondo quanto disciplinato dalla regola dell’arte, come specificati e descritti nella Documentazione progettuale posta a corredo del singolo contratto applicativo;
- FER per taluni interventi potrà preventivamente all’esecuzione delle opere procedere eventualmente all’affidamento delle relative prestazioni progettuali comprensive di indagini, rilievi e carotaggi secondo quanto disciplinato dalla regola dell’arte, come specificati e descritti nella Documentazione progettuale posta a corredo del singolo contratto applicativo;
- FER, in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi sia programmati/progettati, che non programmati, di natura ordinaria e/o eccezionale, ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi;
- Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in conformità a quanto
contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di lavori nei settori
speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”;
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente si rimanda al
“CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE
CIVILI” redatto da Rete Ferroviaria Italiana edizione 2019 che l’Impresa dichiara
di conoscere ed accettare;
- Nell’Accordo Quadro sono individuate le condizioni alle quali l’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori, le prestazioni e forniture in opera oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, rimandando a successivi atti (Contratti Applicativi) le necessarie specificazioni per il concreto inizio delle attività/prestazioni medesime che di volta in volta verranno richieste dalle strutture competenti di FER;
- Con Determina del Direttore Generale di FER n° 012/22 del 10/03/2022 è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
- Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. ha pertanto esperito procedura CIG 9120952FAF;
- La procedura CIG 9120952FAF, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dava facoltà di presentare elementi migliorativi a quanto posto in base di gara: i lavori, i servizi e le forniture posti a base di gara vengono integrati in funzione degli approfondimenti migliorativi ed implementativi formulati in sede di offerta che vengono qui richiamate e che si
intenderanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (All. 1 –
Offerta tecnica);
- A seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria, la come sopra identificato, come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° /22 del
/ /2022;
- A mezzo piattaforma di e-procurement, FER ha comunicato all’APPALTATORE l’aggiudicazione nonché ai soggetti partecipanti alla procedura;
- FER ha verificato le dichiarazioni rilasciate dall’APPALTATORE in fase di partecipazione alla procedura di gara, ivi compresi dunque le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- A seguito di quanto prima riportato, l'IMPRESA è risultata in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura;
- l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente atto, gli allegati e gli atti
richiamati sebbene non ivi allegati materialmente.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Con il presente Accordo, FER si impegna ad affidare alle condizioni contenute nell’Accordo medesimo e negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, all’Impresa, che accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire, l’esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell’intera rete di competenza nonché eventualmente delle relative prestazioni progettuali comprensive di indagini, rilievi e carotaggi e della sede ferroviaria delle linee ferroviarie regionali FER, affidati mediante stipulazione di successivi contratti applicativi.
Per quanto attiene le opere da eseguire nell’ambito del presente Accordo rientrano sia interventi di manutenzione programmata, sia interventi di manutenzione non programmati di natura ordinaria od eccezionale. Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore attraverso appositi Ordinativi Applicativi.
L’affidamento potrà prevedere alternativamente:
I. Congiuntamente, oltre che l’esecuzione delle opere, la redazione del progetto (definitivo ovvero esecutivo) con l’assunzione da parte dell’appaltatore di tutti i costi relativi alle indagini e rilievi da realizzare nonché spese tecniche di progettazione, spese per l’ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla-osta;
II. Esclusivamente la realizzazione dei lavori di cui il progetto approvato comprensiva di ogni spesa per opere edili, impianti ed allacciamenti degli
stessi, ecc.;
Le opere che potranno essere affidate con successivi Contratti Applicativi consisteranno principalmente in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmati e non) per riparazioni, ripristini, ricostruzioni, pulizie, spurghi, consolidamento ecc. che si rendessero necessarie per l’intera durata del presente al fine di migliorare la sede ferroviaria e gli immobili gestiti da FER con costruzione di nuovi manufatti o ampliamento di quelli esistenti. In maniera schematica si elencano le prestazioni ricomprese nell’oggetto dell’accordo quadro riconducibili (in via esemplificativa ma non esaustiva) alle seguenti macrocategorie:
a) rialzo del rilevato con sopraelevazione della linea ferroviaria;
b) viabilità alternativa per la soppressione di passaggi a livello;
c) sentieri pedonali;
d) xxxxxxx, fossi di guardia;
e) trincee e rilevati ferroviari;
f) scarpate, pareti rocciose;
g) strade e piazzali;
h) muri di sostegno, muri di rivestimento, muri di controripa, muri di sottoscarpa;
i) muretti di recinzione, recinzioni;
j) drenaggi;
k) xxxxx, ponticelli, tombini, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxx pedonali che carrabili);
l) sostituzione di strutture e travate metalliche;
m) ponticelli e tombamenti;
n) pensiline, marciapiedi e piani caricatori;
o) opere funzionali alla posa di barriere antirumore, di protezione e antivento compreso della posa delle barriere medesime ed in generale opere facenti parte del corpo stradale o di protezione dello stesso;
p) reti allarmate e impianti di sorveglianza;
q) demolizioni;
r) impianti idrici/fognari/riscaldamento/elettrici/telefonici/di elevazione per edifici civili e industriali ivi compresi immobili di interesse storico.
Per quanto attiene alla progettazione definitiva ed esecutiva: è affidata all’IMPRESA l’elaborazione e lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di cui il precedente periodo puntuali e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione di tali opere (quali indagini, sondaggi e carotaggi), così come tutti gli eventuali rilievi di cantiere che a tal fine si rendessero necessari. Tali prestazioni saranno compensate a misura secondo le tariffe di cui il Decreto ministeriale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Gli elaborati progettuali proposti dall’IMPRESA sono soggetti ad approvazione da parte di FER.
L’adozione delle migliorie proposte dall’IMPRESA è subordinata all’adeguato sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte della stessa IMPRESA, ed alla preventiva approvazione da FER.
È affidata all’IMPRESA la redazione degli as built da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori: tali prestazioni si intendono ricomprese nelle tariffe delle opere appaltate. La progettazione esecutiva relativa ad uno specifico intervento, da redigere sulla base del relativo Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità:
I. ai rispettivi progetti definitivi redati da FER ovvero eventualmente redatti dall’appaltatore, e successivamente approvata dal Committente nel rispetto delle prescrizioni e delle specifiche tecniche, dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 20 e alle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti indicati all’art. 33 del D.P.R. 207/10, dagli elaborati progettuali che all’uopo saranno indicati da FER stessa nei singoli Ordinativi Applicativi;
II. ai rispettivi progetti di fattibilità tecnico-economica redati da FER, e successivamente approvata dal Committente nel rispetto delle prescrizioni e delle specifiche tecniche, dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 20 e alle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti indicati all’art. 33 del D.P.R. 207/10, dagli elaborati progettuali che all’uopo saranno indicati da FER stessa nei singoli Ordinativi Applicativi.
La progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad uno specifico intervento, da redigere sulla base del relativo Ordinativo Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità ai rispettivi PTFE/progetti definitivi di FER, ovvero eventualmente dei progetti definitivi redatti dall’appaltatore e approvati da FER, nel rispetto delle prescrizioni e delle specifiche tecniche, dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 40 e alle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti indicati all’art. 33 del D.P.R. 207/10, dagli
elaborati progettuali che all’uopo saranno indicati da FER stessa nei singoli Ordinativi Applicativi.
L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, potrà prescindere, se ritenuto opportuno da FER, dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L 32/18.
L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato. Con la sottoscrizione del presente l’affidatario si impegna a realizzare fino a tre contratti applicativi contestualmente senza che ciò ossa costituire presupposto per alcuna pretesa.
La mancata sottoscrizione anche di un solo Ordinativo Applicativo per fatto dell’Appaltatore o l’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli Ordinativi Applicativi danno facoltà a FER di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del cc, salvo il risarcimento del maggior danno.
Sempre mediante la stipulazione di Ordinativi Applicativi potranno essere ordinati all’Appaltatore lavori che FER qualificherà nell’Ordinativo Applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all’art.100 punto 6 del D.Lgs. 81/2008, e ciò ferme restando le condizioni stabilite con il presente Accordo (pertanto, senza modificazione dei corrispettivi e senza alcun diritto al
riconoscimento di maggiori spese o indennizzi). L’Appaltatore sarà tenuto ad
eseguire con l’immediatezza richiesta gli interventi in parola.
Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’Accordo ogni altro intervento occorrente per rendere gli impianti dell’infrastruttura ferroviaria perfettamente mantenuti nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi.
In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, FER si riserva la facoltà di affidare a suo insindacabile giudizio e per qualunque tipologia di intervento lavori e forniture in opera dello stesso genere anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
Ciascun Contratto Applicativo, ad eccezione di affidamenti con importo inferiore a € 150.000,00 per i quali è prevista la semplice corrispondenza commerciale a mezzo ordine, dovrà contenere, salvo altro:
a) il nominativo del RUP in fase di aggiudicazione, del Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione e del Direttore Lavori
b) l’oggetto degli interventi da eseguire, il CIG derivato, eventualmente il codice CUP ove obbligatorio ai sensi di legge;
c) l’individuazione delle categorie delle opere ai fini dell’emissione del successivo Certificato Esecuzione Lavori (ove non indicata farà fede il computo metrico estimativo relativo alle opere affidate);
d) l’eventuale disciplinare prestazionale per l’esecuzione delle attività progettuali ivi compresi sondaggi, rilievi e saggi comprensivo delle procedure di approvazione degli elaborati promossi dall’IMPRESA;
e) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera computate secondo i TARIFFARI RFI edizione 2022;
f) il luogo interessato dagli interventi;
g) l’eventuale appartenenza dell’impianto in cui si svolgeranno i lavori a più
tratte di linea;
h) le specifiche per la determinazione delle eventuali penali;
i) l’importo presunto dell’intervento richiesto con indicazione degli importi riferiti alle prestazioni professionali, ai lavori e quelli riferiti agli oneri della sicurezza analiticamente stimati e da compensare a misura;
j) termini di pagamento (Stati di Avanzamento Lavori Unico: limiti di importo o scadenze temporali definite in funzione dell’importo contrattuale e dei tempi di realizzazione);
k) gli eventuali termini utili per l’esecuzione delle prestazioni progettuali;
l) I termini utili per l’esecuzione dei lavori;
m) gli eventuali elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo da redigersi a cura dell’Appaltatore;
n) il cronoprogramma degli interventi da realizzare;
o) i piani di sicurezza;
p) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste;
q) indicazioni peculiari sull’esecuzione dei lavori ingerenti l’esercizio
ferroviario.
L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo
il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato.
L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del singolo contratto applicativo, di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli interventi/attività tutti sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.
Sempre con contratti applicativi potranno essere ordinati all’Appaltatore – e lo stesso, con il presente Accordo, deve intendersi ugualmente obbligato alle condizioni tutte dell’Accordo medesimo e, pertanto, senza mutamento dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi – lavori che FER qualificherà nel contratto applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 100 punto 6 del D.Lgs. 81/2008 per i quali non si applicano le disposizioni del suddetto articolo 100. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l’immediatezza richiesta gli interventi in parola.
Tutti gli interventi, da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo, saranno descritti nei singoli Ordinativi Applicativi e dettagliati nei rispettivi eventuali elaborati progettuali.
Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Ordinativo Applicativo, oltre agli elaborati progettuali già menzionati, i capitolati (con particolare menzione del “CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE
CIVILI – ED. 2022” di Rete Ferroviaria Italiana), le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate
nel presente Accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi
nella realizzazione di tutti gli interventi.
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, secondo quanto prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati così come indicato nelle singole voci.
Anche se eventualmente previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto, nonché wollastonite, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all’Appaltatore verrà applicata la penale prevista nel separato atto Xxxxxxxx Xxxxxx. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ARTICOLO 3
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO- PROROGHE
TERMINI E PROROGHE
Il termine utile del presente AQ è stabilito in giorni naturali consecutivi 1095 (millenovantantacinque). Alla scadenza di tale periodo, FER, a suo insindacabile giudizio, potrà esercitare due volte opzione per un ulteriore periodo di giorni naturali consecutivi 365 (trecentosessantacinque).
Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo contratto applicativo
perfezionato in dipendenza del presente Accordo.
Alla scadenza del primo periodo contrattuale, laddove non raggiunti gli importi massimi contrattuali, per una sola volta, FER, a suo insindacabile giudizio, potrà esercitare opzione per un ulteriore periodo di giorni naturali consecutivi 1’095 (millenovantantacinque) a decorrere dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo contratto applicativo perfezionato in dipendenza dell’esercizio dell’opzione.
Per i Contratti Applicativi che prevedano l’affidamento delle prestazioni progettuali, il termine utile per l’ultimazione di queste decorre dalla data indicata nel verbale di avvio, in assenza di tale verbale, il termine decorre dal momento della stipula del singolo contratto applicativo.
Il termine per l’esecuzione delle opere decorre dalla consegna delle aree come disciplinata dal successivo art. 11.
Ove, alla data di scadenza del periodo di validità contrattuale, fossero in corso di esecuzione o di completamento dei lavori richiesti con Contratti Applicativi, esso si intenderà esteso per il tempo previsto dal Contratto Applicativo per l’ultimazione dei lavori.
Detta estensione del termine di validità di cui al precedente punto non darà titolo alcuno all’Appaltatore di pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni onere relativo.
Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale.
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile
specificatamente previsto nei singoli Contratti Applicativi.
L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere la consegna dei lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo emessa da FER entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della stessa. La mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito al presente capoverso potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale.
In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per FER. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, si applicheranno quelle più favorevoli a FER.
L’Appaltatore resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, senza possibilità di rivalsa nei confronti di FER, per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro.
L’Appaltatore, perciò, dando esplicita manleva, tiene indenne FER nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Accordo.
Nel caso in cui a FER fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore sarà tenuto a pagarle in sua vece, o comunque a
rimborsarle a FER, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo. Resta inteso altresì che FER non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o dalle loro cose, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La responsabilità dell’Appaltatore per danni è da intendersi assunta anche nei confronti del personale e delle cose di FER.
L’Appaltatore assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'Appaltatore stesso e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
ARTICOLO 4
RUP IN FASE D’ESECUZIONE DEI LAVORI –DIRETTORE DEI
LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
Per il presente Accordo e per ciascun contratto applicativo è nominato da parte di FER, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali, il RUP in fase d’esecuzione.
Il Direttore dei Lavori di ciascun Contratto Applicativo è nominato da parte di FER ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 delle CGC.
Il Direttore dei Lavori avrà, in particolare, l’incarico di controllare e verificare tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni.
Durante il corso delle prestazioni, il Direttore dei Lavori avrà il compito di trasmettere tutte le comunicazioni e istruzioni di FER all’Appaltatore con apposite comunicazioni scritte.
L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 15.1 delle CGC. La rappresentanza dell’Appaltatore per ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale è assunta di norma dal predetto Direttore Tecnico salvo la facoltà dell’Appaltatore di nominare persona diversa, munita dei requisiti e della procura di cui all’articolo 15 delle CGC. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall’art. 15 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
L’Appaltatore nomina per ogni Contratto Applicativo uno o più Capi Cantiere, incaricato/i di coordinare e sovraintendere all’esecuzione delle prestazioni previste nel CA, assicurandone l’osservanza ai contenuti dei piani di sicurezza, nonché di interfacciarsi in via esclusiva con la Direzione Lavori.
I nominativi dei rappresentanti nominati dall’Appaltatore, incaricati dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere vanno specificati nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) come previsto nell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, al punto 3.2.1, comma a.
XXX può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico/i e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo e ai relativi Contratti Applicativi, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo complessivo del presente contratto ammonta a € 51.000.000,00 (CINQUANT-UNO-MILIONI/00) oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai soli prezzi di tariffa (con esclusione dell’importo massimo complessivo) è
applicato un ribasso del %
( per cento) praticato nell’offerta dall’Appaltatore.
Le opzioni saranno esercitabili a insindacabile giudizio di FER come indicato dal precedente art. 3, ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall’ art 106 comma 12 D.lgs. 50/2016).
In caso di mancato esercizio delle opzioni L’IMPRESA non avrà niente a che
pretendere se non quanto già eseguito.
Tale opzione sarà esercitabile per un massimo di una sola volta. Per l’esercizio dell’opzione, FER dovrà inviare all’AFFIDATARIA entro il termine sopra indicato una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata, con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione.
L’AFFIDATARIA è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto di opzione applicando all’importo fissato a base di gara lo sconto offerto.
FER, relativamente agli interventi di cui all’art. 2.1, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del relativo importo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell’IVA.
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
ARTICOLO 6
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’effettivo importo da corrispondere all’Appaltatore sarò definito dai singoli
Contratti Applicativi. I lavori e le prestazioni oggetto del singolo Contratto applicativo affidato in aderenza al presente accordo saranno compensati A CORPO ovvero A MISURA mediante l’applicazione delle tariffe RFI al netto del ribasso offerto in sede di gara (con espressa esclusione dell’applicazione del ribasso alle tariffe “OS” per le opere e i dispositivi di sicurezza).
I corrispettivi dell’intero accordo quadro potranno pertanto variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione degli effettivi importi affidati durante l’intera durata contrattuale fermo l’importo massimo già indicato.
Per le prestazioni progettuali, gli importi dovuti saranno contabilizzati in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta validazione da parte della Committente degli elaborati progettuali proposti.
Per ciascun Ordinativo Applicativo saranno emessi Stati di Avanzamento Lavori Unico, secondo limiti di importo o scadenze temporali definite nell’Ordinativo stesso in funzione anche dell’importo contrattuale, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni previste dall’ordinativo. Per eventuali cantieri con importo opere superiore a euro 500.000,00 ovvero tempi di realizzazione superiori a 8 mesi, previa richiesta dell’IMPRESA, potranno essere previsti, ad insindacabile giudizio del RUP, stadi di avanzamento lavori per importi opere eseguite superiori al 30% ovvero superiori a 250.000,00 euro.
Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra.
A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà un unico Certificato di Pagamento.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente
per ciascun Contratto Applicativo.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti
sull’importo dei lavori.
Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione dei lavori previsti nel contratto applicativo medesimo.
Negli stati di avanzamento lavori l’importo di ciascun acconto sarà contabilizzato in contraddittorio con l’Appaltatore a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione lavori e dell’effettive misure di sicurezza adottate.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo e per i connessi certificati di collaudo (ovvero di regolare esecuzione) relativi all’Accordo ed ai singoli contratti applicativi, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e dei subappaltatori.
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione successiva all’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo del relativo contratto applicativo.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione
del certificato di collaudo/regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo. L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzata.
Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo e del contratto applicativo, del codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, suo Codice fiscale o partita IVA e modalità richieste per il pagamento. Il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture al presente Accordo, e il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge, saranno indicati nei contratti applicativi.
I pagamenti saranno effettuati da FER, a mezzo di bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FER da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 17 del presente accordo e dell’art 60 della CGC, in ragione di quanto stabilito all’art. 3 della Legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
C.C. anche il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.136/2010 , FER verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate e alla presente Accordo sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore: “L’Impresa
in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’Impresa
nell’ambito dell’Accordo
sottoscritto con
identificato con il CIG /CUP assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 .
L’Impresa in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a FER della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa
si impegna ad inviare copia della presente Contratto a FER. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dal contratto di subappalto e dai contratti
assimilabili al subappalto, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FER copia del subcontratto.
In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore ai sensi del presente Accordo avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l’Appaltatore medesimo è incorso.
Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del quarto periodo del comma 3 e del comma 3-bis dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.
ARTICOLO 7 CESSIONE DEI CREDITI
Fermo quanto previsto all’art. 8 delle CGC, la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a FER di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di FER medesima al risarcimento dei danni.
Resta inteso che FER intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di FER.
ARTICOLO 8 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui
al presente Accordo, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di polizza fideiussoria n. emessa
il / / rilasciata da fino alla
concorrenza di € (euro /00), pari al
% dell’importo stimato della prima annualità dell’AQ, ed acquisita agli atti di FER con l’impegno del garante di rinnovare la cauzione all’esercizio dell’opzione contrattuale.
La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di FER, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di approvazione del certificato di collaudo generale e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. Qualora nel periodo di validità della garanzia si verifichi una variazione sfavorevole delle condizioni economico- patrimoniali dell’istituto fideiubente, l’Appaltatore, su richiesta di FER, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto dotato di affidabilità creditizia, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 9 POLIZZE ASSICURATIVE
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento all’intero Accordo Quadro, salvo le disposizioni relative alla Polizza di cui al successivo punto 4 che troverà applicazione nei singoli Contratti Applicativi laddove è prevista la progettazione.
POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
La polizza per copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne FER da tutti i rischi di cui all’Art. 11 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER il testo della polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’Art. 11 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica
dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a FER di subentrare
all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi
azione di rivalsa.
c) L’obbligo per la compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
e) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali;
In difetto FER si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a FER dimostrazione
dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 105, D. Lgs. 50/16 (già in possesso della compagnia),
b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi
coinvolgano strutture portanti sotto-murarie dei manufatti in aderenza
interessati.
POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA BIENNALE
L’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale che dovrà tenere indenne FER da tutti i rischi per vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori di cui all’art. 59 delle Condizioni Generali.
Per ogni singolo Contratto Applicativo, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale dello stesso Contratto Applicativo. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a FER entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza, che considererà “Assicurato” FER, dovrà prevedere massimali pari al valore del singolo Contratto Applicativo.
In essa si dovrà garantire che, qualora, a seguito di denuncia di FER, l’Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere
autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FER da tutti gli oneri sopportati al riguardo.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per
60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a FER di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi
azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società;
c) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall’Appaltatore i applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che
si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Le stipulazioni e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Egli, pertanto, risponderà per i danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
INTERVENTI SOSTITUTIVI
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza FER a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 10 SUBAPPALTO EVERIFICHE ANTIMAFIA
In riferimento alle categorie di lavori, il subappalto è ammesso fino al concorrere del limite del 50% dell’importo dell’Accordo Quadro fermi restanti i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta (All. 2 - Dichiarazione di subappalto) entro i successivi limiti:
− Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente LOC 001 di cui al Sistema
di Qualificazione RFI SQ011 afferente le “Opere civili alla sede
ferroviaria” entro il limite massimo del 50% dell’importo originariamente
previsto per tale categoria (41.500.000,00 €);
− Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente LAR-002 di cui al Sistema di Qualificazione RFI SQ011 afferente le “Interventi di rinnovamento all’armamento ferroviario” entro il limite massimo del 50% dell’importo originariamente previsto per tale categoria (6.500.000,00 €);
− Le categorie “OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” ed “OG 11 - Impianti tecnologici” seppur stimate, in sede di procedura di affidamento, per importi inferiori al 10% dell'importo dell’accordo quadro (dunque ricomprese in categoria prevalente) laddove
dovessero essere di importo superiore al 10 % del singolo contratto applicativo e pertanto troverà integrale applicazione il D.M. MIT 248/16, ivi compreso il limite massimo al subappalto del 30% dell’importo della singola categoria.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/16 e nello specifico le prestazioni di cui la lett. 3-bis della richiamata norma attengono esclusivamente a subcontratti che concernono prestazioni di lavori/servizi/forniture rivolte in favore dell’appaltatore - non della Stazione Appaltante – ed hanno carattere sussidiario, secondario o complementare rispetto a quelle rientranti nell’oggetto dell’affidamento.
Per le prestazioni progettuali il subappalto è ammesso nei limiti di cui l’art. 31
comma 8 del D.lgs. 50/16.
In caso di subappalto delle lavorazioni rientranti tra quelle di cui all'art 1 c. 53,
del L. 190/12, il subappaltatore dovrà risultare iscritta nella white list prefettizia (D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Qualora il contratto applicativo presenti categorie scorporabili non originariamente previste in fase di affidamento (in quanto di importo inferiore al 10% del valore complessivo dell’accordo quadro e pertanto ricomprese all’interno della categoria prevalente) sarà ammesso il subappalto per la totalità di tali categorie di opere laddove non rientranti nelle categorie di cui l’art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/16.
Per le lavorazioni rientranti nelle categorie di opere soggette a qualificazione secondo i Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà in ogni caso essere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata.
Per subappalti di importo inferiore ai 150.000 euro si applica l’art. 90 del d.P.R.
207/10.
L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FER, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento all’Accordo Quadro, sia con riferimento a ciascun contratto applicativo.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FER copia del subcontratto comprensiva
dell’elencazione delle lavorazioni affidate.
La richiesta di autorizzazione al subappalto corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti).
Ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del D. L. 69/2013, FER acquisirà d’ufficio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Xxxxxxxxx, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l’impossibilità della prosecuzione dell’iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione.
In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa “vidima” di idoneità da parte del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.
Resta inteso, come meglio precisato al successivo punto, che FER, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente atto, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei sub- appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Accordo.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.
Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Accordo e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Accordo e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 8 del presente AQ, FER, esclusivamente laddove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/16, corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite. In summenzionati casi è onere del subappaltatore richiedere per iscritto alla Stazione Appaltante l’intenzione di avvalersi di facoltà: è fatto pertanto obbligo all’IMPRESA dare menzione all’interno dei contratti di subappalto di siffatta facoltà del subappaltatore.
In ogni caso, l’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai fornitori con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, FER sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere l’Accordo per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori.
Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, FER dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri FER, le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, ivi compresi i fornitori, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura.
Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti, senza oneri ulteriori per FER in quanto già compresi nei prezzi contrattuali.
È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti dell’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere a FER la documentazione necessaria.
ARTICOLO 11
CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE
FER provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le aree
interessate dalla realizzazione degli interventi a seguito di ciascun Contatto Applicativo emesso in dipendenza del presente Accordo.
Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali.
Conformemente a quanto sopra, qualora il FER decida nel corso dell’intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di FER.
ARTICOLO 12
PENALI E CRONOPROGRAMMA
Si applica quanto stabilito dall’art. 26.1 delle Condizioni generali di contratto FER.
Ove non diversamente stabilito, la misura giornaliera delle penali sarà dell’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale con riferimento all’Accordo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso.
In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà per FER di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo dei contratti applicativi sino a quel momento affidati.
Il direttore dei lavori (ove non nominato il RUP) comunica tempestivamente
all’IMPRESA le contestazioni in merito ad inadempimenti ovvero ritardi,
descrivendo l’addebito ed informando sulle modalità di calco delle penali.
Preso atto degli impegni sostenuti dall’IMPRESA in sede di formulazione dell’offerta tecnica, si applicano integrano il presente articolo le seguenti penali:
1. Elemento migliorativo n. , dichiarazione di impegno a
, il mancato adempimento del presente punto comporterà l’applicazione di una penale pari a euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’impegno assunto;
2. Elemento migliorativo n. , dichiarazione di impegno a
, il mancato adempimento del presente punto comporterà l’applicazione di una penale pari a euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’impegno assunto;
3. Elemento migliorativo n. , dichiarazione di impegno a
, il mancato adempimento del presente punto comporterà l’applicazione di una penale pari a euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’impegno assunto.
Laddove affidate le prestazioni progettuali, in caso di ritardo nella consegna del progetto, si applicano le penali nella misura stabilita del 0,1 % dell’importo del contratto applicativo per ciascun giorno indivisibile di ritardo.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto cronoprogramma, sarà applicata la penale stabilita nella misura dello 0.1% dell’importo del relativo CA, da effettuarsi con il primo SAL utile.
Il Direttore Lavori qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze, sarà imputato all’Appaltatore.
Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde non incorrere nelle penali previste dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori applicherà, ai sensi dell’art. 19 delle CGC, la penale stabilita al punto 1 del presenta articolo.
La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10%.
In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l’importo trattenuto sarà riaccreditato all’Appaltatore senza interessi, al primo SAL utile.
In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l’Appaltatore dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a penale e definitivamente incamerati da FER.
ARTICOLO 13
CONTESTAZIONI DELL’APPALTATORE
13.1 L’Esecutore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che ha determinato il preteso pregiudizio e, sempre a pena di decandenza, confermare le riserve anche nel registro di contabilità.
13.2 Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale
dall’Appaltatore, si intendono rinunciate.
13.3 In ogni caso l'Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
13.4 In nessun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica della progettazione.
13.5 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano ed in particolare devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Esecutore ritiene gli siano dovute.
13.6 Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della riserva, l’Esecutore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
13.7 Le domande formulate dall’Esecutore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere integrate da proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.
13.8 I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. L'Esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'Esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. In tal caso non potranno essere sollevate eccezioni o riserve da parte dell'Esecutore per vizi o difformità di misurazione.
13.9 Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure. Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori e dall'Esecutore. In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscrive il registro di contabilità. In occasione di ogni SAL il registro di contabilità dovrà
essere sottoscritto anche dall’Esecutore. Nel caso in cui l’Esecutore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
13.10 In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il D.L. o l'Esecutore ne informano tempestivamente il RUP che convoca le parti entro quindici giorni e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione assunta dal RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nelle modalità di cui il precedente comma 1.
13.11 Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'Esecutore un processo verbale. In assenza dell'esecutore, il processo verbale è espletato in presenza di due testimoni, trasmettendo copia del verbale all'Esecutore che potrà sollevare le proprie osservazioni, pena decadenza, entro
8 giorni. Le risultanze del processo verbale, ivi comprese le eventuali contestazioni, sono trasmesse al RUP e trascritte nel giornale dei lavori.
13.12 Fatte salve le ipotesi di consegna in via d'urgenza, la consegna dei lavori ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del Contratto, previo preavviso del D.L. di almeno cinque giorni. La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra il D.L. e l’Esecutore (o suo delegato) e da entrambi sottoscritto e dovrà contenere:
a. condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (come, ad esempio, tracciamenti, operazioni di misura, collocamenti di sagome e capisaldi);
b. aree, locali, ubicazioni e capacità di cave e discariche concesse, comunque, a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c. dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che - salvo il caso di consegna parziale - non sussistono ostacoli all’avvio e prosecuzione dei lavori.
L'Esecutore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.
13.13 Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.
13.14 Qualora la contestazione dell’Esecutore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Esecutore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Esecutore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il preteso pregiudizio. Qualora ritenga
che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Esecutore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori. Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo quanto dichiarato dall'Esecutore in fase di verifica delle offerte sospette di anomalia. Laddove tale dichiarazione non sia stata rilasciata si applicano le disposizioni di cui l'art. 10 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
Entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in Contratto per l’effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
13.15 Il conto finale si intende definitivamente accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non lo sottoscriva entro il termine di trenta giorni ovvero lo sottoscriva senza riserve. Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti. In una relazione separata rispetto il collaudo, il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Esecutore, che non siano state
oggetto di composizione tra le parti ai sensi del successivo comma 11.
13.16 All’atto della firma del collaudo o di regolare esecuzione, l’Esecutore può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato stesso. Se l’Esecutore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.
13.17 L’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Esecutore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui l'art. 205 del D.lgs. 50/16.
ARTICOLO 14 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Il collegio consultivo tecnico, di cui l’art. 6 del D.L.76/2020, salvo specifico accordo preventivo delle Parti, sarà composto da 3 membri e regolato secondo quanto indicato dalle linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con decreto n. 12 del 21/01/2022.
A seguito della comunicazione di avvenuta nomina del componente nominato dall’IMPRESA, FER avvierà le verifiche, sulla sussistenza in capo al professionista nominato dall’IMPRESA, circa all’assenza delle cause di
incompatibilità previste dal punto 2.5 delle linee guida MIMS nonché della presenza dei requisiti professionali di cui il punto 2.4.
All’esito di tale procedimento, FER potrà richiedere alternativamente:
a. laddove non siano soddisfatte le condizioni di cui i punti 2.4 e 2.5 delle richiamate linee guida MIMS, la sostituzione del soggetto provvederà. Il rifiuto ovvero l’omissione in caso di esplicita richiesta avanzata da FER di sostituzione o di individuazione del componente da parte dell’impresa costituisce violazione della c.d. buona fede contrattuale e l’inadempimento legittima la procedura di cui al punto 2.3.3. del MIMS.
b. provvedere a comunicare l’avvenuta nomina del proprio componente la cui indicazione sarà insindacabilmente rimessa alla Stazione Appaltante, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal decreto del MIMS del 2022, senza che l’Impresa possa eccepire alcunché.
I componenti così nominati provvederanno collegialmente ad individuare il professionista che assumerà la qualifica di presidente del Collegio, in caso di discordanza si procederà come da punto 2.2.2 delle linee guida MIMS.
Ciascuna delle parti concorrerà in proprio per l’onorario del/i componente/i da essa nominato/i ed in egual misura alla spesa sostenuta per l’incarico di presidente nonché dei costi vivi discendenti da collegio nel suo complesso.
In ogni caso FER parteciperà agli onorari (ivi compreso quello del membro da essa nominato) ed alle spese del CCT nella misura massima di 17.000,00 euro per anno contabile ed eventuali risparmi di spesa non saranno cumulati ai successivi anni.
Il CCT potrà essere chiamato ad emettere proprio parere esclusivamente previa
istanza scritta che di xxxxx le parti invieranno congiuntamente. In tal caso le spese affrontate saranno ripartite in maniera equa tra le parti.
A ciascuna delle parti è data facoltà di attivare di propria iniziativa il CCT dandone notizia alla controparte e contestualmente trasmettendo integralmente la richiesta di parere formulata. In tal caso, il CCT, nel trasmettere gli esiti della propria determinazione, provvederà a comunicare le modalità di ripartizione delle spese sostenute (ivi comprese le spese discendenti dagli onorari dei membri del collegio).
Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo diversamente stabilito da successivi accordi ovvero dalla Legge, le decisioni assunte dal CCT non assumeranno valore di lodo arbitrale.
In caso di ritardi o mancati pagamenti di quanto dovuto dall’IMPRESA a titolo di compenso del CCT, FER provvederà, previa notizia scritta, a trattenere gli importi in occasione del primo pagamento utile.
Quanto previsto per il CCT in ogni modo non incide su procedure e tempi previsti dal precedente art. 13 - Contestazioni dell’appaltatore.
In ogni caso, ritardi nella nomina del CCT non potranno costituire presupposto per il differimento della stipula del singolo contratto applicativo ovvero per l’avvio e la realizzazione delle opere/prestazioni ovvero richieste di proroghe.
ARTICOLO 15 INDICIZZAZIONE DEI PREZZI
A partire dal secondo anno contrattuale, è prevista, ex art. 29 comma 1 lett. a) del
D.L. 4/22 la revisione prezzi, unicamente a seguito di emissione di nuove edizioni di Tariffari RFI, laddove la nuova edizione presenti variazioni superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo originario delle Tariffe ed. 2022, previa ricezione di apposita richiesta scritta, pena decadenza entro il termine di sessanta giorni dall’emissione della nuova edizione dei tariffari RFI, da parte dell’Appaltatore contenente la quantificazione provata con adeguata documentazione.
Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'IMPRESA, rispetto ai prezzi documentati dallo stesso in fase del sub procedimento di verifica dell'offerta anomala.
Eventuali ritardi nell’esecuzione delle opere oggetto di indicizzazione, comporteranno la decadenza dal beneficio e pertanto il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
In ogni caso, si procederà a compensazione, nel limite delle risorse disponibili da quadro economico per il singolo intervento, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza.
ARTICOLO 16 NUOVI PREZZI
16.1 L’appaltatore è tenuto a presentare prima della stipula di ogni Contratto Applicativo, documentazione giustificativa atta a dare evidenza dell’equilibrio economico del contratto stesso. La mancata presentazione di quanto indicato al precedente periodo è da intendersi quale conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara al momento del sub procedimento di verifica delle offerte eventualmente anomale.
16.2 Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal Contratto
o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi RFI” (anche non richiamate nel Contratto nell'ultima edizione disponibile;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia
impossibile l’assimilazione.
I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Esecutore. In caso di disaccordo, il Direttore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di iscrivere riserva.
CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALI NON COMPRESI IN TARIFFARIO MaCeP
Il corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale non compreso in MaCeP sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di confronto competitivo alle fatture di acquisto del materiale fornito, maggiorate dell’ % di utile d’impresa e del % di spese generali (valori dichiarati in sede di verifica dell’offerta anomala). In formule:
If = (F*1. * 1. )*(1-r)
Dove:
If = corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale non compreso in MaCeP; F = fatture di acquisto del materiale;
r = ribasso offerta in sede di confronto competitivo
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI
E IRREGOLARITÀ
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle CGC, FER si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r. anche in ciascuno dei seguenti casi:
a) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelle attinenti alla sicurezza sul lavoro;
b) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara, ivi compresi i requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/16;
c) l’avvenuta applicazione di penali nella misura superiore al 10%;
d) avvenuta trasgressione degli impegni di cui il successivo articolo 19.
La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui FER dichiari all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.
Fermo quanto sopra, FER ha inoltre la facoltà di risolvere, previa diffida ai sensi
dell’art. 1454 c.c., il presente Accordo nelle seguenti ipotesi:
a) ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di FER entro un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
b) comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente Accordo), tali da compromettere la buona riuscita dei lavori,
e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee
giustificazioni;
c) violazione degli obblighi in materia di regolarità contributiva (“Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza “contributiva” e retributiva dell’appaltatore e del subappaltatore).
La risoluzione dell’Accordo non esime l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento, ove richiesto da FER, interventi in corso già affidati con i contratti applicativi alla data di dichiarazione della risoluzione stessa.
In ogni caso la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’IMPRESA, comporterà l’escussione della garanzia definitiva per intero, salvo maggior danno e la segnalazione del fatto al casellario dell’Autorità Anticorruzione (ANAC).
ARTICOLO 18 RECESSO
Nel caso in cui FER si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 62 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà tenuto, ove richiesto da FER, ad ultimare l’esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo in corso di adempimento. Le parti convengono che l’indennizzo di cui al comma 5 dell’art. 62 delle Condizioni Generali sarà calcolato sull’importo dei contratti applicativi in corso di esecuzione all’atto del recesso, per i quali FER non disponga di proseguirne l’esecuzione ai sensi di quanto previsto al comma precedente. La facoltà di recesso di cui all’art. 62 delle CGC potrà essere esercitata da FER anche relativamente al singolo contratto applicativo. In tal caso, l’indennizzo di cui al comma 5 dell’art. 6.2 delle CGC sarà calcolato sull’importo
del relativo contratto applicativo.
ARTICOLO 19 TRASPARENZA DEI PREZZI
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risulti non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
FER ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più
lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di
utilizzare nell’esecuzione del presente Accordo e dei relativi contratti applicativi ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo e dei relativi contratti applicativi, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui FER sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore. L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente
ARTICOLO 21
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla
sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione.
L’imposta di bollo è assolta da FER in modo virtuale per l’importo di €
,00 Autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Provinciale di Ferrara. Provinciale di Ferrara. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di scritturazione del contratto, quelle per le tasse di bollo, di registro e postali, nonché quelle per le copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
ARTICOLO 22
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
Con la partecipazione alla procedura l’IMPRESA ha accettate:
- Policy Privacy FER.
- Informativa per il trattamento dei dati personali fornitori e terzi;
- Cookie Policy;
Reperibili alla pagina web: xxxx://xxx.xxx.xx/?xxxx_xxx00 .
Per l’APPALTATORE
(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare)
(X.xx Digitalmente)
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Per FERROVIE XXXXXX XXXXXXX S.r.l.
(Il Direttore Generale) (X.xx Digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11,
art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 e art. 22.
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Per l’APPALTATORE
(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare)
(X.xx Digitalmente)
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