AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 210 del 6-2-2019
O G G E T T O
Servizio per la gestione e organizzazione dell'assistenza infermieristica e dell'attività amministrativa delle Medicine di Gruppo: modifiche organizzazione medicine di gruppo e sostituzione DEC.
Proponente: XXX Xxxx Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 71
Il Direttore dell’U.O.S “Gare” riferisce che:
con delibera n. 1748 del 28/12/2017 è stato disposto di indire gara a procedura aperta n. 6951964, CIG 7336475AAF, per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo ed infermieristico per le medicine di gruppo dell’Aulss 8 Berica e dell’Aulss 7 Pedemontana per un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo per due anni, con base d’asta di € 5.659.200,00, IVA esclusa, da espletarsi tramite piattaforma “SINTEL”;
con delibera n. 1204 del 5 settembre 2018, il servizio è stato aggiudicato per l’importo di € 5.644.482,99, oltre Iva, a favore del RTI costituendo tra Althea Italia Spa, Anthesys, Mano Amica Servizi Sociali, come di seguito specificato:
- Azienda Aulss 8 Berica, prezzo complessivo triennale di € 3.078.790,83, oltre Iva;
- Azienda Aulss 7 Pedemontana, prezzo complessivo triennale di € 2.565.692,16, oltre Iva;
per l’Aulss 8 Berica, come da capitolato, veniva prevista per le medicine di gruppo integrate, disciplinate dalla DRGV n. 751/2018, di Noventa di Vicentina (pazienti n. 21.810) e di Dueville- Sandrigo (pazienti n. 11.948) l’attivazione del II livello di servizio amministrativo ad un prezzo d’offerta a paziente di € 8,98, oltre che del II livello di servizio infermieristico ad un prezzo d’offerta a paziente di € 9,48;
inoltre era previsto in capitolato per le medicine di gruppo, disciplinate dall’allegato B) della DRGV n. 751/2015, di Creazzo (5.568 utenti), di Corso Padova (6.700 pazienti), V.I.T.A.M. (5.995 pazienti) e di Borgo Scroffa (9.710 pazienti) l’attivazione del II livello di servizio amministrativo (€ 7,43 ad utente), oltre del I livello di servizio infermieristico (€ 6,98 a paziente);
con mail del 18 dicembre 2018, il Direttore dei Servizi Socio- Sanitari, ha riferito che, per quanto riguarda le Medicine di Gruppo Integrate, deve prevedersi l’attivazione della sola Medicina Integrata di Dueville-Sandrigo, con l’erogazione dei servizi secondo quanto previsto in capitolato, in quanto è mutata la forma associativa dei medici generali che facevano parte della medicina di gruppo integrata di Noventa Vicentina;
con la suddetta mail è stato inoltre riferito che la nuova programmazione regionale relativa alle medicine di gruppo prevede per l’Aulss 8 Berica, in sostituzione della disciplina dell’allegato B) della DRGV n. 751/2015, un piano triennale di Medicine di Gruppo, regolamentate secondo ACN, con una copertura nel 2021 dell’80% degli assistiti e che, pertanto, a fronte delle mutate esigenze, alle Medicine
di Gruppo ex ACN andrà garantito il call center h12 (livello I servizio amministrativo delle Medicine di Gruppo, con prezzo d’offerta ad € 6,98 per assistito) ed un adeguato servizio infermieristico;
atteso che in sede di gara per il servizio infermieristico veniva richiesto un prezzo ad utente e non un prezzo orario, viene fissato un unico costo orario pari ad euro 22,58 (iva esclusa), come da proposta economica dell’appaltatore pervenuta con mail del 20 dicembre 2018, già negoziata dalla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari sulla base, comunque, del più basso costo offerto in gara per il servizio infermieristico per le Medicine di Gruppo Integrate;
le Medicine di Gruppo secondo ACN che si prevede di attivare nel corso dell’esecuzione contrattuale sono le seguenti:
Denominazione | Sede di riferimento | N. medici | Copertura assistiti |
Vicenza Zona Laghi | Vicenza | 3 | 3.985 |
Vicenza Borgo Scroffa | Vicenza | 8 | 10.108 |
XX Xxxxx xx Xxxxxxxxxx | Xxxxx xx Xxxxxxxxxx | 0 | 11.278 |
Creazzo | Creazzo | 5 | 7.101 |
MG Longare-Castegnero | Castegnero | 5 | 7.170 |
XX xx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 0 | 4.236 |
MG Noventa-Pojana | Noventa | 9 | 11.549 |
MG Lonigo | Lonigo | 8 | 12.466 |
XX xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 0 | 3.295 |
MG di Montebello | Montebello | 5 | 7.394 |
XX xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | 0 | 00.000 |
XX Xxxxxxx Corso Padova | Vicenza | 5 | 6.063 |
MG VI.T.A.M | Vicenza | 4 | 6.041 |
si è reso, inoltre, necessario sottoscrivere con la ditta aggiudicataria il contratto che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1), attesa l’urgenza di attivare dal 2 gennaio 2019 il servizio di call center presso la Medicina di Gruppo secondo ACN di Creazzo (mentre la
decorrenza del servizio infermieristico presso tale Medicina di Gruppo dovrà essere concordata con il DEC mediante apposito verbale);
deve prevedersi che l’attivazione dei servizi di call center e/o infermieristici e/o amministrativi presso la Medicina di Gruppo Integrata di Dueville-Sandrigo e presso le ulteriori singole Medicine di Gruppo ex ACN dovrà essere definita dal RUP su indicazione del Direttore dei Servizi Socio- Sanitari;
l’importo di spesa complessivo derivante dall’attivazione di tali servizi rispetterà, in ogni caso, la spesa prevista con la gara aggiudicata;
è emersa inoltre la necessità di sostituire il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 , Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, in quanto una serie impegni lavorativi non le consentono il proficuo svolgimento di tale ruolo;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di prendere atto che, per quanto riguarda le Medicine di Gruppo Integrate, deve prevedersi l’attivazione della sola Medicina Integrata di Dueville-Sandrigo, con l’erogazione dei servizi secondo quanto previsto in capitolato, in quanto è mutata la forma associativa dei medici generali che facevano parte della medicina di gruppo integrata di Noventa Vicentina;
2. di prendere atto che la nuova programmazione regionale, relativa alle medicine di gruppo, prevede per l’Aulss 8 Berica, in sostituzione della disciplina dell’allegato B) della DRGV n. 751/2015, un piano triennale di Medicine di Gruppo, regolamentate secondo ACN, con una copertura nel 2021 dell’80% degli assistiti e, pertanto, si ritiene opportuno, a fronte delle mutate esigenze, garantire alle Medicine di Gruppo ex ACN il call center h12 (livello I servizio amministrativo delle Medicine di Gruppo, con prezzo d’offerta ad € 6,98 per assistito) e un idoneo servizio infermieristico;
3. di prendere atto che le Medicine di Gruppo secondo ACN che si prevede di attivare nel corso dell’esecuzione contrattuale sono le seguenti:
Denominazione | Sede di riferimento | N. medici | Copertura assistiti |
Vicenza Zona Laghi | Vicenza | 3 | 3.985 |
Vicenza Borgo Scroffa | Vicenza | 8 | 10.108 |
XX Xxxxx xx Xxxxxxxxxx | Xxxxx xx Xxxxxxxxxx | 0 | 11.278 |
Creazzo | Creazzo | 5 | 7.101 |
MG Longare-Castegnero | Castegnero | 5 | 7.170 |
XX xx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 0 | 4.236 |
MG Noventa-Pojana | Noventa | 9 | 11.549 |
MG Lonigo | Lonigo | 8 | 12.466 |
XX xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 0 | 3.295 |
MG di Montebello | Montebello | 5 | 7.394 |
XX xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | 0 | 00.000 |
XX Xxxxxxx Corso Padova | Vicenza | 5 | 6.063 |
MG VI.T.A.M | Vicenza | 4 | 6.041 |
4. di prendere atto della proposta economica dell’appaltatore pervenuta con mail del 20 dicembre 2018 con un unico costo orario pari ad euro 22,58 (iva esclusa), per quanto attiene al servizio infermieristico delle medicine come, già negoziata dalla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari sulla base del più basso costo offerto in gara per il servizio infermieristico per le Medicine di Gruppo Integrate;
5. di approvare il contenuto del contratto che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1);
6. di prendere atto che l’attivazione dei servizi di call center e/o infermieristici e/o amministrativi presso la Medicina di Gruppo Integrata di Dueville-Sandrigo e presso le ulteriori singole Medicine di Gruppo ex ACN dovrà essere definita dal RUP su indicazione del Direttore dei Servizi Socio- Sanitari e che l’importo di spesa complessivo derivante dall’attivazione di tali servizi rispetterà, in ogni caso, la spesa prevista con la gara aggiudicata;
7. di sostituire la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx con la Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, collaboratore amministrativo in servizio presso il Distretto Est, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 101 d.lgs. 50/2016;
8. che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 06/02/2019 alle ore 17:02
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 7-2-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 7-2-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Protocollo n.0128720 del 21/12/2018
CONTRATTO
per il Servizio di gestione e organizzazione dell’ assistenza infermieristica e dell’attività amministrativa delle Medicine di Gruppo dell’AULSS n. 8 “Berica”
- gara n. 6951964, CIG 7336475AAF, ID procedura Sintel 92909127
tra:
Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx, C.F. e P.I. 02441500242, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma con giusta Delibera n. 1204 del 05/09/2018, di seguito anche “Committente”
E
A.T.I. tra Althea Italia Spa, con sede legale in Roma, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 13 C.F. e P.IVA 01244670335, rappresentata in questa sede dall’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Gallarate (VA) il 24/10/1962, C.F. CRGMRA62R24D869, la Cooperativa Sociale Anthesys Servizi, con sede legale in Venezia, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 000, CF 02648400279 e Mano amica Società Cooperativa, con sede legale a Xxxxx (XX), xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, CF 01372590248, come da atto di costituzione di raggruppamento temporaneo d’imprese, serie 1T n. 19138 del 15/11/2018, repertorio 154089, dinanzi al notaio Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, della società Althea Italia S.p.A., di seguito anche “Appaltatore”.
Premesso che:
• con l’atto deliberativo n. 1478 del 28/12/2017 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di gestione e organizzazione dell’assistenza infermieristica e dell’attiivtà amministrativa delle medicine di gruppo dell’Aulss 8 Berica e dell’ Aulss 7 Pedemontana;
• per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura telematica ID 92909127 svoltasi sulla piattaforma Sintel (gara n. 6951964 CIG 7336475AAF), con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo a base d’asta di euro 5.659.200,00, per la durata di 36 mesi;
• con Delibera n. 1204 del 05/09/2018 la gara è stata aggiudicata al RTI tra Althea Italia Spa, Anthesys, Mano Amica Servizi Sociali, come sopra identificato;
• l’Appaltatore ha fatto pervenire all’Azienda ULSS 8 Berica la cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del capitolato tecnico di gara;
Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Fonti di obbligazione
Il presente servizio è regolato dalla disposizioni del presente Contratto, dall’Avviso di gara e relativi allegati, dall’Offerta tecnica ed economica e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice sui contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e dalle norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Art. 2 Oggetto del contratto
Il servizio in appalto ha per oggetto il servizio di gestione ed organizzazione dell’assistenza infermieristica e dell’attività amministrativa delle Medicine di Gruppo secondo la qualità e le modalità indicate nei documenti di gara e nel presente contratto.
In particolare, i servizi oggetto del presente contratto vengono, in parte, rimodulati nel seguente modo:
a) Per quanto riguarda le Medicine di Gruppo Integrate si prevede l’attivazione della sola Medicina Integrata di Dueville-Sandrigo, con l’erogazione dei servizi secondo quanto previsto in capitolato;
b) Le Medicine di Gruppo, a fronte della nuova programmazione regionale che prevede un piano triennale delle medicine di gruppo per l’Ulss 8 Berica con Medicine di Gruppo secondo ACN con una copertura nel 2021 dell’80% degli assistiti, verranno rimodulate nell’ambito delle forme associative tipo “ACN”.
Le Medicine di Gruppo secondo ACN che si prevede di attivare nel corso dell’esecuzione contrattuale sono le seguenti:
Denominazione | Sede di riferimento | N. medici | Copertura assistiti |
Vicenza Zona Laghi | Vicenza | 3 | 3.985 |
Vicenza Borgo Scroffa | Vicenza | 8 | 10.108 |
XX Xxxxx xx Xxxxxxxxxx | Xxxxx xx Xxxxxxxxxx | 0 | 11.278 |
Creazzo | Creazzo | 5 | 7.101 |
MG Longare-Castegnero | Castegnero | 5 | 7.170 |
XX xx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 0 | 4.236 |
MG Noventa-Pojana | Noventa | 9 | 11.549 |
MG Lonigo | Lonigo | 8 | 12.466 |
XX xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 0 | 3.295 |
MG di Montebello | Montebello | 5 | 7.394 |
XX xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | 0 | 00.000 |
XX Xxxxxxx Corso Padova | Vicenza | 5 | 6.063 |
MG VI.T.A.M | Vicenza | 4 | 6.041 |
Alle Medicine di Gruppo secondo ACN verrà garantito il servizio di call center h12 con personalizzazione per singola MG e sarà assegnata, inoltre, una risorsa infermieristica per 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana
Art. 3 Decorrenza e durata dell’appalto
Il contratto ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal 02/01/2019 con possibilità di rinnovo per 2 (due) ulteriori anni previo accordo tra le parti, subordinatamente alla verifica complessiva sulla gestione del servizio.
In particolare, dalla predetta data del 2 gennaio 2019 dovrà essere attivato il servizio di call center presso la Medicina di Gruppo secondo ACN di Creazzo, mentre la decorrenza del servizio infermieristico presso tale Medicina di Gruppo dovrà essere concordata con il DEC mediante apposito verbale.
L’attivazione dei servizi di call center e/o infermieristici e/o amministrativi presso la Medicina di Gruppo Integrata di Dueville-Sandrigo e presso le ulteriori singole Medicine di Gruppo secondo ACN dovrà essere concordata con il DEC, mediante sottoscrizione di appositi verbali.
Al termine del periodo contrattuale il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, salva risoluzione anticipata, previo preavviso di 30 giorni, in caso di attuazione una di convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale.
Art. 4 Corrispettivo del servizio
a) MGI :
Servizio Amministrativo:
livelli | Prezzo offerto pro- capite per assistito per anno |
Livello 1 | € 6,98 |
Livello 2 | € 8,98 |
2
€ 13,96
livello 3
Servizio Infermieristico:
livelli | Prezzo offerto per assistito per anno |
livello 1 | € 7,98 |
livello 2 | € 9,48 |
b) MG ex ACN
Servizio Amministrativo:
livelli | Prezzo offerto pro- capite per assistito per anno |
Livello 1 | € 6,98 |
Servizio Infermieristico: poiché tale servizio non era espressamente previsto nel Capitolato per 4 ore giornaliere, viene fissato un unico costo orario pari ad euro 22,58 (iva esclusa), come da proposta economica dell’appaltatore, già negoziata dalla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari sulla base del più basso costo offerto in gara per il servizio infermieristico per le Medicine di Gruppo Integrate.
Art. 5 Fatturazione e pagamenti
L’appaltatore dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
L’appaltatore dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda X.X.XX. n.8 “Berica”, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda ULSS, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora la Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX..
3
L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 231/2002.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, ex art. 1219 c.c., inviata tramite PEC o Raccomandata A.R., a decorrere dal 31 giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento, e saranno determinati in ragione del tasso di riferimento di cui all’art. 5 c. 1 del D. X.xx. 231/02, maggiorato di tre punti.
In ogni caso, il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per l’interruzione del servizio.
Art. 6 Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto, come stabilito nel Capitolato, saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R..
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento o si darà corso alla risoluzione del contratto.
Art. 7 Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione.
Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi :
- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
- a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata stipula delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato;
- sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore;
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- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall’art. 108, co. 1, del Codice. Il contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 108, co. 2 del Codice.
Art. 8 Recesso unilaterale
Il Committente potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., ai sensi dell’art. 21 - sexies L. 241/90, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all’Appaltatore via PEC, con lettera raccomandata A.R. o via telefax.
Art. 9 Trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e del Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di dati personali il Committente informa l’Appaltatore, che accetta, che i dati riguardanti l’Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell’ANAC o altri Enti Pubblici.
Il Committente informa l’Appaltatore, che accetta, che il Titolare del trattamento dei dati è l’AULSS 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, tel 0000 000000, Fax: 0000 000000, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Studio Legale Cervato Law & Business, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 / X - 00000 - Xxxxxx (XX), Tel. x00 000 000000, Fax +39 049
0000000, e-mail: xxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il Committente informa l’Appaltatore, che accetta, che il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto, in conformità della normativa sui Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e norme collegate, e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l’Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta.
Il Committente informa l’Appaltatore, che accetta, che i dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l’accesso agli atti, di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990, ed al fine di garantire il diritto di accesso civico e l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.
Il Committente informa l’Appaltatore, che accetta, che i dati saranno conservati dalla data dell’acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.
Il Committente informa l’Appaltatore, che accetta, che il diritto del titolare dei dati chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi e che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto.
Art. 10 Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai sensi 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l’Appaltatore, che accetta, è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
Ai sensi dell’art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:
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• trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
• trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
• rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta;
• adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”;
• nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
• specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
• assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
• mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Art. 11 Direttore dell’esecuzione del Contratto
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nominata con Delibera n. 1204 del 05/09/2018.
Art. 12 Spese contrattuali, imposte e tasse
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.
Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico del Committente.
Art. 13 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
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In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell’autorità giudiziaria, l’Appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l’escussione della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l’Azienda X.X.XX. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 14 Clausola risolutiva
Atteso che a tutt’oggi non risulta pervenuta l’informazione antimafia richiesta a seguito di interrogazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’eventuale rilascio dell’informazione antimafia interdittiva.
Parimenti il contratto sarà risolto laddove in capo ai soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 dovessero risultare i reati ivi previsti nel Casellario Giudiziale, la cui consultazione, tramite il sistema “massive, è avvenuta con pec del 13 dicembre 2018 inoltrata alla Procura di Vicenza.
Azienda ULSS 8 Berica Il Direttore
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica,
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
ATI Althea Italia, Cooperativa Sociale Anthesys, Xxxx Xxxxx
Amministratore delegato Althea Italia Spa
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 7, 8 e 14 del Contratto.
ATI Althea Italia, Cooperativa Sociale Anthesys, Xxxx Xxxxx
Amministratore delegato Althea Italia Spa
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
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