CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA.
INDICE | ||
CONDIZIONI SPECIFICHE | ||
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA | pag. | 3 |
ART. 2 - SERVIZI INTERNI | pag. | 3 |
2.1. Descrizione | pag. | 3 |
2.2 . Modalità e luogo di esecuzione | pag. | 5 |
2.3. Entità, estensione oraria e corrispettivi | pag. | 5 |
2.4. Competenze tecniche richieste | pag. | 6 |
ART. 3 - SERVIZI ESTERNI | pag. | 6 |
3.1. Descrizione | pag. | 6 |
3.2 Modalità e livelli di servizio attesi | pag. | 7 |
3.3. Entità e corrispettivi | pag. | 7 |
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI | ||
ART. 4 - ENTITÀ E DURATA DEL CONTRATTO | pag. | 8 |
ART. 5 - GESTIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI | pag. | 8 |
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO | pag. | 8 |
ART. 7 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA | pag. | 9 |
ART. 8 - PRETESE DI TERZI | pag. | 9 |
ART. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA | pag. | 9 |
ART. 10 - RISERVATEZZA | pag. | 10 |
ART. 11 - DUVRI | pag. | 10 |
ART. 12 - REVISIONE PREZZI | pag. | 10 |
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO | pag. | 10 |
ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | pag. | 11 |
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO pag. 12 ART. 16 - SUBAPPALTO pag. 12
ART. 17 - PENALI pag. 13
ART. 18 - CAUZIONE pag. 13
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag. 13
ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA pag. 13
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI pag. 14
ART. 22 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE pag.14 ART. 23 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI pag. 14
ART. 24 - NORME REGOLATRICI pag. 15
Allegato Tecnico pag. 16
CONDIZIONI SPECIFICHE
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
L’Assemblea legislativa intende affidare ad un soggetto esterno il servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione delle postazioni di lavoro assegnate ai propri collaboratori e utenti.
L’obiettivo dell’Assemblea legislativa per i prossimi anni è quello di migliorare gli attuali livelli di supporto per la gestione della produttività personale tramite personal computer, computer portatili, unità periferiche, tablet, utilizzo dei servizi rete e posta elettronica, ponendo sempre maggiore attenzione alla tempistica della risposta e alla garanzia nella soluzione dei problemi.
I servizi oggetto della gara, distinti in servizi interni e servizi esterni, rientrano nelle seguenti tipologie di attività:
1. Manutenzione e assistenza tecnica hardware: mantenimento in piena efficienza dell’intero parco hardware delle postazioni di lavoro, sia fisse che mobili, tramite assistenza diretta di primo intervento in loco ed eventuale affidamento della soluzione dei malfunzionamenti alla sede/laboratorio dell’Impresa o alle ditte titolari dei rapporti di garanzia in essere;
2. Assistenza sistemistica: installazione e configurazione delle postazioni di lavoro nonché interventi sistemistici atti a risolvere blocchi, anomalie o errori di software di base o middleware e relativa installazione e configurazione di loro nuove versioni messe e disposizione dall’Amministrazione;
3. Assistenza applicativa: assistenza a fronte di blocchi o malfunzionamenti di software applicativo; supporto all’installazione e messa in funzione di eventuali patch o nuovi rilasci evolutivi dei programmi forniti dall’Amministrazione;
4. Attività pianificate e programmate: interventi di manutenzione programmata dei sistemi, aggiornamento a nuove versioni dei sistemi operativi e dei software applicativi e supporto ad eventuali attività logistiche programmate (backup, installazione di nuovi sistemi e periferiche, traslochi interni, ecc.)
ART. 2 - SERVIZI INTERNI
2.1. Descrizione
Il personale dell’Impresa addetto ai servizi oggetto della gara dovrà svolgere le seguenti attività, nell’ambito del sistema informatico dell’Assemblea legislativa (di cui si fornisce una sintetica descrizione nell’Allegato tecnico al presente capitolato), secondo le indicazioni progettuali e le priorità gestite dall’Area informatica dell’Ente e in collaborazione con gli addetti del settore:
1. installazioni complete di postazioni di lavoro utente (nuove o sostitutive delle precedenti): sistema operativo, software di base, soluzioni di office automation e applicativi, eventuali unità periferiche, connessione alla rete regionale
2. installazioni di nuovi prodotti software e/o aggiornamenti di versione di prodotti già installati su postazioni già attive;
3. installazioni di unità periferiche aggiuntive su postazioni già attive;
4. installazione e/o configurazione di stampanti di rete;
5. dismissione di vecchi personal computer con rimozione di tutti i contenuti e, nel caso di destinazione o donazione esterna, ripristino dell’immagine del solo S.O.;
6. aggiornamento degli account utente nel dominio regionale interno e delle banche dati di inventario;
7. help desk per gli utenti riguardo a problematiche di malfunzionamento delle stazioni di lavoro e del software di base e applicativo, e conseguenti interventi di ripristino (effettuabili, a seconda dei casi: - in modalità remota - presso la postazione utente - nei locali dell’Area informatica previo trasporto della postazione);
8. verifica dei malfunzionamenti hardware di PC e unità periferiche (stampanti, scanner, ecc.) locali e di rete, effettuazione di diagnosi di massima e, se necessario, attivazione di richiesta di intervento esterno presso la sede/laboratorio dell’impresa o presso le eventuali ditte titolari dei rapporti di garanzia in essere;
9. attività di diagnostica e verifica delle problematiche di rete per la corretta gestione delle connessioni, anche in collaborazione con il personale addetto della Giunta regionale;
10. attività di assistenza tecnica in occasione di particolari eventi svolgentisi nelle sale riservate dell’Assemblea legislativa dotate di apposite attrezzature informatiche (es. presentazioni, proiezioni, registrazioni audio-video, videoconferenze)
I servizi illustrati precedentemente potranno essere svolti anche in ambiente desktop virtuale su architetture VmWare e/o Citrix;
L’attività e le funzioni sopra descritte saranno svolte in collaborazione con i tecnici interni del Servizio Sistemi informativi – informatici e innovazione dell’Ente, secondo le indicazioni progettuali e le priorità gestite dall’Area informatica dello stesso Servizio.
Per il servizio di help desk e assistenza tecnica l’Amministrazione si avvale di un sistema di gestione on-line delle richieste informatiche, accessibile dalla Intranet dell’Assemblea Legislativa (InterNos), che costituisce il canale preferenziale per l’apertura delle chiamate (ticket) di assistenza da parte degli utenti e per la presa in carico delle medesime da parte dei tecnici informatici.
Questo l’iter di un intervento di assistenza “tipo”:
- l’utente inserisce una richiesta strutturata tramite apposito form;
- i tecnici dell’impresa abilitati “vedono” la richiesta accedendo a loro volta al sistema, oppure monitorando la casella di posta elettronica dell’Area informatica, alla quale viene inviato automaticamente un messaggio col link al ticket appena generato;
- uno dei tecnici dell’impresa, valutando i termini della richiesta e la propria area di competenza, prende in carico il ticket attribuendo al medesimo un grado di urgenza e possibilmente informando su tempi e modalità della risoluzione del problema;
- al termine dell’attività il tecnico dell’impresa aggiorna lo stato del ticket a “risolto”;
- l’utente aggiorna a sua volta il ticket attestandone la conclusione;
Ad ogni aggiornamento del ticket viene generata una mail automatica informativa tra l’utente e la casella dell’Area informatica, e lo stato del ticket può essere in ogni momento monitorato dal richiedente accedendo al ticket stesso tramite le funzioni di ricerca messe a disposizione dal sistema.
L’attività di monitoraggio e supervisione del sistema delle richieste informatiche on-line è svolta anche dal Referente tecnico dell’Amministrazione, designato dal Responsabile del Servizio Sistemi informativi-informatici e innovazione, che può, a seconda delle esigenze, intervenire modificando urgenze, priorità, scalette di attività e assegnazioni dei ticket.
In subordine al sistema delle richieste on-line, soprattutto in caso di particolari e giustificate urgenze, sono a disposizione degli utenti anche un numero telefonico di help-desk (senza obbligo di presidio costante) e la già citata casella di posta elettronica dell’Area informatica.
Qualora gli interventi svolti diano luogo a modifiche delle configurazioni delle postazioni di lavoro o alla riassegnazione di postazioni a utenti diversi, i tecnici dell’impresa saranno tenuti ad
aggiornare le banche dati d’inventario che non vengono aggiornate in automatico dal sistema informativo interno.
2.2 . Modalità e luogo di esecuzione
L’Impresa si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni riportate nel presente capitolato, impiegando personale qualificato in numero non inferiore a due unità.
I servizi descritti al punto 2.1 dovranno essere resi presso la sede dell’Assemblea legislativa, nei locali dell’Area informatica del Servizio Sistemi informativi-informatici e innovazione, in Xxxxx Xxxx Xxxx 00 - Xxxxxxx, dal lunedì al venerdì, durante l’orario di apertura degli uffici e quindi, in linea di massima, nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 17.30.
L’amministrazione metterà a disposizione un locale idoneo ad ospitare gli addetti dell’impresa nei locali del Servizio Sistemi informativi-informatici e innovazione, in Xxxxx Xxxx Xxxx 00 – Bologna.
Gli interventi di installazione e assistenza tecnica saranno tuttavia da svolgersi presso le varie sedi dell’Assemblea legislativa, tutte ubicate al Fiera District di Bologna:
- Viale Xxxx Xxxx 50 (Sede principale e istituzionale)
- Viale Xxxx Xxxx 32 (Biblioteca e Videoteca regionale)
- Viale Xxxx Xxxx 34 (Centro stampa della Xxxxxxx)
- Xxxxx Xxxx Xxxx 00 (Centro Europe Direct)
- Viale Xxxx Xxxx 44 (Servizio Istituti di garanzia e Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM)
- Viale Xxxx Xxxx 64 (Servizio Sistemi informativi-informatici e innovazione)
- Viale Xxxx Xxxx 68 (Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale)
Le persone incaricate dello svolgimento dei servizi si rapporteranno con il Referente tecnico dell’Amministrazione.
Il Referente tecnico potrà dare disposizioni e indicazioni anche verbalmente in merito alle modalità e tempi di svolgimento dei servizi. Per le attività programmabili o progettuali sarà cura del Referente redigere periodicamente un piano di attività, riportante obiettivi e tempi di realizzazione, cui il personale dell’Impresa dovrà attenersi.
2.3. Entità, estensione oraria e corrispettivi
L’impresa dovrà garantire il servizio richiesto per 252 giornate lavorative all’anno con una copertura temporale continuativa dalle 8.00 alle 17.30.
E’ richiesta una parziale compresenza per la copertura dell’intera fascia oraria di cui al capoverso precedente al fine di garantire la disponibilità di almeno una figura professionale all’interno di tale fascia.
L’amministrazione si riserva di sospendere la compresenza di più operatori fino a 34 giorni lavorativi all’anno in corrispondenza dei periodi di inattività parziale dell’Assemblea Legislativa ordinariamente previsti nel periodo natalizio e nel mese di agosto.
Il costo del servizio dovrà essere pertanto parametrato a 470 giornate/uomo annue (705 giornate per il periodo di validità contrattuale) e le tariffe giornaliere offerte dovranno intendersi rapportate ad un impegno lavorativo pari a ore 8/die per ciascun addetto.
Gli eventuali tempi e costi di trasferimento dalla sede dell’Impresa alla sede dell’Assemblea Legislativa sono a carico dell’Impresa.
Per particolari necessità, l’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa l’erogazione dei servizi in giorni (sabato o festivi) diversi da quelli sopra indicati. Tali servizi saranno commissionati per iscritto e liquidati a parte, rispetto alle ordinarie prestazioni, sulla base delle tariffe giornaliere e orarie appositamente indicate nell’offerta dell’Impresa aggiudicataria.
Potrà inoltre essere richiesto, in casi eccezionali, lo svolgimento delle prestazioni in luoghi diversi rispetto alle sedi dell’Assemblea. In tal caso, fermo restando l’applicazione delle tariffe offerte, eventuali spese di trasferta saranno anticipate dall’Impresa, previo accordo con l’Amministrazione, e rimborsate dalla stessa Amministrazione.
Con riferimento all’entità dei servizi espressa in giorni/persona, resta inteso che l’Amministrazione, sulla base del calendario annuale delle giornate di apertura e chiusura dei servizi dell’Assemblea Legislativa e sulla base del calendario delle festività si riserva di utilizzare le figure professionali assegnate dall’impresa per un numero di giornate lavorative inferiore o superiore, nei limiti di un quinto dei valori massimi annuali indicati.
In particolari occasioni, potrebbe essere necessario rendere i servizi oltre la fascia oraria giornaliera 8 – 17,30. In tal caso, l'estensione dell'orario giornaliero delle persone impegnate nell’esecuzione del contratto sarà compensata mediante riduzione dell’orario in altre giornate, secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione.
Con frequenza trimestrale potrà essere concordato un calendario delle giornate di attività parziale o ridotta.
2.4. Competenze tecniche richieste
Le attività di cui al presente Art. 2 dovranno essere svolte da figure professionali con competenze di sistemista e assistente tecnico hw/sw PC, in possesso dei seguenti requisiti:
- certificazione MCP (Microsoft Certified Professional) derivante dal superamento di almeno uno fra i seguenti esami:
- Cod. Es. 70-680 o 70-685 o 70-686 per l’ambiente MS Windows 7
- Cod. Es. 70-620 o 70-622 per l’ambiente MS Windows Vista
- Cod. Es. 70-270 o 70-271 o 70-272 per l’ambiente MS Windows XP
- almeno tre anni di esperienza ricoprendo una posizione analoga a quella richiesta;
- conoscenze hardware e software necessarie allo svolgimento delle funzioni sopra elencate;
- conoscenza approfondita dei sistemi MS Windows Client, a partire da Windows XP;
- conoscenza approfondita dei sistemi di antivirus;
- buona conoscenza dell’ambiente MS Office 2003/2007/2010;
- conoscenza approfondita dell’ambiente Microsoft Outlook 2003/2007/2010;
- buona conoscenza degli ambienti open-source e in particolare di OpenOffice;
- buona conoscenza delle problematiche relative alla sicurezza informatica;
- conoscenza dell’ambiente di networking in MS Windows Server 2000/2003/2008;
- capacità di “problem solving” ;
- attitudine e disponibilità all'assistenza agli utenti;
- conoscenza almeno elementare della lingua inglese.
ART. 3 - SERVIZI ESTERNI
3.1. Descrizione
I servizi esterni consistono nella manutenzione e assistenza tecnica per il parco hardware delle postazioni di lavoro (PC e periferiche) dell’Assemblea legislativa fuori regime di garanzia, da
effettuarsi tramite interventi on site su richiesta dell’Area informatica o del personale dell’Impresa impegnato nei servizi interni, ma senza il coinvolgimento di quest’ultimo.
3.2 Modalità e livelli di servizio attesi
1. orario di intervento: dalle ore 8 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì;
2. livelli di servizio minimo attesi (SLA):
- i tempi di intervento (arrivo in sede del tecnico - TIT) devono essere contenuti, nel 95% dei casi, entro le 24 ore successive alla chiamata (da effettuarsi via fax, posta elettronica o altra modalità telematica messa a disposizione dall’Impresa, indicata nell’offerta tecnica);
- i tempi di risoluzione e chiusura del guasto/malfunzionamento all’origine della richiesta dell’intervento (TRS) devono essere contenuti, nel 95% dei casi, entro le 48 ore successive al TIT;
3. parti di ricambio:
- per le riparazioni dovranno essere utilizzate parti di ricambio originali, disponibili nei tempi di intervento o, in via eccezionale, disponibili entro le dodici ore lavorative immediatamente successive;
- nel caso di provata irreperibilità delle parti originali, previo consenso dell’Amministrazione, saranno accettate parti diverse purché in grado di ripristinare il normale funzionamento dell’attrezzatura;
4. gli interventi per la riparazione dei computer non portatili dovranno comunque concludersi col ripristino del normale funzionamento dei medesimi, anche se ciò dovesse comportare l’utilizzo di componenti o parti di ricambio di qualità e/o costo superiore agli originali eventualmente non più disponibili;
5. gli interventi per la riparazione dei computer portatili e delle stampanti dovranno anch’essi concludersi col ripristino del normale funzionamento dei medesimi; qualora, a giudizio dell’Impresa, motivato e approvato dall’Amministrazione, ciò risulti impossibile, la gestione dell’intervento è oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica;
6. materiali di consumo: sono definiti tali, e pertanto, quando necessario, da sostituirsi a carico dell’Amministrazione, esclusivamente i seguenti componenti:
- computer portatili: batterie;
- stampanti: nastri inchiostrati, cartucce, toner, unità fotoconduttrici;
- scanner: rulli di presa e separatori fogli;
7. l’intervento dovrà essere svolto, per quanto possibile, on site. La gestione dei casi in cui si rendesse necessario il trasporto in laboratorio, con conseguente allungamento dei tempi di ripristino, è oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica;
8. per ogni intervento effettuato l’Impresa dovrà rilasciare un documento che ne attesti l’esito, di conclusione e meno; dovrà inoltre essere prodotto l’elenco degli interventi effettuati nel trimestre, con le motivazioni ed i tempi di intervento, atto ad individuare il rispetto degli SLA offerti.
3.3. Entità e corrispettivi
L’elenco completo (quantità e caratteristiche principali) delle apparecchiature sottoposte al servizio, suddiviso per categorie, è riportato nell’Allegato tecnico (Elenco 1 - Computer ed Elenco 2 - Stampanti e unità periferiche). L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'aggiornamento di tale elenco, in aumento o in diminuzione, con conseguente modifica del canone complessivo dovuto.
In caso di variazione in aumento l’Impresa prenderà in carico il servizio di manutenzione per le nuove apparecchiature dalla data specificata nella comunicazione di variazione, applicando la stessa tariffa della corrispondente categoria; in caso di variazione in diminuzione l’Impresa cesserà il servizio e la conseguente fatturazione dalla data della comunicazione di variazione o da altra data specificata nella comunicazione stessa, se successiva.
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
ART. 4 - ENTITÀ E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha validità dalla data di attivazione dei sevizi stabilita in sede di stipulazione e avrà termine allo scadere di mesi 18 (diciotto) da tale data, senza necessità di disdetta formale.
L’entità dell’appalto è determinata in un importo massimo di € 190.000,00 IVA esclusa. Tale importo costituisce la base di gara.
ART. 5 - GESTIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
L'Amministrazione esercita la supervisione ed il controllo delle prestazioni rese dalle figure professionali proposte. Qualora ritenga una o più di tali figure non idonea alla svolgimento dell’attività contrattuale ne darà comunicazione all’Impresa che è tenuta a proporre una adeguata sostituzione entro dieci giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Qualora l’Impresa debba provvedere alla sostituzione di una figura professionale, anche per cause di forza maggiore, è tenuta a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Amministrazione, unendo alla comunicazione il curriculum della figura proposta in sostituzione della figura uscente.
In tutti i casi in cui si procede alla sostituzione di una figura, l’Impresa si obbliga a proporre risorse sostitutive in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti in sede di gara. L’Amministrazione si riserva di valutare ed autorizzare le sostituzioni proposte. L’Impresa è altresì tenuta a garantire un periodo di affiancamento tra la figura uscente e quella subentrante per almeno 5 giorni lavorativi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando l’applicazione delle penali previste e il diritto al risarcimento dell’eventuale danno.
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Impresa, che agirà in qualità di imprenditore, avrà l'esclusiva responsabilità del personale occupato nelle attività contrattuali e si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa si obbliga:
- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alle categorie e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni
- ad applicare tali contratti, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Impresa si obbliga a dimostrare, a richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 - comma 2, del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore), l’importo corrispondente all’inadempienza verrà trattenuto e versato dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, si applica l’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni recate dal Titolo II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva - del D.P.R. 207/2010.
ART. 7 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasferta per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni tecniche, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini contenuti nel presente capitolato.
L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del contratto impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ART. 8 - PRETESE DI TERZI
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità per perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i relativi oneri e spese, anche in sede giudiziale, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalle prestazioni.
L'Impresa garantisce e solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza dell'Impresa stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Impresa medesima per l’esecuzione dell’oggetto del contratto.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA
L’Impresa è responsabile e solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell’esecuzione del contratto, subiti dall’Amministrazione, dal suo personale nonché da terzi.
A fronte di tali responsabilità, l’Impresa si obbliga a stipulare, o a depositare all’Amministrazione se già stipulata, una polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile per lo svolgimento delle attività contrattuali.
Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
L’Impresa resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 10 - RISERVATEZZA
Fermo restando le disposizioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito alla tutela dei dati personali, tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere relativi all'attività dell’Assemblea legislativa, che verranno a conoscenza dell’Impresa in conseguenza dei servizi resi presso l’Amministrazione, sono considerati riservati, tranne quelli di pubblico dominio. L’Impresa si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all’esecuzione del contratto.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.
ART. 11 – DUVRI
L’Amministrazione ha elaborato uno schema di DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, dal quale, allo stato, non risultano oneri per la sicurezza derivanti da interferenze. Tale documento potrà essere adeguato, anche su proposta dell’aggiudicatario del contratto, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio, nell’ottica della cooperazione finalizzata alla predisposizione ed applicazione delle misure eventualmente necessarie.
ART. 12 - REVISIONE PREZZI
Le tariffe offerte si intendono onnicomprensive, fissate dall’Impresa in base a propri calcoli e valutazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di costo del lavoro, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità.
I corrispettivi dovuti all’Impresa per i servizi interni possono esssere soggetti a revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163, decorsi mesi dodici dalla decorrenza del contratto. In mancanza dei dati indicati nel suddetto articolo, la revisione viene determinata in misura pari all’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, relativo al mese precedente la revisione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Le tariffe offerte per tipologia di apparecchiatura relativamente ai servizi esterni non sono soggette alla revisione prezzi.
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dietro ricevimento di regolari fatture mensili posticipate emesse dall’Impresa.
Prima dell’emissione della fattura, l’Impresa dovrà inviare all’Amministrazione, tramite fax o posta elettronica, il rendiconto delle giornate prestate nel mese da ciascuna figura professionale preposta ai servizi interni. Il rendiconto sarà verificato dal Referente dell’Amministrazione, che provvederà a convalidare il documento, autorizzando l’emissione della fattura, o a formulare eventuali osservazioni.
L’Impresa emetterà la fattura al ricevimento del rendiconto convalidato dal Referente dell’Amministrazione. Ogni fattura dovrà essere intestata all’Amministrazione, contenere il riferimento al contratto e indicare:
a - per i servizi interni, le giornate prestate nel mese dalle figure professionali, la tariffa giornaliera, il corrispettivo mensile risultante.
b - per i servizi esterni, il canone complessivo relativo a tutte le macchine “attive” nel mese, sulla base dei relativi dati preventivamente comunicati dal Referente dell’Amministrazione.
Nel caso di aggiudicazione ad un RTI con fatturazione pro quota, come risultante dall’atto di costituzione, ciascuna impresa dovrà indicare nelle rispettive fatture i suddetti dati per la quota di attività svolta.
Nel caso di aggiudicazione ad un RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria, come risultante dall’atto di costituzione, la stessa dovrà riportare nelle fatture, oltre ai dati sopra indicati, l’importo che verrà liquidato alle mandanti.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa, l’Amministrazione opera una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previo rilascio dell’attestato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010, ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, emessa con le modalità sopra indicate, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della fattura qualora ciò sia giustificato da circostanze sopravvenute.
Per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione effettuerà la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Nel caso di inadempimenti risultanti a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Eventuali irregolarità di fatturazione sospenderanno la decorrenza del termine di pagamento.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, sul conto corrente intestato all’Impresa e dalla stessa comunicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nel caso di aggiudicazione ad un RTI con fatturazione pro quota, come riportato nell’atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa componente il RTI dovrà comunicare il conto corrente dedicato.
ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Impresa si obbliga a comunicare all’Amministrazione, ai sensi e nei termini previsti all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione ogni successiva variazione ai dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa si obbliga inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
L’Impresa, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto di cedere il contratto, a pena di nullità.
L’Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto alle condizioni e nel rispetto delle disposizioni recate dall’art.117 del D.Lgs. 163/2006.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. E’ fatto divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Impresa mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell’Impresa medesima riportando il CIG dalla stessa comunicato.
In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 16 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, fermo restando che qualora l’Impresa non si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’Impresa concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l’Impresa aggiudicataria, ai fini dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’Amministrazione, deve depositare presso l’Amministrazione stessa il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Qualora l’Impresa ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione scritta dell’Amministrazione, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’Impresa è obbligata a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di
cui al comma precedente, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Impresa.
ART. 17 - PENALI
L’Amministrazione si riserva di applicare:
a - relativamente ai servizi interni:
- una penale pari al 5% della giornata lavorativa della figura interessata, per ogni giorno di ritardo, nel caso di mancata prestazione o di parziale inadempimento rispetto ai tempi e alle modalità indicate dal Referente dell’Amministrazione;
- una penale pari al 5% della giornata lavorativa della figura interessata, per ogni giorno di ritardo nella proposta di sostituzione del personale rispetto al termine indicato all’art.5;
- una penale pari al corrispettivo di due giornate di lavoro della figura professionale interessata, nel caso di sostituzioni di personale senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
b - relativamente ai servizi esterni:
- in caso di mancato raggiungimento degli SLA previsti su base trimestrale, una penale pari ad euro 10,00 per ogni punto percentuale (arrotondato per difetto) di differenza fra lo SLA atteso (minimo di cui all’art.3.2 ovvero quello migliorativo proposto in offerta tecnica) e l’indicatore prestazionale rilevato (TIT, TRS), per ogni SLA non rispettato.
Le penali saranno applicate, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni dell’Impresa, mediante trattenuta sull’importo della prima fattura utile, al netto dell’IVA, o mediante prelievo dalla cauzione. Resta in ogni caso salva la possibilità per l’amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento.
ART. 18 - CAUZIONE
A garanzia degli obblighi contrattuali l’Impresa dovrà costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura e con le forme ivi indicate, che saranno precisate dall’Amministrazione prima della stipula del contratto.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, in caso di inadempimento dell’Impresa anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a giorni 15 (quindici) stabilito dall’Amministrazione con la comunicazione di rilevazione dell’inadempimento, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale dell’Amministrazione tramite raccomandata A.R.
ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione all’Impresa mediante raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per partecipare alla gara;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta dell’Amministrazione
- cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti, rispettivamente, all’art. 116 e art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006
- qualora l’ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 10% del valore del contratto
In tutti i casi di risoluzione l’Impresa ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri fiscali e tributari relativi alla stipulazione del contratto restano a carico dell'Impresa.
ART. 22 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto non risolvibili in via amministrativa saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 23 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L’affidamento dei servizi di cui al presente capitolato ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:
- trattamento 1: Gestione autorizzazioni delle cartelle di rete condivise e caselle di posta elettronica di struttura
- trattamento 2: Gestione dati finalizzata ai controlli sull'utilizzo delle strumentazioni informatiche
- trattamento 3: Gestione dati finalizzata alle verifiche di sicurezza
- trattamento 4: Gestione o visualizzazione degli utenti e gruppi di dominio
- trattamento 5: Gestione Help desk e assistenza per le postazioni di lavoro informatiche e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.
L’aggiudicazione della gara comporta la designazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite dalla Appendice 5, paragrafo 4.1., della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007, come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, Allegato A).
I compiti sono i seguenti:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice, dall’Allegato B del Codice, dalle Linee guida dell’Assemblea in materia di protezione dei dati personali del.U.P. n. 29/2012 Allegato B) e dai Disciplinari tecnici dalla stessa adottati;
b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del Codice;
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Responsabile del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali;
e) fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della deliberazione U.P. 173/2007 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alle Linee guida dell’Assemblea in materia di protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici già adottati dal soggetto regionale competente;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o il Responsabile della sicurezza di cui rispettivamente ai paragrafi 3 e 5 dell’Appendice 5 della deliberazione U.P. 173/2007;
h) di fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l’elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell’ambito dell’incarico affidato con il suindicato contratto funzioni di amministratori di sistema unitamente all’attestazione unitamente all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare, il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:
nell’invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
▪ l’attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all’Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
▪ l’attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell’art. 2050 c.c. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi.
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e ai Disciplinari tecnici sono pubblicati sul sito dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx- informativi-informatici-e-innovazione/innovazione-e-semplificazione/privacy-1
L’individuazione del soggetto responsabile del trattamento sarà effettuata in sede di stipulazione del contratto.
ART. 24 - NORME REGOLATRICI
Il contratto è formato sulla base di quanto disposto dal presente capitolato e dell’offerta dell’aggiudicatario ed è altresì regolato:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, ove compatibili, nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni recate dalla Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
ALLEGATO TECNICO
al Capitolato Speciale relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi informatici di gestione, assistenza tecnica e manutenzione delle postazioni di lavoro dell’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna
Descrizione sintetica del sistema informatico dell’Assemblea legislativa
La rete regionale comprende le LAN Fast Ethernet e Gigabit Ethernet delle proprie sedi principali, fra cui quelle dell’Assemblea legislativa (vedi Art. 3), collegate attraverso router e switch layer 3. La rete utilizza come standard il protocollo TCP/IP, con indirizzi IP privati sulle postazioni di lavoro e sui server ad uso interno, e indirizzi IP pubblici per i server che espongono servizi all’esterno, e l’interconnessione a Internet via proxy e firewall.
Le infrastrutture di rete sono di proprietà della Giunta regionale Xxxxxx-Romagna, che ne cura l’installazione, la manutenzione, lo sviluppo e le politiche di sicurezza.
L’Assemblea legislativa rientra inoltre nel sistema informatico generale della Giunta regionale per i seguenti ambiti:
a) il dominio regionale NT interno “xxxx.xxxxxxx.xxx.xx”, comprendente tutti gli account utente e di gruppo interni nonché gli account computer server e client, governati da politiche di sicurezza stabilite dai disciplinari tecnici adottati in linea con la normativa in materia;
b) la maggior parte dei siti web dell’Assemblea legislativa sono residenti sui Web server della Giunta regionale;
c) il sistema di posta elettronica interna basato su piattaforma MS Exchange Server 2010 (dominio Internet “xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx”);
d) il sistema SAP, composto di vari moduli, alcuni già pienamente operativi per l’Assemblea legislativa (gestione del personale, sportello self service del dipendente, emolumenti e vitalizi dei Consiglieri regionali e amministratori di secondo grado), altri in fase di implementazione (amministrazione contabile e magazzino, in corso di migrazione dall’attuale sistema SCIC);
e) il servizio di firma digitale Postecert (fornito dal C.A. Postecom S.p.a.), basato su dispositivi smart-card con certificati digitali di non ripudio e di cifratura, e interfacciabile dalle applicazioni attraverso web services;
f) le banche dati basate su database MS SQL Server, interrogabili da pagine web o da applicazioni interne dell’Assemblea legislativa, residenti sui database-server della Giunta regionale;
g) il sistema di backup centralizzato Tivoli Storage Manager, utilizzato per il salvataggio dei dati dei server (eccetto l’IBM Power 6 520);
h) il sistema di Information & Event Management (che permette di registrare gli accessi degli amministratori di sistema, secondo quanto previsto dalla normativa, nonché gli eventi provenienti dai sistemi della rete regionale significativi dal punto di vista della sicurezza), costituito da componenti Arcsight, che è stato integrato con i connettori per i log dei sistemi dell’Assemblea legislativa;
i) il sottosistema storage SAN, nel quale è stato inserito un enclosure di dischi IBM EXP5000 per complessivi 14 TB dedicato all’Assemblea legislativa, in appoggio all’infrastruttura di virtualizzazione (vedi punto seguente);
j) l’infrastruttura di virtualizzazione VMware VCloud nella quale sono gestiti i server virtuali dell’Assemblea Legislativa.
La porzione di LAN dell’Assemblea legislativa comprende attualmente (settembre 2012) le seguenti unità hardware:
- n. 1 sistema centrale IBM Power 6 520 modello 8203-E4A (AS/400);
- n. 2 server fisici Windows 2003 (IBM xSeries e Blade HS21);
- n. 12 server virtuali Windows 2003 (ambiente VMWare vCloud, attestato su hardware IBM Blade HS22V);
- n. 480 PC client, compresi un’ottantina di notebook, con la seguente configurazione tipo:
- registrazione sulla OU Assemblea legislativa regionale del dominio interno NT Windows 2008, gestita in autonomia dall’ Assemblea legislativa
- sistema operativo Windows XP Professional/Vista Business/7 Professional
- MS Office Standard o Professional
- accesso via LAN a Internet con MS Internet Explorer / altri browser
- accesso a share di rete personali (su MS SharePoint, gestito dalla Giunta regionale) e condivise (su file server dell’Assemblea legislativa)
- client posta elettronica (MS Outlook)
- protezione antivirus McAfee VirusScan Enterprise
- generatore/convertitore PDF
- Adobe Reader
- accesso alle applicazioni web interne in base alle abilitazioni dell’account utente
i PC destinati a utenti con specifiche esigenze sono dotati di software aggiuntivi, quali ad es.:
- client PC iSeries Access per l’accesso diretto al sistema IBM Power 6
- client per l’accesso al sistema SCIC di atti e contabilità amministrativa, e magazzino - inventario
- agente Citrix XenApp per l’accesso al sistema SAP per la gestione del personale regionale e della contabilità (residente presso la Giunta regionale)
- suite OpenOffice
- suite grafica Adobe CS
- n. 38 fotocopiatrici/stampanti di rete monocromatiche Xerox WorkCentre 5655 PS
- n. 16 stampanti di rete a colori multifunzione Xerox Phaser 8560
- n. 15 stampanti di rete monocromatiche Lexmark T632N/T642N
- n. 250 stampanti locali ink-jet a colori
- n. 34 stampanti bar-code a trasferimento termico Zebra TLP 2844
- n. 65 scanner
Il ciclo di vita medio dei PC è attualmente stimato in 4 anni, da cui deriva la necessità di un numero annuo di installazioni di nuovi computer pari a circa 100-120 unità.
Per quanto riguarda le stampanti e gli scanner locali, è in atto una politica di progressiva riduzione in favore di unità multifunzione di rete, il cui parco sarà in gran parte rinnovato all’inizio del 2013.
Dal 1 gennaio 2010 è attivo sulla Intranet dell’Assemblea legislativa un sistema di gestione delle richieste informatiche, già descritto all’Art. 2 del capitolato speciale, che costituisce il canale preferenziale per l’apertura dei ticket di assistenza da parte degli utenti e per la presa in carico dei medesimi da parte dei tecnici informatici; in subordine, in caso di particolari urgenze, sono a disposizione degli utenti anche un numero telefonico di help-desk e una casella di posta elettronica.
E’ attualmente in fase di sperimentazione e di test l’utilizzo dello strumento Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) per la distribuzione ai client di pacchetti software, drivers, system BIOS update, e per il controllo delle configurazioni delle postazioni di lavoro in termini di prodotti e relative versioni installate e configurazione delle stesse.
Informazioni sui servizi pregressi, analoghi a quelli oggetto della gara
Servizi interni: i ticket relativi alle aree di assistenza tecnica attinenti ai servizi oggetto del presente capitolato attivati dagli utenti, sono stati complessivamente 1586 nel 2011 e 1077 nel 2012 (a tutto il mese di agosto).
Servizi esterni: nel corso del 2011 sono state attivate 20 richieste di intervento, mentre per il 2012, a tutto il mese di agosto, ne sono state attivate 37. L’esiguità di questi numeri è in relazione in parte alla percentuale, sul totale, di macchine in regime di garanzia (soprattutto nel 2011), e in parte alla politica di progressiva riduzione di stampanti e scanner personali (insieme alla residua disponibilità di una scorta di unità acquistate nel 2011).