CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX. ART. 45 L. 203/82 TRA
Allegato 4 – Schema di contratto
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX. ART. 45 L. 203/82 TRA
L’Università di Parma (P. IVA 00308780345) rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Prof. , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede dell’Università di Parma, in via dell’Università, n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Rettore – rappresentante legale p.t.
”,
E
Il Sig. , nato a il , residente a
, Via , n. , C.F. , di seguito denominato
“affittuario”;
PREMESSO CHE
- con Decreto Rettorale Direttoriale n. 2206 del 2017 (prot. unipr. n. 173299) è stata avviata la procedura di asta pubblica al fine di individuare un operatore economico qualificato con il quale concludere il contratto di affitto agrario;
- con Decreto Rettorale Direttoriale n. del (prot. unipr. n. del
) a seguito delle operazioni di gara è stato individuato l’affittuario
per aver offerto il maggio rialzo percentuale sul canone annuale a
base d’asta;
- con il citato Decreto Rettorale Direttoriale n. del è stata autorizzata la stipula del presente contratto;
Tutto ciò premesso, con la partecipazione e l’assistenza delle rispettive Organizzazioni di categoria dei contraenti, anche ai sensi dell’art. 45 della legge 203/82 sui contratti agrari,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affitto.
Art. 2
L’Università di Parma concede in affitto al Sig. , che accetta, il fondo rustico posto in dell’estensione di ha di cui al foglio n° , mappale_ partita n° del Catasto Terreni.
Art. 3
Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (annate agrarie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) a partire dall’inizio dell’anno agrario 2017/2018 fissato all’11 novembre 2017. Pertanto il contratto si risolverà alla citata data dell’11 novembre 2021, senza bisogno di ulteriore disdetta intendendosi questa già data oggi per allora.
Art. 4
L’ affittuario non potrà subaffittare il predetto fondo.
Art. 5
L’affittuario dovrà coltivare i terreni da bravo agricoltore, secondo le migliori tecniche agrarie in uso nella zona, atte a migliorare e conservare lo stato dei terreni, senza mutarne l’uso e la destinazione attuale. Particolare cura dovrà essere prestata dall’affittuario per la manutenzione delle strade poderali, dei fossi e degli scoli, nonché delle aree cortilizie, od altro, con conduzione, anche dei fabbricati, secondo le norme del buon padre di famiglia. È
vietata qualsiasi forma di subaffitto, anche parziale, così come pure la cessione parziale e/o totale del presente contratto. Al termine della locazione il podere dovrà essere riconsegnato piuttosto migliorato, che deteriorato. Nessun compenso spetterà all’affittuario per le migliorie apportate al fondo (anche se autorizzate dalla proprietà) mentre restano a carico dell’affittuario le spese dei danni che dovesse arrecare.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dell’affittuario come riportate al presente articolo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1453 Cod. civ. <<Risolubilità del contratto per inadempimento>> e art. 1455 cod. civ. <<Importanza dell’inadempimento>>.
Art. 7
Il canone annuo di affitto viene convenuto dai contraenti nella misura di Euro a corpo, dotazione di scorte e quanto altro per aver l’affittuario offerto in sede di asta un rialzo percentuale pari al sull’importo a base d’asta pari ad euro 5.800,00.
Il canone dovrà corrispondersi in due soluzioni annue posticipate, scadenti rispettivamente al 25 luglio ed al 20 dicembre ed è soggetto ad aggiornamento ISTAT nei termini di legge. In caso di mancato pagamento di anche solo una rata in periodo successivo a quello coperto dalla polizza fideiussoria attivata ai sensi di quanto richiesto dal successivo articolo 14 del presente contratto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1453 Cod. civ. <<Risolubilità del contratto per inadempimento>> e art. 1455 cod. civ. <<importanza dell’inadempimento>>.
Art. 8
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell’affittuario, qualunque ne sia il titolo.
Unica prova del pagamento sarà costituita dalla ricevuta.
Il mancato puntuale pagamento anche solo della prima rata, qualunque ne sia la ragione, costituisce l’affittuario in mora, senza necessità di intimazione o diffida da parte del concedente, il quale acquista senz’altro il diritto di ottenere l’immediata rescissione del contratto a danno e spese dell’affittuario. Inoltre, l’affittuario dovrà corrispondere, oltre le rate scadute, l’interesse legale e le eventuali spese conseguenti.
Art. 9
L’affittuario potrà utilizzare tutte le servitù insistenti sul fondo, assicurandone una buona conservazione.
Art. 10
Il concedente resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per fatto od omissioni di terzi nel fondo affittato come pure esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Art. 11
Restano a carico delle parti contraenti tutte le imposte, tasse, contributi ad esse spettanti per legge o per consuetudine, precisando che l’imposta di registro del presente atto grava su entrambe le parti, in ugual misura. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti faranno riferimento alle norme in vigore ed agli usi e consuetudini locali in materia di affittanze agrarie.
Art. 12
Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
Art. 13
Per quanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti e dagli usi locali.
Art. 14
Entro i successivi trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto l’affittuario presenterà all’Università polizza fideiussoria a prima richiesta a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni per canone, oneri accessori e conseguenti a qualsiasi titolo del contratto. La predetta fideiussione di importo pari ad una annualità come determinata a seguito del rialzo percentuale in sede di gara con scadenza annuale è da rinnovarsi automaticamente di anno in anno sarà escutibile senza che possono opporsi eccezioni con rinuncia al beneficio della previa escussione del debitore. La mancata consegna da parte dell’affittuario della predetta polizza fideiussoria entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto comporterà la risoluzione del presente contratto, con diritto al risarcimento del danno da parte dell’università. L’affittuario non potrà ottenere lo svincolo della predetta garanzia né potrà imputare tale somma in conto canone e oneri accessori prima che sia stato riconsegnato.
Lo svincolo della predetta garanzia avverrà al termine della locazione sempre che tutti gli obblighi contrattuali siano stati adempiuti.
In caso di proroga o rinnovo della durata del contratto sarà obbligo dell’affittuario provvedere alla proroga o al rinnovo della garanzia a prima richiesta di cui ai paragrafi che precedono.
Art. 15
Tutte le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o
modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili. Tali clausole hanno carattere essenziale e formano un unico ed insindacabile contesto.
Art. 16
Il presente contratto è stato voluto e raggiunto dalle parti contraenti con la partecipazione e l’assistenza delle rispettive Organizzazioni di categoria, che ai sensi dell’art. 45 della legge 203/82, pure lo sottoscrivono per convalida.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo e data , lì
Il Concedente L’affittuario