TRA
Allegato 6 SCHEMA DI CONTRATTO
Gara Comunitaria a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”, Codice Identificativo di Gara CIG 757845206F CUP J89E18000120007
TRA
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, in qualità di Autorità di gestione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, rappresentato dal Dirigente dell’Ufficio DISR2, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato il 26 agosto 1970 a Terracina (LT), in forza della delega dell’Autorità di gestione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, prevista dal
D.M. n. 14335 del 2 maggio 2018, domiciliato presso l’Ufficio DISR2 (C.F. 97099470581), con sede in (00187) Roma, via XX Settembre, n. 20,
E
(di seguito denominato Affidatario) operatore economico di cui
all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con sede in alla via
, Codice fiscale , in questo atto rappresentato dal , nato a il , nella qualità di
e residente per la carica presso .
PREMESSO che
- con decreto n 14335 del 2 maggio 2018 il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, in qualità di Autorità di gestione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (di seguito “AdG”) ha disposto l’avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del Codice, finalizzata all’affidamento del servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”, da realizzare durante il periodo di programmazione;
- la stessa AdG, in esecuzione del decreto di cui al punto precedente, ha proceduto all’espletamento di apposita procedura aperta, in un lotto unico ed indivisibile, svolta in ambito europeo, ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura;
- l’AdG, preso atto delle risultanze finali della operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice, con decreto n. , ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di ;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- l’Affidatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;
- l’Affidatario ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro _, (euro
), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- l’Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Affidatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.
ART. 1 DISCIPLINA
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta, il Capitolato tecnico, il Patto di Integrità e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
d) dal Codice di comportamento adottato dal MiPAAF con D.M. n. 1739 del 21 maggio 2015 e dal Patto di integrità, sottoscritto dall’Affidatario.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e l’insieme dei documenti di gara prodotti dall’AdG prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dall’AdG.
L’AdG provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
ART. 2 OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014- 2020”, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico ed nei suoi allegati, al quale si rinvia integralmente.
Il servizio di valutazione deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa unionale, nazionale e dagli Orientamenti della Commissione in materia.
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni alla normativa di riferimento che potranno eventualmente intervenire nel corso dell’attuale programmazione e nella vigenza del presente contratto.
La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone un raccordo periodico e sistematico dell’Affidatario con l’AdG, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.
ART. 3 DURATA
L’incarico decorre dalla data di stipula del presente contratto e dovrà concludersi entro il 30 settembre 2023.
Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, agli stessi patti e condizioni (art. 106 comma 12 codice dei contratti pubblici), fermo restando che in nessun caso l’importo del contratto potrà superare l’importo massimo posto a base d’asta.
L’AdG si riserva la facoltà di apportare varianti qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 106 del Codice.
È escluso ogni rinnovo tacito del presente contratto.
ART. 4
CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Affidatario si impegna ad eseguire l’insieme delle attività oggetto del presente contratto, secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara, in particolare avvalendosi del gruppo di lavoro con la composizione e secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica.
L’Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’Affidatario si impegna a chiedere espressa autorizzazione all’AdG contraente, nella persona del direttore dell’esecuzione, in caso modifica del gruppo di lavoro coinvolto nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.
In tale ipotesi, l’AdG si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell’esecuzione, le nuove figure professionali proposte entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum per ogni nuova risorsa. La sostituzione sarà autorizzata solo a condizione che il profilo curriculare del nuovo soggetto sia almeno pari o superiore a quello del soggetto da sostituire.
L’Affidatario, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui l’Affidatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l’AdG si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Affidatario e da queste comunicate al direttore dell’esecuzione nel termine massimo di quindici giorni, di applicare una penale di € 500,00.
L’Affidatario riconosce all’AdG la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’AdG di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
L’affidatario si impegna altresì a:
- assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al MiPAAF e a terzi in occasione dell'esecuzione del presente servizio;
- tenere indenne l'AdG da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto in sede di gara; l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’AdG, assumendosene ogni relativa alea.
L’Affidatario terrà sollevata ed indenne l’AdG da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
L’Affidatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della gara in oggetto.
L’Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’AdG di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L'AdG si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione del Servizio oggetto del presente contratto.
ART. 5
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene determinato in € ( ), IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall’offerta economica presentata dall’ Affidatario ed allegata al presente contratto.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della Legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), secondo la tempistica e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, che di seguito si riportano:
- il 10% dell’importo contrattuale, a seguito dell’approvazione del disegno di valutazione;
- il 75% dell’importo contrattuale - con liquidazioni successive in rate annuali pari al 15% cadauna dell’importo, la prima entro il 15 settembre 2019 e le successive entro il 15 settembre degli anni 2020, 2021, 2022 e l’ultima entro il 1 marzo del 2023, sulla base di stati di avanzamento delle attività correlate alla consegna dei prodotti previsti all’art. 7 del Capitolato tecnico, salvo diversi accordi fra le parti;
- il 15% dell’importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa consegna del rapporto di valutazione per l’annualità 2023 e del rapporto di valutazione ex post.
Il pagamento di ciascuna fattura, avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La fattura può essere emessa solo successivamente alla presentazione di una richiesta di pagamento, certificata da parte del direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG, al CUP, alla singola tipologia di attività e al periodo di competenza.
I pagamenti vengono effettuati con bonifico sul conto corrente dedicato n. , intestato
all’Affidatario, presso
.
e con le seguenti coordinate bancarie IBAN
L’Affidatario rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’AdG procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell’AdG, previo rilascio del DURC.
L’AdG, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008
n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’AdG applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’AdG, non produrrà alcun interesse.
Nel caso l’Affidatario sia costituito da un’aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all’AdG secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.
In caso di autorizzazione al subappalto di specifiche prestazioni ai sensi dell’art. 105 del Codice, è fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al/ai subappaltore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del/i subappaltore/i entro il predetto termine, l’AdG sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
ART. 6 INCOMPATIBILITÀ
L’Affidatario dichiara, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, ossia, di non essere affidatario, in forma singola e/o associata, di altri servizi finanziati dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e dal Programma Nazionale dello Sviluppo Rurale 2014-2020, riguardanti le misure oggetto di valutazione, così come previsto dal disciplinare di gara (art. 6).
ART. 7
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai CCNL di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
L’Affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dal MiPAAF in data 21 maggio 2015, consultabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’AdG direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’AdG paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
ART. 8
INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’AdG si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, il corretto adempimento del servizio prestato dall’Affidatario.
Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., l’AdG, a mezzo PEC, intimerà all’Affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, all’esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento. Qualora l’Affidatario non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà dell’AdG di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all’art. 108 del Codice.
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui al Capitolato tecnico, art. 10.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’Affidatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore entro il termine di quindici giorni dalla contestazione. Qualora l’AdG ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’AdG provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione delle penali compete al responsabile del procedimento su motivata proposta del direttore dell’esecuzione.
In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato o successivamente definite, l’AdG ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell’Affidatario.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale; nè preclude il diritto dell’AdG a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l’AdG può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l’importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, l’Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del Codice.
La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell’Affidatario che, a giudizio del direttore dell’esecuzione e del responsabile del procedimento, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio affidato. L’AdG procede a contestare l’addebito all’Affidatario tramite PEC, secondo la procedura prevista all’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
In tal caso l’AdG ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall’art. 5 del Patto d’integrità;
b) sopravvenuta situazione di incompatibilità dell’Affidatario (ai sensi dell’art. 6 del contratto e/o di quanto è specificato nel disciplinare);
c) violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara (quali, ad esempio, cessione del contratto);
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
e) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
f) mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l’escussione parziale nell’ipotesi prevista al presente art. 8;
g) sostituzione non autorizzata di uno o più componenti del gruppo di lavoro quando il profilo curriculare del nuovo soggetto non risulta almeno pari o superiore a quello del soggetto da sostituire;
h) ritardo superiore a 10 giorni nella consegna dei Rapporti di Valutazione Annuali e del Rapporto ex post RRN 2014-2020.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all’Affidatario sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L’Affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell’AdG per il rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario si impegnerà a fornire all’AdG tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, nei casi di risoluzione del contratto, l’AdG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Affidatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Affidatario in sede di offerta.
L’AdG procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80” (come dispone l’art. 108 c. 2).
Articolo 9 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’AdG può recedere dal contratto in qualunque momento a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione via PEC all'Affidatario da darsi con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali l’AdG prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.
L’AdG potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa, con preavviso di almeno venti giorni.
L’AdG potrà recedere per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a. qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
b. qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara;
c. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
In caso di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’AdG recederà dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia, attualmente in corso presso le Prefetture competenti, dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
ART. 10 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
Tutti i prodotti realizzati dall’appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione restano nella proprietà esclusiva dell’AdG.
L’Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli stessi, senza previa autorizzazione dell’AdG.
ART. 11
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, pena la nullità del contratto.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n.136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’AdG verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola.
L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’AdG e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
ART. 12
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’AdG ha facoltà di dichiarare risolto di diritto
il contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire tutti gli eventuali danni.
L’Affidatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all’AdG delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara all’art. 24 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
L’AdG tratta i dati forniti dall’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’AdG potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
L’Affidatario prende atto ed acconsente che la prorpia ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’AdG. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall’AdG anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l’Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone
di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’AdG, nella sezione relativa alla trasparenza.
Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, nell’integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli ulteriori obblighi ivi previsti. L’Affidatario si impegna, pertanto, ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dall’AdG. L’Affidatario prende atto che l’AdG potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali applicate.
In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 29 Codice privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, l’AdG potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
ART. 14 CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Affidatario ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo garanzia n. , rilasciata da con sede
, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice.
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei modi e termini previsti all'art. 103, comma 1, del Codice e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’AdG, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottantapercento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta dell’AdG, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Affidatario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 20% (ventipercento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c. e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AdG, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 8, può rivalersi sulla cauzione.
ART. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d)
n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
Al di fuori delle ipotesi di subappalto autorizzato, è altresì fatto espresso divieto all’Affidatario di affidare l’esecuzione totale o parziale del contratto a soggetti terzi, pena la risoluzione del contratto.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’Affidatario, si applicherà l’articolo 106 del Codice.
L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’AdG.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’AdG. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
ART. 16 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
L’Affidatario che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del Codice; in particolare, esso deve:
• depositare il contratto di subappalto, in copia autentica, presso l’AdG almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
• trasmettere la documentazione, ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti dal disciplinare di gara, nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AdG non autorizzerà il subappalto.
In caso di incompletezza dei documenti presentati, l’AdG procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’AdG segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’AdG, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’AdG inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’AdG, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto
L’AdG nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo del servizio o della singola prestazione all’Affidatario anche se il servizio o la prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici, salvo le ipotesi di cui al comma 13, dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. A questo fine l’Affidatario dovrà trasmettere all’AdG entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’AdG sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
Inoltre l’AdG provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Affidatario previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’AdG o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’AdG, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’AdG, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo
la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione dell’art. 105 del Codice.
ART. 17 DIREZIONE E CONTROLLO
Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. L’Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall’AdG, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Il direttore dell’esecuzione accerta la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e del saldo secondo le tempistiche indicate all’art. 5 del presente contratto.
Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso ed elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
ART. 18
FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto è stipulato, a pena di nullità in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, mediante scrittura privata.
Tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, xxx comprese le spese di registrazione, bollo ed ogni altro onere tributario, del presente contratto sono a carico dell’Affidatario che stabilisce il proprio domicilio presso la ditta .
Sono a carico dell’Affidatario le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani, ai sensi degli articoli 73 e 216 del Codice e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016.
Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi alle prestazioni di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
ART. 19
FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Roma.
Articolo 20 CLAUSOLA FINALE
L’efficacia del presente contratto per l’AdG è subordinata alla positiva conclusione dell’iter di approvazione dello stesso, così come previsto dalle vigenti disposizioni sul Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato.
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
L’AdG procederà, ai sensi dell’art. 29 del Codice, a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui d.lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell’esecuzione del presente contratto.
Articolo 21 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, unionale e statale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
Allegato: Patto d’integrità.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto. Roma,
Per l’Autorità di gestione Xxx l’Affidatario
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del contratto); Articolo 6 (Incompatibilità); Articolo 8 (Inadempimento, penali e risoluzione del contratto); Articolo 9 (Recesso); Articolo 10 (Proprietà dei prodotti); Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito); Articolo 18 (Forma del contratto e spese contrattuali); Articolo 19 (Foro competente).
Roma,
Per l’Autorità di gestione Xxx l’Affidatario