CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CODICE CIG: Z6C2048893
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICO, ANTINCENDIO, DI CLIMATIZZAZIONE E CISTERNE ACCUMULO ACQUA POTABILE) DI PROPRIETA’ DELL’A.S.P. CONTESSA XXXXXXXXX XXXXXXXXX DI GROTTAMMARE, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica (impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria), dell’impianto antincendio, dell’impianto di climatizzazione e delle cisterne di accumulo acqua potabile di proprietà dell’ASP contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx di Grottammare, con l’assunzione del ruolo di terzo responsabile, al fine di ottemperare agli obblighi fissati dalle leggi vigenti per tenere costantemente sotto controllo il regolare funzionamento degli impianti e perseguire le finalità di risparmio energetico prescritte dalla legge 10/91.
La ditta affidataria del servizio dovrà essere abilitata ai sensi del D.Min. 37/08 e s.m.i. e provvederà:
1. allo svolgimento delle funzioni e dell’incarico di Terzo Responsabile con tenuta del libretto di centrale, degli impianti tecnologici, meccanici e degli altri come precedentemente individuati e come previsto dalle normative in materia.
Il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni:
- la manutenzione degli impianti di cui sopra;
- il controllo della sicurezza;
- la funzione di “Terzo Responsabile”.
Art. 2 - Luogo di espletamento del servizio
Il servizio di manutenzione viene espletato per gli impianti di cui al precedente art. 1 presso la struttura socio sanitaria di proprietà dell’A.S.P. contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx sita in Xxxxxxxxxxx (XX), xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0.
Art. 3 – Durata del contratto
L’affidamento della manutenzione indicata in precedenza ha la durata di anni 2 (due) e decorre dalla data indicata nel contratto di affidamento dello stesso.
Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, l’appaltatore è tenuto a continuare la gestione, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura.
L’Amministrazione dell’ASP contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx si riserva di risolvere unilateralmente il contratto a suo insindacabile giudizio e con effetto immediato in caso di gravi inadempienze da parte dell’Appaltatore e di recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di tre mesi. In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo della manutenzione effettuata fino al mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
Il Committente si riserva inoltre di richiedere l’esecuzione della manutenzione anche prima della formalizzazione del contratto ai sensi art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante apposito atto di consegna della stessa manutenzione.
Art. 4 – Importo a base di gara
L’ammontare complessivo a base di gara per l’affidamento della manutenzione predetta per la durata di anni 2 (due) viene stimato in complessivi €. 14.200,00 (€. 7.100,00 annui), compresi oneri per la sicurezza di €. 200,00, oltre IVA 22%, come di seguito specificato:
1) Servizio di manutenzione ordinaria €. 4.200,00 x anni 2 = €. 8.400,00, così distinto:
a - centrale termica (impianto di riscaldamento e impianto di produzione acqua sanitaria), compresa assunzione del ruolo di terzo responsabile €. 2.200,00 x anni 2 = €. 4.400,00;
b - impianto antincendio €. 600,00 x anni 2 = €. 1.200,00;
c - manutenzione impianto di climatizzazione €. 300,00 x anni 2 = €. 600,00;
d - manutenzione serbatoi accumulo acqua potabile €. 1.100,00 x anni 2 = €. 2.200,00;
2) Manutenzione straordinaria €. 2.900,00 x anni 2 = €. 5.800,00:
- Interventi (computabili ad ora): ore 55 x €. 30,00/ora = €. 1.650,00 x anni 2 = €. 3.300,00;
- importo massimo consentito per acquisto pezzi di ricambio €. 1.250,00 x anni 2 = €. 2.500,00
Art. 5 - Prestazioni previste
Il servizio comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica, impianto antincendio, impianto di climatizzazione e impianto cisterne di accumulo acqua potabile.
La manutenzione ordinaria varia dal tipo di impianto ed è così distinta:
a - manutenzione centrale termica (impianto riscaldamento e produzione acqua sanitaria); b - manutenzione impianto antincendio;
c - manutenzione impianto climatizzazione;
d - manutenzione cisterne accumulo acqua potabile;
La manutenzione straordinaria invece è comune a tutti i tipi di impianto ed è successivamente descritta.
MANUTENZIONE ORDINARIA
a - Centrale termica:
Manutenzione centrale termica
• Caratteristiche impianto.
- Potenzialità complessiva al focolare > 350 Kw;
- Tipo di combustibile: metano;
- Caldaie: n. 3
- Funzionamento: stagionale;
- Scaldacqua a gas: n. 2
- Funzionamento: continuo.
Oggetto della manutenzione
La manutenzione ordinaria della centrale termica (impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria) deve essere eseguita secondo le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, svolgendo le seguenti attività:
- Pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge;
- Verifica: per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità contenute nelle norme tecniche e/o manuali d’uso e con periodicità di una volta al mese.
Specifica interventi
- Pulizia generatore di calore - operazione da effettuarsi allo spegnimento dell’impianto;
- Pulizia bruciatore riscaldamento - operazione da effettuarsi allo spegnimento dell’impianto;
- Pulizia bruciatori produzione acqua sanitaria - operazione da effettuarsi ogni anno;
- Pulizia e controllo fumi secondo la normativa vigente in materia;
- Registrazione e annotazioni sui libretti di centrale;
- Presenza e assistenza a tutti i controlli che verranno effettuati da parte degli organi di controllo preposti;
- Controllo mensile e a chiamata dell’impianto termico e di tutte le apparecchiature: sicurezza, vasi espansione, turnazione delle caldaie, elettropompa, termostati e termoregolazione;
- Rilevamento e regolazione della portata di combustibile/arie del bruciatore;
- Analisi di combustione - questa prova verrà effettuata una prima volta all’accensione dell’impianto;
- Controllo delle emissioni di inquinanti.
- Caricamento periodico dell’acqua qualora l’impianto fosse privo di dispositivo automatico;
- Programmazione degli orari di accensione e spegnimento, controllo dei manometri, dei tubi e di tutto quanto comporti il funzionamento dell’impianto, inclusa la componente elettrica, riprogrammazione degli orari di accensione dell’impianto secondo le esigenze dell’Ente.
Le verifiche della portata di combustibile/aria del bruciatore e delle emissioni di inquinanti e l’analisi di combustione verranno eseguite una volta nell’arco della stagione di funzionamento.
Nell’incarico per la manutenzione ordinaria di cui al presente articolo sono compresi n° 2 (due) interventi gratuiti da effettuarsi nell’arco dell’anno, esclusa la fornitura dei materiali.
Specifica tecnica manutenzione impianto riscaldamento (periodo invernale)
La manutenzione degli impianti di riscaldamento, dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare al disposto dell’art. 11, comma 4, del DPR 412 del 26 agosto 1993, così come modificato dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. il quale prevede che “le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l’anno salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative”. In riferimento alla normativa UNI segnaliamo a titolo indicativo la UNI-8364 “Impianti di riscaldamento – Controllo e manutenzione”; UNI 9317 “Impianti di riscaldamento – Conduzione e controllo”.
La ditta affidataria provvederà ad eseguire le analisi dei prodotti della combustione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. (D.P.R. 412/93 art. 11 commi 12 e 13, così come modificato dal D.Lgs. 192/2005 e s.mi.).
I risultati delle analisi dei fumi e delle manutenzioni dovranno essere annotate, a cura della concessionaria in qualità di “Terzo Responsabile”, nel libretto di centrale/impianto.
Oltre a quanto sopra dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:
− Sfiato e spurgo impianto;
− Verifica delle parti elettriche quali teleruttori, termici, lampade, serraggi, conduttori nelle morsetterie, ecc.;
− Controllo assorbimento motori elettrici;
− Commutazione dei gruppi pompe ove previsto;
− Manutenzione apparecchiature: caldaia, bruciatore, pompe circolazione fluidi ed ogni altra apparecchiatura occorrente al funzionamento dell’impianto nel periodo invernale;
− Pulizia condotti espulsione fumi e canne fumarie;
− Revisione degli ausiliari delle apparecchiature e della regolazione in modo che rispondano alle modalità di funzionamento;
− Ogni altro intervento necessario a mantenere in perfetta efficienza l’impianto.
Vengono considerate manutenzioni ordinarie e quindi comprese nel canone, anche le seguenti operazioni:
− Ripresa delle parti ossidate delle apparecchiature in modo da impedire un loro rapido deterioramento;
− Ogni materiale di consumo necessario al funzionamento degli impianti, ad esclusione dell’acqua e delle fonti energetiche ed in particolare:
▪ Minuterie metalliche (viti, tasselli, ecc.);
▪ Guarnizioni di qualunque specie;
▪ Lampade di segnalazione.
b – Impianto antincendio:
Le verifiche dell’impianto antincendio saranno eseguite secondo la norma UNI10779 aggiornata con ispezione periodica, almeno due volte l’anno, che dovrà comprendere:
• Verifica delle pompe e delle vasche di accumulo dell’acqua;
• Individuazione degli idranti idraulicamente più sfavoriti, i quali dovranno garantire una portata di 120lt/’ ed una pressione di 2 bar;
• Verifica pressione e portata degli attacchi dei Vigili del fuoco (360/lt/’ ed una pressione di 4 bar);
• Verifica funzionalità valvole di intercettazione e volantini di mandata;
• Integrità tubazioni flessibili e loro corretto posizionamento nelle cassette di contenimento;
• La tubazione flessibile deve essere arrotolata con lembi sovrapposti e i due raccordi di attacco alla tubazione di mandata e alla lancia di erogazione devono essere liberi;
• Controllo di tutte le seguenti apparecchiature:
sicurezza, vasi di espansione, elettropompe, pressostati;
• Prova di portata su idrante più sfavorito;
• Controllo del relativo quadro elettrico;
• Compilazione del “registro controlli periodici” dove vanno registrate:
a) Prove eseguite;
b) Guasti con le relative cause;
c) Esito delle verifiche;
• Tutte queste operazioni verranno effettuate ogni sei mesi.
Gli interventi di manutenzione ordinaria del gruppo antincendio vanno registrati sull’apposito registro delle attrezzature antincendio dell’Ente.
c – manutenzione impianto di climatizzazione:
L’impianto di climatizzazione è composta da: n. 02 unità monosplit e n. 01 unità dual e sono installati presso gli uffici (amministrativo, infermieristico e di coordinamento) dell’Ente appaltante; Funzionamento: continuo.
Il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione dovrà garantire:
− pulitura dei filtri pieghettati, con apposito prodotto antibatterico per eliminare eventuali depositi di polvere e residui, mediante semplice scuotimento oppure con aspirapolvere (in senso contrario al normale flusso dell’aria attraverso il filtro) o con getto d’acqua con orientamento opposto all’entrata dell’aria, evitando forti pressioni che possano danneggiare i filtri;
− pulizia e disincrostazione delle batterie di scambio lato aria;
− pulitura delle serrande d’ingresso/uscita aria (alette e guarnizioni di gomma);
− controllo pressioni di gas ed eventuale carica del gas refrigerante;
− controllo assorbimento motori;
− controllo delle cinghie di trasmissione motori;
− controllo parti elettriche con serraggio dei morsetti e capicorda;
− controllo del funzionamento e prova;
− aggiornamento dei Libretti d’impianto;
− una visita annuale in occasione della quale si effettueranno i controlli sopra descritti;
Si precisa che per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento, si provvederà alla pulizia dei filtri unità interne e alla disinfettazione della batteria lato aria prima della stagione estiva.
Gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione vanno registrati sull’apposito registro delle attrezzature dell’Ente.
d – manutenzione cisterne accumulo acqua potabile:
• Caratteristiche impianto.
- N. 03 cisterne polietilene da 5.000 lt.
- Funzionamento: continuo.
La manutenzione ordinaria delle cisterne di accumulo acqua potabile prevede:
- Svuotamento delle cisterne;
- Pulizia e disinfettazione, con prodotti idonei, delle cisterne;
- Riempimento delle cisterne;
L’intervento di pulizia e sanificazione dovrà essere eseguito con cadenza annuale.
La pulizia deve essere effettuata mediante un’azione manuale e/o meccanica (idropulitrice e/o altro) di rimozione delle sostanze depositate o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.
Gli interventi di manutenzione ordinaria delle cisterne di accumulo acqua potabile vanno registrati sull’apposito registro delle attrezzature dell’Ente.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria è comune a tutti i tipi di impianto, centrale termica (impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria), impianto antincendio, impianto di climatizzazione e cisterne di accumulo acqua potabile e consiste nella sostituzione o riparazioni di pezzi avariati o in cattivo stato di conservazione, quali pompe, valvole, manometri, idranti e tutto quanto sia necessario per il funzionamento.
La ditta è tenuta ad eseguire interventi straordinari, previa autorizzazione del responsabile dell’Ente addetto, su tutti gli impianti di proprietà dell’Ente, inclusi quelli che dovessero essere acquistati nel corso dell’appalto.
Nel corso dell’appalto, qualora si presenti la necessità straordinaria di una fornitura di pezzi di ricambio, l’acquisto potrà essere effettuato o direttamente dall’Ente o dalla ditta appaltatrice, su indicazione del responsabile dell’Ente stesso.
Ad ogni intervento di manutenzione straordinaria autorizzato, la ditta affidataria dovrà predisporre un documento, che il responsabile dell’ente dovrà firmare in contraddittorio, nel quale sarà dettagliatamente riportata: la natura dell’intervento, le ore di intervento, gli eventuali pezzi sostituiti ed il costo dell’intervento.
Resta inteso che le spese straordinarie di cui sopra sono presunte, non potendo valutare allo stato attuale i tipi di interventi che saranno necessari nel corso dell’appalto, poiché imprevedibili, pertanto per la manutenzione straordinaria sarà riconosciuto fino all’importo massimo annuo di €. 2.900,00, più IVA.
Art. 6 - Oneri e responsabilità dell’aggiudicataria
L’ASP contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx con la stipula del contratto delega all’Appaltatore la funzione di Terzo responsabile per svolgere tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia.
Il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza.
Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con l’ASP contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx fornendo costante informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente capitolato nonché con le eventuali altre modalità da concordare con l’Ente.
L’Appaltatore in quanto Terzo Responsabile assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che dovessero accadere a persone o cose, inoltre, in virtù di tale incarico diventerà a tutti gli effetti soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 della legge 10/91, nonché rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell’impianto.
La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto delle seguenti clausole:
- utilizzare i mezzi e le attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento corretto del servizio di manutenzione;
- mettere a disposizione personale specializzato, abilitato secondo le vigenti disposizioni di legge;
- garantire la copertura previdenziale e antinfortunistica del personale impiegato;
- comunicare il nominativo del personale addetto alle operazioni di manutenzione;
- redigere verbale giornaliero riportante chiaramente l’indicazione del lavoro svolto;
- ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in essere al momento della stipula del contratto e a quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del contratto;
- avvertire il titolare dell’impianto ogni qualvolta vengono eseguite operazioni di manutenzione rilevanti che possono comportare dei disservizi;
- istruire e formare il personale dipendente del soggetto affidante affinché possa intervenire in caso di anomalie o guasti che richiedessero un immediato intervento, e sulle modalità comportamentali da tenere in caso di allarme impiantistico.
Art. 7 - Requisiti minimi del terzo responsabile
Il terzo responsabile deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/93 e s.m.i., deve essere iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani ai sensi del Decreto Ministeriale 37/08 e s.m.i., ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dello stesso Decreto.
Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kw, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.
Art. 8 - Obblighi del terzo responsabile
Il terzo nominato è il soggetto tenuto a:
− Comunicare entro trenta giorni la propria nomina all'Ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo Ente il terzo responsabile comunica immediatamente ed al massimo entro trenta giorni eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
− Rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
− Rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali.
− Invio della dichiarazione all’Ente Locale competente alle ispezioni degli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35Kw.
Art. 9 - Oneri e obblighi dell’aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto delle seguenti clausole:
- utilizzare i mezzi e le attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento corretto del servizio di manutenzione;
- mettere a disposizione personale specializzato, abilitato secondo le vigenti disposizioni di legge;
- garantire la copertura previdenziale e antinfortunistica del personale impiegato;
- comunicare il nominativo del personale addetto alle operazioni di manutenzione;
- redigere verbale riportante chiaramente l’indicazione del lavoro svolto;
- ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in essere al momento della stipula del contratto e a quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del contratto;
- avvertire il titolare dell’impianto ogni qualvolta vengono eseguite operazioni di manutenzione rilevanti che possono comportare dei disservizi;
- istruire e formare il personale dipendente del soggetto affidante affinché possa intervenire in caso di anomalie o guasti che richiedessero un immediato intervento, e sulle modalità comportamentali da tenere in caso di allarme impiantistico.
Art. 10 – Obblighi relativi alla sicurezza
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei servizi e procede, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
Sarà infine obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione di tutti i servizi i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danno ai beni pubblici e privati.
Art. 11 - Attività di controllo del titolare degli impianti
Al titolare degli impianti oggetti di gara è riservata la facoltà di effettuare, tramite personale di propria fiducia, qualsiasi controllo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto.
Qualora il titolare degli impianti rilevasse inadempimenti o irregolarità rispetto agli obblighi previsti dal presente capitolato d’appalto, l’aggiudicataria è obbligata a un immediato e tempestivo intervento volto a rimuovere e risolvere quanto rilevato e segnalato dalla concedente, il tutto senza nuovi costi aggiuntivi rispetto agli importi fissati nella presente.
Art. 12 - Orario svolgimento servizio
Il servizio di manutenzione ordinaria verrà svolto dalla ditta aggiudicataria durante il normale orario di lavoro (08,00 – 19,00) ad esclusione dei giorni di domenica e festivi.
Art. 13 - Offerta
Il corrispettivo offerto è onnicomprensivo di qualunque costo e di tutti i servizi annessi.
L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere redatta mediante compilazione di apposito documento generato in formato.pdf da MEPA che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o dal procuratore a ciò autorizzato.
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara. L’offerta dovrà essere valida per il periodo indicato nella RdO.
Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’aggiudicatario costituisce il prezzo definitivo dell’appalto.
Art. 14 – Modalità di aggiudicazione
L’appalto avrà luogo attraverso l’espletamento di procedura negoziata di cottimo fiduciario nel rispetto delle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP Spa” attraverso apposita “Richiesta di offerta (RdO)” alle ditte abilitate al Bando “Lavori di manutenzione – Impianti tecnologici”, per fornitura di servizio sotto soglia comunitaria.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida, se ritenuta congrua ed adeguata al servizio.
Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 15 - Fatturazione – Pagamenti - Corrispettivo
a) Modalità di fatturazione - Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 art.3, comma 1 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, si precisa che il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: UFQ8Y7.
Le fatture non conformi a quanto sopra disposto non verranno liquidate e verranno rinviate al mittente.
b) Pagamento corrispettivo – Il corrispettivo offerto in sede di gara dovrà intendersi omnicomprensivo di ogni costo ed onere fiscale per l’effettuazione della manutenzione durante l’intero periodo contrattuale, con la sola esclusione dell’I.V.A. che resterà a carico dell’Azienda nella percentuale dovuta per legge.
Al pagamento del corrispettivo annuo si provvederà, su presentazione di regolari fatture e previo accertamento della regolarità contributiva dell’aggiudicataria mediante acquisizione del DURC online, in due rate semestrali di uguale importo, entro il 30 marzo e il 30 luglio, con accredito mediante bonifico bancario. Resta inteso che eventuali spese per il bonifico bancario sono e resteranno a completo ed esclusivo carico dell’affidataria.
Con tale pagamento l’aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dell’Ente appaltante per la manutenzione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta con il pagamento del predetto corrispettivo per la tipologia della manutenzione autorizzata ed effettuata.
I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.
Qualora la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, pagamento che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online.
L’impresa aggiudicataria non potrà opporre, per detta eventuale sospensione, eccezione alcuna, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.
L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Art. 16 – Inadempienze e penalità
Nel caso in cui l'Amministrazione accerti che il livello della manutenzione di che trattasi non risponde a tutto quanto pattuito nel presente Capitolato d’appalto, richiederà alla Ditta appaltatrice, anche a mezzo Posta Certificata (PEC), l'immediata esecuzione di un nuovo intervento per adeguare il livello manutentivo a quanto concordato. Tale prestazione dovrà essere effettuata nel termine dì 7 giorni dalla presentazione della richiesta, e non darà luogo ad alcun compenso, in quanto fornito a compensazione di servizio negligente di manutenzione.
L'Amministrazione concedente, verificata l'eventuale irregolarità del servizio, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una penale, con l'unica preliminare formalità della contestazione dell'addebito, qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, la manutenzione non venga effettuata nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato o sia incompleta.
La penale sarà calcolata, su insindacabile decisione dell'Amministrazione, applicando le seguenti percentuali:
- dal 2% al 10% dell'importo annuale del corrispettivo offerto in sede di gara.
Nell'applicazione della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienza accertato nello svolgimento del servizio, del ripetersi delle infrazioni nel corso del periodo di appalto del servizio manutentivo.
In caso di sospensione, anche parziale, del servizio da parte della Ditta appaltatrice, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere direttamente alla continuazione del medesimo, incaricando un'altra ditta, con idonei requisiti, addebitando la relativa spesa all'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio della refusione dei danni.
Art. 17 – Causa forza maggiore
Il ritardo sul termine di esecuzione degli interventi dovuti a causa di forza maggiore, allorchè riconosciute dall’Amministrazione dell’Ente appaltante, saranno scontati agli effetti della penalità.
Sono, a titolo esemplificativo, riconosciute cause di forza maggiore le calamità naturali e gli scioperi di categoria della durata singola superiore ad un giorno.
Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se la ditta appaltatrice le comunicherà per iscritto all’Amministrazione dell’Ente appaltante entro e non oltre sette giorni dal loro verificarsi.
Art. 18 – Tutela contro azioni di terzi
La ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente all’Amministrazione dell’Ente appaltante e/o a terzi in dipendenza di inefficienza o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
La ditta appaltatrice assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine al servizio.
Art. 19 - Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art.103 del Codice (D.Lgs. 50/2016), l’impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata nei modi e nelle forme previste dalla legge in vigore, di importo pari al 10% dell’ammontare complessivo del contratto.
In caso di aggiudicazione avvenuta con ribasso superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore a tale percentuale.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo comunque l’esperimento verso l’appaltatore di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co.2 del Codice.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall’appalto.
Art. 20 - Copertura assicurativa
La ditta che risulterà aggiudicataria della gara è responsabile di qualsiasi danno derivante a persone o cose, nel disimpegno della manutenzione prevista dal presente capitolato. La stessa ditta aggiudicataria si obbliga ad adottare durante l’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità degli addetti e pertanto rimane stabilito che assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale, sollevando da ogni responsabilità al riguardo l’Amministrazione di questo Azienda.
La ditta appaltatrice a tutela del concedente dovrà produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a cose e persone da fatti e circostanze derivanti direttamente o indirettamente dall’erogazione del servizio affidato, con un massimale di almeno euro 3.500.000,00 e validità decorrente dalla data di inizio del servizio e fino alla conclusione dello stesso. La stessa ditta appaltatrice si impegna a produrre al concedente copia della polizza di assicurazione prima della stipulazione del contratto.
Art. 21 – Rispetto del Decreto Legislativo n. 81/2008
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare del disposto dell’art. 26.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08 la ditta che risulterà aggiudicataria della presente gara si impegna a fornire:
1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’(art. 26, comma 1, lettera a, X.Xxx. 81/08 e s.m.i.), per la manutenzione oggetto del presente capitolato.
Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta che risulterà aggiudicataria della gara assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Xxxxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 della D.L. 30.06.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei e utilizzati dal nostro ente per fini di lavoro anche mediante eventuale comunicazione dei dati, ma non per la diffusione e comunque solo per finalità connesse all’adempimento di specifici obblighi contabili, fiscali, amministrativi, etc. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Art. 24 – Disposizioni di chiusura
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese a riguardo.
Il Committente si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l’appalto in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna offerta sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Art. 25 – Risoluzione del contratto
L'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata e sulla manutenzione effettuata e non ancora liquidata con il trattenimento dell’intero importo, quale penale e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze, causa delle penali di cui al precedente art. 16, si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente la manutenzione.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni.
Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
• mancato inizio della manutenzione alla data prevista dal contratto;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta aggiudicatrice;
• arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della manutenzione oggetto dell'appalto;
• cessazione, cessione o fallimento della ditta appaltatrice;
• sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
• continua violazione degli orari concordati con effettuazione della manutenzione in momenti di disturbo delle attività.
• rischi e danni per la salute degli utenti;
• perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'esecuzione della manutenzione.
Art. 26 – Recesso unilaterale
Qualora la Ditta volesse recedere dal contratto prima della naturale scadenza, per sopraggiunto giustificato motivo, come tale riconosciuto dall’Ente appaltante, dovrà fare richiesta motivata con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata al Responsabile del competente servizio dell’Azienda almeno 5 (cinque) mesi prima dell'eventuale interruzione della manutenzione.
In tale periodo la Ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione della manutenzione, pena la rivalsa sulla cauzione definitiva e sulle forniture effettuate e non ancora liquidate.
Qualora l’Amministrazione dell’Ente appaltante accetti la richiesta di disdetta, addebiterà alla Ditta appaltatrice le spese per l'espletamento di una nuova gara e le eventuali maggiori spese derivanti dall'assegnazione ad altri della manutenzione e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.
Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo, l’Ente appaltante addebiterà all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della manutenzione ad altra ditta alla scadenza naturale del contratto.
Qualora l'Amministrazione dell’Ente appaltante, nel periodo di durata della manutenzione affidata in base alla presente procedura, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio manutentivo, oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c., da inviare con almeno 60 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto senza che l’aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.
Art. 27 – Disposizioni antimafia - divieto di subappalto e cessione del contratto
L’aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ assolutamente vietata agli aggiudicatari di subappaltare o comunque di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto della manutenzione in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo ogni altro diritto per maggiori danni accertati.
Art. 28 – Foro competente – controversie
Ogni controversa inerente il presente capitolato ed il contratto che seguirà, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, sempre che tale controversia non possa essere composta in via amichevole, è di competenza del Foro di Fermo. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 29 – Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del Disciplinare di gara e relativi allegati, ed a quanto disposto dalle norme vigenti in materia in quanto applicabili.
Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti alla manutenzione oggetto della presente gara.
Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.
AVVERTENZA:
Per approvazione ed accettazione il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione amministrativa della Ditta offerente e deve essere inserito nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione dalla gara.