CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA ENTI LOCALI E SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Premesso che:
- il 4° comma dell’art. 118 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all’art. 3, c. 4, lettera
c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell’obbligo”;
- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell’infanzia;
- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all’art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all’art. 139 coma 1 e 2 prevede l’attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado.
Richiamati:
- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”.
- l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8/09/2009 in particolare il punto 2 “Scuola dell’infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa”;
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
Considerato che :
- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d’istruzione;
- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi di scuola dell’infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell’offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell’infanzia
1.Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato delle scuole d’infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.
La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell’offerta complessiva di scuola d’infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.
Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l’acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.
2.Le parti convengono sull’opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni alle Scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie concordando le seguenti prassi:
- individuazione condivisa del soggetto incaricato delle funzioni operative di coordinamento del processo, realizzato sul territorio dai diversi soggetti gestori secondo le modalità concordate, in funzione delle caratteristiche specifiche del sistema di offerta di servizio esistente sul territorio e del suo dimensionamento (Direzione scolastica statale o Comune/Unione);
- definizione condivisa delle modalità e tempistica di raccolta delle domande di iscrizione in modo congruente con il periodo fissato annualmente dalle Circolari Ministeriali);
- definizione condivisa delle modalità operative di collaborazione fra gli Enti gestori, il Comune/Unione e gli Istituti Comprensivi Statali per la verifica congiunta delle domande pervenute, la gestione attiva delle eventuali liste di attesa e dei posti vacanti residui nel periodo successivo alla chiusura del bando.
ART. 2 - Accoglienza dei bambini
1. Gli Enti Gestori della scuola dell’infanzia paritaria privata si impegnano ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L.62/2.000 e xx.xx, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004 e xx.xx., senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili.
2. Gli Enti Gestori si impegnano a rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92 e xx.xx, e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.
3. Gli Enti gestori si impegnano, nella definizione dei criteri per l’accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune e successivamente nel territorio dell’Ente Locale (Comune / Unione), contribuendo a raggiungere e mantenere l’obiettivo di azzerare le domande in lista d’attesa delle famiglie.
ART. 3 - Partecipazione delle famiglie
1. Gli Enti gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).
ART. 4 - Sistemi tariffari e trasparenza
gli Enti Gestori, compatibilmente con i limiti di bilancio e in relazione a quanto previsto al successivo art. 13, si impegnano ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie.
Gli Enti Gestori si impegnano a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.
ART. 5- Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute
1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull’idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l’AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. 104/92 e xx.xx, delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto
3. L’Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l’AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell’agio a scuola e di educazione alla salute.
ART. 6 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio
1. Gli Enti gestori si impegnano ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d’infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2.000. Essi definiscono e rendono noto agli utenti e al Comune/Unione il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.
2. Gli Enti gestori si impegnano altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. In particolare, i gestori si impegnano:
- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D.Lgs n. 626/1994 e xx.xx., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.
3. Gli Enti gestori concorrono alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.
4. Gli Enti Gestori si impegnano a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d’infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell’infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all’art.1 del Dlgs n. 59/2004.
ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale
1. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”.
2. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.
3. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi n.537/1981 e n. 863/1984, art.5, comma 20.
ART. 8 - Assicurazione
Gli Enti Xxxxxxx provvedono obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.
ART. 9 - Servizi per l’accesso e la frequenza
1. L’iscrizione e l’accesso alla scuola di infanzia paritaria è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, adeguando per i medesimi l’offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. Le scuole si impegnano ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune e in tutto l’ambito territoriale di riferimento dell’Ente Locale (Comune / Unione).
2. Gli Enti Gestori delle scuole di infanzia paritarie convenzionate in relazione all’orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Gli Enti gestori delle Scuole d’infanzia convenzionate garantiscono, qualora si effettuino autonomi servizi di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l’immatricolazione, l’uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.
4. Il Comune/Unione può sostenere, sulla base delle disponibilità di bilancio, la realizzazione di interventi di mediazione linguistico culturale per i bambini e le famiglie di origine non italiana iscritti alle Scuole paritarie o altri specifici interventi per favorire accesso o frequenza.
Art. 10 - Coordinamenti pedagogici
1. Gli Enti Gestori delle Scuole d’infanzia convenzionate e il Comune/Unione riconoscono l’importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.
2. Gli Enti Gestori si avvalgono di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l’adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.
3. Gli Enti Xxxxxxx si impegnano a garantire la partecipazione attiva ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d’infanzia da concordare in ambito provinciale
Art. 11 - Formazione permanente e qualificazione del servizio
1. Gli Enti Gestori delle Scuole d’infanzia convenzionate assicurano, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.
2. Gli Enti Gestori si impegnano a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. n.1/2000 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.
3. Gli Enti Xxxxxxx si impegnano inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.
ART. 12 - Istituzione della Commissione tecnica paritetica
1. Il Comune/Unione istituisce, in accordo con gli Enti gestori, una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione, si riunisce almeno 1 volta l’anno ed è convocata dal Comune/Unione, anche su richiesta del Soggetto gestore.
2. Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:
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- ;
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ART. 13 - Impegni dell'Ente locale
Il Comune/Unione, nel quadro delle politiche di governo complessive del sistema scolastico a livello locale e delle conseguenti deliberazioni pluriennali e annuali di bilancio si impegna a sostenere il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell’offerta formativa di tutte le scuola d’infanzia afferenti al sistema nazionale di istruzione presenti sul territorio,secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
In relazione alle scuole d’infanzia paritarie in particolare, il Comune/Unione, attraverso la attivazione e la gestione pluriennale di accordi di programma e specifiche convenzioni, si impegna a sostenere la realizzazione degli obiettivi prioritari di sostegno e di miglioramento condivisi.
Obiettivi e conseguenti interventi di sostegno troveranno volta a volta in sede di attivazione e rinnovo della convenzione una declinazione in relazione alla evoluzione del quadro normativo, delle disponibilità di bilancio, degli obiettivi condivisi sul piano programmatico a livello locale nelle attraverso un mix motivato di interventi fra quelli indicati nell’allegato 1 nelle seguenti direzioni:
Sostegno al funzionamento e miglioramento del servizio:
contributi economici ai soggetti gestori sulla base di criteri e parametri standard di riferimento (definiti per sezione o a posto bambino), incentivazione di processi di miglioramento del servizio e della trasparenza (produzione e aggiornamento carta dei servizi, rendicontazione dei contributi economici, ecc.);
Integrazione nel sistema territoriale di offerta complessiva del servizio di scuola d’infanzia: informazione alle famiglie sull’offerta complessiva di servizio e sull’offerta formativa di tutte le scuole dell’infanzia presenti sul territorio, attraverso i canali istituzionali (cartacei e on line), gestione coordinata a livello territoriale delle iscrizioni: domande, lista attesa e posti vacanti;
Diritto allo studio:
- sostegno alla libertà di scelta da parte delle famiglie iscritte attraverso la fornitura di servizi e/o l’erogazione di contributi economici (direttamente o tramite i soggetti gestori), finalizzati a introdurre elementi di perequazione tariffaria in ordine a iscrizione e frequenza, in relazione alle condizioni socioeconomiche;
- sostegno alla qualificazione dell’offerta formativa attraverso la fornitura di servizi e/o contributi economici ai soggetti gestori per la qualificazione dell’offerta formativa.
Art 14 – Interventi e/o contributi a favore dell’integrazione scolastica dei bambini disabili
1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle Scuole dell’infanzia paritarie che accoglieranno bambini con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 26/2001.
2. Il Comune/Unione, in analogia con quanto previsto per le scuole d’infanzia statali, prevede per i bambini disabili iscritti nelle scuole d’infanzia paritarie private convenzionate, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l’erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione).
Il Comune/Unione, nelle more dell’assunzione dei relativi oneri da parte dello Stato (come già previsto da parte del Miur nel caso delle scuole primarie paritarie) può integrare ulteriormente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i contributi economici previsti a parziale copertura dei costi relativi al personale insegnante di sostegno sostenuto dai soggetti gestori, tenuto conto di quanto definito nel vigente Accordo distrettuale di programma per l’integrazione degli alunni con handicap, secondo parametri da concordare a livello locale.
3. La richiesta, con allegata certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale, dovrà pervenire al Settore Istruzione del Comune/Unione entro il di ogni anno per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.
4. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli insegnante/i di sostegno che il Comune/Unione contribuisce a rimborsare al soggetto gestore della scuola tiene conto:
• del foglio informazioni dell’ASL;
• dell’organizzazione del contesto educativo previsto per l’anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del “tempo scuola” in accordo con la famiglia, ausili disponibili).
Art. 15 - Informazione, documentazione e rendicontazione
1. Sarà cura degli Enti Gestori informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente Convenzione e a comunicare al Settore Istruzione del Comune/Unione i nominativi dei componenti degli organi collegiali.
2. Le Scuole d’infanzia paritarie si impegnano a trasmettere al Settore Istruzione dell’Unione entro il mese di settembre di ogni anno la scheda informativa contenente almeno dati anagrafici sulla Scuola (Indirizzo, Telefono n., Fax, Cognome e nome del gestore o rappresentante legale della Scuola); numero delle sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico; Calendario scolastico; Orario giornaliero di funzionamento del servizio; Numero alunni iscritti; Numero dei bambini disabili certificati e inseriti nella Scuola; Numero insegnanti di cui religiosi; Importo della eventuale quota di iscrizione; Importo della retta mensile di frequenza; Riduzioni applicate).
3. Ogni Scuola invierà al Settore Istruzione del Comune/Unione copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato da relazione illustrativa. Tale invio è contestuale a quello effettuato all’Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 16 - Verifiche e decadenza
1. L’ Ente Locale (Comune / Unione) si riserva di effettuare verifiche periodiche sull’applicazione delle normative contenute nella Convenzione attraverso la richiesta di informazioni e attraverso ulteriori verifiche documentali e in situazione attivate dalla Commissione Paritetica.
2. L' Ente Locale (Comune / Unione) si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all’Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell’Ente Gestore.
Art. 17 - Decorrenza e durata
La presente Convenzione ha durata di tre anni scolastici a partire da
Per Il Comune/unione Per il soggetto gestore della scuola
il Dirigente Il legale rappresentante
Allegato 1
Quadro riepilogativo dei contributi economici e servizi attivati a favore delle scuole d’infanzia paritarie da parte del Comune/Unione derivanti dalla convenzione per il periodo: ……
In attuazione dell’articolo 13 della presente convenzione per il periodo di vigenza su riferito le parti sottoscrivono il quadro di impegni economici seguente:
A) SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Contributi economici ai soggetti gestori:
a) Contributo a parziale copertura delle spese di funzionamento: € euro/anno
b) Contributo aggiuntivo per il servizio di coordinamento pedagogico in funzione della gestione della convenzione: € /anno
c) ….
B) INTEGRAZIONE NEL SISTEMA TERRITORIALE DI OFFERTA DEL SERVIZIO
Contributi e/o servizi ai soggetti gestori:
Sostegno alla attivazione e gestione di un sistema informatico per la gestione coordinata e lo scambio fra i diversi soggetti gestori dei dati relativi alle domande di iscrizione attraverso:
a) l’erogazione di un contributo economico pari a … euro anno
b) l’accesso gratuito e/o l’utilizzo dei servizi informatici e informativi del Comune/Unione
c) …….
C) DIRITTO ALLO STUDIO (sostegno alla libertà di scelta da parte delle famiglie)
Contributi economici a favore delle famiglie iscritte in base alle condizioni socioeconomiche:
Introduzione di elementi di perequazione tariffaria a favore delle famiglie iscritte:
Il Comune/Unione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, definisce anno per anno il quadro degli interventi finalizzati all’obiettivo su riferito sulla base dei criteri di seguito indicati:
Destinatari: iscritte residenti in condizioni di reddito famigliare secondo l’indicatore Isee: …
Modalità di erogazione: 1) diretta: tramite bando … oppure 2) indiretta: tramite accordi con i soggetti gestori
Parametri economici: contributo economico unitario procapite su base annua pari a : ……
Criteri di definizione del contributo economico: ….
D) DIRITTO ALLO STUDIO (Sostegno alla qualificazione dell’offerta formativa )
Il Comune/Unione, favorisce la partecipazione di scuole statali, comunali e paritarie private ai seguenti
progetti di qualificazione attivati a livello territoriale:
a) ….
b) ….
Il Comune/Unione, sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola attraverso:
a) l’erogazione gratuita del servizio di ….
b) l’erogazione di un contributo economico: ….
Il Comune/Unione facilita l'accesso delle scuole convenzionate ai seguenti servizi e centri di qualificazione e documentazione delle attività educative presenti sul territorio:
a) ….
b) ….