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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50
Art. 3. Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo 2
Art. 4. Costituzione e accantonamento del Fondo 3
Art. 5. Quantificazione del Fondo 3
Art. 6 Destinazione del Fondo 4
Art. 7. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi 5
Art. 8 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo 6
Art. 9 Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centralizzazione delle committenze 6
Art. 10 - Ripartizione del Fondo di incentivazione 6
Art. 11 – Accertamento delle attività svolte 8
Art. 12 Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione 9
Art. 13 Limite dell'incentivo liquidabile 9
Art. 14 Adeguamento dinamico del regolamento 10
Art. 15. Campo di applicazione e disciplina transitoria. 10
PARTE I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplina la costituzione e la ripartizione del Fondo, previsto dal citato articolo, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, da parte del personale del Consorzio Universitario Xxxxxx.
2. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 8.11.2018 con le seguenti XX.XX.: FP CGIL e CISL FP.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “Codice”: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b) “Progetto”: gli elaborati, previsti dall'art. 23 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
c) “Responsabile del procedimento (RUP)”: il Responsabile del Procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, del Codice;
d) “CUC - Centrale Unica di committenza”: il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 37, del Codice;
e) “Gruppo di lavoro”: insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico- amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, di cui al successivo art. 7;
f) “Fondo”: Il fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, di cui al successivo art. 4;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni riportate nel Codice.
Art. 3. Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo
1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito definito.
2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all’incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblici, di cui all'elenco che segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
b) verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
c) predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
e) e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo o di redazione del certificato di regolare esecuzione, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità).
3. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni e servizi o di realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 40.000,00, i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17.
Art. 4. Costituzione e accantonamento del Fondo.
1. Il Fondo è costituito da una somma, non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. Il Fondo viene costituito sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione e il contributo IRAP.
3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l’anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.
Art. 5. Quantificazione del Fondo
1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base di gara del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (importi in migliaia di euro).
OPERE E LAVORI PUBBLICI | ||||
Fasce | Da 40 e fino a 750 | Sup. a 750 e fino a 1.000 | Sup. a 1000 e fino a 5.000 | Sup. a 5.000 |
Misura fondo | 2% | 1,8% | 1,6% | 1,4% |
SERVIZI E FORNITURE | ||||
Fasce | Da 40 e fino a 200 | Sup. a 200 e fino a 500 | Sup. a 500 e fino a 1.000 | Sup. a 1.000 |
Misura fondo | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1% |
SERVIZI E FORNITURE di durata pluriennale | ||||
Fasce | Da 40 e fino a 200 | Sup. a 200 e fino a 500 | Sup. a 500 e fino a 1.000 | Sup. a 1.000 |
Misura fondo 1° anno | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1% |
Misura fondo anni successivi | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,2% |
2. Presupposto per la destinazione al Fondo per i lavori e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. L’incentivo per funzioni tecniche non può essere utilizzato per le attività di manutenzione.
3. Presupposto per la destinazione al Fondo per l’acquisizione di servizi e forniture e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
Art. 6 Destinazione del Fondo
1.L’80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell’Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.
2. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.
3. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato all’acquisto da parte dell'Ente di:
- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 3 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. La quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartito, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnato, come budget di spesa, alle diverse aree o servizi dell'Ente sulla base delle rispettive competenze.
Art. 7. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi
1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Direttore, competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; il Direttore sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina, con ordini di servizio o altro provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecnico amministrative incentivabili ai sensi del Codice, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio.
4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
- l’opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e l’importo del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso dando conto delle esigenze sopravvenute.
6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Codice.
8. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell’attività.
9. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l’orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
10. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 12.
Art. 8 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
1. Ai sensi dell’articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale (Direttore).
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al Direttore, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.
Art. 9 Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centralizzazione delle committenze
1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o di incarichi “ad personam”; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-amministrative.
2. Nell’atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti che richiedessero all’Amministrazione di appartenenza l’autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all’Amministrazione l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata potrà essere rinviata all’anno successivo.
4. In caso di procedure svolte tramite Centrale di committenza (CUC) la quota relativa alla predisposizione e al controllo del bando di cui al successivo art. 10, spetta, su richiesta del Responsabile della CUC, al personale dell'ufficio centralizzato.
5. Nel caso in cui vengano svolte altre attività tramite ricorso al personale della CUC, anche tale quota, come determinata ai sensi del successivo art. 10 e con il limite massimo del 20%, dovrà essere attribuita al personale dell'ufficio centralizzato effettivamente coinvolto.
6. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.
Art. 10 - Ripartizione del Fondo di incentivazione
1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
OPERE E LAVORI | |||
Prestazione/incarichi | Percentuali | ||
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento | RUP | 25% | 70% |
Collaboratori e figure di supporto | 30% | ||
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti) | Referente unico | 2% | 50% |
Collaboratori | 50% | ||
Verifica preventiva dei Progetti | Responsabile | 8% | 70% |
Collaboratori | 30% | ||
Predisposizione e controllo delle procedure di gara | Responsabile | 5% | 60% |
Collaboratori | 40% | ||
Direzione dei lavori | Direttore dei lavori | 45% | 60% |
Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere) | 40% | ||
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali | Collaudatore | 15% | 70% |
Collaboratori | 30% | ||
TOTALE | 100% |
FORNITURE E SERVIZI | |||
Prestazione/incarichi | Percentuali | ||
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento | RUP | 35% | 70% |
Collaboratori e figure di supporto | 30% | ||
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti) | Referente unico | 2% | 50% |
Collaboratori | 50% | ||
Predisposizione e controllo delle procedure di gara | Responsabile | 15% | 60% |
Collaboratori | 40% | ||
Direzione dell’esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Direttore per l’esecuzione | 48% | 60% |
Collaboratori | 20% | ||
Collaudatore | 20% | ||
TOTALE | 100% |
FORNITURE E SERVIZI di durata pluriennale | |||
Prestazione/incarichi 1° anno | Percentuali | ||
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento | RUP | 35% | 70% |
Collaboratori e figure di supporto | 30% | ||
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti) | Referente unico | 2% | 50% |
Collaboratori | 50% | ||
Predisposizione e controllo delle procedure di gara | Responsabile | 15% | 60% |
Collaboratori | 40% | ||
Direzione dell’esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Direttore per l’esecuzione | 48% | 60% |
Collaboratori | 20% | ||
Collaudatore | 20% | ||
TOTALE | 100% | ||
Prestazione/incarichi anni successivi | Percentuali | ||
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento | RUP | 45% | 70% |
Collaboratori e figure di supporto | 30% | ||
Direzione dell’esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Direttore per l’esecuzione | 55% | 20% |
Collaboratori | 20% | ||
Collaudatore | 60% | ||
TOTALE | 100% |
2. La quota relativa alla programmazione non trova applicazione per i contratti o Progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore ad € 100.000,00; in tal caso la relativa quota confluisce in quelle attribuite alle funzioni del RUP.
3. Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell’importo del compenso spettante al personale, l’incentivo viene quantificato in misura proporzionale all’incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l’incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui all’articolo 6, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
4. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, incrementano la quota del Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.
Art. 11 – Accertamento delle attività svolte
1. Ai fini della predisposizione dell'accertamento delle attività svolte e della liquidazione del relativo incentivo, vengono previste le seguenti fasi:
- stipula del contratto per gli incentivi relativi al RUP (40% della quota spettante), alla Programmazione, alla verifica dei progetti e alla predisposizione e al controllo della procedura di gara;
- redazione del collaudo, del certificato di conformità o di regolare esecuzione per gli incentivi relativi al RUP (60% della quota spettante) e alle altre funzioni tecnico-amministrative previste.
2. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile di Area certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l’importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.
3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l’accertamento positivo, da parte del Direttore che ha costituito il gruppo di lavoro, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell’opera o l’acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Direttore dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
6. In sede di liquidazione dovrà altresì essere verificato il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 c. 12, del Codice da parte dell’Organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.
Art. 12 Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 106, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso di gara offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% | |
Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% | |
Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40% | |
Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60% |
Art. 13 Limite dell'incentivo liquidabile
1. L’importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. In sede di liquidazione il dipendente del gruppo di lavoro dovrà dichiarare di non aver superato, nel corso dell’anno solare, il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
3. In caso di raggiungimento del limite, il dipendente potrà chiedere che il pagamento venga rinviato all’anno successivo.
Art. 14 Adeguamento dinamico del regolamento
1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
Art. 15. Campo di applicazione e disciplina transitoria.
1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.