PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL’AMBITO DEL GRUPPO ENEL
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL’AMBITO DEL GRUPPO ENEL
Documento approvato dal Collegio Sindacale di Enel S.p.A.
nella riunione del 20 novembre 2017 e successivamente modificato nella riunione del 3 febbraio 2021
ART. 1
Finalità del documento – Ambito di applicazione – Definizioni
1.1 La presente procedura definisce i principi generali e le modalità operative relative all’affidamento di incarichi alle società di revisione (nel prosieguo, “revisori”) da parte delle società, italiane o estere, del Gruppo Enel.
Tale procedura sostituisce le disposizioni finora applicate in materia in ambito aziendale.
1.2 Ai fini della presente procedura si intendono per:
a. “Accordo quadro di revisione”: il contratto tra Enel S.p.A. e il Revisore principale, finalizzato a disciplinare la prestazione dei servizi di revisione legale dei conti delle società del Gruppo Enel e stipulato ad esito della procedura di selezione di cui all’art. 16 del Regolamento 537/2014 (ovvero, se trattasi di contratto stipulato prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, ad esito della procedura di selezione svolta in conformità della normativa preesistente) e della conseguente nomina del Revisore principale da parte dell’Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A.;
b. “Gruppo Enel”: Enel S.p.A. e le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza;
c. “Incarichi Aggiuntivi”: gli incarichi, diversi dalla revisione legale dei conti, aventi ad oggetto la prestazione – da parte del Revisore principale ovvero di entità del relativo network ed in favore di società del Gruppo Enel – di servizi differenti da quelli vietati di cui all’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 537/2014, quali riportati all’art. 3.1 della presente procedura;
d. “network del revisore”: la struttura nazionale e internazionale finalizzata alla cooperazione, alla quale appartengono il Revisore principale o un Revisore secondario, e che: (i) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi; e/o (ii) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni; e/o (iii) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune, o
una parte significativa delle risorse professionali;
e. “revisione legale dei conti”: la revisione del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del Testo Unico sulla revisione legale dei conti o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro. Se effettuata in uno Stato extra-UE, per revisione legale dei conti si intende la revisione del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato effettuata in conformità alla legislazione vigente in tale Stato. Un elenco non esaustivo delle attività ricomprese nella revisione legale dei conti è riportato nell’Allegato 2 della presente procedura;
f. “Revisore principale”: la società incaricata della revisione del bilancio di esercizio di Enel S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Enel;
g. “Revisori secondari”: le società – diverse dal Revisore principale e dalle entità appartenenti al relativo network – incaricate della revisione del bilancio di esercizio (e, ove redatto, del bilancio consolidato) di società, italiane o estere, controllate direttamente e/o indirettamente da Enel S.p.A.;
h. “Regolamento 537/2014”: il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
i. “Testo Unico della Finanza”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
j. “Testo Unico sulla revisione legale dei conti”: il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 2
Conferimento degli incarichi di revisione legale dei conti
2.1 Il revisore incaricato da Enel S.p.A. di svolgere le attività di revisione legale dei conti indicate all’art. 14, comma 1, del Testo Unico sulla
revisione legale dei conti (1) riveste la qualifica di Revisore principale del Gruppo Enel e, conseguentemente, è il soggetto (unitamente alle entità del relativo network) cui le società, italiane o estere, del Gruppo Enel devono rivolgersi in sede di conferimento dei rispettivi incarichi di revisione legale dei conti.
2.2 Il conferimento da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel di incarichi di revisione legale dei conti a Revisori secondari rappresenta un fatto eccezionale, dettato da condizioni di comprovata necessità (2).
ART. 3
Incarichi diversi dalla revisione legale dei conti non conferibili al Revisore principale
3.1 Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 537/2014 – e fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 5, del Regolamento stesso – il Revisore principale, le entità appartenenti al relativo network, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti del Revisore stesso non possono fornire, direttamente o indirettamente, alcuno dei seguenti servizi alle società, italiane o estere, del Gruppo Enel:
a) servizi fiscali riguardanti: (i) la preparazione di moduli fiscali; (ii) le imposte sui salari; (iii) i dazi doganali; (iv) l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del Revisore principale (ovvero di entità appartenenti al relativo network) con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;
(v) l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del Revisore principale
(1) Trattasi delle attività consistenti: a) nell’esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato e nell’illustrare i risultati della revisione legale; b) nel verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
(2) A titolo esemplificativo, le condizioni di comprovata necessità possono essere legate al quadro normativo vigente nei singoli paesi di riferimento. In caso di acquisizione, nel corso dell’esercizio, del controllo di società la cui revisione legale dei conti risulti già affidata a soggetti diversi dal Revisore principale del Gruppo Enel (e dalle entità del relativo network), si dovrà provvedere appena possibile – nel rispetto di quanto consentito dalla normativa applicabile, nonché dagli accordi eventualmente stipulati con soggetti terzi con i quali si condivida il controllo di dette società – alla sostituzione del Revisore secondario con il Revisore principale del Gruppo Enel (ovvero con entità appartenenti al relativo network).
(ovvero di entità appartenenti al relativo network) con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge; (vi) il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite; (vii) la fornitura di consulenza fiscale;
b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione (3);
c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
d) servizi di gestione della contabilità del personale;
e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, nonché progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;
g) servizi legali concernenti: (i) la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali; (ii) la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e (iii) l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, ad eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di ”comfort letter” relative a prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;
k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti: (i) i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino la ricerca o
(3) Secondo le indicazioni degli uffici della Commissione Europea, nell’ambito di tali servizi rientrano la gestione del capitale circolante, la fornitura di informazioni finanziarie,
la selezione di candidati per tale posizione ovvero la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni; (ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e (iii) il controllo dei costi.
ART. 4
Incarichi diversi dalla revisione legale dei conti conferibili al Revisore principale – Procedura ordinaria
4.1 Fatto salvo quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7.1 della presente procedura, l’affidamento da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel di Incarichi Aggiuntivi al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, è sottoposto al processo autorizzativo di seguito descritto.
4.2 L’unità richiedente predispone una nota informativa (secondo il modello di cui all’Allegato 1 della presente procedura) che illustra le condizioni che giustificano l’affidamento dell’Incarico Aggiuntivo al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network. La stessa unità richiedente acquisisce inoltre dal Revisore principale una dichiarazione che attesta che l’incarico non è compreso tra i servizi vietati individuati dall’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 537/2014, quali riportati all’art.
3.1 della presente procedura, e che il Revisore medesimo ha posto in essere adeguate salvaguardie ai fini dell’indipendenza e della qualità della revisione. La nota informativa, corredata dalla dichiarazione del Revisore principale, è trasmessa dall’unità richiedente all’Unità “Corporate Affairs” di Holding.
4.3 L’Unità “Corporate Affairs” di Holding trasmette la documentazione di cui al precedente paragrafo 4.2 al Collegio Sindacale di Enel S.p.A., il quale valuta l’Incarico Aggiuntivo ivi indicato e lo approva, in caso di esito favorevole della valutazione dei rischi potenziali per l’indipendenza del Revisore principale e delle salvaguardie applicate dal Revisore medesimo ai fini dell’indipendenza e della qualità della revisione. In caso di urgenza, l’approvazione del Collegio Sindacale può essere espressa attraverso
l'ottimizzazione dei processi aziendali, la gestione della liquidità, i prezzi di trasferimento, l'efficientamento della catena di approvvigionamento e simili.
scambio di e-mail tra i relativi componenti, cui faccia seguito – in occasione della prima successiva riunione del Collegio stesso – la ratifica della decisione in tal modo adottata.
4.4 L’Unità “Corporate Affairs” di Holding provvede quindi ad informare l’unità che ha richiesto l’affidamento dell’Incarico Aggiuntivo al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, circa la relativa approvazione o meno da parte del Collegio Sindacale di Enel S.p.A.. In caso di approvazione, l’unità richiedente provvede a richiedere a sua volta alla Funzione “Global Procurement” l’attivazione dell’iter di acquisto.
4.5 Al fine di garantire l’operatività del processo di affidamento di Incarichi Aggiuntivi, la Funzione “Global Procurement” acquisisce dal Revisore principale, al momento del conferimento a quest’ultimo dell’incarico di revisione legale dei conti da parte di Enel S.p.A. e, successivamente, con cadenza annuale, l’elenco delle entità appartenenti al relativo network.
4.6 Al fine di assicurare lo scambio di informazioni di cui all’art. 151, comma 2, del Testo Unico della Finanza tra gli organi di controllo delle società del Gruppo Enel, l’Unità “Corporate Affairs” di Holding fornisce alle Funzioni “Legal and Corporate Affairs” delle società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Enel S.p.A. di volta in volta interessate dalla richiesta di affidamento di un Incarico Aggiuntivo al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, apposita informativa circa l’approvazione di tale incarico da parte del Collegio Sindacale di Enel S.p.A., ovvero delle motivazioni per le quali il Collegio stesso ha ritenuto di non procedere alla relativa approvazione. La Funzione “Legal and Corporate Affairs” della società interessata del Gruppo Enel provvede a sua volta a trasmettere tale informativa all’organo di controllo della società stessa.
ART. 5
Incarichi diversi dalla revisione legale dei conti conferibili al Revisore principale – Procedura semplificata
5.1. Il processo autorizzativo di cui all’art. 4 non trova applicazione per l’affidamento di Incarichi Aggiuntivi al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel, ove ricorrano le circostanze – ritenute indicative dell’assenza di rischi potenziali per l’indipendenza del Revisore principale
– indicate ai successivi punti 1), 2), 3a) ovvero 3b), vale a dire:
1) che si tratti di Incarichi Aggiuntivi aventi natura “audit” (i.e., incarichi accessori di revisione legale dei conti) ovvero “audit-related” (i.e., servizi di attestazione), le cui modalità tecniche di svolgimento siano riconducibili a documenti di ricerca emessi dall’International Federation of Accountants a livello internazionale ovvero da Assirevi, a livello italiano, o da altro organismo equivalente a livello estero. Un elenco non esaustivo di Incarichi Aggiuntivi aventi natura “audit” ovvero “audit-related” è riportato nell’Allegato 2 della presente procedura; nonché
2) che si tratti di Incarichi Aggiuntivi non espressamente previsti nell’Accordo quadro di revisione e il cui corrispettivo sia determinato in base ai criteri prestabiliti per lo svolgimento di attività di natura analoga nell’Accordo quadro di revisione. Tale verifica è effettuata con il supporto dell’unità “Administration” di Holding e della società del Gruppo Enel, italiana o estera, di volta in volta interessata all’affidamento dell’Incarico Aggiuntivo; nonché
3a) che si tratti di Incarichi Aggiuntivi che debbano essere affidati al Revisore principale (ovvero ad entità appartenenti al relativo network) in base (i) a disposizioni normative o regolamentari, e/o (ii) ad obblighi contrattuali assunti verso terzi da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel; ovvero
3b) che si tratti di Incarichi Aggiuntivi che risulti opportuno affidare al Revisore principale (ovvero ad entità appartenenti al relativo network) per manifeste economie di tempo e/o di costi e/o di qualità
del servizio, e che presentino un corrispettivo (cumulato su base annua, ove riferito ad incarichi della medesima tipologia) non superiore a 50.000 euro.
5.2 Dell’intenzione di affidare taluno degli Incarichi Aggiuntivi di cui al precedente paragrafo 5.1, l’unità richiedente provvede ad informare tempestivamente – e, comunque, prima dell’affidamento dell’incarico medesimo – l’Unità “Corporate Affairs” e la Funzione “Audit” di Holding, mediante una nota informativa (predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 1 della presente procedura) accompagnata da una dichiarazione del Revisore principale che attesta che l’incarico stesso non è compreso tra i servizi vietati individuati dall’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 537/2014, quali riportati all’art. 3.1 della presente procedura, e che il Revisore medesimo ha posto in essere adeguate salvaguardie ai fini dell’indipendenza e della qualità della revisione.
5.3 L’Unità “Corporate Affairs” e la Funzione “Audit” di Holding provvedono a verificare che, sulla base di quanto indicato nella nota informativa di cui al precedente paragrafo 5.2, risulti la sussistenza delle circostanze indicate ai punti 1), 2), 3a) ovvero 3b) del precedente paragrafo 5.1 e informano tempestivamente l’unità richiedente dell’esito della verifica; ove tale verifica abbia esito positivo, l’unità richiedente provvede a sua volta ad interessare la Funzione “Global Procurement” per l’attivazione dell’iter di acquisto; ove la verifica abbia invece esito negativo per carenza di taluna delle circostanze indicate ai punti 1), 2), 3a) ovvero 3b) del precedente paragrafo 5.1 – e sempre che l’incarico proposto non abbia ad oggetto alcuno dei servizi vietati individuati dall’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento 537/2014, quali riportati all’art. 3.1 della presente procedura
– viene invece avviata l’ordinaria procedura autorizzativa descritta nell’art. 4 della presente procedura.
5.4 Un’informativa circa gli Incarichi Aggiuntivi affidati nel corso di ciascun semestre dell’esercizio al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel secondo la procedura semplificata di cui al presente art. 5 è fornita al Collegio Sindacale di Enel S.p.A. da parte delle Unità “Corporate Affairs” e “Administration” di Holding.
5.5 Al fine di assicurare lo scambio di informazioni di cui all’art. 151, comma 2, del Testo Unico della Finanza tra gli organi di controllo delle società del Gruppo Enel, l’Unità “Corporate Affairs” di Holding fornisce alle Funzioni “Legal and Corporate Affairs” delle società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Enel S.p.A. di volta in volta interessate dalla richiesta di affidamento di un Incarico Aggiuntivo avente le caratteristiche di cui al presente art. 5 al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, apposita informativa circa l’esito della verifica di cui al precedente paragrafo 5.3 in merito alla sussistenza delle circostanze indicate ai punti 1), 2), 3a) ovvero 3b) del precedente paragrafo 5.1. La Funzione “Legal and Corporate Affairs” della società interessata del Gruppo Enel provvede a sua volta a trasmettere tale informativa all’organo di controllo della società stessa.
ART. 6
Incarichi diversi dalla revisione legale dei conti conferibili
al Revisore principale – Procedura per le società quotate del Gruppo Enel
6.1 Il processo autorizzativo di cui all’art. 4 e la procedura semplificata di cui all’art. 5 non trovano applicazione in caso di affidamento al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, di Incarichi Aggiuntivi da parte di società del Gruppo Enel – diverse da Enel S.p.A. – con azioni od obbligazioni quotate in mercati regolamentati (indicate nel prosieguo del presente articolo come “società quotate”), nonché di società da queste ultime direttamente e/o indirettamente controllate.
6.2 Gli Incarichi Aggiuntivi di cui al precedente paragrafo 6.1 formano oggetto di preventiva approvazione da parte dell’organo di tali società quotate che svolge funzioni analoghe a quelle del Collegio Sindacale di Enel S.p.A. per quanto concerne l’affidamento di Incarichi Aggiuntivi al Revisore principale (ovvero ad entità appartenenti al relativo network), ovvero formano oggetto di periodica informativa all’organo medesimo nel rispetto dei principi indicati rispettivamente dagli artt. 4 e 5, in quanto compatibili con la normativa applicabile alle società quotate interessate.
6.3 Un’informativa circa gli Incarichi Aggiuntivi di cui al presente articolo affidati al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, nel corso di ciascun semestre dell’esercizio è fornita al Collegio Sindacale di Enel S.p.A. da parte delle Unità “Corporate Affairs” e “Administration” di Holding, cui gli Incarichi Aggiuntivi in questione sono periodicamente comunicati da parte delle competenti strutture aziendali che supportano l’organo delle società quotate che ha preventivamente approvato (ovvero è stato informato circa) l’affidamento degli incarichi medesimi.
ART. 7
Casi particolari
7.1 Il processo autorizzativo di cui all’art. 4 e la procedura semplificata di cui all’art. 5 non trovano applicazione in caso di affidamento al Revisore principale, ovvero ad entità appartenenti al relativo network, da parte di società italiane o estere del Gruppo Enel, degli Incarichi Aggiuntivi espressamente previsti nell’Accordo quadro di revisione:
i. nei limiti del corrispettivo ivi indicato, ovvero
ii. che presentino un incremento non superiore al 10% del medesimo corrispettivo.
Un’informativa circa gli Incarichi Aggiuntivi di cui al presente paragrafo affidati nel corso di ciascun semestre dell’esercizio è fornita al Collegio Sindacale di Enel S.p.A. da parte dell’Unità “Administration” di Holding, cui l’affidamento degli incarichi in questione è tempestivamente comunicato da parte delle competenti strutture delle società del Gruppo Enel interessate.
7.2 E’ prevista la facoltà per il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. di adottare delibere-quadro, aventi una efficacia temporale non superiore ad 1 anno, riferite a specifiche tipologie di Incarichi Aggiuntivi di carattere più ricorrente, ritenute tali da non creare rischi potenziali per l’indipendenza del Revisore principale, il cui affidamento a quest’ultimo (ovvero ad entità appartenenti al relativo network) da parte di società, italiane o estere, del Gruppo Enel può quindi essere preventivamente autorizzato dallo stesso
Collegio Sindacale entro un ammontare massimo complessivo, da indicarsi nella delibera-quadro.
Un’informativa circa gli Incarichi Aggiuntivi di cui al presente paragrafo affidati nel corso di ciascun semestre dell’esercizio è fornita al Collegio Sindacale di Enel S.p.A. da parte dell’Unità “Administration” di Holding, cui l’affidamento degli incarichi in questione è tempestivamente comunicato da parte delle competenti strutture delle società del Gruppo Enel interessate.
7.3 Il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. è chiamato a rilasciare il proprio preventivo parere circa le richieste di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti formulate da parte del Revisore principale, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni appresso indicate:
i. intervengano fatti eccezionali e/o imprevedibili al momento dell’assegnazione dell’incarico stesso (c.d. “overrun”);
ii. si tratti di “overrun” riferiti alla medesima tipologia di verifiche integrative effettuate da parte del Revisore principale ovvero di entità appartenenti al relativo network;
iii. tali “overrun” determinino un incremento superiore al 10% dei corrispettivi pattuiti, in base all’Accordo quadro di revisione, per la revisione legale dei conti di Enel S.p.A., ove riferiti a quest’ultima. Ove si tratti invece di “overrun” che interessano società del Gruppo Enel diverse da Enel S.p.A., fatto salvo quanto appresso indicato al punto iv), l’indicato incremento superiore al 10% è riferito ai corrispettivi complessivamente pattuiti, in base all’Accordo quadro di revisione, per la revisione legale dei conti dell’insieme delle società del Gruppo Enel appartenenti alla medesima area geografica;
iv. non si tratti di “overrun” riferiti alla revisione legale dei conti di società del Gruppo Enel – diverse da Enel S.p.A. – con azioni od obbligazioni quotate in mercati regolamentati (indicate nel prosieguo del presente punto elenco come “società quotate”), ovvero di società da queste ultime direttamente e/o indirettamente controllate. In tal caso gli “overrun” sono rimessi all’attenzione dell’organo di tali società quotate che svolge funzioni analoghe a quelle del Collegio Sindacale di Enel
S.p.A. per quanto concerne i rapporti con il Revisore principale, il
quale li esamina in conformità con la normativa applicabile alle società quotate interessate.
Ai fini del rilascio del proprio parere, il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. si avvale anche di apposita informativa predisposta da parte dell’Unità “Administration” di Holding, cui le esigenze di overrun sono tempestivamente comunicate da parte delle competenti strutture delle società del Gruppo Enel interessate. Trovano applicazione, in caso di “overrun”, le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali applicabili.
Al fine di assicurare lo scambio di informazioni di cui all’art. 151, comma 2, del Testo Unico della Finanza tra gli organi di controllo delle società del Gruppo Enel, l’Unità “Corporate Affairs” di Holding fornisce alle Funzioni “Legal and Corporate Affairs” delle società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Enel S.p.A. apposita informativa circa il parere preventivo rilasciato da parte del Collegio Sindacale di Enel S.p.A. in merito a richieste di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti formulate da parte del Revisore principale a fronte di “overrun” che abbiano interessato le medesime società. La Funzione “Legal and Corporate Affairs” di ciascuna società del Gruppo Enel interessata dall’”overrun” in questione provvede a sua volta a trasmettere tale informativa all’organo di controllo della società stessa.
ART. 8
Limite ai corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione legale dei conti conferibili al Revisore principale
8.1 Nel caso in cui al Revisore principale siano affidati Incarichi Aggiuntivi da parte delle società, italiane o estere, del Gruppo Enel per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, i corrispettivi complessivi per tali incarichi non devono superare il 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti di Enel S.p.A. e delle
società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, nonché per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Enel (4).
Ai fini del calcolo di tale limite non sono presi in considerazione gli Incarichi Aggiuntivi che siano prescritti dal diritto nazionale o comunitario (5).
ART. 9
Monitoraggio degli incarichi conferiti ai revisori
9.1 L’Unità “Administration” di Holding è responsabile del monitoraggio degli incarichi di revisione legale dei conti e degli Incarichi Aggiuntivi affidati da parte delle società, italiane o estere, del Gruppo Enel al Revisore principale ovvero ad entità appartenenti al relativo network, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all’art. 8 della presente procedura.
9.2 La stessa Unità “Administration” di Holding provvede inoltre al monitoraggio degli incarichi di revisione legale dei conti affidati da parte delle società, italiane o estere, del Gruppo Enel ai Revisori secondari ovvero ad entità appartenenti ai rispettivi network.
9.3 L’Unità “Administration” di Holding provvede a predisporre le informative per il Collegio Sindacale di Enel S.p.A., di cui agli articoli 7.1, 7.2, e 7.3 della presente procedura, in coordinamento con l’Unità “Corporate Affairs” di Holding.
(4) Secondo le indicazioni degli uffici della Commissione Europea, tenuto conto che il Regolamento 537/2014 è in vigore dal 17 giugno 2016, poiché il primo esercizio successivo a tale data è quello a decorrere dal quale si dovrebbe iniziare a calcolare la media dei corrispettivi per l’attività di revisione, in caso di esercizio sociale coincidente con l’anno solare il primo esercizio in cui il limite ai corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione legale dei conti dovrebbe trovare applicazione è quello che decorre dal 1° gennaio 2020.
(5) Nell’ordinamento italiano trattasi, ad esempio, degli Incarichi Aggiuntivi concernenti la predisposizione: (i) della relazione sulla congruità del rapporto di cambio nelle operazioni di fusione e scissione; (ii) del parere sul prospetto contabile per la distribuzione di acconti sui dividendi; (iii) della relazione che attesta la ragionevolezza dell’operazione e della relazione delle società di revisione della società obiettivo o della società acquirente in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; (iv) del parere sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso; (v) dell’asseverazione che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non renda necessarie garanzie a tutela dei creditori ai fini dell’attuazione anticipata della fusione; (vi) della revisione dei conti annuali separati per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas.
Allegato 1
NOTA INFORMATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI AL REVISORE PRINCIPALE E/O AD ENTITA’ DEL RELATIVO NETWORK | |
UNITA’ RICHIEDENTE | |
SOCIETA’ DEL GRUPPO UTILIZZATRICE | |
REFERENTE PER L’ATTIVITA’ | |
Xxxxxxx: (descrizione dell’incarico aggiuntivo richiesto e indicazione della relativa natura, i.e. incarico audit/audit-related/non-audit) | |
Impegno economico stimato per l’intera durata dell’incarico: Euro ………………… | |
Elementi a supporto della valutazione di congruità dell’impegno economico: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… | |
Data di decorrenza e durata dell’incarico: | ……………………… |
Fornitore proposto: …………………………………..…………… Network di appartenenza: ………………………………………………… | |
Descrizione condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… | |
RESPONSABILE* (Benestare a procedere struttura richiedente) | |
Luogo e data | Firma |
* Responsabile di primo o di secondo livello gerarchicamente superiore all’Unità Richiedente (es. Responsabile di Funzione di Holding o Direttore di Region, Country, Business Line, o loro primi riporti, ovvero Amministratore Delegato/Presidente con poteri della Società interessata).
N.B. La presente nota informativa deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta dal Revisore principale che attesta che l’incarico aggiuntivo non è compreso tra i servizi vietati individuati dall’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.
Allegato 2
Attività ricomprese nella revisione legale dei conti. Tra le attività da ritenere incluse nella revisione legale dei conti rientrano, nell’ordinamento italiano, almeno:
• la revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati (art. 1, comma 1, lett. m) del Testo Unico sulla revisione legale dei conti);
• la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 14, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulla revisione legale dei conti);
• l’attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno funzionali alla pianificazione del lavoro di revisione (secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia 315);
• il giudizio sulla coerenza (i) della relazione sulla gestione con il bilancio (art. 14, comma 2, lett. e) del Testo Unico sulla revisione legale dei conti) e (ii) di alcune delle informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari con il bilancio stesso (art. 20, par. 3 della Direttiva 2013/34/UE nonché art. 123-bis, comma 4 del Testo Unico sulla Finanza);
• la verifica di tutte le situazioni contabili delle controllate fornite alla capogruppo per la relazione sul bilancio consolidato (cfr. anche art. 10- quinquies del Testo Unico sulla revisione legale dei conti);
• la revisione limitata (c.d. limited review) della relazione finanziaria semestrale, di cui alla Raccomandazione Consob 20 febbraio 1997, n. 97001574 in materia di controlli societari, punto 1.2.d).
Per quanto riguarda gli altri ordinamenti, rientra nella revisione legale dei conti qualsiasi attività, prevista dalla legge, di revisione dei conti annuali, consolidati o periodici in conformità agli IFRS o agli accounting frameworks locali (es. “Local GAAP”).
Incarichi Aggiuntivi aventi natura “audit” (i.e. incarichi accessori di revisione legale dei conti o “ancillary audit assignments”). Nell’ambito di tali incarichi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la revisione del “Report on Form 20-F”, ivi incluse le attività necessarie per l’emissione della relazione richiesta dalla Sezione 404 del Sarbanes-Xxxxx Act in materia di controllo interno sull’informativa finanziaria;
• la revisione della documentazione dei revisori secondari;
• la revisione completa o limitata dei bilanci annuali o intermedi predisposti per fini specifici (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni o scissioni, operazioni di acquisizione/cessione);
• la revisione dei bilanci di apertura in occasione di acquisizioni, ivi incluse le verifiche relative all’allocazione del prezzo di acquisto.
Incarichi Aggiuntivi aventi natura “audit-related” (i.e. servizi di attestazione). Nell’ambito di tali incarichi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la revisione dei conti separati, annuali o infrannuali, richiesti dalla normativa emanata dalle locali autorità dell’energia elettrica e del gas;
• la revisione di singole voci di bilancio o i servizi di certificazione o attestazione richiesti da norme di legge, regolamentari, ovvero da accordi contrattuali;
• le certificazioni relative a (i) qualità dei servizi prestati; (ii) covenant; (iii) dati
pro forma; (iv) costi sostenuti; (v) sovvenzioni pubbliche;
• le revisioni e i servizi di attestazione resi nel contesto di carve-out;
• le comfort letters e bring-down letters;
• i report ISAE 3400 in materia di informazione finanziaria prospettica;
• la revisione dei rendiconti pro forma;
• i servizi di attestazione ISAE 3402 relativi a specifici sistemi IT (ad esempio, Murex, Primo, ecc.);
• la relazione sul controllo interno relativo all’informativa finanziaria (esclusa la relazione di cui alla Sezione 404 del Sarbanes-Xxxxx Act);
• i Report annuali e intermedi per il Kanto Local Finance Bureau giapponese;
• il servizio di attestazione a fini fiscali (diverso dalla revisione dei rendiconti finanziari), ove non rientri tra i servizi vietati;
• il parere sul prospetto contabile e sulla relazione degli amministratori in caso di distribuzione di acconti sui dividendi;
• la verifica dell'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016;
• l’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 254/2016 e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 dell’art. 3 del medesimo Decreto Legislativo.