Garanzie per “ABBANDONO NAVE”
Garanzie per “ABBANDONO NAVE”
(prestazione indiretta)
Art.1 RISCHIO ASSICURATO:
La Compagnia di Assicurazioni in caso di fallimento o insolvenza della Società Armatoriale e conseguente abbandono della nave e dei marittimi da parte della stessa o sequestro della nave per insolvenza dell'Armatore nei confronti dei marittimi e/o dichiarazione da parte dell'autorità marittima di avvenuto abbandono della nave e dei marittimi, corrisponderà agli Assicurati, che in conseguenza di quanto sopra non percepiranno più emolumenti, la retribuzione mensile effettivamente percepita come da busta paga escluso incentivazioni, premi di produzione, bonus aziendali ed ogni altra voce relativa a benefit percepiti, con il massimo di quattro mensilità per evento.
La Compagnia di Assicurazioni rimborserà agli Assicurati anche le spese strettamente necessarie al rimpatrio degli stessi ai rispettivi Paesi di origine, inoltre rimborserà, seguendo la procedura di cui all'art.3 "Procedura per l'ottenimento dei rimborsi” delle Condizioni del presente contratto, le seguenti spese:
1. Le spese sostenute per l'acquisto di carburante necessario esclusivamente per il funzionamento dei servizi primari di bordo;
2. le spese sostenute per il consumo di tre pasti base giornalieri;
3. le eventuali spese per l'usufruimento di cure mediche rese necessarie da infortunio e/o malattia verificatisi a bordo;
tutto ciò, limitatamente al periodo intercorrente tra l'abbandono della nave ed il rimpatrio del Marittimo al proprio Paese di origine e nei limiti ed alle condizioni del successivo art. 3 "Massimali Assicurati".
La garanzia prevista dalla presente polizza si intende prestata per le somme assicurate, per tutti i Marittimi imbarcati con contratto "IBF —TCC Agreement" o similari, alle dipendenze delle Società Armatoriali per i quali il Contraente (F.A.N.I.MAR.) stipula la presente polizza per effetto di Accordi Sindacali relativi.
La garanzia si intende operante per tutti i Marittimi imbarcati con contratto "IBF-TCC Agreement" o similari aventi le seguenti qualifiche:
• Ratings
• Junior Officier
• Senior Officer
La garanzia prestata dalla presente polizza è operante esclusivamente, sempreché la nave venga abbandonata, durante il periodo d'imbarco sulla nave successivamente abbandonata, come risulta dal contratto di lavoro.
Art.2 MASSIMALI ASSICURATI:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Paga effettiva | fino ad un massimo di € 5.000,00 per persona mensili con il massimo di quattro mesi (escluse incentivazioni, premi, bonus aziendali ed ogni altraforma di benefit percepiti) fino ad un massimo di C 2.500 per persona |
Spese di rimpatrio | fino ad un massimo di C 2.500 per persona |
Acquisto di carburante | fino ad un massimo complessivo per evento di C 5.000,00 e comunque per un massimo di 30 giorni per evento |
Pasti giornalieri | fino ad un massimo di €15,00 per persona al giorno per un massimo di 30 giorni |
Cure mediche | fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona, ma con il massimo di C 5.000,00 per singola nave |
Art.3 PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEI RIMBORSI:
La Compagnia di Assicurazioni rimborserà, nei limiti previsti dalle Condizioni di polizza, le spese di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 1 anticipate dall'International Transport Workers Federation (I.T.F.) dopo che ne ha verificato la congruità e coerenza o, in alternativa, ove non fosse possibile l'anticipo da parte dell'I.T.F., la Compagnia di Assicurazioni rimborserà le spese di cui sopra solo dopo presa visione dei preventivi eseguiti dai fornitori dei servizi, inviati alla Compagnia di Assicurazioni e al Contraente (F.A.N.I.MAR.) dall'I.T.F., che ne avrà preventivamente verificato la congruità e coerenza.
La Compagnia di Assicurazioni procederà al rimborso dopo aver verificato l'adeguatezza e correttezza della documentazione ricevuta dall'I.T.F. (ricevute e/o fatture pagate e/o preventivi ricevuti per l'assistenza ai marittimi abbandonati per le garanzie assicurate) alle coordinate bancarie dello stesso.
Art.4 LIMITE CATASTROFALE: € 200.000,00:
A parziale deroga delle Condizioni di polizza, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia di Assicurazioni per un evento indennizzabile, non potrà superare l'importo di C 200.000,00 (duecentomila euro) per ogni nave, salvo patto speciale concordato per iscritto dalle Parti.
Nel caso di superamento del predetto limite il Contraente (F.A.N.I.MAR.), ricevuta debita documentazione dalla Società Armatoriale, dovrà darne avviso alla Compagnia di Assicurazioni con congruo anticipo, con riserva della stessa di accettare o meno tale superamento.
In mancanza di tale avviso ed in ogni caso, qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
CONTRIBUTO ANNUO PRO-CAPITE DA VERSARE AL FANIMAR: € 36,00
rimasto invariato rispetto al contributo tutt'ora in corso nonostante l'adeguamento delle garanzie alle nuove norme dell'MLC 2006 (Rimpatrio) in vigore dall'01/01/2017)
N.B: Per tutto quanto sopra non contemplato, varranno come sempre le Condizioni Generali e Particolari di polizza.