Contratto di Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero
Contratto di Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero
CPI – Creditor Protection Insurance “BLUCREDIT ONE”
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
− Dichiarazione di Adesione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/05/2011.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
L’Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n° 00 x xx 00 xxxxxx 0000 (xx “Regolamento Trasparenza”), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo steso significato delle corrispondenti definizioni utilizate nelle condizioni di assicurazione
Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holding S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx (Xxxxxx), Xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione garantisce delle coperture assicurative operanti esclusivamente in forza
dell’adesione ad un’ apposita polizza collettiva, stipulata dalla Banca Contraente, facente parte del Gruppo UBI BANCA S.c.p.a., per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 codice civile, con UBI Assicurazioni S.p.a. Il contratto di assicurazione “Blucredit ONE” non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
Avvertenza:
L’assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Pag. 1 di 16 Mod. UBI ASS. 1443 ed. 01/05/2011
Si rinvia all’ Art. 5 – Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e all’ Art. 6 – Diritto di Recesso dell’Assicurato delle condizioni di assicurazione per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione “Blucredit ONE” è un’assicurazione a premio unico, che ha lo scopo di tutelare l’Assicurato dai rischi di Invalidità Permanente Totale (per tutte le categorie di Assicurati), Inabilità Temporanea Totale (per i Lavoratori Autonomi), Perdita d’Impiego (per i Lavoratori Dipendenti del settore privato) e Ricovero Ospedaliero (per i Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico), connessi al verificarsi di eventi attinenti alla vita lavorativa o allo stato di salute dello stesso, al fine di poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi assunti nei confronti della Banca che eroga l’Operazione di Finanziamento.
Per tale finalità l’Assicurato, all’atto dell’adesione alla Polizza, sottoscrive le garanzie sinteticamente descritte di seguito in funzione della propria condizione occupazionale:
A) Garanzia 1, :
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio, applicabile a tutte le tipologie di Assicurati.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all’Art. 7A – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione A per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro – costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso – determinata secondo le modalità previste all’Art. 7A – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” e liquidata al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre garanzie prestate dalla Polizza;
e/o
B) Garanzia 2, composta dalle seguenti coperture:
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, applicabile agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Inabilità Temporanea Totale conseguenti a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorse o manifestatesi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all’Art. 7B – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione B per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l’inabilità, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7B – “Prestazioni relative alle coperture assicurative”.
Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, applicabile agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del Settore Privato che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno 6 mesi.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo notificato successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all’Art. 7C – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione C per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un’Indennità Mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata la disoccupazione, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7C – “Prestazioni relative alle coperture assicurative”;
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, applicabile agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia alla all’Art. 7D – “Prestazioni relative alle coperture assicurative” - Sezione D per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di un’indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il Ricovero Ospedaliero, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7D – “Prestazioni relative alle coperture assicurative”;
Con riferimento alla Garanzia 2, nel caso in cui l’Assicurato modifichi la sua condizione occupazionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), l’assicurazione si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del sinistro, sarà valida la copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell’Assicurato al momento del sinistro stesso.
Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell’Art. 1 – “Oggetto della garanzia” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Ciascuna delle garanzie è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama in particolare l’attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura assicurativa; 3 - Persone non assicurabili; 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative; 7- Prestazioni relative alle coperture assicurative; 8 – Esclusioni.
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle Carenze, franchigie e massimali delle somme assicurate per ciascuna delle singole garanzie . Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio agli articoli 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative; 11 - Somme Assicurate.
In particolare, nelle tabelle che seguono, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle garanzie e alle prestazioni offerte:
Garanzia | Prestazione | Carenza (pevista solo per la Malattia) | Franchigia | Massimali / Limiti | Massima durata della garanzia | Assicurabi= lità Lavoratori autonomi | Assicurabi= lità Lavoratori Dipendenti del settore privato | Assicurabi lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia o infortunio | Indennizzo pari al Debito Residuo | 180 giorni | Nessuna | Debito Residuo al momento del Sinistro, in ogni caso non eccedente Euro 500.000,00. In caso di importo finanziato superiore | Durata del finanziamento con il massimo di 40 anni | SI | SI | SI |
a tale ammontare, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’importo finanziato | ||||||||
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni | 30 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro 500.000, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 10 anni | SI | NO | NO |
Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Massimali / Limiti | Massima durata della garanzia | Assicurabi= lità Lavoratori autonomi | Assicurabi= lità Lavoratori Dipendenti del settore privato | Assicurabi= lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico |
Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni | 30 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro 500.000, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 10 anni | NO | SI | NO |
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'Indennità Mensile | 90 giorni | 7 giorni | Massimale per ciascuna Indennità Mensile pari a Euro 2.000,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro 500.000, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 10 anni | NO | NO | SI |
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato verrà suddiviso in base agli importi indicati nella Dichiarazione di Adesione.
Nell’ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle Carenze e delle Franchigie che riguardano le varie garanzie, prendendo come esempio un’Operazione di Finanziamento e una polizza aventi decorrenza dal giorno 01/01/2012:
A | B | C | D | E | F |
Garanzia | Decorrenza della polizza dal | Carenza prevista solo per la Malattia | Sinistri non in garanzia perché accaduti nel periodo di carenza | Data di inizio garanzia perché è trascorso il periodo di carenza | Franchigia (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell’indennità spettante) |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia o infortunio | 01/01/2012 | 180 giorni | Tutti quelli accaduti fino al 29/06/2012 | 30/06/2012 | Nessuna |
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | 01/01/2012 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2012 | 30 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2012 | 01/04/2012 | 30 giorni |
Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo | 01/01/2012 | 90 giorni | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2012 | 01/04/2012 | 30 giorni |
Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | 01/01/2012 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2012 | 7 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2012 | 01/04/2012 | 7 giorni |
Con riferimento all’Operazione di Finanziamento e alla polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque:
un sinistro relativo alla garanzia Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia non rientra in copertura nel caso in cui la malattia si manifesti entro il 29/06/2012 (colonna D), in quanto l’evento rientra nel periodo di carenza di 180 giorni previsto dalla polizza (colonna C);
l’evento risulta invece coperto dalla garanzia nel caso in cui si verifichi il 30/06/2012 o successivamente (xxxxxxx E), essendo in tali caso trascorso il periodo di carenza.
Per quanto concerne le altre garanzie, al termine dei rispettivi periodi di carenza, nel calcolare l’indennizzo spettante all’Assicurato andrà applicato il periodo di franchigia previsto per ciascuna copertura (colonna F).
Per un sinistro malattia denunciato, ad esempio, in data 31/05/2012 e relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio a Malattia, il periodo validoai fini del calcolo dell’indennizzo spettante all’Assicurato è quello successivo al 30/06/2012, cioè trascorso il periodo di franchigia di 30 giorni (colonna F).
Lo stesso procedimento indicato per l’Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di carenza e franchigia rispettivamente previsti, vale per le garanzie Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative.
Avvertenza:
All’Art. 11 – Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere garantiti con la polizza.
In particolare, per l’insieme di Operazioni di Finanziamento stipulate dall’Assicurato e garantite dal contratto, l’Impresa si impegna a corrispondere:
relativamente alla garanzia Invalidità Permanente Totale conseguente a Infortunio o Malattia, una somma massima di € 500.000,00;
relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un’indennità mensile massima di € 2.000,00, un massimo di 12 indennità mensili per ciascun sinistro e un massimo di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
L’Art. 11 – Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui la somma assicurata dal Contraente per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a € 500.000, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della Polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l’importo in base alla formula seguente:
Somma erogata
Indennizzo = x Indennità dovuta (indennità mensile o debito residuo)
Somma assicurata
Prendendo come esempio un’Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: somma erogata € 500.000;
rateazione: mensile;
durata dell’operazione: 25 anni; tasso di interesse: 5,00%;
importo mensile della rata: € 1.461,48, somma assicurata: € 700.000
in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’indennità mensile a favore dell’Assicurato sarà pari a € 1.043,91, ricavata in base alla seguente formula:
€ 500.000
--------------------------- x € 1.461,48 = € 1.043,91
€ 700.000
mentre in caso di sinistro che interessi la garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Xxxxxxxx, poniamo alla fine del decimo anno, con debito residuo di € 184.811,19, l’indennizzo a favore dell’Assicurato sarà pari a € 132.008,00, ricavato in base alla seguente formula:
€ 500.000
--------------------------- x € 184.811,19 = € 132.008,00
€ 700.000
Avvertenza: il Contratto di assicurazione prevede limiti massimi di età dell’Assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art.2 – Persone assicurabili
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell’assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Lettura dell’Art.19 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio.
Avvertenza:
non vi sono clausole di nullità della polizza.
Avvertenza:
Per gli assicurati aventi un’età superiore a 60 anni o che richiedono un capitale assicurato superiore ad
€ 200.000 viene richiesta la compilazione di un questionario medico confidenziale.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario medico confidenziale.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 2.2 – Persone assicurabili.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previsti.
6. Premi
Il Premio della presente polizza:
è “unico” e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento;
viene versato all’Impresa dalla Banca che, in qualità di Contraente, ha ricevuto mandato irrevocabile di pagamento del Premio assicurativo da parte dell’Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l’importo del premio versato all’Impresa nel suo interesse;
non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o del Contraente.
Ai fini del pagamento del premio, l’Assicurato autorizza il Contraente, anche per conto di eventuali cointestatari, ad addebitare il proprio conto corrente, attivo presso il contraente stesso, per il pagamento del Premio della presente Xxxxxxx.
Avvertenza:
l’assicurazione è prestata a fronte dell’Operazione di Finanziamento stipulata con il Contraente . I costi effettivamente sostenuti dall’Assicurato sono quelli di seguito descritti:
spese di emissione Polizza € 5,00;
commissioni di intermediazione corrisposte in media all’Intermediario in relazione al presente prodotto: 32 € ogni 100 di premio imponibile versato, corrispondenti al 32% del premio imponibile.
Relativamente ai singoli Assicurati, la Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore.
Avvertenza:
In caso di Xxxxxxx, estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell’Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (es. Xxxxxxx), le garanzie assicurative cessano e l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a € 10,00. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso nei casi di estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell’Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (es. Xxxxxxx), l’Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente all’estinzione dell’Operazione di Finanziamento.
Si rinvia agli articoli 5 – Durata e cessazione delle singole coperture assicurative e Art. 10 – Rimborso del premio delle Condizioni di Assicurazione, per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all’indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all’Assicurato.
Avvertenza
La determinazione del Premio di polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate: Garanzia 1: il tasso al lordo delle imposte dello 0.009426% da moltiplicare per il capitale totale assicurato e per il periodo in mesi di durata dell’Operazione di Finanziamento;
Garanzia 2: il tasso al lordo delle imposte dello 0.00541% da moltiplicare per il capitale assicurato totale e per il periodo in mesi di durata del’Operazione di Finanziamento con il massimo di 120 mesi
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del sinistro.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
L’Assicurato ha diritto di recedere senza oneri dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il Premio fosse stato già corrisposto, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Si rinvia all’Art. 6 – “Diritto di recesso dell’Assicurato” di cui alle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell’Assicurato.
Regime fiscale dei premi
I Premi di tutte le garanzie prestate dalla Polizza sono soggetti all’imposta del 2,5%.
I Premi corrisposti per la garanzia Invalidità Permanente Totale conseguenti da Infortuni e Malattia, danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14.
Trattandosi di Polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del Premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall’IRPEF.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che le Condizioni di Assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro:
• individuazione del momento di insorgenza del Sinistro;
• esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro;
• spese per l’accertamento del danno;
• ipotesi in cui è prevista la visita medica;
• procedure liquidative.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 – “Denuncia dei Sinistri – Documentazione – Criteri di liquidazione”, Art. 13 – “Pagamento dell’Indennizzo”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
L’Art.17 – Arbitrato indica che l’Assicurato e l’Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle Malattie o degli Infortuni o sul grado di inabilità e/o invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Avvertenza
Fermo quanto previsto all’Art.17 – Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della lizza.
15. Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell’Impresa.
GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente e l’Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.
Si avvertono tuttavia il Contraente e l’Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.
Appendice:
documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l’Impresa e la Contraente.
Assicurato:
persona fisica su cui viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il/la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicuratore:
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Banca
La Banca facente parte del gruppo UBI Banca che eroga l’Operazione di Finanziamento e che stipula la polizza collettiva per conto dell’Assicurato ai sensi dell’ articolo 1891 codice civile
Beneficiario:
persona fisica o giuridica designata nel contratto dall’Assicurato, che può coincidere o no con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Carenza:
periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti:
parte del premio versato dal/la Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa.
Codice delle Assicurazioni:
il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Compagnia/Impresa di Assicurazione:
Vedi “Assicuratore”.
Condizioni di Assicurazione:
insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi:
insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Impresa, del Contraente o dell’Intermediario possono collidere con quelle dell’Assicurato.
Contraente:
soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa e che versa all’Impresa il relativo premio.
Contratto di assicurazione:
contratto con il quale l’Impresa, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
Costi accessori (diritti fissi):
oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Decorrenza della garanzia:
momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato):
misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
Dichiarazione di Adesione:
documento o modulo sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Durata contrattuale:
periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni:
rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Fascicolo informativo:
si intende la documentazione composta dalla nota informativa, condizioni di assicurazioni e Dichiarazioni di Adesione predisposta dall’Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°35 del 26 ma ggio 2010.
Franchigia assoluta:
periodo di tempo superato il quale l’Impresa indennizza il sinistro.
Franchigia relativa:
periodo di tempo superato il quale l’Impresa indennizza il sinistro a partire dalla data dell’evento.
Garanzia:
copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l’Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale, ...).
Impresa:
Vedi “Assicuratore”.
Inabilità temporanea totale:
l’impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro, l’Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa.
Indennità Mensile
Con riferimento all’Operazione di Finanziamento, l’importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestarle, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo all’Operazione di Finanziamento in essere con la Contraente
Indennizzo:
la somma liquidabile dall’Impresa a termioni di polizza.
Infortunio:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario
La Banca facente parte del Gruppo UBI Banca, che colloca la Polizza presso i propri Clienti. Invalidità Permanente Totale:
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall’Assicurato, in misura superiore al 65% della capacità totale.
Istituto di Cura:
l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato.
Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ISVAP:
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Lavoratore Autonomo:
a) la persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente;
b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali;
c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata).
Lavoratore Dipendente:
la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero e non regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente Settore Privato:
Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata.
Lavoratore Dipendente Settore Pubblico:
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione.
Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n° 300.
Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge.
Liquidazione:
pagamento all’Assicurato o al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia:
ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Malattia Pregressa
Malattia che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie.
Massimale:
somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato o al Beneficiario.
Montante lordo:
la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Non lavoratore:
la persona che, al momento del sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale Nota Informativa:
documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che contiene informazioni relative all’Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Operazione di finanziamento
Il contratto con il quale il Contraente concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario.
Perdita di Impiego per giustificato motivo oggettivo:
la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (Legge n°604/196 6 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
Periodo di copertura (o di efficacia):
periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazionee regola i rapproti tra l’ Assicurato, il Contraente e l’Impresa.
Premio:
la somma dovuta all’Impresa per la copertura assicurativa prevista dalla Polizza
Premio complessivo (o lordo):
importo complessivo da versare all’Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Premio di tariffa:
somma di Premio puro e dei Caricamenti.
Premio puro:
importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall’Impresa con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Premio unico:
importo da corrispondere in soluzione unica all’Impresa al momento della conclusione del contratto di assicurazione.
Prescrizione:
estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione assicurata:
somma che l’Impresa garantisce all’Assicurato al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza:
principio in base al quale l’Impresa è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Questionario medico confidenziale:
modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che l’Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Recesso (o diritto di ripensamento):
diritto dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento Trasparenza:
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
Ricorrenza annuale:
l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Ricovero ospedaliero:
la permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da infortunio o malattia.
Scadenza:
data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società di Assicurazione:
Vedi “Assicuratore”.
Sovrappremio:
maggiorazione di premio richiesta dall’Impresa nel caso in cui l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Surroga:
sostituzione nell’Operazione di Finanziamento per volontà del debitore ai sensi del D.L.n°7/2007 conve rtito con modificazioni nella legge n°40/2007 (cd. “portabili tà passiva”).
Tasso di premio:
importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
Territorio italiano
quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Allegato 1 alla Convenzione BLUCREDIT ONE
Accollo: contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l’Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza dell’Operazione di Finanziamento, con o meno la liberazione dell’accollato a seconda della volontà delle parti (art. 1273 del Codice Civile).
Assicurato: la persona fisica in qualità di richiedente o cointestatario dell’Operazione di Finanziamento concessa dal Contraente.
Attività Sportiva
Professionistica: attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Banca (o Contraente): la banca facente parte del gruppo UBI Banca che eroga l’Operazione di Finanziamento e che ha stipulato la polizza collettiva per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 codice civile.
Beneficiario: l’Assicurato.
Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle garanzie assicurative, durante il quale le coperture non sono operanti.
Cartella Clinica: documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Contraente (o Banca): la banca facente parte del gruppo UBI Banca che eroga l’Operazione di Finanziamento e che ha stipulato la polizza collettiva per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 codice civile.
Debito Residuo: L’importo residuo in linea capitale dell’Operazione di Finanziamento, dovuto dall’Assicurato alla Banca erogatrice dell’Operazione di Finanziamento, compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall’Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata etc.
Dichiarazione di Adesione: documento o modulo sottoscritto dall’Assicurato con il
quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Fascicolo Informativo: si intende la documentazione composta dalla nota informativa, condizioni di assicurazione e Dichiarazione di Adesione predisposta dall’Impresa in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010.
Franchigia Assoluta: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
Inabilità Temporanea
Totale: l’impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, l’Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa.
Indennità, Indennizzo,
Prestazione: la somma liquidabile dall’Impresa a termini di Polizza.
Indennità Mensile: con riferimento all’Operazione di Finanziamento, l’importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento relativo all’Operazione di Finanziamento in essere con il Contraente.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Intermediario: la Banca facente parte del Gruppo UBI Banca, che colloca la Polizza presso i propri Clienti.
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia o
Infortunio: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall’Assicurato, in misura superiore al 65% della capacità totale.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato.
Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Lavoratore Autonomo: a) la persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente;
b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali;
c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata).
Lavoratore
Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero e non regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente
Settore Privato: Lavoratore Dipendente che non sia un Lavoratore Dipendente Settore Pubblico sulla base della definizione sotto indicata.
Lavoratore Dipendente
Settore Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione.
Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n° 300.
Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Pregressa: Malattia che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie.
Massimale: somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato o al Beneficiario.
Non Lavoratore: la persona che, al momento del Sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale.
Operazione di
Finanziamento: il contratto con il quale il Contraente concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario, di durata non superiore a 40 anni e di importo erogato fino ad un massimo di € 500.000,00.
Perdita d’Impiego per
giustificato motivo
oggettivo: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (Legge n° 604/1966 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra l’Assicurato, il Contraente e l’Impresa.
Premio: la somma dovuta all’Impresa per la copertura assicurativa prevista dalla Polizza.
Questionario medico
confidenziale: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che l’Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Ricovero Ospedaliero: la permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surroga: sostituzione nell’Operazione di Finanziamento per volontà del debitore ai sensi dell’art. 8 del D.L. n° 7/2007 convertito con modificazioni nella Legge n° 40/2007 (cd. “portabilità passiva”).
Territorio Italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto della garanzia
L’Impresa, a fronte dell’Operazione di Finanziamento stipulata con la Contraente, riconosce all’Assicurato aderente, le seguenti garanzie:
Garanzia 1:
A) Copertura per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o a Malattia dell’Assicurato.
e, in funzione della condizione occupazionale dell’Assicurato, Garanzia 2:
B) Copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
C) Copertura per Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Settore Privato.
D) Copertura per Ricovero Ospedaliero dovuto da Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Settore Pubblico.
Resta inteso che con riferimento alla Garanzia 2, nel caso in cui l’Assicurato modifichi la sua condizione occupazionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), l’assicurazione si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del Sinistro, sarà valida la copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell’Assicurato al momento del Sinistro stesso.
Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura assicurativa
Art. 2.1 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche:
− che hanno perfezionato presso il Contraente un’Operazione di Finanziamento;
− che alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione hanno già compiuto 18 anni ma non hanno ancora superato i 65 anni di età;
− per le quali la somma tra l’età come sopra definita e la durata della Polizza non sia superiore a 75 anni di età.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascun Assicurato è suddiviso in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Non rientrano nel novero delle persone fisiche le ditte individuali.
Qualora nel corso della validità della Polizza uno dei cointestatari perda i requisiti di assicurabilità ai sensi del successivo Art. 3 - Persone non assicurabili, la garanzia opererà interamente a favore del/i cointestatario/i assicurabile/i, se presente/i.
Art. 2.2 - Formalità di adesione alle coperture assicurative
Per accedere alle coperture assicurative, l’Assicurato compila e sottoscrive la Dichiarazione di Adesione.
E’ facoltà dell’Impresa, per persone con età superiore a 60 anni e/o capitali assicurati superiori ad € 200.000, accettare o meno la validità della copertura assicurativa, sulla base del Questionario medico confidenziale, che l’Aderente si impegna a fornire all’atto della compilazione della Dichiarazione di Adesione, attestante lo stato di buona salute conseguente alla visita medica effettuata.
Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dall’Intermediario e da questo inviate all’Impresa.
Art. 2.3 – Consegna del Fascicolo Informativo
Il Contraente si impegna a consegnare all’ Assicurato, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, il Fascicolo Informativo.
La Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall’Assicurato, indica l’ammontare di tutti i costi effettivamente sostenuti dall’assicurato con evidenza dell’importo percepito dal Contraente.
Art. 3 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, paralisi, infermità mentali in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del Premio
Art. 4.1 – Decorrenza delle posizioni assicurative
L’ assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell’Assicurato a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio ai sensi dell’Art.4.2.
Art. 4.2 – Pagamento del Premio
Le prestazioni della Polizza sono garantite a fronte del pagamento di un Premio unico per tutta la durata del periodo assicurativo.
All’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il Premio viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che l’Assicurato ha aperto presso la Banca, la quale, in qualità di Contraente, si impegna a versare il Premio all’Impresa per conto degli Assicurati.
Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative
Il periodo assicurativo ha la stessa durata dell’Operazione di Finanziamento, con il massimo di:
1) 40 anni dalla data di decorrenza della Polizza, per la garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia o Infortunio;
2) 10 anni dalla data di decorrenza della Polizza, per le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Fermo restando che in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla copertura assicurativa prevista dalla lettera A) di cui all’art.7, le garanzie continueranno ad operare in favore del/i cointestatario/i assicurabile/i se presenti, le stesse cessano dalle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a) in caso di Accollo;
b) in caso di estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire, in caso di contestazione dell’Operazione di Finanziamento, la copertura assicurativa unitamente a tutti gli altri Assicurati);
c) in caso di trasferimento dell’Operazione di Finanziamento, come ad esempio la Surroga (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la copertura assicurativa unitamente a tutti gli Assicurati in caso di contestazione dell’Operazione di Finanziamento);
d) in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla garanzia di cui al successivo Art. 7, lettera A);
e) in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi del precedente Art. 3 – Persone non assicurabili;
f) alla data di pensionamento per le garanzie di cui alle lettere B) e C) dell’articolo 7.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita secondo quanto previsto dall’articolo 10.
L’Assicurato (ovvero, in caso di cointestazione dell’Operazione di Finanziamento, congiuntamente tutti gli altri Assicurati), entro 30 giorni dalla data di estinzione totale dell’Operazione di Finanziamento o di trasferimento della stessa (ad esempio in caso di Xxxxxxx), deve/devono manifestare per iscritto la propria scelta fra:
a. mantenere in vigore il contratto di assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite;
b. estinguere la copertura assicurativa alla data di anticipata estinzione totale o trasferimento (es. Surroga) dell’Operazione di Finanziamento.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali della Contraente.
Resta inteso che in mancanza di scelta da parte dell’Assicurato entro il termine anzidetto, la copertura assicurativa si estinguerà e l’Impresa procederà al rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita secondo quanto previsto dall’articolo 10
In caso di Accollo, la copertura assicurativa viene sempre estinta alla data di Accollo dell’Operazione i Finanziamento.
Nel caso di cui alla lettera c) del secondo comma del presente articolo 5, l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa gli estremi della nuova Operazione di Finanziamento, tra cui:
• i dati identificativi dell’Istituto di Credito subentrante;
• l’importo finanziato;
• il numero dell’Operazione di Finanziamento;
• il nominativo o dati identificativi del nuovo Beneficiario.
Nel caso di variazione della durata dell’Operazione di Finanziamento, la copertura assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l’originaria durata della Polizza.
Ai fini della determinazione della Prestazione assicurativa, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato al Contraente.
Art. 6 - Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il Premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative
Le coperture assicurative, in relazione alla/e Garanzia/e scelta/e dall’Assicurato, vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A, B, C e D:
GARANZIA 1)
A) Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia
A.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che perfezionano l’Operazione di Finanziamento con il Contraente.
A.2) Rischio assicurato
La copertura assicurativa vale per le Invalidità Permanenti Totali conseguenti direttamente ed in via esclusiva a Infortunio o Malattia, insorte nel periodo di validità della copertura assicurativa.
A.3) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni.
Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a malattia insorta entro 180 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun indennizzo.
La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta ad
Infortunio non è soggetta a carenza.
A.4) Prestazione Assicurativa
Dopo il periodo di carenza sopraindicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato una somma pari al Debito Residuo al momento del Sinistro, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre garanzie di Polizza.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascun Assicurato è suddiviso in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Qualora si sia verificata l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Impresa corrisponderà un Indennizzo pari al Debito Residuo al momento del Sinistro riferito all’originario piano di ammortamento.
GARANZIA 2)
B) Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
B.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Autonomo.
B.2) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia.
B.3) Franchigia Assoluta
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni.
B.4) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad
Infortunio non è soggetta a carenza.
B.5) Prestazione assicurativa
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’Inabilità Temporanea Totale, un'Indennità Mensile
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni Sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia.
Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
C) Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo
C.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Dipendente Settore Privato.
C.2) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente Assicurato (Legge n° 604 /1966, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni).
C.3) Franchigia Assoluta
La copertura assicurativa per il caso di Perdita di Impiego per giustificato motivo oggettivo è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni.
C.4) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Pertanto, nel caso il licenziamento venga notificato all’Assicurato entro 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun indennizzo.
C.5) Prestazione assicurativa
D) Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo della Perdita di Impiego per giustificato motivo oggettivo, un'Indennità Mensile
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Indennità Mensile non sarà più dovuta.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa opererà a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al precedente punto C.1.
Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
E) Copertura assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
D.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che, al momento del Sinistro, posseggono i requisiti di Non Lavoratore o di Lavoratore Dipendente Settore Pubblico.
D.2) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia.
D.3) Franchigia Assoluta
La copertura assicurativa per il caso di comprovato ricovero in ospedale a seguito di Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 7 giorni.
L’inizio del periodo di franchigia coincide con il primo giorno di ricovero ospedaliero.
D.4) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di comprovato Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo. La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio non è soggetta a carenza.
D.5) Prestazione assicurativa
Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’inabilità, un'Indennità Mensile
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Qualora l'Assicurato, a seguito della dimissione da un istituto di cura, subisca, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del contratto, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà
determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
Art. 8 - Esclusioni
Le Garanzie non sono operanti per i casi di:
a. dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b. partecipazione attiva dell'Assicurato a: delitti dolosi; fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio;
c. azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; sinistri provocati volontariamente;
x. xxxxxxxx che siano conseguenza dell'uso o abuso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
e. sinistri determinati da stati di ebbrezza o di alcolismo acuto o cronico;
x. xxxxx di aeromobili, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio o semplicemente come passeggero di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
g. partecipazione a corse o prove di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
h. infortuni già verificatisi e Malattie Pregresse alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
i. stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
j. malattie e/o infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
k. malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; sono altresì esclusi i sinistri derivanti dalla pratica, anche non professionistica, di: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere nonché dall’uso, anche come passeggero, di mezzi di volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili.
Sono, infine, escluse, le partecipazioni a competizioni (comprese relative prove e allenamenti) organizzate da Federazioni Sportive o per le quali comunque l’Assicurato percepisca una qualsiasi forma di remunerazione;
l. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ed inoltre:
1) per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia:
m. interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche o fitoterapiche;
n. ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico, infertilità, sterilità;
o. patologie psichiatriche, check-up di medicina preventiva;
2) per la garanzia Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo:
p. licenziamenti dovuti a giusta causa;
q. dimissioni;
r. licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
s. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
t. contratti stagionali;
u. passaggio in quiescenza o in caso di prepensionamento;
v. situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria;
w. licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
x. superamento del periodo di comporto.
Art. 9 - Determinazione del Premio
Il tasso di Premio, comprensivo di imposte, è da applicarsi all’importo erogato con l’Operazione di Finanziamento – che non potrà superare il limite di € 500.000,00.
– ed è calcolato in base alla durata dell’Operazione di Finanziamento sottoscritta dall’Assicurato, con il massimo di 40 anni per la garanzia 1 di cui all’articolo 7 e di 10 anni per la garanzia 2 di cui all’articolo 7.
La determinazione del Premio di polizza avviene applicando le modalità di calcolo di seguito indicate:
Garanzia 1: il tasso al lordo delle imposte dello 0.009426%da moltiplicare per il capitale totale assicurato e per il periodo in mesi di durata dell’Operazione di Finanziamento;
Garanzia 2: il tasso al lordo delle imposte dello 0.00541% da moltiplicare per il capitale assicurato totale e per il periodo in mesi di durata del’Operazione di Finanziamento con il massimo di 120 mesi
Il Premio, determinato “una tantum” per il periodo assicurativo, viene corrisposto dal Contraente all’Impresa per conto dei propri Clienti che hanno aderito alla Polizza ed assunto la qualità di Assicurati.
Resta inteso che i costi connessi alla Polizza restano ad esclusivo carico dell’’Assicurato che, pertanto, sarà obbligato a rimborsare al Contraente l’importo del Premio versato all’Impresa nel suo interesse.
Art. 10 - Rimborso del Premio
Il rimborso del Premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) Accollo dell’Operazione di Finanziamento;
b) estinzione integrale anticipata o trasferimento (es. Surroga) dell’Operazione di Finanziamento, qualora tutti gli Assicurati, ai sensi dell’ Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, abbiano manifestato per iscritto la volontà di estinguere la copertura assicurativa alla data di anticipata estinzione dell’Operazione di Finanziamento/trasferimento, escluso il caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla garanzia di cui al punto A dell’Art. 7.
Il rimborso, per ciascuna delle Garanzie in vigore alla data in cui si verifica l’evento che ne determina la richiesta, viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr = Pu * (Dr / Dp)
dove:
Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato;
Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso;
Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi.
L’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
In caso di estinzione parziale dell’Operazione di Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e la prestazione assicurativa resterà commisurata all’originario piano di ammortamento.
Negli altri casi non previsti dal presente articolo il Premio rimane acquisito dall’Impresa ai sensi dell’art. 1896 Codice Civile.
Art. 11 - Somme assicurate
Per ciascun Assicurato, per l’insieme delle Operazioni di Finanziamento assistite dalla presente Polizza, le prestazioni massime garantite dall’Impresa sono di:
a) per la copertura di cui all’Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettera A) Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia o Infortunio, un importo fino a € 500.000,00;
b) per ciascuna delle coperture di cui all’Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettere B) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, C) Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un'Indennità Mensile fino a € 2.000,00.
Qualora il capitale finanziato risultasse superiore al limite di € 500.000,00, in caso di Sinistro tutte le Indennità spettanti saranno ridotte in proporzione al rapporto esistente tra detto limite e il capitale erogato con l’Operazione di Finanziamento.
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri – Documentazione - Criteri di liquidazione
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa e produrre la documentazione di seguito indicata:
per la copertura A) Invalidità Permanente Totale conseguente a:
Infortuni
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla filiale alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 15 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi del art. 1913 C.C.
La denuncia del Sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento, copia del verbale rilasciato dall’ ASL o copia della domanda all’ASL.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo , ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Malattia
l’Assicurato deve denunciare la Malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, si possa ritenere che la Malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze possa interessare la garanzia prestata.
Documentazione
– dichiarazione compilata dal medico curante attestante la diagnosi;
– documentazione sanitaria comprovante l’Invalidità Permanente (copia del verbale rilasciato dall’ASL o copia della domanda fatta all’ ASL);
– qualora si sia verificata l’integrale e anticipata estinzione dell’Operazione di Finanziamento, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La copertura è valida sia che l’Assicurato risulti essere lavoratore sia che risulti essere Non Lavoratore.
L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio, secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Qualora la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto già affetto da altre Malattie o Infortuni, non è considerato risarcibile il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti.
Nel corso dell’assicurazione le invalidità permanenti già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuove Malattie o Infortuni .
Nel caso, quindi, la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia o Infortunio, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa.
Per la copertura B) Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
Documentazione
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− certificazione del medico curante contenente la causa del Sinistro, la diagnosi e la prognosi;
− in caso di ricovero ospedaliero, copia della Cartella clinica;
− ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. la Surroga) o l’Accollo dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5
– Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Per Data del Sinistro si intende la data di inizio dell’Inabilità Temporanea Totale certificata dal medico curante
Criteri di liquidazione
La copertura è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del Sinistro, un’attività lavorativa di tipo autonomo.
L’Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall’autorità
amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione.
Per la copertura C) Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo
Documentazione:
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− lettera di licenziamento del datore di lavoro;
− fotocopia del libretto di lavoro e/o della scheda professionale;
− certificato di ”Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
− documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante lo stato di disoccupazione o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello stato di disoccupazione, gli ultimi due cedolini paga.
Per ottenere l’indennizzo relativo alle successive rate coperte da assicurazione, l’Assicurato dovrà fornire:
documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante il perdurare dello stato di disoccupazione (stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego) o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello stato di disoccupazione, oppure,
− qualora percepisca l’indennità di mobilità, l’attestazione del pagamento della stessa,
oppure,
- qualora percepisca l’indennità di disoccupazione, l’attestazione del pagamento della stessa.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. la Surroga) o l’Accollo dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5
– Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Per data del Sinistro si intende la data di cessazione del rapporto di lavoro Criteri di liquidazione
La copertura è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del Sinistro, un’attività lavorativa dipendente di azienda del settore privato.
L’Impresa si riserva la possibilità di effettuare verifiche e accertamenti presso le aziende datrici di lavoro o presso gli enti previdenziali.
Per la copertura D) Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
Documentazione:
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− documentazione sanitaria comprovante il ricovero ospedaliero;
− non appena disponibile, eventualmente anche oltre il termine sopra indicato, copia della Cartella Clinica e lettera di dimissione dall’Istituto di cura;
− documentazione attestante la categoria lavorativa.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. la Surroga) o l’Accollo dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5
– Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Per data del Sinistro si intende la data del Ricovero in Ospedale dovuto a Infortunio o Malattia.
Criteri di liquidazione
La copertura è valida a favore di:
− Lavoratori Dipendenti Settore Pubblico;
− Non Lavoratori.
L’Impresa si riserva la possibilità di effettuare verifiche e accertamenti presso le aziende datrici di lavoro o presso gli enti previdenziali.
Disposizioni comuni per tutte le garanzie
L'Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre:
− accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro;
− copia del contratto dell’Operazione di Finanziamento;
− documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione, per valutare, in funzione dell’attività lavorativa che l’Assicurato sta svolgendo al momento del Sinistro, se e quale Garanzia è attivabile;
− prospetto di ammortamento rate;
− codice IBAN.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono, infine:
− sciogliere da ogni vincolo al riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa, il cui costo sarà a totale carico dell’Impresa medesima.
Art. 13 - Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa, previo accordo con l’ Assicurato, si impegna a liquidare le Indennità dovute entro i 30 giorni successivi.
Le Indennità e/o i rimborsi dovuti in forza della presente Polizza sono di carattere personale e non sono trasmissibili agli eredi dell’Assicurato.
Tuttavia se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’Infortunio o dalla Malattia dopo che l’Indennità sia stata concordata con lo stesso, l’Impresa liquida agli eredi l’importo concordato.
Art. 14 - Altre assicurazioni
Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione a favore del/gli Assicurato/i.
Art. 15 - Estensione territoriale
Relativamente alle garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia od Infortunio, Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’assicurazione ha validità in tutti i paesi del mondo.
Relativamente alla Garanzia Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, l’assicurazione vale per i contratti di lavoro stipulati nell’ambito del Territorio Italiano e regolati dalla legge Italiana.
Gli accertamenti e la liquidazione dei Sinistri – in valuta corrente – verranno comunque effettuati in Italia.
Art. 16 - Cessione della Polizza
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.
Art. 17 - Arbitrato per le controversie sulla natura e la valutazione delle lesioni
L’Assicurato e l’Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità oggetto delle coperture prestate con la presente Polizza. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
L’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti.
Art. 18 - Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente Polizza il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005.
In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta inteso che, ai fini di quanto sopra, l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa di ogni circostanza che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio e delle variazioni della professione.
Art. 20 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche della presente Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto , al diritto di surroga di cui all’ art. 1916 C.C verso i terzi responsabili degli infortuni
Art. 23 - Imposte ed oneri fiscali
Le imposte d’assicurazione ed eventuali altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza, sono a carico dell’Assicurato.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni
Salvo dove espressamente derogato, tutte le comunicazioni tra l’Assicurato, il Contraente, l’Intermediario e l’Impresa dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata, fax o altra forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio di quest’ultimo come risultante dalla Dichiarazione di Adesione.
Art. 25 - Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
UBI Assicurazione S.p.A.