REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA CONCESSIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE DEL FIUME TICINO, LANCHE E MORTIZZE - PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.03.2024.
Repertorio n.
L’anno duemiladiciassette addì del mese di alle ore in Trecate e nella Residenza Municipale.
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Trecate, sono comparsi i signori:
1) dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, nata a Trecate il giorno 1.10.1958, Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Trecate – Codice fiscale: 80005270030, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
2) sig. , nato a il giorno nella sua qualità di Legale Rappresentante di , con sede legale in via n. - Codice Fiscale: - P.IVA - il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di che rappresenta.
I comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di redigere il presente contratto.
PREMESSO
- che, con determinazione a contrattare n. - Settore Amministrativo n. in data , si stabiliva di procedere all’affidamento in concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del fiume Ticino, lanche e mortizze, entro i confini del territorio comunale di Trecate, per un periodo di anni 5, ossia
dall’1.04.2019 al 31.03.2024, mediante gara ad evidenza pubblica con il metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73, lett. c, del X.X. 00.0.0000, n. 827, mediante la presentazione di offerte espresse in rialzo sul canone annuo posto a base di gara di euro 1.431,00 e si approvavano il bando di gara e lo schema di contratto di concessione;
- che con determinazione n - Settore Amministrativo n. in data si aggiudicava la concessione a ……. con un canone di concessione pari ad €
………
TANTO PREMESSO
Tra il Comune di Trecate e ……….. , come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2) Il Comune di Trecate concede a i diritti esclusivi di pesca nelle acque del fiume Ticino, nonché nelle relative lanche e mortizze, limitatamente al tratto del territorio comunale compreso tra i confini: a Sud Comune di Cerano, a nord Comune di Romentino e, precisamente, 100 mt. a sud dal ponte dell’autostrada Torino – Milano (Dosso Cappellino), ad est Regione Lombardia e ad ovest Comune di Trecate, come da planimetria che si allega sotto la lettera “A” al presente contratto.
Lo sviluppo delle zone spondali relative al fiume Ticino, lanche e mortizze è di circa complessivi 10 km.
ART. 3) La concessione avrà la durata di anni 5, decorrenti dall’1.04.2019 e scadrà il 31.03.2024, senza necessità di formalità alcuna di disdetta.
Il Comune ha facoltà di revocare la concessione quando lo richieda l’interesse pubblico, col preavviso di tre mesi senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compenso di sorta.
ART. 4) Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione fissato nella misura di Euro Il canone sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale. Il canone dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione entro il mese di febbraio di ogni anno mediante versamento alla Tesoreria comunale. Per la sola annualità 2019 detto canone dovrà essere saldato entro la stipula del contratto nella misura del 75% dell’importo di aggiudicazione, mentre per l’annualità 2024 nella misura del 25% entro il mese di febbraio.
Il concessionario rimane assoggettato al pagamento dell’intero canone annuo e per tutte le annualità della concessione, senza poterne mai diminuire l’ammontare.
Il canone è dovuto anche nel caso in cui in dipendenza di atti, provvedimenti e concessioni dell’Amministrazione del Demanio dello Stato sul corso d’acqua vengano eseguite opere o compiuti fatti che ne diminuiscano o facciano cessare temporaneamente la pescabilità, né in tal caso compete al concessionario alcun indennizzo a carico del Comune di Trecate, fatti salvi i reclami amministrativi diretti ad ottenere la limitazione del danno e salva l’azione verso i terzi autori del danno che non si siano uniformati alle prescrizioni della competente autorità amministrativa.
Trascorsi, però, sei mesi dalla denuncia del danno, senza che questo sia stato riconosciuto dal concedente, tale da pregiudicare gravemente l’esercizio della pesca o la pescabilità delle acque, il concessionario potrà rinunciare alla
concessione restando in tal modo liberato dal pagamento del canone allo scadere dell’annualità in corso alla data della presentazione della rinuncia.
ART. 5) In caso di ritardo nel pagamento del canone annuo di cui al precedente art. 4 oltre trenta giorni dalla scadenza il concessionario sarà assoggettato alla penalità di mora nella misura del 6%. Qualora tale ritardo si protragga oltre 120 giorni dalla scadenza ed il concessionario risulti ancora inadempiente nei successivi 30 giorni nonostante la diffida ad adempiere, la concessione s’intenderà decaduta.
ART. 6) La consegna del tratto del fiume Ticino in cui si esercita la pesca si intende fatta con la stipula del presente contratto. Tuttavia potrà farsi luogo alla consegna formale, redigendo apposito verbale, nel caso essa sia richiesta da una delle due parti contraenti.
Terminata la concessione si procederà alla riconsegna nei modi sopra indicati. Qualora poi il concessionario cessato (debitamente invitato dall’Amministrazione alla riconsegna mediante lettera raccomandata) non si presentasse, l’Amministrazione stessa potrà far procedere allo stato di riconsegna a mezzo di un perito di sua scelta, a tutto rischio e spese del concessionario, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione, ogni eccezione rimossa.
ART. 7) L’esercizio della pesca sul fiume Ticino, lanche e mortizze è regolamentato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dalle disposizioni provinciali vigenti in materia. L’attività della pesca dovrà, pertanto, essere esercitata con le modalità e gli strumenti ammessi dalla legge, nonché con l’osservanza delle prescrizioni in essa contenute. Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di emanare ulteriori restrizioni per la tutela e salvaguardia
della fauna e dell’ambiente.
ART. 8) Sono fatti salvi e rispettati i diritti dei pescatori e così pure quelli di navigazione, canottaggio e immersione nelle acque del Ticino, nonché la facoltà dei bagnanti di utilizzare le stesse acque per scopi di svago o di sport compatibilmente con la possibilità di balneazione.
ART. 9) Qualora gli Assessorati alla Pesca della Regione Piemonte e della Provincia di Novara intendessero eseguire opere di pescicoltura o semplici verifiche nelle acque concesse con il presente atto, il concessionario è tenuto a prestare gratuitamente il proprio aiuto, nonché il personale, le barche e gli attrezzi occorrenti per le opere e verifiche medesime e dovrà pure uniformarsi a quelle prescrizioni che gli verranno date per assicurare il buon esito delle operazioni, senza sollevare alcuna obiezione o eccezione. Il concessionario è obbligato, altresì, a sottoporsi a tutte le ispezioni o controlli che saranno ordinati dalle competenti autorità.
ART. 10) Il concessionario ha l’obbligo di vigilare sulle acque ricevute in gestione e dovrà concorrere con gli agenti comunali alla vigilanza dei boschi del Comune lungo il fiume Ticino, lanche e mortizze e coadiuvarli, ove occorresse, nella repressione di eventuali furti o danneggiamenti della proprietà comunale.
ART. 11) Al concessionario compete la manutenzione della segnaletica, portante la scritta “Riserva Comunale di Pesca Trecate” ed il suo contrassegno apposta lungo i corsi d’acqua oggetto della concessione, nonché l’impianto di nuovi segnali nel caso in cui quelli preesistenti risultassero illeggibili o gravemente deteriorati. È, altresì, obbligato al posizionamento di nuovi segnali o al loro spostamento dietro semplice richiesta del Comune.
ART. 12) È vietato al concessionario di imporre o di permettere che si impongano altre servitù di qualunque natura nel tratto del corso d’acqua oggetto della concessione ed anzi lo stesso sarà tenuto ad impedire ed a denunciare, sotto pena di rispondere dei danni, servitù o abusi nell’esercizio della pesca che dovesse riscontrare.
Il concessionario è inoltre obbligato a sollevare l’Amministrazione comunale da ogni molestia di terzi in dipendenza dell’esercizio della propria concessione, esclusa ogni azione di garanzia o di chiamata in causa per intervento verso il Comune, salva la facoltà di questo di intervenire se lo riterrà conveniente. Nel caso in cui il concessionario rilevi situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, è tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure atte a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli utenti e dei cittadini, attivando contestualmente tutti i canali e gli enti preposti in base alle rispettive competenze (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine, ecc.), nonché ad informare sollecitamente gli Uffici comunali direttamente interessati.
ART. 13) Il concessionario non potrà eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza prima averne ottenuto la prescritta autorizzazione dall’Amministrazione competente ed anche in seguito a tale autorizzazione esso solo sarà responsabile di qualunque danno che, in conseguenza delle opere o per suo fatto o atto, avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi l’Amministrazione concedente restare esonerata da ogni responsabilità nella forma più ampia.
ART. 14) Il concessionario dovrà mantenere il tratto avuto in concessione in piena efficienza, adottando tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità
dei corsi d’acqua, nonché a svolgere tutte quelle attività funzionali a garantire la tutela dell’ambiente ittico e la gestione ottimale, seconda buona tecnica, della concessione. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
ART. 15) Il concessionario non potrà per alcun motivo tagliare e utilizzare legna nei boschi comunali, allo stesso è consentita la raccolta di ramaglie e la pulizia dei sentieri e delle sponde finalizzata all’utilizzo delle acque in concessione.
Solo nei casi in cui dovesse rasentarsi una situazione di pericolo a causa di alberi abbattuti o comunque in condizioni di instabilità a causa di eventi atmosferici, il concessionario potrà abbattere i rami o gli alberi pericolanti o rimuoverli da strade o corsi d’acqua. Tali operazioni andranno, di norma, concordate preventivamente con l’Ufficio Ecologia del Comune; nel caso in cui, a discrezione del concessionario, dovessero presentarsi situazioni di pericolo immediato, lo stesso potrà eseguire direttamente le operazioni di cui sopra, ma dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Ecologia.
ART. 16) Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a presentare all’amministrazione procedente, una sintetica relazione sulla gestione.
ART. 17) E’ riservato all’Amministrazione comunale il diritto di effettuare, una volta all’anno, una gara di pesca, nelle acque oggetto della concessione, a spese del concessionario.
ART. 18) Il concessionario si impegna a collaborare con l’Amministrazione comunale per eventuali altre gare che l’Amministrazione stessa intendesse effettuare o far effettuare.
ART. 19) Il concessionario non potrà cedere a terzi la concessione, né
associarsi ad altri, né subconcederla in tutto o in parte senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale. Anche in caso di assenso, il concessionario ed i suoi eventuali garanti rimangono sempre responsabili verso l’amministrazione comunale non solo per il pagamento del canone alla scadenza fissata, ma anche dell’esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione per l’intera sua durata.
ART. 20) Nel caso in cui intendesse organizzare manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico, il concessionario ha l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni normative vigenti, in materia di pubblici spettacoli, disciplinati dal Testo Unico e dalle leggi di Pubblica sicurezza approvati con X.X. x. 000 del 18.6.1931 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche e integrazioni.
ART. 21) Tutte le eventuali migliorie e le opere statiche realizzate a spese del concessionario rimarranno di proprietà comunale, senza alcun onere futuro per l’Amministrazione comunale, alla scadenza del presente contratto.
ART. 22) L’inosservanza, anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente contratto, implica la sua decadenza, previa contestazione degli addebiti al concessionario e la fissazione del termine entro cui questi potrà presentare le sue giustificazioni.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti col presente atto di concessione l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione con liberazione del canone al termine dell’annualità in corso. In tal caso l’Amministrazione potrà procedere al nuovo collocamento della riserva a rischio e spese del concessionario decaduto il quale, oltre a
rimborsare i canoni ancora eventualmente dovuti sarà tenuto al pagamento dei danni ed interessi.
ART. 23) E’ competenza del concessionario assicurare con congrui massimali gli associati che, per varie ragioni, frequentano le acque pubbliche, oggetto del presente contratto, contro il rischio di infortunio di qualsivoglia ragione e stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a terzi.
ART. 24) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto il concessionario ha prestato il deposito cauzionale di € con polizza fidejussoria emessa in data dalla
ART. 25) In caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà il diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 26) Per tutti gli effetti della concessione, il concessionario elegge domicilio in presso
ART. 27) Sono a carico del concessionario tutte le spese per bolli, tasse e contributi di qualsiasi specie inerenti al diritto di riserva di pesca anche accertate a carico del Comune.
Sono pure a carico del concessionario tutte le spese per marche da bollo e diritti relativi all’atto di concessione e suo perfezionamento e registrazione.
ART. 28) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro giudiziario di Novara.
ART. 29) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si
richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che rinunciano, altresì, alla lettura degli atti in esso citati per averne già prima d’ora presa conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Il concessionario ………….. ( )
Il Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore Amministrativo (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Segretario Generale (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx)