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N. R.G. 1/2021 TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI OMOLOGA ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO di cui alla L 3/2012
Il Giudice designato, dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19df6b29e501d7bb30401e2f41e18528
letto l’accordo presentato in data 3.2.2021 ai sensi della legge n. 3/2012 dall’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per il debitore ;
letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx depositata in pari data;
esaminati i chiarimenti prodotti dal detto professionista;
considerato che il debitore in data 18.3.2021 ha integrato la proposta a seguito del provvedimento interlocutorio del Tribunale e, pertanto, a parziale modifica della proposta formulata, al punto 2) dell’ accordo (pag. 5 del ricorso) quanto al creditore Agenzia Delle Entrate deve essere ricompreso esclusivamente l’importo avente natura privilegiata di € 708,73, che verrà pagato in n. 2 rate di € 354,31 ciascuna, a decorrere dal nono mese dall’omologa, mentre il restante importo di € 2.285,73 nella misura già prevista per gli altri creditori chirografari del 20%, con una maggiorazione della rata mensile prevista al successivo punto 3) di € 7,62;
rilevato che, in definitiva, la proposta come modificata risulta la seguente:
1. pagamento delle spese della presente procedura in prededuzione pari ad € 4.460,16 (doc.10), da corrispondersi in n. 8 rate mensili dell’importo di € 557,52 ciascuna, a partire dal dì dell’omologazione del piano;
2. pagamento integrale del debito erariale privilegiato, pari ad € 708,63, in n. 2 rate dell’importo di
€ 354,31 ciascuna, a decorrere dal 9° mese dall’omologa;
3. pagamento degli altri creditori chirografari, il cui debito complessivo ammonta, salvo errori od omissioni, a d € 20 3 .435 ,07, nella misura del 15% pari a complessivi € 30.515 ,26 con n. 60 rate mensili dell’importo di € 508,58, con decorrenza dall’11° mese successivo all’omologazione del piano;
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4. pagamento del residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, declassato a chirografo dopo la vendita all’asta dell’immobile ed il ricavato di € 39.875,89, dell’importo di € 81.755,10, nella misura del 10% pari a complessivi € 8.175,51, in n. 60 rate mensili dell’importo di € 136,25 ciascuna, sempre con decorrenza dall’11° mese successivo all’omologazione del piano.
Rilevato che il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di dipendente del ;
rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;
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rilevato che lo stato di sovraindebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un attivo di euro 2.300,00 pari allo stipendio lordo di cui gode il debitore (allo stato pari ad €1100,00 in quanto già decurtato da finanziamenti con cessione del quinto e delegazione di pagamento, come sembrerebbe dal prospetto del gestore di cui a pag 12 della relazione) sono registrabili debiti per almeno euro 285.662 come derivanti da residui di vari finanziamenti chirografari e del residuo mutuo ipotecario gravante sull’immobile liquidato nell’ambito di procedura esecutiva in quanto già oggetto di pignoramento;
rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo; rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012
e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;
rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal Tribunale; rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori come attestato dal gestore; visti gli articoli 7,8, 9 e12 bis della citata legge,
FISSA
Ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del 8.7.2021 ore 13,00 innanzi a sé (piano terzo ala C) per la comparizione del debitore che espressamente è invitato a comparire di persona e dei creditori; DISPONE
che l'organismo di composizione della crisi, in persona del gestore dr. Xxxx XXXXXXXXX:
a) nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del decreto integri la proposta con l’indicazione dei criteri da seguire per il riconoscimento del diritto di voto in favore dei privilegiati da soddisfare oltre l’anno dall’omologa secondo quanto prescritto nel piano;
b) alla scadenza comunichi copia della proposta come integrata e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, xxxxxxx o pec,
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almeno 30 giorni prima del termine fissato dall’art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell’udienza suddetta) e dunque 40 giorni prima dell’udienza;
c) versi agli atti del procedimento la prova della avvenuta comunicazione la proposta di piano all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;
d) che della proposta e del presente decreto venga data pubblicità con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l’esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (xxx.xxxx00.xx), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell’ambito strettamente processuale;
ordina la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara in ordine ai diritti di piena proprietà dei beni immobili oggetto del piano e come risultanti dalla documentazione allegata;
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dispone altresì che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
• il decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento;
• a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice);
• per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
• a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Si comunichi con urgenza all'istante ed all'organismo di composizione della crisi nonché al gestore. Pescara 6 aprile 2021
Il Giudice
Domenica Capezzera
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TRIBUNALE DI PESCARA
Giud. Dott.ssa Capezzera - R.G. 1/2021 Memoria integrativa
Nell’interesse del
(Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
premesso
- che con provvedimento del 5 marzo 2021, in considerazione della proposta di accordo presentata dal sig. , la quale ha previsto: «il soddisfacimento integrale degli oneri di procedura per
€4.460,16 da pagarsi in 8 rate mensili dell’importo di €557,52 a par- tire dall’omologazione; il pagamento integrale dei tributi attesa l’esi- stenza di un piano di rateizzazione già in essere per una quota mensile di € 82,56 circa (vedi prospetto pag 12 relazione del gestore); il sod- disfacimento dei creditori chirografari ab origine per un ammontare di € 201.149,34 nella misura del 15% e dunque per € 30.172 con 60 rate di € 502,87 a decorrere dal 9° mese dopo l’omologazione; il sod- disfacimento del ceto chirografario residuo pari ad € 81.755,10 (cre- dito privilegiato fondiario declassato dopo la vendita, avvenuta in am- bito esecutivo, del bene immobile su cui insisteva la causa legittima di prelazione -ipoteca-) per la percentuale del 10% in 60 rate mensili di
€136,25 a decorrere dal 9° mese dopo l’omologa», il Tribunale ha
rilevato che: «la legge, ora, non sembra consentire la possibilità di convogliare nell’ambito della concorsualità i debiti oggetto di delega- zioni di pagamento o cessioni del quinto come avviene invece nel piano del consumatore atteso che solo per questo istituto è ora consentito
espressamente prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei de- biti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e
dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'arti- colo 7, comma 1, secondo periodo”; rilevato peraltro che in merito alla esistenza di delegazione di pagamento e cessioni né il piano né la relazione del gestore chiariscono in quali termini quali de- biti andrebbero ad essere ristrutturati; ritenuto altresì che a fronte di una attestazione del gestore circa il soddisfacimento dei soli prela-
tizi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni ( PAG 15) non esiste allo stato una pari attestazione in ordine alla maggiore convenienza dell’intero piano di accordo rispetto alla ipotesi liquidatoria; ed in ogni caso, neppure sembra sussistere tale maggiore convenienza rispetto alla liquidazione atteso che: a) Il debi- tore tratterrebbe a sé, in ogni, caso la somma di €1500 per far fronte alle spese necessarie proprio come accade in ambito liquidatoriopuro;
b) se è vero che i creditori nella liquidazione del patrimonio ver- rebbero ad essere soddisfatti in un arco temporale più ampio, gli stessi data la giovane età del debitore (47 anni) che percepisce un reddito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato, certamente non potrebbero venire soddisfatti in termini deteriori rispetto all’ac- cordo per i primi 60 mesi -visto che il decurterebbe la somma che gli è necessaria per vivere- ma allo stesso tempo otterrebbero l’ul- teriore parte del credito per i successivi anni che quindi si rivelerebbe di fatto più conveniente dell’accordo; c) appare dunque evidente che
solo in caso di adduzione di finanza esterna il piano potrebbe attestarsi come conveniente rispetto alla liquidazione; d) il debito tributario in- vece seguirebbe i tempi della rateazione stabiliti dalle parti sicché allo stato sussiste un evidente trattamento potiore del creditore erariale ri- spetto agli altri, atteso che il primo almeno per la quota in chirografo verrebbe pagato per intero, fermo restando che non sono stati chiariti gli importi da soddisfare in via privilegiata; rilevato inoltre che la re- lazione del gestore risulta carente in ordine: a) alle ragioni dell’inca- pacità di far fronte alle obbligazioni assunte dal debitore anche in ra- gione della circostanza che lo stesso sembra non essere più affetto da ludopatia da tempo ( e ciò (anche in vista della apertura della liquida- zione in via subordinata); b) se sia sussistente o meno il merito credi- tizio in capo agli enti finanziatori; c) se vi sia stata o meno da parte del gestore la comunicazione all’agenzia della riscossione ed agli enti fiscali anche locali del piano e della relazione né esiste allo stato una certificazione circa l’esistenza del debito tributario residuo; d) Che non vi sono stati atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (che at- tualmente costituisce requisito di ammissibilità ex art. 7 lettera d qua- ter L 3/2012);»
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha assegnato all’espo-
nente il termine di 15 giorni al fine di «apportare modifiche alla pro- posta e produrre documenti ovvero per formulare anche prima della scadenza del detto termine domanda di liquidazione del patrimonio»
In ossequio al provvedimento del Tribunale si osserva quanto
segue.
1. Con riferimento alla concorsualità delle delegazioni di pa- gamento e cessioni del quinto dello stipendio.
Innanzi tutto, il Tribunale pone il quesito circa l’assogget-
tabilità di tali crediti al principio della par condicio creditorum, anche in considerazione della recente novella che lo ha espressa- mente sancito, ma solo con riferimento al piano del consumatore. Va preliminarmente rilevato che, prima della predetta ri- forma, la normativa nulla disponeva in ordine alle cessioni volon- tarie della retribuzione, ma ciò nonostante la giurisprudenza era pervenuta unanimemente a ritenerle comunque assoggettabili alla procedura, stante l’assenza di alcun privilegio da parte delle ces-
sionarie.
La riforma, invece, ha disciplinato la materia in maniera espressa solo con riferimento al piano del consumatore, come ri- levato dal Tribunale.
La ratio legislativa è chiara in quanto sarebbe stato super- fluo inserire tale modifica nell’ipotesi di accordo con i creditori.
In tale procedura, infatti, i creditori chirografari, tra i quali rientrano anche i cessionari di quote dello stipendio, hanno la fa- coltà di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di piano, sicché l’eventuale assenso da parte dei creditori rende superflua ogni valutazione da parte del Tribunale circa la convenienza o meno della proposta.
Nel caso di specie, dunque, la proposta di piano formulata
dall’esponente con riferimento al ceto chirografario, nel rispetto
della par condicio creditorum, dovrà essere sottoposta al vaglio dei medesimi creditori ai quali la legge riserva la valutazione circa la convenienza della proposta, senza che possa essere di ostacolo la presenza tra i creditori chirografari del predetto cessionario.
D’altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che nell’ipotesi di accordo con i creditori non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo (Trib. Milano, 18 gen- naio 2017, in Judicium, 6 aprile 2017).
Sotto l’ulteriore profilo sollevato dal Tribunale circa i ter- mini nei quali «tali debiti andrebbero ad essere ristrutturati», me- xxxx evidenziare che nella proposta di accordo l’esponente ha spe- cificamente chiarito che, con riferimento a tutti i creditori chiro- grafari, si impegna al pagamento del debito in linea capitale resi- duo al momento dell’omologazione nella misura del 15% in 60 rate, ad eccezione del residuo del mutuo ipotecario declassato a chirografo dopo la vendita in asta dell’immobile che, invece, verrà soddisfatto nella misura del 10%.
2. Sulla maggiore convenienza del piano rispetto alla ipotesi liquidatoria.
Fermo restando quanto in precedenza chiarito circa l’inin- fluenza della valutazione della convenienza della proposta ri- spetto all’alternativa liquidatoria, merita comunque evidenziare
che nel caso di specie il piano prospettato è comunque più vantag- gioso per i creditori rispetto alla liquidazione patrimoniale del de- bitore.
Va in primo luogo chiarito come tale indagine deve essere svolta considerando l’intera massa dei creditori e non il singolo che per primo ha sottoposto a pignoramento le retribuzioni.
In particolare, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all’intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebita- mento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si conciliano con la prospettiva di garantire il singolo credi- tore. Inoltre, seppure la norma dell’art. 14ter, comma 6, esclude dalla liquidazione del patrimonio i crediti impignorabili, gli sti- pendi nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della propria famiglia secondo l’importo stabilito dal giudice, ciò non vuol dire che al singolo creditore sarebbe assicurato il paga- mento dell’intero credito (Trib. Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, 2 di- cembre 2020).
In secondo luogo, giova rimarcare che per alternativa liqui- datoria deve intendersi la procedura disciplinata dalla sezione se- conda della legge n. 3/2012, e non l’aggressione del patrimonio da parte dei creditori con procedure esecutive individuali.
Inoltre, giova precisare che, anche dopo la riforma del di- cembre 2020, l’unica ipotesi in cui la legge prevede espressa- mente la valutazione dell’alternativa liquidatoria, sempre nel si- gnificato sopra indicato, è costituita dalla eventuale contestazione dell’accordo già raggiunto da parte di un creditore, là dove all’art. 12, comma 2, è prescritto che il giudice omologa comunque l’ac- cordo «se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecu- zione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquida- toria disciplinata dalla sezione seconda».
Ciò premesso, merita altresì chiarire che l’importo indicato nel ricorso di € 2.300,00 quale retribuzione mensile, costituisce il salario che l’esponente godrebbe in assenza di cessione e delega- zione di pagamento nonché dei pignoramenti in essere.
In particolare, dall’esame delle buste paga versate in atti si
evince che attualmente il sig.
percepisce un compenso netto di circa € 1.100,00.
Ora, volendo per un momento prendere in considerazione il ricavato che i creditori potrebbero ottenere aggredendo tale unico bene dell’esponente, ci si rende immediatamente conto che gli stessi otterrebbero meno di quanto offerto.
In particolare, nell’ipotesi di liquidazione patrimoniale, considerato lo stipendio di € 2.300,00 a cui dovranno essere de- tratte le spese necessarie per il sostentamento pari ad € 1.500,00, residuerebbe per la massa dei creditori l’importo mensile di €
800,00; importo che verrebbe corrisposto per il termine massimo di quattro anni, per un totale complessivo di € 38.400,00.
La proposta in questa sede formulata prevede invece il pa- gamento complessivo di € 41.040,51, importo, questo, superiore a quello derivante dalla liquidazione del patrimonio ai sensi della sezione seconda della legge 3.
In definitiva, pur ritenendo ininfluente la questione per i motivi in precedenza illustrati, risulta comunque evidente la con- venienza della proposta di accordo rispetto alla liquidazione pa- trimoniale.
Per mero scrupolo difensivo si osserva inoltre che, anche conducendo tale analisi con riferimento al ricavato che i creditori potrebbero ottenere aggredendo il patrimonio del debitore con procedure individuali, la proposta in questa sede formulata è co- munque più favorevole per la massa dei creditori.
Infatti, il ceto creditorio è composto da 12 soggetti, due dei quali hanno già provveduto a pignorare una quota dello stipendio, rispettivamente per € 238,19 ed € 93,26, per un totale di € 331,45 mensile che costituisce una quota pignorabile dello stipendio ai sensi dell’art. 545 c.p.c.
Pertanto, per estinguere integralmente tutti i debiti, pari ad
€ 285.437,47, sarebbero necessarie 861 rate mensili, circa 72 anni, di improbabile attività lavorativa o pensionistica dell’esponente (il sig ).
Invero, volendo considerare improbabile che il sig. possa vivere sino a 120 anni, è certo che in tale remota
ipotesi
alcuni creditori verrebbero soddisfatti per intero, altri non verreb- bero soddisfatti neppure in minima parte.
Pertanto, dovendo valutare la convenienza della proposta non con riferimento al singolo (o ai singoli) creditore (i), bensì all’intera massa passiva, risulta evidente che il piano di pagamenti formulato con il ricorso costituisce ipotesi più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione patrimoniale.
Non sembra francamente necessario aggiungere altro a di- mostrazione della sicura ammissibilità dell’accordo proposto.
3. Sulla natura privilegiata del debito tributario.
Con il provvedimento del 3 marzo 2021, il Tribunale ha chiesto altresì chiarimento in ordine al debito tributario, rilevando che sussisterebbe un «evidente trattamento potiore del creditore erariale rispetto agli altri, atteso che il primo almeno per la quota in chirografo verrebbe pagato per intero, fermo restando che non sono stati chiariti gli importi da soddisfare in via privilegiata».
In ossequio alla richiesta formulata dal Tribunale si depo- sita l’estratto di ruolo dal quale si evince che l’esiguo debito era- riale è così costituito: € 173,70 per mancato versamento di impo- sta di registro (privilegio speciale ex art. 2758, comma 1, cod. civ.); € 534,93 per mancato versamento IRPEF (privilegio gene- rale ex art. 2752 comma 1 cod. civ); il residuo importo di €
2.285,73 a titolo di contravvenzioni per violazione del codice della strada (chirografario).
Pertanto, a parziale modifica della proposta formulata, al punto 2) dell’accordo (pag. 5 del ricorso) deve essere ricompreso esclusivamente l’importo avente natura privilegiata di € 708,73, che verrà pagato in n. 2 rate di € 354,31 ciascuna, a decorrere dal nono mese dall’omologa, mentre il restante importo di € 2.285,73 nella misura già prevista per gli altri creditori chirografari del 20%, con una maggiorazione della rata mensile prevista al suc- cessivo punto 3) di € 7,62.
In definitiva, la proposta come modificata risulta la se- guente:
1. pagamento delle spese della presente procedura in prede- duzione pari ad € 4.460,16 (doc.10), da corrispondersi in n. 8 rate mensili dell’importo di € 557,52 ciascuna, a partire dall’omologa- zione del presente piano;
2. pagamento integrale del debito erariale privilegiato, pari ad € 708,63, in n. 2 rate dell’importo di € 354,31 ciascuna, a de- correre dal 9° mese dall’omologa;
3. pagamento degli altri creditori chirografari, il cui debito complessivo ammonta, salvo errori od omissioni, ad € 203.435,07, nella misura del 15% pari a complessivi € 30.515,26 con n. 60 rate mensili dell’importo di € 508,58, con decorrenza dall’11° mese successivo all’omologazione del piano;
4. pagamento del residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, declassato a chirografo dopo la vendita in asta dell’immobile ed il ricavato di € 39.875,89, dell’importo di € 81.755,10, nella misura del 10% pari a complessivi € 8.175,51, in
n. 60 rate mensili dell’importo di € 136,25 ciascuna, sempre con
decorrenza dall’11° mese successivo all’omologazione del piano.
4. Xxx rilievi in ordine alla relazione del Gestore.
Infine, il Tribunale ha assegnato un termine al gestore della crisi per integrare la relazione su alcune circostanze, anche in con- siderazione delle più volte menzionate modifiche legislative.
Ad onor del vero, merita sin da subito chiarire che il gestore della crisi ha consegnato l’attestazione pochi giorni prima dell’en- trata in vigore della riforma e che, stante l’approssimarsi del pe- riodo di festività natalizio, si è deciso di provvedere al deposito del ricorso in data 4 gennaio 2021, anche per evitare al gestore di effettuare le notifiche di rito in concomitanza con il periodo di festività.
Passando ai quesiti posti dal Tribunale, giova chiarire che i debiti contratti dal sig. sono tutti risalenti nel tempo, allor- quando l’esponente era affetto da ludopatia.
Infatti, gli ultimi prestiti cronologicamente assunti sono la cessione del quinto dello stipendio, rinnovata nel 2013, e la delega di pagamento, rinnovata nel 2017, laddove ancora nell’anno 2014 era in cura presso il competente servizio sanitario.
Per ciò che concerne l’eventuale sussistenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ci si riporta a quanto illustrato e documentato con il ricorso, precisando che il sig. non ha mai compiuto atti dispositivi di alcun genere, né posto in essere condotte in danno dei propri creditori.
Per ciò che attiene le restanti questioni ci si rimette alla in- tegrazione che il gestore della crisi vorrà depositare nel termine assegnato dal Tribunale.
5. Sulla domanda alternativa di liquidazione patrimo-
niale.
Fermo restando quanto sopra dedotto, l’esponente ha co-
munque formulato la domanda alternativa di liquidazione patri- moniale, sicché il Tribunale ha conformemente chiesto al gestore di integrare in ogni caso «la propria relazione in ragione della detta procedura».
Nel reiterare la predetta domanda, si confida che il gestore vorrà provvedere all’integrazione richiesta.
Unitamente al presente atto si deposita:
a) Estratto di ruolo. Roma, 18 marzo 2021
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx