Contract
G. CAMPI | ||||
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
ELABORATI GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
elaborato 02.01.00.07
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, x. 00 XXX 00000 XXXXX (XX)
XX-X-000 XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX (XX) PROGETTO ESECUTIVO | |
CUP: B19H12000270002 | CIG: |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1
Importo esecuzione lavori
22’353'962,50
importi in euro
(articoli 43, commi da 3 a 9 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 500'000,00 |
A | Totale importo lavori (1 + 2) | 22'853’962,50 |
INDICE
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA 4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO 4
Art. 1. Oggetto 4
Art. 2. Ammontare dell’accordo quadro 11
Art. 3. Criterio di aggiudicazione e modalità di stipulazione dell'accordo quadro 13
Art. 4. Categorie dei lavori 15
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 16
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 17
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 17
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 17
Art. 8. Disposizioni particolari 18
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 18
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 18
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 19
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 19
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 20
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 20
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 20
Art. 15. Proroghe 21
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 21
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 22
Art. 18. Penali in caso di ritardo 22
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 23
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 24
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini - Recesso 25
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 26
Art. 22. Lavori a corpo 26
Art. 23. Lavori a misura 26
Art. 24. Eventuali lavori in economia 27
Art. 25. Materiali ed apparecchiature a piè d’opera ed esecuzione dei lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo 27
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 29
Art. 26. Anticipazione del prezzo 29
Art. 27. Pagamenti in acconto 29
Art. 28. Pagamenti a saldo 30
Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 31
Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 31
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 32
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 33
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 33
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 34
Art. 34. Garanzia provvisoria 34
Art. 35. Garanzia definitiva 34
Art. 36. Riduzione delle garanzie 34
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 35
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 37
Art. 39. Orario di lavoro e lavoro straordinario 37
Art. 40. Variazione dei lavori 37
Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 38
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 39
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 39
Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 40
Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento 42
Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 42
Art. 46. Piano operativo di sicurezza 43
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 43
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 45
Art. 48. Subappalto 45
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto 47
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori 47
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 49
Art. 51. Accordo bonario 49
Art. 52. Definizione delle controversie 49
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 49
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 50
Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 51
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 54
Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 54
Art. 57. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 54
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati 55
ART. 59 Collaudo statico 55
CAPO 12. NORME FINALI 57
Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 57
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 61
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 62
Art. 63. Terre e rocce da scavo 62
Art. 64. Custodia del cantiere 63
Art. 65. Cartello di cantiere 63
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 63
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti 63
Art. 68. Doveri comportamentali 64
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 64
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 65
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
CAPO 1. NATURA E OGGETTO
Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina i contenuti dei Contratti Applicativi affidati in esecuzione dell’Accordo Quadro di durata quadriennale da stipulare con un solo operatore economico relativo ai lavori, da eseguirsi per stralci di intervento, di cui al progetto esecutivo, del quale il presente CSA costituisce elaborato, da affidarsi ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs. n°. 50/2016 senza pertanto avviare un nuovo confronto competitivo, così individuati
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“MI-E-789 - VASCA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SEVESO IN COMUNE DI SENAGO (MI)”
b) descrizione delle opere:
L’Accordo quadro riguarda la esecuzione dei lavori relativi alla “Vasca di laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI-E-789)” e comprende le forniture, le somministrazioni, le prestazioni e le opere tutte occorrenti per dare i manufatti e le relative opere complete e funzionali, così come stabilito dal presente capitolato speciale. In particolare è prevista la realizzazione delle seguenti opere (tra parentesi viene riportato, per chiarezza e corrispondenza il codice del relativo sotto-corpo d’opera):
- Invaso di laminazione, suddiviso in n. 3 settori: I settore (PC.01), II settore (PC.02) e III settore (PC.03)
- Opera di presa dal CSNO (PC.04)
- Canale di alimentazione degli invasi (PC.05)
- Opera di presa dal T. Garbogera (PC.06)
- Opera di presa dal T. Pudiga (PC.07)
- Stazione di sollevamento e manufatto di collegamento tra i diversi settori dell’invaso (PC.08)
- Canale di scarico dell’invaso nel CSNO (PC.09)
- Opere civili ed impianti elettrici (PC.10)
- Opere di adeguamento del CSNO (PC.11)
- Opere di inserimento paesaggistico (PC.12)
- Nuova bretella di collegamento della SP175 (PC.13)
Con la conclusione dell’Accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso. La conclusione dell’Accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’Accordo stesso.
Gli interventi derivanti dall’Accordo quadro saranno commissionati attraverso Contratti applicativi secondo i contenuti individuati e disciplinati nel presente Capitolato Speciale di Appalto; in particolare i contratti applicativi saranno relativi ai lavori, da eseguirsi per stralci di intervento, oggetto del progetto esecutivo “MI-E- 789 - VASCA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SEVESO IN COMUNE DI SENAGO (MI)”, validato ai sensi dell’art. 26
X.Xxx. n°. 50/2016, in data / /2019 (Prot. del / /2019) e degli altri elaborati, atti e documenti posti a base di gara.
Costituiscono i vari stralci di intervento le opere di seguito sinteticamente riportate, intendendosi qui espressamente richiamate, per farne parte integrante, tutte le forniture, le opere e le prestazioni
dettagliatamente descritte nel progetto esecutivo di cui al presente Capitolato e quant’altro necessario per dare le opere compiute e perfettamente funzionanti.
I STRALCIO DI INTERVENTO, corrispondente al contratto applicativo n° 1
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE – I SETTORE
Il PC.01 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare il primo settore dell’invaso di laminazione, caratterizzato da un volume di invaso, compreso tra la quota di fondo di 155.5 m s.m. e la quota di regolazione pari a 159 m s.m., pari a circa 50'000 m³. IL PRIMO SETTORE VERRA’ REALIZZATO COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI I STRALCIO.
PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE – II SETTORE
Nell’ambito del I stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al II settore di invaso.
PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE – III SETTORE
Nell’ambito del I stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al III settore di invaso.
PC.04 – OPERA DI PRESA SUL CSNO.
L’OPERA DI PRESA SUL CSNO VERRA’ REALIZZATA COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI I STRALCIO.
Il PC.04 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare l’opera di presa dal CSNO, costituita da:
• uno sfioratore laterale del tipo a stramazzo, composto da una soglia fissa in c.a. con il ciglio posto alla quota di 161.10 m s.m., avente un’unica luce di lunghezza pari a 20 m;
• un manufatto di raccordo in c.a. previsto per far confluire le acque di sfioro all’interno del canale di alimentazione dell’invaso – I settore;
• Demolizione e successiva ricostruzione del tratto di CSNO in corrispondenza della soglia;
• Demolizione e successiva ricostruzione del tratto di CSNO a valle della soglia;
• Demolizione e successiva ricostruzione della platea e dei denti di dissipazione esistenti immediatamente a valle della vasca di dissipazione.
PC.05 – CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASI
IL CANALE DI ALIMENTAZIONE DEGLI INVASI VERRA’ ULTIMATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI I STRALCIO.
Il PC.05 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per completare la realizzazione del canale di alimentazione degli invasi come dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici e grafici del Progetto Esecutivo, in parte già realizzato nell’ambito del precedente appalto.
PC.06 – OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA
L’OPERA DI PRESA SUL T. XXXXXXXXX VERRA’ REALIZZATA COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI I
STRALCIO. Il PC.06 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare dell’opera di presa in corrispondenza del T. Garbogera, costituita da uno sfioratore laterale del tipo a stramazzo, formata da una soglia fissa in c.a. con il ciglio posto alla quota di 160.81 m s.m., avente un'unica luce di lunghezza pari a 10 m.
PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T. PUDIGA
L’OPERA DI PRESA SUL T. PUDIGA VERRA’ REALIZZATA COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI I
STRALCIO. Sarà costituita da una soglia sfiorante fissa, lunga 20 m e alta 1.5 m rispetto al fondo del torrente (quota fondo pari a 159.50 m s.m.). A valle della soglia, attraverso uno scivolo corazzato con massi annegati nel calcestruzzo, le acque confluiranno nel I settore dell'invaso. Oltre a quanto sopra, il progetto prevede la risagomatura del tratto di t. Pudiga immediatamente e monte ed a valle dell'opera di presa con corazzamento del fondo e realizzazione di scogliere su ambo le sponde del canale. La risagomatura del canale prevede, a valle
della soglia di sfioro, la realizzazione di un restringimento finalizzato a limitare la portata defluente verso valle e rendere più efficiente lo sfioratore laterale dell'opera di presa.
PC.08 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI
NELL’AMBITO DEL I STRALCIO DI INTERVENTI VERRANNO REALIZZATI TUTTE LE OPERE RELATIVE AL CORPO D’OPERA PC.08 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ED OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI, CON LA ESCLUSIONE DI: II STRALCIO: MANUFATTO DI SFIORO DEL SECONDO SETTORE; MANUFATTO DI IMBOCCO DEL COLLETTORE DI SCARICO DI FONDO DEL SECONDO SETTORE; FORNITURA E POSA DI DUE POMPE IDROVORE ALL’INTERNO DEL MANUFATTO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL I STRALCIO. III STRALCIO: MANUFATTO DI IMBOCCO DEL COLLETTORE DI SCARICO DI FONDO DEL TERZO SETTORE; FORNITURA E POSA DI UNA POMPA IDROVORA ALL’INTERNO DEL MANUFATTO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL I STRALCIO.
Relativamente al I stralcio degli interventi, il PC.08 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per la realizzazione del manufatto in c.a. previsto per realizzare il collegamento ordinario tra il II ed il III settore dell’invaso, nonché il collegamento, in caso di fuori servizio del II settore, tra il I ed il III settore. Il manufatto comprende anche le opere civili ed elettromeccaniche necessarie allo svuotamento dell’invaso di laminazione. Sono escluse le opere indicate in precedenza, e che verranno realizzate nell’ambito del II e del III stralcio degli interventi.
Come dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici e grafici del Progetto Definitivo i suddetti collegamenti, considerata anche l’interferenza del CSNO, avverranno attraverso:
- n. 2 soglie sfioranti fisse (una per il collegamento tra il II settore e il pozzo – da realizzare nell’ambito del II stralcio degli interventi - l’altra per il collegamento tra il I settore e il pozzo);
- n. 2 canali di gronda;
- un pozzo di caduta e di sollevamento;
- n. 1 condotta circolare che mette in comunicazione il fondo del II settore dell’invaso con il pozzo;
- n. 2 condotte circolari che, sottopassando il CSNO, mettono in comunicazione il pozzo con il III settore d’invaso.
PC.09 – CANALE DI SCARICO NEL CSNO
IL CANALE DI SCARICO NEL CSNO VERRA’ REALIZZATO COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI I
STRALCIO. Il PC.09 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare il canale di scarico a gravità del I e II settore, che sarà costituito da un canale di lunghezza pari a circa 220,75 m, che raccoglie le acque del primo settore dell’invaso e le acque provenienti dal pozzo (II e III settore); è presente anche un canale di lunghezza pari a circa 26,4 m che consente di poter scaricare direttamente parte del volume invasato nel secondo settore dell’invaso, senza passare dal pozzo. Entrambi i canali verranno realizzati con la fornitura e la posa in opera di elementi in c.a. scatolari 2.00 x 2.00 m (per una fornitura pari a circa 196 m).
PC.10 – OPERE CIVILI – IMPIANTI ELETTRICI
NELL’AMBITO DEL I STRALCIO DI INTERVENTI VERRANNO REALIZZATI TUTTE LE OPERE RELATIVE AL CORPO D’OPERA PC.10 – OPERE CIVILI – IMPIANTI ELETTRICI, CON LA ESCLUISIONE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE E DI LAVAGGIO DEGLI INVASI, DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL II STRALCIO DEGLI INTERVENTI (POZZO DI AGGOTTAMENTO E SISTEMA DI LAVAGGIO DEL II SETTORE) E DEL III STRALCIO DEGLI INTERVENTI
(SISTEMA DI LAVAGGIO DEL III SETTORE). Relativamente al I stralcio degli interventi, il PC.10 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare le opere civili e gli impianti elettrici necessari per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature a servizio del sistema di laminazione:
- Fornitura e posa in opera di n. 5 piezometri;
- Fornitura e posa in opera di impianto elettrico;
- n. 5 idrovore, di cui n.1 di riserva, ognuna da 125 kW;
- n. 2 pompe di servizio da 20 kW cadauna;
- n. 9 paratoie di potenza variabile da 6,5 kW a 30,5 kW;
- n. 6 idrometri fissi;
- impianto luce, impianto prese di forza motrice esterni ed interni ai fabbricati.
PC.11 – ADEGUAMENTO CSNO
Nell’ambito dei lavori del I stralcio di interventi è previsto il completamento dell’intervento di adeguamento del CSNO, in gran parte già realizzato nell’ambito del precedente appalto. Gli interventi di completamento andranno ad interessare il tratto di canale a valle dell’opera di presa per uno sviluppo complessivo di circa 83,5 m suddivisi in due tratti di:
- 22,6 m immediatamente a valle dell’opera di dissipazione a valle dell’opera di presa sul CSNO;
- 60,9 m in corrispondenza del ponte di attraversamento della SP175 via De Gasperi.
In tali tratti è previsto il completo rifacimento della sezione del canale al fine di consentire un abbassamento della quota di fondo di 75 cm, secondo il profilo idraulico riportato negli elaborati grafici.
PC.12 – OPERE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Con riferimento al I stralcio degli interventi, il PC.12 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera necessari per la realizzazione degli interventi di sistemazione paesaggistica come dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici e grafici del Progetto Esecutivo RELATIVAMENTE AL I SETTORE DI INVASO.
PC.13 – BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP175
Il PC.13 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare la bretella di collegamento tra la SP 175 e via Stati Uniti d’America. LA BRETELLA VERRA’ REALIZZATA COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI
LAVORI DI I STRALCIO, anche allo scopo di realizzare la viabilità alternativa propedeutica alla chiusura temporanea di via De Gasperi durante la realizzazione dei lavori.
In particolare sono previste le seguenti lavorazioni, da eseguire in conformità alle indicazioni contenute negli elaborati grafici allegati al presente progetto esecutivo:
- Realizzazione della nuova bretella con una lunghezza complessiva pari a circa 382 m;
- Il drenaggio delle acque di piattaforma avverrà mediante la predisposizione, lungo il rilevato stradale, di canalette embricate;
- La nuova bretella attraverserà il t. Garbogera, che nel tratto interessato dai lavori presenta una sezione rivestita con larghezza pari a 5 m. Il nuovo attraversamento verrà realizzato mediante la realizzazione di un ponticello a soletta piana avente una lunghezza pari a 15,6 m
- A fianco del t. Garbogera è altresì presente un canale irriguo del consorzio Est Ticino-Villoresi, che verrà tombato mediante una tubazione in c.a.p. avente diametro pari a 1000 mm.
II STRALCIO DI INTERVENTO, corrispondente al contratto applicativo n° 2
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE – I SETTORE
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al I settore di invaso.
PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE – II SETTORE
Il PC.02 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare il secondo settore dell’invaso di laminazione, caratterizzato da un volume di invaso, compreso tra la quota di fondo di 149.0 m
s.m. e la quota di regolazione pari a 159 m s.m., pari a 495'000 m³. IL SECONDO SETTORE VERRA’ REALIZZATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI II STRALCIO, CON LA ESCLUSIONE DELLA FORNITURA DEI PANCONI DI CHIUSURA DEI MANUFATTI DI SFIORO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO SETTORE, CHE VERRANNO FORNITI CON GLI INTERVENTI DI III STRALCIO.
PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE – III SETTORE
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al III settore di invaso.
PC.04 – OPERA DI PRESA SUL CSNO.
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’opera di presa sul CSNO.
PC.05 – CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASI
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al canale di alimentazione degli invasi.
PC.06 – OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’opera di presa sul t. Garbogera.
PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T. PUDIGA
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’opera di presa sul t. Pudiga.
PC.08 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI
NELL’AMBITO DEL II STRALCIO DI INTERVENTI VERRANNO REALIZZATE LE SEGUENIT OPERE RELATIVE AL CORPO D’OPERA PC.08 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ED OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI:
- manufatto di sfioro del secondo settore;
- manufatto di imbocco del collettore di scarico di fondo del secondo settore;
- fornitura e posa di due pompe idrovore all’interno del manufatto realizzato nell’ambito del I stralcio.
PC.09 – CANALE DI SCARICO NEL CSNO
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al canale di scarico nel CSNO.
PC.10 – OPERE CIVILI – IMPIANTI ELETTRICI
NELL’AMBITO DEL II STRALCIO DI INTERVENTI VERRANNO REALIZZATE LE OPERE RELATIVE AL CORPO D’OPERA PC.10 – OPERE CIVILI – IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATE ALL’AGGOTTAMENTO DELL’ACQUA DI FALDA ED AL LAVAGGIO DEL SECONDO SETTORE DEGLI INVASI.
PC.11 – ADEGUAMENTO CSNO
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’adeguamento del CSNO.
PC.12 – OPERE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Con riferimento al I stralcio degli interventi, Il PC.12 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera necessari per la realizzazione degli interventi di sistemazione paesaggistica come dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici e grafici del Progetto Esecutivo RELATIVAMENTE AL II SETTORE DI INVASO.
PC.13 – BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP175
Nell’ambito del II stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa alla bretella di collegamento della SP175 a via Stati Uniti d’America.
III STRALCIO DI INTERVENTO, corrispondente al contratto applicativo n° 3
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE – I SETTORE
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al I settore di invaso.
PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE – II SETTORE
Nell’ambito del III stralcio di interventi è previsto il completamento delle opere relative al PC.02 – INVASO DI LAMINAZIONE – II SETTORE mediante la fornitura di 14 serie di panconi 3.5x4 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, trave pescatrice e rastrelliera di stoccaggio. Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio S275JR, con trattamento superficiale di verniciatura adatto per parti immerse. Le gargamature saranno dotate di staffe e zanche saldate
in acciaio S275JR, complete di bulloneria di fissaggio classe 8.8 per l’ancoraggio all’opera civile. Gli ancoraggi saranno di tipo regolabile per consentire il corretto posizionamento durante il montaggio, prima del getto di seconda fase da realizzare nel presente stralcio di intervento. E’ compresa la posa in opera della rastrelliera di ricovero dei panconi in acciaio, zincato a caldo, nonché tutta la assistenza muraria ed ogni altro onere necessario.
PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE – III SETTORE
Il PC.03 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera per realizzare il terzo settore dell’invaso di laminazione, caratterizzato da un volume di invaso, compreso tra la quota di fondo di 149.0 m s.m. e la quota di regolazione pari a 159 m s.m., pari a 265'000 m³, come dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici e grafici del Progetto Esecutivo. IL TERZO SETTORE VERRA’ REALIZZATO COMPLETAMENTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI III STRALCIO.
PC.04 – OPERA DI PRESA SUL CSNO.
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’opera di presa sul CSNO.
PC.05 – CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASI
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al canale di alimentazione degli invasi.
PC.06 – OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’opera di presa sul t. Garbogera.
PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T. PUDIGA
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’opera di presa sul t. Pudiga.
PC.08 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI
NELL’AMBITO DEL III STRALCIO DI INTERVENTI VERRANNO REALIZZATE LE SEGUENTI OPERE RELATIVE AL CORPO D’OPERA PC.08 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ED OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI:
- manufatto di imbocco del collettore di scarico di fondo del terzo settore;
- fornitura e posa di una pompa idrovora all’interno del manufatto realizzato nell’ambito del I stralcio.
PC.09 – CANALE DI SCARICO NEL CSNO
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa al canale di scarico nel CSNO.
PC.10 – OPERE CIVILI – IMPIANTI ELETTRICI
NELL’AMBITO DEL III STRALCIO DI INTERVENTI VERRANNO REALIZZATE LE OPERE RELATIVE AL CORPO D’OPERA PC.10 – OPERE CIVILI – IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATE ALL’AGGOTTAMENTO DELL’ACQUA DI FALDA ED AL LAVAGGIO DEL TERZO SETTORE DEGLI INVASI.
PC.11 – ADEGUAMENTO CSNO
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa all’adeguamento del CSNO.
PC.12 – OPERE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Il PC.12 comprende tutte le forniture, materiali, noli e mano d’opera necessari per la realizzazione degli interventi di sistemazione paesaggistica.
PC.13 – BRETELLA DI COLLEGAMENTO SP175
Nell’ambito del III stralcio di interventi non è prevista alcuna opera relativa alla bretella di collegamento della SP175 a via Stati Uniti d’America.
2.bis) COMPENSAZIONE CON IL MATERIALE DI SCAVO - Si precisa che la remunerazione dei lavori avverrà anche mediante compensazione con il valore del materiale inerte di escavazione non riutilizzato nella realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo posto a base di gara, secondo le modalità che verranno nel seguito esposte.
3. Sono compresi nell’accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori relativi ai vari contratti applicativi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
B19H12000270002 |
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici per quanto non abrogato dal D.Lvo n. 50/2016;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti;
h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall’art. 30, c. 5 del Codice dei contratti;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa;
p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Xxxxx di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella
tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).
7. Il presente appalto non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.
Per quanto sopra la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte i lavori non compresi nell’appalto, ma eventualmente previsti nel quadro economico dell’intervento, ad altre Ditte, senza che per questo l'Impresa possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.
8. l’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato e dal Contratto, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare.
Art. 2. Ammontare dell’accordo quadro
1. L’importo massimo relativo al presente Accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | a corpo a misura (C) (M) | in economia (E) | TOTALE (C + M + E) | ||
1 | Lavori (L) | 22'353'962,50 | . | . | 22'353'962,50 |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 500'000,00 | . | . | 500'000,00 |
T.1 | IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (1 + 2) | 22'853'962,50 | . | . | 22'853'962,50 |
1.bis Si precisa che la remunerazione dei lavori avverrà anche mediante compensazione con il valore del materiale inerte di escavazione non riutilizzato nella realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo posto a base di gara, che sarà ritirato dall’Appaltatore per un importo unitario pari ad 0,50 €/m³, e per un importo complessivo pari a € 448.860,44, da intendersi pertanto al lordo dell’IVA ai sensi di legge.
Pertanto a ciascuna fattura corrispondente ad ogni Certificato di Pagamento, verrà portato in detrazione, fino a concorrenza del Valore massimo di detrazione previsto per ogni Contratto Applicativo Stralcio, una quota del Valore massimo di detrazione pari al rapporto percentuale fra ciascun Certificato di pagamento e l’importo totale di ogni Contratto Applicativo Stralcio calcolato secondo la seguente formula:
2. L’importo complessivo è altresì suddividibile nelle seguenti lavorazioni:
Opera | Importi | |
1 | Invaso di laminazione - primo settore | € 1.669.404,22 |
2 | Invaso di laminazione - secondo settore | € 7.780.111,66 |
3 | Invaso di laminazione - terzo settore | € 3.681.704,04 |
4 | Opere di presa sul CSNO | € 1.285.645,00 |
5 | Canale di alimentazione invasi | € 736.032,06 |
6 | Opera di presa sul T. Garbogera | € 176.844,17 |
7 | Opera di presa sul T. Pudiga | € 211.238,89 |
8 | Stazione di sollevamento e opere di collegamento tra invasi | € 4.612.085,89 |
9 | Canale di scarico nel CSNO | € 519.999,31 |
10 | Opere civili - impianti elettrici | € 689.598,83 |
11 | Adeguamento CSNO | € 152.491,91 |
12 | Opere inserimento paesaggistico | € 289.951,28 |
13 | Nuova bretella di collegamento | € 548.855,24 |
14 | Oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) | € 500.000,00 |
15 | TOTALE OPERE ACCORDO QUADRO | € 22.853.962,50 |
16 | di cui oneri non soggetti a ribasso | 500.000,00 |
17 | TOTALE OPERE ACCORDO QUADRO SOGGETTO A RIBASSO | € 22.353.962,50 |
3. i lavori verranno affidati mediante successivi contratti applicativi corrispondenti a tre stralci di intervento, il cui importo sarà costituito per ogni stralcio dalla somma dei seguenti importi:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»;
c) importo in detrazione della valorizzazione dei materiali inerti di scavo (C), determinato al rigo 4.
3bis. Con la conclusione dell’Accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente Accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso. La conclusione dell’Accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’Accordo stesso. Trattandosi di Accordo che riguarda lavori, l’importo sopra indicato è complessivo e la ripartizione tra i tre stralci potrà essere variato in ragione delle concrete esigenze dell’Ente pur rimanendo nell’importo massimo suddetto.
4. Ai fini del comma 2, gli importi previsti per la realizzazione dei tre stralci di intervento, mediante stipula di contratti applicativi, sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 - INTERVENTI DI I STRALCIO | |||
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori (L) | 9.651.971,85 | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 200.200,00 | |
T.1 | Importo totale CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 (1+2) | 9.651.971,85 | 200.200,00 |
CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 - INTERVENTI DI II STRALCIO | |||
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori (L) | 7.965.426,77 | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 164.900,00 | |
T.1 | Importo totale CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 (1+2) | 7.965.426,77 | 164.900,00 |
CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 - INTERVENTI DI III STRALCIO | |||
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori (L) | 4.736.563,88 |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 134.900,00 | |
T.1 | Importo totale CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 (1+2) | 4.736.563,88 | 134.900,00 |
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del DPR n. 207/2010, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
5. L’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
b) incidenza dell’utile di impresa (UT): 10 %.
Art. 3. Criterio di aggiudicazione e modalità di stipulazione dell’accordo quadro
1. L'Accordo Quadro sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 D.Lgs. n°. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n°. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con peso del 70 per cento attribuibile all’offerta tecnica e del 30 per cento attribuibile all’offerta economica.
2. La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs.vo 50/2016, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l’applicazione dei parametri di valutazione e dei relativi pesi di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante unico ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con peso del 70 per cento attribuibile all’offerta tecnica e del 30 per cento attribuibile all’offerta economica, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente Tabella.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX (Wi) | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI |
A) Elementi qualitativi dell’offerta | ||
A.1. Piano di utilizzo del materiale e indicazione | 40 | Verranno valutate: la coerenza e l’ammissibilità del Piano |
delle modalità di sviluppo della escavazione, | in termini di rispetto delle normative di settore, di | |
deposito e destinazione finale delle terre, per | sostenibilità tecnico-amministrativa (stipula di accordi, | |
l’intero sviluppo dell’Accordo Quadro, e suddivise | contratti, possesso di permessi, sostenibilità delle ipotesi | |
per i Contratti Applicativi di ciascun stralcio di | di destinazione finale delle terre), di fattibilità | |
intervento. | operativa,con particolare riferimento ad un ipotizzato | |
sviluppo dell’Accordo Quadro che contempli l’affidamento | ||
di più Contratti Applicativi con sovrapposizione temporale | ||
degli stralci di intervento. | ||
A.2. Organizzazione della gestione del cantiere | 20 | Verrà valutata: la migliore elaborazione delle tempistiche |
per la movimentazione delle terre di scavo per | di esecuzione delle opere, che consideri anche la possibile | |
l’intero sviluppo dell’Accordo Quadro, suddivisa | sovrapposizione temporale del primo e del secondo | |
per i Contratti Applicativi di ciascun stralcio di | Contratto Applicativo, con particolare riferimento alla | |
intervento. | produzione, deposito e smaltimento delle terre in | |
sicurezza. | ||
A.3. Specifiche esperienze maturate | 10 | Verranno valutata le soluzioni adottate in un massimo di 3 |
dall’Operatore Economico nel decennio | (tre) casi analoghi in termini di volumi di materiale | |
precedente alla pubblicazione del Bando nel | complessivamente trattati comprovate da documentazione | |
campo della produzione, gestione e | tecnico-amministrativac(contratti, registri carico/scarico, |
commercializzazione del materiale di scavo. | formulari, ecc.) che attesti la proprietà e/o disponibilità di siti di dimensioni adeguate e i volumi lavorati. | |
B) Elementi quantitativi dell’offerta | ||
B1 Ribasso sull’importo lavori | 30 | |
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 100 |
3. L’offerta tecnica dovrà constare dei seguenti documenti:
• RELAZIONE TECNICA descrittiva che per ciascun elemento di valutazione evidenzi le proposte offerte dal concorrente nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte. A pena di esclusione le offerte tecniche non potranno contenere varianti al progetto esecutivo. La Relazione Tecnica relativa a ciascun criterio, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta entro max 8 facciate complessive, numerate progressivamente, in formato A4, con un numero max di 34 righe per facciata scritta in carattere Arial minimo 12 punti interlinea 1,5 – marginature a destra e sinistra minimo 2 centimetri. Si precisa che, qualora i concorrenti presentino le relazioni di cui sopra con copertina e indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste. Ogni Relazione Tecnica potrà essere integrata da allegati costituiti, a titolo esemplificativo, da contratti, autorizzazioni, permessi, registri, formulari, schede tecniche, certificazioni, organigrammi ecc. per un massimo complessivo di 10 facciate in formato A4 oltre ad elaborati grafici. Gli allegati andranno fascicolati insieme alla relazione cui si riferiscono, con fogli numerati e non amovibili ad eccezione degli elaborati grafici che, se di formato superiore ad A3, potranno non essere fascicolati. Nella stessa relazione tecnica, la suddetta documentazione dovrà essere espressamente richiamata motivandone gli elementi significativi per i quali è stata selezionata ed inserita. L’eventuale superamento del numero massimo di facciate della Relazione Tecnica in violazione delle prescrizioni sopra indicate, non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma in tale ipotesi la valutazione sarà attribuita solo ed esclusivamente in relazione al contenuto delle pagine dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva. Si precisa inoltre che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate, in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale 2 facciate in formato A4. Parimenti la Commissione potrà non prendere in considerazione gli allegati che eccedano i limiti soprariportati. La Relazione tecnica, a pena di esclusione dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e in tal caso va trasmessa la relativa procura; in caso di concorrente in composizione plurisoggettiva la relazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi. La documentazione presentata in allegato alla relazione tecnica dovrà anch’essa essere debitamente sottoscritta dai soggetti sopraindicati.
• PROSPETTO RIEPILOGATIVO contenente l’elencazione di tutti i documenti prodotti.
4. Si precisa inoltre che:
• nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
• l’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente;
• ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta;
• i contenuti delle offerte tecniche presentate in sede di gara e assunti a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi di valutazione di cui al presente paragrafo da parte della Commissione giudicatrice, sono da ritenersi parte integrante dell’offerta, pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l’aggiudicatario e saranno soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione;
• si precisa che non saranno presi in considerazione elementi generici e/o generiche dichiarazioni di intenti: a tal fine, la proposta tecnica dell’offerente dovrà essere supportata dall’individuazione di oggettivi parametri di verifica della prestazione offerta;
5. Il contratto sarà stipulato “a corpo”, in forma di scrittura privata, anche con firma digitale.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, si elencano di seguito le lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro, da eseguirsi per stralci di intervento i lavori, classificate nella seguente categoria/e di opere generali e/o speciali:
Descrizione | Categoria | Classifica | Importo | Categoriaprevalente (CP) scorporabile | Indicazioni ai fini della procedura |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | OG8 | VII | 15.826.598,71 € | CP | Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria |
Edifici civili e industriali | OG1 | V | 4.329.300,72€ | CS | Subappaltabile al 100% (fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 105, c.2, D.Lgs. n°. 50/2016) |
Opere strutturali speciali | OS21 | III | 753.384,00 € | CS SIOS | Ai sensi dell’art. 89, c.11, D.Lgs. n°. 50/2016 è ammesso l’avvalimento. Il subappalto non può superare il 30% dell’importo della singola categoria |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | OG3 | II | 548.855,24 € | CS | Subappaltabile al 100% (fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 105, c.2, D.Lgs. n°. 50/2016) |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | II | 345.000,00 € | CS | Subappaltabile al 100% fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 105, c.2, D.Lgs. n°. 50/2016. |
Opere di ingegneria naturalistica | OG13 | I | 289.951,28 € | CS | Subappaltabile al 100% (fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 105, c.2, D.Lgs. n°. 50/2016) |
Acquedotti, gasdotti, xxxxxxxxx, opere di irrigazione e di evacuazione | OG6 | I | 260.872,55 € | CS | Subappaltabile al 100% (fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 105, c.2, D.Lgs. n°. 50/2016) |
Oneri per la sicurezza | - | - | 500.000,00 € | ||
Totale complessivo dei lavori: | 22.853.962,50 € |
2. Le categorie di cui al comma 1 sono costituite da lavorazioni omogenee.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui alla vigente normativa ed all’articolo 40 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:
n. | Categoria | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | Inci- denza % | ||
Lavori | oneri sicurezza del PSC «2» (OS) | Totale «T = 1 + 2» ( L + OS ) | ||||
Importo «1» ( L ) | ||||||
A CORPO | ||||||
1 | OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | 22'353'962,50 | 500'000,00 | 22'853'962,50 | 100,00 |
TOTALE A CORPO | 22'353'962,50 | 500'000,00 | 22'853'962,50 | 100,00 | ||
A MISURA | ||||||
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
TOTALE A MISURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
TOTALE GENERALE APPALTO | 22'353'962,50 | 500'000,00 | 22'853'962,50 |
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, la relativa relazione, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) la descrizione dei prezzi a corpo;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) i piani operativi di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) l’analisi dei prezzi unitari;
b) l’analisi dei prezzi a corpo;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
d) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all’articolo 4, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al Codice dei contratti.
4. Fa parte del contratto, ma non potrà essere utilizzato per il calcolo del SAL, l’elenco dei prezzi unitari.
Art. 8. Disposizioni particolari
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta con particolare riferimento alle cave ed alle discariche, nonché ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L’Impresa dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
• aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
• avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
• aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
• accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti da quanto esposto al precedente punto;
• accettare, senza alcuna condizione e riserva, le condizioni particolari d’appalto relative al ritiro del materiale di scavo, alla sua valutazione economica, e alla sua inclusione nel finanziamento complessivo dei lavori;
• avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Impresa.
L’Impresa non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
4. Esperita la gara, l’Amministrazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’Accordo quadro e, previa sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, alla stipula, di volta in volta, per ciascun intervento, dei singoli Contratti Applicativi, anche con l’eventuale parziale sovrapposizione temporale ma sempre secondo l’ordine individuato nel Progetto Esecutivo posto a base di gara (stralcio 1, stralcio 2 e stralcio 3), fino, al massimo, alla concorrenza dell’importo complessivo dell’Accordo quadro.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui alla normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Accordo quadro e dei suoi contratti applicativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento U.E. per i prodotti da costruzione n. 305/2011.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i..
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del Contratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne parziali, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in:
- Xxxxx Xxxxxxxx, di cui al Primo contratto applicativo: 365 (trecentsessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per la ultimazione delle opere civili; viene concesso un ulteriore periodo pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, a far data dalla certificata della ultimazione delle opere, per il mantenimento del deposito temporaneo di terreno;
- Secondo Stralcio, di cui al Secondo contratto applicativo: 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per la ultimazione delle opere civili; viene concesso un ulteriore periodo pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a far data dalla certificata della ultimazione delle opere, per il mantenimento del deposito temporaneo di terreno;
- Xxxxx Xxxxxxxx, di cui al Terzo contratto applicativo: 365 (trecentsessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per la ultimazione delle opere civili; viene concesso un ulteriore periodo pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a far data dalla certificata della ultimazione delle opere, per il mantenimento del deposito temporaneo di terreno.
2. Sarà possibile per la Stazione Appaltante affidare i Contratti Applicativi inerenti il I e il II stralcio di intervento anche in totale o parziale sovrapposizione del tempo utile per la esecuzione dei lavori per ciascuno di essi rispettivamente previsto.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. L'eventuale tolleranza, da parte della Committente, della violazione di un termine parziale di avanzamento dei lavori, non può comunque invocarsi a giustificazione per trasformare i termini stessi da essenziali in ordinari; anche tali termini sono da considerare assolutamente essenziali e la loro inosservanza è ritenuta inadempienza contrattuale di particolare gravità.
Art. 15. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 15 giorni e a 7 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica al contratto o variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Al riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che durante l'esecuzione dei lavori possono sorgere altre cause di impedimento o di sospensione, che non dipendono dalla volontà della Committente.
Infatti, può accadere che il materiale eventualmente approvvigionato a cura della Committente non venga consegnato a quest'ultima dal fornitore per tempo, che le pubbliche amministrazioni non diano tempestivamente le autorizzazioni per l'attraversamento di strade, di linee ferroviarie e comunque del sottosuolo, oppure che i privati si rifiutino di far posare le tubazioni/condotte nelle loro proprietà, rendendo difficoltosa l'esecuzione, oppure che le autorità comunali ordinino sospensioni per circostanze contingenti (quali ad esempio: fiere, mercati, feste, manifestazioni, ecc.).
Quando si verificano tali circostanze, la Committente ha il diritto di chiedere la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni. All'Impresa pertanto nulla sarà dovuto per tali temporanee sospensioni, salvo il prolungamento dei termini finali di ultimazione dei lavori per un periodo di tempo pari alla sospensione degli stessi.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede ai sensi della normativa vigente.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o pubblico interesse; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni necessità o pubblico interesse che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, e 6, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell’area oggetto di precedenti interventi e soggetta a successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi del rinterro o dei ripristini o in caso di grave pregiudizio della circolazione stradale o comunque per disposizione dell’ente proprietario della strada, rispetto alla data fissata dalla Committente o dalla DL.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte;
f) per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura e/o mancata trasmissione dei documenti stessi alla Committente entro i termini stabili dalla Committente stessa o dalla DL;
g) per ritardo nella consegna delle aree di deposito temporaneo oltre al termine fissato nel precedente articolo 14).
Nel caso in cui detto ritardo superi i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla DL, la Committente si riserva la facoltà di eseguire in proprio la ricostruzione della documentazione non prodotta relativa all’intervento, addebitandone il relativo costo all’Impresa.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera f) è applicata all’importo degli interventi lavori oggetto della documentazione tecnica non fornita.
5. Per ogni contestazione giustificata della Committente per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento viene applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
7. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula di ogni contratto applicativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
2. L’Appaltatore, su motivata richiesta della Stazione Appaltante, è tenuto alla modifica o all’integrazione del programma esecutivo dei lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato:
f) per l’affidamento, anche contemporaneo, di più contratti applicativi di cui al presente Accordo quadro.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
l) eventuali problematiche legate alla commercializzazione del materiale ceduto all’Impresa a compensazione delle opere eseguite.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto - Recesso
1. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, anche per uno solo dei contratti applicativi assegnati, e negli altri casi previsti dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Committente attiverà la procedura di risoluzione del/i Contratto/i Applicativo/i e dell’Accordo Quadro in applicazione della procedura ivi prevista.
2. La Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti ha facoltà di recedere dal/i Contratto/i Applicativo/i in qualunque momento. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi dell’Accordo Quadro, nonché al solo pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo (calcolato sulla differenza fra l’importo dei quattro quinti dell’importo del/dei Contratto/i Applicativo/i stipulato/i, tenuto conto del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite) dell’importo delle prestazioni non eseguite.
La Committente può utilizzare i materiali esistenti nel luogo in cui si svolge l’attività, ove li ritenga utilizzabili, pagandone il valore al Contraente.
Il recesso si verifica decorsi venti giorni dal momento in cui perviene al domicilio del Contraente la lettera raccomandata con la quale la Committente esprime la propria volontà di recedere dal Contratto.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 13, comma 7, D.M. 7.03.2018 n°. 49, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
Art. 23. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e della eventuale perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
5. Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
6. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.
Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dal D.M. 49/18, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale.
2. Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.
Art. 25. Materiali ed apparecchiature a piè d’opera ed esecuzione dei lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità.
2. I materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori.
3. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
4. Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
5. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La Direzione dei Lavori e l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti, le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.
9. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
10. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
11. A richiesta della stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
12. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
13. Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
14. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’Appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l’articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000).
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione del prezzo
1. Sul valore stimato di ogni singolo Contratto Applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, comprensiva dell’iva di legge, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori relativi ad ogni Contratto Applicativo, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite in caso di decadenza sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute per ogni Contratto Applicativo ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 20% dell’importo del singolo contratto applicativo, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui al D.M. 49/18.
1bis. Prima della consegna dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, la Direzione lavori trasmetterà all’Appaltatore il Registro di contabilità affinché lo stesso provveda alla numerazione e bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, c. 5, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto della anticipazione, che verrà recuperata proporzionalmente agli importi delle rate di acconto;
e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data
di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.
4bis. Si precisa che la remunerazione dei lavori avverrà anche mediante compensazione con il valore del materiale inerte di escavazione non riutilizzato nella realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo posto a base di gara, che verrà ceduto all’Appaltatore per un importo unitario pari ad 0,50 €/m³, e per un importo complessivo pari a € 448.860,44, da intendersi pertanto al lordo dell’IVA ai sensi di legge. Pertanto a ciascuna fattura corrispondente ad ogni Certificato di Pagamento, verrà portato in detrazione, fino a concorrenza del Valore massimo di detrazione previsto per ogni Contratto Applicativo Stralcio, una quota del Valore massimo di detrazione pari al rapporto percentuale fra ciascun Certificato di pagamento e l’importo totale di ogni Contratto Applicativo Stralcio calcolato secondo la seguente formula:
Contratto Applicativo Stralcio (N) | Volume materiale ceduto in compensazione | Valore massimo di detrazione (N) | Importo Contratto Applicativo Stralcio (N) |
I | m3 80'817,14 | €. 40.408,57 | €. 9.852.171,85 |
II | m3 563'267,16 | €. 281.633,58 | €. 8.130.426,77 |
III | m3 253'636,59 | €. 126.818,29 | €. 4.871.563,88 |
TOTALE | m3 897.720.89 | €. 448.860,44 | €. 22.853.962,50 |
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Per ogni Contratto Applicativo che verrà sottoscritto, il relativo conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale di ogni singolo Contratto Applicativo deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
b) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 30, comma 4 del codice dei contratti;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’art. 53, comma 2.
Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato come ivi previsto.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4 (un/quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi fatta eccezione per quanto indicato nell’articolo sulla anticipazione del prezzo contrattuale.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui ai documenti di gara.
Art. 35. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo relativo al Contratto Applicativo; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia
stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Nel caso in cui la ditta e tutte quelle appartenenti all’eventuale Raggruppamento possiedano le altre certificazioni di qualità indicate nell’art. 95, c. 7 del codice dei contratti, trovano applicazione le riduzioni ivi previste.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Applicativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, sia per le opere oggetto del contratto, sia per le opere preesistenti, sia per demolizioni e sgomberi;
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500'000,00 (euro cinquecentomila/00).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 38. Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori
1. L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
2. Tuttavia l’Amministrazione ha diritto di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
3. In particolare rimane diritto dell’Amministrazione quello di affidare due o più Contratti Applicativi di cui all’Accordo Quadro anche contemporaneamente, o con una parziale sovrapposizione temporale.
4. Qualora l’Impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l’Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, L’Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.
Art. 39. Orario di lavoro e lavoro straordinario
1. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.
2. L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.
3. Questi può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
4. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
5. All’infuori dell’orario normale e nei giorni festivi l’Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Art. 40. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio,
e che non comportino un aumento o una diminuzione dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare le soglie fissate dall’art. 35 del D.Lgs. 50/16 ed il 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 45, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 46.
9. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 106 del Codice dei contratti.
Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) comunicare il nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del Decreto n. 81 del 2008;
b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
c) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
d) il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
e) il DURC, in originale;
f) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45;
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.
5. L'Impresa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese e di propria iniziativa, tutti i provvedimenti, le cautele, le misure di sicurezza e le opere provvisionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
6. L'Impresa rimane obbligata, tra l'altro, anche nel contesto delle politiche per la sicurezza, ad individuare in sede esecutiva l'esatto percorso delle condotte/tubazioni gas da porre in opera, procurandosi, sia presso terzi che presso la Committente, tutte quelle informazioni che siano allo scopo necessarie.
Conseguentemente, si obbliga ad ubicare e localizzare con precisione, assumendo direttamente le opportune informazioni presso gli Enti pubblici ed i privati ed attraverso verifiche “in campo” e scavi di sondaggio, i servizi posti nel sottosuolo (acqua, fognature, energia elettrica, linee telefoniche, ecc.) ed a porre in atto ogni precauzione ed accorgimento idoneo a garantire l'integrità ed il funzionamento dei servizi medesimi, nonché la sicurezza del personale addetto ad operare in prossimità di tali impianti.
7. All'Impresa ed al Direttore di cantiere dalla stessa nominato competerà l'osservanza, intendendosi di ciò completamente esonerata la Committente, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge ed in genere di tutti i provvedimenti e cautele atte ad evitare infortuni, incidenti o danni.
Inoltre l'Impresa, manlevando completamente la Committente e con diretta responsabilità avrà l’obbligo di predisporre, a norma del D.Lgs. 81/08, prima di dar corso ai lavori, il “Piano Operativo di Sicurezza”, con i
contenuti minimi previsti dal citato decreto. Il documento sarà trattenuto presso il cantiere a cura dell’Impresa e verrà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Una copia del suddetto elaborato dovrà essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori alla Committente in quanto atto integrante del presente Capitolato.
8. Proprio ai fini della sicurezza, l’Impresa ed il Direttore di cantiere dalla stessa nominato, sono edotti dei rischi generali connessi con l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e di quelli insiti nelle aree di cantiere interessate dai lavori (quali, a titolo di esempio:
• rischio di annegamento;
• presenza di traffico veicolare;
• pericolo di cedimenti e franamenti degli scavi;
• mezzi d’opera in movimento;
• presenza di servizi interrati ed aerei la cui manomissione è estremamente pericolosa anche per il rischio di folgorazione;
• eventuale presenza di gas nelle condotte/tubazioni con conseguente rischio di incendio e/o esplosione
• La ditta essendone stata preventivamente ed ampiamente informata dalla Committente si impegna, sotto la loro esclusiva responsabilità, ad applicare e far osservare tutte le disposizioni di legge, attualmente vigenti o che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti o integrazioni che potessero intervenire nel corso dell’appalto.
9. La Committente si impegna, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e a promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, in attuazione a quanto disposto dall’art. 26 del sopraccitato D.Lgs. 81/08. Tali obblighi derivanti dai commi che precedono, posti a carico della Committente, non si estendono ai rischi specifici propri dell’attività esercitata dall’Impresa appaltatrice.
In ogni caso, l'Impresa ed il proprio Direttore di cantiere rimarranno i soli ed unici responsabili, civilmente e penalmente, esonerando quindi completamente la Committente, di ogni trasgressione alle norme di legge, di tutti gli infortuni, incidenti o danni di qualsiasi natura e gravità che possano accadere al personale, ai materiali ed ai mezzi sul cantiere (intendendosi per tale qualsiasi luogo, pubblico o privato, ove si svolgano i lavori dell'Impresa o comunque interessato direttamente od indirettamente da tali attività), come pure a terzi e cose di terzi, ivi compresi il personale ed i mezzi della Committente, in conseguenza diretta od indiretta dall'esecuzione di qualsiasi lavoro, anche se eseguito in economia, oggetto del presente Capitolato.
10.L'Impresa dovrà quindi indennizzare ogni avente diritto, provvedendo a liquidare direttamente tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all'esecuzione delle opere, assumendosi ogni onere e responsabilità e manlevando totalmente la Committente da ogni reclamo, petizione o procedimento, nonché da tutte le spese relative alla difesa contro gli stessi.
Comunque l'Impresa, senza per questo essere sollevata dalla piena responsabilità che le compete, dovrà sempre dare immediata notizia alla Committente di ognuno dei suddetti danni o di ulteriori ed eventuali incidenti od infortuni.
11.L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, di propria iniziativa e sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere di difesa e segnalazione del cantiere e dei lavori in corso, sia diurna che notturna, mediante barricate, transenne, segnali stradali, cavalletti, fanali, impianti semaforici mobili, ecc., come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli artt. 30÷43 del "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada" D.P.R. 16.12.1992 n° 495, dal D.Lgs. 14 Agosto 1996 n° 493 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, dal Decreto ministeriale 10 luglio 2012 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 con cui sono stati emanati i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, oltre a tutte le opere e misure precauzionali e di sicurezza necessarie per garantire la salvaguardia di beni mobili ed immobili, la regolare esecuzione dei lavori ed il transito dei pedoni e dei veicoli, in condizioni di assoluta tranquillità, intendendosi responsabile a tutti gli effetti, ciò sia nei tempi di lavoro che nei
periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa.
L'Impresa provvederà inoltre alla posa di adeguate piastre in ferro e di passerelle pedonali onde permettere il transito e l'accesso alle abitazioni ed ai fondi privati.
Tutti i suddetti provvedimenti si devono ritenere sempre previsti e compresi nei corrispettivi di elenco prezzi per l'esecuzione delle opere.
Salvo comprovati impedimenti, riconosciuti anche dalla Amministrazione Comunale e dalla Committente, l'Impresa dovrà assicurare il normale transito delle strade interessate dai lavori.
L'Impresa dovrà inoltre assicurare l’esecuzione delle opere di manutenzione dei piani viabili e delle relative pertinenze e, dopo la realizzazione dei ripristini che le competono, dovrà garantire la migliore condizione degli stessi perlomeno fino all'ottenimento delle certificazioni di benestare da parte dell’Amministrazione Comunale di riferimento.
Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.
Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 46. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42.
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 50% (cinquanta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 67 per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dai documenti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 acquisita a norma del medesimo decreto legislativo n. 159/2011;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159/2011;
3) per le attività imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, commi 53 e 54 del decreto legislativo n. 190/2012, l’informazione antimafia è acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura;
4) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) e successive loro modificazioni.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 49 del presente Capitolato speciale non sono considerati subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 53, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
In deroga a quanto previsto al primo periodo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 2, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e 54, comma 4.
3. La documentazione contabile deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma precedente, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del medesimo articolo 205.
Art. 52. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Impresa non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30, c. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i succ essivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 30, c. 5 del Codice dei contratti in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti nel comma 1 dell’art. 80 del codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e 47, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 67, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
q) accertamento di gravi irregolarità nella liquidazione degli stipendi al proprio personale;
r) qualora, a causa della negligenza od imperizia dell’Impresa nell’esecuzione dei lavori appaltati, oppure per inesatta od incompleta osservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto-capitolato, dovessero derivare gravi danni al personale dell’Impresa, al personale e/o impianti della Committente, così come a terzi e/o cose di terzi;
s) accertamento di gravi, ingiustificati e documentati comportamenti/atteggiamenti sconvenienti nei confronti
del personale della Committente, nonché verso terzi.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o lo scioglimento, per qualsiasi causa, dell’impresa o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Circa il procedimento di risoluzione si demanda all’art. 108 del codice dei contratti
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. A seguito di risoluzione contrattuale, la Committente avrà il diritto di entrare immediatamente in possesso delle opere e dell’area di cantiere e di affidare il lavoro ad altre Imprese.
In tal caso l'Impresa dovrà presentare la documentazione necessaria per il controllo delle giacenze dei materiali forniti dalla Committente e provvedere alla loro riconsegna nei luoghi indicati dalla Committente stessa.
Le trattenute di garanzia per quanto attinenti ai lavori già eseguiti, se favorevolmente collaudati, potranno essere corrisposte all’Impresa solo dopo l’ultimazione di tutti i lavori oggetto del Contratto (completati dall'Impresa subentrante o direttamente dalla Committente), salvo gli eventuali maggiori oneri rispetto al Contratto, che derivassero dal subentro della nuova Impresa.
In questo caso l'importo del maggior onere verrà escusso con la polizza fideiussoria o detratto dall'importo della trattenuta a garanzia.
L'Impresa dovrà in ogni caso sottostare all'obbligo della messa a disposizione delle opere e dell’area di Cantiere, come sopra stabilito, anche se siano in corso con la Committente contestazioni e controversie in relazione alla intervenuta risoluzione del Contratto, o in genere, alla liquidazione delle rispettive ragioni di credito.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 57.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.
Art. 57. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
4. Nel suddetto termine temporale per l’emissione del certificato di collaudo, la Committente provvederà, in contraddittorio con l'Impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori (posa condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle quantità, alle misure rilevate e contabilizzate.
Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmetterà all'Impresa l'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei ripristini ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualità contrattualmente prescritto e retribuito.
E' preciso ed inderogabile obbligo dell'Impresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti, dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire l'esecuzione della verifica definitiva sui lavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea qualità ed esatta quantità delle opere eseguite e contabilizzate.
L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di calendario dopo la scadenza del termine dianzi stabilito, potrà costituire grave violazione al presente Capitolato e motivo di risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Committente a danno dell'Impresa stessa; la Committente, nella situazione dianzi descritta, avrà diritto di provvedere, senza ulteriore avviso, mediante altra impresa, detraendo l’onere sostenuto
da quanto dovuto all’Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente.
In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della Committente, la sicurezza o l'efficienza degli impianti, l'Impresa è obbligata ad intervenire per l'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sarà legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'Impresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa stessa.
In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalità dianzi citate, i diritti della Committente e le responsabilità dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti"
L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei lavori eseguiti, procederà, a propria cura e spese, alla sostituzione di quei pezzi che dovessero risultare non efficienti rispetto al normale impiego; inoltre provvederà, come già evidenziato, a suo completo carico, a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.
5. Ai fini del collaudo dell’intervento, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, l’impresa deve fornire alla Committente la documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire, in particolare:
• i disegni as-built dell’intervento realizzato (planimetria e particolari costruttivi, su supporto informatico, in formato .dwg)
• le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati
• i risultati delle prove di tenuta effettuate
• i risultati delle prove di collaudo effettuate.
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 56, comma 3.
ART. 59 Collaudo statico
1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.
2. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.
3. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.
4. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:
a) sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;
b) per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
c) per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto ancora vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte;
c) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilità dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all’Ufficio di Direzione Lavori, prima dell’esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi fornite come da disposizione della Direzione Lavori. Si dovrà inoltre riportare su planimetrie catastali le opere eseguite con la metodologia pervenuta dal Catasto;
d) l’approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere;
e) la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
f) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l’effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant’altro;
g) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;
h) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti o modificati a causa dell’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali;
i) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
j) la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Impresa che avute in consegna dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate;
k) Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;
l) assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
m) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
n) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
o) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
p) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
q) nel caso il materiale derivato delle operazioni di taglio della vegetazione avesse valore commerciale, l’appaltatore è tenuto alla sua acquisizione previo il pagamento del canone erariale stabilito dagli uffici competenti;
r) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
s) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
t) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
u) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
v) le indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei termini delle tecnologie esecutive adottate.
w) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
x) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
y) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
z) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
aa) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
bb) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
cc) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
dd) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e ss.mm.ii., al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
ee) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
ff) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
gg) la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato, ivi comprendendo gli sfalci e decespugliamenti delle vasche, argini, manufatti, e la generale efficienza all’uso di tutte le opere;
hh) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
ii) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto, sia direttamente che indirettamente, per qualsiasi tipo di transiti connessi allo sviluppo del cantiere;
jj) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con l’Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore, quella dell’Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l’oggetto e l’importo degli stessi nonché la denominazione dell’Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.L.vo 81/2008 e s.s. su detto cartello dovrà essere indicato, ove previsto il nominativo del Coordinatore per la sicurezza, per la progettazione e l’esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all’Impresa una penale di € 300,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza;
kk) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
ll) sono a carico dell’Impresa tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del Contratto, quelle di xxxxx e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita;
mm) Lo svolgimento di tutte le pratiche per l’effettuazione delle comunicazioni e/o l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge vigente e/o dalle intervenute variazioni legislative in merito alla gestione delle materie scavate, con particolare riferimento al Piano di Utilizzo;
nn) la sorveglianza del cantiere onde prevenire qualsiasi atto di discarica abusiva di rifiuti all’interno del cantiere stesso.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste all’articolo 2, comma 6.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
7. Qualora l’appaltatore non adempia a tutti gli obblighi sopra specificati, l’Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell’Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Impresa, questi saranno fatti d’Ufficio e l’Amministrazione tratterrà pari importo sul successivo acconto. Sono fatte salve tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa vigente o dal contratto per le inadempienze dell’Appaltatore.
8. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all’appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
9. Inoltre, l’Appaltatore dovrà, in fase di cantiere:
• applicare le misure e gli accorgimenti proposti nello s.i.a.;
• utilizzare cassoni chiusi [coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri] per i mezzi che movimentano materiale polverulento;
• proteggere e umidificare i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente
movimentazione, in caso di vento;
• prevedere adeguate protezioni [ad es. con teli o stuoie] per i depositi con scarsa movimentazione;
• nella definizione del layout delle aree di cantiere sia massimizzata la distanza fra le sorgenti di polveri ed i ricettori sensibili e siano programmate operazioni di innaffiamento dei piazzali e delle piste, nonché la limitazione della velocità dei mezzi all’interno del cantiere e il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in uscita; barriere antipolvere dovranno essere collocate qualora nel corso dei lavori si evidenzi elevata polverosità presso recettori sensibili;
• mantenere i mezzi di cantiere con motori a combustione in perfetta efficienza, adeguatamente identificabili e periodicamente controllati, muniti di documento di manutenzione del sistema antiinquinamento conforme alle normative vigenti; le macchine diesel dovranno essere munite di sistemi di filtri antiparticolato (FAP), evitando l’utilizzo di autocarri pre - Euro 3;
• adottare una pianificazione adeguata delle fasi, degli orari di lavoro e di movimentazione dei materiali, ad esempio riducendo i transiti nelle fasce orarie di picco del traffico ordinario ed evitando il più possibile il transito attraverso i centri abitati; di prevedere, per quanto possibile, una minimizzazione dei viaggi di rientro/uscita a vuoto; di organizzare adeguatamente le operazioni di carico e scarico dei mezzi all’interno del cantiere, in modo da minimizzare i perditempo;
• ai fini dell’ottenimento di eventuali deroghe previste per le attività temporanee [art. 8 della l.r. 13/2001 e art. 6, lett. h) della l. 447/1995] il proponente dovrà fornire informazioni di adeguato dettaglio, per consentire al Comune di stabilire valori limite da rispettare, limitazioni d’orario nei lavori e altre prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
• attivare misure finalizzate a ridurre la dispersione delle specie esotiche invasive potenzialmente pericolose per la conservazione della biodiversità, e salvaguardare la struttura dei suoli e la vegetazione nelle aree confinanti con quelle di cantiere, limitando allo stretto indispensabile la larghezza delle piste di accesso e di servizio;
• garantire la tutela del suolo, del sottosuolo e della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche mediante accorgimenti quali la formazione di piattaforme impermeabili per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti e di tutti i materiali che possono dar luogo a percolazioni;
• conservare il suolo prelevato durante gli scavi per il successivo riutilizzo negli interventi di ripristino ambientale, mantenendo la fertilità del materiale stesso mediante irrigazione e protezione, e contrastando il dilavamento dei nutrienti; in ogni caso non dovrà essere importato terreno di provenienza esterna all’area di progetto, anche al fine di ridurre la possibilità di introduzione di propaguli di piante esotiche;
• dotare il cantiere di scorte di sepiolite [fillosilicato idrato di magnesio] o altri mezzi atti a contrastare sversamenti accidentali di oli o idrocarburi sul suolo, nonché di panne contenitive per intervenire nel caso di sversamento nelle acque superficiali;
• provvedere alla pulizia dei tratti di viabilità ordinaria contigui all’ingresso/uscita dai cantieri;
• recapitare i rifiuti, in base alla loro tipologia, ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati;
• sospendere la movimentazione di terre nelle giornate fortemente ventose.
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. Fatto salvo quanto previsto per i materiali oggetto di compensazione ai sensi della L.R. 5/2009, nelle quantità di progetto, i prodotti provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 63.
6. I materiali non riutilizzabili devono essere asportati e smaltiti in discariche/impianti autorizzati a cura ed oneri dell’appaltatore.
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi stradali e di piazzali;
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 63. Terre e rocce da scavo
1. E’ a carico dell’Appaltatore la redazione e la presentazione all’autorità competente il Piano di Utilizzo definitivo delle terre e rocce da scavo, conforme alla normativa vigente; fino all’approvazione del Piano di Utilizzo ogni eventuale smaltimento / recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006.
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 64. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 65. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, in numero e dimensioni adeguate, gli eventuali cartelli indicatori ove richiesto dalle norme locali.
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 68. Doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)
Allegato «A»
CAPITOLO | TITOLO ELABORATO | SCALA | REVISIONE | |||
X0 | X0 | X0 | X0 | |||
01 | DOCUMENTAZIONE TECNICA | |||||
01 | ELABORATI GENERALI | |||||
00 | ||||||
01 | 01 | 00 | 01 | RELAZIONE GENERALE | - | 1 |
01 | 01 | 00 | 02 | RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 03 | RELAZIONE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 04 | CARTA DELL'ASSETTO GEOLOGICO E SEZIONI GEOLOGICHE | 1:2000 | 0 |
01 | 01 | 00 | 05 | CARTA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO E DELLE OSCILLAZIONI DELLA PRIMA FALDA | 1:5000 | 0 |
01 | 01 | 00 | 06 | CARTA DELLE CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL MATERIALE DI SCAVO | 1:2000 | 0 |
01 | 01 | 00 | 07 | RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 08 | RELAZIONE GEOTECNICA | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 09 | RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 10 | RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 11 | RELAZIONE DI CALCOLO DEL NUOVO PONTE SUL T. GARBOGERA | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 11 | RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 13 | ELENCO DITTE | - | 0 |
01 | 01 | 00 | 14 | RELAZIONE PAESAGGISTICA | - | 0 |
02 | GESTIONE DELLE MATERIE | |||||
00 | ||||||
01 | 02 | 00 | 01 | RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE | - | 1 |
01 | 02 | 00 | 02 | PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEL SITO DI PRODUZIONE, DEI DEPOSITI INTERMEDI E DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO | Varie | 0 |
03 | RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI | |||||
00 | ||||||
01 | 03 | 00 | 01 | RELAZIONE TECNICA INTERFERENZE E RISOLUZIONE DELLE STESSE | - | 0 |
01 | 03 | 00 | 02 | RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE: CAP-HOLDING: COLLETTORE VAREDO | Varie | 0 |
01 | 03 | 00 | 03 | RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE: CAP-HOLDING: COLLETTORE GARBOGERA | Varie | 0 |
01 | 03 | 00 | 04 | RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE: EST TICINO VILLORESI: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO | 1:500 | 1 |
01 | 03 | 00 | 05 | RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE: EST TICINO VILLORESI: PROFILO, SEZIONI TRASVERSALI E SEZIONE TIPOLOGICA DI PROGETTO - TAV. 1 DI 2 | 1:200 | 0 |
01 | 03 | 00 | 06 | RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE: EST TICINO VILLORESI: PROFILO, SEZIONI TRASVERSALI E SEZIONE TIPOLOGICA DI PROGETTO - TAV. 2 DI 2 | Varie | 0 |
04 | TAVOLE GENERALI DI INQUADRAMENTO | |||||
00 | ||||||
01 | 04 | 00 | 01 | COROGRAFIA GENERALE DI INQUADRAMENTO | 1:1.0000 | 0 |
01 | 04 | 00 | 02 | PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE DELLE AREE DI INTERESSE - RILIEVI TOPOGRAFICI INTEGRATIVI | 1:1.000 | 0 |
01 | 04 | 00 | 03 | MONOGRAFIE DEI CAPOSALDI | - | 0 |
01 | 04 | 00 | 04 | PLANIMETRIA DELLE OPERE IN PROGETTO | 1:1.000 | 0 |
01 | 04 | 00 | 05 | PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE OPERE IN PROGETTO - TAV. 1 DI 4 | 1:500 | 0 |
01 | 04 | 00 | 06 | PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE OPERE IN PROGETTO - TAV. 2 DI 4 | 1:500 | 0 |
01 | 04 | 00 | 07 | PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE OPERE IN PROGETTO - TAV. 3 DI 4 | 1:500 | 0 |
01 | 04 | 00 | 08 | PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE OPERE IN PROGETTO - TAV. 4 DI 4 | 1:500 | 0 |
01 | 04 | 00 | 09 | PROFILO LONGITUDINALE DELLE OPERE IN PROGETTO | Varie | 0 |
01 | 04 | 00 | 10 | PLANIMETRIA DELLE OPERE IN PROGETTO SU BASE CATASTALE | Varie | 0 |
01 | 04 | 00 | 11 | PLANIMETRIA DELLE OPERE IN PROGETTO DI I STRALCIO | Varie | 1 |
01 | 04 | 00 | 12 | PLANIMETRIA DELLE OPERE IN PROGETTO DI II STRALCIO | Varie | 1 |
01 | 04 | 00 | 13 | PLANIMETRIA DELLE OPERE IN PROGETTO DI III STRALCIO | Varie | 0 |
05 | OPERE D'ARTE - I stralcio | |||||
01 | Invasi di laminazione | |||||
01 | 05 | 01 | 01 | PLANIMETRIA DI PROGETTO I SETTORE | 1:1.000 | 0 |
01 | 05 | 01 | 02 | SEZIONI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO | Varie | 0 |
01 | 05 | 01 | 03 | SEZIONI DI PROGETTO I SETTORE | 1:1.000 | 0 |
01 | 05 | 01 | 04 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO | 1:1.000 | 0 |
02 | Canale di scarico dell'invaso nel CSNO | |||||
01 | 05 | 02 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO - PROFILO LONGITUDINALE | Varie | 0 |
01 | 05 | 02 | 02 | PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 05 | 02 | 03 | OPERA DI IMBOCCO E SBOCCO - CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 05 | 02 | 04 | POZZETTI DI ISPEZIONE - CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 05 | 02 | 05 | OPERA DI XXXXXXX E SBOCCO - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
01 | 05 | 02 | 06 | POZZETTI DI ISPEZIONE - SCHEMA DEI FERRI - TAV. 1 DI 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 02 | 07 | POZZETTI DI ISPEZIONE - SCHEMA DEI FERRI - TAV. 2 DI 2 | Varie | 0 |
03 | Opere metalliche ed elettromeccaniche | |||||
01 | 05 | 03 | 01 | OPERE METALLICHE ED ELETTROMECCANICHE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 02 | 04 | Nuova bretella di collegamento tra via Stati Uniti e la SP175 | |||
01 | 05 | 04 | 01 | PLANIMETRIA DI PROGETTO | Varie | 1 |
01 | 05 | 04 | 02 | PLANIMETRIA IDRAULICA E DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
01 | 05 | 04 | 03 | SEZIONI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO - PROFILO LONGITUDINALE | Varie | 0 |
01 | 05 | 04 | 04 | PONTICELLO SUL T. GARBOGERA | Varie | 0 |
01 | 05 | 04 | 05 | SEZIONI TRASVERSALI | Varie | 0 |
01 | 05 | 04 | 06 | SCHEMA DEI FERRI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 05 | 04 | 07 | PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE | Varie | 0 |
01 | 05 | 04 | 08 | RELAZIONE DI DIMENSIONAMENTO | - | 0 |
01 | 02 | 05 | Opera di presa dal CSNO | |||
01 | 05 | 05 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 02 | PROFILO, SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO E PARTICOLATI COSTRUTTIVI - TAV. 1 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 03 | PROFILO, SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO E PARTICOLATI COSTRUTTIVI - TAV. 2 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 04 | CARPENTERIE - TAVOLA 1 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 05 | CARPENTERIE - TAVOLA 2 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 06 | SCHEMA DEI FERRI - TAVOLA 1 DI 5 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 07 | SCHEMA DEI FERRI - TAVOLA 2 DI 5 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 08 | SCHEMA DEI FERRI - TAVOLA 3 DI 5 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 09 | SCHEMA DEI FERRI - TAVOLA 4 DI 5 | Varie | 0 |
01 | 05 | 05 | 10 | SCHEMA DEI FERRI - TAVOLA 5 DI 5 | Varie | 0 |
06 | Opera di presa e sottopasso del t. Garbogera | |||||
01 | 05 | 06 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | 1:250 | 0 |
01 | 05 | 06 | 02 | SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 05 | 06 | 03 | CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 05 | 06 | 04 | SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
07 | Canale di alimentazione principale | |||||
01 | 05 | 07 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | 1:250 | 0 |
01 | 05 | 07 | 02 | SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 05 | 07 | 03 | OPERA DI IMBOCCO E SBOCCO NEL SETTORE I - CARPENTERIE - TAV. 1 DI 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 07 | 04 | OPERA DI IMBOCCO E SBOCCO NEL SETTORE I - CARPENTERIE - TAV. 2 DI 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 07 | 05 | OPERA DI IMBOCCO E SBOCCO NEL SETTORE I - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
08 | Opera di presa dal t. Pudiga | |||||
01 | 05 | 08 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
01 | 05 | 08 | 02 | SEZIONI TRASVERSALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SCHEMI DEI FERRI | Varie | 0 |
09 | Completamento dell'intervento di adeguamento del CSNO | |||||
01 | 05 | 09 | 01 | PLANIMETRIA DI PROGETTO | 1:2000 | 0 |
01 | 05 | 09 | 02 | PROFILO LONGITUDINALE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO | Varie | 0 |
01 | 05 | 09 | 03 | SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SCHEMI DEI FERRI | Varie | 0 |
10 | Manufatto di sollevamento e di collegamento tra gli invasi | |||||
01 | 05 | 10 | 01 | PLANIMETRIA DI DETTAGLIO | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 02 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 03 | CANALE DI SFIORO SETTORE II - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 04 | CANALE DI BY-PASS SETTORE I - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 05 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - PLANIMETRIE | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 06 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - PIANTA DIAFRAMMATURE E SEZIONI - TAV.1 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 07 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - PIANTA DIAFRAMMATURE E SEZIONI - TAV.2 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 08 | CANALI DI SFIORO E DI BY-PASS - CARPENTERIE - TAV. 1 DI 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 09 | CANALI DI SFIORO E DI BY-PASS - CARPENTERIE - TAV. 2 DI 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 10 | CANALI DI SFIORO E DI BY-PASS - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 11 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX - XXX. 0 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 12 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX - XXX. 0 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 13 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - LIVELLI STRUTTURALI | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 14 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - DIAFRAMMA | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 15 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - PLATEA DI FONDAZIONE A1 - TAV. 1 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 16 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - PLATEA DI FONDAZIONE A1 - TAV. 2 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 17 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - PLATEA DI FONDAZIONE A1 - TAV. 3 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 18 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - MURO PERIMETRALE | Varie | 0 |
A2 - ARMATURA BASE - TAV. 1 di 3 | ||||||
01 | 05 | 10 | 19 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - MURO PERIMETRALE A2 - ARMATURA AGGIUNTIVA - TAV. 2 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 20 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - MURO PERIMETRALE A2 - SEZIONI - TAV. 3 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 21 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - MURO INTERNI A3, A4, A5 - TAV. 1 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 22 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - MURO INTERNI A3, A4, A5 - TAV. 2 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 23 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - SOLETTA DI COPERTURA A6 - PIANTE - TAV. 1 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 24 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - SOLETTA DI COPERTURA A6 - SEZIONI - TAV. 2 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 25 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - CAMERA DI SPINTA A7 - TAV. 1 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 26 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - CAMERA DI SPINTA A7 - TAV. 2 di 2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 27 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - CAMERA DI PASSAGGIO A8 - PLATEA - TAV. 1 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 28 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - CAMERA DI PASSAGGIO A8 - SOLETTA - TAV. 2 di 3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 10 | 29 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI - CAMERA DI PASSAGGIO A8 - SEZIONI - TAV. 3 di 3 | Varie | 0 |
11 | Impianti elettrici | |||||
01 | 05 | 11 | 01 | PLANIMETRIA GENERALE INSTALLAZIONI | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 02 | PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI (DETTAGLIO TAV. 1) | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 03 | PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI (DETTAGLIO TAV. 2) | Varie | 0 |
01 | 5F | 11 | 04 | PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI (DETTAGLIO TAV. 3) | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 05 | PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI (DETTAGLIO TAV. 4) | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 06 | SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE GENERALE | Xxxxx | 0 |
01 | 05 | 11 | 07 | SCHEMA A BLOCCHI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E APPARATI FOC | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 08 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO MEDIA TENSIONE - QMT | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 09 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE - QGBT1 | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 10 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE - QGBT2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 11 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO LOCALE 1 - QL-1 | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 12 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO LOCALE 1 - QL-2 | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 13 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO LOCALE 1 - QL-3 | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 14 | SCHEMA ELETTRICO QUADRO UFFICI - QSA UFFICI | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 15 | SCHEMA ELETTRICO CENTRALE DI CABINA - X.XXX | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 16 | PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT | Varie | 0 |
01 | 05 | 11 | 17 | PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI SALA QUADRI E UFFICIO TORRETTA PAESAGGIO | Varie | 0 |
12 | Locale quadri BT e Torretta paesaggio | |||||
01 | 05 | 12 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO - SEZIONI E PROSPETTI | Varie | 0 |
01 | 05 | 12 | 02 | CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 05 | 12 | 03 | SCHEMI DEI FERRI | Varie | 0 |
13 | Cabina Enel e locali trasformatori e quadri MT | |||||
01 | 05 | 13 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO - SEZIONI E PROSPETTI | Varie | 0 |
14 | Interventi di valorizzazione paesaggistica | |||||
01 | 05 | 14 | 01 | PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - I SETTORE | 1:1.000 | 1 |
01 | 05 | 14 | 02 | SEZIONI TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | 1:200 | 0 |
01 | 05 | 14 | 03 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
06 | OPERE D'ARTE - II stralcio |
01 | Invasi di laminazione II settore | |||||
01 | 06 | 01 | 01 | PLANIMETRIA DI PROGETTO II SETTORE | 1:1.000 | 0 |
01 | 06 | 01 | 02 | SEZIONI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO | Varie | 0 |
01 | 06 | 01 | 03 | SEZIONI DI PROGETTO II SETTORE | 1:1.000 | 0 |
01 | 06 | 01 | 04 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
02 | Manufatti di sfioro vasca di laminazione tra I e II settore | |||||
01 | 06 | 02 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | 1:250 | 0 |
01 | 06 | 02 | 02 | SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI SFIORO A E B | Varie | 0 |
01 | 06 | 02 | 03 | SFIORO A e B - CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 06 | 02 | 04 | SFIORO A e B - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
03 | Scarico di emergenza del II settore nel CSNO | |||||
01 | 06 | 03 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | 1:250 | 0 |
01 | 06 | 03 | 02 | SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 06 | 03 | 03 | CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 06 | 03 | 04 | SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
04 | Completamento del collegamento tra gli invasi | |||||
01 | 06 | 04 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME | Varie | 0 |
01 | 06 | 04 | 02 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
01 | 06 | 04 | 03 | CANALE DI SFIORO SETTORE II - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | 1:50 | 0 |
01 | 06 | 04 | 04 | SCARICO DI FONDO II SETTORE - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 06 | 04 | 05 | CANALI DI SFIORO E DI BY-PASS - CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 06 | 04 | 06 | CANALI DI SFIORO E DI BY-PASS - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
01 | 06 | 04 | 07 | SCARICO DI FONDO II SETTORE - CARPENTERIE | 1:50 | 0 |
01 | 06 | 04 | 08 | SCARICO DI FONDO II SETTORE - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
05 | Manufatto di interconnessione tra l'invaso e la falda - Monitoraggio della falda | |||||
01 | 06 | 05 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
01 | 06 | 05 | 02 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 06 | 05 | 03 | CARPENTERIE E SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
06 | Pozzo di emungimento | |||||
01 | 06 | 06 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO - SCHEMA TRIVELLAZIONE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
07 | Interventi di valorizzazione paesaggistica | |||||
01 | 06 | 07 | 01 | PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - II SETTORE | 1:1.000 | 1 |
01 | 06 | 07 | 02 | SEZIONI TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | 1:200 | 0 |
01 | 06 | 07 | 03 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
08 | Sistema di de-xxxxxxx in fase di cantiere | |||||
01 | 06 | 08 | 01 | OPERE DI DE-WATERING - PLANIMETRIA, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
07 | OPERE D'ARTE DI III STRALCIO | |||||
01 | Invasi di laminazione III settore | |||||
01 | 07 | 01 | 01 | PLANIMETRIA DI PROGETTO III SETTORE | 1:1.000 | 0 |
01 | 07 | 01 | 02 | SEZIONI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO | Varie | 0 |
01 | 07 | 01 | 03 | SEZIONI DI PROGETTO III SETTORE | 1:1.000 | 0 |
01 | 07 | 01 | 04 | PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
02 | Scarico di emergenza del III settore nel CSNO |
01 | 07 | 02 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | 1:250 | 0 |
01 | 07 | 02 | 02 | SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
01 | 07 | 02 | 03 | CARPENTERIE | Varie | 0 |
01 | 07 | 02 | 04 | SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
03 | Completamento del collegamento tra gli invasi | |||||
01 | 07 | 03 | 01 | CANALE COLLEGAMENTO TRA II E III SETTORE - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | 1:100 | 0 |
01 | 07 | 03 | 02 | CANALE COLLEGAMENTO II E III SETTORE - CARPENTERIE | 1:50 | 0 |
01 | 07 | 03 | 03 | CANALE COLLEGAMENTO II E III SETTORE - SCHEMA DEI FERRI | Varie | 0 |
04 | Manufatto di interconnessione tra l'invaso e la falda - Monitoraggio della falda | |||||
01 | 07 | 04 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO | Varie | 0 |
05 | Interventi di valorizzazione paesaggistica | |||||
01 | 07 | 05 | 01 | PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - III SETTORE | 1:1.000 | 1 |
06 | Completamento pozzo di emungimento | |||||
01 | 07 | 06 | 01 | PLANIMETRIA DI ASSIEME E DI TRACCIAMENTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
07 | Sistema di de-xxxxxxx in fase di cantiere | |||||
01 | 07 | 07 | 01 | OPERE DI DE-WATERING - PLANIMETRIA, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Varie | 0 |
02 | DOCUMENTAZIONE ECONOMICA | |||||
01 | ELABORATI GENERALI | |||||
00 | ||||||
02 | 01 | 00 | 01 | ELENCO DEI PREZZI UNITARI - ANALISI NUOVI PREZZI | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 02 | DESCRIZIONE DELLE OPERE A CORPO | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 03 | ANALISI DELLE OPERE A CORPO | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 04 | STIMA DELLE OPERE | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 05 | INCIDENZA DELLA MANODOPERA | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 06 | QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 07 | - | 1 | |
02 | 01 | 00 | 08 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME TECNICHE | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 09 | SCHEMA DI CONTRATTO | - | 1 |
02 | 01 | 00 | 10 | CRONOPROGRAMMA | - | 0 |
02 | 01 | 00 | 11 | PIANO DI MANUTENZIONE | - | 1 |
03 | PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO | |||||
03 | 01 | ELABORATI GENERALI | ||||
03 | 01 | 00 | ||||
03 | 01 | 00 | 01 | PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - RELAZIONE | - | 1 |
03 | 01 | 00 | 02 | FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE | VARIE | 1 |
03 | 01 | 00 | 03 | COSTI DELLA SICUREZZA | - | 0 |
03 | 02 | I STRALCIO | ||||
03 | 01 | 00 | ||||
03 | 02 | 00 | 01 | LAYOUT DI CANTIERE | VARIE | 1 |
03 | 02 | 00 | 02 | PLANIMETRIA DEGLI SCAVI | VARIE | 0 |
03 | 03 | II STRALCIO | ||||
03 | 01 | 00 | ||||
03 | 03 | 00 | 01 | LAYOUT DI CANTIERE | VARIE | 0 |
03 | 03 | 00 | 02 | PLANIMETRIA DEGLI SCAVI | VARIE | 0 |
03 | 04 | III STRALCIO | ||||
03 | 01 | 00 | ||||
03 | 04 | 00 | 01 | LAYOUT DI CANTIERE | VARIE | 0 |
03 | 04 | 00 | 02 | PLANIMETRIA DEGLI SCAVI | VARIE | 0 |