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ACCORDO QUADRO REGIONE BASILICATA PER L’UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DEL DECRETO “ CURA ITALIA” DEL 17 MARZO 2020 n.18
Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive Xxxxxxxxx XXXXXXX le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:
• CGIL
• CISL
• UIL
• UGL
• CISAL
• CONF.S.A.L.
• CONFINDUSTRIA BASILICATA
• CONFIMI
• CONFAPI BASILICATA POTENZA
• CONFAPI MATERA
• CONFCOMMERCIO
• CONFARTIGIANATO
• CIA
• CNA
• CONFESERCENTI
• CONFPROFESSIONI
• LEGA COOPERATIVE
• CONFCOOPERATIVE
• AGCI-ASSOCIAZIONE COOP.ITALIANE
• ANPAL Servizi – REGIONE BASILICATA
• DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
• DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
• PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I
• CONFAGRICOLTURA
• COLDIRETTI
• UNSIC
• C.L.A.A.I
VISTI:
Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
art.22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono state ripartite tra le regioni e province autonome le risorse necessarie al finanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n.18/2020.
PREMESSO CHE:
Il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale;
lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;
il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto;
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del
lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.
Lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
RITENUTO
di sottoscrivere tra la Regione Basilicata e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.
CONVENGONO QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ART. 2 – AMBITO di APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Basilicata ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonchè i liberi professionisti iscritti all’albo, all’ordine al collegio professionale di competenza.
I datori di lavoro, come sopra individuati, possono accedere alla prestazione solo se non possono fruire degli ammortizzatori di cui al Decreto Legge 148/2015 CIGO-CIGS- FIS –FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE, pertanto tutti quei datori di lavoro che effettuano versamenti sui fondi di riferimento dovranno fare ricorso agli strumenti previsti nell’ambito di ciascun fondo.
Pe quelle Aziende che possono accedere solamente alla CIGS /Contratto di solidarieta,’ in caso di sospensione del Contratto di solidarietà, che non possono fruire della CIGO COVID-19 , potranno accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.
ART. 3 - LAVORATORI BENEFICIARI
Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:
operai impiegati quadri
Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:
• i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• i lavoratori somministrati che abbiano terminato i Fondi di Solidarietà
• gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
• I lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
• i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di GIG in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Art. 4. LAVORATORI ESCLUSI
Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
a) dirigenti
b) lavoratori domestici
c) collaboratori coordinati e continuativi
ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO
Così come previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 23 agosto 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
Art. 6 ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro di cui all’art 2 accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo accordo con le XX.XX. dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative ad eccezione di quei datori che occupano fino a 5 dipendenti.
I suddetti datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sono comunque tenuti a comunicare preventivamente l’avvio della procedura di sospensione/riduzione orario di lavoro alle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le XX.XX territoriali di categoria.
Ai sensi del vigente art. 22 del DL n. 18/2020, l’accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le XX.XX. dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le XX.XX territoriali di categoria, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda.
A tal fine le parti stabiliscono che l’istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione formale da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria. La procedura si intende comunque conclusa decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di mancata presentazione delle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria alla eventuale convocazione, il datore dovrà dare atto della corretta esplicazione della procedura allegando alla istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle organizzazioni sindacali.
Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:
• data di avvio procedura sindacale;
• Comunicazione di avvio procedura ai lavoratori;
• Contratto/i di collettivo nazionale di Lavoro applicato;
• che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell’emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte ;
• dichiarazione deI datore di lavoro attestante che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ovvero che pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari gli stessi non sono applicabili nei confronti di taluni lavoratori in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai medesimi;
• periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020;
• indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l’istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
• numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD
ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I datori di lavoro presentano la domanda di avvio procedura CIG in deroga allegando l’accordo stipulato con le XX.XX. o la comunicazione preventiva di avvio procedura nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti, attraverso il sistema informativo della Regione Basilicata disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
La suddetta domanda dovrà essere stampata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro anche digitalmente.
La domanda, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, corredata dal documento di identità del legale rappresentante e dal verbale di accordo con le XX.XX. o della comunicazione preventiva di avvio procedura nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx entro il giorno successivo a quello dell’avvio telematico della procedura.
In assenza di uno o più elementi indicati, l’istanza sarà rigettata. L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati e l’assenza entro i termini della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.
L’istanza verrà istruita rigorosamente nell’ordine cronologico di ricezione della domanda trasmessa. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la
possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno autorizzate.
ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le domande saranno istruite e autorizzate dall’Ufficio Politiche attive del Lavoro della Regione Basilicata, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
L’Ufficio Politiche del lavoro della Regione dopo l’istruttoria provvede a redigere apposito provvedimento amministrativo che, entro 48 ore dall’adozione, viene trasmesso all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari, dandone comunicazione ai beneficiari.
L’Inps provvede all’erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
Saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad istruttoria:
- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Basilicata;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente.
Art. 9 RISORSE
Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Basilicata sulla base delle risorse disponibili, di cui all’articolo 22 del D.L. 18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS.
È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.
Art. 10 MONITORAGGIO
La Regione Basilicata si impegna a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.
La Regione Basilicata provvederà, altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Art. 11 NORME FINALI
Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all’art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.
Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.
Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.
Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.
ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CGIL
CISL
UIL
UGL
CISAL
CONF.S.A.L
CONFINDUSTRIA BASILICATA
CONFIMI
CONFAPI BASILICATA Potenza
CONFAPI Matera
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
C.N.A
CONFESERCENTI
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE
ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA
DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO
DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CIA
CONFPROFESSIONI
UNSIC
C.L.A.A.I