CONVENZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DA AUTOLINEE TOSCANE SPA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CONVENZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DA AUTOLINEE TOSCANE SPA
tra
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede in Firenze, in Xxx Xxxxxx, 0, XX 00000000000 x X. XXX 00000000000,
di seguito anche “CMF” o “Ente”, in persona di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, in qualità di Dirigente della Direzione TPL della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto di incarico n. 21/2017 del Sindaco metropolitano.
E
Autolinee Toscane S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0, XXX 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxx (Xxxxxxx), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02194050486, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ratp Dev Italia s.r.l., rappresentata nel presente atto da Xxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità
di Procuratore Speciale e Direttore chiamata anche per brevità “AT”;
Commerciale, Marketing e Tecnologie, nel prosieguo del presente atto
PREMESSO CHE
• AT è risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell’ATO unico regionale (“Servizio”) coincidente con il territorio della Regione Toscana (CIG 376562540D CUP D59B12000170007), avviata con i decreti n. 3546 del 8/8/2012 e n. 3794 del 13/9/2013;
• in data 10 agosto 2020, AT ha sottoscritto con la Regione Toscana il contratto di concessione prot. n. AO- OGRT 0279348 del 10.8.2020;
• in data 1.11.21 AT ha dato avvio al Servizio oggetto di concessione del Servizio, così come stabilito dalla Re- gione Toscana, giusta delibera della Giunta Regionale n. 860 del 10.8.2021;
• la Disciplina Tariffaria, allegata al Contratto di Concessione di cui sopra definisce il sistema tariffario da appli- care ai servizi oggetto di Concessione e prevede l’applicazione di agevolazioni nell’ambito di specifici accordi inerenti all’incentivazione dell’utilizzo dei servizi di TPL da parte dei dipendenti delle Aziende ed Enti del ter- ritorio della Regione Toscana;
• la CMF è un Ente istituito nel 2014 in sostituzione della Provincia di Firenze e conta, alla data di stipula della presente Convenzione, n° 416 dipendenti dislocati su 5 sedi territoriali;
• la CMF, in ottemperanza alla normativa vigente ha elaborato il “Piano Spostamento casa- lavoro 2021- 2022” ponendosi l’obiettivo di definire una migliore organizzazione degli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti e di incentivare a tale scopo l’utilizzo del servizio di TPL;
• AT ha interesse all’avvio di detta attività in quanto finalizzata ad incentivare l’utilizzo del servizio di Trasporto Pubblico Locale e a promuovere la mobilità sostenibile;
• CMF è interessata ad acquistare gli abbonamenti di AT per i propri lavoratori nell’ambito anche delle attività di mobility management;
• AT e CMF con la presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui CMF acquisterà per conto dei propri dipendenti abbonamenti annuali (urbani e extraurbani) rientranti nelle agevolazioni previste nella disciplina tariffaria del Contratto di Concessione e nella delibera DGR 921/2018.
• AT e CMF, allo stesso modo, con la presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui CMF potrà gestire, ove possibile, anche per conto dei dipendenti dei Comuni presenti nella Città Metropolitana di Firenze, l’acquisto degli abbonamenti annuali rientranti nelle agevolazioni tariffarie previste nella disciplina tariffaria del Contratto di Concessione e nella delibera DGR 921/2018.
• Per facilitare l’utilizzo e ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi, gli abbonamenti AT sono dematerializzati ed associati al Codice Fiscale del richiedente.
• Le Parti intendono dunque stabilire con il presente atto, patti e condizioni che disciplinano detto rapporto.
CONSIDERATO
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 — Oggetto
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti definiscono gli impegni e le modalità che regolano l’acquisto dei titoli annuali (urbani e extraurbani) di viaggio AT meglio specificati all’art. 3 da parte della CMF.
ART. 2 – Obblighi delle parti
1. CMF, al fine di promuovere il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, esprime la volontà di acquistare da AT, per conto dei propri dipendenti che abbiano espresso alla CMF la propria volontà e le proprie esigenze, alle condizioni stabilite dal presente atto, che dovranno comunque rispettare la disciplina tariffaria, la delibera DGR 921/2018 e legge regionale 42/1998 avente ad oggetto “Norme per il trasporto pubblico locale “, i titoli di viaggio annuali (urbani e extraurbani) emessi da AT;
2. Per poter usufruire della tariffa Mobility Manager determinata con delibera DGR 921/2018 che consiste in uno sconto del 5% sugli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani, la CMF dovrà:
a. Inviare ad AT l’atto di nomina del proprio Mobility Manager
b. Acquistare almeno 20 abbonamenti per anno solare
3. CFM raccoglierà i dati completi dei propri dipendenti, che hanno richiesto al Mobility Manager di poter acquistare gli abbonamenti annuali urbani e extraurbani, in un file (White list) che dovrà rispettare le specifiche tecniche concordate e i contenuti definiti all’interno dell’Allegato 2 al presente documento.
4. Tale file, inviato ad AT, avrà la funzione di ordinativo, sulla base del quale AT stessa sarà autorizzata ad emettere fattura nei confronti di CMF ai fini del pagamento dell’importo totale degli abbonamenti richiesti, così come descritto al successivo art.3.
5. Il file (White list) dovrà essere inviato tramite PEC ad AT, entro il 15 del mese precedente da cui partirà l’attivazione, agli indirizzi sotto riportati:
• xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
6. E’ obbligo dei dipendenti che hanno fatto la richiesta alla CMF e che sono pertanto contenuti nel file White list, di effettuare la necessaria registrazione sul sito xxx.xx-xxx.xx, come descritto all’allegato 3, prima della data di inizio validità dell’abbonamento richiesto in modo tale che sia possibile attivare l’abbonamento stesso sul profilo del richiedente. Nel caso di mancata registrazione nei termini sopra richiamati, l’abbonamento non sarà attivato e l’utente potrà incorrere nelle sanzioni previste per la mancanza di titolo di viaggio.
Art. 3 - Prezzo dell’abbonamento annuale - Aumenti delle tariffe
1. Al primo acquisto di un abbonamento verrà addebitato un sovraprezzo una tantum di 5,00 per la registrazione utente che avrà validità per l’intera durata della Concessione;
2. La CMF potrà riaddebitare il costo dell’abbonamento mediante rateizzazione sugli emolumenti stipendiali mensili;
3. Il prezzo di acquisto che la CMF dovrà corrispondere per ciascun singolo abbonamento annuale URBANO Firenze sarà il seguente:
• € 279,00 (Sconto 10%) per ciascun abbonamento annuale URBANO Firenze nel caso in cui CMF consentirà ai propri dipendenti la rateizzazione nell’acquisto dell’abbonamento acquistato dai dipendenti della CMF o di altre amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della CMF, se convenzionati;
• € 294,50 (Sconto 5%) per ciascun abbonamento annuale URBANO Firenze nel caso in cui CMF non consentirà ai propri dipendenti la rateizzazione acquistato dai dipendenti della CMF o di altre amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della CMF, se convenzionati;
• Per ciascun’altra tipologia di abbonamento annuale EXTRAURBANO, di cui è allegato un estratto nell’Allegato 1, verrà applicata la tariffazione prevista dal documento ‘Disciplina tariffaria’ al raggiungimento dell’ordinativo minimo pari a n° 20 abbonamenti per anno solare, verrà altresì applicato uno sconto pari al 5% sul prezzo ordinario dei titoli, con la sola eccezione dei titoli Pegaso, per i quali non è prevista alcuna scontistica. Nel caso che il dipendente richieda l’integrazione urbana (per i soli comuni che lo prevedano, con l’esclusione di Firenze), l’importo previsto verrà sommato all’importo dell’abbonamento annuale, ma non sarà soggetto all’eventuale scontistica.
L’abbonamento annuale è valido 12 mesi dal 1° giorno del 1° mese all’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità per usufruire dei servizi di TPL urbano nell’ambito del bacino di Firenze o dei servizi di TPL extraurbano in servizio sulla tratta prescelta (O/D).
4. Le Parti convengono che la scontistica di cui sopra potrà essere applicata anche ai dipendenti delle amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della CMF che, in futuro, potranno aderire alla Convenzione per il tramite della CMF stessa.
5. AT, in collaborazione con CMF, si riserva di effettuare controlli d'ufficio a campione, oltre agli usuali controlli in vettura, sui dipendenti che fruiscono della tariffa ridotta. Usi impropri saranno sanzionati a norma di Xxxxx.
Art. 4 - Norme generali degli abbonamenti
CMF si impegna a verificare, sotto la propria responsabilità, che:
1. le persone presenti nel file White list e richiedenti un abbonamento sono dipendenti di CMF o dei Comuni che abbiano aderito alla Convenzione per il tramite di CMF;
2. il numero degli abbonamenti annuali (urbani ed extraurbani) sia almeno pari a 20, calcolati complessivamente come rilasciati nel corso dell’anno solare, per ciascun Ente aderente alla convenzione, ai fini dell’applicazione della scontistica prevista;
3. L’Ente prevede la rateizzazione mensile ai dipendenti secondo quanto previsto nella delibera DGR 921/2018.
Nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche da parte della Regione Toscana, dovessero risultare mancanti anche una delle condizioni di cui sopra, l’abbonamento sarà considerato come da Prezzo al pubblico (Allegato 1) e la differenza non fatturata precedentemente sarà fatturata da AT a CMF o ad altra amministrazione comunale ricadente nel territorio della CMF che ne abbia fatto richiesta, se convenzionata;
4. Ogni abbonamento annuale emesso da AT è strettamente personale e non è cedibile, dematerializzato ed associato al Codice Fiscale dell’utente che dovrà registrarsi al sito xxx.xx-xxx.xx per attivarlo ed esibire la tessera sanitaria in caso di controllo.
5. Per quanto non specificatamente riportato si rimanda alle Condizioni generali di trasporto ed alla Carta dei Servizi consultabili sul sito xxx.xx-xxx.xx di AT.
ART. 5 – Durata
La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Ciascuno dei firmatari può presentare disdetta in qualunque momento, con almeno trenta giorni di preavviso, fermo restando che la disdetta potrà portare alla sospensione parziale o totale delle attuali condizioni di favore concordate.
La convenzione potrà essere modificata in caso di variazione del tariffario regionale.
ART. 6 – Corrispettivi
AT effettuerà a cadenza mensile, ed entro il 10° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della “White list”, la rendicontazione a CMF delle persone presenti nel file White list che si sono registrate sul sito xx-xxx.xx e degli importi per gli abbonamenti annuali emessi a favore dei dipendenti secondo il file White list ricevuto dalla CMF e emetterà fattura con le modalità specificate al successivo art. 7.
ART.7 — Fatturazione
Mensilmente AT emette le fatture nei confronti di CMF.
Le fatture sono pagate da CMF entro trenta giorni data fattura, tramite bonifico bancario presso Banca Intesa Filiale di Belluno - IBAN: IT 21 R030 6911 9061 0000 0005 982, senza addebito di alcuna spesa.
Resta inteso che, eventuali abbonamenti richiesti dai dipendenti delle amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della CMF saranno fatturati alle corrispondenti amministrazioni comunali di competenza con le medesime modalità sopra richiamate.
Per eventuali ritardi di pagamento superiori ai 30 giorni AT potrà procedere al blocco degli abbonamenti attivati fino al saldo completo della fattura.
ART.8 — Comunicazioni
Le parti dichiarano che agli effetti della presente convenzione, ogni comunicazione ivi prevista dovrà intendersi riferita ai seguenti indirizzi PEC:
– per Città Metropolitana di Firenze.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
– per Autolinee Toscane: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
ART.9 - Diritti e Doveri in materia di Riservatezza (Reg. UE 2016/679 “GDPR”)
Ai fini del presente Contratto, AT tratterà i dati personali (“Dati Personali”) necessari per l'esecuzione delle attività/servizi oggetto del presente contratto nella sua qualità di Responsabile del trattamento, in conformità con
il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e con qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di protezione dei dati personali.
AT tratterà i dati personali esclusivamente, su istruzioni documentate dall’Ente (di seguito anche il “Titolare”), di seguito riportate, per tutta la durata del Contratto.
AT dichiara e garantisce, sin d’ora, che (i) tratterà i predetti dati personali in modo corretto e lecito; (ii) che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali saranno impegnate alla riservatezza ovvero abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (iii) che adotterà le idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 GDPR e si atterrà alle istruzioni di sicurezza di volta in volta fornite dal Titolare; (iv) che terrà un registro delle attività di trattamento svolte per conto dell’Ente; (v) che comunicherà al Titolare senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza di ogni violazione di Dati Personali, o di accesso non autorizzato, appropriazione indebita, perdita, danno o altre compromissioni della sicurezza, della confidenzialità o dell’integrità di ogni Dato Personale del Titolare, trattato da AT o dal sub-responsabile eventualmente nominato;
(vi) che assisterà l’Ente con adeguate misure tecniche e organizzative per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo quanto previsto dal GDPR; (vii) che assisterà l’Ente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui alla sezione 2 del GDPR (Sicurezza dei dati personali), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del mittente; (viii) al termine del Contratto e/o per qualsiasi causa e/o scelta dell’Ente, cancellerà o restituirà tutti i dati personali distruggendone le copie esistenti (ix) che metterà a disposizione dell’Ente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 GDPR e consentirà e fornirà la propria collaborazione ad eventuali audit e ispezioni, effettuati dall’Ente o da soggetto dallo stesso incaricato; x) che potrà avvalersi di altri responsabili a condizione che ne venga data comunicazione all’Ente, imponendo contrattualmente all’altro responsabile obblighi in materia di protezione dei dati non inferiori a quelli assunti con il presente articolo. AT rimarrà, in ogni caso, pienamente responsabile nei confronti dell’Ente per l'adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
ART.10 - Clausola Compliance
Le Parti si sono dotate di un Codice di condotta che le stesse si impegnano a rispettare.
Le Parti dichiarano di conformarsi e rispettare tutte le normative internazionali, europee, nazionali e locali relative alla lotta contro la corruzione e il traffico d’influenze illecite applicabili al presente Contratto (in seguito definite le “Regole”). Le Parti metteranno immediatamente in pratica ogni eventuale evoluzione legislativa delle Regole succitate.
Le Parti, i loro esponenti aziendali e i loro dirigenti si impegnano a non essere iscritti su nessuna delle liste ufficiali internazionali, europee, nazionali e/o locali (in seguito definite le “Liste”) che menzionano sanzioni per non rispetto delle normative succitate (esclusione dagli appalti pubblici, ineleggibilità, sanzioni finanziarie, congelamento dei beni, embargo militare o settoriale, repressione interna, interdizione dal territorio).
Le Parti garantiscono di non aver fornito né promesso vantaggi indebiti all’altra Parte o a terzi al fine di ottenere il beneficio di questo Contratto.
Le Parti si impegnano a tenere una contabilità esatta ai sensi dei principi contabili generalmente ammessi nel loro Paese di residenza e a iscrivere nei loro libri contabili tutti i flussi finanziari derivanti dal presente Contratto. Le Parti si accordano sulla possibilità di organizzare in ogni momento degli audit al fine di assicurarsi del rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo. A tal fine, la Parte oggetto dell’audit si impegna a fornire tutti gli elementi e i documenti utili per dimostrare la sua conformità alle Regole.
È fatto in particolar modo divieto alle Parti e ai loro Rappresentanti di promettere, offrire o accordare a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, qualsiasi tipo di vantaggio indebito affinché tale persona, in violazione dei suoi doveri, compia o si astenga dal compiere un atto.
Ambo le Parti dichiarano di non essere state implicate in alcuna azione che violi le legislazioni indicate in precedenza e si impegnano a informare l’altra Parte di ogni indagine o condanna relativa a una potenziale violazione delle normative succitate.
Ogni Parte dovrà immediatamente notificare all’altra Parte ogni sua iscrizione su una o più Liste od ogni violazione delle Regole ad essa ascrivibile di cui sia venuta a conoscenza, nonché le misure correttive adottate per conformarsi alle Regole.
Nel caso in cui una Parte abbia ragioni fondate di credere che l’altra Parte non si stia conformando alle Regole e/o sia stata iscritta su una o più Liste, la prima Parte potrà sospendere l’esecuzione del Contratto, ai sensi delle disposizioni dell’articolo “Rescissione” del Contratto, fino a quando l’altra Parte non avrà fornito prove ragionevoli che dimostrino come non abbia commesso o non stia per commettere tale violazione. La Parte che avrà richiesto la sospensione del Contratto non sarà mai responsabile degli eventuali danni o perdite causati da tale sospensione.
In caso di non rispetto, ascrivibile a una delle Parti, delle disposizioni del presente articolo, l’altra Parte avrà il diritto di rescindere il Contratto con effetto immediato, mediante invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza il pagamento di alcun indennizzo. Le Parti si impegnano a imporre ai loro fornitori di servizio e subappaltanti il rispetto delle stesse Regole a loro applicabili in virtù del presente articolo.
L’Ente garantisce di essere conforme alla regolamentazione tanto italiana quanto europea o internazionale nell’applicazione delle disposizioni contrattuali alle regole in materia di diritto della concorrenza, conformemente ai Codici di condotta delle Parti.
Articolo 11 - Responsabili e Referenti per l’esecuzione dell’Accordo
Per AT il Responsabile dell’esecuzione del presente Contratto è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx – mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Per l’Ente il/i Responsabile/i dell’esecuzione del presente Contratto è dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx- mail: mariaceci-
xxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
In caso di modifiche organizzative interne che determinino la cessazione dell’incarico dei rispettivi Responsabili e/o Referenti di cui ai punti che precedono, sarà onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente il nominativo e la Struttura di riferimento del nuovo Responsabile e/o Referente.
Articolo 12 - Clausole finali e rinvio
Il presente Contratto è disciplinato ed interpretato a tutti gli effetti secondo la legge italiana. Laddove qualsiasi disposizione del presente Contratto sia o diventi inefficace, ciò non pregiudicherà l’efficacia del Contratto nel suo complesso. In tal caso, le Parti dovranno accordarsi reciprocamente per sostituire la disposizione inefficace con un’altra che sia efficace e che – entro i limiti legalmente consentiti – si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione da sostituire.
Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al Codice Civile.
Articolo 13 - Foro competente
Le Parti convengono che le eventuali controversie che non si siano potute risolvere in via bonaria, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente all’esecuzione, alla gestione e/o all’interpretazione del presente Contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Firenze.
Articolo 14 - Oneri e spese
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al Servizio oggetto del presente Contratto, sono a carico delle Parti secondo legge.
Il Contatto avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai fini di IVA ed essendo redatto nella forma della struttura privata non automatica è esente da registrazione salvo il caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, II comma del DPR 26.04.1986 n. 131. Xxx ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell’imposta secondo legge.
La presente convenzione è redatta su otto pagine e tre allegati. Letto, confermato e sottoscritto. “Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”
Città Metropolitana di Firenze
XXXXX XXXXXXX XXXX 14.01.2022
13:59:24
GMT+01:00
Autolinee Toscane Spa
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXX C: IT