Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Guida al contratto di appalto generale della KBOB
(opera di edilizia)
Pianificazione e costruzione
Stato: 7 dicembre 2020; versione 2.0
In collaborazione con costruzionesvizzera e VSS
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
xxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxx.xxxxx.xx
Indice
1.3. Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto generale 3
3. Definizione delle prestazioni dell’appaltatore generale 5
4. Il documento contrattuale della KBOB per le prestazioni
dell’appaltatore generale (opera di edilizia), edizione 2020 5
4.1. Scopo e impiego del documento contrattuale 5
4.2. Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio 6
5.1. Scopo e impiego delle condizioni generali 21
5.2. Le condizioni generali in dettaglio 21
2/23
1. Introduzione
La KBOB ha elaborato i documenti concernenti il contratto di appalto gene- rale e la presente guida in collaborazione con i rappresentanti di costruzio- nesvizzera, dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) nonché con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianifica- zione del territorio e dell’ambiente (DCPA), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).
Lo scopo della presente guida è spiegare i documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto generale, edizione 2020, e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti.
Essa non contiene prescrizioni, ma deve contribuire a far sì che nella stipu- lazione dei contratti di appalto generale le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garan- tire in tal modo un’esecuzione possibilmente regolare dei contratti.
La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudi- cazione, che deve essere svolta con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dalla maggior parte dei Cantoni. La KBOB pubblica al riguardo la guida all’acquisto di pre- stazioni d’opera.
I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto generale sono i seguenti:
a) il «Contratto di appalto generale (opera di edilizia)» (di seguito indi- cato come «documento contrattuale»);
b) le Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’appaltatore gene- rale (di seguito indicate come «CG»);
c) eventualmente le disposizioni relative alla procedura di aggiudica- zione di prestazioni d’opera.
Ausilio per la stipulazione di contratti
Contenuto
Procedura di aggiudicazione
Documenti della KBOB
Prestazioni dell’appaltatore generale/totale
2. Campo di applicazione
Il contratto della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale deve es- sere utilizzato per disciplinare i diritti e gli obblighi di tale appaltatore. L’uti- lizzo di questo contratto non è invece previsto per le prestazioni dell’appal- tatore totale. Al riguardo esistono documenti separati della KBOB.
A COMMITTENTE
B COMMITTENTE
Contratto KBOB
prestazioni del
mandatario
Concorso di
progetti
Concorso di studio e realizzazione
Studi
Prog. di mass./
stima dei costi
Prog. def. Studi di dettaglio
Preventivo
Procedura di autorizzazione
Piani d’appalto
Appalto e aggiudicazione
Doc. esecutivi
Contratti
Direzione architetto
Bando
Studi Prog. di mass./ stima dei costi
MANDATARIO
3.0%
App. totale
3.0 % 3.0 % Stima dei costi
13.0%
4.0%
4.0% Preventivo
2.5%
10.0%
8.0% Appalto
15.0%
1.0% Contratti
6.0%
Direzione
dei lavori
1.0% Liquidazione
%
1.5%
1.0%
0.5
Contratto di
appalto totale
KBOB
Prog. def. Studi di dettaglio
Preventivo
Procedura di autorizzazione
Contratto di appalto generale KBOB
Piani d’appalto
Appalto e aggiudicazione
23.0%
spesso compresa la direzione dei lavori
Appaltatore
generale
Doc. esecutivi
Contratti
Direzione architetto
Messa in
esercizio Documentazione
Garanzia
Liquid. finale
Mandatario
6.0%
13.0%
4.0%
4.0%
2.5%
10.0%
8.0%
15.0%
1.0%
6.0%
1.0%
1.0%
1.5%
1.0%
3.0%
Totale 77%
Totale 23%
Messa in
esercizio Documentazione
Garanzia
Liquid. finale
0.5 | % |
Totale 57%
Totale 43%
(Grafico: D. Stula, Arch. ETH/BSA, Basilea)
Appaltatore generale: esecuzione
Rappresentazione esemplificativa secondo il Regolamento SIA 102. Rimane riservata l’attribuzione di altre pre- stazioni.
L’appaltatore generale deve essere distinto dall’appaltatore totale come se- gue:
- l’appaltatore generale si impegna nei confronti del committente, in un unico contratto di appalto, a eseguire integralmente un progetto di costruzione già pianificato. Di conseguenza l’appaltatore generale realizza sempre un progetto altrui, ma ciò non significa che egli non si occupi talvolta anche della redazione del progetto esecutivo. L’ap- paltatore generale è libero di affidare a terzi l’esecuzione di alcuni o anche di tutti i lavori (XXXXX, Der Werkvertrag, 6a ed., Zurigo 2019, n. 222 seg.).
- al contrario, l’appaltatore totale non si occupa soltanto dell’esecu- zione ma anche della pianificazione completa di un progetto di co- struzione; egli realizza un intero progetto. Tale progetto viene ese- guito dallo stesso appaltatore totale oppure quest’ultimo affida l’ese- cuzione in proprio nome e per proprio conto a una terza persona che non è legata al committente da un rapporto contrattuale. Se si esclu- dono i lavori di progettazione che esegue per l’opera ordinata dal committente, l’appaltatore totale presenta tutte le caratteristiche di un appaltatore generale. La progettazione e l’esecuzione sono discipli- nate in un unico contratto (XXXXX, op. cit., n. 233 seg.);
Il contratto della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale, oggetto della presente guida, può essere utilizzato come modello se all’appaltatore deve essere affidata unicamente l’esecuzione dei lavori (e non la progetta- zione).
Il documento contrattuale e le relative CG sono previsti per le prestazioni nell’edilizia.
3. Definizione delle prestazioni dell’appaltatore generale
Come in ogni contratto, anche nel presente contratto di appalto generale la definizione delle prestazioni tipiche riveste un’importanza centrale. I docu- menti di descrizione delle prestazioni edili (descrizione dell’opera, basi del progetto, piani contrattuali ecc.) forniscono alle persone coinvolte nel pro- getto una base di comprensione. Una struttura chiara e una descrizione inequivocabile e univoca è indispensabile per garantire la certezza del diritto tra le persone coinvolte.
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 della Norma SIA 118, l’appalto presuppone l’esistenza di un progetto sufficientemente chiaro. La KBOB raccomanda pertanto di redigere la descrizione dell’opera (nonché even- tuali altri documenti di descrizione delle prestazioni edili) e i piani contrattuali secondo le norme consolidate e quali elementi del contratto separati. Le prestazioni devono essere definite in modo chiaro, comprensibile e com- pleto per entrambe le parti, secondo il grado di dettaglio richiesto.
Inoltre, al fine di garantire lo scambio dei dati, per quanto concerne le infor- mazioni relative all’opera (descrizione, piani) si raccomanda di utilizzare un formato di scambio consolidato e/o un’interfaccia.
4. Il documento contrattuale della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore generale (opera di edilizia), edizione 2020
4.1. Scopo e impiego del documento contrattuale
Il documento contrattuale è un modello per i contratti d’acquisto di presta- zioni dell’appaltatore generale e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con un dispendio possibilmente minimo di risorse. Il documento con- trattuale non è adatto per la stipulazione di un contratto di appalto totale (riguardo alla relativa distinzione si veda il cap. 2 «Campo di applicazione»).
Appaltatore totale: progettazione ed esecuzione
Documenti di descrizione delle prestazioni edili
Scambio di dati
Modello personalizzabile
Documento contrattuale come elemento princi- pale del contratto
Stesura del contratto
La comunità di lavoro quale parte contraente
Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. xxx.xxxx.xx → Temi e prestazioni → Modelli di contratti e raccolte di do- cumenti). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto libe- ramente adattabili.
Prima di pubblicare il bando per le prestazioni dell’appaltatore generale oc- corre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il committente prevede di stipulare. Se il documento contrat- tuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di ade- guarlo prima della pubblicazione del bando alla prestazione e alla situazione concrete ricorrendo eventualmente a una consulenza legale.
Di solito un contratto di appalto generale è costituito da più documenti. Il documento contrattuale è l’elemento principale del contratto e prevale su tutti gli altri elementi del contratto.
La priorità del documento contrattuale deve essere rispettata nella stesura dell’intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bi- sogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il docu- mento contrattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare la regola- mentazione nell’elemento successivo del contratto oppure, in via eccezio- nale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripe- tere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel docu- mento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprat- tutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spiegazioni supplementari negli altri elementi del contratto (ad es. in merito al calendario, alle scadenze e ai termini, alle modalità di pagamento, alle prestazioni di garanzia, alle assicurazioni ecc.).
Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costituisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Le altre precisazioni possono essere inserite diretta- mente nel documento contrattuale in modo da evitare ulteriori allegati.
4.2. Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio
Frontespizio
Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto di appalto gene- rale; serve a descrivere con precisione le parti contraenti e le loro funzioni.
Il nome del progetto permette di inserire nel documento contrattuale infor- mazioni descrittive o amministrative sulla procedura o sull’opera, che pos- sono essere adeguate o completate.
Se una comunità di lavoro (consorzio) è una parte contraente, devono es- sere elencati tutti i soci di tale comunità, a partire dall’impresa capofila (che rappresenta la comunità di lavoro verso terzi, in particolare nei confronti del
committente). Si veda al riguardo anche il numero 20 del documento con- trattuale.
Numero 1: Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto consiste in una descrizione del progetto e dell’esten- sione delle prestazioni dell’appaltatore generale e del committente.
Numero 1.1: Progetto
L’oggetto del contratto deve essere descritto in modo conciso e generico. Se la licenza di costruzione non è ancora stata concessa, occorre preci- xxxxx. In presenza di una licenza di costruzione bisogna invece indicarne la data.
Numero 1.2: Estensione delle prestazioni dell’appaltatore generale e del committente
In questo numero devono essere descritte brevemente le prestazioni che saranno eseguite dall’appaltatore generale. Occorre anche stabilire quali prestazioni devono essere fornite dal committente.
Solitamente i contratti di appalto generale non concernono prestazioni del mandatario. Se in casi eccezionali sono convenute singole prestazioni del mandatario, queste devono essere definite e attribuite chiaramente.
Numero 2: Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di con- traddizioni
In ogni caso concreto bisogna verificare se tutti gli elementi del contratto (EC) elencati nel documento contrattuale sono necessari e disponibili. A seconda del tipo di progetto di costruzione da mettere a concorso esistono elementi diversi o elementi supplementari, nei quali sono definiti le modalità del contratto e in particolare il contenuto della prestazione da fornire, come ad esempio:
− prescrizioni relative alla garanzia e alla gestione della qualità (che vanno oltre quelle indicate al n. 19 delle CG);
− indicazioni del committente circa la documentazione dell’opera edile e lo scambio dei dati (ad es. SIA 451, formati DWG, DFX, IFC);
− rapporti particolari e perizie (ad es. rapporto sui siti contaminati, pe- rizie geologiche o idrogeologiche);
− opzioni;
− prezzi a regia;
− norme speciali.
L’elenco degli elementi del contratto di cui al numero 2.1 del documento contrattuale deve essere completato di conseguenza.
Elementi del contratto specifici per il progetto
Verifica dell’ordine di priorità
EC 3.2:
SIA 118 /…
Condizioni generali per la costruzione (CGC) per …
EC 3.3: norme della SIA e del VSS
Altre regole dell’arte edilizia riconosciute
Modifica delle norme tecniche
Prima del bando occorre verificare se l’ordine di priorità contenuto nel do- cumento contrattuale è corretto nel caso concreto e dove è opportuno inse- rire eventuali documenti aggiuntivi.
Il documento contrattuale elenca al numero 2.1, a complemento della Norma SIA 118, le Condizioni generali per la costruzione (CGC). Occorre tuttavia verificare nel singolo caso se:
1. per il genere di lavoro da mettere a concorso sono disponibili simili con- dizioni generali; in caso affermativo devono essere indicate con esat- tezza nel documento contrattuale;
2. il committente intende riprenderle nel contratto. Se tali condizioni gene- rali non vengono elencate nel contratto, occorre valutare se non sia co- munque opportuno riprendere le regole di misurazione e di retribuzione in esse contenute. In caso affermativo, tali disposizioni devono essere specificate precisamente al numero 2.1 o al numero 15 del documento contrattuale (indicando i numeri corrispondenti).
Il documento contrattuale prevede due precisazioni rispetto alla Norma SIA 118:
− nell’elaborare la documentazione del bando occorre verificare quali norme debbano essere determinanti per la realizzazione dell’opera. Dette norme devono essere indicate in maniera completa ed esatta con il relativo anno di edizione al numero 2.1 del documento contrat- tuale (nello spazio appositamente previsto nell’EC 3.3 dopo «in par- ticolare ……..»). Occorre accertarsi che queste norme non siano in contraddizione con altre norme eventualmente menzionate nell’elenco delle prestazioni.
− Vengono riprese unicamente le norme che «rispecchiano al mo- mento dell’appalto lo stato delle regole dell’arte edilizia riconosciute» (riguardo alle regole dell’arte edilizia riconosciute si veda XXXXX, op. cit., n. 842 segg.). Ciò significa che il committente deve verificare prima dell’appalto quali norme rispecchiano le regole dell’arte edilizia riconosciute al momento dell’appalto.
Se il bando e l’aggiudicazione come pure l’esecuzione dell’opera sono molto distanziati nel tempo, una norma in vigore al momento dell’appalto può rivelarsi superata in fase di esecuzione dell’opera. Nel corso delle trat- tative contrattuali e al più tardi prima della stipulazione del contratto di ap- palto generale, il committente come pure l’appaltatore generale devono ve- rificare nel caso concreto se al momento dell’esecuzione dell’opera le norme tecniche indicate nel bando sono ancora conformi alle regole dell’arte edilizia riconosciute. In caso negativo e se le nuove conoscenze tecniche hanno determinato una modifica delle norme, le parti devono im- perativamente ridiscuterne e specificare nel contratto di appalto generale quali nuove norme tecniche e di quale edizione debbano essere considerate determinanti ai fini dell’esecuzione dell’opera. Nel prendere questa deci- sione occorre considerare i seguenti due aspetti:
1. quali caratteristiche deve presentare l’opera da eseguire? Il commit- tente ha generalmente interesse affinché la sua opera sia eseguita conformemente alle attuali regole dell’arte edilizia riconosciute. L’ap- paltatore generale deve di norma fornire al committente un’opera che al momento dell’appalto rispecchi le regole dell’arte edilizia ricono- sciute. Ciò che potrebbe ancora cambiare fino al momento dell’ese- cuzione non è prevedibile (con certezza) al momento della conclu- sione del contratto.
2. Se (in seguito) devono essere riprese le norme e le conoscenze più recenti al momento dell’esecuzione, si deve verificare se si tratta di una modifica dell’ordinazione ai sensi degli articoli 84 e seguenti della Norma SIA 118. In caso affermativo è necessario adeguare la retribuzione specificata nell’offerta come pure i termini e le scadenze previsti nel contratto.
Numero 2.2: Ordine di priorità in caso di contraddizioni
Si vedano al riguardo le spiegazioni fornite al numero 4.1 («Scopo e im- piego del documento contrattuale»).
Prima del bando occorre esaminare se l’ordine di priorità stabilito nel docu- mento contrattuale è corretto nel singolo caso concreto e dove è necessario inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Molto spesso un contratto di appalto generale è composto non solo dal do- cumento contrattuale, ma anche da altri elementi. Un compito fondamentale del committente o del mandatario incaricato dal committente consiste nell’accertare che il contratto (composto dal documento contrattuale e dai diversi elementi del contratto) non contenga contraddizioni materiali. Se in- vece presenta contraddizioni, il contratto è viziato e può dare adito a una controversia tra le parti. Per evitare una simile controversia, al numero 2.2 (analogamente alla Norma SIA 118 agli art. 7 e 21) il documento contrat- tuale stabilisce che, in caso di contraddizione, è determinante l’ordine di priorità convenuto. Quest’ultimo dipende dalle informazioni che figurano ne- gli elementi contrattuali e dalla priorità che deve essere accordata a un sin- golo elemento rispetto agli altri.
L’ordine di priorità definito corrisponde a quello dei precedenti contratti della KBOB (contratto di appalto per prestazioni singole) e dei contratti di appalto generale e totale. L’offerta dell’appaltatore generale è approvata dal com- mittente sulla base della rettifica (e del verbale relativo a eventuali diver- genze o all’accertamento della conformità tra l’offerta e le condizioni fissate) ed è quindi sovraordinata al bando, che è meno recente.
Il numero 2.2 del documento contrattuale stabilisce inoltre che le condi- zioni generali che l’appaltatore generale allega alla propria offerta (per quanto ammesse dal diritto in materia di appalti pubblici), sono applicabili solo se approvate espressamente dal committente e se elencate al nu- mero 15 del documento contrattuale.
Ordine di priorità consolidato
Condizioni generali dell’appaltatore generale
Prestazioni / costi compresi nel prezzo dell’opera
Retribuzioni supplementari
Numero 3: Prestazioni dell’appaltatore generale
Numero 3.1: Prestazioni e costi compresi nel prezzo dell’opera conve- nuto
Questa disposizione stabilisce chiaramente le prestazioni che l’appaltatore generale è tenuto a eseguire al prezzo dell’opera convenuto secondo il nu- mero 4 del documento contrattuale e i costi che il committente deve soste- nere personalmente.
Per quanto concerne le prestazioni che l’appaltatore generale deve ese- guire al prezzo dell’opera si rimanda alla descrizione dell’opera, all’elenco delle prestazioni, ai piani e ad altre specifiche che rientrano tra gli elementi del contratto.
Nel numero 3.1.4 vengono ora inclusi nel prezzo dell’opera anche i costi legati all’osservanza di prescrizioni e condizioni legali e amministrative non ancora in vigore alla data di riferimento per l’inoltro dell’offerta, ma la cui entrata in vigore poteva essere certamente prevista dall’appaltatore gene- rale durante la fase di realizzazione del progetto, ivi comprese le ripercus- sioni concrete sul contratto di appalto generale. Secondo la prassi del Tri- bunale federale le parti devono aspettarsi che le circostanze possano cam- biare dopo la conclusione del contratto, soprattutto nel caso di contratti a lungo termine. In particolare, ad esempio, le modifiche di legge non sono circostanze imprevedibili (XXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, n. 103 ad art. 18 CO; XXXXXX, Berner Kommentar (2018), n. 674 ad art. 00 XX XXXXXX, Xxx- ner Kommentar (1986), n. 339 ad art. 18 CO; DTF 128 III 428, consid. 3 c; DTF 127 III 300, consid. 5 b/aa). In ogni caso, non deve essere prevedibile solo la modifica di legge in quanto tale, ma anche la sua natura, la sua portata e i suoi effetti sul contratto (DTF 127 III 300, consid. 5b/aa).
Numero 3.2: Retribuzioni e costi non compresi nel prezzo dell’opera convenuto
Laddove necessario, al numero 3.2 possono essere indicati retribuzioni e costi supplementari non compresi nel prezzo dell’opera, come:
− indennità per intemperie;
− indennità speciali come indennità per il lavoro notturno, domenicale e festivo, purché non ordinato dal committente;
− emolumenti e tasse (imposta sul valore aggiunto, dazi, tasse per la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, tassa di smaltimento e contributo per l’approvvigionamento di acqua di spegnimento);
− premi assicurativi per l’assicurazione di responsabilità civile dell’ap- paltatore generale;
− spese accessorie dell’appaltatore generale per le prestazioni ese- guite da quest’ultimo;
− costi per le prestazioni di garanzia secondo il numero 6 del docu- mento contrattuale;
− pubblicità relativa all’opera;
− spese per la gestione della qualità.
Il numero 3.2 può essere parimenti completato con i costi non compresi nel prezzo dell’opera, che l’appaltatore generale non deve quindi computare nell’offerta perché sostenuti dal committente, ad esempio:
− premi per l’assicurazione di responsabilità civile del committente;
− costi per la costituzione e l’esercizio delle servitù necessarie;
− emolumenti amministrativi per l’esercizio futuro.
Nel caso in cui si aggiungano prestazioni/costi compresi nel prezzo dell’opera e si completino nel contempo i costi non compresi nel prezzo dell’opera occorre accertarsi che non sorgano contraddizioni tra i numeri 3.1 e 3.2 nonché tra questi numeri e altre disposizioni del contratto.
Numero 4: Retribuzione Numero 4.1: Prezzo dell’opera
Se la retribuzione deve essere effettuata con un determinato arrotonda- mento (ad es. ai 5 centesimi o a 1 franco), l’importo dell’arrotondamento può essere indicato in franchi svizzeri.
Nel menu a discesa presente in questa disposizione è possibile scegliere tra diversi tipi di prezzo. In particolare, in questo caso bisogna decidere se le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse (prezzo forfettario senza diritto al rincaro) o non sono incluse (prezzo globale con diritto al rincaro) nella retribuzione. Nel numero 4.2 occorre indicare secondo quale metodo vengono calcolate simili variazioni di prezzo e confermare che le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse.
La Norma SIA 118 non specifica se le modalità finanziarie e i ribassi si ap- plicano anche in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore totale ha diritto a una retribuzione supplementare ai sensi del numero 4.6 del documento contrattuale. Il numero 11 delle CG prevede quanto precede.
Numero 4.2: Variazioni di prezzo a seguito del rincaro
Informazioni dettagliate in merito ai diversi metodi previsti per il calcolo del rincaro figurano nella guida della KBOB per la fatturazione delle variazioni di prezzo nel settore della costruzione (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Variazioni di prezzo a seguito del rincaro).
Numero 4.3: Opzioni
Al numero 7.4 del documento contrattuale bisogna definire fino a quale mo- mento e con quale anticipo il committente può ordinare opzioni al prezzo offerto. Al riguardo occorre tenere conto anche del numero 9.2 delle CG.
Arrotondamento
Tipi di prezzo
Guida per la fatturazione delle variazioni di prezzo
Ordinazione delle opzioni
Aumento o diminuzione del prezzo dell’opera
Distinzione rispetto alle opzioni
Compenso in caso di aggiunte
Modifiche dell’ordinazione
Conteggio dei lavori a regia
Numero 4.4: Posizioni budgetarie
Le posizioni budgetarie sono prestazioni comprese nel contratto di appalto generale, ma il cui genere e/o la cui estensione non sono ancora stati defi- niti. Poiché non sono sottoposte al regime della retribuzione fissa nel caso di un accordo per un prezzo forfettario o globale, le posizioni budgetarie posso far aumentare o diminuire il prezzo dell’opera fissato per contratto su base forfettaria.
Si distinguono quindi dalle opzioni (n. 4.3), il cui contenuto è già stabilito per contratto.
Numero 4.5: Onorario e supplemento per l’appaltatore generale
Se l’onorario dell’appaltatore generale non è calcolato in percentuale dei costi dell’opera e di fornitura, IVA esclusa, ma è prevista un’indennità for- fettaria o globale, è necessario introdurre una regolamentazione separata per il compenso in caso di aggiunte.
Numero 4.6: Adeguamento del prezzo dell’opera
Secondo questa disposizione possono determinare un adeguamento del prezzo dell’opera in particolare modifiche necessarie e modifiche dell’ordi- nazione del committente. La definizione di «modifiche necessarie» figura al numero 13 delle CG.
Conformemente alla Norma SIA 118 una modifica dell’ordinazione si basa su una manifestazione di volontà del committente, che può essere pronun- ciata personalmente o tramite un rappresentante (si veda l’art. 84 della Norma SIA 118). La dichiarazione della modifica può essere espressa o tacita (ad es. mediante consegna dei piani modificati; EGLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a ed., Zurigo 2017, osservazioni preliminari ad art. 84-91). Una regolamentazione derogatoria (ad es. requisito della forma scritta; limi- tazione al rappresentante autorizzato espressamente) deve essere conve- nuta nel contratto. Le disposizioni relative alle modifiche dell’ordinazione fi- gurano al numero 14 delle CG.
I costi derivanti da una riduzione dei tempi di esecuzione comportano un adeguamento del prezzo dell’opera se tale riduzione è stata ordinata dal committente per compensare eventuali ritardi dovuti a rischi nel suo ambito di pertinenza.
Numero 4.8: Lavori a regia
I lavori eseguiti per contratto dall’appaltatore generale e retribuiti sulla base delle prestazioni effettive fornite vengono definiti, secondo la terminologia della Norma SIA 118, come lavori a regia (art. 48).
Numero 4.8.1: Conteggio dei lavori a regia
Nel settore principale della costruzione, per il conteggio dei lavori a regia si applicano le disposizioni vigenti del documento «Supporto per il calcolo dei lavori a regia» dell’IPB e della SSIC (stato 201x, regione ). Per il conteg-
gio relativo a lavori di finitura di edifici, le disposizioni possono essere scelte liberamente. Si può inoltre fare riferimento agli accordi relativi a lavori a re- gia per l’opera specifica.
Numero 4.8.2: Variazioni di prezzo a seguito del rincaro per i lavori a regia
Conformemente alla Norma SIA 118 (art. 68), il rincaro dei lavori a regia può essere oggetto di due regolamentazioni distinte. Al numero 4.8.2 può essere definita la regolamentazione desiderata.
Numero 5: Modalità finanziarie Numero 5.1: Modalità di pagamento
Con questa disposizione le parti concordano una modalità di pagamento generale. I dettagli devono essere disciplinati nel rispettivo allegato.
Numero 5.3: Termini di verifica / di pagamento
Per i membri della KBOB esterni all’Amministrazione federale, la regola- mentazione prevista nel documento contrattuale costituisce una semplice raccomandazione.
Il documento contrattuale offre quindi alle parti la possibilità di modificare la formulazione proposta e di definire i termini di verifica e di pagamento in base alle circostanze concrete.
Secondo l’articolo 154 capoverso 2 della Norma SIA 118 la direzione dei lavori deve verificare la liquidazione finale entro un mese. Bisogna esami- nare nel singolo caso quanto tempo occorrerà al committente/al suo capo- progetto per svolgere la verifica della liquidazione finale. È nell’interesse di entrambe le parti che venga impiegato il minor tempo possibile. Il menu a discesa consente di scegliere il tempo desiderato.
Secondo il numero 9 del documento contrattuale, il capoprogetto del com- mittente non è autorizzato a riconoscere la liquidazione finale. Con la co- municazione del risultato della verifica da parte del capoprogetto del com- mittente, la liquidazione finale non è da considerare riconosciuta da en- trambe le parti (in deroga all’art. 154 cpv. 3 della Norma SIA 118).
Occorre inoltre verificare se esistono disposizioni di legge o istruzioni delle autorità secondo cui gli organi dell’ente pubblico si riservano il diritto di con- trollare la liquidazione finale ed eventualmente di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di retribuzione. In questo caso, si raccomanda di prevedere un’apposita disposizione al numero 15 del docu- mento contrattuale.
Modalità di pagamento generale
Liquidazione finale
Riconoscimento da parte del capopro- getto
Controllo della liquidazione finale
Restituzione
Ricapitolazione ai sensi dell’art. 153 cpv. 3 Norma SIA 118
Guida alla determi- nazione di garan- zie finanziarie
Trattenuta di una parte della retribuzione
Scadenza della trattenuta
La restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di acconto è retta dal diritto dei contratti ed è quindi sottoposta al termine di prescrizione di 10 anni. Questo stesso termine si applica quando nel contratto sono stati presi accordi riguardo alla restituzione.
Il capoprogetto del committente deve accertare che l’appaltatore generale alleghi alla sua liquidazione finale una ricapitolazione dell’insieme delle fat- ture conformemente all’articolo 153 capoverso 3 della Norma SIA 118. Con l’inoltro della ricapitolazione l’appaltatore generale dichiara di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa di retribuzione conformemente all’articolo 156 della Norma SIA 118.
Numero 5.4: Sconto
Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore generale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento.
Lo sconto è concesso dall’appaltatore generale per incentivare il commit- tente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Deve essere di- stinto dal ribasso.
Numero 5.6: Luogo di pagamento
Il denaro dei pagamenti effettuati può essere utilizzato soltanto per le pre- stazioni direttamente correlate alla realizzazione dell’opera. Non è consen- tito l’utilizzo per pagamenti ad altri cantieri o per finanziamenti trasversali.
Questo aspetto può essere integrato al numero 15.7 del documento contrat- tuale (si veda anche il n. 12 delle CG).
Numero 6: Prestazioni di garanzia
Numero 6.1: Prestazioni di garanzia convenute
Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Prestazioni d’opera).
La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli obblighi dell’appaltatore generale fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supplementare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale du- rata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXXXXXXX/MONN, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a ed., Zurigo 2017, nota 11 all’art. 149).
Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto,
quando è disponibile la documentazione del progetto, quando è scaduto il termine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una garanzia di responsabilità per difetti. Se soltanto una parte dell’opera viene collaudata, una parte corrispondente della trattenuta viene versata non ap- pena l’appaltatore generale fornisce parte della garanzia prevista dall’arti- colo 181 della Norma SIA 118. A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 il numero 6.2 del documento contrattuale prevede l’obbligo di con- segnare i documenti dovuti in forza del contratto.
Numero 6.2: Garanzia di buona esecuzione, garanzia di restituzione dell’acconto e garanzia per difetti
In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della ga- ranzia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell’acconto e della garanzia per difetti secondo l’articolo 111 CO, che conformemente al numero 6.1 possono essere convenute rispettivamente per l’esecuzione del contratto, per gli anticipi e per la responsabilità per difetti. Come previ- sto al numero 6.1, in luogo delle suddette garanzie ai sensi dell’arti-
colo 111 CO può anche essere prestata una fideiussione solidale.
Se si intende stabilire un ordine di successione (decrescente) delle presta- zioni di garanzia, quest’ultimo può essere definito e descritto nell’apposito spazio alla fine del numero 6.1.
Numero 7: Scadenze, termini e pene convenzionali Numero 7.1: Termini e scadenze
È logico e anche consigliabile fornire già nel bando indicazioni concernenti lo scadenzario. A seconda dell’entità della commessa edile, agli appaltatori generali sarà richiesto di allegare all’offerta un programma dei lavori (cfr. art. 6 cpv. 1 e art. 93 della Norma SIA 118). In base alle disposizioni della Norma SIA, il programma dei lavori ha unicamente carattere informativo. Se le parti intendono far derivare diritti dal programma dei lavori, quest’ultimo deve essere inserito nel documento contrattuale al numero 2.1 o al nu- mero 15 quale elemento integrante del contratto (art. 93 cpv. 2 e art. 21 cpv. 3 della Norma SIA 118). Ciò non è però consigliabile. L’appaltatore ge- nerale deve poter essere libero di decidere come eseguire i lavori entro i termini contrattuali.
È tuttavia indispensabile che i termini e le eventuali scadenze rilevanti per l’esecuzione del contratto siano resi noti già nel bando, in particolare l’inizio e la fine (collaudo) della fornitura delle prestazioni stabilite per contratto. In base al genere di lavoro e all’entità/alla durata della commessa si racco- manda di fissare le scadenze intermedie importanti.
Se al momento della stipulazione del contratto sono ancora in corso proce- dure di autorizzazione, i termini e le scadenze possono essere definiti anche con riguardo al rilascio dell’autorizzazione (ad es. inizio dei lavori: 3 mesi dopo il rilascio dell’autorizzazione).
Garanzie
Ordine decrescente
Programma dei lavori
Comunicazione nel bando
Termini relativi
Mora
Pena convenzionale
Adeguamento scadenze/termini
Bonus / malus
Il documento contrattuale prevede che in caso di mancata osservanza dei termini/delle scadenze contrattuali l’appaltatore generale sia costituito in mora (vale a dire che il committente non deve inviare una diffida scritta all’appaltatore generale). Detti termini e scadenze sono considerati giorni dell’adempimento ai sensi dell’articolo 102 capoverso 2 CO. Per quanto ri- guarda le conseguenze giuridiche della mora, si veda l’articolo 366 CO.
Numero 7.2: Adeguamento dei termini
I motivi alla base dell’adeguamento del prezzo dell’opera (n. 4.6 del docu- mento contrattuale) determinano spesso anche l’adeguamento dei termini. Tali motivi possono essere indicati anche al numero 7.2.
Numero 7.3: Pene convenzionali per il superamento dei termini
Se l’osservanza di singoli termini e scadenze è di particolare importanza per il committente, si consiglia di prevedere una pena convenzionale in pre- senza di circostanze particolari. In tal caso, la pena convenzionale prevista deve essere indicata al numero 7.3 del documento contrattuale (riguardo alla mora dell’appaltatore generale si veda XXXXX, op cit., n. 658 segg. e riguardo alla mora prima che subentri il termine di consegna conforme- mente all’articolo 366 cpv. 1 CO il n. 668 segg.). Il limite massimo deve es- sere stabilito in funzione del contesto del progetto. In ogni caso è necessario osservare l’articolo 163 capoverso 3 CO. In linea di principio si raccomanda di stabilire una pena convenzionale solo per l’inosservanza del termine di ultimazione dell’opera completa o di singole parti rilevanti dell’opera.
Accade di frequente che i termini e le scadenze previsti nel bando risultino superati a seguito della procedura di aggiudicazione e debbano quindi es- sere adeguati. Questa necessità deve essere chiarita con l’appaltatore ge- nerale prima dell’aggiudicazione, concordando insieme i nuovi termini che dovranno essere poi inseriti nel documento contrattuale da allestire.
Il termine ultimo per l’ordinazione delle opzioni deve essere stabilito al nu- mero 7.4. Alla scadenza del termine occorre tenere conto del numero 8 delle CG.
Maggiori informazioni su questo sistema figurano nella guida della KBOB all’impiego di sistemi d’incentivazione (bonus/malus) nei lavori di costru- zione (cfr. xxx.xxxx.xx → Temi e prestazioni → Prestazioni d’opera).
Numero 8: Interlocutori
In questa disposizione si stabilisce chi sono gli interlocutori tra le parti con- traenti. Se cambiano un interlocutore o i suoi dati personali, bisogna infor- marne tempestivamente gli altri interlocutori per scritto.
Numero 9: Estensione della facoltà di rappresentanza
Questa disposizione stabilisce che il mandatario del committente può espri- mere dichiarazioni giuridicamente vincolanti per conto del committente nei confronti dell’appaltatore generale o di terzi soltanto se ciò è stato oggetto di un accordo particolare ed è stato comunicato all’appaltatore generale. Questa norma intende garantire che l’appaltatore generale non accetti istru- zioni, commesse eccetera da persone non autorizzate. Se all’appaltatore generale non è stata comunicata la facoltà di rappresentanza di un manda- tario del committente, egli non può presumere che le dichiarazioni del man- datario siano vincolanti e che rappresentino la volontà del committente.
Occorre verificare nel singolo caso se la competenza di aggiudicazione della direzione dei lavori debba essere estesa.
Numero: 11: Periodo di reclamo dei difetti, prescrizione
Numero 11.3: Periodi particolari di reclamo dei difetti e termini partico- lari di prescrizione
Il documento contrattuale offre la possibilità di convenire un termine di pre- scrizione diverso da quello dell’articolo 371 capoverso 2 CO per gli isola- menti del tetto piano e altri isolamenti che costituiscono un sistema com- pleto. L’appaltatore generale inoltra al committente anche un’offerta per un contratto di manutenzione corrispondente (prezzo di manutenzione in- cluso), valida fino al giorno del collaudo del tetto piano / dei tetti piani. La conclusione di un contratto di manutenzione al più tardi il giorno del collaudo costituisce il presupposto per prorogare di 5 anni il termine di cui all’arti- colo 371 capoverso 2 CO.
Numero 12: Assicurazioni
La presente disposizione contiene un elenco non esaustivo delle possibili assicurazioni. Se vi è l’esigenza di concludere un’altra assicurazione o as- sicurazioni complementari (ad es. un’assicurazione per il periodo di costru- zione), i dettagli al riguardo possono essere indicati al numero 15 del docu- mento contrattuale.
Maggiori informazioni concernenti l’assicurazione di responsabilità civile fi- gurano nella guida della KBOB all’assicurazione di responsabilità civile nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Prestazioni d’opera).
Numero 12.1: Assicurazione di responsabilità civile aziendale
Al contratto deve essere allegato un attestato relativo a un’assicurazione di responsabilità civile professionale da cui si evince che all’avvio della commessa l’appaltatore generale dispone di una copertura assicurativa.
Mandatario del committente
Isolamenti del tetto piano e altri isolamenti idrici
Assicurazione di responsabilità civile
Danni causati da incendio e da elementi naturali
Confederazione
Cantoni e Comuni
Numero 12.3: Danni causati da incendio e danni causati da elementi naturali
L’obbligo del committente di essere assicurato contro i danni causati da in- cendio e quelli causati da elementi naturali è disciplinato in maniera di- versa in seno alla Confederazione e ai Cantoni. In questo numero viene precisata la situazione concreta.
Numero 13: Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento
I servizi di aggiudicazione della Confederazione possono convenire nel contratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (cfr. messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, FF 2017 1587, 1650).
Nell’attuare il CIAP riveduto, i Cantoni devono esaminare nel singolo caso se esistono prescrizioni cantonali o comunali in materia.
Numero 14: Clausola d’integrità
Questa nuova disposizione ripresa nel documento contrattuale dal nu- mero 1.3 delle CG serve a evitare casi di corruzione. Da un lato, viene con- venuta una pena convenzionale per inosservanza della clausola d’integrità. Dall’altro, in caso di violazione della clausola d’integrità da parte dell’appal- tatore generale, il committente può recedere dal contratto per motivi gravi.
È disponibile anche una seconda casella vuota da selezionare, dove è pos- sibile inserire qualsiasi altra formulazione. Questa seconda casella è previ- sta in particolare per i Cantoni, i quali non devono necessariamente adottare la clausola d’integrità della KBOB.
Numero 15: Accordi particolari
Numero 15.4: Riduzione del prezzo dell’opera in caso di inosservanza delle specifiche prestabilite
In casi particolari il committente e l’appaltatore generale possono conve- nire che in caso di inosservanza delle specifiche prestabilite il committente sia autorizzato a ridurre il prezzo dell’opera.
Numero 15.7: Altri accordi particolari
Se già in occasione del bando o delle trattative contrattuali si rivela neces- sario o utile aggiungere nel caso concreto altre disposizioni, queste pos- sono essere inserite nel presente numero.
I diritti e gli obblighi definiti in altri elementi del contratto non devono essere menzionati in questo numero, a meno che ciò non s’imponga in ragione
della regola prevista in caso di contraddizioni (cfr. n. 2.2 del documento con- trattuale). Occorre evitare contraddizioni rispetto alle altre disposizioni del contratto.
Se per l’esecuzione del progetto si rivela necessario un conto fiduciario è ad esempio possibile convenire quanto segue: «L’appaltatore generale si impegna a eseguire tutte le operazioni di pagamento tra il committente e l’appaltatore generale nonché tra quest’ultimo e i suoi mandatari tramite il suddetto conto. L’appaltatore generale si impegna inoltre a effettuare da questo conto unicamente i pagamenti che riguardano le prestazioni conve- nute nel contratto per l’opera in questione».
Secondo il numero 3.3 delle CG, nell’elenco delle prestazioni occorre riman- dare a eventuali disposizioni speciali subordinate all’opera. Se a seguito di queste disposizioni speciali è necessaria una regolamentazione supple- mentare, i relativi accordi contrattuali devono essere indicati al nu- mero 15.7. In questa sede è ad esempio possibile introdurre le disposizioni necessarie (ad es. per quanto concerne il rispetto di valori massimi e di valori garantiti, il collaudo delle prestazioni durante l’esercizio ecc.) in caso di realizzazione di infrastrutture (come impianti di depurazione delle acque di scarico).
Numero 18: Diritto applicabile, controversie e foro competente
In caso di controversia, nella maggior parte dei casi conviene tentare di giungere a un accordo amichevole mediante colloqui diretti ed eventual- mente ricorrere a un mediatore/conciliatore.
Se la controversia può essere risolta solo tramite un procedimento arbitrale, occorre valutare se valga la pena rivolgersi a un arbitro unico o a un collegio di tre arbitri. Quest’ultimo è di regola più costoso e il più delle volte i proce- dimenti non durano meno di un procedimento civile ordinario. Un risparmio in termini di costi si ha al massimo quando vengono nominati arbitri specia- lizzati nella materia oggetto della controversia, il che consente di eliminare le spese per la consulenza di periti. In caso di controversie di minore entità, nelle quali si giudicano primariamente questioni tecniche, si raccomanda di avvalersi – nelle vesti di arbitro unico – di uno specialista della materia, a condizione che questi consulti un giurista esperto per la valutazione delle questioni giuridiche. Di norma è difficile prevedere la via migliore da seguire.
Le parti possono ovviamente convenire l’istituzione di un tribunale arbitrale anche quando la controversia è già insorta e sono noti i punti controversi. Di seguito è fornito un esempio di clausola arbitrale:
«Le controversie derivanti dal presente contratto sono decise da un tribu- nale arbitrale con sede presso la sede del committente. Il tribunale arbitrale può comporsi di una o tre persone, le quali sono competenti nella materia oggetto della controversia. La nomina di un arbitro unico richiede il con- senso scritto di entrambe le parti. Per la valutazione degli aspetti giuridici tale arbitro deve avvalersi del giudizio di un giurista esperto accettato dalle parti.
Conto fiduciario
Tentativo di conciliazione
Istituzione di un tribunale arbitrale
Clausola arbitrale
Procedura di composizione delle controversie per le grandi opere
Foro
Se non si perviene a un accordo sulla nomina dell’arbitro unico, la contro- versia è sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale composto da tre arbi- tri. Dal momento in cui una delle parti nomina il proprio arbitro e lo notifica alla controparte, questa ha tempo 30 giorni per nominare il proprio arbitro. I due arbitri così designati scelgono, entro i successivi 20 giorni, il presidente del tribunale arbitrale. Se la controparte non designa per tempo il suo arbitro o se i due arbitri non riescono a trovare per tempo un accordo sulla scelta del presidente, il tribunale statale competente, su richiesta di una parte, provvede alla designazione.
Alla procedura arbitrale si applicano le prescrizioni del Codice di procedura civile».
Per le grandi opere che richiedono un lungo periodo di costruzione si rac- comanda di prevedere già nel bando una procedura di composizione delle controversie a tre livelli (processo decisionale sul cantiere, procedura di conciliazione, tribunale) conformemente alla raccomandazione VSS 641 510 (1998). In questo caso l’organo di conciliazione, composto da tre persone, è designato già al momento della conclusione del contratto di appalto.
Occorre verificare nel singolo caso se, in base al luogo e al tipo di opera, alle parti non convenga scegliere come foro il luogo di esecuzione dell’opera.
5. Le Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’ap- paltatore generale (opera di edilizia), edizione 2020
5.1. Scopo e impiego delle condizioni generali
Le Condizioni generali (CG) KBOB per le prestazioni dell’appaltatore gene- rale servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affin- ché non si debbano affrontare in ogni singolo caso.
Le presenti CG si applicano solo se sono state accettate dalle parti con- traenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al nu- mero 2.1 e sono parte integrante del contratto di appalto generale.
È possibile derogare alle CG per motivi importanti. Ciò deve essere stabilito nel numero 15.7 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere pre- sente che le disposizioni contenute nelle CG possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Dichiarare non applicabile una singola disposizione delle CG può avere conseguenze difficilmente pre- vedibili. In alcuni casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevisti per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le CG devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giu- ridico competente.
Le stesse regole varrebbero anche se al posto delle presenti CG (o in ag- giunta a esse) si applicassero CG specifiche del committente. Queste ultime dovrebbero essere menzionate come elemento del contratto al numero 2.1 del documento contrattuale e secondo un ordine di priorità da cui si evinca chiaramente quale elemento prevale in caso di contraddizioni.
Le CG devono essere allegate alla documentazione del bando congiunta- mente al documento contrattuale, affinché l’appaltatore generale offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili al futuro contratto di appalto generale.
5.2. Le condizioni generali in dettaglio Numero 1: Obbligo di diligenza e di fedeltà
Gli obblighi di diligenza e di fedeltà qui regolamentati risultano dai principi generali del diritto contrattuale e sono menzionati unicamente a titolo di chia- rimento.
Dai principi generali del diritto contrattuale (come pure dall’art. 25 della Norma SIA 118) discendono gli obblighi di informazione e di diffida dell’ap- paltatore generale. Egli deve informare regolarmente il committente dell’an- damento dei lavori e procurarsi tutte le istruzioni necessarie. L’appaltatore generale deve notificare al committente le circostanze che potrebbero com- promettere l’esecuzione del contratto, che potrebbero determinare diver- genze rispetto al volume di lavoro convenuto o che potrebbero rendere op- portuna una modifica delle prestazioni convenute. L’appaltatore generale
Elemento del contratto
Deroghe alle CG
Altre CG del committente
CG come parte della documenta- zione del bando
Obblighi di informazione e di diffida
Nessun elenco delle prestazioni
deve inoltre rendere attento il committente sulle conseguenze delle sue istru- zioni.
Nelle presenti CG vengono menzionati obblighi concreti di informazione e di diffida in relazione, ad esempio, alle basi del progetto (n. 6.4) e alle mo- difiche dell’ordinazione (n. 14).
Numero 3: Documenti di descrizione delle prestazioni edili
Si veda al riguardo anche il numero 3 del documento contrattuale («Presta- zioni dell’appaltatore generale»).
La KBOB raccomanda di redigere la descrizione dell’opera e l’elenco delle prestazioni secondo standard consolidati.
Se non viene elaborato alcun elenco dettagliato delle prestazioni (ad es. in caso di bando funzionale), il numero 3.3 delle CG e il numero 15 del docu- mento contrattuale devono essere modificati di conseguenza.
Numero 4: Piani contrattuali
Si veda al riguardo anche il numero 3 del documento contrattuale («Presta- zioni dell’appaltatore generale»).
La KBOB raccomanda di scegliere il formato dei piani contrattuali in modo da garantire lo scambio dei dati (cfr. n. 3 del documento contrattuale).
Numero 5: Elaborazione dei piani da parte del committente
L’obbligo di controllare i documenti di pianificazione sancito al numero 5.4 si limita alle difformità evidenti dai piani, ai difetti e ai punti non chiari e non modifica il fatto che il committente sia tenuto a redigere un bando adeguato.
Numero 6: Elaborazione dei piani da parte dell’appaltatore generale
Le prescrizioni relative al formato per lo scambio dei dati possono essere dichiarate parte integrante del contratto.
Numero 11: Retribuzioni supplementari
Questa disposizione chiarisce la questione, rimasta irrisolta nella Norma SIA 118, relativa alla possibilità di applicare le modalità finanziarie e i ribassi anche in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore generale ha diritto a una retribuzione supplementare a seguito di indicazioni difettose sulla natura del terreno nei documenti per l’appalto conformemente all’arti- colo 58 capoverso 2 della Norma SIA 118.
Numero 12: Pagamenti diretti a subappaltatori, deposito, ipoteca le- gale degli artigiani e imprenditori
Il numero 12.3 delle CG si applica ad esempio quando per il fondo è stata iscritta nel registro fondiario un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori poiché l’appaltatore generale non ha pagato le fatture dei subappaltatori.
Se è incontroverso che il fondo in questione è destinato all’uso comune (ad es. strade e piazze) o a provvedere a un servizio pubblico particolare, per tale fondo non può essere iscritta un’ipoteca legale degli artigiani e impren- ditori (cfr. art. 9 cpv. 1 della legge federale sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, RS 282.11, e art. 839 cpv. 4 CC). Dal 1° gennaio 2012 l’imprenditore/l’artigiano può far valere secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice il proprio credito presso l’ente di diritto pubblico in quanto proprietario del fondo, purché siano adempiute an- che le altre condizioni necessarie (cfr. art. 839 cpv. 4 CC). Il numero 12.3 delle CG può pertanto essere esteso stabilendo che il committente ha il di- ritto di trattenuta anche quando è costituita una fideiussione ai sensi dell’ar- ticolo 839 capoverso 4 CC. La modifica può essere menzionata nel nu- mero 15 del documento contrattuale.
Un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori può essere iscritta in maniera provvisoria nel caso in cui sia controverso se il fondo in questione appar- tenga al patrimonio amministrativo (art. 839 cpv. 5 CC).
Il denaro dei pagamenti effettuati può essere utilizzato soltanto per le pre- stazioni direttamente correlate alla realizzazione dell’opera. Non è consen- tito l’utilizzo per pagamenti ad altri cantieri o per finanziamenti trasversali. Questo aspetto può essere integrato al numero 15.7 del documento con- trattuale (si veda anche il n. 5.6 del documento contrattuale).
Numero 17: Appaltatore generale, direzione del progetto, facoltà di rappresentanza
Il numero 17.4 delle CG presuppone che le parti sappiano con certezza chi sono le persone chiave (sulla base dell’offerta o di altri allegati al contratto). Le persone chiave non devono coincidere necessariamente con gli interlo- cutori di cui al numero 8 del documento contrattuale e possono essere so- stituite soltanto con il consenso del committente.
Numero 21: Documentazione dell’opera
La presente disposizione può essere completata nel documento contrat- tuale (n. 15.7) con prescrizioni circa gli standard e il formato da rispettare.
In generale
Fondi nel patrimo- nio amministrativo di un ente di diritto pubblico