REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DELLA FONDAZIONE ALLE AZIENDE
Allegato n. V/15 al verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2015
Art. 1 - FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. FBK, in base alle proprie norme statutarie, promuove lo sviluppo territoriale anche mediante forme di collaborazione con Operatori economici.
2. In questo ambito, FBK realizza progetti con gli Operatori economici (es. collaborazioni, attività di sviluppo, servizi sperimentali e innovativi) che, da un lato, contribuiscono alla crescita innovativa degli Operatori economici stessi e, dall’altro, aiutano FBK a comprendere meglio le dinamiche del mercato ed implementare le proprie iniziative.
3. Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare le modalità attraverso le quali FBK concede a Operatori economici Spazi interni alla propria sede, il cui uso sia connesso e/o strumentale alla realizzazione di Progetti o alla creazione e/o ideazione di Progetti.
Art. 2 - TIPOLOGIA DEGLI SPAZI
1. Gli Spazi che sono concessi agli Operatori economici richiedenti sono locali all’interno di una delle sedi FBK.
2. Gli Spazi sono concessi nello stato di fatto in cui sono, nel rispetto di tutte le normative in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza.
3. Gli Spazi, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati liberi e riconsegnati nello stato di fatto in cui erano al momento della consegna, salva la normale usura e deperimento.
4. L’installazione di apparecchiature che apportino nuovi rischi o che modifichino lo stato della sicurezza dei locali dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’aggiornamento della documentazione della sicurezza (D.L.vo 81/08).
Art. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE GLI SPAZI
1. Gli Operatori economici che hanno in essere o hanno in itinere la creazione di un rapporto di partnership e/ collaborazione per Progetti con FBK hanno la facoltà di chiedere la disponibilità di Xxxxx. FBK potrà concedere gli spazi anche ad Operatori Economici che abbiano un interesse strategico per le proprie attività.
2. Gli Operatori economici richiedenti devono avere sede legale nel territorio dell’Unione Europea.
Art. 4 - PROCEDIMENTO DI RICHIESTA
1. Gli Operatori economici legittimati, se interessati a Spazi in FBK, hanno l’onere di formalizzare una richiesta ad FBK.
2. La richiesta deve essere rivolta al Servizio Patrimonio di FBK.
3. La richiesta deve essere redatta in forma scritta e contenere la descrizione del Progetto (già formalizzato o da impostare) e delle attività che saranno svolte negli Spazi in caso di concessione degli stessi, e la motivazione della necessità/utilità di detti Spazi per l’Operatore economico richiedente.
4. Le richieste sono esaminate e valutate, in ordine di ricevimento, in base ai seguenti criteri:
a. analisi dei dati rilevanti dell’Operatore economico richiedente;
b. strategicità per FBK della collaborazione con l’Operatore economico richiedente;
c. tipologia di progetto/attività;
d. stato di implementazione del progetto/attività;
e. durata del progetto/attività;
f. disponibilità di Spazi adeguati.
5. Alla valutazione della domanda partecipano il Servizio Patrimonio, l’ufficio Legale e AIRT, il Direttore di Centro che potrebbe essere coinvolto nelle progettualità dell’Operatore economico, oltre alla Segreteria Generale, a cui spetta la decisione finale, succintamente motivata in base ai parametri riportati al precedente comma 3 del presente articolo. In casi particolari, la Segreteria Generale ha facoltà di rimettere la decisione al Consiglio di Amministrazione di FBK.
6. La risposta all’Operatore economico di concessione degli Spazi o di diniego degli Spazi è inviata dal Servizio Patrimonio riportando la motivazione e allegando bozza di accordo specifico per il caso concreto.
7. Salva motivata proroga, l’esito della valutazione è comunicato all’Operatore economico richiedente in un termine non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi.
Art. 5 - ACCORDO
1. La concessione degli Spazi sarà data – salvo deroghe da decidere caso per caso - mediante contratto di locazione preferibilmente ad uso commerciale temporaneo/transitorio o, in casi particolari o per brevi periodi nelle more della conclusione del contratto di locazione, mediante contratto di comodato con pagamento dei servizi condominiali. Bozza del contratto di locazione ad uso commerciale temporaneo/transitorio è allegata al presente regolamento, restando FBK legittimata a apporre ogni modifica e/o integrazione necessaria nel caso concreto; le disposizioni previste nella bozza allegata verranno rese compatibili con i contratti di locazione ad uso commerciale non temporaneo/transitorio e di comodato nel caso in cui l’istruttoria di cui all’art. 5 comma 5 consigli la stipulazione di queste diverse forme contrattuali.
2. In caso di Xxxxxxxx, l’accordo sarà per uso temporaneo pari alla durata dello stesso, salvo casi particolari.
3. Il canone della locazione sarà determinato in base ai correnti prezzi di mercato per locazioni analoghe.
4. Il contratto disciplina anche le caratteristiche specifiche della locazione, il comportamento da adottare qualora vengano meno uno o più requisiti necessari alla stipula del contratto e i servizi accessori previsti, con l’indicazione dei costi degli stessi.
5. FBK si riserva di recedere dal contratto in modo unilaterale con preavviso.
6. In caso di inadempimento dell’Operatore economico o altri fatti rilevanti, il contratto è risolto di diritto ed unilateralmente da FBK con richiesta di indennizzo o danni all’Operatore economico.
7. E’ facoltà di FBK richiedere cauzioni, fidejussioni o altre forme di garanzia, nonché polizze assicurative.
Art. 6 – TRASPARENZA, PUBBLICITÀ
1. L’elenco dei soggetti che hanno formalizzato richiesta degli Spazi e reso pubblico sul sito web di FBK.
2. L’elenco dei soggetti che hanno ottenuto gli Spazi è reso pubblico sul sito web di FBK.
3. Il presente Regolamento e relativo allegato, ed ogni eventuale successiva modificazione e/o integrazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di FBK con pubblicazione sul sito web di FBK.
Letto e approvato il 28 settembre 2015 FIRMATO IN ORIGINALE
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Presidente Fondazione Xxxxx Xxxxxxx
BOZZA
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI NATURA TRANSITORIA/TEMPORANEA
La FONDAZIONE XXXXX XXXXXXX (di seguito “FBK” o “il Locatore”) concede in locazione ad uso commerciale per fini transitori e/o temporanei a (1) (di seguito “il Conduttore”)
che accetta, gli Spazi posti in …………………………. via ……………………. n. ……...piano …….scala …… int. ……..composti di n vani, in cui sono presenti beni mobili come da elenco allegato sottoscritto dalle
Parti (ALLEGATO 1).
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: ……………………………………
b) codice fiscale del locatore………………………………………………………………….
c) documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: ……………………………………….…..
d) certificato di collaudo e certificazione energetica:
……………………………………………………………………………..
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:
Articolo 1 - Durata
Il presente contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (2), dal …………. al ,
allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 - Esigenza di uso temporaneo e/o transitorio
Le Parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria e temporanea in quanto il Conduttore espressamente ha l'esigenza di utilizzare gli Spazi per il periodo indicato all’articolo 1 del presente contratto per il seguente motivo: …………………………………………………………….…, che documenta mediante allegato al presente contratto (ALLEGATO 2).
Il Conduttore acconsente all’uso temporaneo, avendone interesse proprio.
Articolo 3 -Canone
Il canone di locazione è convenuto in euro …………………….………..….. , importo che il Conduttore si obbliga a corrispondere al Locatore a mezzo di bonifico bancario, in n rate eguali anticipate di euro
……………… ciascuna, alle seguenti date: …………………………… ……………..
Il Conduttore si obbliga inoltre a corrispondere al Locatore il rimborso annuo delle “spese condominiali” effettivamente sostenute dal Locatore e rendicontate a piè di lista. Le spese generali relative alla conduzione del fabbricato, che saranno rimborsate dal Conduttore proporzionalmente agli spazi occupati sono le seguenti: energia elettrica, metano, acqua, pulizie, giardinaggio, portierato, manutenzioni, smaltimento rifiuti, assicurazione fabbricati.
Articolo 4 -Deposito cauzionale
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il Conduttore versa al Locatore, che con la firma del contratto ne rilascia quietanza, una somma di euro ………………………….. pari a n mensilità del
canone, non imputabile in conto canoni, non produttiva di interessi legali.
Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica degli Spazi e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..…
Articolo 5 - Oneri accessori e Responsabilità
Il Conduttore si impegna a tenere indenne il Locatore:
a. da qualsiasi conseguenza a carattere civile, amministrativo e da qualsiasi altro onere che dovesse derivare dalle proprie attività;
b. da ogni danno che possa derivare alle proprie persone o attrezzature per fatto proprio o per colpa di terzi, per danneggiamenti, guasti, furti con o senza scasso, per qualsivoglia interruzione dei servizi dell’edificio o interruzione di utenze;
c. da qualsiasi responsabilità conseguente o inerente alla propria attività nei locali o comunque utilizzandone i relativi servizi.
d. Il Conduttore è direttamente responsabile verso FBK e i terzi per danni derivanti da sua colpa per fuoriuscite d’acqua, fughe di gas, incendi, ecc., e per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso degli spazi locati e degli eventuali spazi comuni.
Il Concessionario o Xxxxxxxxx si impegna a stipulare a proprie spese – con decorrenza dalla data di messa a disposizione dei locali – una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dalle seguenti caratteristiche ….
Articolo 6 -Spese di bollo e registrazione
Il Conduttore provvede alla registrazione del contratto, consegnando una copia dell’atto registrato al Locatore.
Le spese di registrazione e di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del Conduttore.
Articolo 7 -Pagamento, risoluzione e prelazione
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il Conduttore. La vendita dell'unità immobiliare locata, su cui il Conduttore non ha alcuna forma di prelazione, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8 - Uso
Gli Spazi devono essere destinato esclusivamente ai fini concordati.
Le persone che hanno accesso agli Spazi andranno comunicate all’Unità Sicurezza e Prevenzione ed eventuali nuove persone devono essere comunicate dal Conduttore al Locatore che può rifiutarne l’accesso.
E’ fatto divieto di sublocazione o comodato, né in tutto né in parte, dagli Spazi.
Il Conduttore ha diritto ad usare gli altri spazi dell’immobile solo al fine di accedere agli Spazi qui locati.
Articolo 9 -Recesso del Locatore e del Conduttore
Il Locatore ha facoltà di recedere unilateralmente, senza oneri o indennizzi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante PEC almeno …………………….. prima. Il Conduttore ha facoltà di recedere unilateralmente, previo preavviso da recapitarsi mediante PEC almeno prima.
Articolo 10 - Consegna
Il Conduttore dichiara di aver visitato gli Spazi locatagli, di averli trovati adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderli in consegna ad ogni effetto, costituendosi custode.
Il Conduttore si impegna a riconsegnare gli Spazi nello stato in cui l'ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare tutte le norme del Regolamento interno ed ogni altra disposizione del Locatore in merito alla sicurezza ed alla gestione dell’immobile.
È in ogni caso vietato al Conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri utilizzatori dello stabile.
Articolo 11 -Modifiche e danni
Il Conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli Spazi locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Eventuali opere di adeguamento dei locali che siano state preventivamente autorizzate rimarranno acquisite al fabbricato senza alcun compenso, fermo l'obbligo di rimettere comunque le cose in pristino, ove richiesto dal Locatore.
Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del Locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 –Impianti
Il Conduttore si obbliga a servirsi unicamente degli impianti presenti, restando sin d'ora il Locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire altro impianto aggiunto a spese del Conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo.
Articolo 13 -Accesso
Il Conduttore deve consentire l'accesso agli Spazi al Locatore.
Articolo 14 - Varie
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il Locatore ed il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali.
Art. 15 - Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trento, con esclusione di qualunque altro Foro. Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………….., li …………………
Il Locatore ………………………………………..
Il Conduttore ……………………………………..
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del presente contratto.
Il Locatore ………………………………………...
Il Conduttore ………………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante
(2) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.
(3) Xxxxxxx tre mensilità.