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Spett.le
OGGETTO: Lettera di incarico di procacciamento di affari ai sensi dell'art. 1322 C.C.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge e da registrarsi solamente in caso d’uso con spese a carico della parte che se ne renderà inadempiente, si conviene e stipula, a partire dal quanto segue:
1) La (Preponente) con sede in
n. , codice fiscale e partita IVA in persona dell’Amministratore in carica e legale rappresentante della società sig. nato a il giorno e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui sopra, abilitato alla stipula del presente contratto in forza dello statuto sociale vigente, affida la promozione per la commercializzazione dei propri prodotti a
(Procacciatore), il quale, in forza del presente incarico non potrà concludere vendite ma dovrà procacciare commesse che dovranno essere accettate dal proponente. L'attività esplicata sarà occasionale e non costante.
2) Oggetto del presente incarico e il procacciamento di affari per conto della preponente per la vendita di macchine ed accessori secondo le condizioni ed i prezzi che sono indicati nel listino degli articoli che sottoscritto dalle parti è allegato alla presente lettera onde formarne parte integrante e sostanziale.
3) Con tali premesse, , procacciatore, si impegna a seguire diligentemente la zona affidata costituita
con nessuna esclusione di città o paesi. Il procacciatore si impegna a operare attivamente e diligentemente secondo canoni di buona fede e correttezza. La Preponente si riserva la facoltà di inviare presso la clientela, in qualsiasi momento e a proprie spese, degli incaricati di fiducia con mansioni ispettive che verifichino la correttezza e l’adempimento dell’incarico assunto dal procacciatore.
4) L’assegnazione della zona non comporta alcun diritto di esclusiva a favore del procacciatore rimanendo inteso che la preponente potrà, conseguentemente, trattare e concludere affari nella zona suindicata, direttamente ovvero per il tramite di altri agenti, procacciatori od intermediari, anche con terzi che l’agente abbia in precedenza acquisito come clienti, senza obbligo di corrispondere al procacciatore alcun compenso od altra indennità, né a titolo provvigionale, né a titolo risarcitorio, né a qualunque altro titolo.
5) Il presente incarico é a tempo indeterminato. La presente lettera d’incarico può essere reciprocamente disdettata con lettera raccomandata, con preavviso di
mesi.
6) Quale corrispettivo per l’attività svolta, verrà riconosciuta al procacciatore, sugli affari andati a buon fine nella zona e con la clientela oggetto del presente incarico, la provvigione nella misura del %. Le percentuali saranno conteggiate sugli incassi effettivi delle fatture, al netto di ogni sconto e abbuono. Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del procacciatore. La chiusura del conto provvigionale avverrà trimestralmente. Il pagamento delle competenze avverrà entro i trenta giorni successivi all’emissione di regolare fattura da parte del procacciatore. Il corrispettivo verrà corrisposto in Euro. Alla cessazione del rapporto verranno liquidate, previo ogni conguaglio, le provvigioni sulle vendite effettuate fino alla data di scioglimento del rapporto. Il corrispettivo pattuito è comprensivo di ogni compenso a qualunque titolo spettante al procacciatore e pertanto lo stesso rinuncia fin da ora per quanto occorrer possa a vantare qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti della preponente.
7) Le spese tutte inerenti al presente incarico di procacciatore di affari nessuna
esclusa, saranno a completo carico di
espressamente se le assume.
che
8) L’incarico affidato al procacciatore è limitato alla zona precisata al punto 3. Al di fuori di tale zona è fatto espresso divieto di svolgere l’attività oggetto del presente accordo pena l’immediata risoluzione dello stesso. Al procacciatore è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente affari di altri soggetti, enti, persone o società che operino in concorrenza con la Preponente. Nel caso di accertamento di qualsiasi atto in contrasto con il divieto di cui al presente punto, la preponente avrà la facoltà di considerare risolto di pieno diritto il
presente rapporto per fatto e colpa del procacciatore salvo ogni diritto al risarcimento del danno.
9) Tutte le notizie inerenti alla attività della Preponente, delle quali il procacciatore verrà a conoscenza a seguito od in occasione dell’esecuzione del presente incarico, xxxxxxx considerarsi di carattere assolutamente riservato. L’eventuale violazione di tale obbligo di segretezza sarà ragione per la risoluzione di diritto del rapporto per fatto o colpa del procacciatore con ogni conseguenza, anche di carattere penale e salva ogni ragione di risarcimento del danno a favore della preponente. All’atto della cessazione dell’incarico il procacciatore restituirà, senza indugio, tutto il materiale ed in genere tutto quanto gli sia stato affidato per l’espletamento dell’incarico medesimo e che è di esclusiva proprietà della Preponente.
10) Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Il presente accordo sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna pretesa da parte del procacciatore a qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo, qualora dovessero essere revocata la concessione di vendita dei prodotti oggetto del presente accordo, a favore della preponente. Il presente accordo potrà esser risolto da ciascuna parte, con effetto immediato, qualora l’altra parte sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione od abbia altrimenti cessato la propria attività, ovvero sia stata dichiarata fallita od assoggettata ad altre procedure concorsuali. Il presente contratto è automaticamente risolto senza necessità di diffida o costituzione in mora qualora il procacciatore svolga la propria attività per terzi soggetti in concorrenza con la Preponente ovvero al di fuori dei limiti della zona per la quale il presente accordo è stipulato. Allo scioglimento, per qualsiasi motivo del presente contratto, il procacciatore cesserà immediatamente di svolgere qualsiasi attività ai sensi del presente accordo.
11) In ogni ipotesi di cessazione del presente rapporto, non sarà dovuto alcun indennizzo tra le parti, né per avviamento né per altro titolo rinunciandovi le parti, espressamente ed incondizionatamente fin da ora.
12) Le parti avranno cura di osservare tutte le disposizioni di legge anche fiscali e tributarie dettate per la corretta esecuzione del presente contratto. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno risultare da atto scritto recante la sottoscrizione delle parti. Tutti i corrispettivi oggetto del presente accordo saranno soggetti ad IVA di legge. Il presente incarico non può essere ceduto a terzi. Il presente contratto costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le parti e non potrà essere modificato se non a mezzo di un documento scritto, firmato da entrambe le parti. Xxxx sostituisce ogni e qualsiasi altro precedente accordo verbale o scritto eventualmente precedentemente intervenuto.
13) Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e comunicare a terzi i loro dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente rapporto contrattuale (legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni).
14) Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all’interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.
15) Si applicano alla presente pattuizione, le disposizioni tutte contenute per i contratti in generale, nel titolo II, libro IV del Codice Civile, dagli artt. 1321 all'art. 1479 compreso.
Redatto in due esemplari. Letto, confermato e sottoscritto.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole: 3) Zona affidata; 4) Esclusiva; 5) Durata; 6) Corrispettivo; 7) Spese; 8) Esclusiva; 9) Riservatezza; 10) Clausola Risolutiva Espressa, 11) Rinuncia a pretese ulteriori; 13) Trattamento dei dati;
14) Foro Competente.