CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C O M U N E D I CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVEICOLI
Approvato ed emendato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 29/11/2018
NORMATIVA
Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle autovetture di rimessa del 22.3.34.
D.P.R. n. 616 del 24.07.1977
D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)
D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)
D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
D.M. del 19.1.96 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea)
Legge Regionale del 06.04.1996 n. 29 (Norme in materia di trasporto persone)
Legge Regionale del 09.08.2002 n. 13 (Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 06.04.1996 n. 29)
SOMMARIO
TITOLO I Disposizioni Generali
Art. | 1 | Principi generali |
Art. | 2 | Definizione del servizio |
Art. | 3 | Disciplina del servizio |
Art. | 4 | Figure giuridiche di gestione |
Art. | 5 | Condizioni d'esercizio |
Art. | 6 | Modalità di svolgimento del servizio |
Art. | 7 | Ufficio competente |
TITOLO II L’attività di noleggio con conducente di autoveicoli
CAPO I La professione di noleggiatore
Art. 8 Requisiti generali per l'esercizio della professione di noleggiatore Art. 9 Requisiti specifici per l'esercizio della professione di noleggiatore
CAPO II Norme per le Autorizzazione all'esercizio Art. 10 Autorizzazioni
Art. 11 Rilascio e durata dell’autorizzazione
Art. 12 Requisiti per l’assegnazione dell’autorizzazione Art. 13 Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 14 Sede dell’esercizio e ubicazione delle autorimesse Art. 15 Contenuti del bando pubblico
Art. | 17 | Caratteristiche dell’autoveicolo |
Art. | 18 | Contrassegni per l’autoveicolo |
Art. | 19 | Inizio del servizio |
Art. | 20 | Stazionamento degli autoveicoli |
Art. | 21 | Collaborazione alla guida |
Art. | 22 | Interruzione del servizio |
Art. | 23 | Trasporto persone portatrici di handicap |
Art. | 24 | Tariffe e condizioni di trasporto |
Art. | 25 | Locazione temporanea ed eccezionale |
Art. 16 Ricognizione delle autorizzazioni CAPO III L'Esercizio del servizio
TITOLO III Lo svolgimento del servizio
Capo I Norme di comportamento
Art. 26 Comportamento del noleggiatore durante il servizio Art. 27 Comportamento dell'utente durante il servizio
Capo II Vigilanza sul servizio e sanzioni Art. 28 Addetti alla vigilanza
Art. 29 Sanzioni amministrative
Art. 30 Sospensione dell’autorizzazione di esercizio Art. 31 Revoca dell’autorizzazione
Art. 32 Violazioni e sanzioni pecuniarie
Art. 33 Responsabilità nell’esercizio del servizio Art. 34 Reclami sul servizio
Art. 35 Decadenza dell’autorizzazione Art. 36 Rinuncia all’autorizzazione
Art. 37 Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione
TITOLO IV Disposizioni finali
Art. 38 Approvazione del regolamento
Emendamenti approvati con delibera consiliare n. 71 del 29/11/2018
(* emendamento n. 1, prot. n. 21981 del 27/11/2018). (** emendamento n. 3, prot. n. 21983 del 27/11/2018).
TITOLO I Disposizioni Generali
Art. 1 Principi generali
Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio con conducente di autoveicoli determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento ed agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio di noleggio con conducente a mezzo ape calesse ed il trasporto pubblico di linea.
Art. 2 Definizione del servizio
Il servizio di noleggio con conducente svolto con autoveicolo assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza. Il servizio si rivolge a quell’utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto a tempo e/o viaggio.
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, di norma, nel territorio del comune di CAPACI.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
E' fatto espresso divieto di adibire gli autoveicoli sopra menzionati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea in concessione o provvisoriamente autorizzati.
Art. 3 Disciplina del servizio - autorizzazione all’esercizio
Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15 gennaio 1991, n. 21, L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e in quelle contenute nel presente Regolamento.
Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.
Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile ai soggetti disabili.
L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Art. 4 Figure giuridiche di gestione
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa di trasporto, all'albo delle imprese presso la Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese Artigiane
previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile che svolgono le attività di autoservizi pubblici non di linea di cui ai punti a) o
b) del comma 2 dell’art 1 della Legge n.21/1992.
Art. 5 Condizioni d'esercizio
Per ogni titolare è consentito il rilascio di una sola autorizzazione*. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente al S.U.A.P. competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
Art. 7 Ufficio competente
Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, l’ufficio competente è costituito dal S.U.A.P.
Lo sportello unico per le attività produttive svolge anche un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
Altresì il S.U.A.P.:
a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
c) segnala problemi e formula eventuali proposte alle Amministrazioni competenti in materia di N.C.C.;
d) verifica la qualità del servizio e il decoro dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dello stesso;
e) provvede alla vidimazione annuale delle autorizzazioni entro e non oltre il 31 gennaio
di ogni anno.
Per le attività di cui ai punti d) ed e) sono dovuti diritti d’istruttoria nella misura prevista dalla vigente delibera di Giunta Municipale alla voce “certificazioni”.
TITOLO II L’attività di noleggio con conducentedi autoveicoli
CAPO I La professione di noleggiatore
Art. 8 Requisiti generali per l'esercizio della professione di noleggiatore
L'esercizio della professione di noleggiatore con autoveicolo è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibii ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di
Palermo, di cui all'art. 3 bis della Legge Regionale 06.04.1996 n. 29;
c) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
Art. 9 Requisiti specifici per l'esercizio della professione
L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini che oltre al possesso dei requisiti generali sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) avere a disposizione, di norma, una rimessa nel comune di Capaci, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
c) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
d) aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nella misura dei massimali di legge, commisurato alle peculiarità del mezzo.
CAPO II Norme per le Autorizzazioni all'esercizio Art. 10 Autorizzazioni
Per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente svolto con autoveicolo è necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte dello sportello unico delle attività produttive, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente secondo i criteri di assegnazione di seguito indicati.
L’esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari l’osservanza delle Leggi in materia, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dai competenti organi.
In base alle caratteristiche del Comune, la distanza dal capoluogo, la distanza dall’aeroporto, il numero dei residenti e l’affluenza turistica durante il periodo estivo, per realizzare il pieno soddisfacimento del servizio il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare è pari a 30 (trenta), di cui 2 (due) già assegnate e 28 (ventotto) da assegnare in base ad apposito bando di concorso.
Art. 11 Rilascio e durata dell’autorizzazione
Le autorizzazioni vengono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9.
I criteri e i requisiti per la partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni vengono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
L’autorizzazione per l’esercizio ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle norme vigenti.
L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dal S.U.A.P., provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dal presente regolamento comunale.
L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.
Il provvedimento di assegnazione è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 30 aprile 1991 n. 10.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa, di norma, sul territorio comunale di Capaci nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
Art. 12 Requisiti per l’assegnazione dell'autorizzazione
Per le persone fisiche:
1) età non superiore ai 55 anni;
2) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
4) non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
5) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 4;
6) risiedere nel territorio della Comunità Europea;
7) essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane;
8) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, o di un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al precedente punto 2;
9) di non essere titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura ovvero di essere titolare di n autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura;
Per le persone giuridiche:
1) avere la sede principale nel territorio della Comunità Europea;
2) essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente;
3) i titolari o legali rappresentanti abbiano i requisiti richiesti al punto A), ad eccezione dell'obbligo della residenza in un Comune della Provincia.
Art. 13 Trasferibilità dell'autorizzazione
L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessanta anni;
c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata.
a)L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente S.U.A.P.;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente S.U.A.P. unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.
Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della/e autorizzazione/i dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia.
L’autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.
Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio.
Art. 14 Sede dell’esercizio e ubicazione delle autorimesse
I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio devono comunicare al S.U.A.P. la propria sede e l'ubicazione delle rimesse presso le quali debbono stazionare i veicoli.
Queste ultime devono essere ubicate nel territorio del Comune di Capaci e nel caso di box o autorimesse collettive essere dotate di certificazione di agibilità.
Per l’esercizio del servizio i titolari di autorizzazione devono avere la sede operativa, in regola con le norme urbanistiche ed edilizie, nel Comune di Capaci, situata in luogo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
4Entro 30 giorni deve essere comunicata al S.U.A.P. ogni variazione intervenuta.
Art. 15 Contenuti del bando pubblico
Il bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni deve contenere le seguenti indicazioni:
- tipologia del bando ( titoli ed esami);
- numero delle licenze da assegnare;
a) i requisiti per la partecipazione al concorso:
b) essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
c) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) possesso del titolo obbligatorio per la guida dell’autoveicolo secondo il vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
e) certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti previsto dell’art.6 delle L. nr.21/1992 e dell’art. 4 della L. R. nr.13 del 09.08.2002;
f) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
h) non avere trasferito precedente autorizzazione per l’eserciziodel servizio di auto da nolo con conducente da almeno cinque anni;
i) di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio del comune di Capaci **;
j) non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione da una professione o un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale;
k) non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
l) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
m) Non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di fallimentare a norma di legge;
n) Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Capaci, sia da parte di altri Comuni;
o) Non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, o sottoposto a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni salvi i casi di riabilitazione;
p) elenco dei documenti da produrre;
q) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
r) le modalità di inoltro della domanda;
s) lo schema di domanda;
t) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
u) l'indicazione che il limite minimo di età è di 21 anni e quello massimo di 55.
v) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
Titoli oggetto di valutazione ed esame
Per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) titoli di studio max 40 punti
2) titoli professionali max 40 punti
3) esame d’idoneità max 20 punti
Per l’assegnazione delle autorizzazioni saranno valutati i seguenti titoli di studio per un massimo di 40 punti:
a) diploma di scuola media fino ad un massimo di 20 punti
b) diploma di scuola secondaria superiore 10 punti
c) diploma di laurea 8 punti
d) attestato di lingua straniera di livello B1 rilasciato da ente certificatore 2 punti
di massimo punti 20.
Alla licenza media vengono aggiunti i sotto indicati punteggi: Giudizio di sufficiente punti 0
Giudizio di discreto punti 5
Giudizio di buono punti 10
Giudizio di distinto punti 15
Giudizio di ottimo punti 20
espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
Media | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
Punteggio | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Media | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
Punteggio | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Media | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 |
Punteggio | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio il seguente:
Diploma di Scuola media di secondo grado punti 10
Diploma di laurea punti 10
Titoli professionali e/o di servizio
per l’assegnazione delle autorizzazioni saranno valutati i seguenti titoli professionali per un massimo di 40 punti:
e) Periodi di servizio giornaliero prestati fino ad un massimo di 15 punti
f) Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti fino ad un massimo di
10 punti
g) Possesso del patentino di guida turistica 5 punti
h) Possesso di attestato di corso di primo soccorso 5 punti
i) Disponibilità di rimessa nel territorio del comune di Capaci 5 punti
Il punteggio attribuito al servizio giornaliero prestato, fino ad un massimo complessivo di punti 20 il seguente:
Nella qualità di sostituto alla guida punti 0,030
Nella qualità di collaboratore familiare punti 0,00
Il numero delle giornate di servizio viene stabilito computando tutti i giorni compresi nei periodi per i quali il candidato risulta essere stato autorizzato alla guida. Il servizio prestato è oggetto di valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno 100 giorni anche non consecutivi.
Il punteggio attribuito all’anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti è il seguente:
a. per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi 2 punti
b. Per ogni frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi 1 punto
A parità di punteggio costituisce titolo di precedenza in graduatoria il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 luglio 1987, n°392 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di ulteriore parità preferito il concorrente di età minore. Esame d’idoneità
Il punteggio massimo attribuito all’esame è di max 20 punti
L’esame consiste in un colloquio orale basato sulle seguenti materie:
Decreto L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
Nozioni elementari di diritto, contratto di trasporto viaggiatori;
Leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al servizio di trasporto non di linea per via di terra;
Regolamenti comunali e disposizioni provinciali per l’esercizio del servizio di trasporto non di linea per via di terra;
Norme per il trasporto pubblico per portatori di handicap;
Nozioni di toponomastica e geografia del territorio comunale e provinciale; Nozioni di pronto soccorso e comportamento nell’ipotesi di incidente stradale.
Art. 16 Commissione di concorso
1. La Commissione d’esame sarà composta dal Segretario Generale, dal Responsabile del SUAP e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
2. I requisiti per l’ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, sono quelli previsti dall’art. 11, del presente regolamento.
3. I titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di pubblicazione del bando.
CAPO III L'Esercizio del servizio Art. 17 Caratteristiche dell’autoveicolo
Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente e la carrozzeria deve avere almeno quattro portiere laterali di accesso, ovvero due portiere di ampie dimensioni per gli autoveicoli con più di cinque posti.
In caso di sostituzione dell’autoveicolo, il titolare deve richiedere al S.U.A.P. l’autorizzazione alla dismissione dell’autoveicolo, inserendo nell’istanza gli estremi identificativi del nuovo veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e a dotarlo dei contrassegni di cui all'art. 18, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
Art. 18 Contrassegni per l’autoveicolo
1. L’autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte: "NOLEGGIO"; "Comune di
Capaci" e lo stemma comunale.
2. Detto veicolo deve essere, altresì, dotato di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma circolare e delle dimensioni di cm. 10,00 di diametro, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:sulla parte superiore, la scritta "Comune di Capaci" e "N.C.C."; al centro lo stemma del comune; nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione a mezzo Brevetto che sarà apposto a cura del fornitore indicato dal S.U.A.P.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso il S.U.A.P.
5. L’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia.
6. I titolari di autorizzazione provvederanno ad approvvigionarsi a propria cura e spese dei contrassegni suindicati, a seguito di nulla osta del S.U.A.P. e presso il fornitore indicato dallo stesso ufficio.
Art. 19 Inizio del servizio
1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l’attività entro 90 giorni dalla comunicazione della intervenuta intestazione della autorizzazione. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Il titolare deve, altresì presentare al S.U.A.P., almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività la documentazione atta a provare la disponibilità degli autoveicoli, l'assicurazione contratta contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità. Anche successivamente, il titolare e tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Ufficio, la documentazione prevista nel comma precedente.
Art. 20 Stazionamento degli autoveicoli
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata, di norma, all'interno del territorio comunale su area privata. L’ambito territoriale di ubicazione della rimessa o delle sede del vettore è quello delimitato dalle zone “B”, “C” o “D” del vigente piano regolatore generale del comune di Capaci
2. Al noleggiatore è fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente vietata l'acquisizione di clienti mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere del S.U.AP., può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
Art. 21 Collaborazione alla guida
1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al S.U.A.P., i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
Art. 22 Interruzione del servizio
1. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, e fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.
2. Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al primo comma e l'utente non intenda proseguire, lo stesso e tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri o una quota proporzionale al prezzo convenuto.
3. Qualora gli utenti intendano trattenere l'autoveicolo fermo a loro disposizione allorché debbano scendere per loro particolari esigenze, a richiesta del conducente possono corrispondere l'importo relativo al percorso già effettuato e risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo per il quale chiedono di essere attesi.
Art. 23 Trasporto specifico di persone
1. Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente, a condizione che l’automezzo sia di proprietà o in usufrutto della persona o dell’Associazione.
2. In deroga ai casi previsti dagli artt. 11 e 13 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente provvede a rilasciare l’autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:
a) il contingente numerico delle autorizzazioni non e definito;
b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”;
c) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 12 del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni contenute ai punti 1, 8 e 9 della lettera A);
d) il rilascio delle autorizzazioni e subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
e) in deroga ai casi previsti agli artt. 7 e 8, l'autorizzazione non e trasferibile, in nessun
caso, ad altro soggetto;
3. Il trasporto delle carrozzine, dei caniguida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 24 Tariffe e condizioni di trasporto
0.Xx sensi dell’art. 13 della Legge 21/92 il corrispettivo del servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utente e il noleggiatore.
Art. 25 Locazione temporanea ed eccezionale di autoveicolo
1. Per la sostituzione di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il S.U.A.P. può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Capaci;
b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
TITOLO III Modalità di svolgimento del servizio Capo I Norme di comportamento
Art. 26 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
a) indossare in servizio abiti decorosi;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
f) consegnare al Comando di Polizia Municipale ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
i) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
l) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Capaci S.U.A.P. ‐ Vettura Pubblica, numero dell'autorizzazione;
m) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
n) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
Art. 27 Comportamento dell'utente durante il servizio
1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) fumare durante il trasporto;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
f) fumare nell’autoveicolo.
Capo II Vigilanza sul servizio e sanzioni Art. 28 Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è
demandata principalmente alla Polizia Municipale di Capaci e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.
Art. 29 Sanzioni amministrative
1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge
24.11.81 n. 689;
b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 7, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento, all'ufficio comunale competente.
7. L'ufficio comunale competente predispone il provvedimento.
Art. 30 Sospensione dell’autorizzazione di esercizio
1. In caso di non osservanza delle norme previste nel presente Regolamento il Dirigente Responsabile del S.U.A.P. potrà disporre la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tempo commisurato alla gravita delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare n. 90 giorni.
2. Le violazioni alle prescrizioni contenute agli artt. 1, 10 e 16 del presente Regolamento comportano la sospensione temporanea della o delle autorizzazioni di esercizio per un periodo da uno a novanta giorni.
Art. 31 Revoca dell'autorizzazione
1. Il S.U.A.P. dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 5;
b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
e) sia in corso più di una volta nelle violazioni di cui all'art. 31 comma 9 o 10;
f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. Il S.U.A.P. trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 32 Violazioni e sanzioni pecuniarie
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,82 ad €. 258,23:
a) art. 5 comma 4;
b) art. 6 comma 4;
c) art. 16;
d) art. 22 comma 2;
e) art. 23; f) art. 25 comma 2;
g) art. 25 comma 0 xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x);
h) art. 25 comma 2 lettere b), g);
i) art. 26.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 a €. 464,82 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
a) art. 22 comma 3;
b) art. 13 commi 1, 2 e 3;
c) art. 25 comma 1 lettera b);
d) art. 25 comma 2 lettere a), c), e), h), i);
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 a €. 464,81 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:
a) art. 20;
b) art. 23;
c) art. 37;
d) art. 2 comma 2 lettere d), f).
4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 206,58 a €. 516,46.
5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 a €. 258,23 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale dispone la revoca dell'autorizzazione.
6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 a €. 464,81 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.
7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 464,81. L'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.
9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata
commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta.
Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
11. Il titolare di autorizzazione che, senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.
12. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
13. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.
Art. 33 Responsabilità nell'esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.
Art. 34 Reclami sul servizio
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
Art. 35 Decadenza dell'autorizzazione
1. Il S.U.A.P. dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I;
b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale senza darne opportuna comunicazione al SUAP.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 36 Rinuncia all'autorizzazione
1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al S.U.A.P.
Art. 37 Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione
1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.
TITOLO IV Disposizioni finali Art. 38 Approvazione del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua
pubblicazione all’albo pretorio del comune.