BANCA D'ITALIA
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di........................
Oggetto: Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento. Lettera-contratto (Versione 2022.1 approvata il 14.01.2022 con protocollo 62057/22).
Il/La ,
(di seguito la “Controparte”),
codice meccanografico ,
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie ,
(MFI code)
C.F. ..................................................................................
P.IVA.................................................................................
(V.A.T. number)
numero di iscrizione al registro delle imprese ……………………………………
(company number)
avente sede legale in
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
(Stato; città; indirizzo)
legalmente rappresentat. da:
..........................................................................................................................
nella sua qualità di:
..........................................................................................................................
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento (di seguito “Condizioni generali”) che costituiscono parte integrante della presente lettera-contratto;
b) di confermare, a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell’articolo 47 del codice civile per il rapporto di conto PM - ovvero di conto HAM - in essere con la Banca, nonché i dati resi noti nell’ambito di tale rapporto per l’esecuzione delle comunicazioni via Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC),
ovvero, in assenza di tale rapporto,
elegge il domicilio - ai sensi dell’articolo 47 del codice civile - al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………………………..
(Stato; città; indirizzo)
e indica per lo scambio di comunicazioni con codesto Istituto i seguenti indirizzi PEC: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
c) di accettare che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di conto PM - ovvero di conto HAM - successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto e l’indirizzo PEC resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli sopra specificati.
…………….…., ……………………..
(Luogo) (Data)
………………………..……………………………… (sottoscrizione digitale del legale rappresentante)
Al riguardo, la Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni di cui agli articoli 2 (Attività idonee), commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; 8 (Svincolo delle attività da parte della Banca); 11 bis (Sospensione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento); 12 (Estratto conto); 14bis (Costituzione di attività idonee negoziabili per operazioni di autocollateralizzazione da parte di un terzo datore), comma 7; 15 (Esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi); 25 (Costituzione in garanzia di prestiti di un terzo), comma 2; 39 (Manleva), 47 (Estratto conto per lo stanziamento di portafogli di prestiti) delle allegate Condizioni generali.
…………….…., ……………………..
(Luogo) (Data)
………………………….……………………………… (sottoscrizione digitale del legale rappresentante)
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:
- “AnaCredit”: base di dati contenente informazioni dettagliate sui prestiti bancari a livello individuale nell’area dell’euro trasmesse ai sensi degli obblighi di segnalazione statistica conformemente al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13);
- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “attività negoziabili”: strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato che soddisfano i criteri di idoneità dettati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE;
- “attività non negoziabili”: depositi a tempo determinato, prestiti, strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria;
- “autocollateralizzazione”: credito infragiornaliero concesso dalla Banca centrale in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, garantito o con titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock);
- “autorità di vigilanza competente”: una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale, abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- “Banca”: la Banca d'Italia;
- “Banca centrale nazionale (BCN)”: Banca Centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea la cui moneta è l’euro;
- “Banca centrale domestica”: la Banca centrale del Paese in cui la Controparte è insediata;
- “Banca centrale corrispondente”: la Banca centrale che, nell’ambito del CCBM, acquisisce la garanzia per conto della Banca centrale domestica;
- “banca custode”: la banca che svolge il servizio di custodia e movimentazione dei titoli per conto della Controparte;
- “CCBM”: (Correspondent Central Banking Model): modello delle banche centrali corrispondenti offerto dall’Eurosistema per l’utilizzo transfrontaliero delle attività idonee;
- “Centrale dei rischi”: sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie istituito dalla Banca ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 385/1993 e gestito secondo le regole definite nella Circolare della Banca n. 139 dell’11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, denominata “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”;
- “conto di custodia”: conto in titoli gestito dal depositario centrale Monte Titoli S.p.A. sul quale le controparti possono depositare titoli idonei per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema;
- “conto pool”: il conto della Controparte presso la Banca su cui sono contabilizzate le attività idonee, gestite con il sistema di pooling, stanziate a garanzia delle operazioni di finanziamento;
- "conto PM della Controparte in TARGET2”: conto della Controparte detenuto in TARGET2 nel “Payments Module (PM)” della SSP;
- “conto HAM della Controparte in TARGET2”: il conto della Controparte detenuto sull’Home Accounting Module (HAM) della SSP;
- “Contratto per le operazioni di autocollateralizzazione”: contratto tra i titolari di conti DCA in TARGET2 e la Banca che disciplina l’autocollateralizzazione;
- “Controparte”: controparte abilitata ad almeno una delle operazioni di finanziamento;
- “copertura valutaria”: accordo stipulato tra l'emittente di un titolo e la controparte di copertura dell'operazione in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall’euro è attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte di copertura, comprese le garanzie prestate dalla stessa su tali pagamenti;
- “costituente”: il soggetto che costituisce attività a garanzia delle operazioni di finanziamento della Controparte;
- “credit freezing”: ammontare riservato a fronte di attività nel pool che risultino prive dei requisiti di idoneità o utilizzabilità in garanzia;
- “Dedicated Cash Account” (DCA): conto detenuto da un titolare di conto DCA in TARGET2-Banca, e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;
- “ente del settore pubblico (ESP)”: ente classificato da un’autorità statistica nazionale come rientrante nel settore pubblico ai fini del Regolamento (UE) n. 549/2013;
- “esposizione”: la somma dei finanziamenti in essere erogati dalla Banca alla Controparte e degli interessi maturati per la durata dell’operazione. Se gli interessi maturano a un tasso positivo, l’importo applicabile è aggiunto su base giornaliera al totale dell’importo in essere dell’operazione di finanziamento; se gli interessi maturano a un tasso negativo, l’importo applicabile è detratto su base giornaliera dal totale dell’importo in essere dell’operazione di finanziamento;
- “Eurosistema”: la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro (BCN);
- “giornata operativa”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET2;
- “Guida CAT”: il documento della Banca intitolato “Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli - Guida per gli operatori” disponibile sul sito internet della Banca (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx);
- “incapienza”: saldo negativo tra il valore cauzionale del pool e la somma di esposizione e credit freezing;
- “linea di credito in TARGET2”: ammontare della liquidità infragiornaliera utilizzabile dalla Controparte titolare di conto PM in TARGET2 e abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero;
- “mancato regolamento”: mancato verificarsi del regolamento o regolamento parziale di un’operazione di costituzione/svincolo in garanzia di attività negoziabili alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- “Monte Titoli S.p.A.”: società di gestione accentrata dei titoli italiani;
- “obbligazione garantita legislativa del SEE”: obbligazione garantita emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “obbligazione garantita” (Covered Bank Bond, CBB): strumento di debito dotato di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;
- “operazioni di politica monetaria di finanziamento”: operazioni di mercato aperto di immissione di liquidità e di rifinanziamento marginale;
- “operazioni di credito infragiornaliero”: operazioni di finanziamento infragiornaliero come definite nell’articolo 2, comma 26 dell’Indirizzo della BCE del 5 dicembre 2012 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27 e successive modifiche, di seguito “TARGET2 Guideline”);
- “operazioni di finanziamento”: le operazioni di politica monetaria di immissione di liquidità (esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e gli acquisti definitivi) e le operazioni di credito infragiornaliero;
- “Paese del G10 non appartenente al SEE”: Paese partecipante al Gruppo dei Dieci (G10) che non sia Paese del SEE;
- “partecipante diretto a TARGET2-Banca”: soggetto che detiene almeno un conto sul Payment Module della Single Shared Platform;
- “penali per riscontro tardivo e mancato regolamento”: penali pecuniarie calcolate e applicate dai depositari centrali nei confronti dei propri partecipanti responsabili del mancato regolamento e/o del riscontro tardivo di operazioni di costituzione/svincolo in garanzia di attività negoziabili;
- “pool”: insieme di attività costituite in pegno per garantire una pluralità di operazioni di finanziamento della Controparte;
- “portafoglio di prestiti”: insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità del portafoglio e dell’applicazione di specifiche misure di controllo del rischio;
- “pool residuo”: saldo positivo tra il valore cauzionale del pool e la somma di esposizione per operazioni di politica monetaria di finanziamento e credit freezing;
- “prestito (o credito)”: un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte;
- “rating”: valutazione del merito creditizio, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “Regole per l’attuazione della politica monetaria”: l’Indirizzo della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60) relativo alle regole di attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema, come successivamente modificato e integrato, disponibile sul sito internet xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxx;
- “ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico (in-kind recapitalisation with public debt instruments)”: qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l’ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico emessi da uno Stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all’ente creditizio;
- “riscontro tardivo”: inserimento e riscontro delle istruzioni di costituzione/svincolo in garanzia di attività negoziabili effettuato dopo la data di regolamento prevista;
- “scarto di garanzia”: deduzione percentuale applicata al valore di mercato di un'attività mobilizzata a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- “Servizi triparty”: servizi di gestione del collateral gestiti da tri-party agent valutati idonei per le operazioni di credito dell’Eurosistema;
- “sistema di pooling”: sistema in cui un insieme di attività idonee garantisce una pluralità di operazioni di finanziamento;
- “Spazio Economico Europeo (SEE)”: gli Stati membri dell’Unione Europea a prescindere dalla loro formale adesione al SEE, oltre a Islanda, Xxxxxxxxxxxx e Norvegia;
- “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione Europea;
- “static pool”: l’insieme dei debitori idonei in base alle Regole per l’attuazione della politica monetaria, cui il sistema di valutazione della qualità creditizia scelto dalla Controparte ha attribuito una valutazione del merito di credito che soddisfa gli standard creditizi dell’Eurosistema riportati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, in altri atti normativi della BCE adottati in deroga alle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in comunicazioni della Banca;
- “TARGET2” (Single Shared Platform, SSP): sistema di regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale;
- “TARGET2-Banca” (ISSP): sistema componente di TARGET2 della Banca;
- “TARGET2-Securities (T2S)” o “piattaforma T2S”: l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai depositari centrali partecipanti e alle banche centrali dell'Eurosistema che consentono l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- “titoli garantiti da attività” (asset-backed securities, ABS): strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) che si convertono in contante entro un periodo di tempo definito. In aggiunta, possono sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori del titolo. Di regola, i titoli garantiti da attività sono emessi da società veicolo appositamente costituite che hanno acquisito l'insieme delle attività finanziarie dal cedente (originator) o dal venditore. Sotto tale profilo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie o altre forme, di solito indicate come forme di supporto della qualità creditizia;
- “triparty agent” (TPA): un depositario centrale (CSD) che opera un sistema di regolamento titoli idoneo (eligible) per le operazioni di credito dell’Eurosistema, il quale ha sottoscritto un contratto con la BCN di appartenenza per offrire alcuni servizi di gestione del collateral nel ruolo di agente della medesima BCN;
- “uso transfrontaliero”: la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di: 1) attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro;
2) attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza; 3) prestiti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza; 4) strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM; 5) strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l’euro diverso da quello della BCN di appartenenza.
Articolo 2 - Attività idonee
1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee (negoziabili e non negoziabili) rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
2. La lista delle attività negoziabili idonee è resa pubblica e aggiornata dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima.
3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia:
a) attività idonee emesse, dovute o garantite dalla Controparte stessa;
b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, fatte salve le eccezioni previste nelle medesime Regole, o in altri atti normativi della BCE;
c) titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) quando la Controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l’attività copertura valutaria tramite un’apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria;
d) strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami in misura superiore alla percentuale del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla Controparte medesima, quale determinata nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti legali della BCE. Tale soglia non si applica: i) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; ii) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale;
iii) se detti strumenti sono emessi da un’agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un’organizzazione internazionale, come definite nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria. Se è stabilito uno stretto legame, come definito nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la suddetta soglia si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.
3.1 Gli strumenti di debito pubblico utilizzati in un’operazione di ricapitalizzazione in natura (in-kind recapitalisation with public debt instruments) di una controparte possono essere prestati in garanzia esclusivamente dalla stessa controparte o da altre controparti con cui la medesima abbia “stretti legami”, come definiti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, qualora l’Eurosistema ritenga che il livello di accesso al mercato dell’emittente sia adeguato, tenendo altresì in considerazione il ruolo svolto dai predetti strumenti nella ricapitalizzazione.
3.2 Nei casi in cui la legislazione applicabile o il prospetto di un’obbligazione garantita legislativa del SEE, emessa dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, non escludano l’inserimento nel pool di tale obbligazione di strumenti di debito non garantiti (unsecured) emessi dalla Controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godano del potere di imposizione fiscale, la Banca può condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al divieto di utilizzo indiretto di tali strumenti. In particolare:
a) la Banca può ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel pool di obbligazioni garantite legislative del SEE;
b) se i rapporti di sorveglianza non forniscono informazioni sufficienti ai fini della verifica in questione, la Banca può ottenere un'autocertificazione impegnativa con cui la controparte conferma che il pool di obbligazioni garantite legislative del SEE non include i suddetti strumenti. L'autocertificazione deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un soggetto autorizzato a firmare per conto di costoro;
c) su base annuale, la Banca può ottenere dalla controparte una conferma ex post rilasciata da revisori esterni o da un cover pool monitor che il pool di obbligazioni garantite legislative del SEE non includa i suddetti strumenti;
d) se la controparte non fornisce l’autocertificazione e la conferma di cui rispettivamente ai punti b) e c), ove richieste dalla Banca, l’obbligazione garantita legislativa del SEE non può essere utilizzata a garanzia dalla stessa controparte.
4. La Banca si riserva la facoltà di non accettare in garanzia quali attività idonee o, se già presenti nel pool di garanzie, di svincolare le seguenti attività negoziabili:
a) strumenti di debito in scadenza nell’immediato futuro;
b) strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell’immediato futuro.
5. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell’Eurosistema in termini di standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, rifiutare un’attività, limitarne l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi.
6. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili e si applica quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 delle presenti Condizioni generali.
7. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un’attività, limitare l’uso di un’attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti. Se il diniego è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalla Controparte o dall’Autorità di vigilanza competente, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all’assolvimento dei compiti dell’Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.
8. In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale di un Paese del G10 non appartenente all’area dell’euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, le procedure da adottare per la selezione e la mobilizzazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento, devono essere comunicate alle controparti. In deroga alle disposizioni previste nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all’esterno del SEE, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall’euro e non devono presentare un valore della cedola che risulti in un flusso di cassa negativo. Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo, per poter essere accettate in garanzia, devono essere di proprietà della Controparte. Pertanto non saranno accettate in garanzia di operazioni di credito verso succursali o filiali della controparte avente sede in uno degli Stati considerati dal presente paragrafo ovvero con società appartenenti al medesimo gruppo della controparte stessa. Nel caso in cui gli strumenti di debito di cui sopra siano materialmente consegnati da succursali o filiali della controparte avente sede legale in uno degli
Stati considerati nel presente paragrafo ovvero da società appartenenti al medesimo gruppo della controparte stessa, si intende che tali entità, che dovranno preventivamente essere individuate, agiscano alla stregua di meri agenti della controparte medesima. La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca nei Paesi considerati nel presente paragrafo.
9. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei Paesi del G10 non appartenenti al SEE, i rapporti tra la Controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la Controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della Controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l’effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La Controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della Controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.
10. L’Eurosistema può escludere dall’elenco delle attività negoziabili idonee le attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti con cui le stesse abbiano stretti legami sottoposti a misure di congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo – imposte dall’Unione o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 75 del Trattato – oppure nei cui confronti l’Eurosistema abbia sospeso, limitato o escluso l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
11. La Banca si riserva la facoltà di rifiutare o escludere prestiti idonei ai fini dell’ECAF (Eurosystem Credit Assessment Framework), sulla base di informazioni aggiuntive sulla qualità creditizia dei debitori, dandone comunicazione alla controparte.
12. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate a fronte di operazioni di politica monetaria,
rimangono a carico della Banca.
13. La Banca non formula pareri alle controparti sull’idoneità delle attività negoziabili prima della loro emissione o sull’idoneità dei prestiti prima della loro erogazione.
Articolo 3 - Costituzione di attività idonee in garanzia
1. Le attività idonee offerte a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca vengono costituite in pegno e contabilizzate sul conto pool.
2. Per la costituzione in garanzia delle attività idonee si osserva:
a) per le attività negoziabili e per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC): l’articolo 14;
b) per i prestiti: l’articolo 21;
c) per i depositi a tempo determinato: l’articolo 23 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
Articolo 4 - Estensione della garanzia
1. Le attività idonee costituite in pegno stanno a garantire di pieno diritto, con il loro intero valore e con le relative pertinenze l’esposizione della Controparte, e qualsiasi altro diritto di credito o ragione che spetti alla Banca in dipendenza delle operazioni di finanziamento, pur se non liquido né esigibile, o anche sorto anteriormente o posteriormente all’erogazione dei finanziamenti.
Articolo 5 - Valutazione delle garanzie, determinazione del valore cauzionale del pool e altre misure di controllo dei rischi
1. Il valore cauzionale del pool è pari alla somma del valore delle attività idonee come di seguito determinato.
2. Le attività idonee negoziabili sul mercato vengono valutate dall’Eurosistema secondo i criteri contenuti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
3. I prestiti sono valutati in base al capitale nominale residuo.
4. Il valore cauzionale delle attività idonee viene determinato decurtando una certa percentuale (scarto di garanzia) dal valore stabilito in base ai criteri indicati nei commi precedenti.
5. La misura degli scarti di garanzia applicati alle diverse attività idonee,
determinata secondo le regole stabilite negli atti normativi della BCE, è resa pubblica dalla BCE.
6. La Banca può applicare altre misure di controllo dei rischi come indicate nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE, anche nei confronti di singole controparti.
Articolo 6 - Utilizzo del pool per operazioni di finanziamento
1. Il pool può essere utilizzato dalla Controparte a garanzia delle proprie operazioni di finanziamento, come disciplinate dai rispettivi contratti.
2. Se la Controparte è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo corrisponde alla linea di credito in TARGET2. Se la Controparte non è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo può essere utilizzato solo a garanzia delle operazioni di politica monetaria di finanziamento.
3. L’erogazione/restituzione di un finanziamento di un’operazione di politica monetaria di finanziamento riduce/incrementa di pari importo il pool residuo.
Articolo 7 - Svincolo delle attività da parte del costituente
1. Le attività idonee costituite in garanzia possono essere svincolate a richiesta del costituente a condizione che il valore cauzionale del pool, dopo lo svincolo, sia superiore o pari alla somma tra l’esposizione in essere della Controparte e il credit freezing.
2. Il costituente deve senza indugio chiedere lo svincolo di un’attività costituita in garanzia qualora venga a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di idoneità della stessa o dell’esistenza di un limite alla sua utilizzabilità.
3. La Banca, verificata la sussistenza della condizione di cui al comma 1, procede allo svincolo e ne dà conferma alla Controparte o, nel caso di prestiti, al costituente.
Articolo 8 - Svincolo delle attività da parte della Banca
1. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 2 comma 4, e 7 comma 2, anche in mancanza di richiesta di svincolo la Banca procede allo svincolo, totale o parziale delle attività dal pool delle garanzie, previa verifica della sussistenza della condizione di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca dà comunicazione
motivata al costituente e alla Controparte.
3. La Banca svincola il contante acquisito in garanzia ai sensi degli articoli 10 comma 3 e 19 comma 4, e lo porta a credito della Controparte, a condizione che il valore cauzionale del pool dopo lo svincolo sia superiore o pari alla somma tra esposizione e credit freezing.
Articolo 9 - Rivalutazione giornaliera del pool e controlli
1. All’inizio di ogni giornata operativa il valore cauzionale del pool viene aggiornato applicando i principi e i criteri di cui all’articolo 5 e tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sulle attività. Vengono inoltre effettuati controlli per verificare il permanere dei requisiti di idoneità ed utilizzabilità per singola attività.
2. Il valore delle attività che risultano non più idonee o non utilizzabili viene azzerato con le modalità descritte nella Guida CAT. Tali attività devono essere immediatamente ritirate dal costituente al momento della ricezione della relativa comunicazione della Banca.
Articolo 10 - Aumenti e diminuzione del valore cauzionale del pool
1. La costituzione di garanzie, lo svincolo e la rivalutazione giornaliera determinano variazioni del valore cauzionale del pool.
2. Gli incrementi/decrementi del valore cauzionale del pool accrescono/riducono di pari importo il pool residuo.
3. Qualora i decrementi del valore cauzionale del pool determinino una situazione di incapienza, la Controparte deve immediatamente costituire ulteriori attività idonee e/o contante in garanzia secondo le modalità descritte nella Guida CAT.
4. Se l’incapienza viene sanata con contante, le relative giacenze di fine giornata sono remunerate al tasso stabilito per le operazioni di deposito overnight.
Articolo 11 - Clausola penale
1. La Banca applica una penale qualora la Controparte presenti in contropartita delle operazioni di finanziamento attività non idonee o non utilizzabili dalla Controparte, in violazione dell’articolo 2, o non provveda a ritirare tali attività, entro sette giorni di calendario dall’evento che le ha rese non idonee o non utilizzabili, in violazione dell’articolo 7, comma 2. La Banca applica una penale anche nei casi
in cui la Controparte fornisca informazioni incomplete e non aggiornate relative al valore della garanzia.
2. La Banca applica una penale anche nei casi di mancato recupero delle somme di denaro dovute alla Banca ai sensi del successivo articolo 19 comma 5.
3. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto PM/HAM della Controparte. Nel caso in cui la Controparte sia intermediata per il regolamento di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il conto PM dell’intermediario sarà addebitato previa acquisizione dell’autorizzazione da parte di quest’ultimo.
4. La penale di cui ai precedenti commi 1 e 2 è calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato A delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria.
5. Se la Controparte pone rimedio al mancato rispetto dell’obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le disposizioni per l'uso delle stesse previste nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, recepite nelle presenti Condizioni generali, notificando alla Banca tale circostanza prima che l’inosservanza sia notificata alla Controparte stessa dalla Banca, dalla BCE o da un revisore esterno (c.d. "infrazione auto-segnalata"), la penale applicabile - calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato A delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria - è ridotta del 50%. La riduzione della penale si applica anche nei casi in cui la Controparte comunichi alla Banca una violazione che non è stata rilevata dalla BCE o dalla Banca in relazione ad attività già smobilizzate. La riduzione della penale non si applica quando l’inosservanza delle regole sulle garanzie è rilevata nell'ambito di una procedura di verifica in corso di cui la Controparte è a conoscenza in quanto oggetto di notifica da parte della Banca, della BCE o di un revisore esterno.
Articolo 11 bis – Sospensione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento
1. Qualora, nel corso di dodici mesi, la Controparte incorra in tre violazioni della stessa specie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una penale e il relativo provvedimento sia stato notificato alla Controparte, la Banca dispone, congiuntamente all’applicazione della penale di cui al medesimo
articolo, la sospensione della Controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all’immissione di liquidità svolta nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione.
2. Se nell’arco dei dodici mesi successivi alla notifica della misura di sospensione di cui al precedente comma la Controparte incorre nuovamente anche in una sola ulteriore violazione di cui al precedente comma, la Banca dispone, congiuntamente all’applicazione della penale prevista dall’articolo 11 comma 1, la sospensione dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all’immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della misura di sospensione. Decorso un periodo di dodici mesi dalla notifica della misura di sospensione senza ulteriori inadempienze, per ogni successiva violazione fino alla terza sarà applicata la sola penale di cui all’articolo 11, comma 1, e la misura della sospensione sarà disposta in presenza delle condizioni di cui al presente articolo 11 bis, comma 1. A tal riguardo, ogni intervallo di dodici mesi è calcolato dalla data della notifica della penale applicata ai sensi dell’articolo 11, comma 1.
3. In casi eccezionali, in considerazione della gravità della violazione o delle violazioni commesse, tenuto conto in particolare dell’importo, della frequenza o della durata delle stesse, la Banca può disporre, congiuntamente all’applicazione delle penali di cui all’articolo 11, la sospensione della Controparte dall’accesso a tutte le operazioni di politica monetaria per un periodo massimo di tre mesi.
4. L’applicazione delle misure di sospensione può essere estesa, su decisione dell’Eurosistema, alle succursali della Controparte stabilite in altri Stati membri che hanno adottato l’euro. Qualora una Controparte di un membro dell’Eurosistema incorra nelle misure di sospensione di cui al comma 1 e al comma 3, la Banca può disporre, previa decisione dell’Eurosistema, l’estensione dell’applicazione delle misure di sospensione alle succursali della Controparte inadempiente stabilite nel territorio della Repubblica.
Articolo 11 ter – Realizzazione della garanzia
1. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti di finanziamento, di inadempienza della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, la Banca può realizzare le garanzie ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, mediante vendita o appropriazione totale o parziale delle
attività costituite in pegno. In tali ipotesi la Banca ha facoltà di scegliere l’ordine di realizzazione delle singole attività costituite in pegno. In caso di appropriazione, le attività negoziabili sono valutate in base al prezzo di mercato, laddove disponibile, ovvero, in assenza di prezzi rappresentativi, sulla base di metodologie di valutazione teorica; i prestiti sono valutati al valore nominale.
2. La Banca si riserva di effettuare accessi diretti presso la Controparte volti ad acquisire le informazioni relative ai prestiti conferiti in garanzia, incluse le evidenze documentali, necessarie per lo svolgimento del processo di realizzazione.
Articolo 12 - Estratto conto
1. La Banca invia quotidianamente alla Controparte l’elenco delle attività presenti nel conto pool con i rispettivi valori nominali e cauzionali, aggiornati alla fine della giornata operativa precedente nonché il valore cauzionale complessivo del pool e gli importi riservati alle diverse operazioni di finanziamento. Per le attività idonee costituite attraverso i servizi triparty gestiti da depositari centrali esteri è indicato il valore cauzionale complessivo distinto per depositario centrale.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione da parte del titolare della comunicazione di cui al comma 1, riferita all’ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare, senza che alcuna eccezione proveniente dal titolare sia ricevuta dalla Banca, i dati contenuti nella comunicazione s'intendono senz'altro approvati.
3. In aggiunta all’elenco di cui al comma 1, la Banca invia quotidianamente alla Controparte un estratto conto riportante le principali caratteristiche e il valore cauzionale di ciascun prestito che risulti costituito in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento della medesima con la Banca.
4. Entro il ventesimo giorno dalla ricezione dell’estratto conto di cui al comma precedente, la Controparte segnala ogni eventuale diversità o difformità tra quanto segnalato dalla Banca e le proprie evidenze. La Controparte è tenuta a verificare entro il medesimo termine l’esattezza dell’estratto conto anche con riguardo ai prestiti costituiti a suo favore da soggetti terzi.
5. Se entro il termine di cui al precedente comma non è effettuata alcuna segnalazione di rettifica o variazione, i dati contenuti nell’estratto conto si considerano confermati.
Articolo 13 - Comunicazioni
1. Segnalazioni, conferme e comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate con le modalità specificate nella Guida CAT e nella Guida ABACO.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA’ NEGOZIABILI E PER GLI STRUMENTI DI DEBITO NON NEGOZIABILI GARANTITI DA CREDITI IDONEI (DECC)
Articolo 14 - Costituzione in garanzia
1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può costituire in pegno attività idonee negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell’articolo 5 del DLGS 170/2004, che vengono scritturate nell’apposito conto pool aperto presso la Banca. Salvo quanto previsto dall’articolo 15, la costituzione del pegno su tali attività idonee avviene secondo quanto stabilito dalle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE nonché conformemente alle procedure e alle regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari con le modalità e gli adempimenti indicati nella Guida CAT.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Controparte autorizza il tri-party agent estero, fornitore del servizio, nel ruolo di utente di un servizio tri-party, a costituire in garanzia attività idonee, secondo le modalità previste dalla documentazione legale e operativa del tri-party agent stesso.
3. Se a seguito della procedura di rimborso definita nell’articolo 4 comma 5 del Contratto per le operazioni di autocollateralizzazione, il saldo sul conto Dedicated Cash Account (DCA) non è ancora sufficiente a rimborsare l'autocollateralizzazione esistente, la Banca registra la relativa garanzia sul conto pool del titolare del conto DCA.
4. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee.
Articolo 14 bis - Costituzione di attività idonee negoziabili per operazioni di autocollateralizzazione da parte di un terzo datore
1. A garanzia delle operazioni di autocollateralizzazione di una Controparte di cui al Contratto per le operazioni di autocollateralizzazione possono essere costituite in pegno attività idonee negoziabili da parte di un terzo datore, a condizione che questo abbia stipulato con la Controparte apposito contratto, in conformità all’Allegato L della Guida CAT, nella versione italiana o in quella inglese.
2. La Controparte invia alla Banca copia del contratto con il terzo datore di cui al comma 1.
3. La Controparte garantisce nei confronti della Banca che il contratto con il terzo datore sia sottoscritto per quest’ultimo da soggetto/i legalmente munito/i dei relativi poteri di rappresentanza. Ai fini della verifica del possesso di tali poteri, la controparte trasmette altresì alla Banca un elenco dei soggetti abilitati a operare in nome e per conto del terzo datore in relazione al contratto stesso, corredato dai relativi specimen di firma. La Banca si riserva di ritrasmettere detto elenco al terzo datore per conferma formale della sua acquisizione.
4. La Controparte si impegna a segnalare alla Banca, mediante il modulo di raccolta dei dati statici di cui al Contratto di partecipazione a TARGET2-Banca tramite DCA, i conti titoli in T2S intestati al terzo datore e utilizzati per la costituzione di attività idonee negoziabili a garanzia delle operazioni di credito infragiornaliero autocollateralizzate in T2S intercorrenti con la Banca.
5. La Controparte comunica alla Banca il completamento delle attività necessarie a legare il proprio conto DCA in TARGET2 al conto titoli del terzo datore in T2S.
6. In caso di recesso della Controparte o del terzo datore dal contratto fra essi stipulato di cui al comma 1, la Controparte si impegna a informare la Banca di tale recesso dandone ad essa comunicazione entro il quinto giorno lavorativo successivo al preavviso di recesso. Fermo restando tale obbligo di comunicazione, il recesso ha effetto solo dal momento in cui siano completate le attività tecniche necessarie a far venir meno il legame tra il conto DCA della Controparte e il conto titoli in T2S del terzo datore.
7. In caso di risoluzione consensuale del contratto fra la Controparte e il
terzo datore, detta risoluzione deve essere comunicata dalla Controparte alla Banca e non ha effetto, nei riguardi di quest’ultima, sino al quindicesimo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione e, comunque, fino al momento in cui siano completate le attività tecniche necessarie a far venir meno il legame tra il conto DCA della Controparte e il conto titoli in T2S del terzo datore.
Articolo 15 - Esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi
1. Fatti salvi gli articoli 5, 9 e 10, l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali collegati alle attività idonee negoziabili costituite in pegno spetta alla Controparte che ne sostiene anche gli eventuali oneri. La Controparte esonera la Banca da ogni responsabilità in caso di mancato esercizio dei predetti diritti.
2. La Banca si riserva la facoltà, a sua discrezione, di avvalersi dell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 previa comunicazione alla Controparte.
3. Le somme eventualmente incassate dalla Banca per interessi maturati o per qualsiasi altra causa sono accreditate alla Controparte secondo quanto stabilito nell’articolo 19.
Articolo 16 - Uso transfrontaliero
1. La Controparte può accedere all’utilizzo transfrontaliero delle attività idonee negoziabili tramite i seguenti canali:
a) il CCBM;
b) gli eligible links, come definiti nella Guida CAT;
c) il CCBM combinato con il sistema degli eligible links, come definiti nella Guida CAT (c.d. CCBM-eligible links);
d) il CCBM per i servizi tri-party di gestione delle garanzie offerti dai tri-party agent esteri (c.d. CCBM-triparty), secondo quanto disciplinato nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
2. La Controparte può accedere all’utilizzo transfrontaliero degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei tramite il canale CCBM, secondo quanto disciplinato nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
3. Le modalità operative per l’utilizzo transfrontaliero delle attività idonee negoziabili e degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei sono disciplinate nella Guida CAT.
4. Ai fini dell’uso transfrontaliero di attività idonee negoziabili tramite i canali CCBM, CCBM-eligible links e CCBM-triparty, opererà per conto e, se del caso, in nome della Banca, quale Banca Corrispondente:
a) la Banca centrale dello Stato in cui è situato il depositario centrale: i) che ha una relazione unica e diretta con l’emittente del titolo (canale CCBM); ii) ovvero presso cui i titoli idonei sono stati depositati via eligible links (CCBM-eligible links); iii) che offre i servizi triparty utilizzati dalla Controparte (CCBM-triparty);
b) in deroga a quanto previsto al precedente alinea, la Banca centrale che sia stata a ciò autorizzata dal Consiglio Direttivo della BCE, quale indicata dalla Banca.
5. Ai fini dell’uso transfrontaliero di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei tramite il canale CCBM, opererà per conto e, se del caso, in nome della Banca, quale Banca Corrispondente, la Banca centrale dello Stato in cui è situato il depositario centrale che ha una relazione unica e diretta con l’emittente dei suddetti strumenti di debito.
6. Nel caso in cui la Controparte intenda costituire in garanzia attività idonee negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei depositati all’estero, deve darne tempestiva comunicazione alla Banca, secondo gli orari e le modalità da questa indicati nella Guida CAT.
7. La Banca si riserva il diritto di concludere l’operazione, dandone comunicazione generale in via preventiva, utilizzando la forma contrattuale che meglio garantisce i propri crediti, tenendo conto della legge applicabile nello Stato in cui sono depositate le attività e delle caratteristiche di queste ultime.
8. Le obbligazioni aventi ad oggetto la costituzione in garanzia di attività idonee negoziabili o di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei depositati all’estero vengono regolate mediante scritturazione sul conto intrattenuto dalla Controparte, o da un suo corrispondente, presso il depositario centrale interessato e contestualmente su quello aperto dalla Banca Corrispondente – a seconda della legge applicabile, in nome proprio, in nome della Banca ovvero in nome della Controparte – per la custodia dei titoli spettanti alla Banca a titolo di garanzia.
9. Nel caso di costituzione in garanzia di attività idonee o di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) depositati all’estero la Controparte si obbliga, ove ne sia fatta richiesta, a fornire alla Banca Corrispondente tutte le informazioni e a compiere tutti gli atti utili alla costituzione della garanzia, che deve essere perfezionata entro gli orari comunicati dalla Banca, nonché alla sua gestione e
realizzazione ovvero allo svincolo delle attività stesse e alla loro restituzione.
10. L’adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato al ricevimento della conferma della Banca Corrispondente dell’avvenuto adempimento da parte della Controparte della propria prestazione corrispondente.
Articolo 17 - Svincolo
1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può richiedere alla Banca lo svincolo delle attività idonee negoziabili o degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei costituiti in garanzia secondo le modalità indicate nella Guida CAT.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le attività negoziabili utilizzate mediante CCBM-triparty, la Controparte autorizza i depositari centrali esteri a svincolare le attività negoziabili nonché, ove previsto, a richiederne lo svincolo alla Banca.
3. La Controparte è in ogni caso responsabile dello svincolo delle attività.
Articolo 18 - Costituzione e svincolo tramite una banca custode
1. Una banca custode può movimentare il conto pool della Controparte a condizione che:
a) sia una banca iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) titolare di un conto di custodia presso il depositario Monte Titoli S.p.A.;
b) la Controparte e la banca custode ne abbiano dato comunicazione alla Banca tramite gli Allegati C e D della Guida CAT.
2. La Controparte può designare una sola banca custode.
3. La Controparte deve comunicare alla Banca ogni variazione del rapporto con la banca custode secondo le modalità indicate nella Guida CAT.
4. L’incarico alla banca custode e le variazioni dello stesso non sono opponibili alla Banca fino a quando quest’ultima non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
Articolo 19 - Pagamento degli interessi e dei rimborsi di attività idonee negoziabili e degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC)
1. Le somme incassate dalla Banca per interessi maturati e per rimborso di attività idonee negoziabili o di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC)costituiti in garanzia o per qualsiasi altra causa sono portate a credito della Controparte nel conto PM o HAM della Controparte in TARGET2 ovvero nel conto PM del partecipante diretto a TARGET2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti.
2. Alla data di scadenza, totale o parziale, e di maturazione degli interessi sulle attività idonee negoziabili costituite in garanzia, la Banca riduce il valore del pool del relativo valore cauzionale.
3. La Banca sospende l’accredito delle somme di cui al comma 1 in caso di incapienza e fino a concorrenza dell’importo della stessa.
4. Le somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma precedente sono acquisite in garanzia dalla Banca ai sensi dell’articolo 10 commi 3 e 4.
5. La Controparte è responsabile del tempestivo rimborso alla Banca delle somme dovute per il pagamento di flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili da essa costituite in garanzia. A tal fine, a seguito delle comunicazioni ricevute dalla Banca, la Controparte trasferisce sul conto TARGET2 di quest’ultima le suddette somme entro la chiusura della giornata operativa di TARGET2 precedente la data di pagamento.
6. Qualora la Controparte non abbia eseguito le attività di cui al comma 5, nel giorno di pagamento la Banca addebita le somme dovute per il pagamento di flussi di cassa negativi di attività idonee negoziabili costituite in garanzia nel conto PM o HAM della Controparte in TARGET2 ovvero nel conto PM del partecipante diretto a TARGET2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti; tempi e modalità degli addebiti sono definiti nella Guida CAT. In caso di mancato rimborso e di mancato addebito per indisponibilità delle somme dovute si applica la penale di cui all’articolo 11 comma 2.
Articolo 19 bis – Attività negoziabili prive di rating
1. Per l’utilizzo delle attività negoziabili prive di rating, come disciplinate nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, la Controparte è tenuta a osservare le regole di tempestiva comunicazione delle informazioni relative al merito di credito degli emittenti/garanti stabilite nella Guida ABACO.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTITI
Titolo I
Modalità di costituzione in garanzia e gestione Articolo 20 - Idoneità dei prestiti e requisiti aggiuntivi
1. Salvo quanto disposto all’articolo 2, i prestiti rientrano fra le attività idonee stanziabili a garanzia delle operazioni di finanziamento a condizione che, al momento della costituzione della garanzia, il capitale nominale residuo del prestito non sia inferiore alle soglie minime determinate dalla BCE o dalla Banca e rese note alle controparti.
2. Ai fini della valida costituzione di prestiti a garanzia devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti legali aggiuntivi:
a) non devono sussistere, a carico del costituente, restrizioni, limitazioni o condizioni, legali o contrattuali, relativamente alla comunicazione all’Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito e al debitore del medesimo;
b) non devono sussistere limitazioni, legali o contrattuali, alla costituzione in pegno dei prestiti a favore dell’Eurosistema;
3. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, i prestiti censiti nelle categorie dei “rischi auto liquidanti” e “a revoca” della Centrale dei rischi sono idonei se il contratto di apertura della linea di credito:
a) prevede una scadenza definita;
b) pur essendo a scadenza non definita, stabilisce un termine per il rimborso degli importi corrispondenti ai singoli utilizzi del
credito accordato;
c) soddisfa i seguenti ulteriori requisiti:
i) possono essere costituiti in garanzia soltanto crediti corrispondenti all’importo degli utilizzi effettivamente in essere alla data della costituzione della garanzia;
ii) nel relativo contratto devono essere contenute previsioni equivalenti a quelle esemplificativamente riprodotte nel modulo di cui all’Allegato 15 della Guida ABACO;
iii) contestualmente all’offerta in garanzia del prestito, il costituente (avvalendosi del modulo di cui all’Allegato 16 della Guida ABACO) deve conferire alla Banca mandato irrevocabile ad effettuare, in nome e per conto del costituente, la comunicazione al debitore avente ad oggetto l’avvenuto inadempimento della Controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, come richiamate nel modulo di cui alla lettera c) punto ii) del presente comma;
iv) nel relativo contratto il debitore deve avere dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le condizioni di cui alla lettera c) punto ii) del presente comma.
Articolo 21 - Costituzione in garanzia
1. Il costituente che intende offrire alla Banca un prestito a garanzia delle operazioni di finanziamento effettua apposita segnalazione secondo le modalità indicate nella Guida ABACO.
2. Ricevuta la segnalazione, la Banca procede a verificarne la correttezza formale e la completezza. In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta la Banca ne dà tempestiva comunicazione al costituente.
3. La Banca comunica al costituente l’accettazione o, in assenza dei requisiti di idoneità, il rifiuto dell’offerta di costituzione in garanzia.
4. La costituzione del pegno avviene secondo le procedure e le regole vigenti in materia di costituzione di vincoli su crediti, volte ad assicurare l’opponibilità della garanzia ai terzi.
Articolo 22 - Gestione del prestito in garanzia
1. Salvo il disposto del comma 2, il costituente provvede a riscuotere gli
interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzato a trattenere le somme riscosse.
2. In caso di realizzazione della garanzia ai sensi dell’art. 11-ter spetta esclusivamente alla Banca la facoltà di riscuotere direttamente le somme indicate al comma 1; in tale circostanza, la Banca dà immediata informativa al debitore o al garante del prestito. Ferma restando la disciplina applicabile alle procedure di crisi della Controparte inadempiente, la Banca si riserva la facoltà di incaricare, nelle more della realizzazione della garanzia, il costituente o l’eventuale soggetto incaricato di gestire la procedura di crisi della Controparte inadempiente di procedere alla riscossione delle somme di cui al comma 1 relative ai prestiti costituiti in pegno per conto della Banca medesima nonché, ove applicabile, di indicare le modalità di rendicontazione di tale attività e di segregazione contabile dei proventi.
Articolo 23 - Rettifica dei dati relativi a prestiti costituiti in garanzia
1. Il costituente si impegna a comunicare ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all’obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore o del garante.
2. Tutte le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida ABACO.
Articolo 24 - Svincolo
1. Il costituente deve senza ritardo chiedere lo svincolo del prestito costituito in garanzia al verificarsi di fatti che rendano il prestito non più idoneo o utilizzabile.
2. In ogni caso la Banca esclude il prestito dal pool quando sono venuti meno i requisiti di idoneità o utilizzabilità dello stesso.
3. Le modalità di svincolo dei prestiti sono disciplinate nella Guida ABACO.
Articolo 25 - Costituzione in garanzia di prestiti di un terzo
1. A garanzia delle operazioni di finanziamento di una Controparte possono essere costituiti in pegno prestiti anche di un terzo, a
condizione che:
a) i prestiti da costituire in garanzia siano nella titolarità di una banca iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che abbia i requisiti per essere Controparte di politica monetaria;
b) il terzo abbia stipulato con la Controparte apposito contratto, in conformità all’Allegato 6 della Guida ABACO, e che copia del contratto sia previamente prodotta alla Banca secondo le modalità ivi indicate. Inoltre, alla Controparte può essere conferito mandato con rappresentanza ad effettuare segnalazioni per conto del terzo, in conformità all’Allegato 18 della Guida ABACO; copia del mandato deve essere previamente prodotta alla Banca secondo le modalità ivi indicate;
c) il terzo non intrattenga con altre controparti alcun rapporto contrattuale avente per oggetto o per effetto il conferimento di prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento.
2. La Controparte, qualora si avvalga di un terzo datore di garanzia:
a) dichiara e garantisce che il terzo è obbligato nei confronti di essa Controparte ed a favore della Banca a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità e, ad effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni nei termini e con le modalità di cui alle presenti Condizioni generali, salvo che tali comunicazioni e segnalazioni siano effettuate dalla Controparte, nonché a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 32 e successivi;
b) è in ogni caso direttamente responsabile nei confronti della Banca dell’esattezza e della veridicità dei dati segnalati con riferimento a ciascuno dei prestiti del terzo costituiti in garanzia a favore della Controparte;
c) è in ogni caso direttamente responsabile nei confronti della Banca del compimento o mancato compimento degli atti di cui al comma 2 lettera a).
3. La Controparte comunica alla Banca in conformità all’Allegato 7 della Guida ABACO, le generalità dei terzi i cui prestiti potranno essere costituiti in garanzia a suo favore e ogni loro successiva variazione. Le variazioni ai dati comunicati non sono opponibili alla Banca fino a quando quest’ultima non ne abbia ricevuta comunicazione.
Articolo 26 - Uso transfrontaliero
1. Nel caso in cui il contratto di prestito sia governato da una legge diversa da quella italiana, si applicano le seguenti previsioni.
2. La Controparte effettua apposita comunicazione alla Banca per l’utilizzo di un prestito governato da una legge diversa da quella italiana a garanzia di operazioni di finanziamento.
3. Le segnalazioni di cui agli articoli 20 e 22 devono essere indirizzate alla Banca centrale corrispondente, secondo le modalità e le eventuali ulteriori condizioni stabilite da quest’ultima; la Banca centrale corrispondente, agli effetti delle presenti Condizioni generali, è la banca centrale dello Stato membro la cui legge regola il contratto di prestito.
4. Le segnalazioni di cui all’articolo 23 devono essere indirizzate alla Banca. Le segnalazioni di cui all’articolo 22, nel caso di rimborso anticipato, devono essere effettuate anche nei confronti della Banca.
5. Il prestito si intende acquisito a garanzia solo dopo che la Banca centrale corrispondente ha comunicato alla Banca di aver acquisito, in nome e per conto della Banca medesima, una valida garanzia.
6. Alla costituzione in garanzia e all’utilizzo di prestiti i cui contratti siano governati da una legge diversa da quella italiana si applicano le tariffe previste nella Guida CAT.
Articolo 27 - Veridicità delle segnalazioni
1. La Controparte dichiara e garantisce che le informazioni e i dati relativi ai prestiti da essa segnalati o segnalati da terzi a garanzia delle sue operazioni di finanziamento sono esatti e rispondenti al vero.
Titolo II
Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante Articolo 28 - Ambito di applicazione
1. La Controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da
parte del debitore o del garante nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione del credito (ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
2. A tal fine, la Controparte può avvalersi di tre fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (“External Credit Assessment Institutions”, “ECAI”); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali (“In house Credit Assessment Systems”, “ICAS”); sistemi basati sui rating interni delle controparti (“Internal Ratings- Based systems”, “IRB”).
3. L’utilizzo delle tre fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri generali di accettazione delle stesse descritti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI e gli ICAS accettati.
Articolo 29 - Criteri di valutazione del rischio creditizio
1. Il rischio creditizio è definito in termini di rating creditizio o di probabilità di inadempienza (Probability of Default, PD) del debitore o garante di un prestito, stimata sull’orizzonte di un anno. I valori soglia di rating e di PD sono pubblicati dall’Eurosistema nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
Articolo 30 - Selezione della fonte
1. La Controparte sceglie una fonte fra quelle ammesse e, salvo che opti per la fonte ECAI, un sistema tra quelli idonei per una data fonte. A tal fine, la Controparte presenta alla Banca un’apposita richiesta secondo le modalità previste dalla Guida ABACO. La scelta della fonte e del sistema di valutazione del credito, effettuata dalla Controparte, ha effetto anche per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti costituiti in garanzia a favore della Controparte da terzi soggetti, ai sensi degli articoli precedenti.
2. La Controparte si deve attenere al sistema o alla fonte di valutazione della qualità creditizia per un periodo di almeno un anno. Deroghe a tale periodo minimo possono essere concesse dalla Banca, sulla base di una richiesta motivata. All’atto della scelta, la Controparte si impegna inoltre a rispettare gli obblighi informativi per l’ammissione, il funzionamento e il monitoraggio dei sistemi di valutazione del credito nell’ambito dell’ECAF, così come stabiliti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
3. La Controparte che sceglie la fonte ECAI potrà utilizzare il prestito se il rating del debitore o del garante, fornito da una qualunque delle ECAI utilizzabili ai fini dell’ECAF, è non inferiore alla soglia minima stabilita dall’Eurosistema. Qualora per il medesimo prestito sia disponibile più
di un rating ECAI riferito al debitore o al garante, può essere usata la valutazione creditizia migliore tra queste.
4. La Controparte che sceglie la fonte ICAS dovrà indicare di quali sistemi nazionali intende avvalersi. La controparte si impegna a:
a) mantenere riservate le informazioni di fonte ICAS, incluse quelle ricavabili dal flusso informativo inviato dalla Banca e utilizzarle esclusivamente per le finalità di collateralizzazione delle operazioni di credito con la Banca;
b) distruggere le informazioni di fonte ICAS, conservate in qualunque modalità di raccolta dei dati, non appena esse non siano più necessarie per le finalità sopra descritte;
c) manlevare e tenere indenne la Banca da ogni responsabilità, anche derivante da richieste di risarcimento da parte di terzi, ove le informazioni di fonte ICAS siano utilizzate in modo contrario a quanto stabilito dalle presenti Condizioni generali.
5. La Controparte che intende utilizzare il proprio IRB si impegna a:
a) consentire alla Banca di effettuare controlli ad hoc sulle procedure di comunicazione dei dati relativi ai prestiti e di estrazione e gestione degli static pool, per assicurare la coerenza tra le caratteristiche dei prestiti e dei debitori idonei registrati negli archivi aziendali e quanto comunicato alla Banca;
b) consentire alla Banca di effettuare controlli per verificare l’accuratezza, la correttezza e la validità degli static pool;
c) informare la Banca dei cambiamenti di idoneità e, se necessario, ritirare prestiti non più idonei immediatamente;
d) comunicare alla Banca ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare la continuazione nell’utilizzo dell’IRB o condizionare il modo in cui l’IRB porta a definire il merito di credito ai fini ECAF.
La Banca informa l’autorità di vigilanza competente e, se pertinente, la società di revisione della Controparte, dell’intenzione di quest’ultima di utilizzare il proprio sistema IRB ai fini ECAF.
6. Di norma la Controparte non può fare riferimento a diversi sistemi di valutazione della qualità creditizia contemporaneamente. Tuttavia, sulla base di una richiesta motivata da presentare alla Banca, la Controparte può essere autorizzata a utilizzare più di una fonte o sistema, in particolare in casi di copertura insufficiente da parte della
fonte principale o altre circostanze peculiari che richiedano flessibilità. In questo caso, la Controparte indica quale fonte o sistema di valutazione è da considerare come quello principale. Questa fonte o sistema principale copre la maggior parte dei debitori dei prestiti costituiti in garanzia delle operazioni di finanziamento della Controparte, anche da terzi soggetti. Se in relazione a un debitore o garante è disponibile una valutazione del credito da parte della fonte o sistema principale, solo tale valutazione determina l’idoneità e gli scarti di garanzia applicabili a tale debitore o garante.
7. Per cambiare la fonte o il sistema usati per la determinazione della qualità creditizia, la Controparte presenta apposita richiesta alla Banca.
8. La Banca comunica alla Controparte l’accettazione della fonte o del sistema richiesti o l’accettazione della modifica o integrazione della fonte o sistema effettuata ai sensi dei commi precedenti, nonché le modalità e la data a partire dalla quale tale fonte o sistema potrà essere utilizzato. In caso di rifiuto, la Banca ne dà comunicazione motivata alla Controparte.
Articolo 31 - Enti del settore pubblico
1. Il costituente può avvalersi di un apposito criterio al fine di determinare la qualità creditizia degli enti del settore pubblico (ESP). Tale criterio è descritto nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.
Titolo III I controlli
Articolo 32 - Ambito e Finalità
1. La Banca può procedere, anche su base periodica e campionaria, alla verifica dell’esistenza dei prestiti costituiti in garanzia ai sensi delle presenti Condizioni generali, della sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e della conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca può altresì verificare, anche su base periodica, la sussistenza dei requisiti di idoneità dei sistemi selezionati per la valutazione del credito ai sensi dell’ECAF.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Controparte affida a una società di revisione esterna, individuata a propria cura e spese, lo svolgimento delle verifiche, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nella
Guida ABACO, volte ad accertare se le procedure e i sistemi usati dalla Controparte o dagli eventuali terzi costituenti per la segnalazione dei prestiti siano idonee ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive. La Controparte comunica alla Banca le misure correttive che intende adottare per risolvere eventuali criticità rilevate nell’ambito delle verifiche nonché i relativi tempi di attuazione. La Banca si riserva la facoltà di valutare l’adeguatezza delle soluzioni individuate dalla Controparte per il superamento delle suddette criticità.
2a. In ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di svolgere le verifiche di cui al comma 2.
3. La Controparte mette a disposizione della Banca tutte le informazioni necessarie all’effettuazione dei controlli di cui al presente titolo. In particolare, la Controparte si impegna a conservare fino ad almeno cinque anni dallo svincolo del prestito evidenza documentale atta a ricostruire i criteri che hanno presieduto all’individuazione delle informazioni fornite alla Banca ai sensi del presente titolo. La Controparte si impegna a fornire tale documentazione, sulla base di un’apposita richiesta della Banca, alla Banca stessa o alla società di revisione esterna da essa incaricata ai sensi dell’articolo 35.
4. La Controparte si impegna ad assicurare che la Banca possa effettuare tutti i controlli previsti dal presente titolo anche presso gli eventuali terzi costituenti che abbiano costituito prestiti nel suo interesse.
Articolo 33 - Dichiarazione trimestrale sui prestiti in garanzia
1. La Controparte invia alla Banca, con cadenza trimestrale, una dichiarazione con la quale attesta e conferma: i) l’esistenza di tutti i prestiti conferiti a garanzia nel corso del trimestre di riferimento; ii) la loro rispondenza ai criteri di idoneità previsti dall’Eurosistema; iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi;
iv) l’impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi; v) l’impegno a comunicare alla Banca ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia, ai sensi dell’articolo 23 delle presenti Condizioni generali.
2. La dichiarazione trimestrale di cui al precedente comma è inviata alla Banca nei tempi e secondo le modalità indicati nella Guida ABACO.
Articolo 34 - Controlli sui dati di Centrale dei rischi e AnaCredit
1. Ai fini di cui all’articolo 32, la Banca può in qualsiasi momento verificare la coerenza dei dati segnalati ai sensi delle presenti Condizioni
generali con quelli riportati nella Centrale dei Rischi e in AnaCredit.
Articolo 35 - Controlli documentali
1. Ai fini di cui all’articolo 32, a seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la Controparte, entro il termine indicato nella richiesta, deve inviare copia della documentazione relativa ai contratti aventi per oggetto la concessione dei prestiti indicati nella richiesta nonché la documentazione relativa alla loro erogazione e ogni altro documento o informazione richiesti dalla Banca anche successivamente all’avvio del controllo.
2. A seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la Controparte dà incarico alla società di revisione esterna incaricata di certificare il bilancio di verificare l’esistenza e le caratteristiche, ad una certa data, dei prestiti oggetto della richiesta stessa. La Banca può richiedere la verifica, da parte della società di revisione, delle caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia anche con cadenza periodica.
Articolo 36 - Controlli sui rating delle ECAI
1. Se tra le fonti di valutazione scelte dalla Controparte figurano le agenzie di rating esterne autorizzate (ECAI), la Banca può verificare – in base alle proprie evidenze – quanto segnalato dai costituenti relativamente al rating attribuito dalle agenzie al debitore o garante del prestito oggetto di segnalazione. Tali verifiche possono avvenire anche successivamente all’inserimento del prestito tra quelli idonei.
Articolo 37 - Controlli sugli IRB
1. Le controparti che hanno scelto il proprio IRB come fonte di valutazione della qualità creditizia devono fornire alla Banca i dati e le informazioni necessari per consentirle di monitorare i risultati prodotti dall’IRB stesso. In particolare, ogni anno, le controparti devono fornire alla Banca le informazioni previste nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE adottati in deroga alle Regole per l’attuazione della politica monetaria, tra cui il numero di debitori valutati come idonei dall’IRB ad una certa data e il numero di quelli che siano risultati inadempienti nei dodici mesi successivi.
2. La Controparte è tenuta ad informare tempestivamente la Banca di qualunque modifica rilevante intervenuta negli elementi considerati al fine della iniziale accettazione del proprio IRB o suscettibile di
influenzare l’utilizzo dell’IRB ai fini dell’ECAF.
3. La Banca analizza i risultati del sistema IRB in base alle informazioni di cui al comma 1 e fornisce le proprie valutazioni alla BCE. A questo fine, la Banca si riserva il diritto di chiedere alla Controparte ulteriori informazioni, nonché di chiedere le statistiche di cui sopra anche al di fuori delle normali scadenze annuali. Sulla base di queste valutazioni, la BCE può stabilire particolari condizioni per il successivo utilizzo dell’IRB della Controparte ai fini dell’ECAF.
4. La Banca può procedere a verifiche periodiche per accertare se i dati e le informazioni trasmessi ai sensi del comma 1 sono allineate con quelle presenti nei propri archivi e se le procedure di estrazione e gestione degli static pool sono idonee ad assicurare segnalazioni accurate, esatte e veritiere.
Articolo 38 - Controlli sugli enti del settore pubblico privi di rating
1. Ai sensi dell’articolo 31, le controparti possono segnalare prestiti concessi a enti del settore pubblico. La Banca può verificare in qualsiasi momento l’appartenenza di detti soggetti al settore pubblico, l’effettiva assenza di rating di agenzie esterne autorizzate, nonché l’idoneità dell’ESP ai fini dell’ECAF sulla base di quanto stabilito nell’articolo 31.
Articolo 39 - Manleva
1. La Controparte dichiara di sollevare e voler tenere indenne la Banca da ogni responsabilità che possa ad essa derivare dalla comunicazione all’Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito ed al debitore o garante del medesimo.
SEZIONE III
Articolo 40 - Regime tariffario
1. La Controparte è tenuta a corrispondere i rimborsi di spese e le altre commissioni eventualmente stabilite dalla Banca, secondo le modalità stabilite nella Guida CAT. Gli addebiti sono regolati nel conto PM o HAM della Controparte in TARGET2 ovvero nel conto PM del partecipante diretto a TARGET2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti.
2. La Banca non richiede rimborsi di spese e non applica commissioni alla costituzione in garanzia o sull’utilizzo di prestiti domestici.
Articolo 40 bis – Penali per riscontro tardivo e mancato regolamento
1. La Banca gestisce le attività connesse all’applicazione delle penali da parte dei depositari centrali per mancato regolamento e riscontro tardivo delle operazioni di costituzione e svincolo di attività negoziabili nel conto pool delle controparti.
2. La Banca trasferisce alla controparte le penali a credito e a debito applicate dai depositari centrali; le penali a debito sono trasferite alla controparte nei casi in cui quest’ultima sia responsabile del riscontro tardivo e del mancato regolamento delle operazioni.
3. Le penali sono regolate nel conto PM o HAM della Controparte in TARGET2 ovvero nel conto PM del partecipante diretto a TARGET2 di cui la Controparte si avvale per il regolamento dei pagamenti, secondo tempi e modalità stabilite nella Guida CAT.
SEZIONE IV DISPOSIZIONI TEMPORANEE
Articolo 41 - Attività idonee per effetto di disposizioni temporanee
1. La Banca accetta a garanzia delle operazioni di finanziamento attività negoziabili, rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati in atti normativi della BCE adottati in deroga alle Regole per l’attuazione della politica monetaria e/o agli altri atti normativi di cui all’articolo 2 comma 1. Salvo quanto disposto in tali atti, alle attività negoziabili di cui al presente comma si applicano le disposizioni relative alle attività idonee contenute nelle presenti Condizioni generali.
2. La Banca accetta a garanzia delle operazioni di finanziamento prestiti aggiuntivi (Additional Credit Claims), performing e regolati dalla legge dello Stato italiano, anche conferiti all’interno di un portafoglio di prestiti, rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati nella presente Sezione e definiti in deroga alle Regole per l’attuazione della politica monetaria. Salvo quanto disposto nella presente Sezione, ai prestiti di cui al presente comma si applicano le disposizioni relative alle attività idonee contenute nelle presenti Condizioni generali.
3. La Banca accetta in garanzia i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n. 23/2020 per far fronte all’emergenza Covid-19, rilasciate da SACE e dal Fondo di Garanzia per le PMI, conferiti secondo le modalità descritte dalla Guida ABACO.
Titolo I
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTITI AGGIUNTIVI
Articolo 42 - Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante
1. In aggiunta alle fonti di cui all’articolo 28, ai fini della valutazione del merito di credito del debitore o del garante di prestiti aggiuntivi possono essere utilizzati:
a) i sistemi interni di valutazione delle controparti anche qualora provvisti della sola approvazione dell’Autorità di Vigilanza (IRBAC) e non anche del riconoscimento in ambito ECAF (IRB). Ai fini del riconoscimento dei singoli modelli non ancora autorizzati in ambito ECAF si rimanda alla Guida ABACO;
b) il modello statistico del sistema interno della Banca di valutazione della qualità creditizia (ICAS Stat), sia per i prestiti singolarmente conferiti sia per i prestiti conferiti all’interno di portafogli di prestiti alle imprese;
c) probabilità di insolvenza (probability of default, PD) e loss given default (LGD) determinate dalla Banca d’Italia secondo approcci conservativi, per la valutazione di:
i) prestiti erogati a famiglie produttrici e artigiani, conferiti all’interno di portafogli di prestiti alle imprese;
ii) prestiti conferiti all’interno di portafogli di mutui alle famiglie;
iii) prestiti conferiti all’interno di portafogli di prestiti al consumo alle famiglie.
Titolo II
PRESTITI AGGIUNTIVI SINGOLARMENTE CONFERITI IN GARANZIA
Articolo 43 – Criteri di idoneità
1. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti rispondenti ai seguenti criteri di idoneità:
a) prestiti erogati a debitori con una PD fino all’1,5 per cento;
b) prestiti all’esportazione garantiti dalla SACE;
c) prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario, factoring pro soluto e factoring pro solvendo, presenti sul bilancio di società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo bancario della controparte. In deroga a quanto disposto dall’articolo 25, comma 1 lettera a), tali soggetti, in quanto appartenenti al gruppo bancario della controparte, possono essere riconosciuti quali terzi datori di pegno pur in mancanza del requisito di iscrizione all’albo bancario. Ai fini dell’abilitazione di tali soggetti quali terzi datori di pegno, si applica la disciplina prevista dall’articolo 25.
Articolo 44 – Misure di controllo dei rischi
1. Ai prestiti aggiuntivi di cui all’articolo 43 rientranti nei livelli di qualità del credito 1, 2 o 3, come definiti negli atti legali dell’Eurosistema, si applicano scarti di garanzia variabili al variare del merito di credito del debitore, della vita residua del prestito e della tipologia di tasso. A quelli rientranti nei livelli di qualità del credito 4 e 5 si applicano scarti di garanzia variabili al variare del merito di credito del debitore e della vita residua del prestito sia per i prestiti a tasso fisso che per quelli a tasso variabile.
2. Gli scarti di garanzia di cui al comma 1 sono riportati nell’Allegato A delle presenti Condizioni generali.
Titolo III
PRESTITI AGGIUNTIVI CONFERITI ALL’INTERNO DI UN PORTAFOGLIO
Articolo 45 – Criteri di idoneità
1. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi conferiti all’interno di un portafoglio, inteso come un insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità e dell’applicazione delle misure di controllo dei rischi.
2. Ai fini dell’idoneità, un portafoglio deve soddisfare i seguenti criteri:
a) omogeneità: il portafoglio deve essere costituito esclusivamente da: 1) prestiti erogati a società non finanziarie;
2) mutui alle famiglie; 3) prestiti al consumo erogati alle famiglie, così come definiti nella Guida ABACO;
b) granularità: il grado di concentrazione del portafoglio, riferito ai singoli prenditori di prestiti idonei, calcolato sulla base dell’indice Herfindhal-Xxxxxxxxx (HHI) come definito nella Guida ABACO, deve essere inferiore o uguale all’1 per cento;
c) il valore nominale del portafoglio, calcolato considerando esclusivamente i prestiti idonei, non deve scendere sotto la soglia di un milione di euro durante tutto il periodo di conferimento.
3. I singoli prestiti conferiti all’interno di un portafoglio devono, inoltre, rispettare i seguenti ulteriori criteri:
a) il debitore deve avere una PD massima del 99 per cento;
b) la vita residua, alla data del conferimento, deve essere maggiore o uguale a sette giorni.
4. In aggiunta ai criteri definiti al comma 2, i portafogli di mutui alle famiglie, devono soddisfare i seguenti criteri di idoneità:
a) finalità: i mutui devono essere concessi per finalità residenziale (ovvero acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile a uso residenziale) o per creazione di liquidità (e non per scopi imprenditoriali);
b) garanzia: i mutui devono essere assistiti da una garanzia ipotecaria di primo grado accesa in favore della controparte che conferisce i mutui in garanzia su un immobile adibito a uso residenziale, come definito nella Guida ABACO;
c) O-LTV: i mutui possono avere un loan-to-value (LTV) originario (cioè quello al momento dell’erogazione) fino al 100 per cento, calcolato secondo le modalità indicate nella Guida ABACO;
d) cointestazioni: i mutui alle famiglie cointestati sono accettati solo se ciascuno dei cointestatari è responsabile in solido per il rimborso integrale del prestito.
5. Nei portafogli di prestiti al consumo, la Banca accetta a garanzia prestiti presenti sul bilancio di società finanziarie, specializzate nell’erogazione di tale tipologia di attività, appartenenti al gruppo bancario della controparte. In deroga a quanto disposto dall’articolo 25, comma 1 lettera a), tali soggetti, in quanto appartenenti al gruppo bancario della controparte, possono essere riconosciuti quali terzi datori di pegno, pur in mancanza del requisito di iscrizione all’albo bancario. Ai fini dell’abilitazione di tali soggetti quali terzi datori di pegno, si applica la disciplina prevista dall’articolo 25.
6. Ai fini del mantenimento della idoneità del portafoglio, la controparte è tenuta al soddisfacimento degli obblighi informativi mediante la trasmissione dei dati analitici relativi ai prestiti che compongono il portafoglio, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nella Guida ABACO.
Articolo 46 - Misure di controllo dei rischi
1. I portafogli di prestiti sono valutati globalmente applicando un unico scarto di garanzia al valore nominale complessivo del portafoglio stesso. Per il calcolo dello scarto di garanzia la metodologia prevede l’utilizzo della probabilità di default (PD) a 1 anno e della loss given default (LGD).
2. Lo scarto di garanzia minimo è pari al 16 per cento. Per i portafogli con indice di concentrazione HHI compreso tra 0,5 e 1 per cento lo scarto di garanzia viene incrementato di 3 punti percentuali.
Articolo 47 – Estratto conto per lo stanziamento di portafogli di prestiti
1. Nel caso di stanziamento in garanzia di un portafoglio di prestiti, l’estratto conto giornaliero di cui al comma 3 dell’articolo 12 riporta il valore cauzionale complessivo del portafoglio stesso. In conformità a quanto previsto nella Guida ABACO, la Banca produce l’elenco dei prestiti componenti il portafoglio e ne segnala alla Controparte l’accettazione in garanzia. La Controparte comunica eventuali difformità fra le proprie evidenze e quanto segnalato dalla Banca, entro
i termini e con gli effetti previsti dall’articolo 12, commi 4 e 5 delle presenti Condizioni generali.
Articolo 48 – Clausola penale
Qualora la Banca applichi la penale di cui all’articolo 11 comma 1 in relazione all’utilizzo a garanzia di prestiti conferiti all’interno di un portafoglio, la stessa sarà calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato A delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria sull’ammontare risultante dalla somma del valore cauzionale dei prestiti per i quali sia stata riscontrata l’inadempienza.
SEZIONE V
Disposizioni finali
Articolo 49 - Data di applicazione e decorrenza
1. La presente versione delle Condizioni generali si applica a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Allegato A
Livelli degli scarti di garanzia applicati ai prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti
Merito di credito | Step 1&2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | ||
Vita residua in anni | Tasso di interesse fisso | Tasso di interesse variabile | Tasso di interesse fisso | Tasso di interesse variabile | Tasso di interesse fisso e variabile | Tasso di interesse fisso e variabile |
0 – 1 | 6,4 | 6,4 | 12 | 12 | 28 | 40 |
1 – 3 | 9,6 | 6,4 | 22,4 | 12 | 38,4 | 48 |
3 – 5 | 12,8 | 6,4 | 29,2 | 12 | 41,6 | 51,2 |
5 – 7 | 14,8 | 9,6 | 34,4 | 22,4 | 44 | 52,8 |
7 -10 | 19,2 | 12,8 | 36 | 29,2 | 45,6 | 54,4 |
>10 | 28 | 14,8 | 38,4 | 34,4 | 48 | 56 |