CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO
CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO
TRA
Il Comune di Poviglio, con sede in Xxxxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxx x. 0, C.F. 00440380350, P.IVA , rappresentato in questo atto dal Sig. …………………….., in qualità di , nato
a ……………. (……) il , domiciliato per la carica presso la sede municipale di in Xxxxxxxx
(XX), Xxx X. Xxxxx x. 0, che agisce in nome e per conto del Comune medesimo, di seguito indicato come “concedente”;
E
La Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 19, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona del Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Mogliano Veneto (TV) il 07/01/1964, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come “concessionario” o “INWIT”;
in seguito definite le “Parti” quando indicate congiuntamente,
PREMESSO CHE
a) in data 18/11/2010 è stato stipulato tra il Comune di Poviglio e Telecom Italia S.p.A. (di seguito “Telecom”) un contratto di concessione (di seguito il “Contratto originario”), registrato all’Agenzia delle Entrate di DPRM1 Roma 1 - Trastevere il 09/03/2011 al n.
1041 serie 3T, avente ad oggetto porzione di terreno dell’immobile iscritto al N.C.T. Reggio Emilia, Comune Catastale Poviglio, Foglio n. 33, Particella n. 156, per l'installazione di infrastrutture per l’esercizio della telefonia mobile;
b) con efficacia dal 01/04/2015 Telecom ha conferito a INWIT il ramo d’azienda cd. “Tower”, costituito, tra l’altro, da circa 11.500 Siti, composti dall’Infrastruttura passiva e dagli spazi
fisici su cui quest’ultima insiste, nonché dai contratti di locazione/concessione che regolano l’utilizzo di terreni/porzioni di edifici su cui insistono dette Infrastrutture passive (di seguito il “Conferimento”);
c) il Contratto originario rientra nel Conferimento;
d) sull’Infrastruttura e negli spazi fisici relativi al Contratto originario, ed in esecuzione dello stesso, sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Telecom nonché di WIND Telecomunicazioni S.p.A.;
e) con la stipula del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) le Parti intendono risolvere consensualmente, come in effetti risolvono, dal 17/11/2015 il contratto di cui in premessa
a), in relazione al quale nulla è più dovuto da parte del concessionario e intendono stipulare un nuovo Contratto di concessione avente ad oggetto l’immobile oggetto del contratto di concessione di cui in premessa a), come meglio identificato al successivo art. 1 - Oggetto, il tutto con effetto dalla Data di Efficacia come di seguito definita.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO
ART. 1 – Oggetto
Il concedente, concede in uso al concessionario, che accetta, porzione di terreno di mq 100 circa (il tutto di seguito per brevità “l’immobile”), sito nel Comune di Poviglio (RE), Via Einstein s.n.c., iscritto al N.C.T. Reggio Emilia, Comune Catastale Poviglio, Foglio n. 33, Particella n. 156, come risulta dalla planimetria che si allega al presente accordo sub lettera A).
Il concedente, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del concessionario. Il concedente dichiara inoltre che tale immobile fa parte del patrimonio indisponibile del Comune.
Il concedente si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell’immobile stesso e garantisce al concessionario che eventuali terzi acquirenti o cessionari dell’immobile locato proseguiranno nel rapporto contrattuale di concessione per tutta la sua durata e dalle condizioni pattuite con la presente scrittura.
ART. 2 – Scopo della concessione
L’immobile locato sarà utilizzato dal concessionario per l’installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazione e per la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazione elettronica, con qualunque tecnologia, presente e futura. Il concessionario potrà, quindi, a sua cura e spese: eseguire sull’immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti, nonchè quelli per la loro allocazione, integrazione, modifica e sostituzione. Il concessionario potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. Il concedente concede, inoltre al concessionario, il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.
La realizzazione di tali opere non comporterà per il concessionario alcun onere aggiuntivo nè maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il concedente riconosce al concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi le relative spese saranno a carico del concessionario.
Per quanto occorrer possa, le Parti si danno atto e precisano che, essendo state conferite ad INWIT quanto sub b) di premessa ed essendo rimasti nella titolarità di Telecom gli apparati di trasmissione insistenti sulle infrastrutture e negli spazi oggetto del Contratto originario, il presente accordo comprende il diritto, in capo al concessionario, di continuare a fornire a
Telecom l’ospitalità necessaria per il funzionamento degli apparati di trasmissione di quest’ultima, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o alcuna maggiorazione di canone.
Le Parti si danno altresì atto e precisano che, in ragione di quanto sub lettera d) di premessa, il presente accordo comprende il diritto, in capo al concessionario, di continuare a fornire a WIND Telecomunicazioni S.p.A. l’ospitalità necessaria per il funzionamento degli apparati di trasmissione di quest’ultimo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o alcuna maggiorazione di canone.
ART. 3 – Durata
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) e potrà essere rinnovata, alla scadenza, esclusivamente previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.
La concessione inizierà a decorrere dal 18/11/2015 (Data di Efficacia).
ART. 4 – Recesso del concessionario
Le parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 5 – Canoni
Il canone annuo di concessione è convenuto in euro 9.700,00 (novemilasettecento/00), suddiviso in 2 rate semestrali di euro 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre con bonifico bancario presso la
… ……………….. – Agenzia di ………………….. (….), IBAN code …………, intestato a …………………..
A partire dal secondo anno di concessione, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del concedente da formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT.
E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 6 – Cessione e subconcessione
Il concedente attribuisce al concessionario la facoltà di cedere il presente contratto, nonché la facoltà di subconcedere anche parzialmente gli spazi locati alle aziende del Gruppo e ad un eventuale altro gestore del pubblico servizio di telecomunicazioni.
ART. 7 – Manutenzione
Il concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del concedente.
Il concedente garantisce che l'immobile locato è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del concedente, che manleverà il concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti di terzi.
Ai fini della manutenzione degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il concedente concede al concessionario garanzie all’accesso all’immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.
Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l’accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d’urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.
ART. 8 – Ripristino
Il concessionario, qualora richiesto dal concedente, provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi tecnici, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell’immobile locato. Resta inteso che il concedente dovrà inoltrare tale richiesta al concessionario, a pena di decadenza, per iscritto tramite Raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della concessione, ovvero della data in cui diverrà efficace l’eventuale recesso del concessionario.
Indipendentemente dal ripristino dell’immobile, il concedente si impegna a garantire l’accesso di imprese incaricate dal concessionario per l’effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza.
A maggiore esplicitazione dell’impegno sopra descritto, il concedente dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del concedente ai sensi del presente contratto.
ART. 9 – Riservatezza
Il concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al concessionario e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto. Il concedente autorizza sin da ora il concessionario a far trattare i propri dati da terzi all’uopo nominati.
ART. 10 – Variazioni al testo del contratto
Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell’avvenuto accordo scritto tra di esse.
ART. 11 – Clausole fiscali e registrazione del contratto
Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del concessionario, in termine fisso ed in misura proporzionale del 2%, con oneri ripartiti in parti uguali.
ART. 12 – domicili contrattuali
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
il concedente: Comune di Poviglio - Xxx X. Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
il concessionario al seguente indirizzo operativo: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx (XX).
ART. 13 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal seguente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell’esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.
Poviglio, lì / /
Il concedente Il concessionario