AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
O G G E T T O
ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LE COOPERATIVE SOCIALI “LIBRA”, CON SEDE LEGALE A MAROSTICA E “MAMRE” CON SEDE LEGALE A MONTECCHIO MAGGIORE, PER LA GESTIONE DI DUE COMUNITÀ ALLOGGIO – MODULO ESTENSIVO E DI UN GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO PER PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA.
TRIENNIO 1/10/2022 – 30/09/2025.
Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1660/22
Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:
Con deliberazioni nn. 1702 del 06/11/2019, 1736 del 13/11/2019 e 1823 del 27/12/2019 questa ULSS ha approvato gli accordi contrattuali per il triennio 1/10/2019 – 30/09/2022 che si sintetizzano di seguito:
Soggetto gestore | Unità di offerta | Sede | N° posti | |||
Cooperativa “Mamre” di Maggiore | Sociale Montecchio | Comunità alloggio estensivo “Il Roveto” | – | modulo | Montecchio Maggiore – Via Maso n. 31 | 12 |
Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica | Comunità alloggio estensivo “Il Bosco” | – | modulo | Dueville – Xxx Xxxxxxxxx x. 00/000 | 12 | |
Gruppo Appartamento Protetto “Xxxxx xx Xxxx” | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx (XX) - Strada Marosticana n. 314 | 3 |
Il prossimo 30 settembre 2022 scadranno gli accordi di cui trattasi, che hanno visto regolarmente impegnate le parti nel rispetto e nell’attuazione dei medesimi, per i quali con il presente provvedimento l’A.ULSS 8 Berica propone il rinnovo, atteso che trattasi di una unità di offerta regolarmente accreditate.
Come noto, la programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale in materia di residenzialità extraospedaliera – area salute mentale - è stata disciplinata con DGRV n. 1673 del 12/11/2018, che ha definito le dotazioni massime di posti letto di strutture sanitarie e socio sanitarie per ciascuna Azienda ULSS, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti, il sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi.
Questa Azienda, conformemente alle direttive regionali, ha elaborato e dato attuazione al proprio Piano di massima della programmazione del sistema dell’offerta residenziale, tuttora in corso di realizzazione e completamento. La Giunta Regionale è intervenuta, infatti, con successivo provvedimento n. 1498 del 2/11/2021 con il quale ha prorogato fino al 30/09/2022 il termine per la completa attuazione della programmazione regionale, tra le quali sono appunto comprese le unità di offerta in parola.
Gli accordi contrattuali (all. 1) – (all. 2) – (all. 3), allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti ai sensi della citata DGRV 1438 del 5/09/2017, danno forma al rapporto di collaborazione con:
- la Cooperativa Sociale “Mamre” di Montechio Maggiore (VI) per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Montecchio Maggiore, per 12 posti
- la Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica (VI) per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Dueville, per 12 posti
- la Cooperativa Sociale “Libra” di Marostica (VI) per la gestione di un gruppo appartamento protetto, con sede nel comune di Dueville, per 3 posti
in continuità con il precedente triennio.
I nuovi accordi hanno effetto dal 1/10/2022 con scadenza triennale il 30/09/2025.
In materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, sono fissate le sottoindicate rette giornaliere di accoglienza pro capite:
- per la comunità alloggio - modulo estensivo: € 113,00 (+ IVA 5%), di cui € 68,00 (+ IVA 5%) a carico dell’Azienda ed € 45,00 (+ IVA 5%) a titolo di compartecipazione da parte dell’utente
- per il gruppo appartamento protetto: € 45,00 (+ IVA 5%), di cui € 27,00 (+ IVA 5%) a carico dell’Azienda ed € 18,00 (+ IVA 5%) a titolo di compartecipazione da parte dell’utente,
come fissato con la citata DGR 1673/2018, integrata con successiva DGR 1036/2021 e recepito nel regolamento aziendale aggiornato e approvato con deliberazione n. 1016 del 20/06/2022.
Si precisa che, sulla scorta dell’attuale programmazione, si prevedono di occupare:
- n. 10 posti letto presso la comunità alloggio “Il Roveto” di Montecchio Maggiore
- n. 8 posti letto presso la comunità alloggio “Il Bosco” di Marostica
- n. 3 posti letto presso il gruppo appartamento di Dueville.
Ne consegue che la spesa complessiva a carico di questa ULSS per il triennio 1/10/2022 - 30/09/2025 viene quantificata come segue:
✓ per il 4^ trimestre 2022 in € 126.063,00
✓ per l’anno 2023 in € 500.141,25
✓ per l’anno 2024 in € 501.511,50
✓ per il periodo 1/01/2025-30/09/2025 in € 374.078,25.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare gli accordi contrattuali (all. 1) – (all. 2) – (all. 3), allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che regolano i rapporti tra l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” e le sottoelencate Cooperative Sociali:
- “Mamre” di Montecchio Maggiore (VI) per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Montecchio Maggiore, per 12 posti
- “Libra” di Marostica (VI) per la gestione di una comunità alloggio – modulo estensivo, con sede nel comune di Dueville, per 12 posti
- “Libra” di Marostica (VI) per la gestione di un gruppo appartamento protetto, con sede nel comune di Dueville, per 3 posti;
2. di stabilire che gli accordi di cui al punto precedente decorrono dal 01/10/2022 con scadenza triennale il 30/09/2025;
3. di dare atto che, sulla scorta dell’attuale programmazione, si prevedono di occupare nel triennio:
- n. 10 posti letto presso la comunità alloggio “Il Roveto” di Montecchio Maggiore
- n. 8 posti letto presso la comunità alloggio “Il Bosco” di Marostica
- n. 3 posti letto presso il gruppo appartamento di Dueville;
4. di dare atto che la spesa derivante per l’ultimo trimestre 2022, quantificata in complessivi €. 126.063,00 (IVA 5% inclusa), è già stata programmata nel bilancio sanitario per l’anno 2022 al conto 5504000310 “Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intraregionale)";
5. di stabilire che la rimanente spesa di €. 1.375.731,00, per la gestione del periodo contrattuale 1/01/2023-30/09/2025, sarà tenuta in considerazione al medesimo conto come segue:
- per €. 500.141,25 nel bilancio preventivo per l’anno 2023
- per €. 501.511,50 nel bilancio preventivo per l’anno 2024
- per €. 374.078,25 nel bilancio preventivo per l’anno 2025;
6. di affidare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato la vigilanza sull’adeguata applicazione degli accordi contrattuali in argomento;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Xxxxxxx Xx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MAMRE” DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA’ ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO DENOMINATA “IL ROVETO”.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
l’Ente Cooperativa Sociale Onlus “Mamre” sita in Montecchio Maggiore - –Xxx Xxxx x. 00, p. iva/c.f. 01322070242, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale
si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV 1673 del 12/11/2018;
− il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Mamre” sita in Montecchio Maggiore (VI) è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusto D.D.R. n. 352 del 28/10/2021, per una capacità ricettiva totale massima di n. 12 posti letto, attraverso la quale eroga prestazioni a livello residenziale a carattere sanitario e sociosanitario per l’unità di offerta: Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata “Il Roveto”;
− che il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Mamre” sita in Montecchio Maggiore (VI) è in possesso dell’accreditamento istituzionale per n. 12 posti letto in virtù della Deliberazione di Giunta Regionale n.
522 del 28/04/2020, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia per l’unità di offerta Comunità Alloggio Modulo Estensivo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione una Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata “Il Roveto”, per 12 posti, collocata nella sede di Montecchio Maggiore (VI) in Xxx Xxxx x. 00, già autorizzata all’esercizio e accreditata con provvedimenti in premessa citati.
Nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx erogatore.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
Per ogni utente accolto presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 68,00 (+ IVA 5%).
È posta a carico dell’utente la compartecipazione giornaliera quantificata in €. 45,00 (+IVA 5%), come stabilito con DGRV 1673/2018 e integrato con la DGRV 1036/2021.
La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle
prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l’accoglienza in detta specifica unità di offerta.
Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all’art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/10/2022, ha durata triennale e rimane in vigore fino all’adozione del successivo atto.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell’Accreditamento Istituzionale per il funzionamento della Comunità Alloggio Modulo Estensivo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto erogatore accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Articolo 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/90. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Mamre”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Mamre”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
Allegato 1/A
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MAMRE” DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER LA GESTIONE DI
UNA COMUNITA’ ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO DENOMINATA “IL ROVETO”
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la gestione di una Comunità Alloggio Modulo Estensivo, denominata “Il Roveto” la cui titolarità è in capo alla Cooperativa Sociale Onlus “Mamre” di Montecchio Maggiore, nella sede di Montecchio Maggiore in Xxx Xxxx x. 00, autorizzata all’esercizio e accreditata per 12 posti letto.
Si tratta di un’unità di offerta socio-sanitaria dell’area salute mentale, destinata a pazienti con medio-bassi livelli di autonomia, per i quali è necessaria un’assistenza continuativa su 24 ore giornaliere e progetti terapeutico riabilitativi a lungo termine.
Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione
Potranno essere accolti nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo persone con le seguenti caratteristiche:
- età di norma superiore ai 40 anni;
- con schizofrenia e psicosi schizofreniche, sindromi affettive gravi, gravi disturbi di personalità sono da considerarsi diagnosi elettive; la malattia deve essere severa e persistente e accompagnata da scarsa autonomia personale e sociale;
- eventuale comorbilità con una malattia organica grave; in analogia con le altre unità di offerta della salute mentale,
- sono esclusi i pazienti affetti da xxxxxxx, ritardo mentale medio o grave.
Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso.
Ai sensi della DGRV 1873/2018, la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in 48 mesi, estendibili a 72 mesi, con rivalutazione annuale in UVMD.
Art. 3 –Il personale
In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008 e 748/2011, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari 0,70/1.
In particolare deve essere assicurata una adeguata presenza programmata per:
- Infermiere con lo scopo di garantire lo svolgimento delle specifiche competenze infermieristiche nell’arco della giornata
- Operatore socio sanitario e/o operatore tecnico assistenziale
- Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Psicologo psicoterapeuta.
L’Azienda ULSS 8 Berica assicura interventi con accesso programmato per:
- medico di medicina generale;
- medico psichiatra;
- assistente sociale.
Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore
La Cooperativa Sociale Onlus “Mamre” si impegna a:
- collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso la struttura Comunità Alloggio Modulo Estensivo;
- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l’attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare l’unità di offerta Comunità Alloggio Xxxxxx Xxxxxxxxx nella Carta dei servizi, dettagliando l’insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella struttura;
- impiegare personale, almeno nella quota del 50%, in particolare OSS, con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, CTRP, Comunità alloggio per pazienti psichiatrici);
- dare continuità di presenza nella Comunità del medesimo personale
- presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l’accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori della Comunità ad eventuali iniziative di formazione attivate dall’Azienda;
- provvedere all’eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l’Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell’assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale della Comunità Alloggio Modulo Estensivo anche per i soggetti in misura di sicurezza);
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), come previsto dalla normativa sull’accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Comunità;
- garantire l’assistenza alberghiera completa dichiarata nella carta dei servizi;
- predisporre un programma di attività che tenga in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipazione ad attività organizzate, …).
Art. 5 – Impegni dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” si impegna a garantire quanto segue:
- accesso programmato del Medico di Medicina Generale;
- accesso programmato di un Assistente Sociale;
- accesso programmato di un Medico Psichiatra che:
• verifica l’attuazione dei PTRP degli utenti;
• esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti della struttura.
Art. 6 - Verifica di conformità
La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal medico Responsabile dell'UOS "Percorsi Riabilitativi" per accertare:
- il rispetto delle condizioni fissate dall’accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).
I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati alla Cooperativa Sociale per l’accettazione e la relativa sottoscrizione.
Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.
Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell'accordo, la Cooperativa Sociale, quale soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le
modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.
Art. 7 – Sistema informativo
L'Azienda ULSS tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni nell'applicativo APT e compila annualmente i modelli STS. Il Soggetto gestore registra e alimenta il flusso informativo registrando nell'applicativo APT le prestazioni non comprese nella giornata di presenza (cosiddette prestazioni Extra).
Art. 8 - Fatturazione del servizio e pagamenti
La Cooperativa Sociale Onlus “Mamre” di Montecchio Maggiore emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell’elenco mensile delle persone accolte nella Comunità, residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica.
L’IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.
La Cooperativa Sociale provvederà a fatturare:
- all’Azienda ULSS 8 Berica la retta omnicomprensiva di € 68,00 (+IVA5%) pro die pro-capite per tutti gli ospiti della Comunità;
- ai pazienti la retta alberghiera omnicomprensiva di € 45,00 (+IVA5%) pro die pro-capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nella Comunità.
In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero, o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene alle prime tre giornate di assenza continuativa; consegue che, per detto periodo, sia l’Azienda che l’ospite sono tenuti a corrispondere per intero la retta giornaliera. Dal quarto giorno, invece, la rispettiva retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.
In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese di assenza l’inserimento è concluso.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.
L’Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente erogatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Mamre”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LIBRA” DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA’ ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO DENOMINATA “IL BOSCO”.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
l’Ente Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) - –Xxx X. Xxxxxxx x. 00, p. iva/c.f. 02572840243, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale
si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV 1673 del 12/11/2018;
− il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusto D.D.R. n. 274 del 16/07/2019, per una capacità ricettiva totale massima di n. 12 posti letto, attraverso la quale eroga prestazioni a livello residenziale a carattere sanitario e sociosanitario per l’unità di offerta: Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata “Il Bosco”, con sede a Dueville (VI);
− che il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell’accreditamento istituzionale per n. 12 posti letto in virtù della Deliberazione di Giunta Regionale n.
522 del 28/04/2020, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia per l’unità di offerta Comunità Alloggio Modulo Estensivo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione una Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata “Il Bosco”, per 12 posti, collocata nella sede di Dueville (VI) in Xxx Xxxxxxxxx x. 00/000, già autorizzata all’esercizio e accreditata con provvedimenti in premessa citati.
Nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx erogatore.
L’Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
Per ogni utente accolto presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 68,00 (+ IVA 5%).
È posta a carico dell’utente la compartecipazione giornaliera quantificata in €. 45,00 (+IVA 5%), come stabilito con DGRV 1673/2018 e integrato con la DGRV 1036/2021.
La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle
prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l’accoglienza in detta specifica unità di offerta.
Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all’art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/10/2022, ha durata triennale e rimane in vigore fino all’adozione del successivo atto.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell’Accreditamento Istituzionale per il funzionamento della Comunità Alloggio Modulo Estensivo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto erogatore accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Articolo 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/90. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
Allegato 1/A
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LIBRA” DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI
UNA COMUNITA’ ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO DENOMINATA “IL BOSCO”
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la gestione di una Comunità Alloggio Modulo Estensivo, denominata “Il Bosco” la cui titolarità è in capo alla Cooperativa Sociale Onlus “Libra” di Marostica, nella sede di Dueville in Xxx Xxxxxxxxx x. 00/000, autorizzata all’esercizio e accreditata per 12 posti letto.
Si tratta di un’unità di offerta socio-sanitaria dell’area salute mentale, destinata a pazienti con medio-bassi livelli di autonomia, per i quali è necessaria un’assistenza continuativa su 24 ore giornaliere e progetti terapeutico riabilitativi a lungo termine.
Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione
Potranno essere accolti nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo persone con le seguenti caratteristiche:
- età di norma superiore ai 40 anni;
- con schizofrenia e psicosi schizofreniche, sindromi affettive gravi, gravi disturbi di personalità sono da considerarsi diagnosi elettive; la malattia deve essere severa e persistente e accompagnata da scarsa autonomia personale e sociale;
- eventuale comorbilità con una malattia organica grave; in analogia con le altre unità di offerta della salute mentale,
- sono esclusi i pazienti affetti da xxxxxxx, ritardo mentale medio o grave.
Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso.
Ai sensi della DGRV 1873/2018, la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in 48 mesi, estendibili a 72 mesi, con rivalutazione annuale in UVMD.
Art. 3 –Il personale
In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008 e 748/2011, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari 0,70/1.
In particolare deve essere assicurata una adeguata presenza programmata per:
- Infermiere con lo scopo di garantire lo svolgimento delle specifiche competenze infermieristiche nell’arco della giornata
- Operatore socio sanitario e/o operatore tecnico assistenziale
- Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Psicologo psicoterapeuta.
L’Azienda ULSS 8 Berica assicura interventi con accesso programmato per:
- medico di medicina generale;
- medico psichiatra;
- assistente sociale.
Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore
La Cooperativa Sociale Onlus “Libra” si impegna a:
- collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso la struttura Comunità Alloggio Modulo Estensivo;
- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l’attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare l’unità di offerta Comunità Alloggio Xxxxxx Xxxxxxxxx nella Carta dei servizi, dettagliando l’insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella struttura;
- impiegare personale, almeno nella quota del 50%, in particolare OSS, con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, CTRP, Comunità alloggio per pazienti psichiatrici);
- dare continuità di presenza nella Comunità del medesimo personale;
- presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l’accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori della Comunità ad eventuali iniziative di formazione attivate dall’Azienda;
- provvedere all’eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l’Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell’assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale della Comunità Alloggio Modulo Estensivo anche per i soggetti in misura di sicurezza);
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), come previsto dalla normativa sull’accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Comunità;
- garantire l’assistenza alberghiera completa dichiarata nella carta dei servizi;
- predisporre un programma di attività che tenga in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipazione ad attività organizzate, …).
Art. 5 – Impegni dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” si impegna a garantire quanto segue:
- accesso programmato del Medico di Medicina Generale;
- accesso programmato di un Assistente Sociale;
- accesso programmato di un Medico Psichiatra che:
• verifica l’attuazione dei PTRP degli utenti;
• esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti della struttura.
Art. 6 - Verifica di conformità
La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal medico Responsabile dell'UOS "Percorsi Riabilitativi" per accertare:
- il rispetto delle condizioni fissate dall’accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).
I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati alla Cooperativa Sociale per l’accettazione e la relativa sottoscrizione.
Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.
Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell'accordo, la Cooperativa Sociale, quale soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le
modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.
Art. 7 – Sistema informativo
L'Azienda ULSS tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni nell'applicativo APT e compila annualmente i modelli STS. Il Soggetto gestore registra e alimenta il flusso informativo registrando nell'applicativo APT le prestazioni non comprese nella giornata di presenza (cosiddette prestazioni Extra).
Art. 8 - Fatturazione del servizio e pagamenti
La Cooperativa Sociale Onlus “Libra” di Marostica emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell’elenco mensile delle persone accolte nella Comunità, residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica.
L’IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.
La Cooperativa Sociale provvederà a fatturare:
- all’Azienda ULSS 8 Berica la retta omnicomprensiva di € 68,00 (+IVA5%) pro die pro-capite per tutti gli ospiti della Comunità;
- ai pazienti la retta alberghiera omnicomprensiva di € 45,00 (+IVA5%) pro die pro-capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nella Comunità.
In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero, o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene alle prime tre giornate di assenza continuativa; consegue che, per detto periodo, sia l’Azienda che l’ospite sono tenuti a corrispondere per intero la retta giornaliera. Dal quarto giorno, invece, la rispettiva retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.
In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese di assenza l’inserimento è concluso.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.
L’Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente erogatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LIBRA” DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO DENOMINATO “PASSO DI RIVA”.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
l’Ente Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) - –Xxx X. Xxxxxxx x. 00, p. iva/c.f. 02572840243, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale
si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV 1673 del 12/11/2018;
− il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusto Decreto del Dirigente Regionale n. 354 del 28/10/2021, per una capacità ricettiva totale massima di n. 3 posti letto, attraverso la quale eroga prestazioni a livello residenziale a carattere sanitario e sociosanitario per l’unità di offerta: Gruppo Appartamento Protetto denominato “Xxxxx xx Xxxx”, xxx xxxx x Xxxxxxxx (XX);
− che il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 22 del 2002 per la medesima Unità di Offerta per n. 3 posti letto in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 28/04/2020, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione di un Gruppo Appartamento Protetto denominato “Passo di Riva”, per 3 posti, collocato nella sede di Dueville-Frazione Passo di Riva- (VI) in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000, già autorizzata all’esercizio e accreditato con provvedimenti in premessa citati.
Nel Gruppo Appartamento Protetto vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx erogatore.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
Per ogni utente accolto presso il Gruppo Appartamento Protetto l’ammontare massimo giornaliero della retta è fissato in € 45,00 (+ IVA 5%), suddiviso come segue:
- € 27,00 (+IVA 5%) a carico dell’Azienda
- € 18,00 (+IVA 5%) a carico dell’utente.
La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l’accoglienza in detta specifica unità di offerta. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/10/2022, ha durata triennale e rimane in vigore fino all’adozione del successivo atto.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell’Accreditamento Istituzionale per il funzionamento del Gruppo Appartamento Protetto.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto erogatore accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Articolo 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale Onlus “Libra”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante