ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N.
ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N.
CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ PER L’ATTIVITA DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI STRANIERI AL FINE DI FAVORIRE LA LORO INTEGRAZIONE, PREVEDENDO ANCHE IL COINVOLGIMENTO DELLE LORO FAMIGLIE.
Il giorno del mese dell’anno 2018, con la presente scrittura privata, il Comune di Carrara (MS) (di seguito solo Comune), con sede in Piazza 2 Giugno, codice fiscale e partita IVA 00079450458, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi/Protezione Civile, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Firenze (FI) il 20/03/1956, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (come da decreto del sindaco di nomina numero 92575 del 22/12/2017), e l’Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro denominato
(di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza
, codice fiscale , nella persona del legale rappresentate Signor nato a il , CF , il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;
PREMESSO CHE:
- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera
a) dell’art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell’art. 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- l’art. 62, comma 4 “Contributi alle associazioni” dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012 promuove la gestione di servizi in collaborazione con le associazioni inserite nell’apposito Albo regionale;
- il Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi;
- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, avente a finalità ed oggetto il sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
- l’art. 5 comma 1 lett. a) del medesimo codice del Terzo Settore, che tra le attività di interesse generale riconosce “gli interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 28 e smi, e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed alla legge 22 giungo 2016 n. 112 e smi”;
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
c) dimostrazione di “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
d) il rispetto delle quote di cui agli att. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017;
e) il rispetto dell’art. 16 D.Lgs 117/2017 nei confronti dei dipendenti;
DATO ATTO che tali requisiti sono stati dichiarati con autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge allegata alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa ed ivi allegata agli atti dell’ufficio;
PREMESSO, INFINE, CHE:
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno
giorno
è stato pubblicato, sul sito istituzionale
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx, in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata
per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali
-l’Associazione è iscritta nel registro della Regione dal ;
- lo schema della presente è stato approvato con propria determinazione n. 129 del 27/03/2017;
Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – RICHIAMI E PREMESSE
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
Articolo 2 – FINALITA’
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’Associazione e, quindi, affida la
definizione e la realizzazione di progetti di servizio o intervento finalizzati a svolgere attività di Mediazione Culturale presso gli Istituti scolastici agli alunni stranieri al fine di favorire la loro integrazione, prevedendo anche il coinvolgimento delle loro famiglie, descritta al successivo art. 3 (di seguito denominata, per brevità, “servizio”).
Articolo 3 – SERVIZIO
L’Amministrazione procedente affida all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione o sociale o all’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, la realizzazione di progetti di servizio o di intervento finalizzati a svolgere attività di Mediazione Culturale presso gli Istituti scolastici agli alunni stranieri al fine di favorire la loro integrazione, prevedendo anche il coinvolgimento delle loro famiglie. Tali servizi sono già individuati dal Comune di Carrara, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nel settore sociale, come segue:
• Progetti interculturali di Mediazione ed Educazione linguistica;
• Accoglienza per creare un clima favorevole in classe e favorire la socializzazione del bambino neo-arrivato;
• Educazione interculturale alla pace ed allo sviluppo;
• Corsi formazione per operatori ed insegnanti;
• Mediazione tra famiglia e scuola, facilitazione all’accesso ed integrazione scuola –famiglia, alunni stranieri-italiani;
• Coordinamento con la Scuola per la definizione degli interventi da attivare;
• Presenza di un coordinatore dei servizi relativi ai rapporti Scuola/Ente del terzo settore/Comune;
Le attività oggetto della presente Convenzione, saranno integrate dalle ulteriori indicazioni in sede di co-progettazione e dalle attività offerte nel progetto.
Articolo 4 – RIMBORSO SPESE.
“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). Il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili. L'organo sociale competente dell’associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico delle spese sostenute “… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”. Saranno comunque ammesse le seguenti spese:
Spese per il personale:
- per i volontari impiegati nel servizio 100%, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017;
- per il personale dipendente impiegato nel servizio 50/100 (dimostrabile attraverso libretti di servizio);
Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:
-se inerenti esclusivamente al servizio 100%
-se quota parte 20%
In ogni caso per i consumi e per le spese rendicontate, è stabilito nella misura massima di € 8.000,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.
Articolo 5 – DURATA
Il Comune si avvale dell’Associazione per la gestione del servizio, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell’attività stessa. L’affidamento avrà durata di 12 (dodici) mesi o, con rinnovo della Convenzione agli stessi patti e condizioni, di ulteriori 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti. Alla scadenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura comparativa, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione mediante lettera raccomanda A/R all’aggiudicatario. Qualora l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di rinnovo o di proroga di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.
Articolo 6 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. L’affidatario nomina un referente adibito al coordinamento dei volontari disponibili e incaricato di mantenere i contatti con il personale dell’ufficio servizi sociali preposto al servizio. L’Associazione è tenuta a comunicare la disponibilità dei volontari o dei dipendenti con frequenza mensile ai fini della stesura del programma del servizio. L’Associazione è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall’art. 1218 del codice civile.
Articolo 7 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell’associazione contraente.
Articolo 8 – CONTROLLI
Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all’articolo 3, reso dall’Associazione. Periodicamente l’Associazione trasmette al Comune l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconoscibili per la loro liquidazione.
Articolo 9 – RESPONSABILITA’
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore,
l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari e/o dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:
Agenzia di
, numero in data
, scadenza ; e da:
Agenzia di
, numero in data
, scadenza ;
Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio nei termini di cui all’art.7.
Articolo 10 – RISOLUZIONE
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
- qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza disparità di trattamento e riservatezza;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Articolo 11 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO
Si fa espresso divieto di ogni forma di subaffidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.
Articolo 12 - PENALI
L’organizzazione/associazione vincitrice, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.
L’Amministrazione Comunale, previa contestazione all’aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:
⮚ € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;
⮚ € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell’attività servizio.
In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l’organizzazione/associazione vincitrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
Articolo 13 – STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ai fini della rilevazione dei dati qualitativi e quantitativi del servizio, l’affidatario dovrà utilizzare strumenti tesi al suo monitoraggio attraverso relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto e sui risultati conseguiti
Articolo 14 – CONTROVERSIE
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione o cattiva esecuzione della presente convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Massa.
Articolo 15 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell’Affidatario. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art.6 del DPR 131/1986).
Articolo 16 – RINVIO DINAMICO E CLAUSOLE
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Per il Comune di Carrara (MS) Per l’associazione
Il Dirigente del Settore Il legale rappresentante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, le parti specificatamente approvano le norme di cui agli articoli 5,6,7,9,10,11,12,13,14, 15 e 16 della presente Convenzione.
Per il Comune di Carrara (MS) Per l’associazione
Il Dirigente del Settore Il legale rappresentante