CONTRATTO
CONTRATTO
Tra | |||
codice fiscale | partita XXX | XXX (ove applicabile) | |
sede legale in | |||
telefono | fax | indirizzo di posta elettronica certificata | |
ove assegnabile |
indirizzo di posta elettronica ordinaria sede operativa in
telefono fax
legalmente rappresentata da (nome, cognome e codice fiscale)
nel seguito del presente accordo denominato “Registrar” con TAG- REG
e
l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, nel seguito del presente accordo denominato “IIT-Registro”.
PREMESSE
Il Registro del ccTLD .it è amministrato dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (IIT), già Istituto per le Applicazioni Telematiche e ancor prima Istituto CNUCE, sulla base di idonea delega rilasciatagli nel 1987 da IANA/ICANN (xxxx://xxx.xxxx.xxx).
Il Registrar è un’organizzazione accreditata dallo IIT-Registro che cura, per proprio conto e attraverso la propria organizzazione, servizi di registrazione e mantenimento di nomi a dominio nel ccTLD .it in modalità sincrona alle condizioni di cui al presente accordo e in conformità al Regolamento del ccTLD .it.
Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio in Internet è configurato sulla base di protocolli tecnici internazionali necessari a mantenere l’equilibrio e la funzionalità del sistema stesso.
L’espressione Registro del ccTLD .it o Registro .it devono considerarsi equivalenti.
Articolo 1 Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre alle premesse, i seguenti allegati:
□ Allegato A “Criteri e importi per l’accreditamento e l’operatività”;
□ Allegato B “Accettazione delle Clausole necessarie per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it – Obblighi e responsabilità del Registrante”;
□ Allegato C “Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati”;
□ Allegato D “Modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG”;
□ Allegato E “Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it
È altresì allegato al contratto: l’Allegato F “Norme di Buona Condotta”, da considerarsi facoltativo.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente contratto i seguenti termini, elencati in ordine alfabetico, avranno il significato di seguito definito:
Accreditamento. La concessione al Registrar del diritto di proporre i servizi di registrazione e assegnazione dei nomi a dominio alle condizioni stabilite nel presente contratto.
Data Base dei Nomi Assegnati, DBNA. Database mantenuto presso il Registro del ccTLD .it, dove sono conservati i dati relativi ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it.
Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro (CIR), Organo del Registro .it con funzioni consultive, cui partecipano anche le rappresentanze dei Registrar, avente la finalità del miglior funzionamento del servizio inerente la registrazione dei nomi a dominio in Internet.
Formulario di registrazione. Documento che contiene i dati personali o aziendali del registrante e le indicazioni di tutti i requisiti necessari per procedere alla registrazione e al mantenimento di un nome a dominio comprese le assunzioni di responsabilità da parte del Registrante, l’informativa e i relativi consensi. Tale documento costituisce presupposto per la corretta registrazione di un nome a dominio ed è messo a disposizione dal Registrar anche tramite procedure automatizzate nel corso della richiesta di registrazione o di trasferimento del nome a dominio stesso. Il formulario è reso disponibile dal Registro nell’ambito del Regolamento del ccTLD .it. Gli elementi essenziali del formulario sono contenuti nell’Allegato B al presente contratto L’espressione formulario di registrazione o documento di registrazione devono considerarsi equivalenti.
Operazioni fatturabili. Alcune operazioni necessarie ad assicurare la registrazione e il mantenimento del nome a dominio e la cui esecuzione comporta un pagamento anticipato.
Prepagamento. Modalità che prevede il pagamento anticipato dei servizi di registrazione e mantenimento nel sistema sincrono.
Posta Elettronica Certificata (PEC). Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, Codice dell’amministrazione digitale”, artt. 6, 31,32-bis, 45, 47,48,54,57-bis, 65 e successive modifiche ed integrazioni.
RAIN-NG. Il portale WEB dello IIT-Registro riservato ai Registrar.
Registrazione sincrona. Modalità operativa di registrazione e gestione di un nome a dominio che consente al Registrar, tramite procedure automatizzate e in tempo reale, l’iscrizione del nome a dominio direttamente nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA).
Regolamento del ccTLD .it. Termine con cui sono indicati, insieme o separatamente, i documenti che disciplinano l’assegnazione e il mantenimento dei nomi a domino nel ccTLD .it, specificati come di seguito:
□ Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it;
□ Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it;
□ Linee guida per la gestione delle operazioni sincrone sui nomi a dominio nel ccTLD .it;
□ Linee guida per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio nel ccTLD .it.
Tali documenti sono disponibili sul sito web del Registro, xxxx://xxx.Xxxxxxxx.xx. Gli stessi possono variare nel tempo sulla base di eventuali esigenze tecniche o innovazioni. Le modalità con cui tali variazioni entrano in vigore sono stabilite al successivo Articolo 11.
Servizi di registrazione e mantenimento di un nome a dominio. I servizi che il Registrar accreditato può offrire all’utenza, in ordine alla registrazione e al mantenimento di un nome a dominio, a fronte di un contratto sottoscritto con lo IIT-Registro.
Servizio di nameserver primario del ccTLD .it , Servizio fornito dallo IIT-Registro che consente la visibilità di un nome a dominio sulla rete Internet.
Servizio EPP (Extensible Provisioning Protocol). Protocollo internazionalmente accettato che permette ai Registrar di registrare e gestire i nomi a dominio tramite un protocollo client-server sincrono basato su XML
TAG-REG. Sigla che identifica le organizzazioni che eseguono le registrazioni sincrone (-REG) di nomi a dominio per conto dei Registranti nel rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari previsti dal Registro .it.
Salvo che per le definizioni che precedono, oppure ove diversamente richiesto dal contesto, nel presente contratto valgono inoltre le definizioni previste nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it e nel Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.
Articolo 3 Interpretazione del contratto in rapporto al regolamento
Fermo restando l’obbligo del Registrar di rispettare il Regolamento di cui all’articolo 2, Definizioni, sopra richiamato, con la previsione della conseguente risoluzione in caso di mancato rispetto del regolamento stesso, in ipotesi di contrasto fra i contenuti del contratto e il Regolamento, così come definito Regolamento del xxXXX.xx sopra, prevale il contratto per quanto espressamente regolato.
Articolo 4 Nomi a dominio
Le parti riconoscono ed accettano che sulla base delle norme tecniche contenute nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it:
a) i nomi a dominio sono registrati per il periodo di un anno dalla data di registrazione, ovvero fino alla data indicata nel DBNA nel campo “expire”, e possono essere rinnovati automaticamente ad ogni successiva scadenza;
b) i nomi a dominio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere revocati, sospesi, cancellati secondo quanto stabilito nel Regolamento, o per disposizione delle autorità competenti.
Articolo 5 Oggetto del contratto
Mediante il presente contratto lo IIT-Registro concede al Registrar, che accetta, il diritto non esclusivo di svolgere per i terzi, o in via subordinata per sé, i servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a
dominio nel ccTLD .it in regime di registrazione sincrona, alle condizioni economiche da esso Registrar liberamente stabilite, e tutto ciò ai patti e condizioni previsti nel presente accordo.
Articolo 6 Accreditamento del Registrar
L’esercizio del diritto di cui all’articolo 5 è sospensivamente condizionato all’accreditamento del Registrar da parte dello IIT-Registro che dovrà essere svolto nel rispetto delle condizioni previste nell’Allegato A “Criteri e importi per l’accreditamento e l’operatività”.
Il Registrar è un intermediario tecnico, delegato dal Registro e dal Registrante, per la realizzazione delle attività necessarie alla registrazione e gestione del nome a dominio nel rispetto del contratto e del Regolamento e con la dovuta diligenza e professionalità.
L’iniziale accreditamento è conferito dallo IIT-Registro all’aspirante Registrar previo superamento di un test tecnico volto a consentire la valutazione delle conoscenze e competenze del richiedente riguardo al Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio, come definito all’Articolo 2, Definizioni, del presente contratto, alle applicazioni e ai modi di funzionamento tecnico del sistema di registrazione.
I contenuti e lo svolgimento del test saranno casuali con riferimento agli argomenti di cui sopra.
A tal fine lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar una piattaforma di test volta a permettere al Registrar di eseguire le varie operazioni previste dal Regolamento.
Onde consentire il superamento della procedura di accreditamento lo IIT-Registro organizza appositi corsi di formazione e fornisce un servizio di helpdesk tecnico specifico.
Il soggetto proponente dovrà sostenere il test di accreditamento con propri mezzi ed organizzazione. All'uopo, per lo svolgimento del test di accreditamento, la società proponente deve allegare alla proposta di contratto l’indicazione di chi sosterrà il test attestandone, tramite dichiarazione del rappresentante legale, il titolo della collaborazione ed unendo il documento d’identità del soggetto incaricato dall’aspirante Registrar all’effettuazione del test.
Il Registrar sarà operativo nei modi e termini stabiliti nell’Allegato A.
Resta inteso che la procedura di accreditamento non si applica ai Registrar già accreditati.
Il presente contratto fa salve le posizioni giuridiche e patrimoniali precedentemente conseguite e riconducibili al TAG-Registrar, fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 7 Multitag.
Una volta accreditato il Registrar potrà qualificarsi presso i terzi quale “Registrar accreditato del Registro .it” o “Registrar .it” secondo le modalità definite nell’Allegato E.
Articolo 7 Multitag
A fini di trasparenza verso i terzi e per la migliore funzionalità delle attività di registrazione e gestione dei nomi a dominio è stabilito che vi sia un unico TAG-Registrar per ogni intestatario di un contratto Registrar.
Ove, alla data di entrata in vigore del presente contratto, un intestatario sia titolare di più TAG- Registrar, il Registro comunicherà formalmente al Registrar la circostanza in discorso e concorderà con
esso modi e termini per lo svolgimento dell’operazione di accorpamento che dovrà concludersi entro tre mesi dalla predetta formale comunicazione e, in ogni caso, non oltre un anno dall'inizio di efficacia del contratto.
Si fa eccezione a quanto riportato al capoverso precedente nell'ipotesi in cui i predetti multitag riferiti a un unico intestatario possano da questo essere documentati, come afferenti a diversi rami d’azienda, attraverso l'uso o la registrazione di marchi differenziati. In tale ultima ipotesi l’intestatario deve inviare al Registro motivata e documentata richiesta di mantenimento di ulteriori tag Registrar.
La presente circostanza, ove ammessa ed accettata dallo IIT-Registro, comporta in ogni caso il pagamento delle operazioni di cui agli articoli 14 (Pagamenti e fatturazioni), 15 (tariffe per l'attività di mantenimento del nome a dominio nel ccTLD .it) e 18 (Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio).
Il Registro si riserva di valutare la politica di mantenimento di più tag riferiti a diversi rami d’azienda in relazione agli oneri tecnici e all'evoluzione del mercato, nonché alla predetta trasparenza nei confronti dei terzi.
Articolo 8 Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro .it e Registrar .it
Le norme di utilizzo del Logo del Registro .it, nonché delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Registro .it sono disciplinate nello specifico regolamento riportato nell'Allegato E.
Fatta salva qualsiasi altra condizione prevista nel presente contratto, il diritto all'utilizzo dei segni menzionati nell'Allegato E, alle condizioni e termini ivi contenuti, potrà essere esercitato da parte del Registrar solo al superamento della procedura di accreditamento, come definita nell’allegato A.
A tale scopo il Registro metterà a disposizione del Registrar, sul portale dedicato ai Registrar, i predetti marchi.
Articolo 9 Norme di Buona Condotta
Il Registrar che sottoscrive il presente contratto può aderire alle “Norme di buona condotta” di cui in Allegato F. Tale documento contiene un insieme di previsioni di natura pattizia volte a ispirare le azioni del Registrar, nello svolgimento delle attività di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
.it, ad un comportamento eticamente corretto, nell’interesse generale dell’utenza Internet.
L’inosservanza del codice di condotta, contestata nei termini di cui al successivo articolo 20, comporta la decadenza dall’adesione al medesimo e la cancellazione del Registrar, quale firmatario del predetto codice di condotta, dal sito web del Registro.
Dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione il Registrar dovrà, entro cinque giorni, provvedere a rimuovere dalla propria carta intestata, sito web, pubblicità anche audiovisiva e ogni altro materiale di comunicazione ogni riferimento diretto o indiretto alla condizione di aderente alle Norme di buona condotta.
Articolo 10 Responsabilità e obblighi del Registrar
Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, esclusivamente a fronte della preventiva assunzione, da parte del Registrante, degli obblighi contenuti nel Formulario di registrazione di cui all’art. 2, Definizioni, e della compilazione del predetto, come indicato nell’Allegato B “Accettazione delle clausole necessarie per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it – Obblighi e responsabilità del Registrante ”.
Il Registrar si obbliga a:
a) acquisire i dati anagrafici di ciascun Registrante per il quale registra o mantiene un nome a dominio come indicato nel Regolamento;
b) controllare, sulla base delle dichiarazioni rese da ciascun Registrante per il quale registra un nome a dominio, che questi rispetti i requisiti soggettivi previsti per la registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, come definiti dal Regolamento del ccTLD .it;
c) ricevere dichiarazione del Registrante al Registro con la quale questi assicura, sotto la sua responsabilità, che la registrazione del nome a dominio richiesto non lede, per quanto a sua conoscenza, diritti di terzi;
d) ricevere dichiarazione del Registrante al Registro con la quale questi si assume la responsabilità per l’utilizzo del nome a dominio che intende registrare;
e) ricevere dichiarazione del Registrante al Registro di accettazione del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (incluse le relative Linee Guida), comprese le eventuali modifiche che nel tempo dovessero essere ad essi apportate;
f) fornire a ciascun Registrante idonea informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dallo IIT-Registro ottenendone la relativa accettazione.
Il Registrar si obbliga altresì a:
1. osservare il Regolamento, come riportato nelle definizioni dell’Articolo 2, e le modifiche che fossero nel tempo ad esso apportate alla luce di quanto definito all’articolo 3 del presente accordo “Interpretazione del contratto in rapporto al regolamento”;
2. svolgere l’attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio con la migliore diligenza e con adeguati mezzi, personale, organizzazione e conoscenze tecniche essenzialmente per conto dei terzi o, in subordine, per sé;
3. garantire al Registrante l’erogazione, a tariffe liberamente determinate, di operazioni e attività stabilite nel Regolamento e nelle Linee Guida, come definiti nell’articolo 2 Definizioni, che costituiscono per esso Registrar obbligo contrattuale;
4. intraprendere tutte le azioni tecniche necessarie a garantire la realizzazione delle operazioni sul nome a dominio conformemente al Regolamento;
5. comunicare al Registrante, in modo sicuro e riservato, al compimento delle operazioni di registrazione e mantenimento del nome a dominio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo operazioni di registrazione, modifica del Registrante (Trade), del Registrar (Transfer) e comunque nel termine massimo di cinque giorni da tale evento, il codice Authinfo al fine di garantirgli lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e gestione dei nomi a dominio a questi assegnati. A tal fine deve ritenersi valida altra modalità che consenta al Registrante di acquisire il codice AuthInfo in maniera sicura e riservata come, ad esempio, la messa a disposizione del predetto codice sul sito del Registrar mediante connessione SSL. Il Registrar si obbliga a modificare l'Authinfo nella circostanza in cui vi sia una richiesta di
modifica del Registrante o del Registrar, e in ogni caso in cui il Registrante stesso ne chieda un cambiamento;
6. accertare, usando l’ordinaria diligenza, prima dello svolgimento delle operazioni inerenti la registrazione e gestione di un nome a dominio, le credenziali del registrante rispetto all’operazione richiesta;
7. informare il Registrante della necessità di fornire dati personali esatti, nonché di comunicare eventuali aggiornamenti dei medesimi dati e delle conseguenze che tale inosservanza può comportare, compresa la revoca del nome a dominio, nonché informare il registrante del contenuto dell’art. 494 c.p. riguardo alla necessità di fornire dati esatti;
8. non ostacolare il Registrante in alcun modo nel caso in cui desideri cambiare Registrar e collaborare con lo stesso per l’effettuazione di tale operazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il Registrar non può esimersi dal comunicare l’Authinfo al Registrante che voglia passare ad altro Registrar;
9. osservare la massima diligenza nella gestione dei nomi a dominio che pone in stato di totale o parziale inoperatività secondo le previsioni stabilite nel Regolamento, informandone prontamente il Registrante ed assumendosene le relative responsabilità nei confronti dello IIT- Registro e del Registrante stesso;
10. effettuare la cancellazione di un nome a dominio solo a seguito di un’esplicita autorizzazione da parte del Registrante, ovvero quando, decorsi i termini di scadenza del mantenimento del nome a dominio sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrar era obbligato al mantenimento;
11. non compiere attività che comportino danni ai sistemi e al servizio di registrazione dello IIT- Registro, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, saturazione delle risorse, tramite denial of service, nonché accesso ai sistemi informatici del Registro al di fuori delle autorizzazioni concesse.
Il Registrar si obbliga inoltre a:
I) documentare che la registrazione del nome a dominio è avvenuta nel rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto e nel Regolamento;
II) documentare le operazioni di mantenimento del nome a dominio richieste dal Registrante ed effettuate sulla base del Regolamento inoltrando la relativa documentazione al Registro, ove questo ne faccia richiesta;
III) mantenere la documentazione attinente la registrazione e qualsiasi altro dato o fatto concernente il mantenimento e la gestione del nome a dominio per almeno cinque anni dalla data di estinzione del contratto con il Registrante;
IV) trasmettere prontamente al Registro, secondo quanto previsto dal Regolamento del ccTLD
.it, la richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni avanzate dal terzo per la tutela dei diritti, per il successivo adempimento da parte del Registro, e la trasmissione al terzo richiedente;
V. Fatti salvi ulteriori obblighi derivanti da specifiche norme, la documentazione di cui sopra deve essere inviata al Registro in forma scritta o anche nelle forme equiparate ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La documentazione in oggetto consta di copia del formulario di registrazione e della contestuale comunicazione di conferma inviata al Registrante secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Codice del consumo o dalla direttiva 2000/31/CE, “Direttiva sul commercio elettronico”.
Per forma scritta s’intende riproduzione meccanica ex art. 2712 cc, ivi inclusa la copia analogica di documento informatico Essa deve essere altresì accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta in originale, o con firma digitale, dal legale
rappresentante del Registrar, o da persona da questi delegata, che attesti la conformità della riproduzione all’originale, nonché la non alterazione e l’integrità del documento e delle informazioni in questo contenute.
VI. Fermo restando il risarcimento degli eventuali danni provocati allo IIT-Registro da singoli inadempimenti delle obbligazioni di cui ai precedenti punti la violazione di una o più delle suddette obbligazioni legittimerà lo IIT-Registro alla risoluzione del contratto, ovvero al rilievo, all’applicazione di penali o alla sospensione del servizio, nei modi e termini previsti nei successivi Articoli 20 e 21.
Articolo 11 Responsabilità ed obblighi del Registro
Lo IIT-Registro svolge le attività e fornisce i servizi necessari a garantire e mantenere il funzionamento dell’attività tecnologica di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it impegnandosi a garantire livelli di qualità del servizio idonei a consentire al Registrar di operare nel sistema sincrono.
A tal fine lo IIT-Registro si obbliga a:
1. predisporre il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it ed il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (incluse le relative Linee Guida), insieme, o separatamente, anche Regolamento del ccTLD .it, previo parere del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro (CIR), cui partecipano anche le rappresentanze dei Registrar, ai sensi dello Statuto del CIR stesso;
2. mantenere il Regolamento del ccTLD .it idoneo a consentire il miglior funzionamento del sistema di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, previo parere del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro di cui fanno parte le rappresentanze dei Registrar. La consultazione al CIR è accompagnata da un supplemento di informazione sugli eventuali impatti che tale modifica comporta sugli aspetti contrattuali. Le modifiche saranno attuate decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione elettronica ai Registrar e dalla loro pubblicazione sul portale RAIN-NG. In ipotesi di assoluta necessità e urgenza, ove la situazione determinatasi possa portare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività o al regolare funzionamento del Registro, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, di provvedimenti immediatamente esecutivi dell'autorità giudiziaria o amministrativa, il Registro potrà procedere immediatamente o comunque nei tempi tecnici strettamente necessari alla modifica del Regolamento, dandone contestuale informazione al Comitato Consultivo di Indirizzo;
3. svolgere le funzioni e le attività a suo carico previste dal Regolamento del ccTLD .it;
4. mantenere efficiente il processo di risoluzione dei nomi a dominio del ccTLD .it mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia (ad es. protocollo “anycast”) e anche tramite appositi accordi contrattuali volti a garantire la visibilità dei nomi a dominio da qualsiasi locazione di rete;
5. garantire funzionali e attivi tutti i servizi, di cui all’Allegato C “Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati” , necessari alla registrazione e al mantenimento dei nomi a dominio in un sistema sincrono per i livelli di servizio specificati nel medesimo allegato;
6. fornire un sistema di statistiche aggiornato, secondo quanto riportato nell’allegato C;
7. fornire il servizio di helpdesk secondo quanto riportato nell’Allegato C;
8. mantenere e aggiornare le procedure tecniche che garantiscono la sicurezza nelle transazioni fra il Registro e i Registrar;
9. mantenere e aggiornare la piattaforma di test per permettere al Registrar di verificare preventivamente lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento previste nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it;
10. mantenere e aggiornare un sistema software di accreditamento su cui il Registrar effettua la procedura di accreditamento presso il Registro;
11. mantenere ed aggiornare il DBNA;
12. consentire al Registrar l’accesso ai dati e ai sistemi necessari alla registrazione dei domini secondo le modalità concordate con lo IIT-Registro stesso;
13. fornire gli strumenti tecnici per la visualizzazione e l’aggiornamento dei dati di fatturazione secondo quanto riportato nell’Articolo 14 e nell’Allegato D;
14. svolgere attività di formazione come specificata nell’Articolo 24 del presente contratto;
15. consentire l’utilizzo del nome a dominio che sia stato registrato dal Registrar in conformità a quanto previsto dal presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it.
Articolo 12 Disposizioni tecniche
Lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar, sui propri sistemi, procedure completamente automatizzate per la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio delle quali dispone tutti i diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto e limiti previsti dal Regolamento del ccTLD .it.
Mediante l’utilizzo dei sistemi automatizzati sui quali sono svolte le operazioni di registrazione e mantenimento del nome a dominio in modalità sincrona da parte del Registrar e dello IIT-Registro è consentito al Registrar di provvedere anche alla modifica dei dati personali del Registrante, previa specifica richiesta da parte di quest’ultimo, in aderenza alla legge in materia di protezione dei dati personali, d.lgs 196/2003, e delle applicabili norme dell’Unione Europea aventi efficacia diretta.
Il Registrar è obbligato ad usare l’accesso ai componenti software dello IIT-Registro secondo le ordinarie regole di diligenza previste dalla legge, in buona fede e in conformità alle istruzioni funzionali e tecniche che includono misure di sicurezza.
Lo IIT-Registro potrà modificare le predette procedure tecniche; le modifiche diverranno operative trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione elettronica inviata ai Registrar e dalla messa a disposizione delle predette informazioni, funzioni e procedure sul sito web dello IIT-Registro.
Articolo 13 Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA)
I nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it sono inseriti e mantenuti nel database definito Database dei Nomi a Dominio Assegnati (DBNA).
La sottoscrizione del presente contratto non attribuisce al Registrar alcun diritto, potere o facoltà sul Data Base dei Nomi a Dominio Assegnati (DBNA).
Tutti i diritti di proprietà intellettuale di natura patrimoniale e non, anche sui generis, in relazione alla costituzione e al mantenimento del predetto DBNA rimarranno in capo allo IIT-Registro.
Articolo 14 Pagamenti e fatturazioni
Il Registrar si impegna a corrispondere gli importi necessari a coprire i costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nei modi previsti nel presente accordo.
Il Registrar si obbliga a versare:
□ le somme relative all’accreditamento come riportate nell’Allegato A;
□ le somme necessarie a coprire anticipatamente i costi dei servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio;
□ le somme necessarie a mantenere il credito a sua disposizione ad un livello tale da garantire, in ogni momento, la copertura dei costi di mantenimento dei nomi a dominio in scadenza, almeno per i 4 (quattro) giorni successivi, sulla base delle tariffe riportate nell’Articolo 15.
□ le somme relative alle operazioni bulk;
□ le somme necessarie a reintegrare le eventuali penali come disciplinate nell'articolo 20 del presente accordo.
Nell’ipotesi in cui il credito del Registrar consenta solo il mantenimento dei nomi a dominio in scadenza nei 4(quattro) giorni successivi, lo IIT-Registro inibirà al Registrar l’effettuazione di tutte le operazioni fatturabili, fatta salva l’operazione di mantenimento fino alla concorrenza della somma disponibile, dopodiché i nomi a dominio, raggiunta la scadenza annuale (expire), saranno posti nello stato di “inactive/notRenewed” ed eventualmente cancellati dal DBNA secondo quanto stabilito nel Regolamento.
Con la sottoscrizione del contratto il Registrar dichiara di essere a conoscenza che non potrà richiedere ed eseguire operazioni fatturabili, così come definite nell’Articolo 15, se non a fronte di pagamenti anticipati rispetto al futuro e certo servizio erogato dallo IIT-Registro e si impegna a mantenere il suo credito ad un livello tale da consentirgli l’operatività. A tal fine il Registrar si obbliga a tenere lo IIT- Registro manlevato e indenne per qualsiasi operazione che il Registrar non abbia potuto realizzare a causa della mancata copertura economica dell’operazione stessa.
Lo IIT-Registro consente l’aggiornamento del credito tramite POS virtuale e bonifico bancario per mezzo di accesso al portale RAIN-NG.
In allegato D, “Modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN” sono specificate le modalità di aggiornamento del credito e le caratteristiche tecniche relative all’accesso al predetto servizio di POS virtuale.
In caso di bonifico i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti a favore del C.N.R. sul conto corrente bancario n. 218155, intestato al CNR “Incassi giornalieri da altre dipendenze” - PI-208-IIT presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Roma, sportello n. 6392, ABI 01005, CAB 00000. XXXX XX00X0000000000000000000000. BIC SWIFT XXXXXXXX. Il Registrar dovrà specificare la causale del versamento riportando il TAG Registrar di riferimento. Lo IIT-Registro si riserva di dare comunicazione di eventuali variazioni dei riferimenti bancari.
Se il versamento è effettuato tramite bonifico bancario il Registrar deve altresì compilare un apposito form sul portale RAIN-NG contenente gli estremi del pagamento, nei modi di cui all’Allegato D, “Modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG”. In tale ultima ipotesi il Registro metterà a disposizione tali somme non appena riscontrerà l’effettivo pagamento secondo quanto riportato nel predetto Allegato D “Modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG”.
Lo IIT-Registro mette altresì a disposizione del Registrar strumenti per la visualizzazione di tutte le fatture emesse, delle relative operazioni effettuate, come riportato nel già citato nell’Allegato D.
Il Registrar potrà conoscere il credito residuo via EPP.
Con la sottoscrizione del contratto il Registrar dichiara di conoscere e di accettare che le fatture relative al servizio di registrazione gli saranno messe a disposizione sul portale RAIN-NG, nella sezione ad esso
relativa. Le fatture dovranno essere stampate e archiviate secondo le applicabili norme in materia tributaria.
Con riferimento ai costi correlati all’accreditamento di cui all’articolo 6 sopra richiamato, al superamento del test di accreditamento, lo IIT-Registro provvede a fatturare al Registrar nei modi sotto indicati:
□ in relazione all’incasso di cui al punto 1.c) dell’Allegato A la fattura riporterà la dicitura “Acconto sulle attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it”;
□ in relazione alle ulteriori somme necessarie a coprire anticipatamente i servizi di
registrazione e mantenimento dei nomi a dominio lo IIT-Registro emetterà fattura come di seguito specificato:
a. una fattura per l’importo del versamento stesso;
b. una fattura ad importo zero con evidenziazione del numero di operazioni effettivamente rese nel periodo e l’eventuale credito residuo ancora disponibile.
I versamenti successivi a quelli di cui al punto 1.c) dell’Allegato A effettuati a titolo di prepagamento per la normale operatività non potranno essere di importo inferiore ai □ 100,00 (cento/00).
Nel caso in cui alla scadenza del contratto, ove il Registrar non abbia più interesse a svolgere l’attività in oggetto e lo comunichi per iscritto al Registro, o in ipotesi di recesso, dovesse risultare un credito per il Registrar, lo IIT-Registro, entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, emetterà nota di credito (nei limiti fiscali consentiti) per l’importo residuo, secondo quanto previsto e stabilito dal DPR 633/72 e successive modificazioni, e provvederà alla restituzione dell’importo relativo al suddetto credito.
Articolo 15 Tariffe per l’attività di mantenimento del nome a dominio nel ccTLD .it
Il servizio tariffato dallo IIT-Registro al Registrar è il servizio di mantenimento del nome a dominio nel DBNA connesso ai seguenti eventi per il periodo di un anno:
□ registrazione;
□ rinnovo
□ modifica del Registrar;
□ recupero da pendingDelete/redemptionPeriod.
Per ciascuna delle suddette operazioni la tariffa unitaria, stabilita in accordo alla normativa del CNR per le prestazioni conto terzi degli Organi di ricerca a copertura delle attività operative, sistemistiche, di ricerca e sviluppo correlate alla registrazione e mantenimento in modalità sincrona è di € 4,00 (quattro) oltre IVA di legge.
Il corrispettivo è dovuto per ciascuna operazione effettuata e non è rimborsabile in caso di successivo annullamento dell’operazione stessa.
Il mantenimento del nome a dominio si rinnoverà tacitamente di anno in anno, fatta salva cancellazione, o per disposizione dell’autorità giudiziaria, o per mancata copertura economica da parte del Registrar.
Oltre alle predette tariffe il Registro, per le operazioni di cui al successivo Articolo 18, “Modifica del
Registrar per un consistente numero di nomi a dominio”, applicherà i costi riportati nell’articolo medesimo.
Articolo 16 Trattamento dei dati e ruolo del Registrar
Nell’ambito del presente accordo i dati degli interessati relativi alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio sono raccolti dal Registrar.
Con riferimento alle operazioni di raccolta e trasferimento dei dati degli interessati nell’esecuzione del presente accordo lo IIT-Registro è titolare del trattamento e il Registrar è responsabile del trattamento.
Ai sensi dell’art. 29 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, a mezzo del presente atto il Registrar è nominato responsabile del trattamento in relazione alle seguenti attività:
1. raccolta dei dati essenziali per la registrazione di un nome a dominio, derivanti dal rispetto delle regole tecniche RFC 1591, ICP-1, ICP-2 e ICP-3 concernenti il Registrante, il contatto amministrativo e tecnico necessari a garantirne l’operatività, nonché del consenso al trattamento da parte degli interessati e l’iscrizione nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA);
2. raccolta e mantenimento dei dati necessari al compimento delle operazioni di gestione del nome a dominio come evidenziate nel Regolamento del ccTLD .it e adeguamento dei dati nel DBNA.
Nessun altro trattamento sui dati personali, di cui lo IIT-Registro è titolare, è consentito al Registrar in virtù del presente accordo.
Il Registrar dichiara di avere esperienza, capacità ed affidabilità che forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ai sensi dell’art. 29 comma 2 legge 196/2003.
Per quanto sopra il Registrar adotterà una politica sul trattamento dei dati conforme alla normativa italiana in materia di protezione dei dati, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, e ne informerà i propri Registranti. In particolare egli si obbliga a:
1. operare in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati;
2. dare informativa al Registrante del nome a dominio ai sensi dell’art. 13 L. 196/03, anche in merito alla diffusione e accessibilità via Internet dei dati personali del predetto richiedente contenuti nei database dello IIT-Registro, e a richiederne il relativo consenso ove previsto dalla normativa vigente, sia in fase di previa registrazione del nome a dominio, sia relativamente alle operazioni necessarie alla gestione del nome a dominio stesso;
3. aggiornare i dati del Registrante sulla base delle comunicazioni da questi ricevute con riguardo ai dati contenuti nel DBNA ad esso registrante associati facendosi carico, o consentendo allo stesso, di provvedere al loro adeguamento, previa informativa e consenso, anche tramite procedura automatizzata. Il Registrar si obbliga altresì ad aggiornare i dati del registrante sulla base delle indicazioni ricevute dal Registro come da Regolamento del ccTLD .it;
4. provvedere a modificare o cancellare i dati del Registrante e dei contatti amministrativi e tecnici prontamente, ove questi gliene facessero richiesta per i domini correntemente ad esso associati, secondo quanto stabilito nel Regolamento del ccTLD .it;
5. adottare idonee misure di sicurezza in osservanza delle prescrizioni del DLgs 30 giugno 2003,
n. 196 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto DLgs 196/03;
6. impartire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento;
7. trasmettere senza indugio al titolare del trattamento tutte le richieste ex art. 7 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 che gli pervengano in relazione ai trattamenti per cui è nominato responsabile;
8. attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e consentire la vigilanza di quest’ultimo sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni, anche tramite l’invio di rapporti periodici e notifiche di incidenti, e consentendo ad ispezioni in orario d’ufficio da parte di personale del titolare del trattamento o di terzi da questo delegati.
In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13, comma 1, lettera f) e dell'art. 24 comma 1 lettera b) del Codice per la protezione dei dati personali i dati del Registrar (nome della società, sede sociale, indirizzo di posta elettronica) in qualità di responsabile del trattamento saranno iscritti sull'elenco dei responsabili disponibile sul sito web dello IIT-Registro all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.
Il Registrar manterrà lo IIT-Registro sollevato ed indenne nei confronti dei terzi per qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante, o di terzi, o interventi del Garante per la protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente contratto connesse direttamente o indirettamente tramite violazioni del Registrar stesso o dei suoi ausiliari.
Se il Registrar ha sede fuori dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato per cui non è riconosciuto un grado di protezione adeguato a fronte di una decisione della Commissione Europea, o ha sede negli Stati Uniti d’America e non ha aderito ai principi di approdo sicuro (“Safe Harbour Privacy Principles”) emanati dal Department of Commerce Statunitense, dovrà sottoscrivere, contestualmente al presente contratto, uno dei contratti tipo, nel testo in vigore al momento della sottoscrizione, autorizzati con Decisione della Commissione delle Comunità Europee ex art. 26 della direttiva 95/46/CE ed autorizzati dal Garante ex art. 44, comma 1 del Codice sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, integrati da eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni del Garante. I soggetti che utilizzano le citate clausole non possono modificarle, né combinare singole clausole, né i singoli insiemi di clausole previsti nelle decisioni in questione. A tale riguardo il Registrar terrà lo IIT- Registro sollevato e indenne nei confronti dei terzi, per ogni azione legale o amministrativa da questi intentata, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente contratto.
Se il Registrar ha sede negli Stati Uniti d’America ed ha aderito ai principi di approdo sicuro (“Safe Harbour Privacy Principles”) emanati dal Department of Commerce Statunitense, deve dare adeguate informazioni e assicurazioni allo IIT-Registro. Conseguentemente il Registrar si obbliga a mantenere lo IIT-Registro manlevato ed indenne per qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante o di terzi o interventi del Garante per la protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente
Salvo quanto sopra specificato, il Registrar rimane titolare del trattamento per tutto ciò che concerne i propri rapporti contrattuali con i Registranti.
Articolo 17 Obblighi di riservatezza
Il Registrar si obbliga a non divulgare o rendere in alcun modo disponibile a terzi le informazioni concernenti i dati personali del Registrante trattati in qualità di responsabile del trattamento cui accede o che raccoglie a fronte del presente accordo. A tal fine, il Registrar limiterà la divulgazione delle informazioni confidenziali a quegli incaricati del trattamento che ne necessitino per l'adempimento del presente accordo o del contratto Registrar e delle obbligazioni ivi previste, e comunque solo per la parte necessaria al predetto adempimento. Il Registrar si obbliga a far adottare a tutti gli incaricati del
trattamento obblighi di segretezza non meno rigorosi di quelli previsti dal presente contratto. Le informazioni confidenziali non potranno essere utilizzate al di fuori degli scopi previsti dal presente accordo, né rivelate a soggetti non previsti dallo stesso.
Il Registrar non sarà ritenuto responsabile per aver svelato le informazioni confidenziali se le stesse:
1. siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento del Registrar;
2. vengano ottenute dal Registrar attraverso fonte diversa dallo IIT-Registro, che abbia il pieno diritto di disporne e che ne abbia autorizzato la divulgazione e/o l’utilizzo;
3. siano comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle parti per tutelare i propri interessi in sede giudiziale o in una procedura arbitrale.
Articolo 18 Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio
Fatto salvo quanto previsto nell’Articolo 19, Cessione del contratto, lo IIT-Registro, ove riceva dai Registrar interessati specifica richiesta di modifica del Registrar, previa disponibilità del credito indispensabile allo svolgimento della richiesta operazione, oltre al credito necessario al mantenimento dei nomi a dominio in scadenza nei 4 (quattro) giorni successivi, che verrà decurtato dal credito disponibile, darà attuazione al trasferimento di nomi a dominio. L’importo minimo di □ 250 (duecentocinquanta/00) permetterà al Registrar di trasferire un massimo di 500 (cinquecento) nomi a dominio; ogni ulteriore dominio oggetto di trasferimento sarà tariffato dallo IIT-Registro per un importo di □ 0,50 (cinquanta centesimi), oltre IVA di legge.
La richiesta di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona da questi delegata, di entrambe le organizzazioni Registrar coinvolte, e deve contenere la dichiarazione che i Registranti sono stati informati ed hanno accettato il predetto trasferimento. Resta inteso che il Registrar subentrante deve ricevere la documentazione concernente la registrazione e mantenimento dei nomi a dominio e di cui all’Articolo 10 sopra riportato.
I Registrar coinvolti si obbligano a tenere, in solido, o separatamente, lo IIT-Registro manlevato e indenne per ogni danno derivante al Registro stesso da tale operazione
Articolo 19 Cessione del contratto
Il Registrar ha facoltà di cedere ad un diverso Registrar il presente contratto comunicandolo allo IIT- Registro con preavviso minimo di un mese dal momento in cui il cedente e il cessionario intendono dare efficacia alla cessione.
Ove il cessionario non sia un Registrar accreditato il Registro deve espressamente consentire alla cessione, deve essere in precedenza svolta la procedura di accreditamento finalizzata a valutare la qualificazione tecnica del cessionario e deve essere corrisposto l’importo dovuto per svolgere il test di accreditamento per la sola quota relativa all’effettuazione del test medesimo, sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato A, secondo quanto di seguito descritto.
1. Il cedente e cessionario invieranno congiuntamente allo IIT-Registro una richiesta di accettazione della proposta di cessione di contratto.
2. In caso di esito positivo lo IIT-Registro comunicherà il proprio consenso ad entrambi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa.
3. La cessione è soggetta all’accettazione esplicita dello IIT-Registro; a tal fine non vale il
principio del silenzio/assenso, e l’inutile xxxxxxx xxx 00 (xxxxxx) giorni vale rifiuto.
4. In tutti i casi l’assenso dello IIT-Registro è soggetto alla condizione sospensiva del superamento del test di accreditamento come definito al punto 1, a) dell’allegato A, Criteri e importi per l’accreditamento e del previo pagamento delle somme relative all’effettuazione del predetto test.
5. Il mancato superamento del test di accreditamento da parte dell’aspirante cessionario comporta la caducazione dell’assenso dello IIT-Registro ed il mantenimento del contratto in capo al Registrar cedente fatto salvo l’eventuale recesso ai sensi dell’articolo 23 del presente accordo.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Registro del superamento del test, o, per le cessioni tra Registrar, dal giorno in cui la cessione prende efficacia, devono essere realizzate le attività di cui nel seguito.
Il cedente e il cessionario devono informare tutti gli assegnatari rendendoli edotti del cambiamento. Inoltre il Registrar che subentra nel contratto deve:
□ acquisire la documentazione, in possesso del cedente, relativa alla registrazione e mantenimento dei nomi dominio stessi;
□ garantire che i trasferimenti di dati personali avvengano nel rispetto delle norme di legge, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dell’adozione di adeguate misure di sicurezza;
□ acquisire dal Registrar cedente tutti i codici Authinfo associati ai nomi a dominio nel rispetto di adeguate misure di sicurezza relative al trattamento dei dati;
□ inviare, entro 30 (trenta giorni), l’accettazione del contratto.
Le organizzazioni Registrar sono a conoscenza che la cessione del contratto comporta la cessione del credito residuo al cessionario e che l'accettazione da parte dello IIT-Registro della predetta cessione relativa al contratto e al credito sarà concessa esclusivamente se tali operazioni avverranno nelle forme di legge e se della cessione del credito sarà data opportuna menzione, negli importi e nelle modalità, nel suddetto contratto di cessione.
Con l'invio allo IIT-Registro della proposta di accettazione di cessione del contratto e del credito in questione le parti dichiarano allo IIT-Registro che tutti gli adempimenti sopra richiamati sono stati regolarmente eseguiti e che la predetta proposta costituisce parte integrante del contratto di cessione.
All'accettazione dell'operazione di cessione del contratto e del credito da parte dello IIT- Registro, quest'ultimo emetterà nota di credito a favore del cedente per la somma residua con causale “cessione del contratto” e, contestualmente, a titolo di regolarità contabile, fatturerà tale somma, già pagata, al cessionario a fronte della predetta cessione, in ottemperanza alla normativa vigente.
Il Registrar è a conoscenza che al compimento di tutte le operazioni necessarie a dare operatività alla detta cessione del contratto il TAG-REG di provenienza sarà cancellato e tutti i nomi a dominio confluiranno nel TAG-REG del Registrar cessionario.
Articolo 20 Rilievo, penali e sospensione del servizio
Il Registro può, alla presenza delle condizioni di seguito riportate, adottare provvedimenti di rilievo, applicare penali e sospendere il servizio secondo i termini di seguito descritti:
1. In caso di inosservanza di uno o più obblighi previsti all'articolo 10, Obblighi del Registrar e 16 Trattamento Dati e ruolo del Registrar il Registro invia al Registrar un rilievo formale, secondo le procedure di cui al successivo capoverso.
2. In caso di persistenza nell’inosservanza di uno o più obblighi di cui al punto 1. sopra, al secondo rilievo, il Registro procederà all’applicazione di una penale di 100 euro per ogni nome a dominio coinvolto nella singola violazione fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’importo della penale sarà decurtato dal prepagato. L’eventuale mancata capienza economica comporta le conseguenze di cui all’articolo 14, terzo comma, del presente accordo, compresa l’eventuale sospensione fino alla reintegrazione. L’ulteriore, reiterato inadempimento può comportare la sospensione dal servizio.
3. In caso di svolgimento di attività e operazioni che possano comportare danni ai sistemi e alla fruibilità del servizio di registrazione dei nomi a dominio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, saturazione delle risorse, tramite denial of service o comunque eccedenti quanto garantito dalle credenziali di accesso, tentativi continui e ripetuti nell’ambito di archi temporali molto brevi e con esito negativo, di operazioni di registrazione, gestione e interrogazione dei domini e dei contatti, nonostante gli eventuali limiti giornalieri previsti siano stati raggiunti, operazioni di scansione dei servizi Whois e DAS, il Registro procede di norma all’invio del rilievo, nonché all’applicazione di una penale e alla sospensione, nel caso di reiterazione o pericolo per gli impianti del servizio, a tutela della propria posizione.
Prima di procedere all’inoltro del rilievo, all’applicazione della penale e/o alla sospensione del servizio lo IIT-Registro invia al Registrar per mezzo di comunicazione formale agli indirizzi riportati nel contratto, esplicito invito a dare motivazione fondata dei predetti inadempimenti.
Ove, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal contestato inadempimento, il Registrar non invii documentata motivazione, ovvero la stessa non sia ritenuta fondata, il Registro rispettivamente:
I. nelle ipotesi di cui al punto 1. sopra trasmetterà al Registrar formale e motivato provvedimento di rilievo.
II. In caso di reiterazione dell’inadempimento come descritto al punto 2. precedente il Registro applicherà la penale. Il successivo invio di ulteriore formale rilievo potrà condurre alla sospensione del servizio per un periodo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte del Registrar stesso della comunicazione motivata con cui egli è informato dell’applicazione di tale misura e dei termini di decorrenza della sospensione stessa;
III. Nelle ipotesi di sospensione, come descritte al punto 3 sopra il Registro applicherà la penale nei limiti stabiliti al punto 2. e/o sospenderà l’operatività del Registrar secondo quanto riportato al punto II;
IV. Nel caso in cui il Registrar sospeso per violazioni relative al punti sopra riportati risulti ancora inadempiente il Registro si riserva la risoluzione del contratto.
L’applicazione della misura della sospensione comporta la mancata erogazione al Registrar dei servizi fatturabili come definiti all’articolo 15 Tariffe per l’attività di mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it, fatti salvi il rinnovo e la visibilità, compresa la risoluzione del DNS.
Il Registrar garantirà e terrà lo IIT-Registro garantito ed indenne di qualsiasi onere o molestia in relazione alle conseguenze dei predetti inadempimenti secondo il Regolamento più volte citato.
E’ comunque sempre salvo il risarcimento da parte del Registrar del danno subito dal Xxxxxxxx.xx,
anche in conseguenza di azioni di terzi danneggiati.
Nell'ipotesi che per una specifica fattispecie risultassero applicabili le procedure di cui al presente articolo e la clausola risolutiva espressa, quest'ultima prevarrà, fatta salva la facoltà per il Registro di non avvalersi della predetta clausola risolutiva, senza che ciò costituisca rinuncia all’esercizio del diritto, e di applicare invece le procedure di cui al presente articolo.
Ai fini descritti sopra sono presi in considerazione soltanto gli inadempimenti che diano luogo ad illecito civile. Per i comportamenti di natura dolosa ai danni del Registro quest'ultimo realizzerà le necessarie tutele oltreché l'immediata sospensione del servizio nei termini di cui sopra.
Articolo 21 Clausola risolutiva espressa
Nei casi di cui nel seguito:
1. mancato versamento da parte dell’aspirante Registrar delle quote di cui al punto 1.c) dell’Allegato A entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica da parte dello IIT-Registro del superamento della procedura di accreditamento;
2. ove il Registrar dichiari allo IIT-Registro notizie false in ordine al versamento effettuato, ovvero in ipotesi di dolosa inesattezza della cifra versata;
3. reiterata inosservanza di quanto previsto all'Articolo 16, in materia di trattamento dei dati, contestata nei termini di cui all’articolo 20 precedente ;
4. verificarsi delle condizioni previste al punto IV, dell’ articolo 20;
5. mantenimento dello stato di sospensione per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;
6. utilizzo non conforme a quanto previsto nell'Allegato E della denominazione e del logo del Registro;
lo IIT-Registro avrà diritto a risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c. a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Registrar della relativa comunicazione, e ciò fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali crediti.
Il Registrar garantirà e terrà lo IIT-Registro garantito ed indenne di qualsiasi onere o molestia in relazione ai predetti inadempimenti e alle conseguenti azioni sui nomi a dominio previste dal Regolamento più volte citato. I presenti obblighi di manleva sopravvivranno alla risoluzione del contratto.
Articolo 22 Effetti della risoluzione
Nel caso di risoluzione del contratto imputabile al Registrar, a qualsiasi titolo, saranno dovuti dal Registrar stesso allo IIT-Registro, oltre alle spese non coperte per operazioni già effettuate:
□ il rimborso delle spese sostenute dallo IIT-Registro in conseguenza della risoluzione;
□ eventuali altri danni.
Le suddette somme saranno compensate, totalmente o parzialmente, con quanto ancora disponibile presso lo IIT-Registro a favore del Registrar per le operazioni di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.
In tali casi i domini mantenuti dal Registrar saranno posti nello stato di “ok/noRegistrar” o “di inactive/no Registrar”, nel caso di nomi a dominio che abbiano raggiunto la data di “expire”, e il Registro informerà gli assegnatari, via posta elettronica, agli indirizzi e-mail dagli stessi rilasciati, o per raccomandata AR., delle azioni da svolgere per ripristinare la piena operatività del nome a dominio al fine di non incorrere nella cancellazione del nome a dominio stesso.
Sono fatti salvi gli obblighi di manleva dello IIT-Registro da parte del Registrar di cui all’Articolo precedente.
Articolo 23 Facoltà di recesso
È fatta salva la facoltà di recesso del Registrar da comunicarsi allo IIT-Registro, in qualsiasi momento, per mezzo di raccomandata AR. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.
Il Registrar avrà inoltre la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, nel caso non condivida le modifiche al Regolamento, come riportate all’Articolo 11, punto 2, e alle procedure tecniche, specificate all’Articolo 12, ultimo comma; in quest’ipotesi la facoltà di recesso dovrà essere esercitata dal Registrar entro la data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento del ccTLD .it su cui basa il suo recesso, fatta salva l’ipotesi di necessità e urgenza di cui all’Articolo 11, punto 2.
Nelle suddette ipotesi lo IIT-Registro si obbliga a restituire al Registrar le somme da questi anticipate a titolo di acconto sul servizio di registrazione relative alle operazioni che alla data di efficacia del recesso non fossero ancora state iniziate.
Gli effetti della cessazione del presente contratto sui nomi a dominio mantenuti dal Registrar alla data della cessazione del contratto e le conseguenti azioni dello IIT-Registro sono disciplinati dal Regolamento.
In ogni caso il Registrar che recede dal contratto si obbliga a garantire e tenere lo IIT-Registro manlevato ed indenne da qualsiasi onere o molestia per azioni di terzi in relazione all’attribuzione dello stato di “ok/noRegistrar” e all'eventuale successiva messa in stato di inactive/no-Registrar e successivamente in stato di “pendingDelete/pendingDelete” dei predetti domini conformemente al citato Regolamento del ccTLD .it,.
Il Registrar che recede dal contratto, ovvero sia dichiarato inadempiente per effetto della clausola risolutiva espressa:
A) è tenuto sia contrattualmente che a fronte degli obblighi cogenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ad inviare allo IIT-Registro la documentazione riguardante l’accettazione da parte del Registrante degli obblighi previsti dall’Allegato B “Accettazione delle clausole necessarie per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it – Obblighi e responsabilità del Registrante”, per tutti i nomi a dominio da lui mantenuti, come definito all’art. 10, punto V.
B) Entro cinque giorni dalla data di risoluzione o di recesso il Registrar dovrà provvedere a rimuovere dalla propria carta intestata, sito web, pubblicità anche audiovisiva e ogni altro materiale di comunicazione ogni riferimento diretto o indiretto alla condizione di Registrar accreditato per il ccTLD it, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dei segni di cui all’Allegato E del presente contratto.
Nelle circostanze sopra delineate il Registro potrà procedere nei confronti del Registrar inadempiente
per mezzo di specifica azione legale.
Tale obbligo sopravviverà alla cessazione del rapporto contrattuale a qualsiasi titolo.
Articolo 24 Corsi dello IIT-Registro
Lo IIT-Registro si impegna ad organizzare ogni anno solare almeno 4 (quattro) corsi specialistici rivolti ai Registrar senza costi aggiuntivi, sul Regolamento del ccTLD .it, sugli aspetti operativi, sui linguaggi di programmazione e nell’ambito delle attività sistemistiche, sui modi di risoluzione delle controversie, su elementi di diritto relativi ai segni distintivi dell’attività commerciale, in materia di firma digitale, e- commerce, sicurezza informatica ovvero in altri settori di interesse dei Registrar. Alcuni dei predetti corsi potranno essere effettuati anche on line.
Articolo 25 Attività di sviluppo e ricerca applicata dello IIT-Registro
Al fine di migliorare l’attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, e per finalità di ricerca, lo IIT-Registro s’impegna a condurre attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni per il miglior funzionamento del servizio stesso, implementando nuove applicazioni, adottando nuovi protocolli e sistemi, e studiando nuove metodologie di supporto ai Registrar.
In tale prospettiva lo IIT-Registro si impegna a partecipare alle attività degli organismi internazionali che si occupano della definizione degli standard di funzionamento della rete Internet e della gestione dei nomi a dominio quali ICANN, IETF, CENTR e RIPE-NCC ed altri, al fine di fornire un servizio tecnologico avanzato.
Articolo 26 Comunicazioni
Per le comunicazioni contrattuali fra loro le parti eleggono domicilio presso l’indirizzo o gli indirizzi indicati nelle premesse del presente contratto, compreso gli indirizzi di PEC – posta elettronica certificata, ove assegnabili, presso il quale normalmente, sono inviate le comunicazioni.
Le parti acconsentono inoltre espressamente a ricevere attraverso il servizio di posta elettronica non certificata le comunicazioni per cui non sia richiesta dal presente contratto una diversa specifica forma. Le comunicazioni di rilievo, sospensione e risoluzione del contratto saranno in ogni caso trasmesse via posta elettronica certificata o per raccomandata AR; nei confronti dei Registrar non italiani non aventi un indirizzo di PEC, oltre alla raccomandata A.R. potrà essere utilizzato un servizio di corriere espresso con tracciamento pubblico.
Le parti si obbligano a tenere aggiornati i propri recapiti, anche di posta elettronica, riportati nel contratto, sul portale RAIN-NG e sul portale arp (xxxxx://xxx.xxx.xx) comunicando tempestivamente e per iscritto ogni variazione, ed assumendo ogni responsabilità relativa al mancato ricevimento dei messaggi stessi a causa del proprio comportamento omissivo.
Articolo 27 Riunioni e incontri coi Registrar
Lo IIT-Registro s’impegna a tenere una riunione annuale nella quale presenterà il preconsuntivo economico dell’anno in corso e il preventivo per l’anno seguente.
In tale presentazione saranno prospettate anche le linee d’azione strategiche che orienteranno l'attività del Registro nell'anno seguente.
Articolo 28 Revisione delle tariffe
Le tariffe potranno subire diminuzioni e aumenti.
Nel primo caso la diminuzione delle tariffe diverrà efficace dal mese successivo a quello in cui lo IIT- Registro ha reso pubblica tale decisione previa comunicazione ai Registrar.
Nel secondo caso, l’aumento della tariffa deve essere comunicato nell’incontro annuale di cui all’Articolo 27 o in altro incontro che si rendesse necessario stabilendone altresì la data di decorrenza; in tale ultimo caso lo IIT-Registro invierà apposita comunicazione al Registrar all’indirizzo di posta elettronica riportato nel contratto.
Articolo 29 Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1 maggio 2013 e termina il 30 aprile 2016. Per i contratti sottoscritti dopo il 1 maggio 2013 il termine contrattuale s’intende comunque a scadere il 30 aprile 2016.
Articolo 30 Informativa e consenso ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di interessati, e pertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere l’informativa e l’eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196. Continuano ad avere titolo le persone fisiche i cui dati sono trattati in connessione con le attività inerenti il presente contratto, anche ove forniti a tale scopo da soggetti che non hanno più la qualifica di interessati, con applicazione della presente informativa. Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai contraenti saranno raccolti presso lo IIT-Registro per le finalità di gestione del contratto stesso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata e cartacea per la gestione del rapporto conseguente allo stesso. La sottoscrizione del contratto comporta l'inserimento dei dati identificativi del Registrar (nome dell’intestatario, sede sociale, indirizzo di posta elettronica) nell'elenco dei Registrar accreditati dallo IIT-Registro, in qualità di responsabili del trattamento; tale elenco è diffuso via web a fini di informativa ai registranti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera f) e dell'art. 24 comma 1 lettera b) del Codice per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il consenso al trattamento dei dati per fini di gestione del contratto non è richiesto. Il conferimento di tali dati allo IIT- Registro è facoltativo ma senza di essi o in presenza di opposizione al trattamento con inclusione della predetta diffusione via web a fronte di obblighi di legge non è possibile addivenire alle trattative precontrattuali, alla stipulazione del contratto stesso e/o alla sua esecuzione.
Il titolare del trattamento è il CNR per il tramite dell'Istituto di Informatica e Telematica (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx).
Il Registrar, in qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'Articolo 7 della citata legge tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e di rettifica dei predetti. L'esercizio dei predetti diritti potrà essere esercitato tramite richiesta rivolta all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Articolo 31 Giurisdizione e foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia in relazione all’esecuzione, inadempimento ed interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR Il Direttore
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente le seguenti clausole: Articolo 4 – Nomi a dominio; Articolo 6 – Accreditamento del Registrar; Articolo 8 – Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro del ccTLD .it e Registrar
.it”; Articolo 10 – Responsabilità e obblighi del Registrar; Articolo 11 - Responsabilità e obblighi del Registro; Articolo 14 – Pagamenti e fatturazioni; Articolo 15 Tariffe per l’attività di mantenimento del nome a dominio nel ccTLD .it; Articolo 16 - Trattamento dei dati e ruolo del Registrar; Articolo 18- Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio; Articolo 19 - Cessione del contratto, Articolo 20 Rilievo, penali e sospensione dal servizio; Articolo 21 - Clausola risolutiva espressa, Articolo 22 - Effetti della risoluzione; Articolo 23, Facoltà di recesso; Articolo 29 – Decorrenza e durata del contratto; Articolo 30 - Informativa e consenso ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, Articolo 31 - Giurisdizione e foro competente; Allegato A - “Criteri e importi per l’accreditamento e l’operatività”; Allegato B - “Accettazione delle clausole necessarie per la registrazione e il mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it – Obblighi e responsabilità del Registrante”; Allegato C - “Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati”; Allegato D
- “Modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG”; Allegato E - “Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it””.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato A “Criteri e importi per l’accreditamento e l’operatività”
1. Accreditamento dei nuovi Registrar
L’organizzazione che voglia accreditarsi presso lo IIT-Registro al fine dello svolgimento dell’attività di Registrar, una volta sottoscritto il contratto, deve:
a) versare allo IIT-Registro l’importo di □ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più IVA, di cui
□ 2.200,00 (duemiladuecento/00) per avere accesso alla piattaforma di accreditamento, al relativo servizio di helpdesk tecnico specifico e per la frequentazione degli appositi corsi organizzati dallo IIT-Registro, ed □ 300,00 (trecento/00) per effettuare i test tecnici di accreditamento. Tale quota, da versare entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura, resta acquisita al CNR ad ogni effetto;
b) superare i test tecnici di accreditamento;
c) provvedere al versamento della somma di □ 4.000,00 (quattromila/00), più IVA, a titolo di prepagamento dei costi relativi ad operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it;
d) effettuare il pagamento della somma di cui al punto c) precedente a seguito del ricevimento della fattura ed entro trenta giorni dalla data di emissione.
Il nuovo Registrar sarà operativo nei modi e termini di cui al punto 2 seguente “Tempi e modi di operatività per l’attivazione della posizione Registrar”.
L’organizzazione che voglia accreditarsi come nuovo Registrar non può utilizzare TAG-REG corrispondenti a TAG-REG già assegnati.
2. Tempi e modi di operatività per l’attivazione della posizione Registrar
Alla sottoscrizione del contratto lo IIT-Registro emetterà regolare fattura per la quota di cui al punto
1.a)
Al ricevimento del pagamento lo IIT-Registro attiverà un “account” per consentire al Registrar l’accesso alla piattaforma di accreditamento; le specifiche relative alla procedura di accreditamento saranno disponibili sul portale web riservato agli aspiranti Registrar (xxxxx://xxx.xxx.xx).
Sul predetto portale saranno a disposizione del Registrar i documenti inerenti la procedura di accreditamento. Il Registrar avrà a disposizione anche una piattaforma di test attraverso la quale potrà verificare la compatibilità dei propri sistemi con le procedure di registrazione e mantenimento dello IIT- Registro. Lo IIT-Registro renderà altresì disponibile un servizio di helpdesk tecnico specialistico riservato agli aspiranti Registrar. .
Il test di cui al punto 1.b) dovrà essere superato entro cinque (5) mesi dalla data in cui l’aspirante Registrar può accedere alla piattaforma di accreditamento e potrà essere ripetuto con un intervallo minimo di una settimana.
Al termine dei cinque mesi se il proponente non ha superato il test il contratto si intende automaticamente risolto e non può essere riproposto prima che siano decorsi sei mesi dalla pronunciata risoluzione da parte del Registro.
In ipotesi di mancato versamento della quota di cui al citato punto 1.c) il contratto resta sospeso per
un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica da parte dello IIT-Registro del superamento del test di accreditamento. Decorso tale termine il contratto si riterrà risolto ai sensi di quanto previsto all’Articolo 21 del Contratto.
Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento lo IIT-Registro abiliterà il Registrar all’effettuazione delle relative operazioni di registrazione sincrona; il Registrar è da considerarsi operativo a condizione che vi sia il necessario credito secondo i termini del presente contratto.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato B “Accettazione delle clausole necessarie per la registrazione e il mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it Obblighi e responsabilità del Registrante ”
La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio nel Data Base dei Nomi Assegnati del Registro del ccTLD .it, deve essere realizzata dal Registrar nel rispetto dei presupposti e previa accettazione da parte del Registrante di ogni previsione e condizione stabilita nel presente Allegato, in conformità alle norme contenute nel Regolamento del ccTLD .it.
L’accettazione del Registrante relativa ai requisiti, responsabilità e consensi che costituiscono presupposto per la registrazione del nome a dominio deve essere documentata dal Registrar per iscritto o anche nelle forme equiparate ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale come specificato all’articolo 10, “Obblighi del Registrar”, punto V, del presente accordo e nei modi e termini indicati nel Regolamento del ccTLD .it.
La procedura di registrazione deve rendere manifesta, anche in fase iniziale, l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto 70/2003.
1. Acquisizione di dati personali del Registrante e dei contatti amministrativi e tecnici, se diverso dal Registrante e dei loro indirizzi e-mail.
Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD .it.
I dati in oggetto devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA.
2. Dichiarazioni e assunzioni di responsabilità connesse alla registrazione e all’uso del nome a dominio:
Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD .it. Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità devono essere documentate al Registro per iscritto come riportate all’art. 10, punto V del presente accordo.
3. Informativa e acquisizione del consenso ai fini del trattamento del dato per la registrazione del nome a dominio e per la visibilità in Internet.
In conformità a quanto contenuto all’Articolo 16 “Trattamento dei dati e ruolo del Registrar” il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD .it. La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti all’articolo 10, punto V, del contratto in oggetto e nel Regolamento del ccTLD .it., nonché dal Codice per la protezione dei dati personali, art. 23, comma 3.
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di interessati, e pertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere l’informativa e l’eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196. Continuano ad avere titolo le persone fisiche i cui dati sono trattati in connessione con le attività inerenti il presente contratto, anche ove forniti a tale scopo da soggetti che non hanno più la qualifica di interessati con applicazione degli obblighi di informativa ed eventualmente consenso da parte dei predetti soggetti.
4. Procedura del Registro al termine della iscrizione del nome a dominio nel Data Base del Nomi Assegnati (DBNA) nel ccTLD .it
Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA, e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione.
Al fine di consentire il corretto espletamento della procedura di cui al presente punto 4. il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato C “Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati”
Al fine della migliore erogazione del servizio di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, lo IIT-Registro gestisce ed eroga rispettivamente le seguenti attività e servizi:
1. sito web pubblico dello IIT-Registro, xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, portale RAIN-NG riservato ai Registrar: xxxxx://xxxx-xx.xxx.xx e portale ARP xxxxx://xxx.xxx.xx riservato agli aspiranti Registrar;
2. servizio Whois;
3. servizio di nameserver del ccTLD .it in relazione alla sola risoluzione dei nomi a dominio. Tale servizio è garantito dalla funzionalità di almeno uno dei nameserver autoritativi;
4. procedura di allineamento del DBNA con il nameserver primario del ccTLD .it;
5. servizio EPP;
6. servizio di connettività delle reti dello IIT-Registro e dei suoi apparati di instradamento dati;
7. servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail, riservato ai Registrar , secondo le fasce orarie riportate sul portale RAIN-NG ;
8. servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail riservato agli utenti finali secondo le fasce orarie riportate sul sito web del Registro;
9. servizio di help desk telefonico e via e-mail, di natura tecnica, riservato agli aspiranti Registrar secondo le fasce orarie riportate sul portale di accreditamento;
10. servizio di statistiche su nomi a dominio, Registrar e Registranti ed altri dati di interesse, secondo quanto riportato sul portale ad esso dedicato xxxx://xxxxx.xxx.xx e sul sito web del Registro
Servizi con disponibilità pari a 24x7x365
I servizi di cui ai punti 3) servizio di nameserver del ccTLD .it e 5) servizio EPP sono garantiti con tempi di disponibilità pari a 24x7x365.
Il tempo di uptime garantito annuo per il servizio 3) è pari al 99,99%. Il tempo di uptime garantito annuo per il servizio 5) è pari al 99%.
Per il servizi di cui sopra si prevedono i seguenti principali interventi di manutenzione:
□ applicazione di patch e aggiornamenti di sistemi operativi;
□ aggiornamenti e sostituzioni hardware;
□ modifiche e aggiornamenti alla infrastruttura di rete;
□ aggiornamento degli RDBMS;
□ patch e aggiornamenti di software applicativi;
□ ottimizzazioni per il miglioramento delle performance dei sistemi e degli applicativi.
Sul portale RAIN-NG sarà pubblicato, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data dell’intervento, il calendario delle operazioni pianificate di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovuti a cause accidentali saranno comunicati ai Registrar dallo IIT- Registro via e-mail e attraverso il portale RAIN-NG, nel più breve tempo possibile.
Per il 2013 sono previsti 7,3 (settevirgolatre) giorni di manutenzione ordinaria, con massimo fermo consecutivo per manutenzione programmata pari a 6 (sei) ore. Per gli anni successivi verrà effettuata
la programmazione come riportata sul portale RAIN-NG.
Per il servizio di cui al punto 3) non è prevista alcuna manutenzione programmata.
La disponibilità dei servizi di cui ai punti 3 e 5 è garantita dallo IIT-Registro da sistemi di monitoraggio attivi 24x7x365 e da personale tecnico specializzato pronto ad intervenire in caso di malfunzionamenti. Tali sistemi segnalano via e-mail/sms eventuali anomalie riscontrate durante la fase di monitoraggio. Essi permettono di generare, in tempo reale, report inerenti l’uptime dei servizi (tipicamente report grafici). Tali report saranno pubblicati sul portale RAIN-NG.
Servizi con disponibilità di norma h24
I servizi di cui ai punti 1) sito web pubblico dello IIT-Registro xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, del portale RAIN- NG riservato ai Registrar xxxxx://xxxx-xx.xxx.xx e del portale ARP riservato agli aspiranti Registrar xxxxx://xxx.xxx.xx; 2) servizio Whois; 4) procedura di allineamento del Database dei Nomi a Dominio e
6) servizio di connettività delle reti dello IIT-Registro e dei suoi apparati di instradamento dati, nonché il punto 10) servizio statistiche xxxx://xxxxx.xxx.xx sono garantiti, di norma, h24 dallo IIT-Registro.
Il servizio di cui al punto 7) servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail, di natura tecnica, riservato ai Registrar e 9) servizio di help desk telefonico e via e-mail, di natura tecnica, riservato agli aspiranti Registrar è garantito nei giorni feriali secondo la diversificazione oraria resa nota ai Registrar attraverso il portale RAIN-NG e il portale ARP.
Il servizio di cui al punto 8) servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail riservato agli utenti finali è garantito secondo gli orari riportati nel sito web pubblico.
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovuti a cause accidentali saranno comunicati ai Registrar dallo IIT-Registro via e-mail e attraverso il portale RAIN-NG nel più breve tempo possibile.
Malfunzionamenti dovuti a cause non dipendenti dalla volontà, derivanti da fatti di carattere eccezionale o di forza maggiore allo stato non prevedibili e comunque non sotto il diretto controllo del Registro, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventi atmosferici, terremoti, inondazioni, incendi, sabotaggi, scioperi, danneggiamenti alla struttura di connettività o di elaborazione, non rientrano nei predetti livelli di servizio.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato D “Modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG”
Lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar, sul portale RAIN-NG, in modalità di accesso sicura e riservata una procedura che consente al Registrar di avere visibilità delle fatture emesse e delle operazioni a queste relative.
I dati riguardanti il credito disponibile del Registrar sono visibili tramite interrogazione al server EPP o tramite portale RAIN-NG. Tale credito sarà aggiornato automaticamente in accordo con i versamenti e con le operazioni effettuate dal Registrar.
Come previsto all’articolo 14 del presente contratto i versamenti possono avvenire tramite Pos virtuale oppure tramite bonifico bancario.
L’opportunità di utilizzo del pos virtuale sarà offerta sul portale riservato ai Registrar (xxxxx://xxxx- xx.xxx.xx) utilizzando i circuiti Visa e Mastercard. La procedura di pagamento tramite carta di credito prevede i seguenti passi:
□ una volta scelta la modalità pagamento con ‘carta di credito’, il Registrar dovrà compilare un form con il nome di chi sta effettuando il pagamento e l’importo da versare, che non potrà essere inferiore ai 100 Euro (come anche nel caso del bonifico bancario);
□ compilato il form e confermati i dati, il Registrar verrà collegato, via https, quindi in modalità protetta, sul portale di BNL Positivity, o altro Istituto bancario dove dovrà fornire i dati specifici della carta di credito che sta utilizzando (nominativo, numero della carta, data di scadenza, codice di sicurezza);
□ se il pagamento avrà esito positivo, l’importo sarà immediatamente accreditato al Registrar e la relativa fattura sarà disponibile, non appena verificato il pagamento, sul portale RAIN-NG nella sezione ‘Fatture’;
I dati della carta, immessi nel sito BNL Positivity, resteranno in possesso solo di BNL.
Se il versamento avviene tramite bonifico bancario il Registro metterà a disposizione tali somme non appena riscontrerà l’effettivo pagamento.
Il Registrar, in costanza di versamento, dovrà procedere alla richiesta di aggiornamento del proprio credito tramite il portale RAIN-NG, precisando data della valuta, intestatario dell’operazione, beneficiario, istituto di credito, filiale, importo, numero di CRO. La procedura genererà, in automatico, un documento contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento, l’importo versato, la data del versamento e le coordinate bancarie del beneficiario. Tale attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da questi delegata, dovrà essere trasmessa xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’amministrazione dello IIT-Registro (ai recapiti specificati sul modulo messo a disposizione dei Registrar sul portale RAIN-NG), accompagnata da copia delle contabili bancarie.
Al fine della migliore erogazione del servizio, una volta ricevuta la documentazione di cui sopra lo IIT- Registro procederà, come segue, alla validazione dell’accreditamento della cifra versata, consentendo l’esecuzione del servizio, fatti salvi gravi e comprovati motivi.
Per bonifici transfrontalieri le somme relative saranno accreditate a decorrere dal giorno della
maturazione della data valuta.
Per bonifici non transfrontalieri gli accreditamenti avverranno decorsi due giorni dalla maturazione della data valuta. Lo IIT-Registro potrà chiedere al Registrar ulteriore documentazione a riprova del versamento effettuato. Qualora il Registrar non invii quanto richiesto lo IIT-Registro si riserva di non procedere all’accreditamento della somma versata fino a quando non riscontrerà l’effettivo pagamento.
Nel caso in cui si verificasse la non corrispondenza fra quanto contenuto nell’attestazione sopra richiamata e lo stato dei fatti, lo IIT-Registro procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte, secondo la clausola risolutiva espressa di cui all’Articolo 21 del presente contratto, con riserva di ogni ulteriore azione in sede civile o penale.
Allegato E “Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it” .
1. Riconoscimento della titolarità e delle qualità del Logo del ccTLD .it
Il Registrar riconosce che lo IIT-Registro è titolare esclusivo dei seguenti segni:
"Registro .it", Registrar .it e Registrar accreditato del Xxxxxxxx.xx, sia come segno verbale che nelle seguenti espressioni grafiche, di cui alle domande di marchio comunitario n. 008369357, 008415358, 008415671 e alle domande di marchio italiano RM2009C003619, RM2009C004054, e RM2009C004055, rappresentate nelle figure 1, 2 e 3 sotto riportate:
Figura 1 | Figura 2 | Figura 3 |
I predetti segni sono nel seguito definiti, collettivamente o separatamente, “Logo del Registro .it”, o “Logo del ccTLD .it”.
In questo, come in altri contesti, ove si parli di Registro .it deve intendersi anche Registro del ccTLD
.it.
Il Registrar riconosce che il Logo del Registro del ccTLD .it gode di prestigio, notorietà e rinomanza sia in Italia che all'estero e si impegna pertanto ad operare in modo tale da non nuocere all'immagine dello IIT-Registro.
Il Registrar riconosce che le dizioni “Registro .it”, "Registrar accreditato del Registro .it" e “Registrar .it” sono nell’esclusiva disponibilità dello IIT-Registro e sono ad esso Registrar concesse in uso secondo il presente Regolamento a fronte del processo di accreditamento previsto nel contratto principale.
2. Oggetto
Lo IIT-Registro consente al Registrar operativo, secondo i termini riportati nel presente contratto (Art. 6 e Allegato A, Criteri e importi per l’accreditamento e l’operatività) l'utilizzo della denominazione "Registrar accreditato del Registro .it" o “Registrar .it”, in associazione con il Logo del Registro .it e con un link al sito dello IIT-Registro, nei limiti e regole definite nel presente Regolamento che come Allegato E costituisce parte integrante e sostanziale del contratto Registro-Registrar per la registrazione dei nomi a dominio nel Registro .it.
L’utilizzo dei predetti marchi del Registro deve avvenire in conformità alle regole tecniche contenute nel Manuale tecnico (Manuale Corporate Identity) definito nel presente accordo, allegato E bis reperibile alla url xxx.Xxxxxxxx.xx. In tale allegato sono stabilite le regole tecniche che è necessario rispettare al fine dell’utilizzo dei marchi sul sito web, sulla carta stampata e sulle brochure.
3. Diritti concessi e termini di utilizzo del Logo del Registro .it
Anche a titolo di licenza di marchio non esclusiva lo IIT-Registro autorizza il Registar ad usare il Logo del Xxxxxxxx.xx esclusivamente in associazione con la dizione “Registrar accreditato del Registro .it", o “Registrar .it”, in forma verbale o in quella grafica sopra riportata, in uno nei seguenti modi:
□ utilizzo del Logo del Xxxxxxxx.xx in associazione con la dizione "Registrar accreditato del Registro .it" o “Registrar .it” sul sito internet purché in modo da non indurre confusione nel pubblico rispetto allo IIT-Registro o ai beni e servizi da esso commercializzati;
□ utilizzo del Logo del Registro .it in associazione con la dizione "Registrar accreditato del Registro .it" o “Registrar .it” sulla carta intestata e sulle brochures del Registrar, in associazione con marchio, ditta o ragione sociale dello stesso, purché in modo da non indurre confusione nel pubblico rispetto ai beni e servizi da esso commercializzati.
Dal sito web del Registrar accreditato è consentito referenziare, mediante un collegamento ipertestuale, detto anche “link”, una sezione del sito web pubblico dello IIT-Registro, contenente le informazioni del Registrar quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragione sociale, indirizzo, sito web, data di attivazione della posizione Registrar. Lo IIT-Registro si impegna a mantenere attivo tale collegamento (il sito web dello IIT-Registro) e i riferimenti in esso contenuti secondo le informazioni riportate nel contratto dal Registrar stesso.
Ogni altro uso della dizione “Registrar accreditato del Registro .it, o “Registrar .it” da parte del Registrar non è consentito senza la previa approvazione scritta dello IIT-Registro.
4. Diritti sui segni e non contestazione
Ogni diritto sul nome Registro del ccTLD .it o Registro .it, Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Xxxxxxxx.xx e sui segni di cui alle figure 1, 2 e 3 sopra, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di marchio, di ditta, di denominazione sociale, di insegna, di utilizzo civilistico del nome, spetta allo IIT-Registro. Il Registrar riconosce l'esclusiva titolarità dello IIT-Registro di ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento del Logo del ccTLD .it e in generale del nome Registro del ccTLD .it, o Registro
.it, e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Registro .it e si impegna a non contestare né la predetta titolarità né la validità, notorietà o rinomanza degli stessi in alcun caso, sia in sede giudiziaria che amministrativa.
5. Obblighi del Registrar
Il Registrar si obbliga a:
□ non accostare o associare mai la denominazione “Registrar accreditato del Registro
.it", o “Registrar .it” e il relativo segno, neppure in forma indiretta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo attraverso collegamenti ipertestuali, detti anche “link”) a siti internet che presentino contenuti contrari alle norme di legge o al buon costume, e comunque nocivi per la tutela dei minori e/o la dignità umana, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siti internet con contenuti di pornografia infantile o con contenuti che incitino all’odio razziale;
□ riprodurre la denominazione e il Logo del Xxxxxxxx.xx, nonché le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it nel colore preciso e ad ingrandirlo o
ridurlo in modo che ne siano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la perfetta leggibilità secondo i contenuti di cui al Manuale tecnico sopra citato (allegato E Bis) Il Logo e le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it non possono essere modificati o ritoccati in alcun modo. Il Logo del Registro .it e le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it sono scaricabili, in diversi formati e risoluzioni, sul portale RAIN-NG dello IIT-Registro in accordo col più volte citato Manuale tecnico;
□ non depositare, registrare e/o usare né direttamente né per interposta persona fisica o giuridica altri nomi e/o marchi, uguali, simili o confondibili con la denominazione e il Logo del Registro .it, nonché con le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it né in sé né in associazione con altri segni, sia nei paesi dove è stata richiesta la registrazione che nei paesi dove non è stata richiesta;
□ interrompere immediatamente l'utilizzazione sotto qualunque forma dell’uso della denominazione e del Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it all'atto della sospensione comunicata dallo IIT- Registro;
□ non registrare, sotto qualsiasi TLD, nomi a dominio uguali o simili alla denominazione e al Logo del Registro .it e alle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it o con essi confondibili;
□ astenersi da qualsiasi atto che provochi la volgarizzazione della denominazione e del Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it o la perdita della sua notorietà e/o rinomanza;
□ non utilizzare la denominazione e il Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Xxxxxxxx.xx al di fuori dell’ambito convenuto nel presente accordo senza il consenso scritto dello IIT-Registro;
□ tenere lo IIT-Registro manlevato ed indenne ed a risarcire il danno che dovesse derivare da un uso non corretto della denominazione “Registrar accreditato del Registro .it” o “Registrar .it” e del Logo del Registro .it.
6. Cessazione dal diritto dell’utilizzo della denominazione e del Logo del Registro
.it
Il Registrar non potrà continuare a utilizzare la denominazione “Registrar .it” o “Registrar accreditato del Registro .it” e/o il Logo del Registro .it o ccTLD .it, nonché dei marchi di cui all’art. 8 e 9 del presente Allegato E, quando:
a) il Registrar, a qualsiasi titolo, non è più titolare di un contratto col Registro .it;
b) il Registro decida insindacabilmente di mutare il logo sia nella parte verbale che grafica.
Per tale effetto, e senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dallo IIT-CNR, il Registrar immediatamente, ove non sia più titolare di un contratto, ovvero nel termine di trenta giorni, nell’ipotesi in cui il Registro vada a modificare il proprio logo:
□ rimuoverà la denominazione e il Logo del Registro .it dal proprio sito internet;
□ distruggerà ogni materiale ed ogni documento che riproduce la denominazione e il Logo del Registro .it in cui tale denominazione e segno sono stati stampati o impressi o che richiamano la sua qualità di Registrar accreditato del Registro .it.
Nel caso di cessazione dell’utilizzo della denominazione e del Logo del Registro .it, nonché delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it il Registrar provvederà a rendere
definitivamente inattivo il collegamento al sito web del Registro e lo IIT-Registro provvederà a cancellare i dati riferiti al Registrar, contenuti nel suo sito web.
7. Controlli e verifiche
Lo IIT-Registro potrà eseguire controlli e verifiche, direttamente o per mezzo di terzi, per accertare l’utilizzazione della denominazione e del Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it nei termini contrattuali di cui sopra.
8. Uso di marchio collettivo
Ove nel corso della vigenza del rapporto contrattuale lo IIT-Registro assuma la titolarità di un marchio collettivo relativo all’accreditamento del Registrar, identico o simile alla attuale denominazione e Logo del Xxxxxxxx.xx è consentito al Registrar, titolare di un contratto attivo, che già utilizzi lecitamente la presente dizione e Logo del Xxxxxxxx.xx di avanzare domanda per l'utilizzo del nuovo marchio collettivo. In tale ipotesi sarà cura dello IIT-Registro informare il Registrar della possibilità in argomento svolgendo tutte le azioni tese a far conoscere al Registrar le modalità per ottenere la licenza d'uso del marchio e il relativo regolamento ad esso associato. In tale circostanza il Registrar potrà mantenere i diritti di cui al presente regolamento fatto salvo la sottoscrizione di apposito contratto di licenza.
9. Estensione del regolamento anche a ulteriori marchi depositati identici o simili
I termini del presente regolamento si estenderanno anche all’utilizzo di ulteriori marchi registrati, esclusi quelli di cui all’art. 8 sopra citato, che siano identici o simili ai segni cui il presente regolamento si riferisce.
10. Uso di altri segni e denominazioni
Ove nel corso della vigenza del rapporto contrattuale lo IIT-Registro decida insindacabilmente, a fronte di comunicazione scritta al Registrar, di variare in tutto o in parte le denominazioni o i segni distintivi di cui all’art. 1 del presente regolamento o comunque di aggiungerne di nuovi:
a) Il Registrar non potrà, in ogni caso, mantenere i diritti di cui al presente regolamento su denominazioni e segni cessati;
b) Il presente regolamento si applicherà integralmente alle nuove denominazioni e ai nuovi segni.
11. Applicabilità delle clausole del contratto principale
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni del contratto di cui esso costituisce l’Allegato E, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle clausole relative a legge applicabile, manleva, limitazione di responsabilità, risoluzione espressa, foro competente.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR Il Direttore
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:
1. Riconoscimento della titolarità e delle qualità del Logo del ccTLD .it; art. 2. Oggetto; 3. Diritti concessi e termini di utilizzo del Logo del Registro .it; 4. Diritti sui segni e non contestazione; 5. Obblighi del Registrar; 6. Cessazione dal diritto dell’utilizzo della denominazione e del Logo del Xxxxxxxx.xx; 7. Controlli e verifiche; 8. Uso di marchio collettivo; 9. Estensione del regolamento anche a ulteriori marchi depositati identici o simili; 10. Uso di altri segni e denominazioni; 11. Applicabilità delle clausole del contratto principale
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato F “Norme di Buona Condotta”
Premesso che:
□ fra l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Registro del ccTLD .it, di seguito IIT-Registro, è stato stipulato un contratto per la registrazione dei nomi a dominio in Internet nel ccTLD “it”, nel seguito del presente codice di condotta, “Contratto Registrar”;
□ le premesse, definizioni, compiti ed obblighi in esso “Contratto Registrar” stabilite si intendono qui integralmente richiamate;
□ il sistema di assegnazione e gestione dei nomi a dominio in Internet nel ccTLD .it appare meglio strutturato con la previsione di norme di buona condotta che stabiliscano regole di comportamento che i Registrar, ovvero organizzazioni che registrano nomi a dominio per sé o per terzi, si impegnano a rispettare.
fra
lo IIT-Registro ed il Registrar
come definiti nel “contratto Registrar”, si stabilisce quanto segue.
Le presenti “Norme di buona condotta” rappresentano un impegno fra il Registro del ccTLD .it, presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, gestore del ccTLD .it, e il Registrar, al fine di garantire l’equilibrio, l’efficienza, l’equità del sistema di registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, e la pari accessibilità a tale servizio, nell’interesse pubblico generale.
La sottoscrizione delle “Norme di buona condotta” è indice dell’impegno del Registrar oltreché al rispetto delle leggi in vigore, e del Regolamento del ccTLD .it, come definito nelle premesse del “contratto Registrar” già citato, all’osservanza di un comportamento trasparente e corretto nei confronti degli altri Registrar e dello IIT-Registro, evitando azioni che possano nuocere alla categoria e/o all’intero sistema di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.
L’adesione alle presenti norme è volta altresì a garantire il Registrante, in qualità di consumatore finale, che il Registrar osserverà la massima diligenza nello svolgimento delle attività ad esso Registrar affidate nella registrazione e gestione del nome a dominio e agendo prontamente al fine di rimuovere eventuali ostacoli che possano rendere difficile la registrazione o la gestione del dominio.
L’adesione alle “Norme di buona condotta” oggetto del presente atto è volontaria; la mancata adesione non preclude la sottoscrizione del contratto. A fini di trasparenza verso l’utenza lo IIT-Registro pubblicherà sul suo sito web (xxxx://xxx.xxx.xx) tali norme, nonché renderà disponibile per l’utenza i nominativi dei Registrar che le hanno sottoscritte.
Le “Norme di buona condotta” sono vincolanti per il Registrar che le ha accettate ed il mancato rispetto delle previsioni in esse contenute comporta la cancellazione del Registrar, quale firmatario del predetto codice di condotta, dal sito web del Registro ai sensi di quanto previsto nell’art. 8 del contratto stesso. In tali casi l’inadempimento sarà contestato al Registrar secondo le indicazioni contenute all’articolo 20.
Per tutto quanto sopra richiamato il Registrar:
1. dichiara e garantisce che nel rapporto con l’utente finale si farà parte diligente per informarlo della regolamentazione inerente la registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, più volte ricordata, pubblicata sul sito web dello IIT-Registro, all’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx , svolgendo con la dovuta diligenza le operazioni necessarie alla corretta registrazione e mantenimento del nome a dominio;
2. dichiara e garantisce che nel rapporto con i suoi clienti, consumatori finali del predetto servizio, proporrà accordi trasparenti sui servizi da esso erogati ed adotterà e/o farà adottare dai suoi collaboratori, comportamenti eticamente corretti, senza impedire in alcun modo al Registrante il recesso dal contratto di registrazione con questi già sottoscritto;
3. dichiara che nello svolgimento della propria attività si impegna ad orientare i propri comportamenti alla correttezza nei confronti degli altri Registrar evitando atteggiamenti che possano danneggiare i legittimi interessi dei consumatori finali;
4. dichiara di astenersi nei confronti dello IIT-Registro e dei Registrar da azioni che possano creare situazioni di crisi nel sistema di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
.it, impedendo agli altri Registrar, in violazione dei normali obblighi di correttezza dei rapporti commerciali, di accedere al servizio in argomento;
5. dichiara di osservare e far osservare le norme in materia di trattamento dei dati personali dei propri clienti gestendo i dati stessi nel rispetto delle leggi in vigore, con scrupolo e riservatezza.
6. si impegna a non effettuare spamming verso l’utenza Internet ed a farsi parte diligente verso i suoi clienti, nel caso in cui fosse a conoscenza di attività di spamming realizzata dagli stessi, al fine di richiamarli ad un comportamento corretto; del pari si impegna ad informare gli utenti sulla necessità di un utilizzo corretto dei dati immessi nella rete, nel rispetto delle applicabili norme e codici di condotta;
7. si impegna a collaborare con le Autorità competenti ove necessario, nel rispetto delle norme di legge in materia di illeciti compiuti attraverso Internet e a non favorire la diffusione di contenuti illeciti o nocivi via Internet.
8. Inoltre, il Registrar potrà registrare nomi a dominio per proprio uso, ma dovrà astenersi da comportamenti accaparratori, ovvero chiedere la registrazione e mantenere un elevato numero di nomi a dominio.
9. Per quanto attiene il rapporto con lo IIT-Registro ed il servizio in argomento egli si impegna ad inserire sul proprio sito web, esclusivamente informazioni documentate, o documentabili o comunque basate su fatti oggettivi.
10. Le suddette “Norme di buona condotta” sono dirette a promuovere e tutelare l’attività di registrazione dei nomi a dominio incrementando la fiducia del cittadino e delle imprese nei confronti dell’utilizzo dei servizi Internet, in armonia con le previsioni stabilite dagli organi governativi e dalle autorità pubbliche.
11. Il Registrar è a conoscenza che il mancato rispetto delle norme di buona condotta comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dei sottoscrittori del presente codice di condotta, riportato nel sito web pubblico dello IIT-Registro, previa contestazione dell’inosservanza delle previsioni contenute nel presente allegato, nei modi previsti all’articolo 20.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR Il Direttore
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