CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO (SOTTOSCRITTO IL 26 SETTEBRE 2001)
CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO (SOTTOSCRITTO IL 26 SETTEBRE 2001)
Per il Personale dipendente dalle realtà del settore : Assistenza, Sociale, Socio-Sanitario, Educativo, nonché da tutte le altre Istituzioni di Assistenza e Beneficenza.
U N E B A 2001 – 2003
Testo Ufficiale
Milano Settembre 2001 L O M B A R D I A
U N E B A
UNIONE Nazionale Istituzioni e Iniziative di assistenza Sociale
FISASCAT – C I S L
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – CISL
F. P. – C G I L
Funzione Pubblica – CGIL
UILTuCS – U I L
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UIL
COMPOSIZIONE DELLE PARTI
In data 26 Settembre 2001 tra
l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx, assistito dai Vice Presidenti: Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, dalla Delegazione composta da: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx.
e
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT – CISL), rappresentata da: Xxxxxxxx Xxxxxx - Segreteria Fisascat Cisl Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxxx - Segretario Generale Fisascat Cisl Pavia, Xxxxx Xxxxx Segreteria Fisascat Cisl Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Segreteria Fiscascat Cisl Brescia, Xxxx Xxxxxxxx Segreteria Fisascat Cisl Bergamo, Xxxx Xxxxxxxxxx Segreteria Generale Fisascat Cisl Varese.
la Funzione Pubblica – C.G.I.L. (F.P. – C.G.I.L), rappresentata da:Xxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile settore socio assistenziale F.P. CGIL Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile F.P. CGIL Milano, Xxxxx Xxxxxxx Responsabile F.P. CGIL Varese, Xxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile F.P. CGIL Brescia,
Xxxxxxx Xxxxxx Responsabile F.P. CGIL Lodi, Xxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile F.P. CGIL Brianza, Xxxxx Xxxxxxx Responsabile F.P. CGIL Brianza.
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS – U.I.L.), rappresentata dal Segretario Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, dal Funzionario trattante Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro ( CICRL) che si riferisce, nella fattispecie e per competenza agli artt. 4 e 5 del vigente CCNL – UNEBA, ed ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza
PREMESSA
Considerato che le trasformazioni economiche e sociali hanno fortemente inciso sui comportamenti, costumi, nuovi bisogni di una società caratterizzata tra l’altro, da processi di invecchiamento della popolazione; che l’ambito territoriale diventa sempre più importante nella organizzazione e nella realizzazione delle risposte ai bisogni sociali; che tutto ciò, pone nuove sfide alle Istituzioni, alle Associazioni Imprenditoriali e al Sindacato.
Considerato che il CCNL 1999-2001 comprende compiti e responsabilità di competenza delle parti a livello regionale.
Le parti si impegnano a :
Sviluppare un sistema di relazioni sindacali territoriale e aziendale capace di contemperare bisogni e diritti dell’utenza, efficienza nell’organizzazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali e trattamento economico-normativo delle/i lavoratrici/ri e concorra a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi. Anche in considerazione di ciò, il presente contratto è ritenuto dalle parti contraenti elemento concorrente per il confronto, anche comune, con le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’ammissione al rapporto convenzionato.
Sviluppare rapporti sindacali sempre più partecipativi conferendo certezza e programmabilità ai rapporti tra le parti e favorendo forme di partecipazione.
Il sistema di relazioni sindacali si ispirerà, conseguentemente, ai seguenti criteri:
reciproco riconoscimento delle parti e relativo ruolo contrattuale;
instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto tra le parti su temi di interesse comune;
la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori;
il consolidamento degli assetti contrattuali previsti assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti nei tempi ed ai livelli concordati.
A tale scopo le parti si impegnano ad avviare il più ampio confronto in materia di sviluppo dell’occupazione, di politica di formazione del personale, di miglioramento delle condizioni di lavoro, di crescita della qualità dei servizi erogati dalle strutture aderenti all’UNEBA lombarda.
Attivare un continuo confronto con la P.A. titolare della programmazione e delle risorse relativamente a :
formazione degli operatori del settore; sistema di accreditamento;
standard delle strutture; allocazione delle risorse;
evoluzione della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
Istituire al più presto l’Ente Bilaterale Regionale con compiti di studio e di promozione di iniziative a partire da:
occupazione; mercato del lavoro;
formazione professionale degli addetti
Istituire la Commissione Paritetica Regionale per :
l’esame di tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative agli accordi Regionali e di Istituzione;
la definizione dell’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all’art. 1 del CCNL.
ART. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente CICRL si applica a tutte/i le/i lavoratrici/ori di Associazioni ed Iniziative Assistenziali, operanti nel campo sociale, socio-sanitario, assistenziale educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all’UNEBA, ivi comprese le II. PP. AA. BB. Depubblicizzate.
Per Associazioni ed Iniziative Assistenziali si intendono quelle specificate dall’art.1 del CCNL.
Le parti firmatarie riconoscono il presente CICRL come unico Contratto Regionale da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore sociale, socio-sanitario, assistenziale, educativo per le realtà aderenti all’UNEBA e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti in tutto il territorio regionale.
ART. 2
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1° Gennaio 2001 e scade il 31 dicembre 2003, per la parte normativa.
Le diverse decorrenze della parte economica saranno specificatamente indicate nei singoli articoli. In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
Per la disdetta del presente CICRL valgono le modalità previste dall’art. 2 del CCNL. ART. 3
EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO PRINCIPI PARAMETRI
(decorrenza 1/01/2001)
Ogni Ente o Iniziativa Assistenziale per la realizzazione del proprio progetto assistenziale riconosce il ruolo attivo e collaborante del personale dipendente.
La condivisione del progetto da parte delle/i lavoratrici/ori consente la realizzazione di programmi concordati aventi come obiettivo il mantenimento di un livello di qualità dei servizi offerti, tale da consentire una personale soddisfazione agli utenti degli stessi, a cui collegare l’erogazione del :
“ PREMIO di RISULTATO “
Questo obiettivo si raggiunge, in modo particolare, con l’utilizzo dei seguenti indicatori:
la capacità di relazionarsi con gli utenti dei servizi;
la disponibilità e l’interesse alle varie forme di aggiornamento professionale;
la disponibilità delle/i lavoratrici/ori alla sostituzione di altro personale ed al cambio turno; la continuità della presenza in servizio;
l’efficace realizzazione delle innovazioni introdotte nell’organizzazione dall’Ente o dall’I.A.; capacità di lavorare in gruppo;
La scelta degli indicatori, la loro incidenza e l’eventuale valutazione sono demandati alla contrattazione a livello di Ente o Istituzione.
Gli Enti dovranno attenersi al rispetto della parametrazione prevista dal vigente CCNL e sotto indicata:
Quadri 1 2 3s 3 4s 4 5s 5 6s 6 7
157,5 148,4 138,5 132,6 128,4 121,9 118,2 116,1 113,1 110,1 107,7 100,0
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti da questo articolo viene concordata la distribuzione di una quota annua pari all’1, 1 % degli elementi retributivi lordi dell’anno precedente calcolati in base a quanto previsto dall’art. 41 del CCNL.
Gli eventuali residui verranno ridistribuiti con gli stessi criteri.
A livello di Ente o di Iniziativa Assistenziale la percentuale suddetta può essere incrementata fino al massimo di un ulteriore 1,9 % degli elementi retributivi lordi dell’anno precedente calcolati in base a quanto previsto dagli artt. 41, 52 e 55 del CCNL.
Hanno titolo a percepire le quote di cui al presente articolo tutti i dipendenti con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza.
Gli Enti erogheranno i compensi di cui al presente articolo con le seguenti modalità:
• Per l’anno 2001:
la quota del 50% dell’1, 1 % con la mensilità del mese di ottobre calcolata sulle presenze del 1° (primo) semestre dell’anno, al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo; l’ulteriore quota del 50% dell’ 1,1 % calcolata sulle presenze del secondo semestre 2001 con la retribuzione del febbraio 2002.
La quota concordata a livello di Istituzione con la retribuzione del mese di maggio 2002.
• Per gli anni: 2002 e 2003
la quota dell’ 1, 1 % calcolata sulle presenze dell’anno verrà corrisposta con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo:
la quota concordata a livello di Istituzione con la mensilità del mese di maggio dell’anno successivo.
Nel caso di utilizzo dell’indicatore riferito alla continuità delle presenze in servizio, fatti salvi gli accordi in essere presso i singoli Enti o Iniziative Assistenziali, non saranno comunque considerate assenze:
periodi di ferie; permessi sindacali;
permessi straordinari retribuiti compresi quelli previsti dalla L. 104/92 e dalla L.53/2000. periodi di astensione obbligatoria;
ricoveri ospedalieri documentati;
infortuni sul lavoro documentati e certificati; patologie contratte in servizio.
Gli Enti e le Iniziative Assistenziali forniscono le necessarie informazioni per una corretta e coerente applicazione del suddetto articolo alle XX.XX e alle R.S.U. o R.S.A.
ART. 4
SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Pur con carattere di eccezionalità e di sperimentazione è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
L’istituto è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per quest’ultimo di raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
L’immediatezza consiste nella pronta risposta alla chiamata in servizio.
In caso di chiamata in servizio l’attività svolta viene considerata come lavoro straordinario regolato come previsto dagli artt. 51 e 52 del vigente CCNL.
Nel caso in cui la reperibilità cada in giorno stabilito come giorno di riposo settimanale, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 53 del CCNL, spetta, nel rispetto dell’art. 50 del CCNL un riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
Annualmente presso ogni Ente o Istituzione Assistenziale, le parti concorderanno un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e nei presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
L’indennità riconoscibile è fissata in £.: 3.000 lorde orarie, pari a € : 1,55 lordi orari. Il servizio di reperibilità a durata massima di 12 ore e minima di 4 ore.
Sono possibili fino ad un massimo di 8 turni di reperibilità mensile per dipendente.
Le parti si impegnano entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente contratto a verificare l’applicazione del suddetto istituto ai fini di eventuali riformulazioni.
ART. 5
UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO
I rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo di trasporto del dipendente, non compresi nell’assicurazione obbligatoria verso terzi, saranno a carico del datore di lavoro qualora il/la lavoratore/rice utilizzi, previa autorizzazione dell’Amministrazione, il proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.
Gli Enti e le Istituzioni Assistenziali potranno stipulare idonea polizza assicurativa.
Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui al 1° c. dell’art. 4 del CCNL.
Art. 6
INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI A FRONTE DI SITUAZIONI CONTINGENTI E PARTICOLARI DEL MERCATO DEL LAVORO
(decorrenza 1/07/2001)
Le parti concordano sulla necessità di prevedere una erogazione mensile, per le sotto segnate figure, con un beneficio economico “ a fronte di situazioni contingenti del mercato del lavoro “ pari a:
£. 500.000 | o € 258,23 MEDICI |
£. 300.000 | o € 154,94 INFERMIERI/E PROFESSIONALI |
£. 150.000 | o € 77,47 TDR-FKT |
Le parti concordano di verificare annualmente le condizioni sopra indicate, come previsto dal primo punto della lettera “ b “ dell’art. 4 del CCNL. Tale beneficio è da intendersi assorbibile qualora nella contrattazione nazionale venisse introdotto uno specifico analogo istituto economico. Il presente intervento non si somma agli eventuali incentivi economici anche altrimenti denominati e precedentemente erogati dagli Enti per la medesima finalità.
Art. 7
NORMA GENERALE
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nelle materie disciplinate dal presente accordo precedentemente previste a livello territoriale o di singola istituzione.
Per le erogazioni di cui agli artt. 3 ,4 e 6 gli importi determinati dal presente accordo verranno:
Erogati per l’intera quota qualora gli Enti non abbiano concordato o remunerato alcunché; Assorbiti qualora gli Enti avessero erogato importi superiori;
Integrati qualora gli Enti avessero erogato importi inferiori. Art. 8
DECONTRIBUZIONE
Le erogazioni di cui all’art. 3 del presente contratto di secondo livello hanno le caratteristiche di “PREMIO di RISULTATO” teorico-previsionale correlato alla misurazione di incrementi di produttività.
Tale premio è variabile, non predeterminabile, annuale e proporzionale all’anzianità (mesi di servizio nell’anno considerato); verrà erogato non appena i dati di cui ai parametri di risultato
saranno verificati in sede di redazione del bilancio annuale e di altra documentazione attinente e specifica.
Verifica che verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno.
In riferimento all’art. 3 del presente accordo si applica la sotto indicata normativa:
L. 135 del 23 maggio 1997 e art. 60 della L. 144 / ’99 e succ. mod. e / o integrazioni;
D.L. 24 settembre 1996 n. 499, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, L. 23 maggio 1997 n. 135, L. 488 23
dicembre 1999 e art. 60 L. 144 / 99;
Circolari INPS n°: 152/96-213/96-251/96-95/97-129/97-263/97-21/98-113/98-114/98-260/98- 228/99-12/2000-17/2001.
Le erogazioni di cui al presente articolo non sono utili, agli effetti dell’art.3 L. 29/7/96 n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso ai sensi della L.297/82; tali importi sono soggetti all’art.5 del D.L. 24/9/96 n. 499, all’art. 2 del D.L. 25/3/97 n. 67 e succ. modifiche e/o integrazioni.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE A VERBALE N° 1
• SETTORE MINORI
Le parti convengono su un reciproco impegno tendente a sollecitare gli Enti Pubblici competenti a rivedere l’entità dei propri contributi al settore.
La contrattazione aziendale finalizzata all’erogazione della quota annua fino al 1, 9 % prevista dall’art. 3 terrà conto degli elementi di difficoltà derivanti dai meccanismi di erogazione dei contributi erogati dalle Pubbliche Amministazioni
N° 2
• OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S)
Considerato che la Regione Lombardia ha istituito il profilo di Oparatore Socio Sanitario; considerato che l’introduzione di tale figura è destinata ad apportare un miglioramento delle condizioni dei servizi e che tale figura dovrà essere valorizzata; le parti concordano sulla necessità di sviluppare un confronto entro il 1° marzo 2001 per definire le opportune misure atte a valorizzare tale figura professionale nell’ambito delle competenze demandate a livello regionale.
N° 3
• D.L. 626 / 94
Le parti si impegnano entro il 31 Ottobre 2001 a rivedere l’accordo regionale per l’applicazione del
D.L. 626 / 94 sottoscritto in sede UNEBA – MI.