Contract
DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A SERVIZIO DELL’AULA MAGNA
1. PREMESSE
Con determina a contrarre del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 2176 del 01/06/2018, questa Amministrazione ha deliberato di ricercare uno sponsor per la realizzazione di un impianto trigenerativo per il condizionamento dell’aula magna del Rettorato.
L’affidamento avverrà mediante la procedura disciplinata dal presente atto ai sensi degli artt. 4 e 19 del del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo, Codice).
Luogo di esecuzione: Roma codice NUTS ITI 43.
CIG: 76584386F6; CUP B88E17000120007.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxx – Area Gestione Edilizia – P. le Xxxx Xxxx n. 5 – 00000 Xxxx – tel. 0000000000, indirizzo e- mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxxx0.xx
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Avviso pubblico;
2) Disciplinare di gara (il presente documento);
3) Patto di integrità (Legge n. 190/2012);
4) Capitolato Prestazionale;
5) Planimetrie dell’edificio del Rettorato (CU001) e precisamente:
CU001E01PIN1;
CU001E01PTE;
CU001E01PA0;
CU001E01P01;
CU001E01P02;
CU001E01P03;
CU001E01P04;
CU001E01P05;
CU001E01P06;
CU001E01P07.
Le planimetrie dell’edificio del Rettorato (CU001) sono disponibili presso l’Ufficio del RUP al IV piano dell’edificio di Ortopedia, Città Universitaria, P.le A. Moro, 5 ROMA, stanza n. 425 e visionabili previo appuntamento da richiedere via e-mail all’indirizzo xxxxxx.xxxx@xxxxxxx0.xx o al numero 0649694142 con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. È inoltre possibile averne copia su supporto elettronico fornito dal partecipante.
6) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da:
Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
Documento di gara unico europeo;
Modulo offerta tempi;
7) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n. 37225 del 27.05.2015);
8) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e della vigente normativa nazionale.
La documentazione di gara, ad eccezione delle planimetrie di cui al n. 5, è disponibile
sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx0.xx, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, indicando il seguente oggetto “Sponsorizzazione per la realizzazione di un impianto di trigenerazione a servizio dell’aula magna”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx0.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) e di consorzi di cui all’art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
In caso di indicazione di soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività, oggetto della procedura, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i soggetti incaricati.
3. OGGETTO E VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione ha per oggetto la realizzazione di un impianto trigenerativo, innovativo ed energicamente efficiente, per il condizionamento dell’Aula Magna del Rettorato, nonché delle seguenti attività:
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione delle autorizzazioni e per le comunicazioni agli Enti preposti, in particolare:
Genio Civile;
Soprintendenza ai Beni Architettonici;
Vigili del Fuoco;
Comune di Roma;
Amministrazione provinciale di Roma;
UTF territoriale;
GSE;
ASL
ed eventuali ulteriori Autorità competenti in materia;
- cura delle procedure autorizzative di cui al punto precedente, inclusi eventuali verifiche, misure, indagini tecniche, saggi e quanto altro necessario;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo dell’intervento, incluso il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti;
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- messa in esercizio dell’impianto;
- collaudo tecnico amministrativo;
- cura delle procedure necessarie al riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica e/o di altre forme di incentivo in favore dell’Università;
- manutenzione dell’impianto per 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo.
L’intervento include tutte le opere e forniture accessorie per dare l’impianto “chiavi in mano”, eseguito a regola d’arte e perfettamente funzionante.
N. PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | P (PRINCIPALE) S (SECONDARIA) | IMPORTO STIMATO AL NETTO DEGLI ONERI PER SICUREZZA | ONERI PER SICUREZZA |
1 | Lavori | P | € 605.000,00 | € 25.000,00 |
2 | Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | S | € 19.745,00 + € 2.965,00* (*spese ed oneri accessori) | ==== |
3 | Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | S | € 28.990,00 + € 4.350,00* (*spese ed oneri accessori) | ==== |
4 | Collaudo | S | € 3.780,00 + € 570,00* (*spese ed oneri accessori) | ==== |
5 | Attività di manutenzione impianti | S | € 4.000,00 | € 250,00 |
TOT. | € 669.400,00 | € 25.250,00 |
L’importo totale stimato per le prestazioni previste nell’ambito del contratto di sponsorizzazione è pari ad € 669.400,00 (seicentosessantanovemilaquattrocento/00) al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA.
L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza, in aggiunta all’importo stimato, è pari ad
€ 25.250,00 al netto dell’IVA.
4. DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
4.1 DURATA
La sponsorizzazione avrà inizio dalla data di stipula del contratto. La durata massima contrattuale è stimata in 32 (trentadue) mesi. Considerata la difficoltà di definire i limiti temporali dipendenti da parti terze coinvolte nelle attività connesse alla sponsorizzazione - quali l’acquisizione delle autorizzazioni degli Enti esterni - il contratto si potrà concludere anticipatamente, oppure potrà essere prorogato.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere predisposto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell’Amministrazione.
La durata massima prevista per l’esecuzione dei lavori è di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna: in fase di progettazione dovrà essere redatto il cronoprogramma di dettaglio in cui saranno indicate le diverse fasi previste.
I tempi effettivi per l’elaborazione dei progetti e per l’esecuzione dei lavori saranno quelli offerti dallo Sponsor, in ogni caso non dovranno superare i limiti sopra indicati.
I tempi di predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni saranno concordati di volta in volta, in relazione all’entità delle attività, alle varie fasi di intervento e alle esigenze dei singoli Enti competenti.
Le attività relative all’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verranno svolte per tutta la durata dei lavori prevista dal cronoprogramma, nella fase di collaudo e per gli eventuali tempi aggiuntivi dovuti a sospensioni o altre motivazioni per le quali i lavori dovessero protrarsi rispetto a quanto originariamente previsto.
Il collaudo dovrà essere effettuato entro 2 mesi dalla fine dei lavori; dalla data di emissione del certificato di collaudo decorrono i tempi previsti per la manutenzione degli impianti realizzati, pari a 12 (dodici) mesi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili e i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI DEI CONCORRENTI E DEGLI ESECUTORI INCARICATI
Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero sussistano per gli esecutori dagli stessi incaricati.
Sono comunque esclusi i concorrenti, qualora gli stessi ovvero gli esecutori incaricati abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Sono, altresì, esclusi i concorrenti nei casi in cui:
a) si ritenga possa derivare un conflitto di interessi del soggetto Sponsor con l’Università La Sapienza;
b) si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’Università, una propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche, materiali di dubbia moralità.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti ovvero gli esecutori incaricati delle prestazioni oggetto della procedura, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti ai concorrenti o agli esecutori ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, previa espressa richiesta da parte dell’Amministrazione, mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE N. 1
7.1 PRESTAZIONE PRINCIPALE N. 1 – ESECUZIONE DI LAVORI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TRIGENERATIVO | |||||||
7.1.1 IDONEITÀ PROFESSIO NALE | a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle prestazioni. L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. | ||||||
7.1.2 CAPACITÀ ECONOMIC O- FINANZIARI A E TECNICO – PROFESSIO NALE | b) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207 del 2010), la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da realizzare: | ||||||
CATEGORIA | P (PREVALENTE) S (SCORPORABILE) | CLASSIFICA | IMPORTO [€] | % | |||
OS28 | P | II | 430.000,00 | 68,25% | |||
OG09 | S | I | 200.000,00 | 31,75% | |||
Oppure
È equipollente alla categoria OS28 la categoria OG11, ai sensi del DM n. 248 del 10/11/2016.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 216 co. 14 del Codice, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non inferiore al 100% dell’importo della qualificazione richiesta nelle categorie dei lavori da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, appartenenti a ciascuna categoria dei lavori, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, in relazione a ciascuna categoria dei lavori, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico.
Per le prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4 ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-professionale nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
PER LE PRESTAZIONI SECONDARIE NN. 2, 3 e 4
7.2 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – COLLAUDO | |
7.2.1 IDONEITÀ PROFESSION ALE | a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. |
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto delle prestazioni. L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per i professionisti che espletano le attività oggetto delle prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4 c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto delle prestazioni del/i soggetto/i personalmente responsabile/i dell’incarico. L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 4, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all’Albo del professionista incaricato. Per la comprova del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione d) I requisiti di cui all’art. 98 del d. lgs 81/2008 e ss. mm. ii.. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 5, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. Per il tecnico incaricato della progettazione antincendio e) Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011 come modificato dal D.M. 7 giugno 2016. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 6, il nominativo del professionista e i dati ivi previsti. Per la comprova dei requisiti di cui alle lett. d) ed e) l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per il tecnico incaricato del collaudo f) Iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni, dieci anni per il collaudatore statico. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 7, il nominativo del professionista e i dati ivi previsti. | |
g) Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, di servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza e/o collaudo, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie di lavori cu si riferiscono i servizi da svolgere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni, come di seguito specificato: | |
7.2.2 CAPACITÀ TECNICO - PROFESSION ALE | |
Ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee, per la IB.10 o IV/a, a comprovare i requisiti quando relative alla IB.12, con grado di complessità 1,00. | |
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. |
CATEGORIE D’OPERA | Codice di cui al D.M. 143/2013 | L. 143/49 Classi e categorie | Importo di riferimento (€) | Importo minimo richiesto (€) |
IMPIANTI | IA.02 | III/b | 430.000,00 | 430.000,00 |
IB.10 | IV/a | 200.000,00 | 200.000,00 |
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; - dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. |
PER LA PRESTAZIONE SECONDARIA N. 5
7.3 PRESTAZIONE SECONDARIA N. 5 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE IMPIANTI | |
7.3.1 IDONEITÀ PROFESSION ALE | a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione. L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. |
7.3.2 CAPACITÀ TECNICO- PROFESSION ALE | b) Espletamento, negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, di servizi di manutenzione su impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica da gas naturale con potenza elettrica pari o superiore a 100 kW, per un valore complessivo non inferiore ad € 25.000,00 nell’ambito di un unico contratto. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; - dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. |
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
I concorrenti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito o costituendo oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui ai punti 7.1.1 lett. a), 7.2.1 lett. b) e
7.3.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti richiesti al punto 7.1.2 lett. b) (attestazioni di certificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria, (in caso di raggruppamento verticale), poiché relativi alla prestazione principale.
Per le prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4 i requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto
7.2.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.2.1 lett. c) deve essere posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni per cui il requisito è richiesto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. di cui al punto 7.2.1 lett. d), deve essere posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni per cui il requisito è richiesto.
Il requisito relativo all’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011, come modificato dal D.M. 7 giugno 2016, di cui al punto 7.2.1 lett. e), deve essere posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni per cui il requisito è richiesto.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.2.1 lett. f) deve essere posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni per cui il requisito è richiesto.
Il requisito relativo all’espletamento dei servizi professionali negli ultimi dieci anni di cui al punto 7.2.2 lett. g), deve essere posseduto dall’operatore economico che svolgerà i servizi per cui il requisito è richiesto, mandante, (in caso di raggruppamento verticale) poiché riferito alle prestazioni secondarie.
Il requisito relativo all’espletamento, negli ultimi tre anni, di servizi di manutenzione su impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica nell’ambito di un unico contratto, di cui al punto 7.3.2 lett. b), deve essere posseduto dall’operatore economico che svolgerà il servizio per cui il requisito è richiesto, mandante, (in caso di raggruppamento verticale) poiché riferito alla prestazione secondaria, ferma restando la sua non frazionabilità.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondarie) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti al punto 7.1.2 lett. b) devono essere posseduti dalla sub-mandataria nell’ambito della stessa categoria, nella misura minima del 40%, la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. La sub-mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Il requisito relativo all’elenco di servizi espletati negli ultimi dieci anni di cui al punto 7.2.2 lett. g) deve essere soddisfatto dalla sub-associazione nel suo complesso, la sub- mandataria, in ogni caso, dovrà possedere detti requisiti in misura maggioritaria rispetto alle sub-mandanti.
Il requisito relativo ai servizi di manutenzione su impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica nell’ambito di un unico contratto di cui al punto 7.3.2 lett. b) non è frazionabile e deve essere posseduto dalla sub-mandataria del raggruppamento orizzontale nella prestazione secondaria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
PRESTAZIONE PRINCIPALE N. 1
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 7.1.2 lett. b) per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
PRESTAZIONI SECONDARIE NN. 2, 3 e 4
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.2.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.2.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.2.1 lett. c) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto
7.2.1 lett. d) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione.
Il requisito relativo all’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) previsto al punto 7.2.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.2.1 lett. f) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 7.2.2 lett. g) ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
PRESTAZIONE SECONDARIA N.5
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.3.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui al punto 7.3.2 lett. b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio, ferma restando la non frazionabilità del requisito stesso.
I requisiti possono essere posseduti, in alternativa, dai soggetti incaricati quali esecutori delle singole prestazioni.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 7.1.1 lett. a), 7.2.1 lett. a), b), c), d), e), ed f), 7.3.1 lett. a).
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei casi in cui il subappalto è consentito.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza all’Ufficio competente, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Per le prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4 non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo del contratto; percentuale riferita anche al complessivo importo di ciascuna tipologia di prestazione; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente i subappaltatori, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione per la quale è consentito il subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non costituisce motivo di esclusione, salvo quanto di seguito previsto per la prestazione principale n. 1) (lavori), ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Per la prestazione principale n. 1) (lavori) la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per la categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta dal concorrente, nei termini indicati nel presente disciplinare, comporta l’esclusione dalla gara.
Il concorrente, non in possesso della qualificazione della categoria scorporabile che intende subappaltare deve, in quanto trattasi di categoria a qualificazione obbligatoria, comunque possedere in relazione alla categoria prevalente una classifica pari alla somma della categoria non posseduta e della categoria prevalente stessa, fermo restando il limite del 30% dell’importo complessivo della tipologia di prestazione.
L’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori, in alcun caso, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, anche qualora lo Sponsor risulti inadempiente.
10. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso: ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 – 00000 Xxxx (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore: 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00)
Il plico deve pervenire entro le ore 11.00 del giorno 11/12/2018, esclusivamente all’indirizzo suindicato.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
CIG 76584386F6. Procedura di affidamento della sponsorizzazione per la realizzazione di un impianto di trigenerazione a servizio dell’Aula Magna
Scadenza offerte: Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’procedura e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica e offerta tempi”
La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta tempi devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Il DGUE deve essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente.
Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx- pubblicati.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta tempi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, da parte del concorrente e/o dei soggetti incaricati come esecutori, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria l’Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione, nella quale devono essere indicati i soggetti incaricati e le relative attività, le dichiarazioni integrative, il DGUE in formato elettronico su supporto informatico, firmato digitalmente, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Ciascuno dei soggetti incaricati delle attività descritte, come indicati nella domanda di partecipazione, deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dal presente disciplinare e dichiararli in gara mediante presentazione di un DGUE distinto, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di soggetti esecutori delle attività oggetto della procedura, diversi dal concorrente, quest’ultimo indica i soggetti stessi.
La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:
- nel caso di società, consorzi stabili o consorzi di cooperative e imprese artigiane, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, allegato al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato. (Il DGUE deve essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente).
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazioni integrative a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata della sponsorizzazione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della sponsorizzazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE: vedasi punto 14.3.2 n. 19.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, e l’esclusione nei casi previsti al punto 9, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo della tipologia di prestazione nonché la denominazione dei subappaltatori proposti, per ciascuna tipologia.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazioni integrative a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 14.3.1;
3) PASSOE: vedasi punto 14.3.2 n. 19.
In caso di indicazione dei soggetti incaricati quali esecutori delle attività descritte, il concorrente, per ciascun soggetto incaricato, allega:
1) DGUE in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente dal soggetto incaricato, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione alle prestazioni del cui svolgimento è incaricato, e alla parte VI;
2) dichiarazioni integrative a firma del soggetto incaricato nei termini indicati al punto 14.3.1;
3) PASSOE: vedasi punto 14.3.2 n. 19.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente, qualora in possesso dei requisiti, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui ai punti 7.1.1, 7.2.1 e 7.3.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui ai punti 7.2.2 e 7.3.2 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE, prodotto in formato elettronico, su supporto informatico, è firmato digitalmente dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.
Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio
in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 2 del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e. ed f., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h. e i., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili/Società
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto
7.2.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.2.1 lett. d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008;
6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.2.1 lett. e) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni;
7. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.2.1 lett. f) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi all’iscrizione richiesta;
8. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice;
9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
10. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 nr. 190);
11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione con Decreto Rettorale nr. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 27.05.2015) allegato al presente disciplinare e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
12. si impegna ad uniformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all’Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto
4. dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1. a 16.;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1. a 16.;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 10. (patto di integrità); n. 11. (codice di comportamento); ove pertinente n. 12. (operatori non residenti); n. 15. (privacy) e, ove pertinente, n. 16. (concordato preventivo).
La rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 10. (patto di integrità); n. 11. (codice di comportamento); ove pertinente n. 12. (operatori non residenti); n. 15. (privacy) e, ove pertinente, n. 16. (concordato preventivo);
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE), n.3. (elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice); n. 15. (privacy).
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuno dei soggetti incaricati con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE), n. 3 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 10. (patto di integrità); n. 11. (codice di comportamento); n. 15. (privacy).
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1. a 16., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Ai fini delle verifiche di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, sussiste, in capo al concorrente, l’obbligo di dichiarare, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice, tutti i provvedimenti astrattamente idonei (definitivi e non definitivi) a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell’ANAC, come indicato nel par. 4.2 delle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 in data 11 ottobre 2017.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
17. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
18. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
19. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, e/o al subappalto e/o all’affidamento delle prestazioni a soggetti incaricati, detto documento dovrà contenere, unitamente al concorrente, l’Impresa ausiliaria e/o subappaltatrice e/o incaricata;
20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
Nel caso di studi associati
21. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016 (per le prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4).
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2 (per le prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4).
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA E OFFERTA TEMPI
La busta “B – Offerta tecnica e offerta tempi” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:
a) proposta progettuale, predisposta sulla base delle indicazioni riportate nel Capitolato Prestazionale costituita da una relazione generale nella quale devono essere riportati gli elementi dimensionali principali del progetto, in modo da poterne verificare sommariamente la conformità alle esigenze dell’Università e corredata dagli elaborati grafici necessari ad illustrare la configurazione impiantistica che si intende realizzare; la qualità della documentazione suddetta sarà valutata dalla commissione, come previsto dall’elemento Z.4 indicato al successivo punto 16.1. La relazione dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 10
facciate, esclusi gli elaborati grafici, numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 per facciata. Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti su fogli in formato A4, in numero massimo di 10, o su fogli A3 ripiegati (ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due facciate A4). Non sono computati nel numero delle pagine gli eventuali sommari.
b) sintetica relazione contenente il riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione elencati al successivo punto 16.1, in maniera da permettere l’individuazione univoca degli stessi.
Tutti gli elementi dell’offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, devono essere redatti in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.
L’offerta tecnica, costituita dalla documentazione di cui ai punti a) e b), è valutata secondo i parametri e i criteri motivazionali descritti nel successivo punto 16.1, al quale si rinvia anche per una maggiore esplicazione del contenuto della stessa.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
L’offerta tempi, predisposta preferibilmente secondo il Modulo offerta tempi allegato al presente disciplinare di gara, contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi, da indicare in cifre ed in lettere:
a) riduzione percentuale dei tempi di consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica (tempo max previsto da Capitolato: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto);
b) riduzione percentuale dei tempi di consegna del progetto esecutivo (tempo max previsto da Capitolato: 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell’Amministrazione);
c) riduzione percentuale dei tempi di realizzazione dei lavori (tempo max previsto da Capitolato: 8 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna).
Ciascuna riduzione offerta non dovrà eccedere il 20% dei tempi massimi indicati nel Capitolato Prestazionale, pena l’esclusione.
In caso di discordanza tra l’elemento indicato in cifre e le lettere prevale l’elemento indicato in lettere.
L’offerta tempi è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata a seguito di valutazione effettuata da una commissione giudicatrice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica (valutazione qualitativa) | 70 |
Offerta tempi (valutazione quantitativa) | 30 |
TOTALE | 100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E OFFERTA TEMPI
Il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta tempi è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO (Wi) | |
Z | ELEMENTI QUALITATIVI (D) | |
Caratteristiche dello Sponsor | ||
Z.1 | Attività dello Sponsor Sarà valutata l’attinenza delle attività dello Sponsor con i temi dell’energia e dell’ambiente. Saranno premiate, in ordine di rilevanza decrescente: ESCO (Energy Service Company); società che operano nel campo dell’efficienza energetica; società che operano nel campo della tutela dell’ambiente; società che operano nel campo che promuovano e finanzino progetti inerenti i suddetti temi. | 10 |
Qualità della soluzione progettuale presentata | ||
Z.2 | Accorgimenti finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale Sarà valutata l’adozione di misure di mitigazione degli aspetti acustici e delle emissioni in atmosfera, saranno premiati quei progetti che presentano: prestazioni superiori allo standard e alla pratica corrente, ottenute ad esempio tramite l’utilizzo della cogenerazione ad alto rendimento; | 25 |
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO (Wi) | |
soluzioni tecniche tali da permettere l’utilizzo dei locali tecnici esistenti con accorgimenti volti alla riduzione delle emissioni sonore. | ||
Z.3 | Accorgimenti finalizzati al risparmio energetico Saranno premiati i progetti che prevedono: l’utilizzo di macchine certificate Eurovent; l’adozione di sistema elettronico di monitoraggio e controllo domotico per la gestione integrata dell’impianto. | 25 |
Z.4 | Qualità della documentazione progettuale Sarà oggetto di valutazione la qualità della documentazione in termini di chiarezza degli elaborati e completezza degli elementi necessari ai fini della comprensione della soluzione progettuale presentata; sarà inoltre valutata la coerenza tra i diversi documenti, in particolare tra la relazione e gli elaborati grafici. | 10 |
Y | ELEMENTI QUANTITATIVI (Q) | |
Tempi di progettazione ed esecuzione lavori | ||
Y.1 | Riduzione dei tempi di consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica. | 6 |
Y.2 | Riduzione dei tempi di consegna del progetto esecutivo. | 10 |
Y.3 | Riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori. | 14 |
TOTALE | 100 |
La riduzione dei tempi relativi ai singoli elementi di valutazione Y.1, Y.2, e Y.3 non dovrà eccedere il 20% dei tempi indicati nel Capitolato Prestazionale, pena l’esclusione.
Per ciascun concorrente i-esimo la commissione attribuirà un coefficiente di prestazione dell’offerta a denominato (a)i, rispetto a ciascun elemento qualitativo, variabile da 0 a 1 secondo le indicazioni seguenti:
livello eccellente: (a)=1
livello ottimo: (a)=0,9
livello buono: (a)=0,8
livello discreto: (a)=0,7
livello sufficiente: (a)=0,6
livello insufficiente: (a) =0,4 ÷ 0,5
livello scarso: (a)=0,3
livello appena valutabile: (a)=0,1 ÷ 0,2
non presente o non valutabile: (a)=0
Una volta attribuiti i coefficienti, sarà calcolata la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario al concorrente i-esimo per ciascun elemento.
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi degli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa, si procederà per ciascun elemento qualitativo
a normalizzare i punteggi ottenuti dai concorrenti, assegnando il valore 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e riparametrando proporzionalmente i coefficienti ottenuti dagli altri concorrenti. In tal modo, per ciascun elemento di valutazione sarà sempre attribuito ad almeno un concorrente il valore Wi massimo previsto per l’elemento stesso.
Per quanto riguarda, invece, gli elementi di natura quantitativa, il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite interpolazione lineare tra riduzione minima e riduzione massima, mediante la seguente formula:
(a)i =(a)/max
dove:
(a)i: coefficiente della prestazione dell’offerta a rispetto all’elemento i, variabile tra 0 e 1
(a): riduzione offerta dal concorrente a
max: riduzione dell’offerta più conveniente (riduzione massima offerta)
Nel caso in cui il concorrente non effettui alcuna riduzione, (a) assume il valore 0, così come il coefficiente (a)i, mentre per il concorrente che offre la riduzione maggiore, (a) assume il valore 1.
Per l’attribuzione del punteggio finale a ciascun concorrente verrà utilizzato il metodo aggregativo-compensatore e, pertanto, si effettuerà la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento, ponderati per il peso associato all’elemento stesso:
P(a) =∑n [Wi∗ (a)i]
dove:
P(a): indice di valutazione dell’offerta a;
n: numero totale degli elementi di valutazione; Wi: peso attribuito all’elemento i;
(a)i: coefficiente della prestazione dell’offerta a rispetto all’elemento i variabile tra 0 ed 1.
I risultati dei calcoli verranno approssimati a due cifre decimali.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/12/2018, alle ore 10,00 presso una sala del Palazzo del Rettorato – Città Universitaria – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 Xxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx, almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx, almeno due giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, per il tramite dell’Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) sottoscrivere l’apposito verbale, redatto e sottoscritto dall’Ufficiale Rogante dell’Università, relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
L’Amministrazione, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione in luogo chiuso a chiave sotto la custodia dell’Ufficiale Rogante dell’Università e trasferimento alla Commissione dei plichi contenenti le offerte a cura dell’Ufficiale Rogante, al fine di consentire l’attività di valutazione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Amministrazione.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte tempi dei concorrenti.
L’Amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE TEMPI
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, l’Ufficiale Xxxxxxx procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e l’offerta tempi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte tempi, all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e offerte tempi e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
L’Amministrazione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sugli elementi qualitativi Z.2 e Z.3 indicati nella tabella di cui al precedente punto 16.1.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
L’Ufficio competente procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b) del Codice.
20. AGGIUDICAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la sponsorizzazione i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’Amministrazione aggiudica la sponsorizzazione e l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
A decorrere dall’aggiudicazione, l’Amministrazione procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, e alla segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione aggiudicherà, con le modalità sopraindicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui la sponsorizzazione non possa essere aggiudicata neppure a quest’ultimo, l’Amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora l’Amministrazione proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Capitolato Prestazionale.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette all’Amministrazione copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice e la polizza CAR per i lavori come previsto nel Capitolato Prestazionale.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza professionale di cui all’art. 24, comma 4 del Codice, deve essere comunicata all’Amministrazione ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto di sponsorizzazione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento delle prestazioni.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.