Ordine degli Avvocati di Verona
Ordine degli Avvocati di Verona
Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2019-2021
(AGGIORNAMENTO 2020)
Componenti
n. 21 Consiglieri componenti del Consiglio dell’Ordine
n. 6 dipendenti dell’Ordine (oltre ad un lavoratore a contratto interinale)
Redatto dall’Avv. Xxxx Xxxxxxxx
(Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa)
Adottato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 20 gennaio 2020
SOMMARIO PREMESSA
SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022
PARTE GENERALE
1. INTRODUZIONE
2. QUADRO NORMATIVO
3. ELENCO DEI REATI
4. DESTINATARI DEL PIANO
5. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
6. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE
7. MONITORAGGIO
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
9. FORMAZIONE LA COMUNICAZIONE
10. IL C.D. “WHISTLEBLOWING”
11. LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
PARTE SPECIALE
1. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI SEZIONE II - Trasparenza
1. INTRODUZIONE
2. FONTI NORMATIVE
3. CONTENUTI
4. MONITORAGGIO
5. ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
PREMESSA
Il presente documento costituisce l’aggiornamento 2020, adottato dal Consiglio dell’ordine di Verona con deliberazione n. 2 del 20/01/2020, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), contenente apposita sezione dedicata alla Trasparenza, relativo al triennio 2019-2021.
Il Consiglio dell’Ordine realizza il Piano in ottemperanza all’obbligo imposto dalla legge n. 190/2012, esteso anche ai Consigli dell’Ordine con delibera dell’ANAC n. 145/25014 del 21.10.2014.
Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale “la generalità e l’astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”.
La sentenza del TAR Lazio, successivamente appellata, è stata poi sospesa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 01093/2016 del 1.4.2016 (con cui “è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e (nonché dell’efficacia dell’atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici – per quel che qui rileva – riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”). Pertanto, la predisposizione del precedente Piano 2016-2018 (sostitutivo del piano 2014-2016) è stata realizzata senza che ciò potesse costituire acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso.
Successivamente, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 239/2017 del 19.01.2017, definitivamente pronunciandosi sull’appello, lo ha dichiarato improcedibile, considerato che, a seguito della sopravvenienza rappresentata dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, parte appellante ha dichiarato di ritenere sostanzialmente cessata la materia del contendere.
La novella del 2016, infatti, ricomprende tra i soggetti destinatari di obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza anche gli ordini professionali (art. 1, comma 2-bis della Legge 190/2012 e l’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013).
Con specifico riferimento alla Trasparenza, si precisa che l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal X.Xxx. 25 maggio 2016, n. 97, stabilisce che ogni amministrazione debba indicare, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del predetto decreto.
L’ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (adozione del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016) ha avuto modo di precisare che: “Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova
disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”.
Tra gli obiettivi del Piano triennale vi è, pertanto, anche quello di individuare gli obblighi di pubblicazione, in coerenza alla disciplina sulla trasparenza. L’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016, include espressamente tra i destinatari degli obblighi di trasparenza “enti pubblici economici e ordini professionali”, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. “in quanto compatibile”.
Pertanto, si è mantenuta la scelta di un piano unico di prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza, con apposita sezione dedicata alla Trasparenza, così da garantire uniformità nella definizione della strategia di prevenzione della Corruzione, atteso il carattere strategico e fondamentale che la Trasparenza riveste nell’ambito della prevenzione della Corruzione.
Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ha nominato nella persona del consigliere avv. Xxxx Xxxxxxxx il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.
Ordine degli Avvocati di Verona
SEZIONE I
Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione (aggiornamento 2020)
PARTE GENERALE
1. INTRODUZIONE
Il presente aggiornamento del PTPC dell’Ordine degli Avvocati di Verona, ferme restando le precisazioni anticipate in premessa, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2013 (determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015), nel PNA 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 3.08.2016) e nei successivi aggiornamenti del 2017, del 2018 (rispettivamente Delibera n. 1208 del 22.11.2018 e Delibera n. 1074 del 21.11.2018) e, da ultimo, del 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019).
Nella redazione del piano si è tenuto peraltro conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell’ente e delle attività istituzionali svolte.
Sono state tenute in considerazione (e ad esse è stato fatto ampio riferimento) anche le indicazioni pervenute in data 20 novembre 2015 dal Consiglio Nazionale Forense.
Infatti, il Consiglio dell’Ordine svolge attività in favore degli iscritti all’Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento interno, approvato nella seduta n. 17 del 26/04/2016.
In particolare, si evidenzia che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell’ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della dichiarazione dei redditi dallo stesso fornita. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l’iscrizione all’Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l’iscrizione; tuttavia il giuramento dell’iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l’iscrizione deliberata.
Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell’attività amministrativa svolta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.
In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV), stante la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell’art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell’Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente e ciò anche alla luce del D.Lgs. n. 97/2016.
Struttura del piano triennale di prevenzione della corruzione
Il Presente Piano è strutturato nel modo seguente.
1) Una parte generale, che comprende l’indicazione del quadro normativo di riferimento, l’elenco delle ipotesi di reato prese in esame, la descrizione della metodologia seguita per l’elaborazione del piano, l’individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l’attività dell’Ordine.
2) Una parte speciale, nella quale sono descritti i processi e le attività a rischio, i reati ipotizzabili, il livello di esposizione al rischio, le misure di prevenzione con l’indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l’attuazione delle misure (mappatura allegata).
2. QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.
Di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi e delle delibere di ANAC considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:
▪ Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 2012;
▪ Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013
n. 1, recante “Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
▪ Piano Nazionale Anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo “PNA 2013”);
▪ Aggiornamento 2015 al PNA 2013- Determinazione ANAC n. 12 del 18 ottobre 2015;
▪ Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
▪ Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
▪ Deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
▪ Deliberazione ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
▪ Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
▪ Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
▪ Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
▪ Aggiornamento 2017 al PNA 2016 – Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
▪ Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro”;
▪ Aggiornamento 2018 al PNA 2016 – Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre2018;
▪ Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
▪ Comunicato Presidente ANAC del 28/11/2019.
Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:
▪ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
▪ D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
▪ Deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001);
Per l’individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell’Ordine in tutte le articolazioni:
▪ Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”;
▪ Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014 e successive modifiche.
3. ELENCO DEI REATI
Si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall’Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.
a) Articolo 314 c.p. - Peculato.
b) Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
c) Articolo 317 c.p. - Concussione.
d) Articolo 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione.
e) Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
f) Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
g) Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
h) Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
i) Articolo 322 c.p.- Istigazione alla corruzione.
j) Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
k) Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
l) Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
4. DESTINATARI DEL PIANO
Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 nonché nel PNA e dei loro aggiornamenti, sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPC:
1. i componenti del Consiglio dell’Ordine e dell’Organismo di Mediazione costituito presso il
Consiglio dell’Ordine;
2. il personale dell’Ordine;
3. i componenti (anche esterni) delle Commissioni e del Comitato Pari Opportunità;
4. i consulenti;
5. il revisore dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
7. le società e gli enti di diritto privato (Fondazione Veronese degli Studi Giuridici, che, allo stato, si occupa solo di formazione)
Ai soggetti sopra elencati ed indicati è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano, nonché quelle del Codice di Comportamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx%00xxxxx%00x%00xx%00xxxxxxxxxxxxx.x df
I componenti eletti quali Consiglieri dell’ordine degli Avvocati di Verona per il quadriennio 2019- 2022 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 20/1 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 39. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il D. Lgs. n. 97 del 2016 ha ristretto l’anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni, ed Enti Locali [cfr. Art. 13 lett. B), che ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. 33/2013].
- Componenti eletti COA Verona xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx
- Personale dipendente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/0000
- Componenti Commissioni e/o organismi istituiti dal COA per il quadriennio 2019-2022 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/XXXXXXXXXXXX%00XXXXXXXXX%00000 9%20-%202022_0.pdf
- Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il COA in virtù di contratti di fornitura – servizi xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxxxxxxx%00xxxxx%00xxxxxxxxxxxx%00xx
%20art.%201%20co.%2032%20L.%20190-2012.pdf; xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/0000 (in fase di aggiornamento) e Regolamento di Contabilità dell’ordine degli Avvocati xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxxxxxxx%00xxxxxxx%00xx%00Xxxxxxxxxxx
- Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il COA in virtù di contratti di consulenza xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/0000
- Responsabile Protezione Dati xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/0000
5. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
La predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:
1. pianificazione e previsione;
2. analisi dei diversi fattori di rischio;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Con l’approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l’attività di monitoraggio del Piano da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
1.Pianificazione e previsione
Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell’attività di predisposizione del PTPC. L’identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell’Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l’attività in due aree:
▪ area giuridica: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
▪ area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.
Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell’analisi del rischio.
Prima di procedere all’analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l’attività dell’Ordine, suddividendo il tutto in due macro-categorie:
1) i processi istituzionali, che riguardano le attività che l’Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall’insieme delle norme vigenti;
2) i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l’efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all’Ente.
La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.
Tabella 1 – Elenco processi
Area | Processo |
Area giuridica | Attività consultiva prevista per legge (pareri sulla normativa L.P.F. e C.D.F.) |
Attività deliberante (Tenuta Albi – Elenchi – Registri e rilascio certificazioni) | |
Attività di vigilanza (sugli obblighi degli iscritti non di natura deontologica) | |
Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle) | |
Attività in materia di formazione (degli iscritti) | |
Attività in materia di conciliazione (fra iscritti e soggetti terzi) | |
Attività in materia di rapporti con il Consiglio Distrettuale di Disciplina | |
Attività in materia di patrocinio civile, penale ed amministrativo a spese dello Stato | |
Area gestionale: personale e contabilità | Reclutamento e gestione del personale |
Conferimento incarichi di consulenza | |
Affidamenti di lavori beni e servizi (modalità di scelta del contraente e stipulazione del contratto) |
2.Analisi dei rischi
L’analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:
1. l’identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività
dell’Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.
Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.
In una prima fase, l’attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l’analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla prassi abitualmente seguita.
In una seconda fase, si è identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:
▪ i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II - Capo I del codice penale e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell’Ente.;
▪ le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.
Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall’Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.
Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell’Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l’implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.
Nello specifico, per quanto riguarda gli indicatori di stima del livello di rischio sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:
▪ grado di discrezionalità del processo (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale comporta un incremento del rischio, rispetto ad uno prettamente vincolato);
▪ la rilevanza esterna (la sussistenza di interessi, anche economico, rilevante per il destinatario determina un incremento del rischio);
▪ sussistenza di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (il fatto che si siano già verificati eventi corruttivi per una determinata attività comporta che tale processo abbia delle caratteristiche di rischio)
▪ opacità del processo decisionale (l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, quali l’istruttoria della pratica svolta da almeno due consiglieri delegati, il controllo della Commissione competente per materia e la decisione collegiale del Consiglio dell’Ordine, riducono considerevolmente il rischio di fenomeni corruttivi);
▪ la complessità del processo (si associa ad una maggiore possibilità di fatti corruttivi);
▪ il livello di collaborazione dell’Organo decisionale collegiale (è indicativo dell’attenzione
al tema della prevenzione della corruzione);
▪ la tipologia di controllo applicato al processo (l’attuazione delle misure preventive si
associa ad una minore possibilità di fatti corruttivi)
Per quanto riguarda l’impatto sono stati considerati invece:
▪ l’impatto economico;
▪ l’impatto reputazionale;
▪ l’impatto organizzativo.
3.Progettazione del sistema di trattamento del rischio
La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.
Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l’impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall’Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:
1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.
La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel paragrafo 6, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.
4.Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Collegio dell’Ente per l’approvazione.
6. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE
Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.
Le misure di carattere generale si riferiscono a:
a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall’Ordine;
b) l’informatizzazione dei processi;
c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
e) il codice etico e di comportamento;
f) la formazione e la comunicazione del Piano;
g) l’adempimento degli obblighi informativi all’ANAC.
Le misure di trasparenza
La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.
La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un’importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.
L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con il Responsabile della pubblicazione dei dati, tenuto conto delle indicazioni pervenute dal CNF e dall’ANAC con le Linee Guida n. 1309-1310/2016 e del nuovo GDPR (Reg. UE 679/2016), in una con il D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.
Come anticipato in premessa, il PTPC contiene un’apposita sezione dedicata alla Trasparenza.
7. MONITORAGGIO
Il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC). Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. la verifica dell’attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l’esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l’analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall’attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l’eventuale aggiornamento del Piano.
Il RPCT riferisce al Consiglio sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun semestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell’informazione.
La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012, attualmente prorogata al 31/01/2020, è presentata all’organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l’efficacia del sistema di controllo preventivo.
All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che “L’organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed
effettività” (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012).
Il PNA 2016, nella parte dedicata a “Ordini e Collegi professionali” in particolare, ribadisce che l’organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Il documento precisa inoltre che: “occorre sottolineare, al riguardo, che Xxxxxx e Xxxxxxx non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell’individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.
Rinviando al § 5.2. della parte generale per le questioni di inquadramento complessivo, si evidenzia che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.”
Tale impostazione è stata confermata da ultimo con il Comunicato Presidente ANAC del 28/11/2019.
In applicazione dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, i l Consiglio nella seduta del 11/02/2019 ha provveduto ad identificare ed individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella figura del Consigliere avv. Xxxx Xxxxxxxx
La durata dell’incarico di RPCT è pari alla durata del mandato.
Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dal D.lgs. n. 39/2013.
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT, nonostante l’assenza di personale di supporto dedicato, date le dimensioni dell’Ente, ha comunque completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT è coadiuvato dalla figura del DPO, chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).
Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall’art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012
9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sono stati effettuati, nel triennio 2016 – 2018, incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.
Ad ogni dipendente è stata consegnata, invitandone a dare rigida applicazione, in forma cartacea ed in forma elettronica, con link sul desktop del computer in uso, copia del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.Successivamente, con delibera del
12 febbraio 2018 il Consiglio dell’Ordine ha approvato il “Codice etico e di Comportamento” integrativo del Codice adottato con d.p.r. 62/2013. Il codice etico e di comportamento è stato consegnato ai dipendenti e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito dell’Ordine. Esso verrà consegnato in occasione di ogni nuova assunzione.
Anche il precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019- 2021 prevedeva la pianificazione di ulteriori incontri formativi diretti al personale degli Ordini e ai destinatari del Codice di Comportamento in materia di trasparenza, etica, prevenzione della corruzione e Codice di comportamento, se ed in quanto necessari. L’obiettivo di tale adempimento costituisce una delle misure da attuare anche nel corso del presente PTPC.
Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.
10. IL C.D. “WHISTLEBLOWING”
L’istituto della tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. “whistleblowing”) è un istituto volto alla prevenzione della corruzione di origine anglosassone. Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 (art. 1 comma 51), che ha inserito nel D.Lgs. 165/2001 dell’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower. L’istituto è stato successivamente oggetto di disciplina da parte dell’ANAC (“Linee guida in materia di dipendente pubblico che segnala illeciti, determina 28 aprile 2015 n. 6) e, da ultimo, oggetto di modifica da parte della legge 30 novembre 2017, n. 179. La legge tutela il dipendente che segnala illeciti mediante il divieto di sanzioni, demansionamento o di qualsiasi altra misura avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro nonché mediante il divieto di rivelare l’identità del segnalante.
Il meccanismo del c.d. “whistleblowing” è dunque presente fra le misure volte a rafforzare l’azione
di prevenzione della corruzione.
Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT che ne assicura la conservazione, garantendo l’anonimato/riservatezza dei segnalanti.
Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell’Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.
Il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l’identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.
Peraltro, in ragione delle ridotte dimensioni dell’Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, la misura pare attualmente difficilmente applicabile. Il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.
Sarà compito poi del Responsabile Anticorruzione e/o del Presidente del COA, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni, utili a circostanziare la denuncia, presso gli uffici interessati. Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, la segnalazione viene trasmessa al Consiglio che procederà all’istruttoria e, se del caso, allo svolgimento del procedimento disciplinare e/o all’Autorità Giudiziaria, in presenza di fatto che costituisca reato. Sono ammesse segnalazioni aperte (identità palese) e segnalazioni riservate (identità conosciuta esclusivamente da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili alle segnalazioni anonime, in quanto – se incomplete e poco dettagliate – consentono comunque un approfondimento. In ogni caso, considerata la possibilità di dialogo attraverso strumenti informatici o cartacei che non impongono la conoscenza dell’identità del segnalante è ammesso altresì l’anonimato.
Le segnalazioni possono essere inviate debitamente compilate al responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ordine degli Avvocati all’indirizzo della sede (Via Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx) oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, utilizzando il modulo presente nella sezione “amministrazione trasparente”.
11. LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
L’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che “(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi”.
L’Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che
vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.
Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/Xxxxxxxxxxxxxx00-X- 2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-
+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-
+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04 84566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255- a388431eb2a2
PARTE SPECIALE
1. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI
Le attuali risorse (umane, finanziarie e strumentali) dell’Ordine consentono di concentrarsi principalmente, se non in via esclusiva, sulle attività che attengono il quotidiano svolgimento dell’attività dell’Ente.
Stante la difficile applicazione della normativa nel suo complesso in considerazione della natura "non economica" dell’Ente, il RPCT, in un’ottica di integrazione, di continuo miglioramento e di incremento dell’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistematico in costante aderenza ed adeguamento alla normativa, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della L. n.
190/2012, al fine di recepire le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense, ha migliorato la mappatura dei processi coniugandola con l’individuazione delle misure di prevenzioni sempre più aderenti alla particolare natura dell’Ente.
Le misure che seguono, ricalcano, pertanto, quelle già delineate per il triennio 2019-2021, con alcune integrazioni.
In particolare, per quanto attiene alla valutazione del rischio connesso alle attività istituzionali dell’Ente, si ritiene che lo stesso sia da configurare come relativamente basso, tenendo conto che tali attività sono soggette ad un processo decisionale non solo non particolarmente complesso e sostanzialmente vincolato, ma anche trasparente e soggetto ad un controllo diffuso, sia interno (la fase istruttoria del procedimento è svolta di regola da due consiglieri, delegati a rotazione e condivisa dalla Commissione competente per materia, mentre l’adozione del provvedimento finale è sempre collegiale e demandata al Consiglio), sia esterno, (attraverso la pubblicazione di tutte le deliberazioni consiliari sul sito dell’Ordine, in formato accessibile e consultabile a chiunque), tale da ridurre al minimo pure il rischio connaturato a quei processi che si caratterizzano per la presenza di interessi esterni, economici e non, come risulta dal fatto che ad oggi non si sono manifestati eventi corruttivi in nessuno di essi. Anche un’attività delicata come quella della tesoreria è certamente svolta sotto la responsabilità del tesoriere nominato, ma resta comunque assoggettata al Regolamento di Contabilità con le relative prescrizioni autorizzative da parte del Consiglio.
IL RPCT, nell’ambito delle risorse (umane, finanziarie e strumentali dell’Ordine) e compatibilmente con le ridotte dimensioni dell’Ente, cercherà di coordinare e applicare al meglio la normativa.
La mappatura dei processi viene riportata nella Tabella allegata in calce sub lett. A).
SEZIONE II
Trasparenza (aggiornamento 2020)
1. INTRODUZIONE
Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l’accessibilità delle informazioni relative all’organizzazione ed all’attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull’utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La soggezione degli Ordini professionali agli obblighi di trasparenza amministrativa è stata confermata dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che ha introdotto l’art. 2 bis ridefinendone l’ambito di applicazione soggettivo. A norma della predetta disposizione, “la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”.
L’ANAC, con riferimento alla compatibilità, ha precisato che tale criterio “va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente” (ANAC – Determinazione n. 1310/2016 sugli obblighi di trasparenza).
Per dare attuazione all’esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un’apposita Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Quanto alla compatibilità della nuova disciplina sulla privacy con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, si richiama quanto indicato nell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 7).
Pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web di dati e documenti (in forma integrale o per estratto), andrà accertato che la disciplina sulla trasparenza preveda l’obbligo di pubblicazione. Tuttavia, l’ANAC ricorda che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati, come confermato dalla Sentenza n. 2020 della Corte costituzionale.
2. FONTI NORMATIVE
Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione sono:
▪ Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
▪ Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell’ANAC;
▪ Provvedimento del Garante della Privacy n. 243 del 15 maggio 2014, recante “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
▪ Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante “Linee guida reca indicazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal X.Xxx. 97/2016;
▪ Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”;
▪ Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR);
▪ D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
3. CONTENUTI
Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza è stata realizzata la Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio dell’Ordine. La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.
All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Nella tabella allegata sono riportati i dati che l’Ente è tenuto a pubblicare ed aggiornare
periodicamente nel proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Nella tabella sono indicati i referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati, le categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione”, referenti e scadenze ai fini della pubblicazione.
4. ACCESSO CIVICO - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ACCESSO DOCUMENTALE
L’accesso civico cd. semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l’Ordine ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita.
L’accesso c.d. generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.
Si rammenta, nella fattispecie come:
• Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
• Con l’emanazione del D.Lgs. 33/2013 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo Ente.
• Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs. 33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato.
• L’Anac con Xxxxxxxx n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le Linee Guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.
2 ed art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. 33/2013, rubricate come «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».Le suddette linee guida hanno ad oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Tale nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza). L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”, previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
• I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
• L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
• L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
• Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la Legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
• Dunque, l’accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
In sostanza, con l’accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.
• Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.
• Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:
a) protezione dei dati personali
b) libertà e segretezza della corrispondenza
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.
Nella sezione “amministrazione trasparente” sono indicate i recapiti a cui indirizzare le istanze.
5. MONITORAGGIO
Al fine di garantire la piena e completa rispondenza della pubblicazione sul sito a quanto imposto dalla legge, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dispone monitoraggi periodici relativamente al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, come da schema seguente:
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento | Scadenze ai fini della pubblicazione |
Disposizioni generali | PTPC | RPC - Responsabile della Trasparenza | 31 gennaio |
Atti a valenza generali per gli iscritti | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | 30 giorni dall'approvazione | |
Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5giorni dall'eventuale aggiornamento | |
Consulenti e collaboratori | Incarichi | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente |
Dipendenti | Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dall'eventuale variazione |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dall’approvazione dell'autorizzazione | |
Bandi concorso per la selezione del personale | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 5 giorni dell'approvazione | |
Bandi di gara e contratti | Bandi di gara (se applicabile) | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dall'approvazione |
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Tesoreria | entro 30 giorni dall'approvazione |
Pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tesoreria - Ufficio amministrativo | entro il 31 gennaio |
Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio | Tesoreria - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso | |
Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo su comunicazione dell’interessato | entro il 30 giugno |
Allegato A)
ANALISI PROCESSI | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ||||||||
Processo sensibile | Sub-Processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure di prevenzione | Attuazione delle misure | Target 2019 | Responsabili |
Attività consultiva | Pareri sulla normativa | Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (Legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF | Soggetti iscritti all’albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa (Legge n. 247/2012) | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio | Rotazione dei responsabili delle Commissioni interne e/o dei consiglieri delegati all'istruttoria | Sì/No | Sì | Consiglio |
Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web | Sì/No | Sì | |||||||
Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande | Sì/No | No | |||||||
Sistema di controllo su due livelli: istruttoria espletata da almeno due Consiglieri delegati, condivisione con la Commissione interna competente e decisione collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì | |||||||
Attività deliberante (tenuta Albi - Elenchi - Registri e rilascio certificazioni) | Iscrizioni cancellazione trasferimenti | Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge | Soggetti iscritti all’albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa (Legge n. 247/2012) | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Mancata o carente verifica dei presupposti di legge | Definizione di livelli di priorità degli atti. | Sì/No | Sì | Consiglio |
Verifica del rispetto dei tempi procedimentali | Sì/No | Sì | |||||||
Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande | Sì/No | Sì | |||||||
Applicazioni delle garanzie partecipative ex art. 7 e seg. L. 241/90 (ove previste) | Sì/No | Sì | |||||||
Sistema di controllo su due livelli: istruttoria espletata da uno o due Consiglieri delegati, condivisione con la Commissione interna competente e decisione collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì | |||||||
Attività di vigilanza | Vigilanza e controllo d'ufficio | Vigilanza diretta sul corretto assolvimento degli obblighi degli iscritti (avvocati e praticanti), non di natura deontologica | Soggetti esterni ed interni che rientrano nel campo di applicazione della normativa (Legge n. 247/2012) | Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti | Pubblicazione preventiva delle attività di verifica e controllo | Sì/No | Sì | Consiglio |
Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare) | Sì/No | Sì | |||||||
Individuazione di criteri standardizzati per l’attività di verifica dell’attività dei praticanti | Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare) | Sì/No | Sì | ||||||
Applicazioni delle garanzie partecipative ex art. 7 e seg. L. 241/90 (ove previste) | Sì/No | Sì | |||||||
Attività di recupero contributi collegiali | Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare) | Sì/No | Sì | ||||||
Applicazioni delle garanzie partecipative ex art. 7 e seg. L. 241/90 (ove previste) | Sì/No | Sì | |||||||
Attività consultiva qualificata | Liquidazione parcelle | Pareri ai sensi dell’art. 13 comma 9 Legge n. 247/2012 | Iscritti all’albo anche su invito del cliente | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a | Rilascio di un parere non conforme ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interesse del professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione dell’attività professionale | Eliminazione del controllo monocratico. | Sì/No | Sì | Consiglio |
Assegnazione dell'istruttoria della pratica ad almeno due consiglieri delegati in base alla materia e decisione collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì |
ANALISI PROCESSI | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ||||||||
Processo sensibile | Sub-Processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure di prevenzione | Attuazione delle misure | Target 2019 | Responsabili |
dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | secondo legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti | Attivazione del contraddittorio, ove richiesto | Sì/No | Sì | |||||
Sistematica applicazione delle garanzie partecipative ai sensi dell’art. 7 e seg. della Legge n. 241/1990 | Sì/No | Sì | |||||||
Attività in materia di formazione | Accreditamento corsi e convegni | Riconoscimento dei crediti formativi, esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti; vigilanza sugli “Enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, D.P.R. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli Ordini e Collegi territoriali; organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali | Organismi, associazioni, anche costituiti in forma di società | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali. Accreditamenti ad eventi non meritevoli. | Sistema di controllo su due livelli: assegnazione dell'istruttoria della pratica ad almeno due consiglieri, condivisa dalla Commissione competente e decisione collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì | Consiglio |
Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente organizzatore - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti. | Sì/No | Sì | |||||||
Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all’erogazione. | Sì/No | Sì | |||||||
Controlli a campione sull'attribuzione ai crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti. | Sì/No | Sì | |||||||
Attività in materia di conciliazione | Conciliazione tra iscritti - tra iscritti e soggetti terzi - tra soggetti terzi | Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale | Iscritti e soggetti terzi | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Xxxxxxx di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Conciliazioni che avvantaggino una delle parti interessate | Eliminazione della competenza gestionale di tipo monocratico e affidamento della questione alla competente commissione interna, che delega due suoi consiglieri componenti, con successiva presa d'atto collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì | Consiglio |
ANALISI PROCESSI | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ||||||||
Processo sensibile | Sub-Processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure di prevenzione | Attuazione delle misure | Target 2019 | Responsabili |
Attività in materia di reclutamento del personale | Selezione | Predisposizione bando di concorso e svolgimento della selezione o scorrimento graduatorie di precedenti concorsi in corso di validità | Candidati alla selezione | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Xxxxxxx di atti d'ufficio. Omissione (art . 328 c.p.). | Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell’autovincolo | Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle Commissioni tale da impedire rischi di corruzione. | Sì/No | Non vi sono state ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma solo di una lavoratrice con contratto interinale | Consiglio |
Attività in materia di conferimento incarichi | Individuazione dell’incaricato | Stipula del contratto/convenzione | Soggetti interessati al conferimento dell'incarico | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Xxxxxxx di atti d'ufficio. Omissione (art . 328 c.p.). | Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente | Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare Decisione collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì | Consiglio/ Tesoriere |
Attività in materia di rapporti con il Consiglio distrettuale di disciplina | Recepimento esposti e/o segnalazioni | Trasmissione al CDD e comunicazione all'interessato | Iscritto all'Albo | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a rt. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Omissioni o ritardi nella trasmissione al CDD | Decisione collegiale | Sì/No | Sì | Consiglio |
Attività in materia di patrocinio civile, penale ed amministrativo a spese dello Stato | Ammissione al patrocinio a spese dello Stato | Ricezione ed esame delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio | Soggetti interessati all'ammissione al gratuito patrocinio | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art . 328 c.p.). | Ritardi nella protocollazione e nella trasmissione alla commissione competente; omesso o scarso controllo dei requisiti di ammissione; uso improprio o distorto della discrezionalità. | Sistema di controllo su due livelli: affidamento della pratica alla competente Commissione interna, che delega un proprio componente alla verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al patrocinio, e decisione collegiale del Consiglio | Sì/No | Sì | Consiglio |
ANALISI PROCESSI | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ||||||||
Processo sensibile | Sub-Processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure di prevenzione | Attuazione delle misure | Target 2019 | Responsabili |
Affidamenti di lavori beni e servizi | Stipula di contratti | Pubblici avvisi o richiesta preventivi per svolgimento indagini di mercato, affidamento diretto, procedura negoziata e/o aperta | Soggetti interessati alla stipula del contratto | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). | Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un partecipante. Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed uso distorto del criterio dell’offerta più idonea alle necessità del Consiglio. | Delibera di richiesta del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte. Procedura di affidamento con le modalità di cui al codice dei Contratti e comunque, nel caso di affidamento diretto, previa indagine di mercato come previsto dal Regolamento di contabilità | Sì/No | Sì | Consiglio/ Tesoriere |