CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
TRA
La società […], con sede legale in […], via […] CAP […] P.IVA […], di seguito denominata “Comodante”
rappresentato legalmente da […], in qualità di […]
e
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" con sede legale in Napoli, Via A. Xxxxxxxxxx n.9 - 80131 - P.IVA 06853240635 (da ora in poi denominato semplicemente come “Comodatario”) rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. ing. Xxxx Xxxxxxxxx,
PREMESSO CHE :
[…]
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse sono parte integrante del contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL COMODATO
Il comodante cede in comodato d’uso gratuito all’Azienda Ospedaliera, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta, il seguente bene […] di seguito descritto: […]
Art. 3 – VALORE DEL BENE
[…]
Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMODANTE
Il comodante dichiara:
- di aver preso visione di quanto previsto dal regolamento per l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso e per l’autorizzazione all’ingresso di apparecchiature/attrezzature a titolo di visione o prova dell’AORN A. Cardarelli;
- di aver preso visione del “Documento Informativo sui rischi” dell’A.O.R.N. A. Cardarelli;
- di essere consapevole che l’accettazione del bene concesso in comodato da parte dell’A.O.R.N. A. Cardarelli non sottintende alcun impegno o promessa della medesima a farne acquisto, presente o futuro;
- di occuparsi a proprie spese della formazione del personale dell’Azienda Ospedaliera affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto sul bene oggetto del comodato;
- di garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell’Azienda Ospedaliera;
- di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall’uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L’Azienda Ospedaliera comandataria non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in comodato;
- che il bene fornito è conforme alla normativa vigente a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e che quindi non comporta pericolo alcun per gli operatori e per i pazienti;
- di garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi eventuali applicativi Software;
- di limitare la presenza di proprio personale all’interno dell’Azienda Ospedaliera al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’U.O.C. destinataria del bene;
- di fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza del dispositivo e installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l’Azienda Ospedaliera e secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché al corretto posizionamento del dispositivo affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio;
- di verificare che i dispositivi in comodato non richiedano particolari predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi a carico dell’Azienda Ospedaliera che, nel caso, devono essere dettagliatamente descritti;
- di occuparsi e curare a proprie spese il trasporto, la consegna, l’installazione, la messa a punto, il ritiro e quant’altro necessario per rendere funzionale il bene.
Art. 5 – OBBLIGHI DELLA COMODATARIO
La proprietà del bene resta in capo al comodante ed il comodatario si obbliga a custodirlo e conservarlo con diligenza ed a servirsene per un uso determinato in base alla natura della cosa.
Art.6 - DURATA
[…]
Art.7 – MANUTENZIONE
Il comodante dovrà provvedere alla manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria del bene. Per ogni intervento manutentivo, il comodante è obbligato a consegnare e/o trasmettere il relativo Foglio di Lavoro (FdL) agli uffici competenti.
Resterà inoltre a carico del comodante ogni ulteriore onere, tra cui tutti i costi per le eventuali parti di ricambio, di tutti i materiali necessari alla manutenzione ed alle riparazioni e/o di cui sia prevista la sostituzione programmata, incluse quelle soggette ad usura e/o consumo, compresi gli eventuali materiali di consumo necessari che saranno
forniti per l’intera durata del contratto.
Art. 8 CONSEGNA E RITIRO
Il comodante è tenuto a comunicare preventivamente all’Ufficio Inventario e Collaudi della Azienda Ospedaliera la data di consegna del bene al fine di programmare il collaudo tecnico-amministrativo e a trasmettere al predetto ufficio, all’atto della consegna del bene, il relativo documento di trasporto.
L’Ufficio Inventario e Collaudi, acquisita tutta la documentazione, provvederà a concordare con il concedente, e con gli uffici coinvolti, il collaudo tecnico-amministrativo.
Il comodante alla scadenza del comodato d’uso gratuito, salvo eventuali proroghe autorizzate, è tenuta a ritirare il bene, informando preventivamente l’Ufficio Inventario e Collaudi e gli uffici coinvolti.
Art. 9 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Art. 10 NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato, le Parti fanno espresso rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto.