CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005
In data 5 luglio 2006 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di:
Per l'ARAN:
Cons. Xxxxxxxx Xxxxx – (Presidente) Firmato
Per le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
XX.XX. di categoria Confederazioni sindacali
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL FP CGIL
CISL FPS - COSIADI CISL
UIL FPL Firmato UIL Firmato _
CIDA - SIDIRSS Firmato CIDA Firmato
SINAFO Firmato
AUPI CONFEDIR Firmato
CONFEDIR SANITA’ Firmato SNABI SDS Firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL FP, CISL FPS-COSIADI, AUPI.
INDICE
PARTE I - Disposizioni generali |
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze |
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 2005 |
CAPO I : Trattamento economico dei dirigenti |
Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005 |
CAPO II: Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti |
Art. 3 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo |
Art. 4 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo |
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico |
Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo |
CAPO III: Condizioni di lavoro |
Art. 7 Turni di guardia notturni |
CAPO IV |
Art. 8 Effetti dei benefici economici |
Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
Art.10 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro |
Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale |
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
Art. 12 Conferme |
Allegato 1 |
Dichiarazioni a verbale e congiunte |
PARTE I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005 CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005
1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.031,00.
3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO II
Biennio 2004 - 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 3
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 9.270,01 | 795,36 | 10.065,37 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.699,20 | 420,72 | 6.119,92 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.296,58 | 420,72 | 3.717,30 |
Dirigente equiparato | 3.296,58 | 158,28 | 3.454,86 |
Dirigente < 5 anni | 0,00 | 110,88 | 110,88 |
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 10.065,37 | 1.020,60 | 11.085,97 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.119,92 | 475,44 | 6.595,36 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.717,30 | 475,44 | 4.192,74 |
Dirigente equiparato | 3.454,86 | 179,28 | 3.634,14 |
Dirigente < 5 anni | 110,88 | 120,00 | 230,88 |
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 11.085,97 | 43,44 | 11.129,41 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.595,36 | 21,72 | 6.617,08 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.192,74 | 21,72 | 4.214,46 |
Dirigente equiparato | 3.634,14 | 32,40 | 3.666,54 |
Dirigente < 5 anni | 230,88 | 12,00 | 242,88 |
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 5.639,19, parte variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 4
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
Art. 5
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola B) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 11.776,73 | 609,48 | 12.386,21 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.947,46 | 481,20 | 5.428,66 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.467,10 | 424,32 | 2.891,42 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 | 2.467,10 | 424,32 | 2.891,42 |
Dirigente equiparato | 2.467,10 | 222,84 | 2.689,94 |
Dirigente < 5 anni | 0,00 | 222,84 | 222,84 |
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 12.386,21 | 704,64 | 13.090,85 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.428,66 | 556,32 | 5.984,98 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.891,42 | 493,44 | 3.384,86 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 | 2.891,42 | 493,44 | 3.384,86 |
Dirigente equiparato | 2.689,94 | 257,64 | 2.947,58 |
Dirigente < 5 anni | 222,84 | 257,64 | 480,48 |
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 13.090,85 | 96,72 | 13.187,57 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.984,98 | 76,32 | 6.061,30 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.384,86 | 67,68 | 3.452,54 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2 DPR 384/90 | 3.384,86 | 67,68 | 3.452,54 |
Dirigente equiparato | 2.947,58 | 35,40 | 2.982,98 |
Dirigente < 5 anni | 480,48 | 35,40 | 515,88 |
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 2.559,04 parte variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico
– ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di posizione minima unificata rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 6
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola C) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 11.396,97 | 592,08 | 11.989,05 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.066,50 | 498,24 | 5.564,74 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.709,30 | 405,48 | 3.114,78 |
Dirigente equiparato | 2.709,30 | 245,16 | 2.954,46 |
Dirigente < 5 anni | 0,00 | 245,16 | 245,16 |
2. A decorrere dal 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 11.989,05 | 686,04 | 12.675,09 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.564,74 | 577,44 | 6.142,18 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.114,78 | 469,92 | 3.584,70 |
Dirigente equiparato | 2.954,46 | 284,04 | 3.238,50 |
Dirigente < 5 anni | 245,16 | 284,04 | 529,20 |
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa | 12.675,09 | 130,20 | 12.805,29 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.142,18 | 109,56 | 6.251,74 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.584,70 | 89,16 | 3.673,86 |
Dirigente equiparato | 3.238,50 | 54,00 | 3.292,50 |
Dirigente < 5 anni | 529,20 | 54,00 | 583,20 |
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 3.213,39, parte variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti con quindici
anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di posizione minima unificata, rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
CAPO III
Condizioni di lavoro Art. 7
Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell’art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall’art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno – ove necessario – al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 10 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente.
CAPO IV
Art. 8
Effetti dei benefici economici
1.Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art. 39,comma 1 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 41;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 9
Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49.
2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.
3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall’art. 3, comma 3.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di € 3,00 mensili (per tredici mensilità per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l’adeguamento in tutto o in parte dell’indennità di struttura complessa al valore massimo stabilito dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti l’incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre finalità ivi previste ed in particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per l’attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .
Art. 10
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è incrementato di € 5,50 mensili per ogni
dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.
3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29, mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Qualora in ragione dell’attività svolta nelle aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia notturna, per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri di flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti.
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art. 11
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12 Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 55 del contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:
- Art. 40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna vanno sostituite con le seguenti:
fissa | |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.763,79 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.657,39 |
Dirigente equiparato | 1.476,91 |
Dirigente < 5 anni | 1.476,91 |
- Art. 40, comma 3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno sostituite con le seguenti:
fissa | |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.763,79 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.657,39 |
Dirigente equiparato | 1.476,91 |
Dirigente < 5 anni | 1.476,91 |
- Art. 49, comma 6: le parole “per i fini del comma 3” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5”.
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma” è abrogata.
3. L’art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 rimane in vigore fino all’entrata a regime dell’art. 41 del medesimo CCNL.
ALLEGATO 1
Determinazione del numero dei turni di guardia notturni | |
1° esempio | |
N° guardie annue notturne in orario di servizio | 679 |
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio | 364 |
N° totale annuo guardie notturne | 1.043 |
N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) | |
(1.043 x 12%) | 125 |
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del CCNL | 918 |
2° esempio | |
N° guardie annue notturne in orario di servizio | 1.518 |
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio | - |
N° totale annuo guardie notturne | 1.518 |
N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) | 0 |
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del CCNL | 1.518 |
3° esempio | |
N° guardie annue notturne in orario di servizio | 818 |
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio | 69 |
N° totale annuo guardie notturne | 887 |
N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) | 69 |
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del CCNL | 818 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analogamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL – CISL FP - Cosiade N. 1
La FP CGIL e la CISL FP non sottoscrivono il XXXX 0000-0000 a seguito di un’attenta valutazione di elementi di forte criticità posti dalle scelte contrattuali.
Tali scelte sono state fortemente respinte dalle nostre federazioni, e malgrado alcuni miglioramenti acquisiti nel corso della trattativa, mantengono e inseriscono nel rinnovo contrattuale elementi di contraddizione nell’attuale assetto contrattuale. Inoltre il contratto inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra la dirigenza e il personale del Servizio sanitario nazionale.
In particolare la FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono:
• La modifica dell’attuale sistema degli incarichi, collegato a elementi di valorizzazione professionale e organizzativa sulla base di contrattazione decentrata aziendale, con l’inserimento di un ulteriore livello di incarico che prevede come criterio di accesso l’anzianità di 15 anni di attività. Tale scelta introduce e valorizza un percorso di professionalità collegato all’anzianità di servizio, e non favorisce una verifica complessiva dei sistemi di riconoscimento professionale dei dirigenti, che dovrà essere materia di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
• La scelta di distribuzione degli incrementi contrattuali fra i dirigenti con diversi incarichi, che non garantisce la medesima percentuale di incremento.
• La scelta all’interno di un biennio contrattuale di tipo economico di determinare un disequilibrio di riconoscimenti economici fra i dirigenti stessi, rispetto a diverse forme di disagio, che meglio devono essere individuate in un rinnovo contrattuale quadriennale normativo
• L’introduzione di un riconoscimento di valorizzazione economica del disagio notturno con le risorse del biennio contrattuale, diversificato dal restante personale che svolge la medesima attività. La valorizzazione del disagio deve essere riconosciuta, come peraltro finora avvenuto, nella stessa misura per tutte le figure professionali che svolgono attività notturna, all’interno del servizio sanitario nazionale
La FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono, come già denunciato con la dichiarazione a verbale numero 2 del rinnovo del XXXX 0000-0000 relativamente alla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive, la scelta del Governo e delle regioni, di continuare a promuovere e valorizzare gli elementi quantitativi e le forme centralizzate nazionali di riconoscimento professionale.
In questo modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, si svilisce il ruolo strategico degli stessi all’interno del servizio sanitario nazionale e del sistema di relazioni sindacali. Inoltre viene meno una delle funzioni strategiche del contratto, quale strumento di innovazione e di riorganizzazione del lavoro a livello decentrato.
Roma, 5 luglio 2006
Segreteria Nazionale FP CGIL Segreteria Nazionale CISL FP - Segreteria Nazionale Cosiadi Firmato Firmato Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
L’O.S. AUPI, non sottoscrive il II biennio economico 2004 – 2005.
Le scelte contrattuali contenute in questo biennio economico non rispondono ai bisogni espressi dalle categorie dei dirigenti sanitari. A riprova di ciò c’è il fatto che, per la prima volta, un contratto di lavoro, ancorché relativo solo ad un biennio economico e quindi privo di contenuti normativi, è firmato da una maggioranza risicata.
L’AUPI non condivide e respinge:
- la scelta operata dalla maggioranza al tavolo negoziale di non dar seguito a quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 1 allegata al CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2004;
- la modalità di distribuzione delle risorse economiche del II biennio creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i dirigenti;
- la mancata equa ripartizione delle risorse economiche, così come concordato in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio normativo;
- la modalità attraverso al quale si è realizzato il superamento di fatto della c.d. “equiparazione” tra ex IX livello ed ex X livello. Questo superamento avrebbe richiesto una discussione più ampia e andava, eventualmente, collocato nel rinnovo contrattuale del quadriennio normativo;
- la scelta operata dalla maggioranza del tavolo negoziale di determinare una grave sperequazione nel riconoscimento economico delle diverse forme di disagio dei diversi profili professionali, privilegiando il “disagio” solo di alcuni ed escludendo, immotivatamente, una gratificazione economica del “disagio” di una parte, importante, delle attività assistenziali territoriali, creando il paradosso di servizi sanitari, all’interno dei quali, ad alcuni profili professionali viene riconosciuto il “disagio” ad altri non viene riconosciuto.
La scelta di ripartire in modo sperequato le risorse economiche tra le diverse categorie di dirigenti e tra i diversi profili professionali, privilegiando il “lavoro disagiato” di alcuni a scapito del “lavoro disagiato” di altri, rende questo II biennio economico particolarmente squilibrato anche dal punto di vista del riconoscimento professionale.
L’AUPI parteciperà alle trattative aziendali anche con l‘obiettivo di ridurre nei limiti e con le procedure proprie della contrattazione aziendale le sperequazioni contenute in questo biennio.
Roma 5 luglio 0000 XXXX firmato