CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA “GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO L’ANFITEATRO ARENA E PRESSO IL TEATRO FILARMONICO DAL 21.04.2020 AL 31.12.2022”
SOMMARIO:
SEZIONE 1 – DISCIPLINA TECNICA
PARTE A: EVENTI ORGANIZZATI DA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Art. 1 - Descrizione del servizio
Art. 2 - Caratteristiche del servizio in Arena Art. 3 - Attrezzature
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio Art. 5 - Altri impegni a carico del contraente
PARTE B: EVENTI “POP” EXTRA OPERA FESTIVAL ALL’ARENA DI VERONA
Art. 6 - Allegati
SEZIONE 2 – DISCIPLINA NORMATIVA
Art. 7 - Oggetto del servizio Art. 8 - Durata contrattuale
Art. 9 - Corrispettivo (Canone concessorio) Art. 10 - Oneri previdenziali ed assistenziali Art. 11 - Termini e condizioni di pagamento Art. 12 - Avvio dell’esecuzione del contratto
Art. 13 - Divieto di modifiche introdotte dal contraente Art. 14 - Sospensione dell’esecuzione del contratto Art. 15 - Verifica di conformità
Art. 16 - Inadempimenti e penalità
Art. 17 - Assicurazione per danni a persone o cose Art. 18 - Risoluzione
Art. 19 - Recesso
Art. 20 - Proroga contrattuale Art. 21 - Garanzia definitiva
Art. 22 - Svincolo della garanzia definitiva Art. 23 - Spese contrattuali
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto Art. 25 - Foro competente
Art. 26 - Normativa di rinvio Art. 27 - Privacy
La procedura aperta riguarda la concessione del servizio Bar per le attività organizzate da Fondazione Arena di Verona (di seguito FAV) e per gli eventi “Pop” Extra Opera Festival come sotto specificato:
A. EVENTI ORGANIZZATI DA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
1. Arena di Verona Opera Festival:
a. Servizio bar esterni per il pubblico
b. Servizio bar interni per masse tecniche e artistiche
2. Stagione Artistica di Fondazione Arena di Verona presso il Teatro Filarmonico di Verona
a. Servizio bar aperto al pubblico
B. EVENTI “POP” EXTRA OPERA FESTIVAL – ARENA DI VERONA SRL
a. Servizio bar esterni per il pubblico
b. Servizio bar interni per masse tecniche e artistiche
SEZIONE 1 – DISCIPLINA TECNICA
PARTE A: EVENTI ORGANIZZATI DA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
ART.1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1.1. La concessione del servizio bar esterni destinato al pubblico dell’Anfiteatro Arena riguarda tutte e soltanto le serate di spettacolo incluse nel cartellone dell’Arena di Verona Opera Festival ed eventuali prove generali aperte al pubblico, indicativamente 90 circa per ciascuna stagione, indipendentemente dall’esecuzione o meno dello spettacolo stesso. L’anfiteatro nelle serate dell’Arena Opera Festival prevede una massima capienza di circa
13.500 (tredicimilacinquecento) posti a serata. I punti bar dovranno servire:
• platea (due banconi nel foyer al cancello 1 + due banchi laterali di platea davanti alla fila 1)
• poltroncine numerate di gradinata (1° settore “Verdi”, 2° settore “Puccini”, 3° settore Rossini”, 4° settore gradinata numerata, 5° settore gradinata numerata)
• gradinate non numerate
1.2 La concessione del servizio bar di retropalco nell’Anfiteatro Arena riguarda tutte le giornate ove sia prevista la presenza delle maestranze tecniche/artistiche, indipendentemente dal numero delle stesse convocate in servizio. I punti bar sono collocati presso gli arcovoli 37 e 54 dell’Anfiteatro.
1.3 La concessione del servizio bar esterni destinato per la Stagione artistica di Fondazione Arena di Verona presso il Teatro Filarmonico riguarda il servizio bar destinato al pubblico del Teatro (capienza massima 1.260 posti a serata) in occasione di tutte e soltanto le serate di spettacolo incluse nel cartellone della stagione artistica organizzata
ogni anno da Fondazione Arena di Verona da gennaio a dicembre (con temporanea sospensione nei soli mesi estivi del Festival).
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ARENA
2.1 Sono ammessi alla vendita agli spettatori: bibite in genere, panini, dolciumi vari, gelati, generi salati, acqua, soft drink, caffè, vino e birra in tutti i settori; è ammessa la vendita di alcolici in tutti i bar esterni, mentre la vendita dei superalcolici sarà consentita solo nei settori con posti numerati. Nei bar interni dell’Anfiteatro Arena riservati ai lavoratori non potranno in nessun caso essere venduti alcolici.
2.2 Sono tassativamente esclusi dalla vendita qualsiasi altro tipo di prodotti di merchandising come per esempio, ombrelli, impermeabili, cuscini ecc. salvo in presenza di specifici accordi che dovranno essere stipulati con la ditta concessionaria del merchandising che dovranno eventualmente essere comunicati tempo per tempo a FAV
2.3 I prodotti messi in vendita nei bar esterni dovranno essere delle migliori marche e dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione di FAV
2.4 I prezzi dei prodotti sopra descritti i quali dovranno essere delle migliori marche e, preventivamente approvati dalla Direzione di FAV, dovranno rispettare i listini allegati. Tali prezzi dovranno essere esposti ben visibili al pubblico, con la descrizione del prodotto in tre lingue (italiano, inglese, tedesco).
2.4 I prezzi dei prodotti messi in vendita nei bar interni, dovranno rispettare l’allegato listino prezzi, che si intende regolarmente accettato con la presentazione stessa dell’offerta e che dovrà essere esposto in modo ben visibile, con la descrizione del prodotto e l’indicazione delle principali marche.
2.5 La ditta assegnataria dovrà attenersi alla vendita dei prodotti elencati nei listini allegati, eventuali deroghe dovranno essere concordate con la Direzione della Fondazione; tali accordi dovranno essere ufficializzati e fedelmente riportati in un verbale sottoscritto dalle parti.
2.6 La ditta aggiudicataria si impegna a verificare che, in particolare per la gradinata non numerata dove il pubblico ha minore possibilità di movimento verso i punti vendita fissi, la quantità di acqua distribuita sia adeguata alla capienza del settore e alle esigenze del pubblico in considerazione delle elevate temperature estive.
2.7 È fatto divieto assoluto di consegnare agli spettatori le bottigliette o le lattine delle bevande, le quali dovranno essere rispettivamente servite in bicchieri di vetro di ottima qualità ai banchi di vendita ed in bicchieri di cartone 100% riciclabile e non recanti alcuna pubblicità, se non quella che verrà indicata dalla Direzione di FAV, ai punti di vendita mobili. Eventuali involucri in vetro o lattine saranno ritirati immediatamente dal personale adibito alla vendita, nelle forme e nei modi che riterrà opportuni.
2.8 Il servizio bar cesserà immediatamente al 3° segnale di ciascun intervallo.
2.9 Durante lo spettacolo così come al termine dello stesso non potranno essere svolte operazioni di rimessaggio dei vuoti con disturbo della quiete della zona limitrofa all’Arena.
2.10 Si esclude qualsiasi forma di visibilità, di marchi relativa a prodotti posti in vendita dall’aggiudicatario non espressamente autorizzata da FAV. Il gestore è tenuto a porre in
vendita i prodotti eno-gastronomici delle aziende sponsor dell’Arena di Verona. Sarà quindi fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di sostituire i prodotti di aziende concorrenti con gli analoghi prodotti posti in commercio da aziende che abbiano sottoscritto con FAV accordi di sponsorizzazione, sempre rispettando l’allegato listino prezzi, evitando la compresenza di altri prodotti della medesima categoria merceologica di altre aziende concorrenti con lo sponsor.
2.11 FAV avrà facoltà di assicurare visibilità dei prodotti e marchi sponsor in tutti i punti bar.
ART. 3 – ATTREZZATURE
La ditta concessionaria dovrà provvedere al completo allestimento delle attrezzature tutte, delle strutture di immagazzinamento e di trasporto e degli arredi necessari per effettuare il servizio, secondo un progetto che dovrà essere approvato dalla Fondazione e che dovrà altresì ricevere il nulla osta da parte della competente Sovrintendenza ai Beni Archeologici. Le proposte relative all’allestimento o miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento del servizio, sia nei punti vendita dell’Arena che al T. Filarmonico, e che saranno oggetto di assegnazione di punteggio, dovranno essere presentate corredate di disegni, unitamente all’offerta, sulla base delle indicazioni che gli interessati potranno ricevere dalla Direzione Tecnica della Fondazione. La ditta aggiudicataria potrà, per la realizzazione delle strutture, avvalersi della consulenza della Direzione Tecnica della Fondazione, fermo restando l’obbligo di presentare le necessarie autorizzazioni certificanti la conformità dell’impianto alle vigenti normative di sicurezza.
La ditta dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, al montaggio, smontaggio e immagazzinamento delle attrezzature. Dovrà altresì provvedere alla diligente manutenzione di tali strutture, nonché alla pulizia dei locali messi a disposizione.
Eventuali migliorie ed aggiunte in corso di contratto alle attrezzature allestite dalla ditta aggiudicataria non le daranno diritto ad alcun riconoscimento o compenso. Peraltro la ditta non potrà eseguire alcun lavoro di modifica strutturale senza l’autorizzazione della Fondazione. Le attrezzature tutte dovranno essere conformi alla normativa esistente in materia di antincendio. Gli eventuali adeguamenti a possibili variazioni di tale normativa saranno pertanto a totale carico della ditta aggiudicataria.
Il mancato rispetto o adeguamento, da parte della ditta, alle normative antincendio, potrà costituire causa di risoluzione ipso jure del contratto. Le attrezzature tutte, anche quelle aggiunte, escluse le sole macchine, rimarranno acquisite alla Fondazione al termine del contratto.
Alla scadenza del contratto, la ditta aggiudicataria avrà altresì l’obbligo di ripristinare gli intonaci e i rivestimenti deteriorati.
La sistemazione dei frigoriferi ubicati presso le gradinate dell’Anfiteatro Arena dovrà avvenire a ridosso dei vomitori o in altri luoghi precedentemente concordati con la Direzione della Fondazione. In particolare dovranno essere previste non meno di quattro punti di ristoro fissi nelle gradinate numerate, nei luoghi che saranno indicati dalla
Direzione Sicurezza, tali da non intralciare il corrente flusso degli spettatori. A tale scopo le ditte concorrenti potranno effettuare preventivi sopralluoghi presso l’Anfiteatro.
Tutte le celle frigorifere utilizzate per il servizio dovranno essere adeguatamente insonorizzate, con obbligo di sostituzione da parte della ditta in caso di mancato adeguamento a quanto sopra. Le stesse non potranno recare alcuna pubblicità commerciale ove non sia intervenuta espressa indicazione della Fondazione. Per le due postazioni bar di retropalco dell’Anfiteatro dovrà essere garantito da parte della ditta aggiudicataria lo spegnimento del frigorifero e lo spostamento del fabbricatore di ghiaccio durante le rappresentazioni degli spettacoli.
I partecipanti alla procedura negoziata, dovranno fornire un elenco delle attrezzature di cui intendono dotare i luoghi di vendita.
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al servizio, in piena autonomia, con il proprio personale in misura adeguata a garantire il perfetto svolgimento del servizio stesso, tenendo presente che, presso l’Anfiteatro Arena, il bar al cancello 37, dovrà funzionare ininterrottamente dalle ore 8 del mattino al termine dei montaggi, delle prove o recite, mentre il bar al cancello 54 dovrà funzionare dalle ore 19 a fine spettacolo o prova.
Tutto il personale dovrà indossare apposita divisa con tessera di riconoscimento ai sensi della legge 123/2007; abbigliamento e comportamento, dovranno essere idonei al livello della manifestazione.
La divisa potrà essere indicata dalla Direzione di FAV e, comunque, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione della Fondazione.
La ditta aggiudicataria sarà responsabile del trattamento economico del personale previsto dai vigenti contratti collettivi, nonché del regolare versamento di tutti gli oneri assistenziali e previdenziali conseguenti e del rispetto della normativa in materia di infortuni e igiene del lavoro, sollevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
La Fondazione Arena, predisporrà con la ditta aggiudicataria un documento per il coordinamento della sicurezza e di cooperazione per l’eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che dovrà essere allegato al contratto.
Tutto il personale della ditta adibito al servizio dovrà essere di gradimento alla Fondazione. A tal fine la ditta si impegna a fornire elenco nominativo del personale adibito, comunicando altresì, per tempo, eventuali variazioni del personale medesimo.
La Fondazione Arena potrà richiedere in qualsiasi momento alla ditta aggiudicataria di implementare il numero del personale adibito al servizio qualora fosse ritenuto numericamente inadeguato.
La ditta aggiudicataria sarà altresì responsabile, nei confronti della Fondazione, relativamente agli aspetti estetici e comportamentali del proprio personale e pertanto dovrà vigilare affinché il personale addetto si presenti con la divisa in ordine e completa di tutti gli accessori, e siano scrupolosamente evitati rumori molesti durante le rappresentazioni, e comunque venga, in ogni caso, tenuto un comportamento dignitoso, in
particolare evitando, nel modo più assoluto, urli e richiami ad alta voce e altre manifestazioni sconvenienti. La Fondazione potrà pertanto rivalersi nei confronti della ditta per il mancato rispetto di tali prescrizioni.
FAV potrà disporre l’allontanamento del personale che non si attenga a tali prescrizioni estetiche e comportamentali. Il personale addetto ai bar esterni dovrà presentarsi prima dell’apertura dei cancelli, con un anticipo concordato con i Responsabili di Sala della Fondazione.
Il personale che presterà servizio nelle due postazioni bar di retropalco dell’Anfiteatro accederà alle stesse dal corridoio interno evitando di transitare dalla platea.
ART.5 – ALTRI IMPEGNI A CARICO DEL CONTRAENTE
Immediatamente dopo l’aggiudicazione del servizio, dovranno, a cura della ditta, essere richieste le relative specifiche licenze riferite all’esercizio dell’attività contrattuale/commerciale. Xxxxx, sia delle richieste sia delle licenze, dovrà essere, all’atto stesso dell’invio e del rilascio, fornita alla Fondazione.
È causa espressa di risoluzione del contratto, così come specificamente disciplinato al successivo art.18, il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria delle norme igienico-sanitarie e l'insufficiente qualità del servizio, tale giudicata dalla Fondazione con motivata comunicazione scritta.
Ogni responsabilità per danni a cose o persone che si verificassero nell’espletamento del contratto ed in conseguenza dello stesso, rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria s’impegna a curare gratuitamente i piccoli ricevimenti, con menù indicato dalla Sovrintendenza, fino ad una misura di 40 persone, di media, per serata, che la Presidenza o la Sovrintendenza ritengano di offrire nei vari intervalli a ospiti della Fondazione in occasione di tutte le recite, sia in Anfiteatro Arena che al T. Filarmonico.
La ditta aggiudicataria s’impegna altresì a fornire un aperitivo al termine di ogni “Preludio” in programmazione al Teatro Filarmonico nell’ambito del progetto “Arena Young” secondo il calendario che verrà inviato all’inizio della stagione artistica. Si tratterà di 2/4 appuntamenti pre-rappresentazione d’opera, con un massimo di 150 persone per serata, e 1 appuntamento pre-concerto sinfonico, con un massimo di 50 persone per serata. Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto del target degli ospiti a cui esso è rivolto.
In occasione delle prime di ogni rappresentazione lirica al Teatro Filarmonico, la ditta aggiudicataria curerà eventuali rinfreschi per un massimo di 25 persone, durante uno degli intervalli.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì curare a titolo gratuito l’allestimento di un “brindisi” per 800 persone con bevande e pandori/panettoni in occasione dell’eventuale evento in cartellone il 31 dicembre di ciascun anno.
PARTE B: EVENTI “POP” EXTRA OPERA FESTIVAL ALL’ARENA DI VERONA
Il servizio bar va svolto all’Arena di Verona anche per gli eventi “Pop” Extra Opera Festival secondo il calendario via via predisposto e comunicato da ARENA DI VERONA SRL.
Nei giorni di spettacolo il personale effettuerà il servizio:
- nel foyer di platea all’ingresso 1, esclusivamente attraverso due banconi fissi operativi durante l’intero arco temporale compreso tra l’ingresso e l’uscita del pubblico, senza interruzioni, considerato che durante gli eventi “Pop” non ci sono limiti di movimento per il pubblico, al quale è consentito in qualsiasi momento l’accesso alla zona Bar;
- nel settore delle “poltroncine numerate di gradinata”, circolando tra il pubblico;
- nel settore delle “gradinate non numerate”, circolando tra il pubblico.
Nei giorni di allestimento, prove e disallestimento di eventi “Pop” il personale potrà effettuare il servizio:
- presso il Bar interno al cancello 37;
- presso il Bar interno al cancello 54.
Il servizio Bar oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le normative di legge poste a tutela sia del pubblico, sia dei lavoratori; in particolare, la vendita dei prodotti indicati nel presente capitolato e negli allegati, che potrà effettuarsi a prezzi più contenuti rispetto a quelli applicati per gli spettacoli d’opera, dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le normative di legge, in particolare per i prodotti alcolici, a tutela del pubblico minore.
L’aggiudicatario si obbliga, e in tal senso dà formale garanzia ad ARENA DI VERONA SRL, a vendere l’acqua, normalmente contenuta in una comune bottiglietta da 50cc, ad un prezzo non superiore a Euro 1,50 (uno/50 centesimi).
Il personale dovrà effettuare il servizio indossando indumenti di lavoro e accessori (ceste portavivande e tracolle comprese) di colore esclusivamente e completamente scuro, preferibilmente nero o blu notte, come d’obbligo in occasione di spettacoli serali.
Nell’ipotesi eccezionale in cui un organizzatore titolare di un evento richieda contrattualmente di inibire il servizio Bar durante lo spettacolo, tale servizio non verrà effettuato e nulla sarà dovuto dall’aggiudicatario.
ART. 6 – ALLEGATI
Allegati al presente Capitolato
- Listini prezzi e menù bar interni arcovolo 37 e 54 Anfiteatro Arena
- Listini prezzi e menù per Bar di Platea e Gradinate Anfiteatro Arena
- Listino prezzi e menù per Bar al Teatro Filarmonico
SEZIONE 2 – DISCIPLINA NORMATIVA
ART. 7 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento della concessione per la “GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO L’ANFITEATRO ARENA E PRESSO IL TEATRO
FILARMONICO DAL 21.04.2020 AL 31.12.2022”, secondo le specifiche e le modalità tecniche ed operative indicate nella precedente “Sezione 1 – Disciplina Tecnica”.
ART. 8 – DURATA CONTRATTUALE
La durata del servizio è di 984 (Novecentoottantaquattro) giorni, con decorrenza iniziale dal giorno 21.04.2020 e cessazione alla scadenza del 31.12.2022.
ART. 9 – CORRISPETTIVO (CANONE CONCESSORIO)
Il corrispettivo del servizio - come risultante dal Modello “E” – Offerta economica - è determinato dall’applicazione dell’importo unitario “a serata” (canone) posto a base di gara pari ad € 6.000,00= (euro Seimila/00) per gli eventi di Lirica e ad € 5.000,00= (euro Cinquemila/00) per gli eventi di Extra-Lirica “Pop”, che l’aggiudicatario dovrà riconoscere a FAV per la gestione del servizio (con offerta economica al rialzo), al numero complessivo presunto di eventi previsti pari a 165 (per Lirica) e a 105 (per Extra-Lirica “Pop”), per tutto il periodo di contratto.
Detto importo viene stabilito “a misura”, pertanto il canone per l’intera durata contrattuale, potrà variare in aumento o diminuzione in ragione dell’effettivo numero di serate realizzate nel periodo di riferimento.
ART. 10 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi derivanti dal rapporto di lavoro sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del concedente (FAV) e di ogni indennizzo.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ART. 11 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo contrattuale, così come risultante dal canone offerto dall’aggiudicatario “per serata” nel Modello “E” Offerta Economica, sarà suddiviso in tre rate annue con scadenza rispettivamente 15 luglio - 15 agosto - 15 ottobre 2020/2021/2022 di importo ciascuna pari a 1/3 di quello contrattuale.
L’importo delle prime due rate va calcolato sulla base del numero di serate dell’anno precedente. Eventuali conguagli andranno pagati o detratti dal pagamento della terza rata.
Entro il 31/03/2020, 31/03/2021, 31/03/2022, la società aggiudicataria dovrà presentare garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’intero importo contrattuale annuale
(inclusivo dell’iva di legge dovuta). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in occasione dei singoli acconti corrisposti sull’intero importo contrattuale.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora, prevedendosi inoltre la facoltà, da parte della Fondazione, di risolvere il contratto ipso jure con ripetizione di ogni danno diretto ed indiretto derivante dall’avvenuto inadempimento, qualora il ritardo sia superiore ai 30 (trenta) giorni. In questi casi FAV potrà escutere la garanzia fideiussoria di cui sopra.
ART. 12 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 13 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONTRAENTE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal contraente, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove giudicato opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Committente.
ART. 14 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committente ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il contratto proceda utilmente a regola d'arte.
Il Committente, con l’intervento del contraente o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Committente redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il Committente indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il Contratto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, qualitative e
ambientali sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Il Committente redigerà, pertanto, al termine del servizio, apposito verbale con cui certificherà l’ultimazione del servizio in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, del contratto e alle norme applicabili e vigenti.
ART. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora si verificasse che la ditta aggiudicataria non fosse presente con il proprio personale in Anfiteatro Arena, dovrà pagare alla Fondazione Arena di Verona una penale di 15.000,00 (quindicimila/00) Euro + eventuale Iva di legge, per ogni serata di assenza; lo stesso dicasi per il Teatro Filarmonico dove la penale è fissata in 1.000,00 (mille/00) Euro + eventuale Iva di legge, per ogni serata di assenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni.
Il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione contenuta nel presente capitolato (ad esempio la mancata o insufficiente disponibilità di acqua) potrà comportare il pagamento di una penale da €. 1.000,00 (mille/00) a €.15.000,00 (quindicimila/00) + eventuale Iva di legge, variabile a discrezione della Fondazione Arena di Verona a seconda dei danni causati.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta concessionaria dalle eventuali responsabilità per danni agli immobili, mobili, altri materiali di FAV/terzi o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi resi e dei prodotti forniti.
Il responsabile del procedimento, con nota indirizzata al Dirigente, propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta concessionaria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
ART. 17 - ASSICURAZIONE PER DANNI A PERSONE O COSE
L’Impresa concessionaria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto di FAV che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. A tal fine il Concessionario deve essere in possesso, prima dell’inizio della gestione del servizio, di idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
ART. 18 - RISOLUZIONE
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
frode nella esecuzione del contratto;
perdita dei requisiti generali e di moralità professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. verificatasi in capo al Concessionario e ai soggetti interessati di quest’ultimo, nel corso di esecuzione del servizio;
rilascio nei confronti dell’Appaltatore di un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011) che preveda l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114;
mancato inizio dell’esecuzione del contratto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, tali da compromettere la regolarità e la continuità del contratto;
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del contratto. Si intendono, in particolare, “reiterate” le violazioni/inadempienze contrattuali che diano seguito alla notifica di
n.3 (tre) diffide conseguenti ad altrettante ripetute inosservanze da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi contrattuali;
cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del contratto;
mancato adempimento degli obblighi concernenti i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, sempre che il Concessionario, a seguito di contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
mancato adempimento degli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che il Concessionario, a seguito di contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
concordato preventivo, fallimento, procedure concorsuali in genere, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 19 – RECESSO
Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC.
ART. 20 – PROROGA CONTRATTUALE
La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA
Oltre alla polizza di cui al precedente art. 11 a tutela dell’esatto adempimento dell’obbligo di versamento del canone concessorio, la ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli ulteriori obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare la Polizza c.d. “definitiva” il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
ART. 22 – SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva di cui sopra è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base della verifica di conformità del servizio.
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% (come stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 105 così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, n. 32 “c.d. Decreto Sblocca Cantieri”) e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 25 – FORO COMPETENTE
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 26 - NORMATIVA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.
ART. 27 – PRIVACY
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è Fondazione Arena di Verona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, tel: 045/0000000, mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx , fax: 045/0000000;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è reperibile al seguente recapito mail: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Fondazione Arena di Verona implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000, Xxxx – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.
Verona (VR) xx, 00.00.0000
Il Sovrintendente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
LISTINO PREZZI BAR MASSE ARTISTICHE E TECNICHE C/O ARCOVOLI 37 E 54 ANFITEATRO ARENA
Caffè | €. | 0,80 | |
Caffè decaffeinato | €. | 0,90 | |
Orzo | €. | 0,90 | |
Cappuccino | €. | 1,10 | |
Cappuccino decaffeinato | €. | 1,20 | |
The | €. | 1,00 | |
Latte bicchiere piccolo | €. | 0,60 | |
Latte macchiato | €. | 1,20 | |
Brioche | €. | 0,80 | |
Acqua 1/2 litro | €. | 0,60 | |
Acqua 1,5 litro | €. | 1,50 | |
Acqua bicchiere medio | €. | 0,40 | |
Spuma bottiglia | €. | 2,00 | |
Gatorade | €. | 2,20 | |
Succhi bottiglietta | €. | 1,50 | |
Succhi bicchiere | €. | 1,00 | |
Bibite spina media | €. | 1,00 | |
Bibite spina grande | €. | 1,50 | |
Lattine | €. | 1,80 | |
Spuma bicchiere medio | €. | 0,80 | |
Spuma bicchiere grande | €. | 1,00 | |
Aperitivo analcolico | €. | 1,20 | |
Pizza rotonda | € . | 1,80 | |
Pizza al taglio | €. | 1,20 | |
Bocconcini (farciture varie) | €. | 0,80 | |
Fondazione Arena di Verona Via Roma, 7/D – 00000 Xxxxxx xxx.xxxxx.xx - c.f./p.iva 00231130238 |
Tramezzini rettangolari (farciture varie) | €. | 1,50 |
Toast grande | €. | 2,50 |
Piadine | €. | 2,50 |
Arabo | €. | 2,00 |
Caprese | €. | 2,00 |
Vegetariana | €. | 2,00 |
Panzerotto | €. | 2,00 |
Panini (farcitura e tipologia varia) | €. | 2,50 |
Fondazione Arena di Verona Via Roma, 7/D – 00000 Xxxxxx
xxx.xxxxx.xx - c.f./p.iva 00231130238
LISTINO PREZZI BAR DI PLATEA C/O ANFITEATRO ARENA
Caffè espresso,express € 1,50
Caffè corretto, arrosé, with brandy,mit schuss € 2,00 Caffè decaffeinato,décaféiné,withoutcaffeine,foffeinfreier € 2,00 Caffè d’orzo, orgé, barley,gerstenschleim € 1,50
Thé caldo, Thé, Tea, Tee € 2,00
Cappuccino € 2,00
“ decaffeinato,écaféiné, without caffeine,foffeinfreier… € 2,00 Acqua minerale ½ litro, eau minérale, mineral water, wasser € 3,00
durante gli eventi “Pop” extra Opera Festival massimo € 1,50
€ 3,50
Succo di frutta, Jus de fruits, Fruit juices, fruchtsaefte
Bibite spina, boissons, soft drink, brauselimonade € 3,50
Fondazione Arena di Verona Via Roma, 7/D – 00000 Xxxxxx
xxx.xxxxx.xx - c.f./p.iva 00231130238
Birra Spina, biére, beer, bier | € | 4,50 | ||||
Birra lattina, biére, beer, bier | € | 4,00 | ||||
Bibite lattina, boissons, soft drink, brauselimonade | € | 3,50 | ||||
Spumante flute (metodo Classico) | €. 8,00 | |||||
Vino spumante, moussex, Sparkling wine,Schaumwine | €. 5,00 | |||||
Prosecco | €. 5,00 | |||||
Vino valpolicella doc 250ml | €. 5,00 | |||||
Vino soave doc 250 ml | €. 5,00 | |||||
Aperitivi analcolici, Apéritif sans alcool, Non-Alcohlic aperitif,Alkoholfreie… | €. 4,00 | |||||
Gelati, Glaces, Ice-creams, Eisspeisen | €. 3,00 | |||||
Liquori nazionali, Liqueur italienne, Italian Liqueur, Inlaendisches likoer | €. 4,00 | |||||
Liquori esteri, Liqueur d’importation, Imported Liqueur, Auslaendisches Likoer | €. 5,00 | |||||
Cocktail | €. 8,00 | |||||
Tramezzino | €. 3,00 | |||||
Xxxxxx, Xxxxxxxx | €. 4,00 | |||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxx, 0/X – 00000 Xxxxxx
xxx.xxxxx.xx - c.f./p.iva 00231130238
LISTINO PREZZI BAR GRADINATE C/O ANFITEATRO ARENA
Acqua €. 2,00
durante gli eventi “Pop” extra Opera Festival massimo € 1,50
Panini | €. | 3,50 |
Vino bicchiere | €. | 3,50 |
Gelati | €. | 3,00 |
Bibite in lattina | €. | 4,00 |
LISTINO PREZZI BAR C/O TEATRO FILARMONICO
Caffè | €. | 1,00 |
Caffè decaffeinato | €. | 1,10 |
Orzo | €. | 1,00 |
Cappuccino | €. | 1,30 |
Cappuccino decaffeinato | €. | 1,50 |
Thé | €. | 1,20 |
Latte bicchiere piccolo | €. | 0,80 |
Latte macchiato | €. | 1,40 |
Brioche | €. | 0,80 |
Acqua 1/2 litro | €. | 0,80 |
Acqua bicchiere medio | €. | 0,50 |
Succhi bottiglietta | €. | 2,00 |
Bibite spina media | €. | 1,50 |
Bibite spina grande | €. | 2,00 |
Lattine | €. | 2,00 |
Spumante flute (metodo Classico) | €. | 6,00 |
Prosecco | €. | 4,00 |
Liquori nazionali,Liqueur italienne,Italian Liqueur | €. | 3,00 |
Aperitivo | €. | 2,00 |
Bocconcini | €. | 1,00 |
Toast grande | €. | 3,00 |
Piadine | €. | 3,00 |
Arabo | €. | 2,50 |
Caprese | €. | 3,00 |
Vegetariana | €. | 2,50 |
Panzerotto | €. | 2,50 |
Panini farcitura e tipologia varia | €. | 3,00 |
Fondazione Arena di Verona Via Roma, 7/D – 00000 Xxxxxx
xxx.xxxxx.xx - c.f./p.iva 00231130238