Contract
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (“Accordo”);
VISTO il protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 10/02/2021 (“Protocollo”);
EMANA
il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo.
Articolo 1 – Campo di applicazione e durata del presente accordo
1. Il presente regolamento determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2 dell’Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente regolamento si basa sull’organico assegnato per l’anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all’organico, si valuterà l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
Articolo 2 – Prestazioni indispensabili
1. Le prestazioni indispensabili sono:
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo);
III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).
Articolo 3 – Contingenti
1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o
gli esami finali o gli esami di idoneità.
2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso
3. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
• DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
• ASSISTENTE AMMINISTRATIVI n. 1
Articolo 4 – Criteri di individuazione
1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
la volontarietà da parte del personale e, in subordine,
il criterio di rotazione in ordine alfabetico, partendo dalla lettera sorteggiata in presenza delle RSU durante la prima riunione utile per l’avvio nuovo anno scolastico, in fase di informazione preliminare alla contrattazione (art. 5, comma 1 del CCNL 2016/2018).
Articolo 5 – Comunicazioni
1. In occasione di ogni sciopero, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello stesso, il dirigente scolastico invita il personale a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 1 - i nominativi del personale in servizio presso l’istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili definite nell’articolo 2, per garantire la continuità delle stesse.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
Articolo 6 – Misure Organizzative
Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Articolo 7 – Tempi e durata
1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);
2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
Articolo 8 – Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle XX.XX. per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall’art. 2 L. n. 146/1990.
2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel
rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Il Dirigente Scolastico Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993