ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, partita IVA n. 00876220633, con sede in Napoli, Corso Xxxxxxx X – n. 40, pec: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx ai fini del presente atto rappresentata dal Magni- fico Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con delibera n°34 del 29/07/2021 del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademi- co intervenuto con delibera n°17 in data medesima (di seguito deno- minata "UNIVERSITA’ XXXXXXXX XX")
E
L'Università degli Studi di Genova, con sede legale a Genova Via Balbi 5, 16126, Codice Fiscale e Partita IVA 00754150100, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx ai fini del presente atto rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, autoriz- zato alla stipula del presente accordo quadro con delibera n°236C del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021 sentito il parere del Senato Accademico intervenuto con delibera n°156E in data 23/11/2021
di seguito denominata "UNIVERSITÀ di GENOVA".
PREMESSO
a) che la razionalizzazione e la digitalizzazione della pubblica ammini- strazione, il sostegno alla ricerca e all’innovazione sono pilastri del PNRR;
b) che i Piani devono rispondere alle conseguenze economiche e so-
ciali della crisi pandemica attraverso strategie economiche che porti- no ad una ripresa rapida, solida e inclusiva e che migliorino la crescita potenziale. Devono pertanto contribuire a migliorare la produttività, la competitività e la stabilità macroeconomica, in linea con le priorità delineate nella Strategia annuale per la crescita sostenibile;
c) che la transizione ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo;
d) che le Università, attraverso i loro Dipartimenti, centri e laboratori, costituiscono un patrimonio di attrezzature e competenze rilevanti per il rafforzamento della ricerca e la diffusione dei modelli innovati- vi;
e) che in tale contesto, l’Università Xxxxxxxx XX propone un’offerta formativa di elevata e riconosciuta qualità, articolata su più livelli, in- clusi quelli dei master e del dottorato, in continuo aggiornamento ri- spetto alle sfide provenienti dal mondo della innovazione tecnologica e digitale e delle sfide ambientali, sociali ed economiche;
f) che l’Università Xxxxxxxx XX è dotata altresì di una capacità di pri- missimo livello di trasferimento tecnologico nei settori della sosteni- bilità, della digitalizzazione ed innovazione, testimoniata dalle nume- rose collaborazioni ed iniziative già intraprese e dai numerosi contatti e coinvolgimenti anche con le pubbliche amministrazioni e dalla promozione, partecipazione e autorizzazione alla costituzione di Spin-off;
g) che l’Università Xxxxxxxx XX ritiene di fondamentale importanza il
collegamento con il mondo economico e produttivo, ai fini della condivisione dei processi di innovazione tecnologica e dell’aggiornamento dei percorsi di formazione, nonché della collabo- razione per la crescita delle opportunità economiche e sociali del Pae- se e dei suoi territori;
h) che l’Università Xxxxxxxx XX concorre al perseguimento dello svi- luppo dell’apparato produttivo regionale e nazionale, grazie a un’efficace politica di trasferimento tecnologico capace di stimolare la diffusione e l’impiego di metodologie e tecnologie innovative ed una più stretta collaborazione tra mondo del lavoro e Università;
i) che l’Università di Genova propone un’ampia offerta formativa e un dottorato di ricerca, con impatto su scala internazionale e su temi strettamente connessi con le esigenze del mondo produttivo e delle istituzioni;
j) che l’Università di Genova ha come fattore distintivo l'interdisci- plinarietà sia nello svolgimento di ricerca istituzionale, sia nell'indivi- duazione di soluzioni tecnico-manageriali per le imprese e le istitu- zioni;
k) che l’Università di Genova opera su molteplici aree di ricerca mol- to rilevanti per le trasformazioni che interesseranno la società, tra le quali le tecnologie ICT, l’energia, la logistica, i trasporti, il turismo, la portualità e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
l) che, a tal fine, è intenzione dell’Università Xxxxxxxx XX e dell’Università di Genova (di seguito le PARTI) individuare e pro- muovere le opportune concentrazioni di risorse umane e conoscenze,
le quali, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di stru- menti d'avanguardia possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
m) che è interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimen- to congiunto di programmi di ricerca e/o di alta formazione in rela- zione a tematiche di comune interesse nell'ambito dei settori sopra indicati;
ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Le PARTI concordano che attraverso il presente Accordo Quadro sia possibile raggiungere in modo più adeguato ed utile i rispettivi obiet- tivi statutari, in particolare sulle tematiche di interesse comune, come da articolo 2 del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
1. Le PARTI individuano i seguenti ambiti di interesse comune per la collaborazione in:
A) Attività d’innovazione didattica: le PARTI si rendono disponibili a collaborare mettendo a disposizione competenze per la didattica dei corsi (di Laurea, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento, Master) favorendo eventuali percorsi for- mativi in condivisione;
B) Attività di ricerca e/o consulenza su temi specifici: Le Parti po- tranno stipulare contratti per attività di ricerca e/o consulenza nel ri-
spetto della vigente normativa e dei rispettivi regolamenti universitari favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla cu- riosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affron- tare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese;
C) Partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e internazio- nali connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitaliz- zazione e innovazione, transizione ecologica, ed inclusione sociale, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune;
D) Collaborazioni scientifiche per la realizzazione di sistemi energeti- ci intelligenti e a bassi impatti ambientali, come buona pratica di tran- sizione ecologica.
Art. 3 - Durata
1. Il presente Accordo ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, è escluso il rinnovo tacito, e potrà essere rinnovato per iscritto, con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.
2. Entrambe le Parti si riconoscono reciprocamente libere di inter- rompere in qualsiasi momento ogni trattativa oggetto del presente Accordo, laddove ciascuna, a proprio esclusivo ed insindacabile giu- dizio, si convinca che non sussistono le condizioni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione. In tal caso ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso a ognuna delle attività poste in essere nell’ambito e in esecuzione del presente Accordo rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha so-
stenuto.
Art. 4 – Modalità di attuazione
1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui all'articolo 2, laddove necessario in base alle normative vigenti ed ai regolamenti universitari in riferimento alla specifica tipo- logia di attività della collaborazione, saranno stipulate apposite Con- venzioni Operative tra le parti e/o le strutture universitarie interessa- te.
2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria nonché quelli riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, e specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. In particolare le Convenzione Operative dovranno contenere:
• la descrizione dell'azione, programma o progetto;
• la durata dell'azione, programma o progetto;
• uno o più referenti o responsabili scientifici delle attività;
• il personale delle rispettive Parti coinvolte;
• le risorse finanziarie occorrenti a coprire i costi relativi all'azio- ne, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizio- ne;
• gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla
sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurez- za delle Istituzioni contraenti.
4. In particolare laddove le Convenzioni Operative prevedano pro- getti e/o attività di ricerca finalizzata, vanno altresì definite le condi- zioni e i diritti di proprietà intellettuale nel rispetto della normativa vigente nonché le modalità di protezione, di gestione ed uso com- merciale delle invenzioni comuni
Art. 5 - Responsabili scientifici dell'accordo
1. L'UNIVERSITÀ XXXXXXXX XX indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
2. L'UNIVERSITÀ di GENOVA indica quale proprio referente e re- sponsabile del presente Accordo, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Delegato al dottorato di ricerca.
Articolo 6 - Utilizzazione dei risultati di eventuali studi e ri- cerche
1. La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell’eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell’ambito dei contratti di at- tuazione del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dalle rispettive Università in ma- teria.
2. Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.
3. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rap- porti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per le parti di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della
pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevetta- bili.
Art. 7 - Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali
1. L'utilizzazione del nome e/o logo delle PARTI contraenti si inten- de regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, previo consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo. Art. 8 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza
1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle PARTI sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le PARTI si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le PARTI stesse.
Art. 9 — Responsabilità
1. La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi del- presente Accordo, sarà regolata nei contratti attuativi.
Art. 10 – Oneri economici
1. L’Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti, sal- vo quelli che eventualmente saranno concordati nelle singole Con- venzioni Operative da stipulare in base alla normativa vigente e agli ordinamenti interni delle Parti, in relazione alla tipologia della colla- borazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corri- spondenti fondi.
Art. 11 - Facoltà di recesso
1. Le PARTI potranno recedere dal presente accordo quadro me- diante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di alme- no tre mesi.
2. Lo scioglimento del presente accordo quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 12 - Copertura assicurativa
1. L’Università Xxxxxxxx XX garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, nonché dei propri studen- ti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività ogget- to del presente Accordo che potrebbero frequentare i locali e i labo- ratori dell’Università di Genova per lo svolgimento di tirocini, dotto- rati, esercitazioni o tesi e ogni altra attività specificamente prevista dagli accordi attuativi per la collaborazione scientifica e didattica.
2. L’Università di Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori che a qualsiasi titolo risultino impe- gnati nello svolgimento delle suddette attività.
3. Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa /o eccettuata e si impegna sin d’ora a tenere indenne e man- levata l’altra parte per ogni danno o pregiudizio che quest’ultima ab- bia a subire in connessione e/o dipendenza con eventuali violazioni
poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria
Art. 13 - Salute e sicurezza del lavoro
1. Le Parti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedo- no all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in mate- ria di rischi, infortuni, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, coinvolto nello svolgimento delle attività in Convenzione.
2. Le Parti si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in convenzione, prima del loro inizio.
3. I rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione coopereranno per lo svolgimento di una specifica valutazione, in conformità all’art. 28 del D.Lgs. 81/08, dei rischi relativi alle attività svolte. Il documento di valutazione dei rischi elaborato dovrà essere allegato alle Conven- zioni operative che saranno stipulate a valle del presente Accordo quadro o comunque sottoscritto prima dell’avvio dell’attività in colla- borazione. Gli obblighi connessi alle attività formative ed addestrati- ve, all’eventuale sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI ai lavorato- ri e gli ulteriori obblighi derivanti dalla citata valutazione dei rischi sa- ranno ripartiti tra i Datori di Lavoro secondo lo schema di “Verbale
di Cooperazione e Coordinamento” che sarà compilato all’atto della stipula di ciascuna convenzione operativa o comunque sottoscritto all’avvio delle attività in collaborazione.
4. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di preven- zione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, mac- chine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica dalle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicu- rezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura as- sicurativa per rischio incendio, furto e responsabilità civile verso ter- zi.
5. Al personale di entrambi i contraenti saranno forniti i DPI neces- sari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante.
6. Il personale di ciascuna Parte si atterrà alle disposizioni di emer- genza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e ter- roristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico della struttura ospitante in quanto proprietario dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
7. Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le parti, tendente alla valutazione del nuovo ri- schio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da
adottare.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo per il perseguimento delle finalità dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati persona- li", e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
2. Le PARTI dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Ca- po III del Regolamento UE n. 2016/679.
Art. 15 - Registrazione e spese
1. Il presente Accordo è firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della PARTE che ne farà richiesta.
2. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972], il cui onere sarà ripartito in parti uguali tra le Parti, è assolta in modo virtuale a cura dell’Università di Genova (aut. Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 del 29.12.2016) per un importo complessivo di euro 64,00. L’Università con nota scritta chiederà all’Università Xxxxxxxx XX il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX Il Magnifico Rettore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Per l'Università degli Studi di Genova Il Magnifico Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.